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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/08/2025, n. 3528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3528 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10331/2024
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice Francesco Rinaldi Giudice Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10331/2024 R.G., avente come oggetto:
“regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Parte_1 C.F._1
Boario Terme (BS), presso lo studio dell'Avv. Stefania Ostan, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del giorno 11.7.2025) Per parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: a) affido in via esclusiva della minore alla madre, attribuendo alla signora l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per Parte_1 quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337 quater III comma c.c. riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale di DE, ivi compreso il rilascio del passaporto e/o dei documenti validi per l'espatrio, con collocazione prevalente della stessa presso la madre, attese le problematiche personali che affliggono il padre, con determinazione delle modalità di visita del signor solo a seguito della acquisizione degli accertamenti CP_1 stabiliti ed effettuati dal competente servizio sociale in ordine alle sue attuali condizioni di vita, con particolare riferimento al problema dell'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti ed al problema della ludopatia, oltre che circa le sue capacità genitoriali, con previsione, in attesa della acquisizione di tali accertamenti, che venga prevista la possibilità del padre di vedere la figlia esclusivamente in forma protetta o, quantomeno, con la presenza di familiari che sorveglino affinché il padre eviti di porre in essere condotte pregiudizievoli per la minore;
b) porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando un assegno mensile pari ad € 400,00, o di quella diversa somma, maggiore
o minore, ritenuta di giustizia, sino a quando la stessa non sarà economicamente autosufficiente, nonché provvedendo al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative alla medesima, conformemente ai criteri fissati nel protocollo adottato dal Tribunale adito;
In ogni caso con rifusione delle spese di lite”; Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.8.2024 deduceva di aver intrattenuto Parte_1 con una stabile convivenza more uxorio dal 2015 al Controparte_1 gennaio 2024, dalla quale era nata, il 3.2.2019, la figlia DE.
Ella aggiungeva che era stata costretta ad interrompere la convivenza con il resistente nel gennaio 2024 per la sua condizione di tossico- alcol dipendenza e i suoi agiti aggressivi e violenti, nonché la sua ludopatia, a tutela della figlia, e riferiva di lavorare come insegnante di fitness, mentre l'ex compagno non aveva, in quel momento, un'occupazione lavorativa.
La ricorrente chiedeva, quindi, l'affidamento super esclusivo della figlia, con collocamento prevalente presso di sé, frequentazioni del padre monitorate dai
Servizi Sociali previa verifica dell'assenza in lui di una condizione di abuso di
2 sostanze alcoliche e stupefacenti, e un contributo al mantenimento della figlia a carico del padre di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito della prima udienza dinanzi al Giudice delegato, celebrata il 24.1.2025, veniva dichiarata la contumacia del resistente non costituitosi e, in via provvisoria ed urgente, venivano accolte le richieste della ricorrente, salvo che per il contributo al mantenimento della figlia a carico del padre, fissato nella misura di € 250,00 mensili, considerata la disoccupazione del resistente.
La causa veniva istruita in via documentale e con le relazioni dei Servizi Sociali incaricati di monitorare il nucleo familiare, anche attraverso indagini sulle condizioni reddituali del resistente, e, all'udienza del giorno 11.7.2025, celebrata in modalità cartolare, la ricorrente precisava le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio in vista della decisione.
*** La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento super esclusivo della figlia minore a sé stessa, mentre il resistente è rimasto contumace.
Nel nostro ordinamento, come si evince chiaramente dagli artt. 337-ter e 337-quater
c.c., la regola è l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che vada disposto l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori quando si ravvisa il disinteresse dell'altro genitore, desumibile da inadempienze significative nei doveri genitoriali, che rende concretamente impossibile l'esercizio di una genitorialità condivisa (Trib. Padova sez. I, sent. 12.02.2025).
Nel caso di specie, è evidente il disinteresse mostrato dal padre verso la figlia, poiché egli non ha contribuito al suo mantenimento dopo il mese di gennaio 2024, si
è sottratto ai tentativi di contatto dei Servizi Sociali, dimostrando di non riuscire ad essere parte attiva e responsabile nello svolgimento del ruolo genitoriale né di avere un serio interesse alla ripresa dei rapporti continuativi con la figlia, che ha visto solo in occasione del compleanno di lei grazie all'intervento della madre, e che, successivamente, ha sentito solo al telefono e in modo irregolare (cfr. relazione dei
Servizi Sociali incaricati datata 14.5.2025), e non si è costituito nel presente giudizio per resistere alla domanda di affidamento super esclusivo della figlia formulata dalla ricorrente, condotta processuale espressiva del suo disinteresse alla conservazione del rapporto genitoriale. La sua latitanza, inoltre, renderebbe impossibile l'adozione di celeri decisioni congiunte nell'interesse della prole.
3 Tali elementi, sia sostanziali che processuali, quindi, sono espressivi dell'incapacità del resistente di svolgere in modo adeguato il proprio ruolo genitoriale e sono idonei a dimostrare l'impossibilità dell'esercizio di una genitorialità condivisa.
L'affidamento della minore al padre, quindi, non appare confacente ai suoi interessi.
Al contrario, la è apparsa idonea ad assolvere il proprio ruolo genitoriale, Parte_1 svolgendo regolare attività lavorativa per poter provvedere economicamente alla propria figlia, e accudendola in ogni sua esigenza, sia materiale che affettiva.
Deve, pertanto, accogliersi la domanda avanzata dalla ricorrente di disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore a sé, nella forma così detta “rafforzata” o
“superesclusiva” di cui all'art. 337-quater, comma 3, c.c., in cui anche le scelte di maggiore interesse in relazione alla prole (relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta della residenza abituale, al rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore dei figli) sono assunte dal solo genitore affidatario.
Il collocamento prevalente della minore non può che essere disposto presso la unico genitore col quale ella convive dal mese di gennaio 2024. Parte_1
Per quanto riguarda gli incontri con il padre, invece, questi potranno avvenire in forma esclusivamente protetta, previa richiesta del padre ai Servizi Sociali territorialmente competenti, e previo positivo espletamento, da parte di costui, di un percorso di supporto alla genitorialità e di un accertamento presso il servizio per le
Dipendenze territorialmente competente che egli non abusi di sostanze stupefacenti e di alcol.
Appare opportuno suggerire, altresì, come indicato dai Servizi Sociali incaricati nella relazione del 14.5.2025, che la ricorrente si sottoponga ad una presa in carico psicoterapica diretta a farle superare le fragilità che la connotano e a rafforzarla sul piano genitoriale, e che la minore sia inviata presso i servizi dell'ASST territoriale per un approfondimento del suo funzionamento cognitivo e personologico al fine di una sua successiva presa in carico psicoterapica.
Per quanto attiene agli aspetti economici, deve essere confermato quanto previsto in via temporanea ed urgente, prevedendo il versamento da parte del resistente di un contributo al mantenimento della figlia DE pari ad € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, considerati le condizioni reddituali delle parti (la ricorrente
è occupata con un reddito netto mensile pari ad € 1.373,00 nel 2023, ad € 1.436,00 nel 2022, e ad € 3.113,20 nel 2021, e percepisce integralmente l'assegno unico per la figlia in conseguenza dell'affidamento super esclusivo della minore a lei, mentre il
4 resistente è attualmente disoccupato, è titolare di un assegno di invalidità di importo lordo pari ad € 487,70 mensili, il cui pagamento è stato sospeso sino al giorno
1.6.2025 per opzione esercitata dal beneficiario per la prestazione Naspi di cui risulta beneficiario per un importo mensile lordo di € 611,64, e, in passato, ha percepito un reddito lordo annuale di € 15.000,00/17.400,00 nel periodo 2022-2024,
e un reddito netto mensile di € 1.171,00 nel 2021, di € 1.101,00 nel 2022, e di €
1.251,00 nel 2023, come da documentazione reddituale depositata in giudizio), la scarsa misura delle frequentazioni paterne, l'integrale gravare dei compiti domestici e di cura sulla madre, l'età (molto tenera) e le esigenze della minore.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91
c.p.c. e debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità, attesa la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate nel presente giudizio, e con esclusione della fase decisionale, stante il mancato deposito di scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) AFFIDA in via esclusiva la figlia minore alla madre, Persona_1 attribuendo alla stessa l'esercizio in via esclusiva Parte_1 della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337- quater, comma 3, c.c. riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale della minore, ivi compreso il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore di costei, con collocazione prevalente presso la madre, e frequentazioni del padre in forma protetta, previa richiesta di costui ai
Servizi Sociali territorialmente competenti, e previo positivo espletamento, da parte di lui, di un percorso di supporto alla genitorialità e di un accertamento presso il servizio per le Dipendenze territorialmente competente che egli non abusi di sostanze stupefacenti e di alcol;
2) Invita la ricorrente, a sottoporsi ad una presa in carico Parte_1 psicoterapica diretta a farle superare le fragilità che la connotano e a rafforzarla sul piano genitoriale, e ad inviare la minore sia inviata presso i
5 servizi dell'ASST territoriale per un approfondimento del suo funzionamento cognitivo e personologico al fine di una sua successiva presa in carico psicoterapica;
3) PONE a carico di l'obbligo di contribuire Controparte_1 al mantenimento della figlia DE con il versamento di un assegno dell'importo di € 250,00 mensili - con decorrenza dalla data della domanda
(prima mensilità dovuta) e detratte le somme eventualmente già corrisposte per il medesimo titolo - da corrispondere ogni mese entro il giorno 10, soggetto a rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
4) CONDANNA il resistente, a rimborsare Controparte_1 alla ricorrente, le spese di lite del presente giudizio, Parte_1 che si liquidano in € 2.356,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 125,00 per esborsi.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 24.7.2025.
La Presidente estensora Claudia Gheri
6
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice Francesco Rinaldi Giudice Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10331/2024 R.G., avente come oggetto:
“regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Parte_1 C.F._1
Boario Terme (BS), presso lo studio dell'Avv. Stefania Ostan, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del giorno 11.7.2025) Per parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: a) affido in via esclusiva della minore alla madre, attribuendo alla signora l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per Parte_1 quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337 quater III comma c.c. riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale di DE, ivi compreso il rilascio del passaporto e/o dei documenti validi per l'espatrio, con collocazione prevalente della stessa presso la madre, attese le problematiche personali che affliggono il padre, con determinazione delle modalità di visita del signor solo a seguito della acquisizione degli accertamenti CP_1 stabiliti ed effettuati dal competente servizio sociale in ordine alle sue attuali condizioni di vita, con particolare riferimento al problema dell'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti ed al problema della ludopatia, oltre che circa le sue capacità genitoriali, con previsione, in attesa della acquisizione di tali accertamenti, che venga prevista la possibilità del padre di vedere la figlia esclusivamente in forma protetta o, quantomeno, con la presenza di familiari che sorveglino affinché il padre eviti di porre in essere condotte pregiudizievoli per la minore;
b) porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando un assegno mensile pari ad € 400,00, o di quella diversa somma, maggiore
o minore, ritenuta di giustizia, sino a quando la stessa non sarà economicamente autosufficiente, nonché provvedendo al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative alla medesima, conformemente ai criteri fissati nel protocollo adottato dal Tribunale adito;
In ogni caso con rifusione delle spese di lite”; Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.8.2024 deduceva di aver intrattenuto Parte_1 con una stabile convivenza more uxorio dal 2015 al Controparte_1 gennaio 2024, dalla quale era nata, il 3.2.2019, la figlia DE.
Ella aggiungeva che era stata costretta ad interrompere la convivenza con il resistente nel gennaio 2024 per la sua condizione di tossico- alcol dipendenza e i suoi agiti aggressivi e violenti, nonché la sua ludopatia, a tutela della figlia, e riferiva di lavorare come insegnante di fitness, mentre l'ex compagno non aveva, in quel momento, un'occupazione lavorativa.
La ricorrente chiedeva, quindi, l'affidamento super esclusivo della figlia, con collocamento prevalente presso di sé, frequentazioni del padre monitorate dai
Servizi Sociali previa verifica dell'assenza in lui di una condizione di abuso di
2 sostanze alcoliche e stupefacenti, e un contributo al mantenimento della figlia a carico del padre di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito della prima udienza dinanzi al Giudice delegato, celebrata il 24.1.2025, veniva dichiarata la contumacia del resistente non costituitosi e, in via provvisoria ed urgente, venivano accolte le richieste della ricorrente, salvo che per il contributo al mantenimento della figlia a carico del padre, fissato nella misura di € 250,00 mensili, considerata la disoccupazione del resistente.
La causa veniva istruita in via documentale e con le relazioni dei Servizi Sociali incaricati di monitorare il nucleo familiare, anche attraverso indagini sulle condizioni reddituali del resistente, e, all'udienza del giorno 11.7.2025, celebrata in modalità cartolare, la ricorrente precisava le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio in vista della decisione.
*** La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento super esclusivo della figlia minore a sé stessa, mentre il resistente è rimasto contumace.
Nel nostro ordinamento, come si evince chiaramente dagli artt. 337-ter e 337-quater
c.c., la regola è l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che vada disposto l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori quando si ravvisa il disinteresse dell'altro genitore, desumibile da inadempienze significative nei doveri genitoriali, che rende concretamente impossibile l'esercizio di una genitorialità condivisa (Trib. Padova sez. I, sent. 12.02.2025).
Nel caso di specie, è evidente il disinteresse mostrato dal padre verso la figlia, poiché egli non ha contribuito al suo mantenimento dopo il mese di gennaio 2024, si
è sottratto ai tentativi di contatto dei Servizi Sociali, dimostrando di non riuscire ad essere parte attiva e responsabile nello svolgimento del ruolo genitoriale né di avere un serio interesse alla ripresa dei rapporti continuativi con la figlia, che ha visto solo in occasione del compleanno di lei grazie all'intervento della madre, e che, successivamente, ha sentito solo al telefono e in modo irregolare (cfr. relazione dei
Servizi Sociali incaricati datata 14.5.2025), e non si è costituito nel presente giudizio per resistere alla domanda di affidamento super esclusivo della figlia formulata dalla ricorrente, condotta processuale espressiva del suo disinteresse alla conservazione del rapporto genitoriale. La sua latitanza, inoltre, renderebbe impossibile l'adozione di celeri decisioni congiunte nell'interesse della prole.
3 Tali elementi, sia sostanziali che processuali, quindi, sono espressivi dell'incapacità del resistente di svolgere in modo adeguato il proprio ruolo genitoriale e sono idonei a dimostrare l'impossibilità dell'esercizio di una genitorialità condivisa.
L'affidamento della minore al padre, quindi, non appare confacente ai suoi interessi.
Al contrario, la è apparsa idonea ad assolvere il proprio ruolo genitoriale, Parte_1 svolgendo regolare attività lavorativa per poter provvedere economicamente alla propria figlia, e accudendola in ogni sua esigenza, sia materiale che affettiva.
Deve, pertanto, accogliersi la domanda avanzata dalla ricorrente di disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore a sé, nella forma così detta “rafforzata” o
“superesclusiva” di cui all'art. 337-quater, comma 3, c.c., in cui anche le scelte di maggiore interesse in relazione alla prole (relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta della residenza abituale, al rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore dei figli) sono assunte dal solo genitore affidatario.
Il collocamento prevalente della minore non può che essere disposto presso la unico genitore col quale ella convive dal mese di gennaio 2024. Parte_1
Per quanto riguarda gli incontri con il padre, invece, questi potranno avvenire in forma esclusivamente protetta, previa richiesta del padre ai Servizi Sociali territorialmente competenti, e previo positivo espletamento, da parte di costui, di un percorso di supporto alla genitorialità e di un accertamento presso il servizio per le
Dipendenze territorialmente competente che egli non abusi di sostanze stupefacenti e di alcol.
Appare opportuno suggerire, altresì, come indicato dai Servizi Sociali incaricati nella relazione del 14.5.2025, che la ricorrente si sottoponga ad una presa in carico psicoterapica diretta a farle superare le fragilità che la connotano e a rafforzarla sul piano genitoriale, e che la minore sia inviata presso i servizi dell'ASST territoriale per un approfondimento del suo funzionamento cognitivo e personologico al fine di una sua successiva presa in carico psicoterapica.
Per quanto attiene agli aspetti economici, deve essere confermato quanto previsto in via temporanea ed urgente, prevedendo il versamento da parte del resistente di un contributo al mantenimento della figlia DE pari ad € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, considerati le condizioni reddituali delle parti (la ricorrente
è occupata con un reddito netto mensile pari ad € 1.373,00 nel 2023, ad € 1.436,00 nel 2022, e ad € 3.113,20 nel 2021, e percepisce integralmente l'assegno unico per la figlia in conseguenza dell'affidamento super esclusivo della minore a lei, mentre il
4 resistente è attualmente disoccupato, è titolare di un assegno di invalidità di importo lordo pari ad € 487,70 mensili, il cui pagamento è stato sospeso sino al giorno
1.6.2025 per opzione esercitata dal beneficiario per la prestazione Naspi di cui risulta beneficiario per un importo mensile lordo di € 611,64, e, in passato, ha percepito un reddito lordo annuale di € 15.000,00/17.400,00 nel periodo 2022-2024,
e un reddito netto mensile di € 1.171,00 nel 2021, di € 1.101,00 nel 2022, e di €
1.251,00 nel 2023, come da documentazione reddituale depositata in giudizio), la scarsa misura delle frequentazioni paterne, l'integrale gravare dei compiti domestici e di cura sulla madre, l'età (molto tenera) e le esigenze della minore.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91
c.p.c. e debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità, attesa la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate nel presente giudizio, e con esclusione della fase decisionale, stante il mancato deposito di scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) AFFIDA in via esclusiva la figlia minore alla madre, Persona_1 attribuendo alla stessa l'esercizio in via esclusiva Parte_1 della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337- quater, comma 3, c.c. riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale della minore, ivi compreso il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore di costei, con collocazione prevalente presso la madre, e frequentazioni del padre in forma protetta, previa richiesta di costui ai
Servizi Sociali territorialmente competenti, e previo positivo espletamento, da parte di lui, di un percorso di supporto alla genitorialità e di un accertamento presso il servizio per le Dipendenze territorialmente competente che egli non abusi di sostanze stupefacenti e di alcol;
2) Invita la ricorrente, a sottoporsi ad una presa in carico Parte_1 psicoterapica diretta a farle superare le fragilità che la connotano e a rafforzarla sul piano genitoriale, e ad inviare la minore sia inviata presso i
5 servizi dell'ASST territoriale per un approfondimento del suo funzionamento cognitivo e personologico al fine di una sua successiva presa in carico psicoterapica;
3) PONE a carico di l'obbligo di contribuire Controparte_1 al mantenimento della figlia DE con il versamento di un assegno dell'importo di € 250,00 mensili - con decorrenza dalla data della domanda
(prima mensilità dovuta) e detratte le somme eventualmente già corrisposte per il medesimo titolo - da corrispondere ogni mese entro il giorno 10, soggetto a rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
4) CONDANNA il resistente, a rimborsare Controparte_1 alla ricorrente, le spese di lite del presente giudizio, Parte_1 che si liquidano in € 2.356,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 125,00 per esborsi.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 24.7.2025.
La Presidente estensora Claudia Gheri
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