Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 12/06/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Gerlando Lo Presti Seminerio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 34/2024 R.G.A.C.
TRA
NATO A LICATA IL 26/11/55 Parte_1
rapp. e dif. dall'Avv. Vincenzo Sica
OPPONENTE
E
E PER QUALE Controparte_1 CP_2
MANDATARIA IN PERSONA DEL CP_3
LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rapp. e dif. dall'Avv. Caterina Santangelo
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con atto di citazione del 05/01/2024, Parte_1 conveniva in giudizio la in tal modo Controparte_4
proponendo opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo n. 29/2006 in forza del quale gli era stato ingiunto ad iniziativa della convenuta opposta cui il credito era stato ceduto in virtù di svariate cessioni il
1
l'opponente di avere intrattenuto con la cedente della convenuta un rapporto bancario quale fideiussore della
Imera Carton Plast s.n.c. deducendo svariati motivi di contestazione alla condotta dalla convenuta assunta nel corso del rapporto bancario in argomento. Affermava quindi a sostegno dell'opposizione e delle conseguenti pretese spiegate la nullità del rapporto intercorso con la convenuta. Pertanto concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo in avversione. Si costituiva in giudizio, con comparsa di risposta del 21/03/2024 la
[...]
e per essa quale mandataria la Controparte_1 CP_3
cui era stato ceduto il credito ingiunto contestando il
[...]
fondamento dell'avverso rimedio invocandone il rigetto.
Celebrata l'istruzione esclusivamente con produzioni documentali, all'udienza del 11/06/2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata. Piace preliminarmente ricordare come l'atto di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo possa strutturarsi come impugnazione di questo stesso: esso costituisce piuttosto il mezzo, concesso al debitore ingiunto, di (ri)mettere in discussione i fatti costitutivi del diritto azionato da controparte con la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo. Soltanto che quì, a
2 rafforzare la perentorietà del termine ex art. 641 c.p.c. per la proposizione dell'opposizione ordinaria, al debitore è concesso di ridiscutere il merito esclusivamente in pochi, tassativi casi in cui egli dimostri di non essere stato in grado di farlo tempestivamente per cause, in una sola parola, a lui non riconducibili. Infatti, l'inutile decorso del termine di cui all'art. 641 c.p.c. per la proposizione dell'opposizione comporta la definitività del decreto monitorio;
potendo tuttavia il debitore, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., ancora reagire nei casi in cui egli non abbia avuto notizia dell'emanazione del decreto e della sua notifica ovvero non abbia potuto proporre opposizione per un'irregolarità della notificazione, per un caso fortuito o per una forza maggiore, e sempre che, nel frattempo, non siano trascorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione. Nonostante le dispute in dottrina sulla natura di una tale opposizione, talvolta qualificata come impugnazione in senso stretto (a riprova della natura di impugnazione propria pure dell'opposizione ordinaria), è pacifico che la prima non possa esaurirsi in una denuncia di irregolarità della notificazione del decreto, o, più in generale, in una mera doglianza di vizi formali di quest'ultimo, ma deve accompagnarsi con contestazioni sulla pretesa creditoria e, così, essere finalizzata, una volta superato il vaglio di ammissibilità, all'instaurazione del medesimo giudizio di merito in cui si identifica
3 l'opposizione ordinaria in quanto, se essa fosse limitata ad una doglianza per tali vizi formali, l'azione non sarebbe atta ad alcun risultato utile per l'opponente, nemmeno con riguardo alle spese per la fase monitoria. Di conseguenza, lo studio della definitività del decreto va di pari passo con quello dell'ambito di operatività della opposizione tardiva. E il suo collegamento con l'inerzia (e, va aggiunto, colpevole) dell'ingiunto risulta evidente ogniqualvolta si esclude l'applicabilità dell'art. 650 c.p.c. nei casi in cui erroneamente si sia omessa la notifica al cancelliere dell'avviso di proposta opposizione (ex art. 645 comma 1
c.p.c.). Anche le differenze generalmente riconosciute tra tale tipo di opposizione e le figure similari possono essere un utile strumento di indagine ricostruttiva: invero, la procedura ex art. 188 disp. att. c.p.c. non può trovare applicazione allorquando la notificazione del decreto ingiuntivo sia nulla, ma soltanto ove quella manchi del tutto e, comunque, manchi del tutto nel termine di cui sopra: dovendo, invece, l'ingiunto far valere tutti i vizi della notificazione solo nelle forme, e sempre che ne ricorrano i presupposti, dell'art. 650 c.p.c. In linea generale, così, ogniqualvolta siano addotti vizi della notificazione del decreto, proprio perché questi rilevano solo quali condizioni di ammissibilità dell'opposizione tardiva sono espressamente escluse sia l'opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. (ammessa solo in caso di
4 inesistenza della notifica del decreto), sia quella degli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.: anzi, una vera e propria opposizione ex art. 617 c.p.c. per ogni altro tipo di vizio diverso dall'irregolarità della notificazione viene espressamente dichiarata inammissibile, come nel caso di omessa notifica dell'avviso al cancelliere ex art. 645 c.p.c., sia la generale actio nullitatis ammessa dalla giurisprudenza (limitata ai soli casi propriamente sussumibili nel concetto di inesistenza del titolo, nei quali manchi in toto alcuno dei requisiti essenziali per la riconoscibilità del decreto come provvedimento giurisdizionale. Sarebbe però inammissibile ed anche insuscettibile di riqualificazione ex art. 650 c.p.c., mancando la contestazione del merito della pretesa monitoria l'opposizione a precetto della nullità della notificazione del decreto ingiuntivo in forza del quale il precetto stesso è stato intimato. Ciò vuol dire che solo nel giudizio di cognizione instaurato con rituale e tempestiva opposizione all'ingiunzione il giudice può statuire sulla pretesa originariamente azionata dal creditore con il ricorso per decreto ingiuntivo e sulle eccezioni e difese contro di essa proposte. Ne consegue che, decorso inutilmente il termine per proporre opposizione e non sussistono i presupposti per l'opposizione tardiva,
l'esercizio di quel potere-dovere del giudice è precluso dal c.d. passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo. Se poi si
5 pensa che l'onere di provare la sussistenza non solo dei singoli presupposti dell'opposizione tardiva (caso fortuito, forza maggiore, vizio di notifica), ma anche del nesso eziologico tra essi e la mancata tempestiva proposizione di opposizione ordinaria incombe al debitore ingiunto, si nota quanto delicata si trovi ad essere la posizione processuale di quest'ultimo. Di tutte tali circostanze, infatti, egli deve non solo allegare, ma anche offrire e fornire idonea prova in ordine alla concreta articolazione delle relative circostanze, della loro posteriorità alla conoscenza del decreto ingiuntivo e della loro specifica ostatività alla tempestività della proposizione dell'opposizione. Come se ciò non bastasse, la posizione del debitore ingiunto risulta vieppiù aggravata dalla costante interpretazione data dalla giurisprudenza in tema di valutazione della sussistenza dei presupposti per l'opposizione tardiva, sempre molto rigorosa ed esigente, non solo per il requisito dell'irregolarità della notifica, ma anche per il caso fortuito e la forza maggiore: entrambi visti in relazione al concreto impedimento, per l'ingiunto, della conoscenza del decreto in tempi utili per un'opposizione ordinaria. A quest'ultimo proposito, invero, deve pur sempre trattarsi di cause non imputabili all'intimato: infatti, il caso fortuito si esaurisce in un fatto di carattere meramente obiettivo e del tutto avulso dall'umana volontà, tanto da non essere non solo non
6 voluto, ma neppure preveduto e, comunque, benché preveduto in concreto, assolutamente tale da non essere in alcun modo impedito;
dal canto suo, la forza maggiore è integrata da una forza esterna, ostativa in assoluto alla libera estrinsecazione dell'umana volontà, nonostante la sussistenza di corrette rilevazioni della realtà e di utili determinazioni della consapevolezza o coscienza. È doveroso segnalare, peraltro, che buona parte della giurisprudenza di merito ha comunque sollevato numerosi incidenti di costituzionalità in materia di opposizione tardiva, probabilmente incoraggiata dalla sentenza della Consulta n. 120 del 20/05/76, che aveva esteso l'esperibilità dell'opposizione tardiva anche ai casi in cui l'intimato, pur avendo conosciuto tempestivamente l'ingiunzione, non aveva poi potuto proporre l'opposizione tempestivamente per caso fortuito o per forza maggiore. Eppure, nonostante tale importante pronunzia avesse creato un nuovo assetto negli equilibri tra opponente e opposto e, quindi, tra le ragioni del creditore ingiungente e quelle del debitore intimato, soprattutto di recente la Corte Costituzionale ha preferito un frequente giudizio di inammissibilità (e, per di più, manifesta) delle numerose ulteriori tesi interpretative sottoposte al suo vaglio: sicché la costante interpretazione costituzionale, soprattutto degli ultimi tempi, impone al debitore ingiunto una particolarissima diligenza, tale da
7 fargli carico anche di eventi francamente improponibili, purché soltanto non del tutto imprevedibili. Una maggiore flessibilità dimostra la giurisprudenza nella identificazione del termine finale di proponibilità della opposizione tardiva, fissato dall'art. 650 c.p.c. nel decimo giorno del primo atto di esecuzione e generalmente giustificato con l'incompatibilità di una incolpevole ignoranza della esistenza del decreto ingiuntivo, se per l'appunto ormai azionato esecutivamente. Invero, si sottolinea che il primo atto di esecuzione va identificato con un pignoramento o con un atto equivalente, di concreta aggressione al patrimonio del debitore ingiunto e, a maggior ragione, al precetto, che atto esecutivo non è, in quanto si limita a precedere l'esecuzione, che sia per di più valido ed efficace, nonché notificato al debitore incombe al debitore stesso, opponente, la prova dell'invalidità dell'atto di esecuzione, ove la tempestività della proposta opposizione dipenda dall'irrilevanza di quell'atto. In buona sostanza, una volta decorso il termine per l'opposizione ordinaria per una delle cause di cui all'art. 650 c.p.c., vi è soltanto il limite preclusivo del decimo giorno dal primo atto di esecuzione, ma non sussiste alcun ulteriore termine per la proposizione dell'opposizione tardiva: e, in particolare, l'intimato non ha l'onere di dispiegare quest'ultima entro i venti giorni dal momento in cui è cessata la causa che gli aveva
8 impedito di proporne una tempestiva, o, tra l'altro, dal tempo in cui egli sia venuto a conoscere l'esistenza del decreto opposto. La lettera della norma, invero, non pone tale requisito;
e, d'altra parte, il solo limite del decimo giorno dall'inizio dell'esecuzione tutela ampiamente proprio la controparte, che voglia incolpevolmente fare affidamento sulla regolarità del c.d. passaggio in giudicato del decreto e, al tempo stesso, si decida a porlo in esecuzione. In conclusione, va poi riconosciuto all'istituto dell'opposizione tardiva un carattere generale, con la conseguenza che esso è quindi applicabile in tutti i casi in cui sia adottato un procedimento monitorio (a contraddittorio posticipato od eventuale); e va solo annotato che è consentito al giudice di sospendere l'esecutività del decreto, oramai qualificato fino al quel momento definitivo, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., vale a dire qualora ricorrano gravi motivi, in quanto l'esecutorietà non viene mai in modo pieno equiparata al giudicato. Tali considerazioni di carattere generale in ogni caso appaiono superate dal fatto che il giudice investito dell'opposizione all'esecuzione fondata sull'ingiunzione oggi impugnata abbia assegnato all'odierno opponente con provvedimento del 28/11/2023 il termine di gg 40 al fine di consentirgli di proporre l'opposizione tardiva in seguito regolarmente instaurata. Piace ancora preliminarmente ricordare come l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisca
9 azione d'impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduca un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto) nell'ambito del quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fù emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione era stata emanata, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. E riprova del fatto che, comunque vogliano classificarsi accademicamente i rapporti fra il procedimento monitorio e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vi è certamente una incontrovertibile distinzione processuale fra i due procedimenti si trae dalla circostanza che l'opposto può restare contumace e tale essere dichiarato a tutti gli effetti nel giudizio di opposizione. E, a questo punto, va osservato come,
10 sempre al fine di assicurarsi che resti in capo all'opposto l'onere di provare il fondamento del suo preteso credito e per dare conferma alla tesi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attore sarebbe l'opposto, la Corte
Suprema individui l'oggetto del giudizio di opposizione nella domanda proposta dall'opposto in sede monitoria.
La questione controversa in questo giudizio rende concretamente irrilevante qui un'analisi approfondita del dibattito accademico sulla natura impugnatoria o no del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Peraltro, le considerazione svolte fin qui mettono in risalto i pericoli ai quali espone un approccio con gli istituti giuridici maggiormente se, come l'opposizione a decreto ingiuntivo, caratterizzati da numerosi e rilevanti profili di specificità ispirato al desiderio di catalogarli accademicamente in maniera omogenea piuttosto che ad analizzarli in maniera concreta e sgombra da pregiudizi
(basti considerare che la principale preoccupazione prospettata dalla dottrina critica nei confronti della tesi che individua una natura impugnatoria nell'opposizione a decreto ingiuntivo consiste nel fatto che, in questo caso, il giudizio si articolerebbe in quattro gradi invece che in tre).
E' opportuno solo segnalare che numerosissime pronunce della Suprema Corte si esprimono nel senso che il giudizio di opposizione avrebbe natura di giudizio impugnatorio del decreto ingiuntivo. Ed è evidente che la qualificazione
11 dell'opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio di natura impugnatoria confligge palesemente con la tesi che in esso attore seppure «in senso sostanziale» sarebbe l'opposto. Ora, prescindendo da un approfondimento di questo tema, va osservato come tutti i problemi che la giurisprudenza della Corte Suprema ha inteso risolvere con la costruzione fin qui criticata scompaiono, sol che si consideri che oggetto principale e necessario del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda dell'opponente il cui petitum è: “Voglia il giudice revocare il decreto ingiuntivo opposto”. Alla quale il giudice risponderà revocando il decreto ingiuntivo o rigettando l'opposizione. Come si è già detto, gli oneri probatori si distribuiranno fra le parti in relazione alla causa petendi sulla quale l'opponente fonderà il petitum testé detto.
Ricorrendo agli esempi già fatti sopra: se l'opponente dirà
«il credito di controparte non esiste o ne manca la prova», dovrà essere l'opposto a dare quella prova;
se l'opponente dirà «ho estinto il mio debito, pagando la somma dovuta», sarà, invece, lui a dover provare il pagamento. Questo dovrebbe servire a conferma della tesi secondo la quale oggetto principale del giudizio di opposizione non sarebbe la domanda dell'opponente di revoca del decreto ingiuntivo, ma quella proposta dall'opposto in sede monitoria. Ma questa non è la conclusione necessaria del condivisibile ragionamento della Corte Suprema testé
12 riportato, che dimostra, invece, soltanto e con evidenza che il giudizio di opposizione non è un giudizio rescindente, nel quale ci si possa limitare a dedurre profili di illegittimità formale del provvedimento contestato.
Anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, invece, come in tutti gli altri giudizi di merito,
l'attore/opponente non potrà limitarsi a dedurre vizi di legittimità dell'atto controverso, ma dovrà contestare la concreta sussistenza del credito del quale con esso si ingiunge il pagamento. Giova ancora premettere, al riguardo, che il procedimento di cognizione originato dall'opposizione a decreto ingiuntivo è finalizzato, essenzialmente, all'accertamento del diritto di credito fatto valere con il ricorso monitorio: è evidente, pertanto, che in esso l'onus probandi grava sul convenuto opposto, il quale, a dispetto della sua posizione processuale, è attore in senso sostanziale. La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione. Nel merito infatti in linea con l'excursus argomentativo dell'opponente, questo Giudice non può non osservare che le clausole di preventiva rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c. (art. 2) e di pagamento “a prima richiesta”
(art. 6), di cui al contratto di fideiussione oggetto di causa, alterano l'equilibrio tra gli interessi dei soggetti coinvolti nel rapporto di garanzia, peggiorando la posizione dei fideiussori. In particolare, l'art. 6 del contratto di
13 fideiussione, estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore che provengono dall'invalidità del rapporto principale;
l'art. 2 finisce con l'esonerare la banca dal proporre o dal continuare diligentemente le istanze contemplate dall'art. 1957 c.c., in deroga alla previsione codicistica. Le cennate clausole cd. “in deroga” implicano un indubbio deterioramento della posizione del fideiussore e la Banca d'LI, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, è intervenuta al fine di vagliare il potenziale contrasto delle clausole “in deroga” con la normativa antitrust. Sul punto recentemente la Corte di
Appello di Palermo ha evidenziato magistralmente come l'indagine effettuata sulla scorta di tali premesse ha condotto, come è noto, la Banca d'LI a verificare la diffusione presso gli istituti di credito di testi contrattuali omogenei riproducenti pedissequamente il modello predisposto dall'ABI (punti 50, 57, 60, 93 del summenzionato provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005), nonché a dichiarare che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI con riferimento alla fideiussione omnibus, in quanto “hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dell'invalidità o dell'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa” (punto 96 del citato provvedimento), si pongono in
14 contrasto con l'art. 2 della L. n. 287/1990 (Cfr. Corte di
Appello di Palermo, III Sez. Civ., sent. n. 1969/2020).
Obiettivo del provvedimento è quello di evitare, dunque, che negli schemi contrattuali uniformi si predispongano talune clausole che comportano, per il fideiussore, oneri diversi da quelli dettati dalla disciplina ordinaria, fissando uno «standard negoziale deteriore» per il garante. Ciò si è rilevato, in particolare, con riferimento: alla clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6 dello schema ABI]), nella misura in cui è idonea ad arrecare «un significativo vantaggio» a favore della banca;
alla clausola di reviviscenza (art. 2 dello schema ABI), nella misura in cui produce «conseguenze particolarmente pregiudizievoli» per il garante quando l'obbligo di restituzione della banca sia determinato dalla declaratoria di inefficacia o dalla revoca dei pagamenti eseguiti dal debitore a seguito di fallimento dello stesso;
alla clausola che sancisce l'insensibilità della garanzia ai vizi del titolo dal quale deriva l'obbligazione principale (art. 8 dello schema ABI), nella misura in cui può indurre la banca, in sede di concessione del credito, a «dedicare una minore attenzione» alla validità o all'efficacia del rapporto instaurato con il debitore. Consolidata giurisprudenza di merito, sul punto, ha acclarato l'impossibilità per l'istituto di credito di opporre al fideiussore la clausola derogativa dell'art. 1957 c.c., siccome clausola in esecuzione di una
15 intesa anticoncorrenziale vietata dall'art. 2, comma 2, lett.
a, l. n. 287 del 1990 (Cfr., in tal senso, ex aliis, Tribunale di
Venezia, 6 giugno 2016). Non è in discussione l'astratta validità della deroga che sia il frutto della libera trattativa tra creditore e garante, bensì il profilo pubblicistico delle ricadute sulla concorrenza della reiterata riproduzione dello schema di fideiussione ABI, in grado di annullare il senso della deroga pattizia che, di contro, si riproduce quasi inavvertitamente fino ad essere percepita come un fatto dovuto dal fideiussore. L'enunciato principio e le conclusioni raggiunte dall'autorità amministrativa riguardo alla diffusione, peraltro già da epoca antecedente alla predisposizione dello schema ABI censurato, con caratteristiche tali da non poter essere ascritte “a un fenomeno spontaneo del mercato” (punto n. 50 del provvedimento n. 55/2005), sono stati avallati dalla
Suprema Corte che ha ribadito il carattere anticoncorrenziale di una contrattazione “che non ammette alternative” per l'effetto di una “collusione a monte” con conseguente danno “a valle” del contraente debole, in termini di privazione del suo diritto ad una
“scelta effettiva tra prodotti in concorrenza” (In tal senso,
Cass. 29810/2017). Ne discende l'invalidità, l'inefficacia e la nullità delle clausole, contenute nei contratti intercorsi tra banca e propri clienti, ove siano in contrasto con la libertà di concorrenza e, dunque, con il c.d. ordine
16 pubblico economico (Cfr. Tribunale di Roma, 20 febbraio
1997). Nel caso di specie si evince facilmente, e peraltro nemmeno è contestata dalla banca, la corrispondenza dell'art. 6 del testo contrattuale in atti, a tenore del quale
“I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957
c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”, con l'art. 6 dello schema predisposto dall'ABI, secondo cui “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”. Se dunque ricorre dimostrazione della riproduzione nel contratto di fideiussione sottoscritto dall'opponente di clausole negoziali delle quali è stata già acclarata la contrarietà alla normativa antitrust, non può che discenderne come conseguenza la nullità dello stesso contratto di garanzia. Ed invero, il contratto di fideiussione per cui è causa collide sia con l'art. 2, l. n. 287 del 1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) che sanziona con la nullità “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire,
17 restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante”, sia con il disposto dell'art. 10 della Legge
154/1992 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) che ha riformulato gli artt.
1938 e 1956 c.c. Le cennate disposizioni si configurano quali norme imperative, la cui prerogativa è
l'inderogabilità ad opera della contrattazione privata ed alla cui violazione consegue la nullità ex art.1418 c.c. Sul punto la citata sentenza n. 1969/2020 della Corte di
Appello di Palermo si esprime in modo chiarissimo, affermando che “non sembra, invero, potersi dubitare della natura imperativa della disciplina antitrust (europea e interna) funzionale alla salvaguardia dell'interesse superindividuale all'ottimizzazione dell'efficienza allocativa del mercato e alla tutela dei consumatori. La leale concorrenza è valore riconosciuto dal Trattato CE: gli articoli 81 (accordi e pratiche concordate tra le imprese),
82 (sfruttamento di posizione dominante sul mercato) e 87
(aiuti e sovvenzioni concessi dagli Stati membri alle imprese che operano sul proprio territorio), interpretati alla stregua degli artt. 2 e 3 del medesimo testo che definiscono i metodi e gli obiettivi dell'Unione Europea, esaltano il meccanismo del libero mercato quale strumento propulsivo del miglioramento della qualità e dei prezzi dei prodotti e servizi offerti dalle imprese che in esso
18 operano, Se dunque la libertà di iniziativa economica sancita anche dall'art. 41 della Costituzione è condizione imprescindibile per l'esistenza stessa di un mercato, le regole comunitarie e nazionali sulla concorrenza sono volte a evitare tra gli altri fenomeni discorsivi che collusioni tra gli operatori del mercato ostacolino il dispiegarsi del processo concorrenziale”. E proprio in quest'ottica che, come sopra illustrato, l'art. 2 della L. n.
287/90 vieta “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante” e le sanziona con la nullità “ad ogni effetto”, annoverando tra i propri destinatari non soltanto gli imprenditori, “ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque ne abbia interesse” (Cass. sent. n. 4175 del 19/02/2020). E nemmeno è possibile trascurare, “al fine della classificazione come imperative delle norme antitrust,
l'incisività del sistema di tutela approntato dal legislatore articolato sul duplice e coordinato piano di public e private enforcement” (Corte di Appello di Palermo, III
Sez. Civ., sent. n. 1969/2020). Alla luce della superiore giurisprudenza, è ben possibile teorizzare una nullità negoziale per violazione di norme imperative e, nel concreto, tale nullità travolge in primo luogo l'art. 2 del regolamento contrattuale della fattispecie de qua. Essendo
19 nulla la previsione negoziale dell'art. 2, l'impegno fideiussorio che l'odierna opponente ha assunto deve essere ricondotto allo schema codicistico, segnatamente all'art. 1957 comma 1 c.c. a tenore del quale “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. Si evidenzia al riguardo che il termine di decadenza previsto all'art. 1957 c.c. trova applicazione a prescindere da qualsivoglia stato soggettivo del creditore che possa giustificare la sua inerzia nell'azione contro il debitore principale;
ciò che rileva è il solo oggettivo decorso del termine (sei mesi oppure due, nel caso in cui il fideiussore abbia esplicitamente legato la sua garanzia allo stesso termine dell'obbligazione principale), senza che il creditore abbia iniziato una azione giudiziale di recupero contro il debitore principale e l'abbia altresì diligentemente continuata. Ed invero, “L'inerzia del creditore nella proposizione di azioni giudiziarie o esecutive tese al recupero del credito, in tali termini dovendo interpretarsi per consolidato orientamento giurisprudenziale la parola
“istanze”, protratta per un termine superiore a sei mesi determina la liberazione del fideiussore” (Corte di
Appello di Palermo, III Sez. Civ., sent. n. 1969/2020). E' ius receptum che l'istanza del creditore deve essere
20 necessariamente “giudiziale”, e cioè il ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto ad ottenere, in via di cognizione o esecutivamente, secondo le forme e nei modi di legge, l'accertamento ed il soddisfacimento delle pretese del creditore (In tal senso, Cass. 2898/1976), indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato (Ex multis, Cass.
1724/2016). Ed alla luce di tutto quanto sopra illustrato e dell'orientamento giurisprudenziale riportato riguardo allo specifico significato da attribuire alla locuzione
“proposizione di istanze”, l'intimazione di pagamento inoltrata dalla banca al fideiussore non scongiura il prodursi dell'effetto liberatorio, attestando anzi, in contrario, il decorso del termine semestrale in assenza di iniziative giudiziarie. Verificata, pertanto, l'intervenuta liberazione del fideiussore dalle obbligazioni di garanzia,
l'opposizione spiegata da deve essere Parte_1
accolta e conseguentemente il decreto ingiuntivo revocato nei suoi confronti. Le spese del presente procedimento di opposizione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere sopportate dalla convenuta opposta. Infine alla revoca del decreto ingiuntivo opposto segue l'irripetibilità delle spese del procedimento monitorio, perciò da porre definitivamente a carico dell'allora ricorrente per ingiunzione, oggi convenuta opposta.
21
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
dichiara che Parte_1
, non è debitore della e
[...] Controparte_1
per essa della mandataria di somma alcuna CP_3 derivante dal rapporto contrattuale oggetto di causa;
revoca per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 29/2006 emesso dal Tribunale di Agrigento Sezione Distaccata di Licata nei confronti dell'opponente; condanna la
[...]
e per essa la mandataria Controparte_1 CP_3
al pagamento delle spese processuali del presente giudizio che liquida in euro 2.500,00 oltre I.V.A. C.P.A. e spese generali;
lascia a carico della convenuta opposta le spese attinenti la fase monitoria.
AGRIGENTO 12/06/2025
IL GIUDICE
Gerlando Lo Presti Seminerio
22