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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/03/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 716/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Francesco PETRUCCO TOFFOLO Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 24.09.2022 da elettivamente domiciliata presso l'avv. Parte_1
Bernardino Pasanisi che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro
(in proprio e quale erede di e P_ Parte_2
, già originaria ricorrente) elettivamente domiciliata Parte_3
presso l'avv. Domenico Dal Bosco che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellata-
contro
(quale erede di , già originaria P_ Parte_3
ricorrente) elettivamente domiciliato presso l'avv. Mattia Simone
Rossetti che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 223/2022 del Tribunale di
Verona
In punto: risarcimento danni – malattia professionale
Causa trattata all'udienza del 6.02.2025
Conclusioni per parte appellante: “- Accogliere l'appello e per
l'effetto, in riforma della gravata sentenza, in ragione dei motivi di appello sopra rappresentati (motivi I,II,V) rigettare la domanda proposta dalle ricorrenti perché infondata, ovvero dichiararla improponibile per l'intervenuta dichiarazione di insolvenza a carico della società convenuta;
- In via solo subordinata per l'ipotesi del rigetto dei motivi principali (I,II e V), accogliere i restanti motivi (III e
IV) ed in ragione di ciascuno di essi, riformare la sentenza nel quantum;
- Condannare le parti ricorrenti alla rifusione delle spese del doppio grado.”
Conclusioni per parte appellata “- respingersi il P_
ricorso in appello ex adverso promosso, in quanto infondato, inammissibile e/o improcedibile per i motivi tutti esposti in narrativa
e, per l'effetto, confermarsi la sentenza del Tribunale di Verona –
Sezione Lavoro n.223/2022 con subentro della sig.ra P_
per la quota di ½ delle poste di danno tutte riconducibili alla defunta madre sig.ra ; Parte_3
- con vittoria di onorari, diritti e spese di grado.”
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
Conclusioni per parte appellata “- previo P_
accertamento della qualità di erede del sig. (c.f. P_ [...]
), nato a [...] il [...], della sig.ra C.F._1
deceduta in Tregnago in data 02.07.2019; Parte_3
- e previa conferma della sentenza n. 223/2022 pubbl. in data
22.08.2022 R.G. n. 1112/2018 del Tribunale di Verona Sez. Lavoro;
- condannare (c.f. ) a corrispondere al Parte_1 P.IVA_1
sig. pro quota il 50% delle somme liquidate a favore P_
della deceduta madre sig.ra oltre interessi come già Parte_3
indicati in sentenza, in ragione del diritto di quest'ultima al risarcimento jure hereditatis e jure proprio a seguito del decesso del compianto sig. . Parte_2
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari e spese generali ex art. 15% del presente giudizio di gravame”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 24.09.2022 Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona indicata in epigrafe con cui, accertata l'eziologia professionale del mesotelioma pleurico che aveva condotto al decesso Parte_2
(marito e padre delle originarie ricorrenti e Parte_3 P_
in correlazione all'attività svolta tra il 1969 e il 1973 presso le
[...]
ex Officine e Fonderie Galtarossa spa, l'aveva condannata al risarcimento del danno iure hereditatis e iure proprio vantato dalle ricorrenti.
Il Giudice di prime cure, richiamando le emergenze istruttorie
(dichiarazioni testimoniali, CTU medico legale, altra CTU svolta in diverso giudizio previdenziale) ha affermato l'origine professionale della malattia valorizzando, in particolare, l'utilizzo di amianto
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
all'interno del capannone ove operava il sig. , sia nella fase di P_
coibentazione delle carrozze, sia nella fase di allestimento delle carrozze, l'assenza di particolari forme di segregazione degli ambienti e di misure volte a preservare gli operai dal rischio di inalazione delle fibre aerodisperse, nonché l'assenza di ulteriori possibili condizioni di esposizione. Ha, altresì, ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo a carico della società datrice di lavoro ritenendo violati gli artt. 4, 19, 21 del DPR n. 303/1956 all'epoca vigente, riferiti alle cautele necessarie per prevenire i danni da diffusione di polveri nocive e ritenendo dimostrata la mancanza di qualsiasi informazione e formazione a favore dei dipendenti in merito al pericolo legato all'inalazione di fibre di amianto (pericolo già all'epoca conosciuto).
Il Tribunale ha, quindi, liquidato il danno iure ereditario in favore delle due ricorrenti (moglie e figlia del de cuius), nonché il danno iure proprio utilizzando ai fini della quantificazione le tabelle del Tribunale di Roma. Nel corso del giudizio di primo grado era stata acquisita notizia del decesso di ma, in assenza di specifica Parte_3
dichiarazione con finalità interruttiva da parte della difesa attorea, il giudizio era proseguito nei confronti delle parti originarie.
Ha proposto appello sulla base di cinque motivi Parte_1
evocando in giudizio anche il sig. quale erede di P_
. Parte_3
Si sono costituiti in giudizio in proprio e quale erede di P_
e in qualità di erede della madre Parte_3 P_
entrambi chiedendo la conferma della sentenza Parte_3
gravata.
La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 6.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
1- Con il primo motivo di appello, la società censura Parte_1
la decisione di prime cure per aver riconosciuto sussistente il nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta dal sig. e la Parte_2
patologia tumorale che l'ha portato al decesso. Il Tribunale avrebbe del tutto erroneamente ritenuto che vi fosse una presenza ubiquitaria delle fibre di amianto nel capannone ove operava il lavoratore in ragione dell'assenza di separazioni tra l'ambiente ove i dipendenti della ditta esterna Siri provvedevano a coibentare con amianto a spruzzo l'interno delle carrozze in costruzione e il resto del capannone. Parimenti, sarebbe errata la ricostruzione in fatto operata sia dal CTU che dal Tribunale, laddove – mal interpretando le deposizioni testimoniali – avrebbero affermato l'esposizione diretta del all'inalazione delle fibre di amianto in relazione all'attività P_
di carpentiere svolta su carrozze coibentate in amianto;
attività che il lavoratore non avrebbe invece svolto in base alle stesse dichiarazioni testimoniali in atti. Sotto altro profilo, la decisione del Tribunale sarebbe errata per aver escluso la possibilità di esposizione all'inalazione di fibre di amianto negli anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro presso le Officine Galtarossa, quando operava come manutentore presso l'ospedale di Tregnago, lavorando in un'officina con tetto in lastre di eternit e occupandosi anche della manutenzione di caldaie. Da ultimo, l'appellante sostiene che, in ogni caso, non sarebbe possibile individuare un comportamento esigibile omesso che avrebbe potuto impedire l'evento tenuto conto delle conoscenze scientifiche dell'epoca e dei dispositivi di protezione utilizzabili.
1.1 – Il Giudice di prime cure, richiamando la testimonianza del teste ha affermato che “in relazione alla specifica attività di Tes_1
saldatore-carpentiere svolta dal l'esposizione fu Parte_2
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
verosimilmente significativa, durante la lavorazione delle parti della carrozza e dei suoi componenti, i quali erano per lo più coibentati di materiale contenente amianto, cosicché la foratura, la saldatura,
l'intervento di costruzione e manutenzione, implicava verosimilmente la fuoriuscita di polveri contenenti amianto (test. “L'amianto Tes_1
era utilizzato per coprire la cassa attraverso “amianto a spruzzo”.
Questa attività era effettuata in ambienti comuni. Coibentata la , Pt_4
bisognava completare l'allestimento e quindi forare, trapanare
l'isolamento di amianto con grande dispersione di fibre che sono microscopiche, nessuno le vede, rimangono sospese e non c'erano sistemi di aspirazione né si faceva uso di dispositivi di protezione individuale (e in termini analoghi, s.i.t. )”. Inoltre, CP_3
anche il CTU officiato, oltre a valorizzare l'esposizione indiretta all'inalazione di fibre di amianto, ha affermato la sussistenza di un'esposizione diretta del in ragione delle mansioni di P_
carpentiere svolte per l'allestimento delle carrozze, implicanti la necessità di incidere, forare, tagliare lo strato di amianto in precedenza applicato a spruzzo mediante l'impiego di utensili che causavano la formazione e la dispersione di polveri.
1.2 – In realtà, quanto dichiarato da teste si riferisce alla Tes_1
descrizione della lavorazione della carrozza in costruzione ma non vi sono elementi per ritenere che il sig. fosse addetto Parte_2
all'allestimento della carrozza e che, conseguentemente, fosse esposto in via diretta all'inalazione di fibre di amianto in ragione di tale attività. Peraltro, il teste non ha indicato tale mansione Tes_2
tra quelle svolte dal fratello e lo stesso in sede di s.i.t. Parte_2
(allegate alla CNR sub. doc. 44 ric. primo grado) non vi ha fatto cenno nel descrivere le sue mansioni. Da ultimo, anche nel ricorso
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
introduttivo del giudizio non è stata allegata tale lavorazione tra quelle svolte dal sig. Parte_2
1.3 – Tanto premesso e chiarito, si deve comunque escludere che l'assenza di un'esposizione diretta – connessa alle mansioni di allestitore delle carrozze ferroviarie – possa condurre ad un risultato diverso in merito alla valutazione di sussistenza dell'eziologia professionale della patologia che ha condotto al decesso il sig. PT
[...]
1.4 – In primo luogo, deve ritenersi infondato il rilievo dell'appellante secondo cui vi sarebbe prova dell'assenza di esposizione del lavoratore al rischio di inalazione di fibre di amianto.
Il teste (anch'egli dipendente delle Officine Galtarossa Tes_2
dal 1962) ha dichiarato: “Nel reparto di mio fratello veniva portato il pianale della carrozza. Venivano altresì portate le pareti della carrozza da un altro settore. Mio fratello insieme ai colleghi posizionavano le pareti installandole sul pianale, dopodichè fissavano il tetto c.d. “imperiale” sulla carrozza. Occorreva a questo punto saldare tutti i pezzi in modo da assemblarli stabilmente. C'era una squadra di saldatori per fare ciò. Mio fratello lavorava all'interno della carrozza, in particolare prelevava le lamiere e le appoggiava alle pareti e le fissava provvisoriamente. Avrebbero poi i saldatori completato il fissaggio delle lamiere. A quel punto la carrozza era
“costruita” e destinata al reparto collaudo e verniciatura. Dopo la verniciatura la carrozza entrava in un ambiente chiuso e veniva applicato l'amianto nelle pareti. Questo lavoro era svolto da una società esterna, la Siri, che lo svolgeva in un locale comunicante con la , al quale si accedeva aprendo un portone. Era sempre Parte_5
chiuso e si apriva solo quando la carrozza doveva entrare per la spruzzatura dell'amianto o uscire quando tale operazione fosse stata
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completata. La spruzzatura veniva eseguita con l'utilizzo di una pompa dalla quale fuoriusciva un composto (contenente amianto) di consistenza densa che veniva appunto spruzzato all'interno della carrozza. Se non ricordo male la carrozza veniva chiusa applicando delle lamiere ai finestrini e la spruzzatura avveniva dall'interno.
Coloro che spruzzavano avevano una maschera con aspiratore. Non sapevamo che il materiale contenente amianto fosse molto dannoso per la salute”.
Il sig. pertanto, era addetto al fissaggio delle lamiere Parte_2
laterali sul pianale della carrozza e al posizionamento del tetto (cd. imperiale). Il medesimo teste, come visto, ha dato atto che giungeva nel reparto carpenteria il pianale della carrozza su cui dovevano poi essere installate le lamiere e in sede di s.i.t. (allegate alla CNR sub doc. 44) aveva precisato che il pianale giungeva al reparto carrozzeria già coibentato in amianto: “in linea di massima la realizzazione della carrozza comprendeva le fasi di realizzazione della pianale di sottocassa, assemblaggio di questo, verniciatura di fondo, spruzzatura di materiale contenente amianto eseguito da dipendenti di ditta esterna, la SIRI ed eseguito in sala SIRI, ritorno del pianale del sottocassa per installazione delle pareti e del tetto, verniciatura di fondo interno, la spruzzatura del materiale contenente amianto sulle pareti e sul tetto sempre da parte della SIRI, e verniciatura completa e allestimento finale”. Tale circostanza trova riscontro anche nelle s.i.t. rese dal collega , sempre allegate alla CNR sub doc. 44, CP_3
secondo cui “voglio precisare, a memoria, che in quel reparto veniva utilizzato materiale contenente amianto spruzzato nel sottocassa all'inizio della costruzione della carrozza ferroviaria e successivamente su imperiale e pareti”.
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Emerge, quindi, un quadro in cui l'attività svolta dal de cuius si collocava temporalmente tra la coibentazione mediante amianto spruzzato del pianale e la successiva coibentazione con il medesimo materiale contenente amianto delle pareti e dell'imperiale. Se ne ricava che il sig. svolgeva le proprie mansioni di Parte_2
carpenteria operando sul pianale della carrozza che già era stato coibentato con l'amianto. Successivamente all'installazione di pareti e imperiale, la carrozza veniva verniciata e quindi tornava nell'area dedicata alla coibentazione con amianto a spruzzo da applicare sulle parti da ultimo installate (pareti laterali e tetto).
Tale area si trovava all'interno del medesimo capannone ove era presente il reparto carpenteria, luogo di lavoro di Il Parte_2
teste , nel descrivere l'ambiente di lavoro, ha dichiarato: Tes_2
“Dopo la verniciatura la carrozza entrava in un ambiente chiuso e veniva applicato l'amianto nelle pareti. Questo lavoro era svolto da una società esterna, la Siri, che lo svolgeva in un locale comunicante con la , al quale si accedeva aprendo un portone. Era Parte_5
sempre chiuso e si apriva solo quando la carrozza doveva entrare per la spruzzatura dell'amianto o uscire quando tale operazione fosse stata completata”. Il medesimo teste ha anche affermato che “Quando la carrozza era stata rivestita di questo materiale contenente amianto si doveva attendere un giorno prima di movimentarla e farla uscire dal locale di cui ho detto in modo che l'amianto si asciugasse. Da quello che ricordo, mi pare che a quel punto rimuovessero le lamiere collocate sui finestrini e che la carrozza movimentata avesse le aperture laterali nelle quali in seguito sarebbero stati collocati i finestrini. Dal reparto carpenteria al portone dal quale si accedeva nel locale adibito a verniciatura ci saranno stati 40/50 m. approssimativamente. Il capannone in cui era presente il reparto
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carpenteria e in cui avveniva anche la verniciatura era fatto ad “L” ed aveva uno spazio aperto liberamente accessibile […] Quando la carrozza era stata verniciata veniva spostata nel capannone, precisamente nello spazio aperto, liberamente accessibile anche dai lavoratori della carpenteria, fin quando la gru movimentava la carrozza e la spostava in un altro locale o reparto;
questi ulteriori reparti o locali erano chiusi da una porta. Nello spazio aperto la carrozza restava giusto il tempo necessario per essere prelevata dalla gru e nuovamente movimentata verso altri reparti chiusi”.
In base a quanto dichiarato, pertanto, dopo il rivestimento di pareti e imperiale con amianto a spruzzo, e trascorso un giorno necessario per l'asciugatura, la carrozza veniva spostata nella parte del capannone liberamente accessibile anche dagli addetti del reparto carpenteria.
Parte appellante valorizza l'affermazione del teste secondo cui l'area ove veniva spruzzato l'amianto era dentro il capannone ma comunque separata da un portone, indicato come sempre chiuso, salvo essere aperto per far transitare la carrozza. Tuttavia, il fatto che ci fosse un portone e che durante l'operazione di applicazione dell'amianto a spruzzo il portone fosse chiuso non dimostra affatto che l'area liberamente accessibile non fosse contaminata da fibre di amianto.
Anzi, essendo del tutto evidente – e dichiarato dal testimone – che il portone doveva essere aperto per far entrare la carrozza da coibentare e per poi farla uscire quando era pronta dopo il (breve) periodo di asciugatura, necessariamente si disperdevano nell'ambiente le fibre di amianto che, come noto, sono piccolissime ed estremamente volatili in quanto il locale utilizzato per la coibentazione era inquinato dal massivo utilizzo dell'amianto a spruzzo. Inoltre, la stessa carrozza, non appena uscita dal locale in parola, stazionava per un certo tempo anche nella zona liberamente accessibile.
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Il medesimo locale (sala SIRI) veniva utilizzato – come si è visto – anche per la coibentazione con amianto a spruzzo del sottocassa del pianale (cfr. s.i.t. e già richiamate) e, dunque, Tes_2 CP_3
il portone doveva necessariamente aprirsi sia per far accedere il semilavorato da coibentare, sia per farlo uscire e portarlo alla zona carpenteria dove operava il sig. Anche tale circostanza Parte_2
porta ad escludere che l'area del capannone ove veniva applicato l'amianto potesse considerarsi non comunicante o adeguatamente isolata dal resto del capannone ove si svolgevano altre lavorazioni.
Dopo il temporaneo stazionamento della carrozza nell'area liberamente accessibile, la stessa veniva movimentata verso il reparto ove si eseguivano gli allestimenti interni. Il teste ha Tes_2
fatto riferimento ad uno spostamento verso altri reparti o locali che
“erano chiusi da una porta”. Tuttavia, nelle dichiarazioni s.i.t. del collega (doc. 44 ric.) si legge: “nei reparti adiacenti a quello Tes_3
dei saldatori, nello stesso capannone, si eseguivano gli assemblaggi e gli allestimenti delle carrozze ferroviarie nuove”. Ora, non è chiaro se il reparto ove si eseguivano gli allestimenti fosse uno di quei reparti chiusi da una porta cui ha fatto riferimento il teste ma, anche a P_
voler ammettere che fosse così, come nel caso della “sala SIRI”: a) il reparto era all'interno dello stesso capannone ove operava anche il de cuius;
b) all'interno di quel reparto le attività di assemblaggio e installazione degli allestimenti implicavano anche il taglio, l'incisione, la foratura della coibentazione in amianto (come rilevato anche dal
CTU e come si ricava dalle s.i.t. del sig. ) con conseguente CP_3
dispersione di fibre di amianto (particolarmente elevata nel caso di frammentazione di amianto friabile come quello a spruzzo, come chiarito dal CTU); c) ogni qualvolta le carrozze dovevano accedere o uscire dal reparto le porte dovevano essere tenute aperte, con il
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connesso rischio di dispersione di fibre di amianto nell'area accessibile del capannone.
Tenuto conto che nel capannone in questione le attività abitualmente svolte erano quelle di carpenteria (svolte anche dal de cuius), quella di coibentazione con amianto a spruzzo e di installazione degli allestimenti, il fatto che le aree adibite a coibentazione e installazione allestimenti avessero dei portoni non è indicativa di una efficace segregazione delle attività che maggiormente esponevano al rischio di inalazione delle fibre di amianto, proprio perché tali portoni divisori dovevano essere aperti a più riprese per poter far entrare e uscire le carrozze dai vari reparti.
In tale contesto appare quindi coerente e corretta la valutazione del giudice di prime cure circa il carattere ubiquitario dell'esposizione all'interno del capannone. Valutazione che trova riscontro anche nella relazione CONTARP del 15.11.1996, richiamata nella CTU svolta in primo grado – sia pur indicando per mero errore materiale la data del
15.11.1969 – e riportata nella parte di interesse nella diversa CTU svolta nel giudizio previdenziale – e altri
contro
- svoltosi Per_1 CP_4
dinanzi al Tribunale di Verona e dimessa in cartaceo in primo grado, nel corso dell'udienza del 10.10.2019 (documento contenuto nel fascicolo d'ufficio cartaceo di primo grado trasmesso alla Corte). A pag. 27 di questa perizia si riporta il contenuto della relazione ove si legge: “sebbene le ditte terze che effettuavano prima del 1980 la coibentazione e scoibentazioni con amianto operassero all'interno di un'area definita, non esisteva una netta demarcazione tra questa e gli ambienti (tutti aperti fra loro) dove avvenivano altre operazioni di costruzione e riparazione eseguite da personale dipendente della
GALTAROSSA e che, pertanto, la presenza di fibre si poteva supporre plausibilmente ubiquitaria ed estesa a tutti i reparti di costruzione e
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riparazione…” riconoscendo come esposte ad amianto le seguenti categorie di lavoratori “costruzione: tutti gli addetti agli allestimenti carrozze (carpentieri, falegnami, elettricisti, verniciatori e allestitori) fino all'anno 1979”. Da notare che la formula “addetti agli allestimenti carrozze” non comprende solo gli allestitori in senso stretto ma anche i carpentieri (e il sig. era un Parte_2
carpentiere, addetto alla installazione di pareti e tetto della carrozza).
Nella medesima CTU si riporta che nelle linee guida di indirizzo per il riconoscimento dei benefici previdenziali dovuti all'esposizione all'amianto per le Officine Ferroviarie Veronesi (ex Galtarossa
Verona), emanate dal Ministero del Lavoro il 21.11.2000 si era stabilito che: “la possibile esposizione ha inizio solamente durante (ed eventualmente dopo) l'applicazione del coibente a spruzzo (purché sia composto da amianto), cioè nel successivo allestimento degli impianti
(elettrico, pneumatico, idrico, termico…) e degli arredi.
Ciononostante, considerando che non esisteva una netta demarcazione spaziale fra le fasi della costruzione, considerando che
l'amianto a spruzzo quale coibente è stato utilizzato con molta probabilità fino a tutto l'83, si può plausibilmente ritenere che la esposizione a fibre di amianto fosse ubiquitaria ed estesa a tutti i reparti/officine di costruzione: quando l'uso dell'amianto era così massiccio e le precauzioni erano minime, potevano verificarsi forti dispersioni in tutti gli ambienti dediti alla costruzione ivi compreso il magazzino scorte […] Per quanto detto è possibile delineare il seguente schema di massima valido per i periodi e per gli stabilimenti in cui risulta provato l'uso di amianto: -) fino a tutto il 1983: Sono riconosciute esposte tutte le aree dello stabilimento operativamente coinvolte nel processo tecnologico che faceva uso di amianto (dai magazzini ai reparti di costruzione), sono escluse le aree
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amministrative ed i servizi di supporto logistico (mense, uffici, guardianie, fattorini, centrali termiche, autisti…)”.
Sul punto, attesa la contestazione di parte appellante circa l'utilizzabilità di CTU riferite ad altri giudizi ma comunque acquisite al processo, si rileva che “In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (Cass. sez. VI-III, n. 2947 del
01/02/2023; nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che la prova dell'origine dolosa di un incendio fosse stata legittimamente desunta dagli elementi precedentemente acquisiti nel procedimento penale e, in particolare, dalle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali e dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche che ne avevano confermato il contenuto. In senso analogo anche Cass. sez. III, n. 5947 del
28/02/2023 in relazione ad una consulenza tecnica del Pubblico
Ministero svolta in sede penale e acquisita nel processo civile).
1.5 – Ulteriore elemento a sostegno della sussistenza dell'esposizione all'inalazione di fibre di amianto e del nesso di causa tra lavorazioni svolte in contesto lavorativo nocivo e patologia contratta è dato dall'assenza di prova circa la presenza di misure protettive idonee a eliminare o ridurre sensibilmente il rischio. Le prove orali non offrono
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elementi a sostegno della presenza di sistemi di aspirazione e pulizia dell'aria in grado di eliminare le fibre di amianto aerodisperse e attestano che venivano utilizzate – senza particolari forme di vigilanza o controllo – delle semplici mascherine di carta antipolvere, del tutto inidonee allo scopo. Il teste si è limitato a dire che Tes_2
“Quanto all'impianto di aspirazione, io ricordo che nel reparto in cui lavorava mio fratello, quantomeno dal 1980 era presente, non so se fosse stato presente in tempi antecedenti”. Il fratello del teste, tuttavia, ha cessato di lavorare presso le Officine Galtarossa nel 1974 e, in sede di s.i.t., il medesimo ha dichiarato che erano in Tes_2
dotazione delle maschere di protezione ma di non ricordare impianti di aerazione. Sempre in sede di s.i.t., ha dichiarato che CP_3
negli anni 70 non erano neppure disponibili maschere di protezione delle vie aeree ad eccezione di quelle fornite ai verniciatori e che “nei reparti dove si applicava l'amianto a spruzzo o dove si eseguiva
l'allestimento non erano presenti impianti di aspirazione specifici per le polveri ma erano solamente presenti degli estrattori d'aria a soffitto o sulle pareti”; il collega ha ulteriormente affermato Tes_4
che “anche quando spruzzavo l'amianto avevo solo delle mascherine
e dei guanti senza che però nessuno controllasse”; il sig. – nelle Pt_6
s.i.t. rilasciate – ha dichiarato che “avevamo a disposizione delle mascherine antipolvere ma non c'era l'obbligo di utilizzarle anzi veniva rimarcato se se ne prendeva qualcuna in più”. , Tes_2
in sede testimoniale, ha dichiarato che l'azienda forniva ai saldatori le mascherine e i tappi per le orecchie, che gli addetti alla coibentazione con amianto a spruzzo avevano una maschera con aspiratore, che
“davano l'aspirazione dentro le carrozze in cui veniva spruzzato amianto” (non è chiaro a cosa esattamente si riferisca, se a strumenti di aspirazione dell'aria o se volesse fare riferimento alle maschere con
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aspiratore cui prima aveva accennato), che aveva sempre visto questi dispositivi e che era preteso l'utilizzo degli stessi. Tali dichiarazioni, tuttavia, appaiono - oltre che in parte generiche e imprecise - meno attendibili delle dichiarazioni acquisite a s.i.t., peraltro in epoca più vicina ai fatti, sostanzialmente concordi nell'escludere un utilizzo continuo e obbligatorio delle mascherine, e in più non dimostrano che l'azienda vigilasse in ordine all'effettivo utilizzo di questi, sia pur minimali, dispositivi di protezione, né che il sig. Parte_2
effettivamente indossasse la mascherina o che gli fosse stato detto di farlo o che fosse stato richiamato in caso di inutilizzo. Anche il teste
, direttore del personale, pur dichiarando che “al momento Tes_5
dell'assunzione gli operai venivano informati della necessità dell'uso di strumenti di protezione e affidati ad un capo reparto che gli avrebbe istruiti su tale uso e vigilato sul corretto uso di tali strumenti”, ha comunque ammesso che “non potevo accedere ai reparti produttivi. Non sono in grado di precisare le modalità specifiche di svolgimento del lavoro del sig. e di utilizzo dei P_
mezzi protettivi”. In termini di non idoneità dei dispositivi di protezione a disposizione si esprime anche il CTU. Il datore di lavoro avrebbe, quanto meno, dovuto isolare del tutto gli ambienti in cui avveniva la manipolazione e l'utilizzo dell'amianto, installare aspiratori in grado di rimuovere le fibre (se esistenti), munire tutti gli addetti potenzialmente esposti di maschere filtranti (è emerso dalle s.i.t. sopra riportate che solo gli operai della ditta esterna che spruzzavano l'amianto avevano delle maschere protettive “con aspiratore” e, verosimilmente, il dichiarante si riferiva alle maschere con filtri o valvole per filtrare l'aria da inspirare).
1.6 – Dimostrata l'esposizione all'inalazione di fibre di amianto
(protrattasi per almeno tre anni, dal 1970 al 1973), si devono ritenere
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corrette e coerentemente argomentate le valutazioni del CTU in merito alla sussistenza degli ulteriori requisiti della criterioriologia medico legale. In particolare, con riferimento al criterio cronologico e topografico e il criterio della continuità fenomenica, attesa la coerenza tra il lungo periodo di latenza tipico del mesotelioma pleurico e l'insorgenza della patologia a distanza circa 40 anni dalla cessazione dell'attività lavorativa presso le Officine Galtarossa;
con riferimento al criterio di idoneità epidemiologico-statistica attesa la documentata significativa incidenza di casi di mesotelioma in soggetti che operavano presso le Officine Galtarossa negli anni 70-80; con riferimento al criterio di esclusione di altre cause. Sotto quest'ultimo profilo – oggetto di censura da parte dell'appellante – il CTU ha dato atto che oltre il novanta per cento dei mesoteliomi è dovuto all'esposizione ad amianto (patologia asbesto correlata) e che non risultano provati fattori di rischio ulteriori rispetto all'esposizione professionale ad amianto presso le Officine Galtarossa. Parte appellante insiste nel rilevare come lo stesso lavoratore avesse indicato di aver lavorato, dal 1974, presso l'ospedale di Tregnago e che nell'officina ove operava il tetto era formato da lastre di eternit. In realtà, non vi è prova alcuna che tali lastre di eternit fossero danneggiate (e che quindi fosse verosimile una dispersione di fibre di amianto che, in ogni caso, sarebbe stata enormemente meno significativa rispetto a quella legata alla frammentazione di amianto friabile, come attestato dal CTU), né che nell'attività di manutentore, anche di caldaie, il lavoratore abbia manipolato o sia venuto in contatto con materiali composti da amianto (si tratta di una mera asserzione di parte, rimasta sfornita di prova atteso che alcun teste ha saputo riferire in merito e nel presente grado d'appello neppure sono state formulate istanze di ammissione di istruttoria orale).
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1.7 – Ulteriore elemento a sostegno dell'esistenza del nesso di causalità tra l'attività lavorativa in ambiente nocivo presso le Officine
Galtarossa e la patologia contratta è dato dal riconoscimento da parte dell' della rendita per patologia asbesto correlata e dell'aumento CP_5
della stessa a carico del Fondo VI IA (doc. 33 e 34 ric.) che presuppone l'accertamento – da parte dell' – della natura CP_6
professionale della patologia. Sul punto si rileva che “In materia di risarcimento danni causati da malattia professionale, l'onere della prova del nesso causale tra prestazione lavorativa e danno, incombe su colui che ne chiede il riconoscimento, che potrà a tal fine avvalersi anche delle certificazioni - nello specifico riferite CP_5
all'esposizione all'amianto e all'origine professionale della malattia - la cui rilevanza probatoria, sia pure non dirimente, non è subvalente rispetto all'accertamento giudiziale, una volta che detti documenti siano entrati a far parte, nel contraddittorio tra le parti, del materiale probatorio utilizzabile ex art. 115 c.p.c., comma 1” (Cass. sez. lav., n.
678 del 12/01/2023).
2 – Con il secondo motivo d'appello la società censura la sentenza per non aver considerato il fatto che il rischio di mesotelioma per gli esposti all'inalazione dell'amianto non era conosciuto all'epoca, tenuto anche conto che l'uso dell'amianto era permesso in molti processi produttivi. Conseguentemente non sarebbe imputabile alla società alcun profilo di colpa.
Il motivo è infondato.
A fronte dell'acclarata nocività dell'ambiente lavorativo, e tenuto conto di quanto esposto in precedenza in ordine all'utilizzo dei d.p.i., le violazioni da parte della società datrice di lavoro della normativa a tutela dei lavoratori sono molteplici a dimostrazione della sussistenza
~ 18 ~ Corte d'Appello di Venezia
di profili di rimproverabilità per negligenza e violazione di specifiche regole di cautela.
L'art. 377 dpr 547/55 prevede(va) che il datore di lavoro “deve mettere
a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione” e il successivo art. 387 a sua volta specifica che “i lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale”. L'art. 21 DPR n. 303/1956 stabiliva che “Nei lavori che danno luogo, normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione
e di raccolta, delle polveri, atti ad impedirne la dispersione.
L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri”.
Quanto esposto trova conferma nell'autorevole precedente, che viene richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. della Corte di cassazione sentenza n. 24217/171, nella quale i giudici di legittimità
~ 19 ~ Corte d'Appello di Venezia
avevano affermato che la disciplina esistente già dagli anni '40 consentiva di ritenere nota al datore di lavoro la pericolosità dell'amianto indipendentemente dalle dosi di concentrazione con conseguente necessità di predisporre, anche ai sensi dell'art. 2087 c.c., adeguate misure di protezione individuali e ambientali. (cfr. anche
Cass. n. 15763/2019 ric. . Parte_1
3 – Con il terzo motivo si lamenta che il Tribunale non avrebbe tenuto conto che in corso di causa era intervenuto il decesso di
[...]
e la quantificazione del risarcimento spettante alla stessa Pt_3
doveva tener conto della vita effettiva della stessa e non della vita media.
3.1 – Anche questo motivo è infondato. L'evento morte che ha attinto il congiunto della vittima certo non ha alcuna incidenza sulla quantificazione del danno iure hereditatis che, evidentemente, è stato calcolato in termini di indennità temporanea, con personalizzazione, calcolata sino al decesso del lavoratore, coniuge di (il Parte_3
criterio di calcolo neppure è oggetto di specifica censura).
Il danno iure proprio è altrettanto insuscettibile di riduzione alla luce del decesso della congiunta ricorrente tenuto conto che non è commisurato alla durata della vita del beneficiario ma al grado di sofferenza patita e al pregiudizio non patrimoniale sofferto in conseguenza dell'evento generatore del danno (nel caso di specie, la morte del marito). Non si tratta, infatti, di una rendita, legata nel criterio di quantificazione alla durata media della vita del suo beneficiario. Al contrario, è la durata presumibile della residua
vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo, non si vede come possa sostenersi che la sentenza sia inficiata dal vizio invocato, per aver motivato che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro dell'odierno controricorrente (1968- 2000) alla datrice Autorità Portuale di Venezia doveva essere ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre d'amianto, materiale il cui uso risulta fin dal principio dello scorso secolo sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre per i periodi temporali di esposizione per attività lavorativa”.
~ 20 ~ Corte d'Appello di Venezia
sopravvivenza della vittima primaria a rilevare quale parametro per la relativa liquidazione equitativa (cfr. Cass. sez. III, n. 35998 del
27/12/2023).
4 – Con il quarto motivo si censura la sentenza per aver liquidato il danno iure hereditatis in favore delle due ricorrenti senza tener conto della presenza di un ulteriore erede, figlio di P_ PT
(che non aveva promosso il giudizio assieme alla madre e alla
[...]
sorella). Parimenti la presenza del fratello di figlio di P_
, era circostanza idonea a incidere sulla quantificazione Parte_3
del danno iure proprio.
4.1 – Il motivo è infondato con riferimento al danno iure proprio. Il
Tribunale ha liquidato il risarcimento del danno in favore della moglie e della figlia del de cuius utilizzando le Tabelle del Tribunale di Roma
e operando la quantificazione tenendo conto anche della presenza dell'ulteriore familiare superstite. In base alle Tabelle utilizzate (nella versione applicabile ratione temporis), tenendo conto dell'età della vittima e del congiunto considerato, valorizzando la presenza di ulteriori due congiunti superstiti e il rapporto di convivenza tra la vittima e il congiunto beneficiario si ottiene l'importo indicato nella sentenza di primo grado sia per , sia per Parte_3 P_
4.2 – Il motivo d'appello è, invece, fondato con riferimento al danno iure hereditatis. Il Tribunale ha quantificato il risarcimento tenendo conto del danno non patrimoniale sofferto dal sig. e Parte_2
trasmissibile per via ereditaria, giungendo all'importo di Euro
67.196,25. Il criterio di calcolo non è oggetto di critica con il motivo d'appello, al pari della personalizzazione applicata. Tuttavia, il
Tribunale ha effettivamente liquidato integralmente il risarcimento in favore delle due ricorrenti, senza tener conto che la quota spettante a ciascuna doveva avvenire in ragione della quota ereditaria spettante.
~ 21 ~ Corte d'Appello di Venezia
Nel caso di specie, essendovi un ulteriore erede – il sig. P_
– che non aveva agito in giudizio ma la cui qualità di erede è
[...]
pacifica, la somma spettante a e era pari P_ Parte_3
ad Euro 22.398,75 in favore di ciascuna (atteso che la quota ereditaria spettante è pari ad un terzo).
Sul punto è ben vero che secondo la giurisprudenza di legittimità “I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti” (Cass. sez. III, n. 10585 del 18/04/2024), ma nel caso di specie le originarie ricorrenti non hanno mai dedotto di agire per l'intero credito comune ma hanno solo affermato, a sostegno della domanda, che il credito risarcitorio maturato in capo al de cuius si trasmetteva in loro favore in qualità di eredi legittime. Dunque, è stato fatto valere il diritto proprio di ciascun erede ricorrente. D'altro canto, tale ricostruzione trova conferma anche in quanto dedotto in questo grado dalla difesa di laddove si afferma che “le P_
medesime [cioè le originarie ricorrenti] non hanno chiesto, pertanto, alcuna posta che possa essere riconducibile e/o di spettanza del sig.
, erede del de cuius non presente al primo giudizio”. P_
Tale precisazione si ricava anche da quanto dichiarato a verbale nel
~ 22 ~ Corte d'Appello di Venezia
corso dell'udienza del 6.02.2025. ove si è fatto riferimento “alla quota dei due originari ricorrenti”.
5 – Con il quinto motivo di ricorso, si eccepisce per la prima volta la carenza di legittimazione passiva di (p.iva Parte_1
) in quanto la stessa si sarebbe costituita in giudizio in P.IVA_1
primo grado per errore, atteso che non sarebbe la società incorporante
Officine e Fonderie Galtarossa. La società incorporante sarebbe la diversa con p.iva , come si evincerebbe Pt_1 Parte_1 P.IVA_2
dalla visura camerale dimessa. Tale società avrebbe poi cambiato denominazione in Riva Fire spa, quindi in Controparte_7
posta in amministrazione straordinaria e dichiarata insolvente con
[...]
sentenza del Tribunale di Milano del 16.12.2016. Le ricorrenti avrebbero evocato in giudizio la società indicando la Parte_1
sua qualità di incorporante la Officine e Fonderie Galtarossa ma tale non essendo la convenuta (p.iva ) Parte_1 P.IVA_1
verrebbe in rilievo una carenza di legittimazione passiva.
L'accettazione del contraddittorio in primo grado sarebbe dipesa da un mero errore legato al fatto che le società facevano parte del medesimo gruppo.
5.1 – Il motivo è inammissibile. Secondo principi ormai consolidati, quando il convenuto eccepisce la sua estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi non di una condizione della trattazione del merito della causa, quale è la
"legitimatio ad causam" nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto litigioso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore. Nel caso di specie, le originarie ricorrenti avevano chiaramente identificato con indicazione dell'indirizzo della sede legale e della partita iva la società nei cui
~ 23 ~ Corte d'Appello di Venezia
confronti intendevano svolgere le loro domande. L'indirizzo si trova scritto nell'epigrafe del ricorso, la partita iva a pag. 20, all'interno delle conclusioni ed entrambi tali elementi identificativi corrispondono alla odierna appellante e convenuta in Parte_1
primo grado (p.iva ). Il fatto che fosse la P.IVA_1 Controparte_8
società incorporante Officine e Fonderie Galtarossa rappresenta un elemento costitutivo del diritto fatto valere, riferito alla titolarità sostanziale sul lato passivo del rapporto controverso. La società convenuta, nel giudizio di primo grado ha pacificamente ammesso di essere titolare sul lato passivo del rapporto controverso e ha svolto le proprie difese dando la circostanza per assodata: a pag. 2 si qualifica come “soggetto subentrato, all'esito di una complessa vicenda societaria, alle vecchie Officine e Fonderie Galtarossa nella gestione dello stabilimento siderurgico di Verona”, a pag. 5 afferma che “
[...]
incorporava la Officine e Fonderie Galtarossa”, senza Pt_1
dedurre che tale società fosse un soggetto giuridico diverso dalla convenuta;
a pag. 20 e in altri punti della memoria difende se stessa identificandosi con la Officine e Fonderie Galtarossa, a pag. 21 nel sostenere l'assenza di responsabilità nella genesi della malattia professionale del afferma “non può essere oggi imputato P_
all'odierna convenuta (in qualità di incorporante la Officine e
Fonderie Galtarossa) un comportamento negligente”.
Tanto premesso, è ben vero che la carenza di titolarità del rapporto sostanziale (al pari della mancanza di legitimatio ad processum), è rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (cfr., per tutte,
Cass. 23721/2021) e che la titolarità del rapporto controverso, costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa, cioè con una presa di posizione negativa che, contrariamente alle eccezioni in senso
~ 24 ~ Corte d'Appello di Venezia
stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167, secondo comma, c.p.c.,
“tuttavia, la presa di posizione assunta dal convenuto con la comparsa di risposta, può avere rilievo, perché può servire a rendere superflua la prova dell'allegazione dell'attore in ordine alla titolarità del diritto. Ciò avviene nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo” (Cass. sez. un., n. 2951/16). Proprio per questo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “La titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito” (Cass. sez. lav., n. 16904 del
27/06/2018). Il rilievo posto a base del motivo d'appello è quindi tardivo e, conseguentemente, inammissibile.
6 – Per le ragioni esposte la sentenza di primo grado va parzialmente riformata in ragione del parziale accoglimento del quarto motivo d'appello, con riduzione del risarcimento iure hereditatis da riconoscere a e Tuttavia, considerando Parte_3 P_
che nel presente grado di giudizio – in ragione del decesso di
[...]
intervenuto nel corso del giudizio di primo grado ma non Pt_3
dichiarato a fini interruttivi – si sono costituiti come appellati P_
in proprio (oltre che erede di e di
[...] Parte_2 [...]
) e in qualità di erede di (la Pt_3 P_ Parte_3
qualità di eredi di al 50% è pacifica tra le parti), le Parte_3
statuizioni del giudizio di primo grado dovranno essere rimodulate in
~ 25 ~ Corte d'Appello di Venezia
ragione della successione nei diritti dell'originaria ricorrente
[...]
. Pt_3
Conseguentemente, a parziale riforma della sentenza di primo grado, si quantifica in Euro 22.398,75 la somma oggetto di statuizione di condanna a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis da riconoscersi in favore di ciascuna delle due originarie ricorrenti, con conferma per il resto della sentenza gravata (salvo in punto spese legali, attesa la necessità di operare una nuova liquidazione all'esito della parziale riforma) e condanna di a corrispondere Pt_1 Parte_1
a e a in favore di ciascuno, la metà P_ P_
delle somme riconosciute spettanti alla defunta . Parte_3
7 – Le spese di lite, a fronte dell'esito complessivo del giudizio e tenendo conto del parziale accoglimento dell'appello, vengono compensate per un terzo per entrambi i gradi di giudizio. La società
viene quindi condannata al pagamento dei due terzi Parte_1
residui che si liquidano come in dispositivo tenendo conto, quanto al primo grado, della liquidazione già operata dal giudice di prime cure
(non attinta da specifico motivo di impugnazione) e, quanto al secondo grado, applicando valori minimi di scaglione da individuarsi valorizzando il diverso valore della domanda nei confronti dei due appellati e senza tener conto della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello e a parziale riforma della sentenza di primo grado, quantifica in Euro 22.398,75 la somma oggetto di statuizione di condanna a titolo di danno non
~ 26 ~ Corte d'Appello di Venezia
patrimoniale iure hereditatis riconosciuto in favore di ciascuna delle due originarie ricorrenti;
2. conferma per il resto la sentenza di primo grado, salvo quanto disposto al successivo punto 3, e condanna a Parte_1
corrispondere a e a in favore di P_ P_
ciascuno, la metà delle somme riconosciute spettanti alla defunta;
Parte_3
3. compensa per un terzo le spese di lite di entrambi i gradi e condanna parte appellante al pagamento dei due terzi residui che si liquidano quanto al primo grado in Euro 8.406 e quanto al secondo grado in Euro 4.746,66 in favore di e P_
in Euro 3.331,33 in favore di ciascuna somma P_
oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Venezia, 6.02.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
~ 27 ~ 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “questa Corte già da tempo, fa risalire la raggiunta conoscenza di tale pericolosità ai primi anni del Novecento (cfr., ex plurimis, Cass. n.4721/1998; Cass. n.18626/2013; Cass.n.18041/2014; Cass.17258/2016). Pertanto, per quanto puntualmente questa Corte ha ricostruito in materia di lavorazioni pericolose ed esposizione alle polveri di amianto, di cui in questa sede giova citare soltanto il R.D. n.442/1909 che, approvando il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n.12, già includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri e pericolosi nei quali l'adibizione delle donne e dei fanciulli era