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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 06/05/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
SETTORE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CON PRONUNCIA DI
SENTENZA CONTESTUALE A NORMA DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C. nel
PROCEDIMENTO
NR. 414/2024 R.G.A.C.C.
Promosso da
“ ” corrente in Massa (MS), P.I.: nella persona del suo Pt_1 Pt_2 P.IVA_1 rappresentante legale pro tempore,
DIFENSORE: Avv. FRANCESCA GAGGI
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE ATTRICE
contro
“ , corrente in Massa (MS), C.F.: , nella persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 amministratore pro tempore,
DIFENSORE: Avv. GIOVANNI BATTISTA BERTOCCHI
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE CONVENUTA
***
All'udienza del giorno 06/05/2025 davanti al giudice Dott. Alessandro Pellegri viene chiamata la causa specificata in epigrafe. Compaiono:
Per l'Avv. FRANCESCA GAGGI;
CP_2
Per l'Avv. GIOVANNI BATTISTA BERTOCCHI. Controparte_1
IL GIUDICE
Invita alla discussione orale della causa.
L'Avv. FRANCESCA GAGGI discute riportandosi ai propri atti e documenti ed insistendo come negli stessi, in particolare alle ultime note non autorizzate depositate.
1 L'Avv. GIOVANNI BATTISTA BERTOCCHI discute la causa riportandosi ai propri atti e documenti ed insistendo come negli stessi. Si oppone alla richiesta di revoca dell'ultima ordinanza del giudice con la quale fissava l'odierna discussione orale, si riporta alla propria comparsa di costituzione insistendo per l'accoglimento delle domande ivi dedotte.
Le parti chiedono di essere esonerate dalla presenza alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia la seguente sentenza dandone lettura:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Sezione civile unica
* * * * * * * * * * * *
in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Art. 281 sexies c.p.c. nel processo civile di cognizione ordinaria, in primo grado, iscritto al N. 414 R.G. A.C.C.
(Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2024, promosso da:
(C.F. ) CP_2 P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. FRANCESCA GAGGI
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE ATTRICE
contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
DIFENSORE: Avv. GIOVANNI BATTISTA BERTOCCHI
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE CONVENUTA
* * * * * * * * * * * *
Oggetto: richiesta pagamento compensi professionali.
* * * * * * * * * * * *
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
***
RILEVATO CHE:
parte attrice allegava di aver effettuato, su incarico ed CP_2 approvazione dell'assemblea del convenuto, uno studio di prefattibilità per i CP_1
lavori di efficientamento energetico e di sismabonus, redazione progetto, redazione capitolato delle opere, elaborazione quadro economico e presentazione della Cila
Superbonus, previ sopralluoghi, misurazioni ed elaborazione dello stato dei luoghi con attestazioni varie, presentazione cila presso il Comune. L'attrice affermava che, in assenza di revoca del mandato, il convenuto avrebbe iniziato i lavori, affidando la direzione ed il coordinamento ad altra impresa, omettendo di corrispondere i compensi ad
CP_2
Chiedeva: la condanna del convenuto al pagamento dei compensi maturati, CP_1
per Euro 362.743,48, oltre iva ed accessori, oltre al risarcimento del danno da lucro cessante per Euro 50.000,00. Con vittoria di spese di giudizio.
parte convenuta, si costituiva eccependo che: 1) quanto Controparte_1 sostenuto dall'attrice sarebbe stato sfornito di qualsivoglia prova documentale, in quanto tutta la documentazione prodotta in giudizio sarebbe afferente ad altro condominio;
2) il convenuto non avrebbe conferito alcun incarico ad 3) parte attrice non aveva CP_2 dato prova di aver eseguito le prestazioni allegate;
4) in ogni caso, l'incarico sarebbe stato conferito ad un general contractor, di tal che, risolto il contratto con Controparte_3 quest'ultima sarebbe stato risolto anche il contratto con;
5) non sarebbe stata CP_2 provata l'esistenza di alcun danno da lucro cessante.
Chiedeva: in via preliminare, la riunione col procedimento n. 412/2024 R.G., per connessione;
nel merito, il rigetto delle domande di parte attrice. Con vittoria di spese di lite.
OSSERVA
Preliminarmente è necessario affrontare la contestazione effettuata da parte attrice con memoria del 21/04/2025, depositata del tutto irritualmente, con cui lamentava la mancata concessione dei termini ex art. 171 ter c.p.c. da parte del Giudice e chiedeva di “revocare
l'ordinanza a mezzo della quale ha fissato udienza per la discussione orale fissata sull'errato presupposto delle decadenze cui era incorsa la parte ricorrente e per l'effetto
Voglia per la prima volta concedere alle parti i termini per le memorie ex art 171 ter cpc”.
3 All'accoglimento di tale eccezione si è fermamente opposto in udienza l'avv. Bertocchi nei seguenti termini testuali: “Si oppone alla richiesta di revoca dell'ultima ordinanza del giudice con la quale fissava l'odierna discussione orale, si riporta alla propria comparsa di costituzione insistendo per l'accoglimento delle domande ivi dedotte”.
A differenza di quanto previsto nel rito previgente con l'art. 183 c.p.c., in cui spettava al
Giudice la concessione di termini per memorie di trattazione ed istruttorie, l'art. 171 bis c.p.c., in tema di verifiche preliminari alla prima udienza, così dispone: “Scaduto il termine di cui all'articolo 166, entro i successivi quindici giorni il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio.
Quando occorre, il giudice pronuncia i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo comma, 182, 269, secondo comma, 271, 291, primo comma, e 292, primo comma, e fissa nuova udienza per la comparizione delle parti. Almeno cinquantacinque giorni prima della nuova udienza di comparizione delle parti, il giudice procede nuovamente alle verifiche preliminari.
Quando non occorre pronunciare i provvedimenti previsti dal secondo comma, il giudice conferma o differisce, fino a un massimo di quarantacinque giorni, la data dell'udienza di comparizione delle parti e indica le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione nelle memorie integrative di cui all'articolo 171 ter, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda.
Se ritiene che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281 decies, il giudice dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione e fissa l'udienza di cui all'articolo 281 duodecies nonché il termine perentorio entro il quale le parti possono integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti.
Il giudice istruttore provvede con decreto, che è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria. I termini di cui all'articolo 171 ter iniziano a decorrere quando è pronunciato il decreto previsto dal terzo comma e si computano rispetto all'udienza fissata nell'atto di citazione o a quella fissata dal giudice istruttore a norma del presente articolo”.
L'articolo appena citato non statuisce che sia il Giudice a dover concedere i termini di cui all'articolo successivo, ma essi decorrono automaticamente a ritroso dall'udienza indicata in atto di citazione, a meno che il Giudice non ne abbia disposto il differimento ai sensi dei commi 2, 3 art. 171 bis c.p.c.
Quanto appena detto è stato reso esplicito da autorevole giurisprudenza di merito, che ha statuito: “Se da un lato l'attuale formulazione dell'art. 171-bis c.p.c. non prevede lo
4 slittamento dei termini a ritroso di cui all'art. 171-ter c.p.c. se il giudice emette il decreto dopo i 15 giorni dallo scadere del termine stabilito dall'art. 166 c.p.c. (ossia quello per la tempestiva costituzione del convenuto) e conferma la data già fissata della prima udienza
(il che fa ritenere che, salva diversa determinazione del giudice ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 171-bis c.p.c., quei termini a ritroso decorrono anche se il giudice non si pronuncia sull'esito delle verifiche preliminari o lo fa tardivamente), è altrettanto vero, dall'altro lato, che l'istanza di rimessione in termini eventualmente presentata dalla parte deve essere proposta subito dopo la comunicazione del decreto ex art. 171-bis c.p.c. e comunque prima dello scadere del termine per il deposito della seconda memoria integrativa, momento oltre il quale non avrebbe più potuto ravvisarsi una ipotetica non imputabilità della decadenza a fronte di dubbi interpretativi sulla portata delle nuove disposizioni processuali” (Tribunale Bologna sez. II, 17/05/2024, n.1466).
In proposito si ricorda che, per costante giurisprudenza di legittimità, il differimento effettuato dalla Cancelleria nel caso in cui il Giudice non tenga udienza nel giorno indicato in atto di citazione non può giustificare una rimessione in termini del convenuto, infatti: “Ai fini dell'osservanza di detto termine, stante l'esplicita previsione contenuta nello stesso articolo 166 del Cpc, per il suo computo a ritroso deve aversi riguardo (in via esclusiva) all'udienza indicata nell'atto di citazione e non (anche) a quella eventualmente successiva, cui la causa sia stata rinviata d'ufficio, ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 4,
Cpc, in ragione del calendario delle udienze del giudice designato” (ex multis: Cassazione civile sez. II, 29/10/2021, n.30776).
Nel caso di specie, la prima udienza di comparizione era stata fissata in atto di citazione per il 30/07/2024 e la causa è stata iscritta a ruolo in data 11/03/2024, mentre lo scrivente
Giudice non ha emesso alcun provvedimento di cui all'art. 171 bis commi 2, 3 c.p.c..
Pertanto si deve ritenere che i termini per le memorie ex art. 171 ter c.p.c. sono decorsi a ritroso ex lege dalla data di udienza fissata in atto di citazione.
Il provvedimento presidenziale depositato in data 09.07.2024 (ossia anteriormente al
30.07.2024, data della prima udienza fissata in atto di citazione) che prevedeva, ai fini di una eventuale riunione di cause, un'udienza di appoggio che fissava al 22.10.2024, non può in alcun modo essere considerato tale da modificare la decorrenza dei termini a ritroso per il deposito delle memorie in questione che pertanto sono restati invariati, decorrendo dunque ex lege a ritroso dal 30.07.2024.
Si osserva che alla presente causa non può applicarsi l'ultimo comma dell'art. 171 bis c.p.c., così come modificato dal D.lgs. 164/2024 entrato in vigore in data 26.11.2024,
5 che dispone: “I termini di cui all'articolo 171-ter iniziano a decorrere quando è pronunciato il decreto previsto dal terzo comma e si computano rispetto all'udienza fissata nell'atto di citazione o a quella fissata dal giudice istruttore a norma del presente articolo”, in quanto ai sensi dell'art. 7 del citato decreto legislativo, “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.
Tale previsione non appare applicabile al caso di specie posto che, per quanto il Correttivo risulti nel suo complesso applicabile ai procedimenti, come il presente, instaurati successivamente al 28.02.2023, tuttavia appare dirimente considerare che, nel caso di specie, l'udienza fissata in atto di citazione per il giorno 30.07.2024 (udienza non confermata e non differita dallo scrivente giudice) risultava anteriore alla data di entrata in vigore del successivo decreto di tal che il Correttivo, pur applicabile ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore (purché instaurati dopo il 28.2.23) non risulta applicabile alla presente fattispecie concreta per i motivi che si vanno ora sviluppare.
Sulla questione, questo giudice ritiene giusto aderire al condivisibile precedente di questo
Tribunale di cui si riporta testualmente la motivazione in termini:
<<<<ritenuta, in accoglimento dell'eccezione sollevata dall'opposta, l'inammissibilità delle memorie ex art. 171 ter comma nn. 1, 2 e 3 c.p.c. dell'opponente, in quanto depositate (rispettivamente il
17.12.2024, il 07.01.2025 e il 17.01.2025), successivamente al decorso dei termini perentori previsti dalla stessa succitata disposizione codicistica per il deposito delle memorie de quibus
(pervenuti a scadenza, rispettivamente, 18.10.2024, il 08.11.20024 e il 19.11.2024), dovendosi detti termini computare a ritroso - nell'ipotesi di differimento d'ufficio ex art. 168 bis comma 4 c.p.c. dell'udienza di prima comparizione (previsione la cui vigenza persiste a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149/2022), scenario venutosi in concreto a configurare nel caso di specie – in riferimento alla data fissata in citazione per l'udienza di prima comparizione, non già a quella differita d'ufficio alla prima udienza utile successiva, laddove la prima data (quella fissata in citazione) non risulti calendarizzata nel ruolo di udienza del Giudice;
e ciò in conformità al principio generale recepito da consolidata giurisprudenza, formatasi già prima dell'introduzione della cd. riforma Cartabia, concernente, per l'appunto, la decorrenza di termini decadenziali stabiliti a ritroso in riferimento all'udienza di prima comparizione nell'ipotesi di differimento d'ufficio della stessa a norma del richiamato art. 168 bis comma 4 c.p.c., essendo la decorrenza già prevista per la sola
(diversa) ipotesi di differimento ai sensi del previgente (ormai abrogato) comma 5 del medesimo art. 168 bis c.p.c. prescritta da disciplina eccezionale, in quanto tale non suscettibile di applicazione analogica nel diverso caso regolato dal comma 4 (cfr., ex plurimis, Cass. n.
6 23455/2021, Id. n. 8638/2020, Id. n. 2394/2020, Id. n. 2299/2017, Id. n. 28571/2013, Id. n.
9351/2003); principio che deve evidentemente applicarsi, per identità di ratio, anche con riguardo ai termini ex art. 171 ter c.p.c. in questione, introdotti nel rito riformato;
ritenuto, altresì:
che la mancata pronuncia del decreto previsto ex art. 171 bis comma. 3 c.p.c. non vale ad escludere il decorso dei termini decadenziali stabiliti dall'art. 171 ter c.p.c. ai fini del deposito delle memorie integrative, per quanto chiarito da computare in riferimento alla data di udienza fissata in citazione, in difetto di provvedimento di differimento assunto ai sensi dell'art. 171 bis comma 3
c.p.c. (non essendovi stato motivo di emetterlo) e non essendovi nel caso in questione margine di sorta per l'ipotetica conferma dell'udienza di prima comparizione fissata in citazione (ciò che vale di per sé ad escludere l'esigenza di emissione di provvedimento di conferma), per l'appunto in ragione dell'avvenuto differimento d'ufficio ex art. 168 bis comma 4 c.p.c., differimento evidentemente conoscibile dalle parti attraverso la consultazione dei dati e delle informazioni consultabili attraverso la cancelleria telematica;
che, a prescindere da tali ultimi rilievi, di per sé dirimenti, per completezza di motivazione va osservato che soltanto con la recente novella introdotta con il cd. “correttivo” di cui al D.Lgs. n. 164 del 31.10.2024 (in particolare, con l'art. 3, comma 2, lett. h) è stata stabilita la necessità, ai fini del decorso dei termini ex art. 171 ter c.p.c., della pronuncia del decreto previsto dall'art. 171 bis comma 3 c.p.c., laddove è stato espressamente disposto con il comma 5 di quest'ultimo articolo, che “i termini di cui all'articolo 171 ter iniziano a decorrere quando è pronunciato il decreto previsto dal terzo comma”, previsione, quest'ultima, applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 28.02.2023 (tale essendo quello in esame), risultando tale precisazione, tuttavia, in concreto irrilevante nel caso in esame, a fronte del già evidenziato differimento d'ufficio dell'udienza di prima comparizione avvenuto ex art. 168 bis comma 4 c.p.c. e dell'espressa previsione, contenuta nel medesimo comma 5 dell'art. 171 bis c.p.c., secondo cui i termini ex art. 171 ter c.p.c. “si computano rispetto all'udienza fissata nell'atto di citazione o a quella fissata dal giudice istruttore a norma del presente articolo”;
che, a ben vedere, non potendo essere confermata l'udienza fissata in citazione, per effetto del differimento d'ufficio ex art. 168 bis comma 4 c.p.c. (ai fini del quale non occorre un provvedimento espresso del Giudice, essendo destinato ad operare in via automatica), gli unici provvedimenti in ipotesi pronunciabili dal Giudice a norma dell'art. 171 bis c.p.c. sarebbero quelli previsti dal comma
2 della stessa disposizione appena citata (che, giova ribadire, non fa menzione dello spostamento dell'udienza di prima comparizione per l'ipotesi che quella fissata in citazione non risulti calendarizzata nel ruolo di udienza del Giudice) ed il provvedimento con cui l'udienza ex art. 183
c.p.c. venga differita sic et simpliciter (fino a un massimo di 45 giorni) per esigenze organizzative
7 dell'Ufficio, ai sensi del comma 3 dell'art. 171 bis c.p.c., ovvero senza che il differimento sia giustificato da taluna delle situazioni processuali previste dal richiamato comma 2 dell'art. 171 bis c.p.c. (in buona sostanza nell'esercizio della facoltà già concessa al giudicante dall'abrogato comma 5 dell'art. 168 bis); di modo che, in definitiva, non essendosi nel caso in esame provveduto né a confermare l'udienza di prima comparizione fissata in citazione (ciò che non sarebbe stato giustificato, a fronte del rinvio d'ufficio della medesima ai sensi del comma 4 dell'art. 168 bis c.p.c.), né a differire la stessa udienza ai sensi del comma 3, di fatto non sussiste alcuna ragion d'essere della pronuncia del “decreto previsto dal comma 3” (che, in particolare, non va emesso in caso di differimento ex art. 168 bis comma 4 c.c.), non potendo, di conseguenza, i termini ex art. 171 ter c.p.c. decorrere (e quindi essere computati) dalla data di emissione dello stesso decreto, secondo quanto stabilito dall'ultimo inciso dell'art. 171 bis c.p.c. (introdotto dal succitato “correttivo” di cui al D.Lgs. n. 164/2024);
che, pertanto, essendo i termini appena indicati decorsi in riferimento alla data dell'udienza di prima comparizione fissata in citazione, in conformità al consolidato principio giurisprudenziale in precedenza citato, parte opponente risulta decaduta dalla facoltà di deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter, nn. 1, 2 e 3 c.p.c., che pertanto vanno dichiarate inutilizzabili, in quanto tardivamente depositate;
>>>>
Ad abundantiam, si rileva altresì come l'attrice abbia richiesto la rimessione in termini non entro la prima udienza utile (quella del 28/01/2025), ma solo dopo che la causa era stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale all'esito dell'udienza del
12/03/2024.
Per tutti questi motivi la richiesta formulata da controparte è destituita di ogni fondamento giuridico e non può che essere rigettata, non potendosi in alcun modo revocare l'ordinanza di cui è stata chiesta la revoca che merita per contro piena conferma.
Venendo al merito della causa, occorre osservare che, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale: “I vizi di iscrizione della causa a ruolo, ed in particolare quelli che si risolvono in un errore materiale nell'indicazione del nome dell'attore, riportato nel ruolo generale degli affari civili o nella rubrica alfabetica tenuta dal cancelliere, non determinano nullità processuali, ove l'errore sia agevolmente riconoscibile e, per questo, non precluda alla parte destinataria della notificazione dell'atto di citazione di individuare ugualmente, attraverso un esame diligente dei suddetti registri, la causa iscritta a ruolo. I vizi, invece, invalidano l'iscrizione ed il conseguente successivo corso del giudizio
8 quando implichino violazione del diritto di difesa e del correlato principio di effettività del contraddittorio, di rilevanza costituzionale” (Cassazione civile sez. VI,
15/12/2016, n.25901, Cassazione civile sez. III, 11/06/2009, n.13528).
In modo ancor più pregnante, un consolidato principio di diritto elaborato dalla Corte di legittimità stabilisce che: “Ai sensi degli artt. 74 ed 87 disp. att. c.p.c., gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell'indice del fascicolo
e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti, oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale. Costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza che l'inosservanza di tali adempimenti, che sono volti a garantire il diritto di difesa e del contraddittorio sui mezzi di prova, rende irrituale la produzione dei documenti e preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova ed al giudice di merito di esaminarli” (Cassazione civile sez. II,
15/12/2021 n.40069, Cass. n. 14461 del 2019; Cass. n. 5671 del 2010, confermato da
Cassazione civile sez. III, 07/06/2024, n.15969).
Nel caso di specie, parte attrice notificava al atto di citazione Controparte_1
effettivamente diretto a lui, come da documentazione allegata alla memoria del
25/03/2025.
Tuttavia, al momento dell'iscrizione a ruolo (11/03/2024), parte attrice indicava nella nota di iscrizione le generalità del ma depositava atto di citazione e Controparte_1
documentazione afferenti a un altro soggetto, il Condominio Primavera.
Con successiva istanza del 07/05/2024, resasi conto dell'errore, l'attrice chiedeva che venisse dichiarata la litispendenza con la procedura n. 413/2024 R.G., promossa nei confronti del Condominio Primavera, e la cancellazione della presente causa dal ruolo.
In data 21/05/2024, si costituiva il eccependo che tutta la Controparte_1
documentazione prodotta riguardava altro condominio.
Solo il 19/06/2024, parte attrice provvedeva al deposito dell'atto introduttivo e della documentazione afferente alla causa in oggetto.
In applicazione del suindicato principio di diritto, si deve rilevare come, ai fini della costituzione in giudizio, parte convenuta fosse lesa nel suo diritto di difesa poiché totalmente impossibilitata ad esaminare la documentazione che l'attrice poneva a fondamento della propria pretesa.
Solo con una nota successiva alla costituzione del convenuto, del tutto irritualmente,
l'attrice provvedeva al deposito della documentazione riguardante la causa in oggetto.
9 Si rileva altresì come parte attrice non abbia provveduto nemmeno al deposito di memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.
Da tutto quanto premesso, si deve dedurre come le produzioni effettuate dall'attrice, essendo irrituali, sono inutilizzabili.
Conseguentemente, anche l'eventuale CTU sull'an debeatur, richiesta su istanza di parte, non può che considerarsi inammissibile poiché esplorativa.
Non avendo, inoltre, avanzato altre istanze istruttorie con la memoria di cui all'art. 171 ter n. 2 c.p.c., la domanda non può che essere rigettata in quanto totalmente sprovvista di prova.
Sulle Spese Processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai fini della determinazione del valore della controversia per la liquidazione delle spese di lite, si ricorda il seguente principio di diritto:
“Il cd. criterio del decisum e non del disputatum e', dunque, quello prescelto dal D.M. n.
140 del 2012, art. 5 (ed oggi dall'art. 5 D.M. 55/2014) nei giudizi di pagamento della prestazione oggetto di obbligazioni pecuniarie. Il disputatum costituisce quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, laddove il decisum è il contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice. Peraltro, ai fini dell'applicazione della previsione ora richiamata, si debba tenere conto della somma di cui alla domanda, allorché essa sia stata respinta, per la ragione sottesa secondo cui - ove si seguisse, alla lettera, il criterio del decisum previsto dall'art. 5 cit. - in tali cause il valore sarebbe matematicamente pari a zero, con conseguente mancata liquidazione di un compenso. Quindi, in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum, onde il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore” (Cassazione civile sez. II, 24/03/2023, n.8449,
Cassazione civile sez. III, 06/05/2022, n.14470, Cassazione civile sez. VI, 30/11/2022,
n.35195).
Tale orientamento principio di diritto è applicabile anche all'art. 5 D.M. 55/2014 comma 1, in quanto, in tema determinazione del valore della domanda di pagamento somme, dispone: “Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di
10 norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del Codice di procedura civile o alla legislazione speciale”, ricalcando sostanzialmente quanto prescritto dal precedente decreto.
Le spese processuali, poste a carico di parte attrice, da rifondere in favore di CP_2
parte convenuta, sono liquidate, ratione temporis, in applicazione Controparte_1
del D.M. Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo
13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014,
n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014), s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del
13/08/2022, e delle allegate “Tabelle parametri forensi”, scaglione di valore da Euro
260.001 ad Euro 520.000 (valore della causa: Euro 412.743,48, somma richiesta da parte attrice), nei valori standard per tutte le fasi di giudizio, esclusa la fase di istruttoria/trattazione, per la quale è liquidato il minimo (rectius: il valore standard cui è applicato il più alto coefficiente di riduzione previsto) poiché è stata svolta solamente attività di trattazione (per tale dovendosi considerare non le memorie ex art. 171 ter c.p.c. non depositate dall'avv. Gaggi e depositate tardivamente dall'avv. Bertocchi bensì l'attività suscitata dallo scrivente mediante provvedimenti di stimolazione del contraddittorio sulle questioni oggetto della presente sentenza) ma non attività di istruttoria vera e propria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Sezione civile unica, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide, ciò che segue:
1. RIGETTA le domande proposte da parte attrice;
2. DICHIARA TENUTA e, per l'effetto, CONDANNA parte attrice, “ ” Pt_1 Pt_2 corrente in Massa (MS), P.I.: , nella persona del suo rappresentante P.IVA_1 legale pro tempore, a rifondere a parte convenuta, “ Controparte_1 corrente in Massa (MS), C.F.: , nella persona del suo amministratore P.IVA_2 pro tempore, le spese processuali relative al presente giudizio, che liquida in Euro
17.252,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al
15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Massa, 06/05/2025
Il GIUDICE MONOCRATICO
Dr. Alessandro PELLEGRI
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