Art. 2.
Quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorita' giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono eseguire il sequestro di detti disegni, immagini, fotografie ed oggetti figurati, procedendo immediatamente, e non oltre le ventiquattro ore, alla denuncia al procuratore della Repubblica.
Se questi non lo convalida entro le ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto.
Quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorita' giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono eseguire il sequestro di detti disegni, immagini, fotografie ed oggetti figurati, procedendo immediatamente, e non oltre le ventiquattro ore, alla denuncia al procuratore della Repubblica.
Se questi non lo convalida entro le ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto.