TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/06/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4905/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1
disgiuntamente, dagli avv. ti GIOIA ANNA MARIA e VOTO GIANCARLO, giusta procura in atti
Opponente
E
, in persona del responsabile p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa dall' avv. to LO PRESTI ANNA, giusta mandato in atti
Opposto
Nonché
, in persona del legale rapp.te p.t, rappresentata e difesa dall'avv.to CP_2
SERRELLI SUSANNA, giusta procura in atti
Opposto
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 26.09.2024 l'opponente esponeva di aver ricevuto, in data 12.05.2022, dall' la Controparte_3 notifica a mezzo pec dell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi derivante da intimazione n. 1002022900457229 del 21.04.2022, contenente tra gli altri gli avvisi di addebito n. 40020130001260269 e n.
40020130007879546 afferenti al presunto mancato pagamento di contributi
IVS risalenti al 2012. Rappresentava di aver spiegato formale opposizione, con giudizio incardinato presso il Tribunale di Salerno, deducendo la prescrizione dei crediti posti a base dell'esecuzione, la nullità della notifica e l'improcedibilità del pignoramento avente ad oggetto eredità accettata con beneficio di inventario. Riferiva che il giudice dell'esecuzione, dopo aver rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione, fissava il termine perentorio di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito. Eccepiva
l'omessa notifica dei due richiamati avvisi di addebito, l'intervenuta prescrizione del presunto credito ivi contenuto e risalente al 2012, non avendo mai ricevuto alcun atto interruttivo dei termini prescrizionali, la nullità della notifica dell'opposto atto di pignoramento e dell'intimazione di pagamento ivi richiamata in quanto proveniente da indirizzo pec differente da quello contenuto nei pubblici registri. Eccepiva altresì l'impignorabilità
CP_ delle somme costituenti crediti che il de cuius vantava nei confronti dell' ex Inpdap in quanto medico e che erano stati accettati dagli eredi con beneficio di inventario.
Per i suesposti motivi, il ricorrente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di
Salerno in funzione di giudice del lavoro chiedendo: “• Accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione dei crediti contenuti negli avvisi di addebito indicati nell'Intimazione di pagamento, risalenti al 2012, per mancata notifica dei riferibili atti impositivi e/o riscossivi, con conseguente condanna dell'
[...]
a cancellare tali atti dai propri archivi per vizio procedimentale CP_4 nella formazione del ruolo;
• In linea gradata, in ipotesi di prova scritta di rituale notifica degli Avvisi di addebito, dichiarare l'estinzione dei crediti iscritti ivi contenuti, per intervenuta prescrizione dei suddetti atti
40020130001260269 e 40020130007879546 maturata in epoca anteriore alla data di notifica dell'Intimazione di pagamento;
• Accertare e dichiarare la nullità insanabile della notifica dell'Atto di pignoramento dei crediti verso terzi e dell'Intimazione di pagamento n. 100202290004572729/000 e, conseguentemente dichiarare l'estinzione della procedura espropriativa de quo;
• In subordine accertare e dichiarare l'impignorabilità delle somme derivanti da eredità accettata con beneficio di inventario;
con vittoria di spese, anche generali al 15%, diritti ed onorari da distrarsi in favore dei legali antistatari”. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l deducendo l'infondatezza della domanda per essere stati gli avvisi di addebito suindicati oggetto di avvenuto stralcio integrale ad opera di in data 6.01.2024, CP_5
data precedente al deposito del ricorso. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese, chiedendo altresì di essere tenuto indenne da un'eventuale condanna alle spese in caso di accoglimento della domanda.
Si costituiva altresì chiedendo la declaratoria di cessata materia del CP_5
contendere in relazione agli avvisi addebito n. 40020130001260269 e n.
40020130007879546 per cui era stato disposto lo stralcio in virtù della L.
197/2022. Deduceva poi la sua carenza di legittimazione passiva in merito alle doglianze relative agli avvisi di addebito impugnati, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite, e la regolarità della notifica degli atti di pignoramento e di intimazione invocando il principio della strumentalità delle forme. Eccepiva altresì il mancato decorso del termine di prescrizione invocato attesa la regolare notifica di atti interruttivi e le sospensioni delle attività di recupero nelle more intervenute. Spese vinte.
Sulle conclusioni dei procuratori costituiti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 13.06.2025, il giudice decideva come da sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate.
Come evidenziato nella parte narrativa della decisione, il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'atto di pignoramento crediti verso terzi n.
10020223220000154008 notificato in data 12.05.2022, emesso dall'
[...]
ex art 72-bis del D.p.R 602/73, eccependone la Controparte_3
nullità per mancata notifica degli avvisi di addebito nn 40020130001260269
e 40020130007879546 contenenti presunti crediti risalenti all'anno 2012 e l'intervenuta prescrizione di tale pretesa creditoria anche successiva all'asserita notifica di tali avvisi avvenuta rispettivamente in data 11.04.2013
e 7.02.2014. Eccepiva inoltre la decadenza e la inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento e della prodromica intimazione di pagamento in quanto eseguita dall'Ente di riscossione con indirizzo non risultante dai pubblici registri;
la nullità dell'atto di pignoramento per impignorabilità delle somme accettate con beneficio di inventario.
Ebbene, dal contenuto del ricorso (ribadito nelle note di prima udienza
“Impugnava gli Avvisi di addebito n. 40020130001260269 e n.
40020130007879546”) in uno alle relative conclusioni risulta che la proposta opposizione - e, dunque, l'indagine del giudice - è limitata solo agli avvisi di addebito nn 40020130001260269 e 40020130007879546.
Giova premettere che l'art. 72 bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 è stato aggiunto nel testo di tale decreto presidenziale dal d.l. 30 settembre 2005 n.
203, art. 3, comma 40, lett. b), convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005 n. 248, a sua volta modificato dall'art.2, comma 6, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre
2006 n. 286; in forza del primo comma «salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'art. 72 ter del presente decreto,
l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'art. 543 c.p.c., comma 2, n. 4, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede»; il secondo comma prevede che, in caso di inottemperanza all'ordine di pagamento entro le scadenze ivi indicate
(sessanta giorni -così aumentato l'originario termine di quindici giorni, con l'art. 52, comma primo, lett. e, del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013 n. 98- dalla data di notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
ovvero alle rispettive scadenze, per le restanti somme), si procederà, «previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile».
In sostanza, il legislatore del 2005-2006 ha esteso la procedura semplificata già prevista dall'art. 72 dello stesso d.P.R. (nel testo originario) per i fitti e le pigioni, all'espropriazione di tutti i crediti del debitore verso terzi, compresi quelli per stipendio e per altri emolumenti derivanti dal rapporto di lavoro (con esclusione dei crediti per pensioni e nei limiti di pignorabilità previsti dai commi quarto, quinto e sesto dell'art. 545 cod. proc. civ., nonché dal successivo art. 72 ter, inserito dall'art. 3, comma 5, lett, b, del d.l. 2 marzo ,
2012 n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012 n. 44).
La norma prevede un ordine di pagamento rivolto al terzo dall'agente della riscossione. Si tratta di un provvedimento amministrativo che, però, dà l'avvio ad un'espropriazione forzata dei crediti vantati dal debitore verso i terzi che si svolge secondo un procedimento semplificato, concepito dal legislatore come procedimento speciale interamente stragiudiziale (salvi tuttavia gli incidenti cognitivi volti a realizzare il diritto di difesa dell'esecutato). L'atto iniziale di questo procedimento ha natura complessa, compendiando in sé un ordine di pagamento, che è anche un atto di pignoramento. Quest'ultimo riveste perciò una forma particolare, in deroga a quanto previsto dall'art. 543 cod. proc. Civ. L'esito fisiologico del procedimento di espropriazione, con la soddisfazione delle pretese tributarie (o delle altre per le quali il procedimento speciale è consentito), è subordinato alla collaborazione del terzo pignorato, tanto è vero che, se questi non ottemperi (per qualsivoglia ragione, fondata o meno) all'ordine di pagamento, il concessionario, oggi agente della riscossione, non può che ricorrere al pignoramento nella forma ordinaria dell'art. 543 cod. proc. civ. ed il procedimento si svolge secondo le norme del codice di procedura civile (cfr Cass. 2857/2015).
Si è pertanto ricostruito il modello procedimentale «come una fase preliminare o prodromica di un ordinario procedimento di espropriazione presso terzi, caratterizzata da quell'espansione del poteri dell'esattore tipica delle esecuzioni affidate a quest'ultimo e da una deroga, consistente nella sostituzione della citazione a comparire (o a rendere dichiarazione) con l'ordine stesso;
e caratterizzata da ciò, che, ove per qualunque motivo non abbia effetto l'ordine di pagamento diretto perché quest'ultimo non segue, la relativa fase parentetica si chiude e riprende il suo svolgimento l'ordinario procedimento espropriativo, tanto da proseguire, con lo snodo della rinnovazione della citazione ai sensi dell'art. 543 c.p.c., stavolta in piena aderenza agli schemi del codice di rito, nelle forme di quest'ultimo ...>> (così
Cass. n. 20294/11, in motivazione). A ben vedere, la Corte Costituzionale, sia pure incidenter tantum e nel contesto di una pronuncia di inammissibilità (con ordinanza 28 novembre
2008, n. 393, in G.U. n. 50 del 3 dicembre 2008), ha specificato che l'istituto costituisce una forma speciale di pignoramento, rilevando che la facoltà di scelta del concessionario tra «due modalità di esecuzione forzata presso terzi>> non crea ne' una lesione del diritto di difesa del debitore esecutato, ne' una rilevante disparità di trattamento tra i debitori esecutati, sia perché questi sono portatori di un interesse di mero fatto rispetto all'utilizzo dell'una o dell'altra modalità e possono in ogni caso proporre le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, sia perché non sussiste «un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità di regole procedurali>>.
Così brevemente ricostruito l'istituto di cui si discorre, rileva la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, in relazione all'avvenuto stralcio dei debiti di cui ai richiamati avvisi di addebito, come può evincersi dall'estratto di ruolo.
La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha previsto l'annullamento automatico ("Stralcio") dei carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati ad dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre Controparte_6
2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
Dalla disamina dell'estratto di ruolo risulta invero che le singole partite di cui ai richiamati avvisi di addebito erano di importo inferiore a 1.000,00 (euro
832,73 per il primo avviso ed euro € 855,59 e 562,50 per il secondo): di qui il relativo totale annullamento.
La Suprema Corte pronunciandosi in fattispecie analoga relativa ad uno stralcio disposto nell'anno 2018, ha espresso l'orientamento, che il giudicante condivide e fa proprio, secondo il quale "Occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere, anche senza istanza di parte, se l'atto impugnato è una cartella di importo fino a mille euro e rientra nello stralcio introdotto con il d.l. n. 119/2018. Va infatti applicata in via automatica, senza cioè un'istanza da parte del contribuente coinvolto, la nuova norma sullo stralcio delle cartelle" (cfr Cass. n. 11410/2019).
Non vi è pertanto spazio per l'applicazione del principio di soccombenza virtuale, quale regola di giudizio normalmente utilizzabile per il regolamento delle spese processuali nell'ipotesi di declaratoria di cessazione della materia del contendere, atteso che, nella specifica fattispecie in esame, tale declaratoria non trova fondamento nell'iniziativa delle parti (le quali si siano date reciprocamente atto della sopravvenienza di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto ed abbiano sottoposto conclusioni conformi in tal senso al giudice: Cass. 18/10/2018, n. 26299; Cass.
29/07/2021, n. 21757) ma nell'estinzione del giudizio conseguente al venir meno (per sopravvenuta previsione legislativa) dell'obbligazione di cui si era avviata la riscossione, senza che debbano essere vagliati i motivi di doglianza formulati dal debitore (cfr Cassazione civile sez. III, 09/11/2022,
n.33059).
Occorre pertanto esaminare l'eccezione di inesistenza della notifica dell'opposto pignoramento presso terzi e della preesistente intimazione di pagamento – che vede l come legittimato passivo - perché CP_5
proveniente da un indirizzo pec non risultante dai pubblici registri.
L'eccezione va disattesa per le ragioni di seguito illustrate.
A ben vedere, la notifica sia della intimazione n 10020229004572729000 che dell'atto di pignoramento presso terzi è avvenuta presso l'indirizzo pec dell'opponente e proveniente da un indirizzo PEC
t), dal quale era Email_1
chiaramente evincibile il mittente pur se eventualmente diverso da quello risultante dai pubblici registri. Nel messaggio di posta elettronica certificata si precisava altresì che il mittente era “ ”. Controparte_6
Rileva evidenziare che l'art. 30 del D.L. n. 78/2020, convertito in L. n.
122/2020 al pari dell'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 prevedono che la notifica della cartella /avviso può essere eseguita mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC).
Tali disposizioni legislative prevedono, dunque, espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario debba risultare dagli elenchi previsti dalla legge, ma nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente, non imponendo dunque a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi. Lo stesso d.P.R. n. 68/2005, nel fissare le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente. L'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
e l'art. 30, comma 4, d.l. n. 78/2010 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, 1. n. 53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati.
Ciò in quanto il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 d.P.R. n. r.
602/1973 e 30, comma 4, d.l. n. 78/2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata - a monte - l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, non risultando, dunque, necessario l'utilizzo di un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi.
Sul punto, occorre richiamare una recente sentenza della Corte regolatrice
(cfr Cass. SS.UU. 18.5.2022, n. 15979) la quale ha affermato che la più stringente regola, di cui all'art. 3- bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC, come nel caso di specie.
La Suprema Corte ha ribadito che la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, salva la prova contraria di cui è onerata la parte che sollevi la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato, deduzione e prova non fornite.
Nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della PEC e di consegna della stessa nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 c.c.
(v. Cass. n. 25819 del 31/10/2017, Cass. n. 4624 del 21/02/2020 e Cass. n.
15001 del 28/05/2021). L'operatività dei principi già operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali, determina che gravava sul destinatario della notifica la prova della difformità fra il contenuto dei messaggi pec in esame e gli avvisi di addebito in esame (ex plurimis, v. Cass.
20 ottobre 2002, n. 18141).
Dunque, alla luce dei principi sopra richiamati, la prova della consegna della
PEC all'indirizzo PEC del ricorrente, risultante dalle ricevute di accettazione e consegna prodotte, fa presumere la conoscenza dell'atto che l ha CP_2
allegato alle PEC da parte del ricorrente, il quale, ove avesse voluto dedurre che la PEC non conteneva alcuna cartella o un atto diverso da quello indicato, avrebbe dovuto fornirne la prova, evenienza questa non verificatasi nella specie in cui non vi è alcuna specifica contestazione, né- come detto - sono stati dedotti errori di sistema o altri elementi atti a confutare le ricevute di avvenuta consegna.
Ebbene nel caso di specie, pacifica la consegna della busta, la parte ricorrente nemmeno deduce che, dall'ipotizzata violazione delle forme legali
(nella specie provenienza della notifica da un indirizzo pec diverso da CP_5
quello risultante dai pubblici registri), sia derivata la sua mancata conoscenza degli atti notificati, non avendo, come detto, avanzato alcun concreto dubbio in relazione alla integrità o eventuale modificazione del file allegato al messaggio trasmesso per posta elettronica certificata.
In ogni caso, risolutivamente e con indicazione che si attaglia al caso di specie, la Suprema Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI Pec e Ipa) non si verifica alcuna inesistenza della notifica.
Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione
e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (cfr da ultimo Cass. 3496/2025; cfr anche Cass. 34819/2024; Cass. Sez. 5, sentenza n. 18684 del 03/07/2023;
Cass. n. 982/2023; Cass: 932/2023).
Orbene, nel caso in esame non è stata fornita dal ricorrente prova di pregiudizi all'esercizio del diritto di difesa, dipesi dalla ricezione della notifica dell'atto di pignoramento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, avendo tempestivamente e compiutamente impugnato il provvedimento davanti alla corretta autorità giudiziaria evocando in giudizio il mittente esattamente identificato.
Occorre infine esaminare l'eccezione di impignorabilità delle somme in quanto costituenti crediti che il defunto padre vantava nei confronti dell'INPS ex gestione INPDAP, ed oggetto di eredità accettata con beneficio d'inventario, con conseguente appartenenza degli stessi all'asse ereditario quale patrimonio autonomo da quello degli eredi e non escutibile per eventuali debiti personali degli eredi, in assenza della cd confusione del patrimonio.
L'eccezione va disattesa per le considerazioni che seguono.
E invero, come noto, l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, disciplinata negli artt. 490-509 cod. civ., ha l'effetto, ai sensi dell'art. 490, primo comma, cod. civ., di tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, dando luogo alla formazione di un patrimonio separato, che si pone in termini di eccezione rispetto al principio generale di cui all'art. 2740 cod. civ., secondo il quale il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Il ridetto art. 490 cod. civ., nel descrivere gli effetti di questo particolare istituto, stabilisce, infatti, al secondo comma, che 1) l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli estinti per effetto della morte, che 2) egli non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti e 3) che i creditori dell'eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede. Il fulcro del funzionamento dell'istituto è proprio quello descritto nel n. 2) del secondo comma dell'art. 490 cod. civ., in quanto stabilisce che l'erede risponde dei debiti ereditari e dei legati non soltanto intra vires hereditatis, cioè non oltre il valore dei beni pervenuti a titolo di successione, ma anche cum viribus hereditatis, ossia pagando soltanto con i beni ereditari e non anche con i beni propri sia pure fino alla concorrenza del valore dei beni ereditari, senza conformare il diritto di credito azionato, che resta immutato nella sua natura, portata e consistenza, ma segnando i confini della sua soddisfazione, nel senso che ne consente la realizzazione soltanto con i beni dell'eredità e non già con quelli personali dell'erede, nei limiti del loro valore (in tal senso, Cass., Sez. 2, 27/7/2022, n. 23398; Cass., Sez. 2,
29/09/2020, n. 20531, in motivazione;
Cass., Sez. 2, 22/12/2020, n. 29252;
Cass., Sez. 3, 2015, n. 7090; Cass., Sez. 5, 19/3/2007, n. 6488).
Proseguendo con la disciplina della eredità beneficiata, occorre osservare come l'art. 484 cod. civ., prescrive che l'accettazione beneficiata si fa mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o da un cancelliere del tribunale ed è inserita nel registro delle successioni e trascritta presso il registro immobiliare. La stessa disposizione precisa che l'accettazione deve essere seguita o preceduta dall'inventario, da farsi secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile ( art. 769 e segg.). La norma va intesa nel senso che in tanto l'erede può avvalersi del beneficio, che gli consente di soddisfare i creditori ed i legatari nei limiti del valore della eredità ricevuta (art. 490 cod. civ.), in quanto vengano svolte le operazioni di inventario. La disposizione risponde ad una logica interna e ad una esigenza di chiarezza dei rapporti giuridici, in quanto la stessa separazione patrimoniale tra beni propri e beni ereditati presuppone, per poter operare, l'identificazione materiale di questi ultimi e, al fine di evitare incertezze, che essa si svolga in tempi celeri e secondo forme idonee ad assicurare la correttezza delle operazioni. Gli artt.
485 e 487 cod. civ. disciplinano l'obbligo di redigere l'inventario a seconda che il chiamato sia o meno nel possesso dei beni, disponendo che, se l'inventario non è compiuto nel termine di tre mesi, decorrente dal giorno dell'apertura della successione nel primo caso e dalla dichiarazione di accettazione beneficiata nel secondo, “il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice“. E' stato precisato che l'art. 484 c.c., nel prevedere che l'accettazione con beneficio d'inventario si fa con dichiarazione, preceduta o seguita dalla redazione dell'inventario, delinea una fattispecie a formazione progressiva di cui sono elementi costitutivi entrambi gli adempimenti ivi previsti, atteso che sia la prevista indifferenza della loro successione cronologica, sia la comune configurazione in termini di adempimenti necessari, sia la mancanza di una distinta disciplina dei loro effetti, fanno apparire ingiustificata l'attribuzione all'uno dell'autonoma idoneità a dare luogo al beneficio, salvo il successivo suo venir meno, in caso di difetto dell'altro. Da ciò consegue che, se da un lato la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato che subentra perciò in universum ius defuncti, compresi i debiti del de cuius, d'altro canto essa non incide sulla limitazione della responsabilità intra vires, che è condizionata (anche) alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell'inventario, in mancanza del quale l'accettante è considerato erede puro e semplice (artt. 485, 487, 488 cod. civ.) (così la sentenza n. 11030 del 2003; nello stesso senso: Cass. n. 16739 del 2005; Cass. n. 16514 del 2015; Cass. n. 9099 del 2018; Cass. n. 7477 del 2018; Cass. 27626/2024).
Pertanto, non è sufficiente la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario – quale risulta nel caso di specie avente data 19.11.2015 - , poiché a quest'ultima deve seguire la tempestiva redazione dell'inventario dei beni ereditari, ossia una puntuale descrizione degli stessi, dovendosi evitare che l'accettazione con limitazione di responsabilità sia compiuta al sol fine di pregiudicare i creditori.
Nel caso in esame, il ricorrente non ha depositato l'inventario dei beni facenti parte dell'asse ereditario del padre, né la circostanza dell'avvenuta redazione dell'inventario è stata allegata. Pertanto, ai sensi dell'art. 487, comma 2, ultima parte c.c., egli va considerato erede puro e semplice, con conseguente possibilità per i suoi creditori di agire sul patrimonio “ereditato”.
Le spese processuali, stante l'esito complessivo del giudizio e la obiettiva complessità dell'ultima questione trattata, sono totalmente compensate tra le parti. Giova sul punto aggiungere che, con riferimento alla fattispecie di annullamento ex lege dei carichi, poiché viene in considerazione una ipotesi di definizione ope legis della controversia, la Suprema Corte ha più volte affermato che le spese del giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti (Cass. 30/04/2019, n. 11410; Cass. 07/06/2019, n.
15471; Cass. 17/08/2022, n. 24853).
PQM
- Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle domande volte alla declaratoria di omessa notifica e prescrizione dei crediti di cui agli opposti avvisi di addebito n. 40020130001260269 e n.
40020130007879546 richiamati nell'atto di pignoramento presso terzi n.
10020223220000154008 notificato in data 12.05.2022;
- Rigetta il ricorso per la parte restante;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio
Salerno, 13.06.2025
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Petrosino