Articolo 387 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 386Articolo 388
Versione
6 maggio 1952
Art. 387.
(Processi verbali di scomparizione)


Nei processi verbali di scomparizione da bordo per caduta in mare il comandante della nave deve indicare se a suo avviso ricorrono gli estremi di morte senza rinvenimento del cadavere previsti dall'articolo 145 dell'ordinamento dello stato civile.
La trasmissione dei processi verbali di scomparizione, a norma dell'articolo 210 del codice, deve essere fatta al procuratore della Repubblica nella cui circoscrizione si trovano le autorita' competenti ad eseguire le annotazioni nel registro delle nascite ai norma dell'articolo 211, secondo comma, del codice.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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