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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/12/2025, n. 5803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5803 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 22/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 1382/2024, promossa da: nata a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. DORIA ROSA ANNA RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], CP_1 con il patrocinio dell'Avv. GIANNETTI MAURIZIO RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A d i D I V O R Z I O
1. e contraevano matrimonio il 24/04/1982, scegliendo il Parte_1 CP_1 regime patrimoniale di separazione dei beni.
Dalla loro unione nasceva (27.7.82), maggiorenne e autosufficiente. Per_1
2. Con ricorso depositato il 5.2.24, la ricorrente ha chiesto la separazione e il divorzio dal resistente.
Il resistente ha depositato la comparsa di costituzione il 10.6.24.
È seguito lo scambio delle ulteriori difese di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.
Le parti sono quindi comparse in data 10.9.24 per la prima udienza, dove hanno raggiunto un accordo sull'unica questione controversa, ossia l'assegno di mantenimento per la moglie.
Con ordinanza del 12.9.24, quali provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., è stato recepito l'accordo raggiunto tra le parti, che prevedeva un assegno di mantenimento a carico del marito di € 1.000 a partire da settembre 2024.
Con sentenza parziale del 13.9.24 è stata pronunciata la separazione tra i coniugi. La causa è proseguita per il divorzio. All'udienza del 6.5.25 è stato chiesto alle parti di depositare documenti economici
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aggiornati e nelle more sono stati confermati i provvedimenti provvisori vigenti.
Il 2-10-11.9.25 le parti hanno depositato note di aggiornamento. Con ordinanza del 29.10.25 il giudice ha sottoposto alle parti una proposta conciliativa.
Con note del 26.11.25 le parti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata e hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
«-Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni CP_1 Parte_1 mese, l'assegno divorzile pari alla somma di euro 750,00= (eurosettecentocinquanta/00) mensili alle coordinate bancarie intestate alla Sig.ra di cui il Sig. è già in possesso;
Parte_1 CP_1
- I sig.ri e sin d'ora con espressa rinuncia, dichiarano che, a seguito della sentenza che Parte_1 CP_1 recepisce le presenti condizioni, non avranno più nulla a pretendere reciprocamente, per nessun titolo, nella constatazione che ogni rapporto di natura personale, economica e patrimoniale, direttamente o indirettamente connesso al matrimonio, è stato tra gli stessi definito;
- Le spese e competenze legali, sia con riferimento alla fase della separazione, sia con riferimento alla fase del divorzio, sono interamente compensate tra le parti ed i rispettivi procuratori dichiarano di rinunciare al beneficio della solidarietà professionale ex art. 13 comma 8 LPF sottoscrivendo il presente atto».
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 7.2.24, non ha formulato osservazioni.
3. La domanda di divorzio merita accoglimento. Il periodo di separazione, le vicende intercorse e le attuali condizioni delle parti dimostrano infatti l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Ricorre in particolare l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e agli interessi della famiglia: meritano quindi di essere recepite nella sentenza del Tribunale.
4. Spese di lite compensate come richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale – richiamata la sentenza parziale del 13.9.24, che ha pronunciato la separazione – provvedendo in via definitiva, disattesa ogni ulteriore istanza:
− pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi: nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...] CP_1 unitisi no-BS il 24.4.82 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Rudiano, al numero 5 parte II serie A dell'anno 1982);
− dispone che il divorzio sia regolato dalle condizioni riportate in motivazione;
− compensa le spese del giudizio;
− manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza al competente ufficiale dello stato civile, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 22/12/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
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