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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 08/04/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 328/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 328/2025 V.G. posta in decisione il 18.03.2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
n. 26, C.F. (avv. Simona Callegari) C.F._1
e
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. CP_1
(avv. Anna Rosa Venturini) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 30.01.2025; preso atto che l'udienza del 11.03.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano i figli minori a Lima (Perù) il Persona_1
07/03/2008, e a Faenza (RA) il 07/04/2011; Persona_2 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata a Parte_1
Bologna il 07/05/1985, C.F. , e , nato a [...] il C.F._1 CP_1
10/09/1985, C.F. , celebrato con rito concordatario in data 01/07/2007 in C.F._2
GO (RA), in regime di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune, anno 2007, n. 18, parte II, serie A;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di GO (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) la casa coniugale, con i relativi mobili ed arredi, sita in GO (RA) Via dei Bibiena n. 26, viene assegnata alla SI.ra , che continuerà ad abitarla. Il SI. provvederà Parte_1 CP_1
a spostare altrove la propria residenza anagrafica solo a seguito del rogito di cui al punto n. 10) che segue;
2) i figli minori e saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocazione abitativa e residenza presso l'immobile sito in GO (RA) alla Via dei Bibiena n. 26
unitamente la madre;
3) le modalità di visita ai figli saranno essenzialmente paritetiche. In particolare, trascorrerà Per_2
un'intera settimana alternativamente con entrambi i genitori presso le rispettive abitazioni.
attesa l'età e le particolari esigenze ed impegni della stessa, potrà scegliere liberamente Per_1
quando e con quali modalità vedere il papà, preferibilmente in maniera paritetica rispetto alla mamma.
Entrambe le parti, nei periodi di propria spettanza, dovranno assicurare ai figli le cure, l'educazione e l'istruzione necessari nel rispetto delle tendenze e delle attitudini degli stessi, impegnandosi -ove possibile- nel rendersi disponibili per la gestione quotidiana di e quando l'altro Per_1 Per_2
genitore è impegnato lavorativamente. I genitori dovranno altresì mantenere tra loro un dialogo costruttivo per tutte le questioni che possano direttamente o indirettamente riguardare i minori, sotteso ad una profonda collaborazione reciproca nello svolgimento del loro ruolo genitoriale. Le parti concordano come l'alternanza dei minori presso le rispettive abitazioni inizierà dal mese di febbraio
2025;
4) sino al mese di gennaio 2025 compreso, il SI. potrà continuare ad alternarsi CP_1
settimanalmente come da modalità previste in sede di separazione personale consensuale nell'immobile coniugale sito in GO (RA) Via dei Bibiena n. 26, corrispondendo alla SI.ra la metà delle spese e continuando ad onorare le rate di mutuo nella misura del 50%. Parte_1
A far data dal mese di febbraio 2025 invero, la moglie provvederà ad onorare integralmente la rata di mutuo dell'immobile coniugale;
5) relativamente i periodi di vacanza e le Festività canoniche, i genitori concorderanno di volta in volta i tempi di permanenza dei figli con ciascuno di loro. Sia la mamma che il papà potranno comunque trascorrere un periodo di vacanza di 15 (quindici) giorni anche non consecutivi con e da concordare entro il mese di maggio di ogni anno;
Per_1 Per_2
6) in considerazione dei tempi di permanenza paritetici dei figli presso ciascun genitore, il mantenimento degli stessi avverrà in forma diretta. Le spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori al 50% come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna, ivi ricomprendendovi espressamente anche tutte le spese di abbigliamento. Conseguentemente, entrambe le parti porteranno in detrazione/deduzione dette voci di spesa al 50% in sede di dichiarazione dei redditi. In deroga al sopra citato Protocollo, resteranno invece interamente a carico della madre le spese sportive di equitazione di limitatamente ai costi di pensione dei cavalli, alle lezioni di equitazione Per_1
ed alle gare, mentre verranno suddivise al 50% tra le parti tutte le altre spese sportive (anche di equitazione che esulino dalle specifiche di cui sopra); 7) il conto corrente cointestato n. 000011117049 acceso presso UniCredit, Filiale di GO, verrà
mantenuto in essere almeno sino al termine del ciclo scolastico della scuola secondaria di primo grado del figlio al fine di meglio gestire i pagamenti delle spese straordinarie dei figli da Per_2
suddividere al 50% tra i genitori. Le parti effettueranno versamenti “al bisogno” di pari importo su detto conto, da concordarsi di volta in volta in base alle effettive esigenze;
8) l'Assegno Unico sarà suddiviso al 50% tra i genitori a decorrere dal 2025, essendo onere delle parti segnalare detta modifica in fase di rinnovo della relativa domanda;
9) i ricorrenti danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e si esentano da ogni reciproca contribuzione per il proprio mantenimento, nonché da qualsivoglia richiesta economica al di fuori di quanto non espressamente pattuito nell'ambito del presente atto;
10) nell'ambito della regolamentazione dei rapporti di natura economicopatrimoniale che trovano causa nella volontà di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio a definizione dei loro rapporti economico patrimoniali, il SI. nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
), promette di cedere alla SI.ra , nata a [...] il C.F._2 Parte_1
7/05/1985 (C.F. ), che promette di acquistare, con contestuale accollo C.F._1
liberatorio del mutuo ipotecario stipulato in data 2/12/2019, iscritto a Ravenna il 6/12/2019 ai nn.
23647/3855 a Rogito del Notaio dott. , la porzione immobiliare allo stesso intestata: Controparte_2
➢ porzione immobiliare, del tipo a schiera, sito in GO (RA) alla Via dei Bibiena n. 26, riportata nel
Catasto Fabbricati del Comune di GO (RA) con i seguenti dati:
- Foglio 97, particella 936 sub. 3, graffata con la particella 936 sub. 9, vie Dei Bibiena n. 26, piano
T- 1 - 2 - , categoria A/2, classe 2, consistenza vani 7, superficie totale mq. 171, superficie totale escluse aree scoperte mq. 156, rendita euro 614,58;
- Foglio 97, particella 936 sub. 6, via Dei Bibiena n. 28, piano T, categoria C/6, classe 2, consistenza mq. 18, superficie totale mq. 22, rendita euro 66,93; in confine, nel suo insieme, con la via Dei Bibiena
e con le unità immobiliari distinte in Catasto con i subalterni 4, 5, 7 e 8. La parte cedente dichiara che lo stato di fatto dell'immobile oggetto del trasferimento è conforme ai dati catastali ed alla planimetria depositata presso la competente agenzia del Territorio, che si allegherà al relativo atto notarile.
L'immobile viene ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, ben conosciuto dal cessionario che ha la detenzione dell'immobile, anche relativamente gli impianti, con tutte le accessioni, pertinenze, usi, diritti, comunioni, servitù attive e passive se e come legalmente esistenti e riportati nel citato atto di provenienza.
La parte cedente garantisce la legittima provenienza, la piena proprietà e disponibilità dell'immobile ceduto;
garantisce altresì la sua completa libertà da ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, altrui diritti di prelazione, privilegi anche fiscali ed altri vincoli in genere, ad eccezione dell'ipoteca volontaria iscritta con contratto di finanziamento ipotecario stipulato in atto unico e costituzione di ipoteca a rogito del Notaio dott. di cui alle premesse e all'accollo che segue. Controparte_2
Gli effetti attivi e passivi della cessione decorreranno dalla data del rogito avanti al Notaio Dott.
in GO (RA); dalla data di rogitazione, rendite ed oneri saranno rispettivamente a Persona_3
profitto ed a carico della parte cessionaria.
A titolo di corrispettivo della presente cessione, che viene fatta a corpo e non a misura, la SI.ra promette di assumere le seguenti obbligazioni nei confronti del SI. Parte_1 [...]
: CP_1
- pagamento dell'importo pari ad € 42.640,10 (Euro quarantaduemilaseicentoquaranta/10), ottenuto detraendo il mutuo residuo nel mese di febbraio 2025 pari ad € 323.169,81 (Euro
trecentoventitremilacentosessantanove/81) dal valore periziato dell'immobile pari ad € 408.450,00
(Euro quattrocentoottomilaquattrocentocinquanta/00), e suddividendo a metà tale differenza;
- accollo a suo carico del residuo mutuo;
detto accollo dovrà essere liberatorio, trattandosi di condizione cui è subordinata la cessione di cui sopra;
le parti si danno atto che l'istituto mutuante dovrà deliberare la disponibilità in tal senso, e per l'effetto, il SI. risulterà liberato CP_1
da qualsivoglia obbligazione derivante da detto mutuo nei confronti dell'Istituto mutuante, nonché nei confronti della SI.ra , precisandosi comunque come l'adesione della banca a Parte_1
tale accollo liberatorio potrebbe non essere contestuale alla stipula notarile ma successiva ad essa,
previa apposita garanzia in tal senso dalla parte cessionaria verso la parte cedente.
Le parti si danno atto che l'istituto mutuante dovrà deliberare la disponibilità in tal senso.
Le parti agli effetti fiscali richiedono le agevolazioni di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74,
così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale 29 aprile-10 maggio 1999 n. 154,
pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 20 del 19 maggio 1999 – 1° serie speciale.
Il presente atto non dà luogo alla decadenza delle agevolazioni godute con il titolo di provenienza innanzi citato e per il relativo mutuo in conformità alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate in data
21 giugno 2012 n. 27/E nella quale viene sancito che in caso di trasferimento dell'immobile acquistato fruendo delle agevolazioni prima casa nell'ambito di accordi di separazione e divorzio, trova applicazione il regime di esenzione previsto ex art. 19 L. n. 74/1987;
11) Qualora il trasferimento dell'immobile non possa perfezionarsi alle condizioni stabilite nel presente ricorso causa impossibilità di ottenere l'accollo liberatorio dal mutuo gravante sull'immobile, il SI. potrà porre in vendita l'immobile a terzi al prezzo che entrambe le parti CP_1
riterranno congruo (comunque non inferiore ad € 408.450,00), riprendendo a corrispondere le rate di mutuo nella misura del 50% ciascuno. Il ricavato dalla vendita, una volta detratto il mutuo residuo nonché la metà delle rate di mutuo nel frattempo corrisposte integralmente dalla SI.ra , che Parte_1
dovrà essere alla stessa imputata, sarà suddiviso tra i coniugi al 50%, in considerazione del pari apporto economico reciprocamente dato per l'abitazione;
12) ciascuna parte resterà obbligata e si farà carico del pagamento delle rate del finanziamento contratto a proprio nome (n. 18385619 e n. 18385370), attualmente appoggiati al conto corrente cointestato n. 000011117049 acceso presso UniCredit, Filiale di GO, che verranno trasferiti rispettivamente sui conti correnti personali delle parti (doc. 11 e doc. 12);
Per_ 13) la proprietà dei quattro cani di famiglia, due ( e ) e due French BU Persona_4 Per_6
( e , attualmente intestati al SI. , verrà trasferita nel mese di febbraio 2025 Per_7 Per_8 CP_1 alla SI.ra , la quale se ne accollerà tutti i relativi costi di accudimento. Sarà onere Parte_1
delle parti attivarsi presso l'anagrafe canina del Comune di GO al fine di procedere ai relativi adempimenti;
14) Ad ulteriore integrazione dei patti di separazione, a titolo di definizione di ogni e qualsivoglia rapporto fra loro intercorrente, la SI.ra si obbliga a porre in vendita a terzi Parte_1
l'immobile di sua esclusiva proprietà sito in Riolo Terme (RA) di cui in premessa, conferendo il relativo mandato all'agenzia immobiliare dopo il mese di febbraio 2025, con specifica indicazione che il rogito non potrà avvenire prima del mese di febbraio 2026. In considerazione del pari apporto reciprocamente dato dalle parti per l'abitazione, nonostante l'esclusiva proprietà della SI.ra
, quest'ultima riconosce e si obbliga ad imputare al SI. la metà del Parte_1 CP_1
ricavato dalla vendita, al netto di tasse ed imposte (anche relativamente la plusvalenza), oltre che di spese di agenzia, previo riconoscimento alla stessa della quota di € 12.018,35 (Euro
dodicimiladiciotto/35) per la ristrutturazione. Il SI. dovrà essere coinvolto in prima CP_1
persona in ogni trattativa, decisione, incontro con agenzia e/o potenziali acquirenti, rogito, ecc.;
15) Nel tempo intercorrente per il perfezionamento della vendita a terzi, entrambe le parti potranno utilizzare l'immobile sito in Riolo Terme (RA) per fini di vacanza, fermo il preventivo accordo tra loro circa la scelta dei rispettivi periodi di permanenza. I costi e le spese di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dell'immobile di Riolo Terme dovranno continuare ad essere suddivise al 50% tra i ricorrenti, mentre le detrazioni 110% resteranno ad integrale beneficio della SI.ra Parte_1
[...]
16) I ricorrenti si danno atto di avere già regolato le ulteriori questioni di carattere patrimoniale e pertanto, salvo il puntuale adempimento di quanto previsto ai precedenti punti, dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione, rinunciando a qualsivoglia richiesta anche in ripetizione;
17) i genitori si concedono reciprocamente l'assenso alla richiesta ed al rinnovo di documenti validi per l'espatrio, anche per i figli minori e Persona_1 Persona_2 18) le spese di giudizio si intendono integralmente compensate e ciascuna parte provvederà ad onorare i compensi del legale rispettivamente incaricato.”
Ravenna, 31/03/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 328/2025 V.G. posta in decisione il 18.03.2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
n. 26, C.F. (avv. Simona Callegari) C.F._1
e
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. CP_1
(avv. Anna Rosa Venturini) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 30.01.2025; preso atto che l'udienza del 11.03.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano i figli minori a Lima (Perù) il Persona_1
07/03/2008, e a Faenza (RA) il 07/04/2011; Persona_2 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata a Parte_1
Bologna il 07/05/1985, C.F. , e , nato a [...] il C.F._1 CP_1
10/09/1985, C.F. , celebrato con rito concordatario in data 01/07/2007 in C.F._2
GO (RA), in regime di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune, anno 2007, n. 18, parte II, serie A;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di GO (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) la casa coniugale, con i relativi mobili ed arredi, sita in GO (RA) Via dei Bibiena n. 26, viene assegnata alla SI.ra , che continuerà ad abitarla. Il SI. provvederà Parte_1 CP_1
a spostare altrove la propria residenza anagrafica solo a seguito del rogito di cui al punto n. 10) che segue;
2) i figli minori e saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocazione abitativa e residenza presso l'immobile sito in GO (RA) alla Via dei Bibiena n. 26
unitamente la madre;
3) le modalità di visita ai figli saranno essenzialmente paritetiche. In particolare, trascorrerà Per_2
un'intera settimana alternativamente con entrambi i genitori presso le rispettive abitazioni.
attesa l'età e le particolari esigenze ed impegni della stessa, potrà scegliere liberamente Per_1
quando e con quali modalità vedere il papà, preferibilmente in maniera paritetica rispetto alla mamma.
Entrambe le parti, nei periodi di propria spettanza, dovranno assicurare ai figli le cure, l'educazione e l'istruzione necessari nel rispetto delle tendenze e delle attitudini degli stessi, impegnandosi -ove possibile- nel rendersi disponibili per la gestione quotidiana di e quando l'altro Per_1 Per_2
genitore è impegnato lavorativamente. I genitori dovranno altresì mantenere tra loro un dialogo costruttivo per tutte le questioni che possano direttamente o indirettamente riguardare i minori, sotteso ad una profonda collaborazione reciproca nello svolgimento del loro ruolo genitoriale. Le parti concordano come l'alternanza dei minori presso le rispettive abitazioni inizierà dal mese di febbraio
2025;
4) sino al mese di gennaio 2025 compreso, il SI. potrà continuare ad alternarsi CP_1
settimanalmente come da modalità previste in sede di separazione personale consensuale nell'immobile coniugale sito in GO (RA) Via dei Bibiena n. 26, corrispondendo alla SI.ra la metà delle spese e continuando ad onorare le rate di mutuo nella misura del 50%. Parte_1
A far data dal mese di febbraio 2025 invero, la moglie provvederà ad onorare integralmente la rata di mutuo dell'immobile coniugale;
5) relativamente i periodi di vacanza e le Festività canoniche, i genitori concorderanno di volta in volta i tempi di permanenza dei figli con ciascuno di loro. Sia la mamma che il papà potranno comunque trascorrere un periodo di vacanza di 15 (quindici) giorni anche non consecutivi con e da concordare entro il mese di maggio di ogni anno;
Per_1 Per_2
6) in considerazione dei tempi di permanenza paritetici dei figli presso ciascun genitore, il mantenimento degli stessi avverrà in forma diretta. Le spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori al 50% come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna, ivi ricomprendendovi espressamente anche tutte le spese di abbigliamento. Conseguentemente, entrambe le parti porteranno in detrazione/deduzione dette voci di spesa al 50% in sede di dichiarazione dei redditi. In deroga al sopra citato Protocollo, resteranno invece interamente a carico della madre le spese sportive di equitazione di limitatamente ai costi di pensione dei cavalli, alle lezioni di equitazione Per_1
ed alle gare, mentre verranno suddivise al 50% tra le parti tutte le altre spese sportive (anche di equitazione che esulino dalle specifiche di cui sopra); 7) il conto corrente cointestato n. 000011117049 acceso presso UniCredit, Filiale di GO, verrà
mantenuto in essere almeno sino al termine del ciclo scolastico della scuola secondaria di primo grado del figlio al fine di meglio gestire i pagamenti delle spese straordinarie dei figli da Per_2
suddividere al 50% tra i genitori. Le parti effettueranno versamenti “al bisogno” di pari importo su detto conto, da concordarsi di volta in volta in base alle effettive esigenze;
8) l'Assegno Unico sarà suddiviso al 50% tra i genitori a decorrere dal 2025, essendo onere delle parti segnalare detta modifica in fase di rinnovo della relativa domanda;
9) i ricorrenti danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e si esentano da ogni reciproca contribuzione per il proprio mantenimento, nonché da qualsivoglia richiesta economica al di fuori di quanto non espressamente pattuito nell'ambito del presente atto;
10) nell'ambito della regolamentazione dei rapporti di natura economicopatrimoniale che trovano causa nella volontà di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio a definizione dei loro rapporti economico patrimoniali, il SI. nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
), promette di cedere alla SI.ra , nata a [...] il C.F._2 Parte_1
7/05/1985 (C.F. ), che promette di acquistare, con contestuale accollo C.F._1
liberatorio del mutuo ipotecario stipulato in data 2/12/2019, iscritto a Ravenna il 6/12/2019 ai nn.
23647/3855 a Rogito del Notaio dott. , la porzione immobiliare allo stesso intestata: Controparte_2
➢ porzione immobiliare, del tipo a schiera, sito in GO (RA) alla Via dei Bibiena n. 26, riportata nel
Catasto Fabbricati del Comune di GO (RA) con i seguenti dati:
- Foglio 97, particella 936 sub. 3, graffata con la particella 936 sub. 9, vie Dei Bibiena n. 26, piano
T- 1 - 2 - , categoria A/2, classe 2, consistenza vani 7, superficie totale mq. 171, superficie totale escluse aree scoperte mq. 156, rendita euro 614,58;
- Foglio 97, particella 936 sub. 6, via Dei Bibiena n. 28, piano T, categoria C/6, classe 2, consistenza mq. 18, superficie totale mq. 22, rendita euro 66,93; in confine, nel suo insieme, con la via Dei Bibiena
e con le unità immobiliari distinte in Catasto con i subalterni 4, 5, 7 e 8. La parte cedente dichiara che lo stato di fatto dell'immobile oggetto del trasferimento è conforme ai dati catastali ed alla planimetria depositata presso la competente agenzia del Territorio, che si allegherà al relativo atto notarile.
L'immobile viene ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, ben conosciuto dal cessionario che ha la detenzione dell'immobile, anche relativamente gli impianti, con tutte le accessioni, pertinenze, usi, diritti, comunioni, servitù attive e passive se e come legalmente esistenti e riportati nel citato atto di provenienza.
La parte cedente garantisce la legittima provenienza, la piena proprietà e disponibilità dell'immobile ceduto;
garantisce altresì la sua completa libertà da ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, altrui diritti di prelazione, privilegi anche fiscali ed altri vincoli in genere, ad eccezione dell'ipoteca volontaria iscritta con contratto di finanziamento ipotecario stipulato in atto unico e costituzione di ipoteca a rogito del Notaio dott. di cui alle premesse e all'accollo che segue. Controparte_2
Gli effetti attivi e passivi della cessione decorreranno dalla data del rogito avanti al Notaio Dott.
in GO (RA); dalla data di rogitazione, rendite ed oneri saranno rispettivamente a Persona_3
profitto ed a carico della parte cessionaria.
A titolo di corrispettivo della presente cessione, che viene fatta a corpo e non a misura, la SI.ra promette di assumere le seguenti obbligazioni nei confronti del SI. Parte_1 [...]
: CP_1
- pagamento dell'importo pari ad € 42.640,10 (Euro quarantaduemilaseicentoquaranta/10), ottenuto detraendo il mutuo residuo nel mese di febbraio 2025 pari ad € 323.169,81 (Euro
trecentoventitremilacentosessantanove/81) dal valore periziato dell'immobile pari ad € 408.450,00
(Euro quattrocentoottomilaquattrocentocinquanta/00), e suddividendo a metà tale differenza;
- accollo a suo carico del residuo mutuo;
detto accollo dovrà essere liberatorio, trattandosi di condizione cui è subordinata la cessione di cui sopra;
le parti si danno atto che l'istituto mutuante dovrà deliberare la disponibilità in tal senso, e per l'effetto, il SI. risulterà liberato CP_1
da qualsivoglia obbligazione derivante da detto mutuo nei confronti dell'Istituto mutuante, nonché nei confronti della SI.ra , precisandosi comunque come l'adesione della banca a Parte_1
tale accollo liberatorio potrebbe non essere contestuale alla stipula notarile ma successiva ad essa,
previa apposita garanzia in tal senso dalla parte cessionaria verso la parte cedente.
Le parti si danno atto che l'istituto mutuante dovrà deliberare la disponibilità in tal senso.
Le parti agli effetti fiscali richiedono le agevolazioni di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74,
così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale 29 aprile-10 maggio 1999 n. 154,
pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 20 del 19 maggio 1999 – 1° serie speciale.
Il presente atto non dà luogo alla decadenza delle agevolazioni godute con il titolo di provenienza innanzi citato e per il relativo mutuo in conformità alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate in data
21 giugno 2012 n. 27/E nella quale viene sancito che in caso di trasferimento dell'immobile acquistato fruendo delle agevolazioni prima casa nell'ambito di accordi di separazione e divorzio, trova applicazione il regime di esenzione previsto ex art. 19 L. n. 74/1987;
11) Qualora il trasferimento dell'immobile non possa perfezionarsi alle condizioni stabilite nel presente ricorso causa impossibilità di ottenere l'accollo liberatorio dal mutuo gravante sull'immobile, il SI. potrà porre in vendita l'immobile a terzi al prezzo che entrambe le parti CP_1
riterranno congruo (comunque non inferiore ad € 408.450,00), riprendendo a corrispondere le rate di mutuo nella misura del 50% ciascuno. Il ricavato dalla vendita, una volta detratto il mutuo residuo nonché la metà delle rate di mutuo nel frattempo corrisposte integralmente dalla SI.ra , che Parte_1
dovrà essere alla stessa imputata, sarà suddiviso tra i coniugi al 50%, in considerazione del pari apporto economico reciprocamente dato per l'abitazione;
12) ciascuna parte resterà obbligata e si farà carico del pagamento delle rate del finanziamento contratto a proprio nome (n. 18385619 e n. 18385370), attualmente appoggiati al conto corrente cointestato n. 000011117049 acceso presso UniCredit, Filiale di GO, che verranno trasferiti rispettivamente sui conti correnti personali delle parti (doc. 11 e doc. 12);
Per_ 13) la proprietà dei quattro cani di famiglia, due ( e ) e due French BU Persona_4 Per_6
( e , attualmente intestati al SI. , verrà trasferita nel mese di febbraio 2025 Per_7 Per_8 CP_1 alla SI.ra , la quale se ne accollerà tutti i relativi costi di accudimento. Sarà onere Parte_1
delle parti attivarsi presso l'anagrafe canina del Comune di GO al fine di procedere ai relativi adempimenti;
14) Ad ulteriore integrazione dei patti di separazione, a titolo di definizione di ogni e qualsivoglia rapporto fra loro intercorrente, la SI.ra si obbliga a porre in vendita a terzi Parte_1
l'immobile di sua esclusiva proprietà sito in Riolo Terme (RA) di cui in premessa, conferendo il relativo mandato all'agenzia immobiliare dopo il mese di febbraio 2025, con specifica indicazione che il rogito non potrà avvenire prima del mese di febbraio 2026. In considerazione del pari apporto reciprocamente dato dalle parti per l'abitazione, nonostante l'esclusiva proprietà della SI.ra
, quest'ultima riconosce e si obbliga ad imputare al SI. la metà del Parte_1 CP_1
ricavato dalla vendita, al netto di tasse ed imposte (anche relativamente la plusvalenza), oltre che di spese di agenzia, previo riconoscimento alla stessa della quota di € 12.018,35 (Euro
dodicimiladiciotto/35) per la ristrutturazione. Il SI. dovrà essere coinvolto in prima CP_1
persona in ogni trattativa, decisione, incontro con agenzia e/o potenziali acquirenti, rogito, ecc.;
15) Nel tempo intercorrente per il perfezionamento della vendita a terzi, entrambe le parti potranno utilizzare l'immobile sito in Riolo Terme (RA) per fini di vacanza, fermo il preventivo accordo tra loro circa la scelta dei rispettivi periodi di permanenza. I costi e le spese di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dell'immobile di Riolo Terme dovranno continuare ad essere suddivise al 50% tra i ricorrenti, mentre le detrazioni 110% resteranno ad integrale beneficio della SI.ra Parte_1
[...]
16) I ricorrenti si danno atto di avere già regolato le ulteriori questioni di carattere patrimoniale e pertanto, salvo il puntuale adempimento di quanto previsto ai precedenti punti, dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione, rinunciando a qualsivoglia richiesta anche in ripetizione;
17) i genitori si concedono reciprocamente l'assenso alla richiesta ed al rinnovo di documenti validi per l'espatrio, anche per i figli minori e Persona_1 Persona_2 18) le spese di giudizio si intendono integralmente compensate e ciascuna parte provvederà ad onorare i compensi del legale rispettivamente incaricato.”
Ravenna, 31/03/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi