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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/09/2025, n. 6932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6932 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29558/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29558/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. KOSA Parte_1 C.F._1
MARGARETA, elettivamente domiciliato in VIA WASHINGHTON 98 20121 MILANO presso il difensore avv. KOSA MARGARETA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TROIANIELLO CARLO e elettivamente domiciliato in VIA A. DE GASPERI 102 81055 SANTA
MARIA CAPUA VETERE presso lo studio dell'avv. TROIANIELLO CARLO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come rispettivamente come da atto introduttivo/nota di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. di prima udienza e come da comparsa
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione udienza regolarmente notificati, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, l' Parte_1 [...]
chiedendo di condannare parte convenuta a rimborsare alla ricorrente la somma Controparte_2 complessiva di € 16.616,44, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
con vittoria di spese e competenze, da liquidare ex DM. n. 55/2014, con attribuzione al procuratore antistatario.
pagina 1 di 4 Costituendosi in giudizio l' chiedeva di dichiarare, l'inammissibilità, Controparte_2 improcedibilità, tardività della domanda e/o rigettare la stessa;
con vittoria di spese diritti ed onorario oltre accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
In sede di note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione, l'attrice allegava che la propria domanda andava intesa come richiesta di condanna della resistente al pagamento della somma a lei asseritamente spettante a titolo di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. All'udienza del 17 settembre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c. e il giudice riservava la decisione.
La domanda è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Parte attrice, , ha introdotto il presente giudizio di merito successivamente alla Parte_1 conclusione del procedimento di esecuzione immobiliare, avente n. RGE 1764/2017, al fine di
“recuperare” parte delle somme assegnate all' con progetto di Controparte_2 distribuzione dichiarato esecutivo il 13.11.2019, ritenute eccedenti rispetto al dovuto e pari alla differenza tra:
1) l'importo oggetto della dichiarazione di credito del 14.10.2019 di € 36.963,36 (doc. 2 fasc. att.), oggetto poi del progetto di distribuzione depositato in data 26.10.2019 (doc. 3 fasc. att.) reso esecutivo con provvedimento del G.E. del 13.11.2019 (doc. 4 fasc. att.);
2) l'importo complessivo oggetto di due provvedimenti di definizione agevolata dei debiti pendenti con il Fisco – rispettivamente di “saldo e stralcio” ex art. 1 co. 187-188 L. 145/2018 e di “rottamazione ter” ex art 3 co. 11 DL n. 119/2018 – sulla base dei quali il quantum debeatur era stato rideterminato in euro 20.346,93 (v. doc. 1 fasc. ricorrente).
Parte attrice ha richiesto nelle conclusioni rassegnate in ricorso il “rimborso” di euro € 16.616,44, così chiaramente esprimendo una domanda di ripetizione di “indebito” ex art. 2033 c.c.; tale qualificazione
è la più conforme alla formulazione letterale della richiesta e la più coerente con le ragioni allegate in parte motiva e anche con la denominazione della documentazione allegata (v. per es. doc. 5 fasc. att.).
In sede esecutiva, tuttavia, parte attrice nulla ha contestato in ordine all'ammontare del credito dichiarato dall' , così rinunciando implicitamente ad avvalersi dello strumento Controparte_3 endoprocedimentale di risoluzione delle controversie previsto dall'art. 512 c.p.c. L'ordinamento, infatti, prevede che, in sede di distribuzione, possano sorgere dei contrasti in ordine alla sussistenza o all'ammontare del credito, tra debitore e creditori o tra creditori, e ammette la possibilità di presentare delle contestazioni prima che divenga esecutivo il piano di riparto, assegnando al giudice dell'esecuzione il potere di risolverle con ordinanza impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, secondo comma c.p.c. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che "in pagina 2 di 4 tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, è, tuttavia, caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti ed incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, in presenza di un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo. Ne consegue che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata" (ex multis, Cass. sez. 3, ordinanza n.
12127/2020, Cass. 20994/2018).
Pertanto, lo strumento per sollevare le contestazioni – oggi avanzate - relative alla natura indebita della pretesa vantata dall' e/o all'inesigibilità del credito dichiarato era, in ottemperanza Controparte_3 al dettato normativo, quello di cui all'art. 512 c.p.c., non potendo il debitore avvalersi del giudizio di cognizione per travolgere un provvedimento di assegnazione ormai definitivo.
La diversa domanda di risarcimento del danno elaborata in sede di note di trattazione scritta, di dubbia ammissibilità perché fondata su fatti costitutivi differenti rispetto alla domanda originariamente formulata (l'asserito fatto illecito di per dichiarazioni reticenti e/o mendaci piuttosto che CP_4
l'assegnazione di un importo maggiore rispetto a quanto dovuto sulla base della definizione agevolata della lite nel primo caso e nel secondo) è comunque parimenti infondata atteso che la mera adesione a formule di definizione agevolata del debito erariale non estingue il credito fiscale e nella fattispecie non vi è prova del tempestivo pagamento delle rate concordate, neppure della prima entro la scadenza originariamente fissata al 31.7.2019 per la quale non era stata concessa proroga prima della dichiarazione del credito in sede esecutiva del 14.10.2019 (doc. 7 fasc. conv.); con l'ovvio corollario che il carattere falso/mendace o comunque illecito della dichiarazione di credito della convenuta in sede di procedura esecutiva è senz'altro da escludere.
La domanda attorea deve essere pertanto rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta (ai valori minimi per le fasi di trattazione e decisoria, viste la semplicità della questione posta e la semplificazione del rito)
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa così provvede:
pagina 3 di 4 rigetta la domanda attorea;
condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite che liquida in € 3.387,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie, con distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
Milano, 17 settembre 2025
Il giudice
Dott.ssa Sarah Gravagnola
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Isabella
Vigiano, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29558/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. KOSA Parte_1 C.F._1
MARGARETA, elettivamente domiciliato in VIA WASHINGHTON 98 20121 MILANO presso il difensore avv. KOSA MARGARETA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TROIANIELLO CARLO e elettivamente domiciliato in VIA A. DE GASPERI 102 81055 SANTA
MARIA CAPUA VETERE presso lo studio dell'avv. TROIANIELLO CARLO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come rispettivamente come da atto introduttivo/nota di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. di prima udienza e come da comparsa
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione udienza regolarmente notificati, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, l' Parte_1 [...]
chiedendo di condannare parte convenuta a rimborsare alla ricorrente la somma Controparte_2 complessiva di € 16.616,44, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
con vittoria di spese e competenze, da liquidare ex DM. n. 55/2014, con attribuzione al procuratore antistatario.
pagina 1 di 4 Costituendosi in giudizio l' chiedeva di dichiarare, l'inammissibilità, Controparte_2 improcedibilità, tardività della domanda e/o rigettare la stessa;
con vittoria di spese diritti ed onorario oltre accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
In sede di note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione, l'attrice allegava che la propria domanda andava intesa come richiesta di condanna della resistente al pagamento della somma a lei asseritamente spettante a titolo di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. All'udienza del 17 settembre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c. e il giudice riservava la decisione.
La domanda è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Parte attrice, , ha introdotto il presente giudizio di merito successivamente alla Parte_1 conclusione del procedimento di esecuzione immobiliare, avente n. RGE 1764/2017, al fine di
“recuperare” parte delle somme assegnate all' con progetto di Controparte_2 distribuzione dichiarato esecutivo il 13.11.2019, ritenute eccedenti rispetto al dovuto e pari alla differenza tra:
1) l'importo oggetto della dichiarazione di credito del 14.10.2019 di € 36.963,36 (doc. 2 fasc. att.), oggetto poi del progetto di distribuzione depositato in data 26.10.2019 (doc. 3 fasc. att.) reso esecutivo con provvedimento del G.E. del 13.11.2019 (doc. 4 fasc. att.);
2) l'importo complessivo oggetto di due provvedimenti di definizione agevolata dei debiti pendenti con il Fisco – rispettivamente di “saldo e stralcio” ex art. 1 co. 187-188 L. 145/2018 e di “rottamazione ter” ex art 3 co. 11 DL n. 119/2018 – sulla base dei quali il quantum debeatur era stato rideterminato in euro 20.346,93 (v. doc. 1 fasc. ricorrente).
Parte attrice ha richiesto nelle conclusioni rassegnate in ricorso il “rimborso” di euro € 16.616,44, così chiaramente esprimendo una domanda di ripetizione di “indebito” ex art. 2033 c.c.; tale qualificazione
è la più conforme alla formulazione letterale della richiesta e la più coerente con le ragioni allegate in parte motiva e anche con la denominazione della documentazione allegata (v. per es. doc. 5 fasc. att.).
In sede esecutiva, tuttavia, parte attrice nulla ha contestato in ordine all'ammontare del credito dichiarato dall' , così rinunciando implicitamente ad avvalersi dello strumento Controparte_3 endoprocedimentale di risoluzione delle controversie previsto dall'art. 512 c.p.c. L'ordinamento, infatti, prevede che, in sede di distribuzione, possano sorgere dei contrasti in ordine alla sussistenza o all'ammontare del credito, tra debitore e creditori o tra creditori, e ammette la possibilità di presentare delle contestazioni prima che divenga esecutivo il piano di riparto, assegnando al giudice dell'esecuzione il potere di risolverle con ordinanza impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, secondo comma c.p.c. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che "in pagina 2 di 4 tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, è, tuttavia, caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti ed incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, in presenza di un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo. Ne consegue che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata" (ex multis, Cass. sez. 3, ordinanza n.
12127/2020, Cass. 20994/2018).
Pertanto, lo strumento per sollevare le contestazioni – oggi avanzate - relative alla natura indebita della pretesa vantata dall' e/o all'inesigibilità del credito dichiarato era, in ottemperanza Controparte_3 al dettato normativo, quello di cui all'art. 512 c.p.c., non potendo il debitore avvalersi del giudizio di cognizione per travolgere un provvedimento di assegnazione ormai definitivo.
La diversa domanda di risarcimento del danno elaborata in sede di note di trattazione scritta, di dubbia ammissibilità perché fondata su fatti costitutivi differenti rispetto alla domanda originariamente formulata (l'asserito fatto illecito di per dichiarazioni reticenti e/o mendaci piuttosto che CP_4
l'assegnazione di un importo maggiore rispetto a quanto dovuto sulla base della definizione agevolata della lite nel primo caso e nel secondo) è comunque parimenti infondata atteso che la mera adesione a formule di definizione agevolata del debito erariale non estingue il credito fiscale e nella fattispecie non vi è prova del tempestivo pagamento delle rate concordate, neppure della prima entro la scadenza originariamente fissata al 31.7.2019 per la quale non era stata concessa proroga prima della dichiarazione del credito in sede esecutiva del 14.10.2019 (doc. 7 fasc. conv.); con l'ovvio corollario che il carattere falso/mendace o comunque illecito della dichiarazione di credito della convenuta in sede di procedura esecutiva è senz'altro da escludere.
La domanda attorea deve essere pertanto rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta (ai valori minimi per le fasi di trattazione e decisoria, viste la semplicità della questione posta e la semplificazione del rito)
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa così provvede:
pagina 3 di 4 rigetta la domanda attorea;
condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite che liquida in € 3.387,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie, con distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
Milano, 17 settembre 2025
Il giudice
Dott.ssa Sarah Gravagnola
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Isabella
Vigiano, magistrato ordinario in tirocinio.
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