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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 28/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 111/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 111/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1 dall'avv. RUSCILLO MONICA
e
, nato a [...] il [...], assistito Controparte_1
e difeso dall'avv. DI FRANCESCO ALFREDO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/01/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 11/09/1999 avevano contratto matrimonio con CP_1
rito concordatario, in COLLECORVINO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione dichiarata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
228/2024 pubbl. il 07/02/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
COLLECORVINO il 11/09/1999, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello pagina 2 di 4 Stato Civile del Comune di COLLECORVINO, nell'anno 1999 atto numero 11 parte
II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
A) I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, provvederanno personalmente al proprio mantenimento;
B) I ricorrenti dichiarano di aver già definito in precedenza i loro rapporti patrimoniali e di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altra per tale titolo o ragione.
C) Conferma dell'affido condiviso della figlia minorenne con Persona_1 collocazione prevalente presso l'abitazione della madre sita in Collecorvino (PE)
Strada delle Vigne n. 21;
D) Conferma del diritto di ad incontrare liberamente la figlia Controparte_1
minorenne previo accordo con la;
i periodi festivi, le ferie Persona_1 Pt_1
estive, i compleanni ecc.. verranno suddivisi in maniera equa, con accordo preventivo delle parti e seguendo il principio dell'alternanza;
E) Conferma dell'obbligo a carico del Sig. di contribuire al mantenimento CP_1
della figlia minorenne con la somma mensile di € 250,00, da versarsi entro i primi 5 giorni del mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Pescara;
l'assegno unico verrà ripartito tra i ricorrenti al 50%.
Nulla sarà dovuto per il mantenimento della figlia maggiorenne che ha Per_2 reperito un'occupazione stabile ed è pertanto economicamente autosufficiente.
F) I ricorrenti sin d'ora, se e per quanto necessario, si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo di idoneo documento valido per l'espatrio.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
pagina 3 di 4 COLLECORVINO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 25/02/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 111/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1 dall'avv. RUSCILLO MONICA
e
, nato a [...] il [...], assistito Controparte_1
e difeso dall'avv. DI FRANCESCO ALFREDO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/01/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 11/09/1999 avevano contratto matrimonio con CP_1
rito concordatario, in COLLECORVINO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione dichiarata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
228/2024 pubbl. il 07/02/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
COLLECORVINO il 11/09/1999, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello pagina 2 di 4 Stato Civile del Comune di COLLECORVINO, nell'anno 1999 atto numero 11 parte
II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
A) I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, provvederanno personalmente al proprio mantenimento;
B) I ricorrenti dichiarano di aver già definito in precedenza i loro rapporti patrimoniali e di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altra per tale titolo o ragione.
C) Conferma dell'affido condiviso della figlia minorenne con Persona_1 collocazione prevalente presso l'abitazione della madre sita in Collecorvino (PE)
Strada delle Vigne n. 21;
D) Conferma del diritto di ad incontrare liberamente la figlia Controparte_1
minorenne previo accordo con la;
i periodi festivi, le ferie Persona_1 Pt_1
estive, i compleanni ecc.. verranno suddivisi in maniera equa, con accordo preventivo delle parti e seguendo il principio dell'alternanza;
E) Conferma dell'obbligo a carico del Sig. di contribuire al mantenimento CP_1
della figlia minorenne con la somma mensile di € 250,00, da versarsi entro i primi 5 giorni del mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Pescara;
l'assegno unico verrà ripartito tra i ricorrenti al 50%.
Nulla sarà dovuto per il mantenimento della figlia maggiorenne che ha Per_2 reperito un'occupazione stabile ed è pertanto economicamente autosufficiente.
F) I ricorrenti sin d'ora, se e per quanto necessario, si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo di idoneo documento valido per l'espatrio.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
pagina 3 di 4 COLLECORVINO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 25/02/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4