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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 09/05/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai Magistrati:
Dott. Ssa Maria Grixoni Presidente
Dott. Ssa Doriana Meloni Consigliera
Dott. Ssa Monica Moi Consigliera – rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(C.F. , quale ex liquidatore di Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(C.F. ), con l'Avv. CUBEDDU FRANCESCO)
[...] P.IVA_1
Parte reclamante
Contro
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 P.IVA_2
(con l'Avv. Mariagiuseppina Marzano)
Parte reclamata
E contro
Controparte_3
Parte reclamata contumace
Oggetto: reclamo ex art. 51 D. Lgs. 14 del 2019
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte reclamante: “Che l'Ecc.ma Corte di Appello di Sassari, in accoglimento del reclamo, voglia:
1) accertare e dichiarare la nullità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza effettuata all'indirizzo PEC della Parte_2
2) accertare e dichiarare la nullità della notificazione della sentenza n° 11/23 del Tribunale di Sassari
effettuata all'indirizzo PEC della e, per l'effetto, Parte_2
3) revocare la sentenza n° 11/23 con la quale il Tribunale di Sassari ha disposto la liquidazione giudiziale della con rimessione degli atti al primo Giudice;
Parte_2
In via subordinata,
Previo accertamento di quanto sopra di cui al n° 1 e 2
4) Accertare la natura di impresa minore della in quanto, nel triennio antecedente alla Parte_2
liquidazione giudiziale, non ha superato alcuno dei tre parametri di cui all'Art. 2 lettera d) del D.Lgs
14/2019 del CCII e, per l'effetto,
5) revocare la sentenza n° 11/23 con la quale il Tribunale di Sassari ha disposto la liquidazione giudiziale della ” Parte_2
Nell'interesse della parte reclamata: “Piaccia alla Corte d'Appello In via pregiudiziale e preliminare: dichiarare la tardività e quindi inammissibilità e nullità del reclamo formulato dal Sig.
Parte_1
Nel merito: rigettare le conclusioni formulate da 1) a 7) del Reclamo proposto dal Sig. Parte_1
con vittoria di spese, diritti ed onorari di giustizia.
[...]
Rigettare l'istanza istruttoria di espletamento di CTU formulata dal reclamante, essendo ininfluente nonché infondata in fatto e diritto.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 11/2023 il Tribunale di Sassari dichiarava aperta la liquidazione giudiziale di
[...]
ritenendo raggiunta la prova dei requisiti soggettivi e oggettivi prescritti Controparte_1
dalla legge e segnatamente: -a) lo svolgimento di attività imprenditoriale commerciale, -b)
l'ammissibilità della domanda per l'esistenza di debiti scaduti e non pagati di ammontare superiore a euro 30.000,00; -c) lo stato d'insolvenza; -d) la sussistenza dei presupposti soggettivi in difetto di prova contraria da parte della debitrice.
Con ricorso depositato in data 9/2/2024 ha proposto reclamo al fine di ottenere la Parte_1
revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, deducendo quanto segue:
i) nullità della notifica dell'atto introduttivo stante l'inattività dell'indirizzo pec della società
per non aver corrisposto il relativo canone ad CP_4
ii) mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 lett. d D. Lgs. 14/2019.
La creditrice istante si è costituita in giudizio ed ha eccepito l'inammissibilità del Controparte_2
reclamo per la sua tardività, chiedendone, in subordine, il rigetto nel merito.
La Curatela non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
All'udienza del 14/2/2025 la causa è stata tenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Ammissibilità del reclamo.
Preliminarmente, dev'essere respinta l'eccezione di inammissibilità del reclamo per tardività.
Se è vero, infatti, che il termine per l'impugnazione decorre, per le parti (come il liquidatore della società) dal trentesimo giorno dalla notificazione della sentenza, è parimenti vero che tale termine
(art. 51, co. 3 CCII) non può che decorrere dalla notificazione integrale della pronuncia e non già del mero estratto di essa, come, invece, si è verificato nel caso in esame (che fosse stato comunicato un mero estratto si desume dal tenore della comunicazione e dal contenuto dell'allegato alla comunicazione della Cancelleria del Tribunale di Sassari all. 1, produzioni di parte reclamata). Avendo il avuto contezza del provvedimento nella sua interezza solamente con la Pt_1
raccomandata del curatore ricevuta in data 10/1/2024 (all. 2, reclamo), il reclamo, proposto con ricorso depositato in data 9/2/2024 e quindi nei trenta giorni, è senz'altro tempestivo.
Il reclamo dev'essere, dunque, esaminato nel merito, anche in considerazione del fatto che non sussiste un interesse della reclamante a eccepire la nullità della notifica della sentenza impugnata al fine di conseguire una rimessione al primo giudice, attesa la tassatività delle ipotesi di cui all'art. 354
cpc, cui è estranea la nullità della notifica della sentenza.
Nel merito, il reclamo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per le considerazioni di cui in appresso.
B) Il motivo sub i).
L'eccezione di nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Correttamente, a mente dell'art. 40, co. 6 CCII, la Cancelleria del Tribunale di Sassari trasmetteva con modalità telematica al ricorrente (vd. produzione sub 4, comparsa di costituzione della reclamata)
l'esito della comunicazione del ricorso e del decreto di convocazione della debitrice: ebbene, dalla ricevuta di avvenuta consegna, del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e del decreto di convocazione, alla debitrice allegata alla pec contenente l'esito della comunicazione trasmessa al ricorrente dalla Cancelleria, si ricava che il giorno 20/03/2023 alle ore 08:57:45 il gestore della casella di posta elettronica inviava a tribunale. tel.giustiziacert.it comunicazione pec CP_4 Email_1
attestante che “il messaggio "TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI - PROC.
PREFALLIMENTARE N. 10 - 1/2023 - NOTIFICA DECRETO DI CONVOCAZIONE DEL
DEBITORE" proveniente da tribunale. tel.giustiziacert.it ed indirizzato a Email_1
è stato consegnato nella casella di destinazione”. Email_2
Di contro, nessuna dimostrazione e prova è stata data da parte della reclamante, del fatto che l'indirizzo di posta elettronica sarebbe stato, in realtà, inattivo per omesso Email_2
pagamento del relativo canone ad L'assunto svolto al riguardo dalla reclamante è risultato CP_4
destituito di fondamento.
Invero, non solo non è stato neanche allegato il momento in cui il gestore della pec avrebbe receduto dal contratto con la ma dalla documentazione allegata sub 6 e 7, reclamo Parte_2
(interrogazioni Inipec con ricerca per ragione sociale e codice fiscale della debitrice con esito negativo) neppure è dato individuare l'epoca in cui sono state eseguite dette interrogazioni e, quindi,
non è possibile stabilire alcuna corrispondenza, sul piano cronologico, tra la disattivazione dell'indirizzo pec in parola e la notifica dell'atto introduttivo della fase di prima istanza. Ne consegue che l'asserita inattendibilità dell'attestazione contenuta nella ricevuta di avvenuta consegna è rimasta a livello di mera allegazione del tutto sfornita di supporto probatorio.
In difetto di qualsivoglia elemento, che sarebbe stato onere della parte reclamante offrire, neppure potrebbe disporsi, in quanto meramente esplorativa, la ctu richiesta dalla medesima difesa al fine di stabilire se l'indirizzo pec in parola sia presente negli elenchi ReGIndE ovvero in quello tenuto dal
Ministero per lo Sviluppo Economico denominato Ini-Pec.
C) Il motivo sub ii)
Con la doglianza in disamina la parte reclamante ha contestato la sussistenza dei requisiti soggettivi della liquidazione giudiziale e ha eccepito il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1
lett. d CCII.
Secondo l'assunto della reclamante, la società dal dicembre 2015 non avrebbe più Parte_2
svolto attività d'impresa; solamente nel settembre 2022, al fine di eliminare alcune vecchie attrezzature, aveva ceduto alcune macchine da caffè e parti di ricambio come da fattura elettronica n.
1 del 19/9/2022 per euro 5.000,00; nel triennio di rilievo ai fini decisori oltre a tale fattura risultavano presenti nel cassetto fiscale le due fatture non pagate emesse dal gestore della pec CP_4 Sempre a detta della reclamante la società non avrebbe alcun attivo patrimoniale e gli unici beni a essa intestati, ormai obsoleti, sarebbero alcune macchine da caffè e macinadosatori, oltre a una vettura
Opel CO immatricolata nel 2014 e di modesto valore, il tutto di gran lunga inferiore al parametro di euro 300.000,00; i ricavi sarebbero costituiti dai soli 5.000,00 euro di cui alla fattura 1/2022 di cessione dei macchinari;
i debiti, limitati alle sole posizioni passive verso Equitalia e al credito della sarebbero pari a circa 130.000,00; il conto corrente in essere presso era CP_2 CP_5
stato estino con il pagamento di euro 700,00, a totale tacitazione della maggior somma dovuta di euro
1.680,45 oltre interessi.
La censura non coglie nel segno. Correttamente il Tribunale dava atto del mancato assolvimento dell'onere probatorio, certamente incombente sulla debitrice, in ordine all'insussistenza dei presupposti soggettivi della liquidazione giudiziale, con valutazione che, opportunamente integrata nella presente sede all'esito delle produzioni e deduzioni del reclamante, dev'essere condivisa.
È pacifico che la società debitrice non avesse depositato i bilanci né le dichiarazioni fiscali nel triennio di riferimento (2020-2022) e che l'ultimo bilancio depositato risale all'esercizio chiuso il 31/12/2015.
Ciò posto, i documenti prodotti per la prima volta nella presente fase sono, per la loro incompletezza,
insufficienti a dimostrare il possesso congiunto dei requisiti che l'impresa deve possedere per essere qualificata impresa minore.
Unitamente al presente reclamo sono stati depositati solamente: le fatture rinvenute nel cassetto fiscale, ossia la fattura 1/2022 di cessione dei macchinari per l'importo di euro 5.000,00, le due fatture emesse da per l'acquisto della pec annuale non onorate, la carta di circolazione della Opel, la CP_4
documentazione attestante l'estinzione del conto corrente in essere presso mediante il CP_5
pagamento di euro 700,00, la visura camerale storica della società e la visura attestante l'inesistenza di protesti al 12/1/2024. Manca la produzione di qualsivoglia documentazione contabile, come anche dei libri sociali, né è stato possibile individuare clienti o fornitori dell'impresa insolvente ai quali richiedere le schede contabili (stante l'assenza di documentazione contabile), come risulta anche dalla relazione predisposta dal curatore ex art. 130, co. 1 CCII, da cui si evince, altresì, che, data l'incompletezza della documentazione, non è stato possibile individuare i soggetti con cui l'impresa abbia tenuto i rapporti finanziari e, in particolare, le banche.
Ebbene, l'assenza di qualsivoglia documentazione contabile preclude l'individuazione delle soglie di cui all'art. 2, co. 1 lett. d CCII, con conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio esistente in capo alla debitrice. Infatti, e con riguardo ai ricavi, in difetto di documentazione contabile non è consentito individuare eventuali clienti o fornitori diversi e ulteriori rispetto a coloro che avevano emesso le fatture elettroniche già menzionate, soggetti che ben avrebbero potuto essere parti di transazioni non coperte da fatturazione elettronica (sia pure in violazione di un obbligo di legge).
Peraltro, il solo dato dell'età avanzata del sig. e l'assenza di dipendenti regolarmente assunti, Pt_1
non costituiscono, di per sé soli considerati, stante l'assenza di documentazione contabile e la presenza di altri due soci della società (uno, del 1968, e l'altra, , del 1975, Persona_1 Persona_2
che ben avrebbero potuto coadiuvare il reclamante o svolgere in via esclusiva l'attività), elementi tali da confortare la tesi dell'inoperatività della società, sicché non può escludersi la presenza di ricavi.
Neppure le mere dichiarazioni del commercialista della società, raccolte dal curatore, possono, in assenza di qualsivoglia riscontro, date le indicate carenze documentali, essere ritenute idonee a supportare la tesi dell'inattività della società.
In ogni caso, l'assenza di documentazione contabile e l'insufficienza di quella versata in causa
(limitata alla sola carta di circolazione della Opel) non consentono di determinare l'effettiva consistenza del patrimonio della società né permettono di stabilire alcuna presunzione di invarianza rispetto ai dati riportati nell'ultimo bilancio depositato.
Analoghe considerazioni valgono per i debiti, ben potendo la società essere gravata da debiti non sfociati in elevazione di protesti (da qui l'insufficienza della visura relativa all'assenza di protesti).
Sempre a proposito del requisito dei debiti, l'assenza di documentazione contabile neppure consente di individuare i soggetti con cui l'impresa possa aver tenuto rapporti finanziari (e nei cui confronti eventualmente contratto obbligazioni) e la produzione della documentazione relativa all'estinzione del conto corrente presso con un saldo negativo irrisorio non è di per sé sola CP_5
significativa, ben potendo l'impresa operare con altri istituti di credito la cui esistenza non risulta possibile appurare a cagione delle evidenziate lacune documentali.
Il reclamo deve, pertanto, essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi delle cause di valore indeterminabile complessità
bassa stante il numero e l'importanza delle questioni. Deve, altresì, darsi atto dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ove dovuto detto contributo.
PQM
1. rigetta il reclamo;
2. condanna parte reclamante alla rifusione, in favore di , delle spese di lite che Controparte_2
liquida, in euro 4.996,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
(comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente reclamo, ove dovuto detto contributo;
4. manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Sassari, 6.5.2025
La consigliera est.
Dott.ssa Monica Moi La presidente
Dott. Ssa Maria Grixoni