CA
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/03/2025, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1544/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1544 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 18.2.2025, vertente
TRA
pagina 1 di 8 Parte_1
Simona De Rosa.
(C.F. Controparte_1
L'appellante ha così concluso:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
APPELLANTE
E
), contumace. C.F._1
APPELLATO
CONCLUSIONI
pagina 2 di 8
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La società agricola citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, Pt_1 CP_1
in qualità di amministratore della società unipersonale La Mimosa s.r.l., chiedendo
[...]
accertarsi e dichiararsi la responsabilità del convenuto, ex art. 2476 comma 6 c.c. o, in subordine, ex artt. 2394 c.c. o 2043 c.c., per i danni cagionati alla società attrice e condannarlo al pagamento della complessiva somma risarcitoria di € 19.568,77, ovvero di quella diversa ritenuta di giustizia.
pagina 3 di 8 L'attrice riferiva che presentandosi nel luglio 2017 quale titolare della società La CP_1
Mimosa s.r.l., si era manifestato interessato ad acquistare una partita di vini e spumanti per alcuni servizi di catering e quindi, aveva ordinato 268 cartoni da 6 bottiglie di vino spumante e vino bianco, per un ammontare di € 15.618,73.
Il legale rappresentante della società attrice, avendo provveduto a verificare la solvibilità
della società debitrice sulla base del bilancio relativo all'anno 2016, dal quale risultava un fatturato di € 860.000,00 e utili per € 55.000,00, in data 11.8.2017 aveva consegnato la merce in questione, pagata in data 30.9.2017 da con l'assegno n. 3734003782- 02 che, CP_1
tuttavia, in data 10.10.2017, era risultato insoluto per mancanza di autorizzazione alla emissione di assegni da parte del traente, a seguito della iscrizione del nominativo del predetto nell'archivio di cui alla legge n. 386/1990.
L'attrice inoltre veniva a sapere che in data 27.9.2017 La Mimosa s.r.l. era stata iscritta nel registro CAI con divieto di emettere assegni, a seguito di preavviso di revoca del 23.8.2017
Sempre da accertamenti svolti era emerso che aveva emesso in quello stesso periodo CP_1
31 assegni senza autorizzazione per un totale di € 116.413,60.
Nel frattempo si era reso irreperibile e la società attrice, oltre a denunciarlo CP_1
penalmente, aveva tentato inutilmente diverse azioni a livello civilistico per recuperare il credito, non andate a buon fine perché la società, plurindebitata, sembrava essere sparita nel nulla e non risultavano beni mobili né immobili da pignorare.
La responsabilità di cui all'art. 2476, comma 6, c.c. derivava dall'avere ordinato l'ingente quantitativo di merce pur sapendo che la società non sarebbe stata in grado di effettuare il pagamento.
In via subordinata, parte attrice chiedeva il risarcimento ai sensi dell'art. 2394 c.c.,
applicabile estensivamente anche alle società a responsabilità limitata, in quanto con il suo comportamento aveva violato gli obblighi inerenti la conservazione del patrimonio sociale,
erodendo il patrimonio sociale e non provvedendo alla ricapitalizzazione o alla messa in liquidazione della società, pur sapendo della incapacità della società di onorare gli assegni.
pagina 4 di 8 2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 16350/2018, rigettava le domande attoree.
Dopo una disamina della portata applicativa dell'art. 2394 c.c., affermava che, dalla lettura dell'atto di citazione, sembrava potersi affermare che la individuasse Parte_1
la responsabilità dell'amministratore non nel mero inadempimento contrattuale CP_1
all'obbligo di pagamento del prezzo della fornitura dei vini, né nella violazione degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, ma che imputasse un comportamento fraudolento a nel corso delle trattative prenegoziali, volto ad indurre la CP_1 Pt_1
a eseguire una cospicua fornitura di vini e ad accettare in pagamento un mero assegno
[...]
bancario, cagionando un danno diretto al patrimonio della e non meramente Parte_1
riflesso.
Riteneva quindi che l'azione coì come in concreto proposta, nonostante fosse stata espressamente qualificata come ai sensi dell'art. 2394 c.c., in realtà fosse qualificabile in astratto come fattispecie di cui all'art. 2395 c.c., ma che in concreto mancassero gli elementi oggettivi e soggettivi della condotta.
Parte attrice, difatti, non avrebbe fornito, neppure a mezzo di presunzioni, alcuna prova con particolare riferimento al dolo o alla colpa dell'amministratore, con la conseguenza che l'inadempimento della La Mimosa s.r.l. sembrava dipendere dalla crisi economico-
finanziaria che aveva investito la società e non già da un pianificato comportamento dell'amministratore volto a danneggiare l'odierna attrice e, più in generale, i creditori sociali.
Né vi era prova che - al momento delle trattative prenegoziali, tenutesi nel luglio 2017-
TT fosse già a conoscenza di non avere l'autorizzazione alla emissione di assegni o che i bilanci depositati fossero falsi.
D'altro canto la società attrice aveva tutti gli strumenti per valutare il rischio di insolvenza della società La Mimosa al momento in cui aveva consentito a quest'ultima di pagare l'intera fornitura mediante un mero assegno bancario, senza richiedere altre garanzie.
pagina 5 di 8 3. La ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha preliminarmente lamentato l'errata qualificazione da parte del
Tribunale delle domande proposte dall'attrice la quale, contrariamente a quanto rilevato nella sentenza appellata, aveva esercitato l'azione ai sensi dell'art. 2476, comma 6, c.c. e, in via subordinata, aveva richiamato l'applicazione dell'art. 2394 c.c..
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato l'errata interpretazione dell'art. 2395
(rectius art. 2476, comma 6) c.c. nel senso che occorreva una condotta intenzionalmente diretta a provocare un danno al creditore, quando invece la norma faceva riferimento al dolo (generico) o alla colpa dell'amministratore.
La condotta dolosa dell'amministratore era ravvisabile nell'avere indotto la a Pt_1
consegnare delle merci, ben sapendo di non poterle pagare, e nell'avere emesso consapevolmente in pagamento un assegno privo di autorizzazione, seguito poi da numerosi altri assegni, condotta indicativa di un modus operandi ingannevole.
Né rilevava che il primo provvedimento di revoca dell'autorizzazione a emettere assegni fosse del 27.9.2017, dopo le trattative, poiché, secondo quanto previsto dall'art. 9 bis della legge n. 386/1990, la banca trattaria invia al traente di un assegno bancario un preavviso di revoca del diritto di emissione di assegni, nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte,
di un assegno per difetto di provvista, con cui si comunica che, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione del titolo senza che il traente abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento del titolo, il suo nominativo viene iscritto nell'archivio della Centrale d'Allarme Interbancaria e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione a emettere assegni.
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato che il Tribunale non aveva tenuto conto della possibilità di esperire congiuntamente l'azione ex art. 2476 comma 6 c.c. e quella ex
art. 2394 c.c..
pagina 6 di 8 Con particolare riferimento a quest'ultima era evidente che, partendo dall'assunto che i bilanci della La Mimosa fossero veritieri, l'amministratore aveva tenuto una condotta che aveva praticamente sgretolato il patrimonio sociale.
4. Il primo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente in quanto entrambi riguardanti i presupposti per l'applicazione dell'art. 2394 c.c., sono fondati, atteso che l'attrice aveva esplicitamente dedotto in via principale che sussistevano i presupposti per l'applicazione dell'art. 2395 c.c. stante la condotta ingannevole di ma comunque la condotta CP_1
denotava anche una violazione degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale,
quindi poteva applicarsi anche l'art. 2394 c.c..
L'applicabilità in via analogica dell'art. 2394 c.c., previsto con specifico riferimento alle società per azioni, anche alle società a responsabilità limitata, prima che l'art. 2476 c.c. fosse integrato con apposito comma dal D. Lgs. n. 14/2019, trova giustificazione nella identità di
ratio delle disciplina della responsabilità degli amministratori per tutte le società di capitali ed è stata sancita da numerose pronunce delle giurisprudenza di merito (v., tra le altre, Trib.
Roma n. 12474/2015, in IUS Societario).
Nel caso in esame, nonostante la solida situazione patrimoniale risultante dal bilancio al 31.12.2016, sicuramente almeno nella seconda metà del 2017 vi è stato un radicale venir meno delle garanzie patrimoniali della società La Mimosa, come si evince dalla mancanza di liquidità che ha portato alla revoca dell'autorizzazione a emettere assegni, in quanto in precedenza emessi in assenza di provvista;
ciò nonostante, l'amministratore ha perseverato nell'emettere assegni privi di autorizzazione.
Il risultato evidente del venir meno della garanzia patrimoniale è testimoniato dal verbale di pignoramento mobiliare negativo in cui si dà atto che la società è trasferita da tempo e quindi sostanzialmente è irreperibile la sede operativa della stessa.
In presenza di una situazione di difficoltà finanziaria l'amministratore avrebbe dovuto procedere a ripatrimonializzare la società o a metterla in liquidazione, in osservanza degli artt. 2482 bis e ter c.c..
pagina 7 di 8 5. Rimane quindi assorbito il profilo dell'applicabilità dell'art. 2476, comma 6 c.c. e, in applicazione dell'art. 2394 c.c., è tenuto a risarcire il danno subito dalla società CP_1
appellante nella misura di € 15.618,73, pari al corrispettivo della fornitura non pagata e a €
3.910,99 per le spese legali affrontate per la proposizione della querela penale e per il pignoramento mobiliare, oltre, trattandosi di debito di valore agli interessi sulla somma rivalutata anno per anno a decorrere dalla data del mancato incasso dell'assegno e dell'emissione delle fatture relative alle spese legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM n. 55/2014,
come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della natura contumaciale della causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello condanna al pagamento in favore della Controparte_1
della somma di € 19.529,72, oltre interessi e rivalutazione come indicati in Parte_1
parte motiva;
2) Condanna al pagamento in favore della delle spese Controparte_1 Parte_1
di lite che liquida per il primo grado in € 3.000,00 e per il presente grado di giudizio in €
4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 10.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
pagina 8 di 8