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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 28/04/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, all'udienza del 28.04.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1467/2023 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Alimenti”, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonaci Catalda, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Oria alla Via
Bastia n. 9; appellante
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
appellata – contumace
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 15.07.2019, citava in giudizio Parte_1 CP_1
innanzi al Giudice di Pace di Brindisi deducendo: che dalla relazione tra i due il
[...]
18.09.2002 nasceva la figlia che quasi contestualmente alla Persona_1
nascita della bambina il rapporto sentimentale si interrompeva;
che il Tribunale di Brindisi con provvedimento del 15.02.2018, reso nel procedimento volto a disciplinare gli aspetti economici e la collocazione della minore, poneva a carico di l'obbligo di Controparte_1
contribuire al mantenimento della figlia, attualmente collocata presso il padre Parte_1
, versando in favore di quest'ultimo la somma di € 150,00 al mese, oltre il 50%
[...]
1 delle spese straordinarie della minore, da concordarsi preventivamente;
che CP_1 non partecipava alle spese straordinarie, puntualmente comunicate dall'istante;
[...] che tra l'anno 2017, 2018 e 2019 sosteneva spese straordinarie pari ad € 2.989,05; che tali spese non preventivamente determinabili erano necessarie per i bisogni primari della figlia.
Per tali motivi chiedeva che venisse condannata al pagamento della Controparte_1 suddetta somma nella misura del 50%, pari ad € 1.494,52.
Si costituiva nel giudizio di primo grado la sig.ra con comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta, con domanda riconvenzionale, la quale contestava la richiesta attorea poiché vertente su spese non dovute, esorbitanti e comunque non concordate né straordinarie e prevedibili. In via riconvenzionale chiedeva che le fosse riconosciuto, previo accertamento, le spese affrontate dalla nascita della figlia e sino al 2015.
Con sentenza n. 529/2023 del 23.03.2023 il Giudice di Pace di Brindisi rigettava la domanda principale ritenendo le spese effettuate sproporzionate e sfavorevoli alla madre secondo il criterio di rispondenza delle spese all'interesse del minore rapportato all'utilità e alla sostenibilità della spesa stessa, giudizio di comparazione che il giudice è tenuto a verificare in sede di accertamento. La domanda riconvenzionale veniva rigettata poiché le somme richieste non trovavano fondamento in alcun titolo giustificativo e volontariamente corrisposte dalla convenuta.
Con atto di citazione in appello del 20.04.2023, interponeva appello Parte_1
avverso la menzionata sentenza deducendo che le spese sostenute sono da considerarsi necessarie per l'interesse della figlia e il giudice deve valutare, nel caso di mancata concertazione, la rispondenza delle stesse all'interesse della figlia ed alla sostenibilità economica. Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza di primo grado con condanna di al rimborso della somma di € 1.494,52 con vittoria di spese per entrambi Controparte_1
i gradi di giudizio.
Nonostante la rituale notificazione dell'atto di appello, non compariva né Controparte_1
si costituiva nel presente giudizio.
All'odierna udienza, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
2 Deve preliminarmente darsi atto dell'attuale orientamento giurisprudenziale secondo il quale (Cassazione civ. ord. n. 379/2021): “In materia di rimborso delle spese cosiddette straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, fermo il carattere composito della dizione utilizzata dal giudice, occorre in via sostanziale distinguere tra:
a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante
e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono
l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento forfettizzato dal giudice - o, anche, consensualmente determinato dai genitori - e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli al di fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità;
b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio
e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato e tanto in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio”.
Premessa questa fondamentale distinzione occorre osservare che il giudice nei procedimenti come quello in oggetto è tenuto a qualificare la natura ordinaria o straordinaria delle spese alla luce del principio di diritto menzionato.
È convincimento di questo Giudice che dall'esame della documentazione in atti (cfr. allegati atto di citazione primo grado, ricevute fiscali di pagamento e scontrini) le spese sostenute dal (per spese scolastiche e controlli medici di routine) Parte_1
attengano a spese ordinarie e prevedibili ovvero ricomprese tra quelle di cui alla lettera sub a) summenzionata.
3 Ne consegue che la regolamentazione del rimborso di tali spese deve seguire il titolo giudiziale che la disciplina ossia, nella fattispecie in esame, l'ordinanza collegiale del
15.02.2018 in atti, la quale richiede, ai fini del rimborso, l'accordo preventivo delle parti.
A tali conclusioni è giunta anche la Corte di Cassazione (cfr. Cass. 793/2023; Cass.
14564/2023) in fattispecie del tutto sovrapponibili alla presente, in cui pure vi era un titolo giudiziale che regolamentava le spese straordinarie mai impugnato e pacificamente vincolante tra le parti.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza di prime cure deve essere confermata considerato che l'obbligo di rimborso delle spese straordinarie è subordinato, dal sotteso titolo giudiziale, alla preventiva concertazione tra le parti e che dall'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado non è emerso che l'istante avesse chiesto e ottenuto il preventivo assenso dall'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite del presente grado di giudizio considerato che l'appellata, seppur vittoriosa, ha rinunciato a comparire nel presente giudizio di appello (Cass. ord. n.
20869/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
contro , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 529/2023 del Giudice di Pace di
Brindisi;
- nulla sulle spese.
Brindisi, 28.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, all'udienza del 28.04.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1467/2023 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Alimenti”, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonaci Catalda, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Oria alla Via
Bastia n. 9; appellante
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
appellata – contumace
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 15.07.2019, citava in giudizio Parte_1 CP_1
innanzi al Giudice di Pace di Brindisi deducendo: che dalla relazione tra i due il
[...]
18.09.2002 nasceva la figlia che quasi contestualmente alla Persona_1
nascita della bambina il rapporto sentimentale si interrompeva;
che il Tribunale di Brindisi con provvedimento del 15.02.2018, reso nel procedimento volto a disciplinare gli aspetti economici e la collocazione della minore, poneva a carico di l'obbligo di Controparte_1
contribuire al mantenimento della figlia, attualmente collocata presso il padre Parte_1
, versando in favore di quest'ultimo la somma di € 150,00 al mese, oltre il 50%
[...]
1 delle spese straordinarie della minore, da concordarsi preventivamente;
che CP_1 non partecipava alle spese straordinarie, puntualmente comunicate dall'istante;
[...] che tra l'anno 2017, 2018 e 2019 sosteneva spese straordinarie pari ad € 2.989,05; che tali spese non preventivamente determinabili erano necessarie per i bisogni primari della figlia.
Per tali motivi chiedeva che venisse condannata al pagamento della Controparte_1 suddetta somma nella misura del 50%, pari ad € 1.494,52.
Si costituiva nel giudizio di primo grado la sig.ra con comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta, con domanda riconvenzionale, la quale contestava la richiesta attorea poiché vertente su spese non dovute, esorbitanti e comunque non concordate né straordinarie e prevedibili. In via riconvenzionale chiedeva che le fosse riconosciuto, previo accertamento, le spese affrontate dalla nascita della figlia e sino al 2015.
Con sentenza n. 529/2023 del 23.03.2023 il Giudice di Pace di Brindisi rigettava la domanda principale ritenendo le spese effettuate sproporzionate e sfavorevoli alla madre secondo il criterio di rispondenza delle spese all'interesse del minore rapportato all'utilità e alla sostenibilità della spesa stessa, giudizio di comparazione che il giudice è tenuto a verificare in sede di accertamento. La domanda riconvenzionale veniva rigettata poiché le somme richieste non trovavano fondamento in alcun titolo giustificativo e volontariamente corrisposte dalla convenuta.
Con atto di citazione in appello del 20.04.2023, interponeva appello Parte_1
avverso la menzionata sentenza deducendo che le spese sostenute sono da considerarsi necessarie per l'interesse della figlia e il giudice deve valutare, nel caso di mancata concertazione, la rispondenza delle stesse all'interesse della figlia ed alla sostenibilità economica. Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza di primo grado con condanna di al rimborso della somma di € 1.494,52 con vittoria di spese per entrambi Controparte_1
i gradi di giudizio.
Nonostante la rituale notificazione dell'atto di appello, non compariva né Controparte_1
si costituiva nel presente giudizio.
All'odierna udienza, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
2 Deve preliminarmente darsi atto dell'attuale orientamento giurisprudenziale secondo il quale (Cassazione civ. ord. n. 379/2021): “In materia di rimborso delle spese cosiddette straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, fermo il carattere composito della dizione utilizzata dal giudice, occorre in via sostanziale distinguere tra:
a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante
e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono
l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento forfettizzato dal giudice - o, anche, consensualmente determinato dai genitori - e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli al di fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità;
b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio
e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato e tanto in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio”.
Premessa questa fondamentale distinzione occorre osservare che il giudice nei procedimenti come quello in oggetto è tenuto a qualificare la natura ordinaria o straordinaria delle spese alla luce del principio di diritto menzionato.
È convincimento di questo Giudice che dall'esame della documentazione in atti (cfr. allegati atto di citazione primo grado, ricevute fiscali di pagamento e scontrini) le spese sostenute dal (per spese scolastiche e controlli medici di routine) Parte_1
attengano a spese ordinarie e prevedibili ovvero ricomprese tra quelle di cui alla lettera sub a) summenzionata.
3 Ne consegue che la regolamentazione del rimborso di tali spese deve seguire il titolo giudiziale che la disciplina ossia, nella fattispecie in esame, l'ordinanza collegiale del
15.02.2018 in atti, la quale richiede, ai fini del rimborso, l'accordo preventivo delle parti.
A tali conclusioni è giunta anche la Corte di Cassazione (cfr. Cass. 793/2023; Cass.
14564/2023) in fattispecie del tutto sovrapponibili alla presente, in cui pure vi era un titolo giudiziale che regolamentava le spese straordinarie mai impugnato e pacificamente vincolante tra le parti.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza di prime cure deve essere confermata considerato che l'obbligo di rimborso delle spese straordinarie è subordinato, dal sotteso titolo giudiziale, alla preventiva concertazione tra le parti e che dall'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado non è emerso che l'istante avesse chiesto e ottenuto il preventivo assenso dall'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite del presente grado di giudizio considerato che l'appellata, seppur vittoriosa, ha rinunciato a comparire nel presente giudizio di appello (Cass. ord. n.
20869/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
contro , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 529/2023 del Giudice di Pace di
Brindisi;
- nulla sulle spese.
Brindisi, 28.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
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