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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/11/2024, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n° 1633/2016
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1633/2016
TRA
(C.F. , a mezzo procuratore Parte_1 C.F._1 [...]
; (C.F. ); CP_1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ); (C.F.
[...] C.F._3 Parte_4
; (C.F. C.F._4 Parte_5
); (C.F. ) – Avv. C.F._5 Parte_6 C.F._6
Ottaviano Augusto
attori
E
(C.F. ); Controparte_2 C.F._7 Parte_7
(C.F. ); (C.F. C.F._8 Controparte_3
) – Avv. Adriana Pruiti Ciarello C.F._9
convenuti
Conclusioni di merito di parte attrice:
1) Ritenere e dichiarare falsa la scrittura privata del 4.11.1981 ed in conseguenza ritenere e dichiarare la nullità assoluta ed insanabile: a) dell' atto di donazione del 20.9.2011, in Notaio n° 61225 Rep. e n° 19142 Racc. Persona_1 registrato a Milazzo in data 28.9.2011 al n° 2638 serie II;
b) dell'atto di donazione del 22.9.2011 in Notaio n° 61242 Rep. e n° 19154 Persona_1
Racc. registrato a Milazzo in data 28.9.2011 al n° 2639 serie II;
c) di ogni
1 successivo atto di disposizione con particolare riferimento alle variazioni catastali;
2) Ritenere e dichiarare la proprietà in capo ai sigg.ri , Parte_1 Parte_2
in , , ,
[...] Per_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, in dei beni relitti da e
[...] Parte_6 CP_1 Parte_2 CP_4
ed in particolare: a) Fabbricato sito in Naso, c.da Ficheruzza, in
[...] catasto al fg. 39 part. 796 (oggi fg. 39 part. 1041) Cat. C2 mq. 97; b) Fondo sito in Naso, in catasto al fg. 38 part. 425 di are 4 e ca 90 (oggi fg. 38 partt. 947, 951
e 950); c) Fondo sito in Naso, in catasto al fg. 38 part. 644 di are 2 e ca 00 (oggi fg. 38 partt. 951, 952 e 953); d) Fondo sito in Naso, in catasto al fg. 39 part. 793 di are 00 e ca 50 (oggi fg. 39 partt. 1123 e 1124) contenente un fabbricato composto da un catodio seminterrato e due vani e un ripostiglio a pianterreno;
e) Fondo sito in Naso, in catasto al fg. 39 part. 794 di are 00 e ca 40 (oggi fg. 39 partt. 1125 e 1126), con le eventuali successive variazioni;
3) Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina di procedere alle variazioni di rito conseguenti alla emittenda sentenza esonerandolo da ogni responsabilità;
4) In conseguenza condannare i convenuti e Controparte_2 Parte_7 in solido al ripristino della situazione di fatto al momento dell' apertura delle sucessioni relative ai beni dei sigg.ri e e Parte_2 Controparte_4 ordinare l'immediata consegna dei detti beni;
5) In subordine condannare i convenuti e in Controparte_2 Parte_7 solido al pronto pagamento in favore dell'istante n.q. della somma pari al valore di mercato degli immobili per cui è causa da quantificare anche a seguito di disponenda CTU;
6) Condannare i convenuti e in solido al Controparte_2 Parte_7 risarcimento in favore dell' istante n.q. dei danni subiti da liquidarsi in via equitativa;
7) Rigettare le domande eccezioni e difese formulate da parte convenuta
Conclusioni di parte convenuta: note depositate (si riportano quelle rassegnate nella prima memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c.
- In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea, per difetto di procura;
2 - Rigettare per i motivi di cui in narrativa e/o per i motivi ritenuti di giustizia dal
Giudice adito le domande, deduzioni ed eccezioni formulate da controparte, stante la palese infondatezza in fatto ed in diritto.
- Ritenere e dichiarare previo accertamento del possesso pacifico, non viziato, pubblico ed ininterrotto, pieno ed esclusivo, per oltre vent'anni da parte dei convenuti, degli immobili controversi, rigettare integralmente le domande attoree, in quanto infondate, sia in fatto che in diritto e/o rigettarle per i motivi ritenuti di giustizia dal Giudice adito;
- In via riconvenzionale, dichiarare l'acquisto degli immobili de quo in favore dei convenuti, ai sensi dell'art. 1158 c.c., ordinando la trascrizione della emananda sentenza al conservatore dei registri immobiliari di competenza;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, condannare gli attori al pagamento, in favore dei convenuti, della somma di euro
45.000,00, pari alle spese da questi sostenuti per la realizzazione degli immobili, ovvero all'aumento di valore apportato agli immobili, o comunque nell'ammontare che verrà accertato in corso di causa, con rivalutazione alla data di liquidazione, interessi e maggior danno, anche con disponendo CTU.
- Con vittoria di spese ed onorari di causa, con distrazione a favore del procuratore degli onorari e dei diritti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, gli attori rappresentavano di essere proprietari pro indiviso dei seguenti beni immobili: “a) Fabbricato sito in Naso, c.da
Ficheruzza, in catasto al fg. 39 part. 796 (oggi fg. 39 part. 1041) Cat. C2 mq. 97; b)
Fondo sito in Naso, in catasto al fg. 38 part. 425 di are 4 e ca 90 (oggi fg. 38 partt. 947,
951 e 950); c) Fondo sito in Naso, in catasto al fg. 38 part. 644 di are 2 e ca 00 (oggi fg.
38 partt. 951, 952 e 953); d) Fondo sito in Naso, in catasto al fg. 39 part. 793 di are 00
e ca 50 (oggi fg. 39 partt. 1123 e 1124) contenente un fabbricato composto da un catodio seminterrato e due vani e un ripostiglio a pianterreno;
e) Fondo sito in Naso, in catasto al fg. 39 part. 794 di are 00 e ca 40 (oggi fg. 39 partt. 1125 e 1126).”
Gli immobili erano pervenuti ai germani per successione ereditaria dei Pt_2 propri genitori, (21.02.1920 - 10.09.1985) e Parte_2 Controparte_4
(25.12.1914 - 16.11.2006), giuste denunce di successione regolarmente volturate in
Catasto Terreni e Fabbricati del Comune di Naso su iniziativa degli eredi.
3 Gli attori rappresentavano quindi che (dante causa degli attori), dopo Parte_2
il trasferimento stabile in Australia aveva conferito in data 06.08.1980 a CP_2
(convenuta) una procura generale per vendere un terreno in Naso (C.da Gorna).
[...]
Gli eredi della defunta (odierni attori), sul presupposto dei buoni Parte_2
rapporti intercorrenti tra le parti, esponevano inoltre di aver consegnato alla convenuta per mera comodità propria, le chiavi del fabbricato - agibile ed Controparte_2 abitabile - insistente sulla part. 793 sub d), pur rimanendo l'immobile e gli altri beni, secondo l'impostazione attorea, nella loro “piena ed esclusiva proprietà e disponibilità”.
Tuttavia, tra la fine del 1985 e i primi mesi del 1986, la convenuta CP_2
in occasione della demolizione e ricostruzione di un proprio immobile in virtù
[...]
di concessione edilizia rilasciata dal Comune di Naso il 06.04.1985, approfittando della fiducia degli eredi aveva provveduto, senza autorizzazione e a loro insaputa, ad Pt_2 annettere al proprio edificio anche il vano cucina del fabbricato di cui alla part. 793 sub d (di cui aveva ricevuto le chiavi). La nuova costruzione, abusiva, veniva poi dichiarata tale con provvedimento del Commissario Straordinario del Comune di Naso del
28.10.1993 a mezzo cui ne veniva anche ingiunta la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi.
Dopo aver appreso quanto avvenuto, gli eredi avevano chiesto spiegazioni alla convenuta che, dal canto suo, riscontrava la richiesta con lettera olografa del 10.09.1986, sottoscritta anche dal marito (anch'egli convenuto nel presente Parte_7 giudizio); con la nota di riscontro, i coniugi avrebbero comunicato la propria intenzione di acquistare il fabbricato (part. 793 sub d) al prezzo proposto di Lire 25.000.000, così riconoscendo, secondo gli attori, la proprietà dei beni in capo agli eredi Pt_2
A seguire, secondo gli attori, la convenuta avrebbe confermato in diverse altre occasioni la volontà di acquistare i beni degli eredi, nella consapevolezza dell'altrui proprietà; e ciò, sarebbe avvenuto anche dopo la morte di , in seguito Controparte_4 alla quale gli eredi avevano provveduto a formalizzare la successione ereditaria e a volturare catastalmente i beni a proprio nome.
Gli attori esponevano inoltre che, proprio a fronte dell'intollerabile comportamento dilatorio perpetrato dalla convenuta (che, pur affermando di voler acquistare i beni degli eredi, non provvedeva alla fissazione della stipula dell'atto pubblico), nel mese di giungo
2011 faceva rientro in Italia con il preciso scopo di sistemare la Parte_5 vicenda. A tal fine, provvedeva ad anticipare la propria intenzione con lettera del
19.04.2011 – a firma di tutti gli eredi – a mezzo cui chiedeva la chiave della casa (part. 4 793 sub d) e il rilascio degli altri immobili;
invito che, tuttavia, rimaneva privo di riscontro.
Gli attori invitavano a tal punto la convenuta , a mezzo legale, a Controparte_2 procedere alla stipula dell'atto pubblico di vendita dei beni per cui è causa. La convenuta, di contro, riscontrava la richiesta affermando di essere già in possesso e proprietà dei beni in virtù di atto di trasferimento del 04.11.1981.
A seguito di ciò, gli attori scoprivano che in data 20.09.2011, con atto in Notar
(n. 61225 Rep. e n. 19142 Racc.), i coniugi avevano Persona_1 Persona_3 provveduto a donare alla propria IA, (oggi convenuta in giudizio) Controparte_3
i beni degli eredi asserendo di esserne proprietari in virtù di una scrittura privata Pt_2
di vendita del 04.11.1981, oltre che per averli comunque posseduti, uti domino per oltre venti anni. Ed ancora, gli attori scoprivano che solo due giorni dopo, sempre con atto in
Notar (n. 61242 Rep. e n. 19154 Racc.) la IA, , Persona_1 Controparte_3 provvedeva a donare i medesimi beni alla madre, . Controparte_2
A seguire, avrebbe anche provveduto a frazionare i fondi oggetto Controparte_2 di causa dichiarandosi possessore ultraventennale.
I comportamenti tenuti dai coniugi , secondo gli attori Persona_3 dimostrerebbero in modo inequivocabile la volontà degli stessi di appropriarsi dei beni degli eredi senza nulla corrispondere. Pt_2
Gli attori precisavano inoltre, di non aver mai saputo - prima di ricevere la nota di riscontro del legale dei convenuti - del trasferimento dei beni intervenuto con scrittura privata del 04.11.1981, ed eccepivano, conseguentemente l'inesistenza della stessa, poiché priva di data certa, non essendo stata registrata, e la falsità del contenuto della scrittura, non essendo neppure mai stato corrisposto il prezzo per come ivi indicato (per come dimostrerebbe il contenuto della missiva olografa del 10.09.1986, indirizzata dalla convenuta agli odierni attori, e nel cui contesto la stessa afferma: a) Controparte_2 di essere consapevole che proprietari dei beni sono gli attori;
b) di aver già manifestato l'intenzione di acquistare parte dei beni, tra cui la cucina;
c) di essersi comunque interessata a vendere i beni degli attori fino a qualche giorno prima della missiva).
Secondo l'impostazione attorea, proprio l'ultimo tentativo di vendita degli immobili descritto nella missiva - da collocare temporalmente poco prima della data riportata sulla lettera - unitamente alle altre espressioni utilizzate, dimostrerebbero la falsità del contenuto della scrittura privata.
Ed ancora, secondo gli attori, l'asserito pagamento del prezzo dei beni nel 1978
(previsto in scrittura privata), sarebbe circostanza incompatibile con il rilascio, il
5 06.08.1980, di una procura generale in favore della convenuta. Per di più, la sig.ra
, non avrebbe neppure mai potuto ricevere il pagamento del prezzo nel Parte_2
1978, non essendosi recata in Italia in quell'anno, per come dimostrerebbe copia del passaporto prodotto in atti.
Dall'inesistenza della scrittura privata deriverebbe pertanto la mancanza di titolo in capo ai coniugi (convenuti) per donare i beni degli attori alla propria Persona_3 IA , con conseguente nullità degli atti di donazione rogati in Notar Controparte_3
il 20.09.2011 e 22.9.2011. Per_1
Infine, gli attori rappresentavano che gli avvenimenti esposti erano comunque tali da impedire ai convenuti anche ogni possibile acquisto della proprietà per intervenuta usucapione, difettando tutti gli elementi dell'istituto, non avendo certamente avuto un possesso pacifico per un periodo ultraventennale.
Concludevano poi, affermando di aver denunciato gli avvenimenti alle competenti
Autorità, tanto per l'operato del Notaio, ritenuto illecito, quanto per la mancata esecuzione del provvedimento di demolizione delle opere abusive realizzate dalla convenuta.
2.1. I convenuti si costituivano contestando le deduzioni degli attori ed eccependo in via preliminare l'improcedibilità e/o inammissibilità del giudizio per difetto di procura, ritenendo il procuratore, , non legittimato a stare in giudizio, poiché la Controparte_1 parte, secondo la difesa convenuta, non potrebbe stare in giudizio “per interposta persona”.
2.2. Nel merito, i convenuti affermavano di essere nella piena proprietà e in possesso dei beni oggetto di giudizio da oltre venti anni, per essere stati trasferiti da Parte_2 nel novembre del 1981, oltre che per averli posseduti da sempre anche animo domini, indisturbatamente, senza contestazione alcuna neppure da parte degli attori;
questi ultimi, peraltro, non si sarebbero neppure mai opposti alla edificazione degli immobili realizzati dagli attori sui predetti beni a loro spese.
I convenuti confermavano di essere divenuti proprietari dei beni, in virtù dell'acquisto effettuato da con scrittura privata del 04.11.1981, in forza Parte_7 della quale (classe 1920) gli ha trasferito la proprietà dei beni per mezzo Parte_2 della procuratrice generale, , oltre che “per averli comunque posseduti Controparte_2 pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente, animo domini, ancora prima della sottoscrizione della scrittura privata e ciò sin dall'anno 1977-78, alla quale epoca, risale il raggiungimento degli accordi di vendita intervenuti fra la sig.ra ed il Parte_2
6 sig. per il prezzo di 15.000.000 milioni”. I convenuti hanno anche Parte_7
confermato di aver poi donato i beni alla IA che, successivamente, Controparte_3 li ha ceduti in donazione alla madre . Controparte_2
I convenuti, esponevano inoltre di aver realizzato prima del 31.12.1988, un corpo di fabbrica a tre elevazioni, non censito in catasto e costruito senza concessione edilizia, su parte delle particelle 793 e 794, in aderenza ed in ampliamento alla parte retrostante del fabbricato di proprietà della sig.ra con riferimento a tale fabbricato, la stessa Pt_2
convenuta affermava di aver presentato al Comune di Naso, a proprio Controparte_2 nome, la domanda di condono edilizio ai sensi della legge 724/94 (assunta al prot. gen.
2936/1995). E proprio il risconto dell'ente del 14.07.2006, contenente una richiesta di integrazione documentale indirizzata alla convenuta dimostrerebbe, secondo quest'ultima, il riconoscimento del suo “ruolo di proprietaria interlocutrice”.
I convenuti, poi, contestavano la lettera prodotta dagli attori datata 10.09.1986, poiché non prodotta in originale, contestandone la conformità rispetto all'originale e disconoscendo sottoscrizione e scrittura. In ogni caso, i convenuti eccepivano anche che i beni descritti nella lettera non coincidono con quelli oggetto di giudizio.
I convenuti affermavano poi che dal 1977-78 in poi non vi era stata alcuna contestazione del possesso animo domini della proprietà, né alcuno aveva mai contestato:
- la ristrutturazione della stalla con la realizzazione anche del tetto;
- la costruzione del muro di sostegno nel terreno sottostante la SS 116; - l'ampliamento su tre elevazioni.
Quanto al pagamento della somma di Lire 15.000.000,00, eseguito a mani di Parte_2 nel periodo in cui si trovava in Italia, i convenuti sostenevano che in scrittura era
[...] stato commesso un errore, del tutto irrilevante, nell'indicare l'anno esatto (dovendosi intendere l'anno 1977).
La procura generale, secondo i convenuti, sarebbe invece stata rilasciata in favore di proprio per agevolare il trasferimento anche formale dei beni Controparte_2 acquistati dal marito, , senza attendere le tempistiche burocratiche e Parte_7 poter gestire immediatamente i beni.
I convenuti precisavano poi di aver realizzato dei lavori di miglioramento di un vecchio manufatto (oggi adibito a deposito-stalla), non censito, insistente sui terreni censiti al foglio di mappa n. 38 particella n. 644 e 425 che ne hanno potenziato il “valore intrinseco” rendendo più funzionale e confortevole la conduzione dell'attività agricola. I convenuti determinavano l'incremento del valore del fondo con ripristino del fabbricato in € 5.000,00, cui aggiungere le spese per il ripristino (compresa la realizzazione del tetto) per ulteriori € 6.000,00. Inoltre, affermavano di aver realizzato un muro di sostegno nel
7 terreno sottostante la SS 116, da oltre vent'anni, sostenendo a tal fine una spesa di €
10.000,00.
Dichiaravano poi, descrivendo i passaggi catastali intervenuti, di aver annesso al proprio fabbricato 21 mq di terreno della adiacente particella degli attori (foglio 39 partt.
793 e 794), costruendo su tre elevazioni abusivamente, e stimando il valore di parte del fabbricato ricadente sulle porzioni di particelle in € 28.000,00.
2.3. I convenuti affermano comunque di essere proprietari dei beni per intervenuta usucapione e, con riferimento alle opere realizzate, quantomeno, dei diritti di superficie.
A tal fine dichiaravano di aver posseduto ininterrottamente, uti domino, e in modo indisturbato i beni da oltre vent'anni, senza ricevere mai alcun idoneo atto interruttivo e proponevano, pertanto, domanda riconvenzionale di acquisto dei beni oggetto di causa per intervenuta usucapione ultraventennale.
Ai fini della spiegata domanda riconvenzionale, i convenuti affermavano anche l'intervenuta interversione del possesso ex art. 1141, comma 2 c.c., ritenendo che proprio gli immobili realizzati, adibendoli a propria residenza, sarebbero idonei a dimostrare quell'animus possidendi idoneo a realizzare l'interversione di cui alla norma.
3.1. Con ordinanza del 18.01.2017 veniva rigettata l'eccezione preliminare formulata dai convenuti, rilevandosi “la piena validità ed efficacia della procura generale rilasciata in favore di parte attrice, poiché redatta secondo le formalità prescritte dall'ordinamento italiani e, dunque, nel rispetto della diposizione di cui all'art. 12, legge n. 218/1995”.
3.2. Le parti, ammesse al deposito di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., deducevano le rispettive ulteriori argomentazioni.
Gli attori contestavano la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, poiché mancante dei requisiti di possesso necessario all'acquisto per usucapione;
contestavano, inoltre, la richiesta di pagamento di € 45.000,00 avanzata dai convenuti, in caso di accoglimento delle domande attoree, per le spese e l'aumento di valore degli immobili, poiché eseguite all'insaputa dei legittimi proprietari, mai comunicate e, tantomeno, autorizzate.
Con la terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., i convenuti dichiaravano di non accettare alcun contraddittorio in ordine alla “lettera dell'11.07.1985” prodotta dagli attori con memoria “ex art. 183 c.p.c., comma VI, n. 3”, disconoscendo, in subordine, la sottoscrizione del documento per non averlo mai firmato e, tanto meno, redatto.
Eccepivano poi come gli attori non avessero chiesto di produrre l'originale della lettera
8 del 10.09.1986 entro il termine della seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., né prodotto e/o indicato scritture di comparazione per i confronti con la scrittura-lettera contestata.
3.3. La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5 D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
4.1. Preliminarmente, si conferma il rigetto dell'eccezione di improcedibilità sollevata dai convenuti. Le procure rilasciate dal consolato straniero sono conformi al disposto normativo dell'ordinamento italiano, di cui rispettano tutti i requisiti formali richiesti.
Quanto alla ritenuta preclusione di agire in giudizio a mezzo “interposta persona”, si evidenzia che nell'ordinamento italiano, “la rappresentanza processuale volontaria può essere conferita esclusivamente a chi sia investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, come si evince dall'art. 77 c.p.c., il quale menziona, come possibili destinatari dell'investitura processuale, soltanto il «procuratore generale e quello preposto a determinati affari», sul fondamento del principio dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), inteso non solo come obbiettiva presenza o probabilità della lite, ma altresì come "appartenenza" della stessa a chi agisce (nel senso che la relazione della lite con l'agente debba consistere in ciò che l'interesse in lite sia suo): più precisamente, dalla lettura combinata degli artt.
100 e 77 c.p.c. si desume la regola generale per cui il diritto di agire spetta a chi abbia il potere di rappresentare l'interessato nella totalità dei suoi affari
(procuratore generale) o in un gruppo omogeneo di questi, paragonabile ad un'azienda commerciale o ad un suo settore (institore)” (Cass. 43/2017; cfr. anche Cass.
13054/2006).
Nel caso di specie, le procure generali prodotte in atti, conferiscono potere rappresentativo di natura sostanziale dei mandanti e, contestualmente, prevedono in modo espresso il potere del procuratore a proceder alla nomina di un difensore, oltre che di rappresentare i mandanti in ogni grado di giudizio.
L'eccezione deve quindi essere rigettata.
4.2 Ancora in via preliminare, al fine di determinare il materiale probatorio utilizzabile per la decisione, deve rilevarsi (in accoglimento dell'eccezione sollevata dai convenuti) la tardiva produzione in giudizio della lettera dell'11.07.1985, che non può essere superata per il sol fatto che gli attori dichiarano di averla ritrovata in tempi non
9 compatibili con il rituale deposito nei termini di rito (non oltre la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.), senza tuttavia provare o chiedere di provare la circostanza.
4.3 In ordine alla lettera del 10.09.1986, prodotta dagli attori in copia e disconosciuta dai convenuti, la stessa è inutilizzabile ai fini del decidere per le seguenti ragioni.
Tale lettera è stata prodotta quale allegato all'atto di citazione. Con la propria comparsa, i convenuti e hanno eccepito il difetto di Controparte_2 Parte_7
conformità della lettera (prodotta in copia) rispetto all'originale e hanno disconosciuto formalmente la scrittura e la sottoscrizione della lettera.
In riferimento alle due distinte eccezioni, la giurisprudenza di legittimità afferma che: “prodotto in giudizio un documento in copia fotografica o fotostatica, qualora la parte contro cui è avvenuta la produzione disconosca espressamente ed in modo formale sia la conformità della copia all'originale, sia il contenuto e la autenticità della sottoscrizione, il giudice, mentre non resta vincolato alla contestazione della conformità all'originale, potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all'originale ai fini della idoneità come mezzo di prova ex art. 2709 c.c., nel caso di disconoscimento del contenuto o della sottoscrizione è vincolato, anche solo a tale fine, all'esito della procedura prevista dagli artt. 216 e ss., c.p.c., della cui instaurazione è onerato colui che intenda far valere in giudizio il documento.” (Cass. 16998/2015)
Se, quindi, il difetto di conformità può essere valutato dal Giudice anche ricorrendo ad altri elementi di prova, il disconoscimento della scrittura e della sottoscrizione esige necessariamente la proposizione di rituale istanza di verificazione.
In merito, deve osservarsi che con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., gli attori hanno unicamente contestato “quanto affermato da controparte relativamente alla autenticità della lettera del 10.9.1986”, dichiarando di esibire l'originale alla prima udienza utile e riservando di formulare richiesta di CTU calligrafica nel caso in cui i convenuti avessero insistito nella loro eccezione. Nelle medesime memorie, inoltre, concludevano chiedendo di disporre ctu calligrafica “se rilevante e conducente”, (enfasi aggiunta), senza tuttavia prendere posizione chiara sulla volontà o meno di utilizzare il documento disconosciuto dalla controparte e rimettendo al Giudicante la decisione al riguardo. Inoltre, gli attori non hanno proposto, come previsto dall'art. 216 c.p.c. i mezzi di prova “ritenuti utili” né indicato “le scritture che possono servire di comparazione”.
Tanto meno, hanno più provveduto ad esibire o produrre l'originale in giudizio.
10 Vero è che “in tema di verificazione della scrittura privata, gli artt. 216 e 217 c.p.c. non prescrivono, quale requisito di ammissibilità della relativa istanza, la produzione dell'originale della scrittura, dacché la parte che su di essa fondi la propria pretesa è abilitata a dimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento con i mezzi ordinari di prova” (Cass. 23959/2023), e che il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità impone, in mancanza di formale istanza di verificazione, di valutare la sussistenza di elementi idonei a far ritenere configurata l'istanza di verificazione c.d. “implicita” (“L'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo”. Cass. 32169/2022, cfr. anche Cass. 13258/2006 e Cass. 16383/2017).
Tuttavia, quanto al primo profilo deve rilevarsi che nessuna prova ulteriore è stata articolata dagli attori sul contenuto della scrittura (lettera del 10.09.1986) disconosciuta dai convenuti;
sul secondo versante, anche a voler considerare avvenuta la proposizione implicita dell'istanza di verificazione (evenienza non pacifica, trattandosi di mezzo di prova, e non di atto sul quale si fonderebbe il diritto), non sono comunque state prodotte scritture di comparazione o altri elementi utili a tal fine.
Inoltre, a fronte della contestazione dei convenuti, nessun mezzo di prova è stato articolato dagli attori per dimostrare che i beni indicati in scrittura disconosciuta sono effettivamente coincidenti con quelli oggetto di giudizio;
circostanza questa che, anche in ipotesi di verifica calligrafica, non sarebbe superabile.
Anche la lettera del 10.08.1986 non è pertanto valutabile ai fin del decidere.
5. Al fine di scrutinare le domande principali proposte dagli attori, si rileva l'intervenuta produzione in atti della scrittura privata di vendita, risalente al 04.11.1981,
a mezzo cui l'odierna convenuta ( , quale procuratrice generale di Controparte_2
(dante causa degli attori), ha venduto i beni immobili oggetto di causa al Parte_2 marito, . Parte_7
In conformità al disposto di cui all'art. 1350 c.c., la scrittura privata in oggetto, proprio perché stipulata in forma scritta, è idonea a determinare l'effetto traslativo del diritto di proprietà dei beni.
Gli attori chiedono dichiararsi la falsità della scrittura privata e l'inesistenza della stessa, poiché mancante di data certa (non essendo mai stata registrata); per l'effetto,
11 chiedono dichiararsi la nullità degli atti fondati sulla scrittura privata (tra cui le due donazioni del 20.09.2011 e 22.09.2011 e i frazionamenti catastali successivi) riconoscendosi, per tal guida, la proprietà dei beni in capo agli attori pro indiviso.
5.1 L'asserita falsità della scrittura, e del relativo contenuto, è stata integralmente fondata dagli attori sul contenuto delle lettere del 1985 e 1986, entrambe inutilizzabili nel presente giudizio.
Non si rinvengono in atti ulteriori elementi di prova idonei e sufficienti a sostenere la tesi della falsità della scrittura e del relativo contenuto;
non è di certo sufficiente la sola denuncia penale (priva di attestazione di avvenuto deposito e, soprattutto, di indicazione di incardinamento di un conseguente procedimento penale a carico dei convenuti e/o del
Notaio); non sono neppure sufficienti a tal fine le prove testimoniale acquisite (così: - la deposizione del geom. , assunta all'udienza del 02.03.2021, non dimostra Testimone_1 in modo inequivocabile l'inesistenza della scrittura del 1981, atteso che la CP_2 ben poteva aver preferito risolvere la nota problematica della non trascrivibilità
[...] della scrittura non autenticata con la stipula di un atto pubblico di vendita anziché ricorrere in giudizio e/o dar vita ad una doppia donazione, per come poi avvenuto;
- la teste , oltre a presentare forte compromissione della propria Testimone_2 attendibilità – essendo la moglie del procuratore degli attori - non appare neppure molto lucida nel racconto, laddove riferisce di aver ricevuto, nel 2009/2010 la confidenza della convenuta di essere intenzionata ad acquistare i beni degli eredi ricordando, in Pt_2 modo del tutto anacronistico, che “l'importo era in lire”).
La falsità della scrittura non è stata quindi dimostrata.
5.2 L'eccezione di inesistenza della scrittura poiché priva di data certa è infondata, trattandosi di questione non attinente all'esistenza giuridica dell'atto, bensì alla sua opponibilità nei confronti dei terzi.
Invero, la questione della mancanza di data certa (conseguente alla mancata registrazione) attiene in realtà al diverso tema della opponibilità dell'atto nei confronti dei terzi ex art. 2704 c.c.
Sul punto, va tenuto presente che gli attori non possono essere ritenuti terzi, in quanto “l'erede, continuando la personalità del "de cuius", diviene parte del contratto concluso da quello, restando vincolato al contenuto del medesimo, ancorché questo non sia stato trascritto. Pertanto, l'opponibilità dell'acquisto di un immobile nei confronti dell'erede del venditore si sottrae alle regole dell'art. 2704 cod. civ. in tema di certezza della data della scrittura privata, non potendo l'erede essere ritenuto terzo rispetto al negozio stipulato dal suo dante causa” (Cass. 13968/2009). Nello stesso senso, è stato
12 evidenziato che, “l'opponibilità dell'acquisto di un immobile, nei confronti dello erede del venditore, si sottrae sia alle regole dell'art. 2704 cod. civ., in tema di certezza della data della scrittura privata nei riguardi dei terzi, sia alle disposizioni dell'art. 2644 cod. civ., circa gli effetti della trascrizione nel rapporto con altro acquirente del bene, poiché
l'erede medesimo, subentrando nella posizione del "de cuius", non è qualificabile come terzo rispetto ai contratti da esso stipulati” (Cass. 1552/1988)
Sulla scorta dei principi sopra evidenziati, non operando con riferimento alla scrittura in questione il disposto di cui agli artt. 2704 e 2644 c.c., la scrittura privata in oggetto risulta validamente opponibile agli attori.
Di contro, gli attori, non hanno provato che la scrittura in questione non esistesse prima della morte della mandante, , non essendo stata offerta alcuna prova Parte_2 sul punto
Le domanda principali svolte dagli attori non possono perciò che essere rigettate.
6.In ordine alla domanda subordinata, di cui al punto 5) delle conclusioni attoree, di condanna dei convenuti ad una somma “pari al valore di mercato degli immobili per cui è causa da quantificare anche a seguito di disponenda CTU” e di cui al punto 6), ovvero di condanna dei convenuti e in solido al Controparte_2 Parte_7
“risarcimento in favore dell'istante n.q. dei danni subiti da liquidarsi in via equitativa”, si evidenzia il mancato accertamento di alcun illecito idoneo a fondare una domanda risarcitoria, mentre non risulta introdotta in giudizio, neppure in via subordinata, alcuna domanda di natura contrattuale di condanna al pagamento del prezzo di cui alla scrittura privata del 1981.
7. Il rigetto delle domande attoree assorbe le domande riconvenzionali proposte dai convenuti in via subordinata.
8. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore dei convenuti in solido ed a carico degli attori in solido, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo
D.M. 55/2014, in € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, €
1.806,00 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 7.616,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%.
P. Q. M.
13 Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1633/2016 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) rigetta l'eccezione preliminare di improcedibilità sollevata dai convenuti;
2) rigetta tutte le domande proposte dagli attori;
3) condanna gli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio in favore dei convenuti in solido, che liquida in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Patti, 08/11/2024 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
14
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1633/2016
TRA
(C.F. , a mezzo procuratore Parte_1 C.F._1 [...]
; (C.F. ); CP_1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ); (C.F.
[...] C.F._3 Parte_4
; (C.F. C.F._4 Parte_5
); (C.F. ) – Avv. C.F._5 Parte_6 C.F._6
Ottaviano Augusto
attori
E
(C.F. ); Controparte_2 C.F._7 Parte_7
(C.F. ); (C.F. C.F._8 Controparte_3
) – Avv. Adriana Pruiti Ciarello C.F._9
convenuti
Conclusioni di merito di parte attrice:
1) Ritenere e dichiarare falsa la scrittura privata del 4.11.1981 ed in conseguenza ritenere e dichiarare la nullità assoluta ed insanabile: a) dell' atto di donazione del 20.9.2011, in Notaio n° 61225 Rep. e n° 19142 Racc. Persona_1 registrato a Milazzo in data 28.9.2011 al n° 2638 serie II;
b) dell'atto di donazione del 22.9.2011 in Notaio n° 61242 Rep. e n° 19154 Persona_1
Racc. registrato a Milazzo in data 28.9.2011 al n° 2639 serie II;
c) di ogni
1 successivo atto di disposizione con particolare riferimento alle variazioni catastali;
2) Ritenere e dichiarare la proprietà in capo ai sigg.ri , Parte_1 Parte_2
in , , ,
[...] Per_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, in dei beni relitti da e
[...] Parte_6 CP_1 Parte_2 CP_4
ed in particolare: a) Fabbricato sito in Naso, c.da Ficheruzza, in
[...] catasto al fg. 39 part. 796 (oggi fg. 39 part. 1041) Cat. C2 mq. 97; b) Fondo sito in Naso, in catasto al fg. 38 part. 425 di are 4 e ca 90 (oggi fg. 38 partt. 947, 951
e 950); c) Fondo sito in Naso, in catasto al fg. 38 part. 644 di are 2 e ca 00 (oggi fg. 38 partt. 951, 952 e 953); d) Fondo sito in Naso, in catasto al fg. 39 part. 793 di are 00 e ca 50 (oggi fg. 39 partt. 1123 e 1124) contenente un fabbricato composto da un catodio seminterrato e due vani e un ripostiglio a pianterreno;
e) Fondo sito in Naso, in catasto al fg. 39 part. 794 di are 00 e ca 40 (oggi fg. 39 partt. 1125 e 1126), con le eventuali successive variazioni;
3) Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina di procedere alle variazioni di rito conseguenti alla emittenda sentenza esonerandolo da ogni responsabilità;
4) In conseguenza condannare i convenuti e Controparte_2 Parte_7 in solido al ripristino della situazione di fatto al momento dell' apertura delle sucessioni relative ai beni dei sigg.ri e e Parte_2 Controparte_4 ordinare l'immediata consegna dei detti beni;
5) In subordine condannare i convenuti e in Controparte_2 Parte_7 solido al pronto pagamento in favore dell'istante n.q. della somma pari al valore di mercato degli immobili per cui è causa da quantificare anche a seguito di disponenda CTU;
6) Condannare i convenuti e in solido al Controparte_2 Parte_7 risarcimento in favore dell' istante n.q. dei danni subiti da liquidarsi in via equitativa;
7) Rigettare le domande eccezioni e difese formulate da parte convenuta
Conclusioni di parte convenuta: note depositate (si riportano quelle rassegnate nella prima memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c.
- In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea, per difetto di procura;
2 - Rigettare per i motivi di cui in narrativa e/o per i motivi ritenuti di giustizia dal
Giudice adito le domande, deduzioni ed eccezioni formulate da controparte, stante la palese infondatezza in fatto ed in diritto.
- Ritenere e dichiarare previo accertamento del possesso pacifico, non viziato, pubblico ed ininterrotto, pieno ed esclusivo, per oltre vent'anni da parte dei convenuti, degli immobili controversi, rigettare integralmente le domande attoree, in quanto infondate, sia in fatto che in diritto e/o rigettarle per i motivi ritenuti di giustizia dal Giudice adito;
- In via riconvenzionale, dichiarare l'acquisto degli immobili de quo in favore dei convenuti, ai sensi dell'art. 1158 c.c., ordinando la trascrizione della emananda sentenza al conservatore dei registri immobiliari di competenza;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, condannare gli attori al pagamento, in favore dei convenuti, della somma di euro
45.000,00, pari alle spese da questi sostenuti per la realizzazione degli immobili, ovvero all'aumento di valore apportato agli immobili, o comunque nell'ammontare che verrà accertato in corso di causa, con rivalutazione alla data di liquidazione, interessi e maggior danno, anche con disponendo CTU.
- Con vittoria di spese ed onorari di causa, con distrazione a favore del procuratore degli onorari e dei diritti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, gli attori rappresentavano di essere proprietari pro indiviso dei seguenti beni immobili: “a) Fabbricato sito in Naso, c.da
Ficheruzza, in catasto al fg. 39 part. 796 (oggi fg. 39 part. 1041) Cat. C2 mq. 97; b)
Fondo sito in Naso, in catasto al fg. 38 part. 425 di are 4 e ca 90 (oggi fg. 38 partt. 947,
951 e 950); c) Fondo sito in Naso, in catasto al fg. 38 part. 644 di are 2 e ca 00 (oggi fg.
38 partt. 951, 952 e 953); d) Fondo sito in Naso, in catasto al fg. 39 part. 793 di are 00
e ca 50 (oggi fg. 39 partt. 1123 e 1124) contenente un fabbricato composto da un catodio seminterrato e due vani e un ripostiglio a pianterreno;
e) Fondo sito in Naso, in catasto al fg. 39 part. 794 di are 00 e ca 40 (oggi fg. 39 partt. 1125 e 1126).”
Gli immobili erano pervenuti ai germani per successione ereditaria dei Pt_2 propri genitori, (21.02.1920 - 10.09.1985) e Parte_2 Controparte_4
(25.12.1914 - 16.11.2006), giuste denunce di successione regolarmente volturate in
Catasto Terreni e Fabbricati del Comune di Naso su iniziativa degli eredi.
3 Gli attori rappresentavano quindi che (dante causa degli attori), dopo Parte_2
il trasferimento stabile in Australia aveva conferito in data 06.08.1980 a CP_2
(convenuta) una procura generale per vendere un terreno in Naso (C.da Gorna).
[...]
Gli eredi della defunta (odierni attori), sul presupposto dei buoni Parte_2
rapporti intercorrenti tra le parti, esponevano inoltre di aver consegnato alla convenuta per mera comodità propria, le chiavi del fabbricato - agibile ed Controparte_2 abitabile - insistente sulla part. 793 sub d), pur rimanendo l'immobile e gli altri beni, secondo l'impostazione attorea, nella loro “piena ed esclusiva proprietà e disponibilità”.
Tuttavia, tra la fine del 1985 e i primi mesi del 1986, la convenuta CP_2
in occasione della demolizione e ricostruzione di un proprio immobile in virtù
[...]
di concessione edilizia rilasciata dal Comune di Naso il 06.04.1985, approfittando della fiducia degli eredi aveva provveduto, senza autorizzazione e a loro insaputa, ad Pt_2 annettere al proprio edificio anche il vano cucina del fabbricato di cui alla part. 793 sub d (di cui aveva ricevuto le chiavi). La nuova costruzione, abusiva, veniva poi dichiarata tale con provvedimento del Commissario Straordinario del Comune di Naso del
28.10.1993 a mezzo cui ne veniva anche ingiunta la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi.
Dopo aver appreso quanto avvenuto, gli eredi avevano chiesto spiegazioni alla convenuta che, dal canto suo, riscontrava la richiesta con lettera olografa del 10.09.1986, sottoscritta anche dal marito (anch'egli convenuto nel presente Parte_7 giudizio); con la nota di riscontro, i coniugi avrebbero comunicato la propria intenzione di acquistare il fabbricato (part. 793 sub d) al prezzo proposto di Lire 25.000.000, così riconoscendo, secondo gli attori, la proprietà dei beni in capo agli eredi Pt_2
A seguire, secondo gli attori, la convenuta avrebbe confermato in diverse altre occasioni la volontà di acquistare i beni degli eredi, nella consapevolezza dell'altrui proprietà; e ciò, sarebbe avvenuto anche dopo la morte di , in seguito Controparte_4 alla quale gli eredi avevano provveduto a formalizzare la successione ereditaria e a volturare catastalmente i beni a proprio nome.
Gli attori esponevano inoltre che, proprio a fronte dell'intollerabile comportamento dilatorio perpetrato dalla convenuta (che, pur affermando di voler acquistare i beni degli eredi, non provvedeva alla fissazione della stipula dell'atto pubblico), nel mese di giungo
2011 faceva rientro in Italia con il preciso scopo di sistemare la Parte_5 vicenda. A tal fine, provvedeva ad anticipare la propria intenzione con lettera del
19.04.2011 – a firma di tutti gli eredi – a mezzo cui chiedeva la chiave della casa (part. 4 793 sub d) e il rilascio degli altri immobili;
invito che, tuttavia, rimaneva privo di riscontro.
Gli attori invitavano a tal punto la convenuta , a mezzo legale, a Controparte_2 procedere alla stipula dell'atto pubblico di vendita dei beni per cui è causa. La convenuta, di contro, riscontrava la richiesta affermando di essere già in possesso e proprietà dei beni in virtù di atto di trasferimento del 04.11.1981.
A seguito di ciò, gli attori scoprivano che in data 20.09.2011, con atto in Notar
(n. 61225 Rep. e n. 19142 Racc.), i coniugi avevano Persona_1 Persona_3 provveduto a donare alla propria IA, (oggi convenuta in giudizio) Controparte_3
i beni degli eredi asserendo di esserne proprietari in virtù di una scrittura privata Pt_2
di vendita del 04.11.1981, oltre che per averli comunque posseduti, uti domino per oltre venti anni. Ed ancora, gli attori scoprivano che solo due giorni dopo, sempre con atto in
Notar (n. 61242 Rep. e n. 19154 Racc.) la IA, , Persona_1 Controparte_3 provvedeva a donare i medesimi beni alla madre, . Controparte_2
A seguire, avrebbe anche provveduto a frazionare i fondi oggetto Controparte_2 di causa dichiarandosi possessore ultraventennale.
I comportamenti tenuti dai coniugi , secondo gli attori Persona_3 dimostrerebbero in modo inequivocabile la volontà degli stessi di appropriarsi dei beni degli eredi senza nulla corrispondere. Pt_2
Gli attori precisavano inoltre, di non aver mai saputo - prima di ricevere la nota di riscontro del legale dei convenuti - del trasferimento dei beni intervenuto con scrittura privata del 04.11.1981, ed eccepivano, conseguentemente l'inesistenza della stessa, poiché priva di data certa, non essendo stata registrata, e la falsità del contenuto della scrittura, non essendo neppure mai stato corrisposto il prezzo per come ivi indicato (per come dimostrerebbe il contenuto della missiva olografa del 10.09.1986, indirizzata dalla convenuta agli odierni attori, e nel cui contesto la stessa afferma: a) Controparte_2 di essere consapevole che proprietari dei beni sono gli attori;
b) di aver già manifestato l'intenzione di acquistare parte dei beni, tra cui la cucina;
c) di essersi comunque interessata a vendere i beni degli attori fino a qualche giorno prima della missiva).
Secondo l'impostazione attorea, proprio l'ultimo tentativo di vendita degli immobili descritto nella missiva - da collocare temporalmente poco prima della data riportata sulla lettera - unitamente alle altre espressioni utilizzate, dimostrerebbero la falsità del contenuto della scrittura privata.
Ed ancora, secondo gli attori, l'asserito pagamento del prezzo dei beni nel 1978
(previsto in scrittura privata), sarebbe circostanza incompatibile con il rilascio, il
5 06.08.1980, di una procura generale in favore della convenuta. Per di più, la sig.ra
, non avrebbe neppure mai potuto ricevere il pagamento del prezzo nel Parte_2
1978, non essendosi recata in Italia in quell'anno, per come dimostrerebbe copia del passaporto prodotto in atti.
Dall'inesistenza della scrittura privata deriverebbe pertanto la mancanza di titolo in capo ai coniugi (convenuti) per donare i beni degli attori alla propria Persona_3 IA , con conseguente nullità degli atti di donazione rogati in Notar Controparte_3
il 20.09.2011 e 22.9.2011. Per_1
Infine, gli attori rappresentavano che gli avvenimenti esposti erano comunque tali da impedire ai convenuti anche ogni possibile acquisto della proprietà per intervenuta usucapione, difettando tutti gli elementi dell'istituto, non avendo certamente avuto un possesso pacifico per un periodo ultraventennale.
Concludevano poi, affermando di aver denunciato gli avvenimenti alle competenti
Autorità, tanto per l'operato del Notaio, ritenuto illecito, quanto per la mancata esecuzione del provvedimento di demolizione delle opere abusive realizzate dalla convenuta.
2.1. I convenuti si costituivano contestando le deduzioni degli attori ed eccependo in via preliminare l'improcedibilità e/o inammissibilità del giudizio per difetto di procura, ritenendo il procuratore, , non legittimato a stare in giudizio, poiché la Controparte_1 parte, secondo la difesa convenuta, non potrebbe stare in giudizio “per interposta persona”.
2.2. Nel merito, i convenuti affermavano di essere nella piena proprietà e in possesso dei beni oggetto di giudizio da oltre venti anni, per essere stati trasferiti da Parte_2 nel novembre del 1981, oltre che per averli posseduti da sempre anche animo domini, indisturbatamente, senza contestazione alcuna neppure da parte degli attori;
questi ultimi, peraltro, non si sarebbero neppure mai opposti alla edificazione degli immobili realizzati dagli attori sui predetti beni a loro spese.
I convenuti confermavano di essere divenuti proprietari dei beni, in virtù dell'acquisto effettuato da con scrittura privata del 04.11.1981, in forza Parte_7 della quale (classe 1920) gli ha trasferito la proprietà dei beni per mezzo Parte_2 della procuratrice generale, , oltre che “per averli comunque posseduti Controparte_2 pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente, animo domini, ancora prima della sottoscrizione della scrittura privata e ciò sin dall'anno 1977-78, alla quale epoca, risale il raggiungimento degli accordi di vendita intervenuti fra la sig.ra ed il Parte_2
6 sig. per il prezzo di 15.000.000 milioni”. I convenuti hanno anche Parte_7
confermato di aver poi donato i beni alla IA che, successivamente, Controparte_3 li ha ceduti in donazione alla madre . Controparte_2
I convenuti, esponevano inoltre di aver realizzato prima del 31.12.1988, un corpo di fabbrica a tre elevazioni, non censito in catasto e costruito senza concessione edilizia, su parte delle particelle 793 e 794, in aderenza ed in ampliamento alla parte retrostante del fabbricato di proprietà della sig.ra con riferimento a tale fabbricato, la stessa Pt_2
convenuta affermava di aver presentato al Comune di Naso, a proprio Controparte_2 nome, la domanda di condono edilizio ai sensi della legge 724/94 (assunta al prot. gen.
2936/1995). E proprio il risconto dell'ente del 14.07.2006, contenente una richiesta di integrazione documentale indirizzata alla convenuta dimostrerebbe, secondo quest'ultima, il riconoscimento del suo “ruolo di proprietaria interlocutrice”.
I convenuti, poi, contestavano la lettera prodotta dagli attori datata 10.09.1986, poiché non prodotta in originale, contestandone la conformità rispetto all'originale e disconoscendo sottoscrizione e scrittura. In ogni caso, i convenuti eccepivano anche che i beni descritti nella lettera non coincidono con quelli oggetto di giudizio.
I convenuti affermavano poi che dal 1977-78 in poi non vi era stata alcuna contestazione del possesso animo domini della proprietà, né alcuno aveva mai contestato:
- la ristrutturazione della stalla con la realizzazione anche del tetto;
- la costruzione del muro di sostegno nel terreno sottostante la SS 116; - l'ampliamento su tre elevazioni.
Quanto al pagamento della somma di Lire 15.000.000,00, eseguito a mani di Parte_2 nel periodo in cui si trovava in Italia, i convenuti sostenevano che in scrittura era
[...] stato commesso un errore, del tutto irrilevante, nell'indicare l'anno esatto (dovendosi intendere l'anno 1977).
La procura generale, secondo i convenuti, sarebbe invece stata rilasciata in favore di proprio per agevolare il trasferimento anche formale dei beni Controparte_2 acquistati dal marito, , senza attendere le tempistiche burocratiche e Parte_7 poter gestire immediatamente i beni.
I convenuti precisavano poi di aver realizzato dei lavori di miglioramento di un vecchio manufatto (oggi adibito a deposito-stalla), non censito, insistente sui terreni censiti al foglio di mappa n. 38 particella n. 644 e 425 che ne hanno potenziato il “valore intrinseco” rendendo più funzionale e confortevole la conduzione dell'attività agricola. I convenuti determinavano l'incremento del valore del fondo con ripristino del fabbricato in € 5.000,00, cui aggiungere le spese per il ripristino (compresa la realizzazione del tetto) per ulteriori € 6.000,00. Inoltre, affermavano di aver realizzato un muro di sostegno nel
7 terreno sottostante la SS 116, da oltre vent'anni, sostenendo a tal fine una spesa di €
10.000,00.
Dichiaravano poi, descrivendo i passaggi catastali intervenuti, di aver annesso al proprio fabbricato 21 mq di terreno della adiacente particella degli attori (foglio 39 partt.
793 e 794), costruendo su tre elevazioni abusivamente, e stimando il valore di parte del fabbricato ricadente sulle porzioni di particelle in € 28.000,00.
2.3. I convenuti affermano comunque di essere proprietari dei beni per intervenuta usucapione e, con riferimento alle opere realizzate, quantomeno, dei diritti di superficie.
A tal fine dichiaravano di aver posseduto ininterrottamente, uti domino, e in modo indisturbato i beni da oltre vent'anni, senza ricevere mai alcun idoneo atto interruttivo e proponevano, pertanto, domanda riconvenzionale di acquisto dei beni oggetto di causa per intervenuta usucapione ultraventennale.
Ai fini della spiegata domanda riconvenzionale, i convenuti affermavano anche l'intervenuta interversione del possesso ex art. 1141, comma 2 c.c., ritenendo che proprio gli immobili realizzati, adibendoli a propria residenza, sarebbero idonei a dimostrare quell'animus possidendi idoneo a realizzare l'interversione di cui alla norma.
3.1. Con ordinanza del 18.01.2017 veniva rigettata l'eccezione preliminare formulata dai convenuti, rilevandosi “la piena validità ed efficacia della procura generale rilasciata in favore di parte attrice, poiché redatta secondo le formalità prescritte dall'ordinamento italiani e, dunque, nel rispetto della diposizione di cui all'art. 12, legge n. 218/1995”.
3.2. Le parti, ammesse al deposito di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., deducevano le rispettive ulteriori argomentazioni.
Gli attori contestavano la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, poiché mancante dei requisiti di possesso necessario all'acquisto per usucapione;
contestavano, inoltre, la richiesta di pagamento di € 45.000,00 avanzata dai convenuti, in caso di accoglimento delle domande attoree, per le spese e l'aumento di valore degli immobili, poiché eseguite all'insaputa dei legittimi proprietari, mai comunicate e, tantomeno, autorizzate.
Con la terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., i convenuti dichiaravano di non accettare alcun contraddittorio in ordine alla “lettera dell'11.07.1985” prodotta dagli attori con memoria “ex art. 183 c.p.c., comma VI, n. 3”, disconoscendo, in subordine, la sottoscrizione del documento per non averlo mai firmato e, tanto meno, redatto.
Eccepivano poi come gli attori non avessero chiesto di produrre l'originale della lettera
8 del 10.09.1986 entro il termine della seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., né prodotto e/o indicato scritture di comparazione per i confronti con la scrittura-lettera contestata.
3.3. La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5 D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
4.1. Preliminarmente, si conferma il rigetto dell'eccezione di improcedibilità sollevata dai convenuti. Le procure rilasciate dal consolato straniero sono conformi al disposto normativo dell'ordinamento italiano, di cui rispettano tutti i requisiti formali richiesti.
Quanto alla ritenuta preclusione di agire in giudizio a mezzo “interposta persona”, si evidenzia che nell'ordinamento italiano, “la rappresentanza processuale volontaria può essere conferita esclusivamente a chi sia investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, come si evince dall'art. 77 c.p.c., il quale menziona, come possibili destinatari dell'investitura processuale, soltanto il «procuratore generale e quello preposto a determinati affari», sul fondamento del principio dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), inteso non solo come obbiettiva presenza o probabilità della lite, ma altresì come "appartenenza" della stessa a chi agisce (nel senso che la relazione della lite con l'agente debba consistere in ciò che l'interesse in lite sia suo): più precisamente, dalla lettura combinata degli artt.
100 e 77 c.p.c. si desume la regola generale per cui il diritto di agire spetta a chi abbia il potere di rappresentare l'interessato nella totalità dei suoi affari
(procuratore generale) o in un gruppo omogeneo di questi, paragonabile ad un'azienda commerciale o ad un suo settore (institore)” (Cass. 43/2017; cfr. anche Cass.
13054/2006).
Nel caso di specie, le procure generali prodotte in atti, conferiscono potere rappresentativo di natura sostanziale dei mandanti e, contestualmente, prevedono in modo espresso il potere del procuratore a proceder alla nomina di un difensore, oltre che di rappresentare i mandanti in ogni grado di giudizio.
L'eccezione deve quindi essere rigettata.
4.2 Ancora in via preliminare, al fine di determinare il materiale probatorio utilizzabile per la decisione, deve rilevarsi (in accoglimento dell'eccezione sollevata dai convenuti) la tardiva produzione in giudizio della lettera dell'11.07.1985, che non può essere superata per il sol fatto che gli attori dichiarano di averla ritrovata in tempi non
9 compatibili con il rituale deposito nei termini di rito (non oltre la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.), senza tuttavia provare o chiedere di provare la circostanza.
4.3 In ordine alla lettera del 10.09.1986, prodotta dagli attori in copia e disconosciuta dai convenuti, la stessa è inutilizzabile ai fini del decidere per le seguenti ragioni.
Tale lettera è stata prodotta quale allegato all'atto di citazione. Con la propria comparsa, i convenuti e hanno eccepito il difetto di Controparte_2 Parte_7
conformità della lettera (prodotta in copia) rispetto all'originale e hanno disconosciuto formalmente la scrittura e la sottoscrizione della lettera.
In riferimento alle due distinte eccezioni, la giurisprudenza di legittimità afferma che: “prodotto in giudizio un documento in copia fotografica o fotostatica, qualora la parte contro cui è avvenuta la produzione disconosca espressamente ed in modo formale sia la conformità della copia all'originale, sia il contenuto e la autenticità della sottoscrizione, il giudice, mentre non resta vincolato alla contestazione della conformità all'originale, potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all'originale ai fini della idoneità come mezzo di prova ex art. 2709 c.c., nel caso di disconoscimento del contenuto o della sottoscrizione è vincolato, anche solo a tale fine, all'esito della procedura prevista dagli artt. 216 e ss., c.p.c., della cui instaurazione è onerato colui che intenda far valere in giudizio il documento.” (Cass. 16998/2015)
Se, quindi, il difetto di conformità può essere valutato dal Giudice anche ricorrendo ad altri elementi di prova, il disconoscimento della scrittura e della sottoscrizione esige necessariamente la proposizione di rituale istanza di verificazione.
In merito, deve osservarsi che con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., gli attori hanno unicamente contestato “quanto affermato da controparte relativamente alla autenticità della lettera del 10.9.1986”, dichiarando di esibire l'originale alla prima udienza utile e riservando di formulare richiesta di CTU calligrafica nel caso in cui i convenuti avessero insistito nella loro eccezione. Nelle medesime memorie, inoltre, concludevano chiedendo di disporre ctu calligrafica “se rilevante e conducente”, (enfasi aggiunta), senza tuttavia prendere posizione chiara sulla volontà o meno di utilizzare il documento disconosciuto dalla controparte e rimettendo al Giudicante la decisione al riguardo. Inoltre, gli attori non hanno proposto, come previsto dall'art. 216 c.p.c. i mezzi di prova “ritenuti utili” né indicato “le scritture che possono servire di comparazione”.
Tanto meno, hanno più provveduto ad esibire o produrre l'originale in giudizio.
10 Vero è che “in tema di verificazione della scrittura privata, gli artt. 216 e 217 c.p.c. non prescrivono, quale requisito di ammissibilità della relativa istanza, la produzione dell'originale della scrittura, dacché la parte che su di essa fondi la propria pretesa è abilitata a dimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento con i mezzi ordinari di prova” (Cass. 23959/2023), e che il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità impone, in mancanza di formale istanza di verificazione, di valutare la sussistenza di elementi idonei a far ritenere configurata l'istanza di verificazione c.d. “implicita” (“L'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo”. Cass. 32169/2022, cfr. anche Cass. 13258/2006 e Cass. 16383/2017).
Tuttavia, quanto al primo profilo deve rilevarsi che nessuna prova ulteriore è stata articolata dagli attori sul contenuto della scrittura (lettera del 10.09.1986) disconosciuta dai convenuti;
sul secondo versante, anche a voler considerare avvenuta la proposizione implicita dell'istanza di verificazione (evenienza non pacifica, trattandosi di mezzo di prova, e non di atto sul quale si fonderebbe il diritto), non sono comunque state prodotte scritture di comparazione o altri elementi utili a tal fine.
Inoltre, a fronte della contestazione dei convenuti, nessun mezzo di prova è stato articolato dagli attori per dimostrare che i beni indicati in scrittura disconosciuta sono effettivamente coincidenti con quelli oggetto di giudizio;
circostanza questa che, anche in ipotesi di verifica calligrafica, non sarebbe superabile.
Anche la lettera del 10.08.1986 non è pertanto valutabile ai fin del decidere.
5. Al fine di scrutinare le domande principali proposte dagli attori, si rileva l'intervenuta produzione in atti della scrittura privata di vendita, risalente al 04.11.1981,
a mezzo cui l'odierna convenuta ( , quale procuratrice generale di Controparte_2
(dante causa degli attori), ha venduto i beni immobili oggetto di causa al Parte_2 marito, . Parte_7
In conformità al disposto di cui all'art. 1350 c.c., la scrittura privata in oggetto, proprio perché stipulata in forma scritta, è idonea a determinare l'effetto traslativo del diritto di proprietà dei beni.
Gli attori chiedono dichiararsi la falsità della scrittura privata e l'inesistenza della stessa, poiché mancante di data certa (non essendo mai stata registrata); per l'effetto,
11 chiedono dichiararsi la nullità degli atti fondati sulla scrittura privata (tra cui le due donazioni del 20.09.2011 e 22.09.2011 e i frazionamenti catastali successivi) riconoscendosi, per tal guida, la proprietà dei beni in capo agli attori pro indiviso.
5.1 L'asserita falsità della scrittura, e del relativo contenuto, è stata integralmente fondata dagli attori sul contenuto delle lettere del 1985 e 1986, entrambe inutilizzabili nel presente giudizio.
Non si rinvengono in atti ulteriori elementi di prova idonei e sufficienti a sostenere la tesi della falsità della scrittura e del relativo contenuto;
non è di certo sufficiente la sola denuncia penale (priva di attestazione di avvenuto deposito e, soprattutto, di indicazione di incardinamento di un conseguente procedimento penale a carico dei convenuti e/o del
Notaio); non sono neppure sufficienti a tal fine le prove testimoniale acquisite (così: - la deposizione del geom. , assunta all'udienza del 02.03.2021, non dimostra Testimone_1 in modo inequivocabile l'inesistenza della scrittura del 1981, atteso che la CP_2 ben poteva aver preferito risolvere la nota problematica della non trascrivibilità
[...] della scrittura non autenticata con la stipula di un atto pubblico di vendita anziché ricorrere in giudizio e/o dar vita ad una doppia donazione, per come poi avvenuto;
- la teste , oltre a presentare forte compromissione della propria Testimone_2 attendibilità – essendo la moglie del procuratore degli attori - non appare neppure molto lucida nel racconto, laddove riferisce di aver ricevuto, nel 2009/2010 la confidenza della convenuta di essere intenzionata ad acquistare i beni degli eredi ricordando, in Pt_2 modo del tutto anacronistico, che “l'importo era in lire”).
La falsità della scrittura non è stata quindi dimostrata.
5.2 L'eccezione di inesistenza della scrittura poiché priva di data certa è infondata, trattandosi di questione non attinente all'esistenza giuridica dell'atto, bensì alla sua opponibilità nei confronti dei terzi.
Invero, la questione della mancanza di data certa (conseguente alla mancata registrazione) attiene in realtà al diverso tema della opponibilità dell'atto nei confronti dei terzi ex art. 2704 c.c.
Sul punto, va tenuto presente che gli attori non possono essere ritenuti terzi, in quanto “l'erede, continuando la personalità del "de cuius", diviene parte del contratto concluso da quello, restando vincolato al contenuto del medesimo, ancorché questo non sia stato trascritto. Pertanto, l'opponibilità dell'acquisto di un immobile nei confronti dell'erede del venditore si sottrae alle regole dell'art. 2704 cod. civ. in tema di certezza della data della scrittura privata, non potendo l'erede essere ritenuto terzo rispetto al negozio stipulato dal suo dante causa” (Cass. 13968/2009). Nello stesso senso, è stato
12 evidenziato che, “l'opponibilità dell'acquisto di un immobile, nei confronti dello erede del venditore, si sottrae sia alle regole dell'art. 2704 cod. civ., in tema di certezza della data della scrittura privata nei riguardi dei terzi, sia alle disposizioni dell'art. 2644 cod. civ., circa gli effetti della trascrizione nel rapporto con altro acquirente del bene, poiché
l'erede medesimo, subentrando nella posizione del "de cuius", non è qualificabile come terzo rispetto ai contratti da esso stipulati” (Cass. 1552/1988)
Sulla scorta dei principi sopra evidenziati, non operando con riferimento alla scrittura in questione il disposto di cui agli artt. 2704 e 2644 c.c., la scrittura privata in oggetto risulta validamente opponibile agli attori.
Di contro, gli attori, non hanno provato che la scrittura in questione non esistesse prima della morte della mandante, , non essendo stata offerta alcuna prova Parte_2 sul punto
Le domanda principali svolte dagli attori non possono perciò che essere rigettate.
6.In ordine alla domanda subordinata, di cui al punto 5) delle conclusioni attoree, di condanna dei convenuti ad una somma “pari al valore di mercato degli immobili per cui è causa da quantificare anche a seguito di disponenda CTU” e di cui al punto 6), ovvero di condanna dei convenuti e in solido al Controparte_2 Parte_7
“risarcimento in favore dell'istante n.q. dei danni subiti da liquidarsi in via equitativa”, si evidenzia il mancato accertamento di alcun illecito idoneo a fondare una domanda risarcitoria, mentre non risulta introdotta in giudizio, neppure in via subordinata, alcuna domanda di natura contrattuale di condanna al pagamento del prezzo di cui alla scrittura privata del 1981.
7. Il rigetto delle domande attoree assorbe le domande riconvenzionali proposte dai convenuti in via subordinata.
8. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore dei convenuti in solido ed a carico degli attori in solido, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo
D.M. 55/2014, in € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, €
1.806,00 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 7.616,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%.
P. Q. M.
13 Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1633/2016 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) rigetta l'eccezione preliminare di improcedibilità sollevata dai convenuti;
2) rigetta tutte le domande proposte dagli attori;
3) condanna gli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio in favore dei convenuti in solido, che liquida in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Patti, 08/11/2024 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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