Sentenza 28 maggio 2025
Decreto collegiale 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 28/05/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 01188/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01710/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IC
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1710 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Raneli, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Roma n. 443;
contro
Ministero dell’Interno, Questura Palermo, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato, difeso e domiciliato ope legis presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l’annullamento
- del provvedimento di archiviazione della richiesta di rilascio del Permesso di soggiorno per motivi commerciali/lavoro autonomo, emesso dal Questore di Palermo il 24.04.2020 e notificato il 22.06.2021;
- del provvedimento di convocazione per giorno 06.10.2021, per l’acquisizione della pratica di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, emesso dal Questore di Palermo il 26.08.2021 senza avere disposto la revoca del precedente provvedimento di archiviazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Questura Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 aprile 2025 il dott. Mario Bonfiglio e uditi per le parti i difensori, avvocato Gattuso per il ricorrente ed avvocato Florio per l’Amministrazione intimata, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che il ricorrente ha impugnato le determinazioni amministrative di cui all’epigrafe, deducendone l’illegittimità per i motivi seguenti:
I) Difetto di motivazione e carenza istruttoria ;
II) Violazione degli artt. 7, 8, 10 bis, legge n. 241/1990 ;
III) Violazione degli artt. 5, comma 5 e 26, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 ss.mm.ii .;
Ritenuto altresì che il medesimo, a supporto del suo gravame, ha esposto di essere un cittadino extracomunitario, già in possesso di valido titolo di soggiorno e di avere presentato in data 28.06.2019 istanza di rilascio di Permesso di soggiorno per motivi commerciali/lavoro autonomo, poi archiviata con le determinazioni impugnate;
Ritenuto che in data 16.04.2025 è stata versata in atti da parte dello stesso ricorrente della nuova documentazione, in particolare il Permesso di soggiorno per lavoro autonomo-OMISSIS-, rilasciato dall’Amministrazione intimata nelle more del giudizio;
Ritenuto inoltre che l’Avvocatura erariale ha accettato la produzione – seppur tardiva – della suddetta documentazione;
Ritenuto che nel corso dell’udienza pubblica di discussione del ricorso il Tribunale ha rilevato di ufficio la possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse ed invitato quindi le parti a dedurre sul punto, come da avviso riportato a verbale di udienza;
Considerato che alla luce della documentazione versata in atti la richiesta di titolo di soggiorno presentata dal ricorrente, in un primo momento respinta, è stata infine accolta dall’Amministrazione intimata, di talché non sussiste più alcun effettivo interesse alla decisione del ricorso;
Considerato che ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. il giudice deve dichiarare – anche d’ufficio – l’improcedibilità del ricorso, quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto d’interesse delle parti alla sua decisione;
Considerato che le spese di lite possono essere compensate vista la non particolare complessità delle questioni trattate;
Ritenuto infine che con decreto-OMISSIS-/2021 della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato il ricorrente è stato ammesso a godere in via provvisoria del suddetto beneficio;
Ritenuto tuttavia che con dichiarazione versata in atti il 07.12.2022 il medesimo ricorrente ha fatto richiesta di revoca del beneficio in discorso a far data dal 25.10.2022, data di presentazione all’Amministrazione Finanziaria della dichiarazione dei redditi per l’anno solare 2021, attestante la sopravvenuta mancanza dei presupposti per ottenere tale beneficio;
Considerato pertanto di dovere ammettere in via definitiva il ricorrente al suddetto beneficio fino e non oltre la data 25.10.2022; facendo invece applicazione, per il frangente successivo, di quanto disposto dagli articoli 112 e 114 d.P.R. n. 115/2002 in tema di revoca del beneficio dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per variazione delle condizioni reddituali della parte istante;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IC (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ammette in via definitiva il ricorrente al beneficio del patrocinio gratuito a spese dello Stato ai sensi e nei limiti di cui alla motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Mario Bonfiglio, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mario Bonfiglio | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO