Ordinanza collegiale 15 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 30 gennaio 2026
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00477/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01820/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1820 del 2025, proposto dalla Soave Edilstrade s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv.to Marta De Manincor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Mestre – Venezia, via Pepe n. 142;
contro
la Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Cusin, Luisa Londei, Giacomo Quarneti e Matteo Scarbaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della M.A.B. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore ; dei sigg.ri MB DO, MB NO e MB IO, tutti non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
-del provvedimento della Regione del Veneto assunto al prot. n. 440761 dell’11.9.2025, notificato in pari data, con il quale, respinta l’opposizione della ricorrente, è stato concesso ai controinteressati in epigrafe l’accesso ai documenti afferenti all’autorizzazione di cava “San Lorenzo” rilasciata alla Soave Edilstrade s.r.l.;
-di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresa:
--la nota di avvio del procedimento assunta al prot. n. 392887 dell’11.8.2025;
--le comunicazioni e determinazioni richiamate nel provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione del Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 il dott. NC NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale la Regione Veneto ha consentito ai sig.ri DO, NO e IO MB, nonché alla società Mab s.r.l., l’accesso agli atti del fascicolo amministrativo avente ad oggetto il rinnovo dell’autorizzazione alla coltivazione della cava di calcare per costruzioni “San Lorenzo”, sita nel Comune di Soave (VR) e gestita dalla società Soave Edilstrade s.r.l.
Questa premette che la presente azione si inserisce in un complesso contenzioso con gli odierni controinteressati relativo alla disponibilità dei terreni, dei fabbricati e degli impianti insistenti sul sito estrattivo coincidente con l’area oggetto dell’autorizzazione di cava, che gli odierni controinteressati si erano impegnati a trasferire alla ricorrente (o meglio alla C.G.C. s.r.l. sua avente causa).
Da qui una serie di giudizi arbitrali e, da ultimo, un procedimento cautelare avanti al Tribunale di Verona, promossi (tra l’altro) dall’odierna ricorrente al fine di ottenere la piena proprietà dei detti beni, atteso che l’autorizzazione di cava, nel frattempo venuta a scadenza, era stata sospesa dalla Regione fino alla produzione della documentazione comprovante la disponibilità giuridica dell’area estrattiva.
In questo contesto la parte odierna controinteressata, con istanza del 25.6.2025, ha chiesto l’accesso “agli atti del fascicolo avente quale oggetto il rinnovo dell’autorizzazione alla coltivazione della cava di calcare denominata “San Lorenzo” in Comune di Soave (VR), ai sensi ed agli effetti dell’art. 22 della L. n. 241/1990”. E contestualmente ha diffidato la Regione dal rinnovare l’autorizzazione di cava in capo alla Soave Edilstrade s.r.l..
Seguiva la nota n. 360499 del 23.07.2025, con la quale la Regione ha riscontrato la domanda accogliendola e precisando che gli interessati avrebbero potuto prendere visione e/o estrarre copia della documentazione richiesta recandosi presso la Direzione della Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici della Regione Veneto.
Indi il 07.08.2025 la M.A.B. s.r.l. ha preso visione della documentazione relativa al procedimento di rinnovo dell’autorizzazione alla coltivazione della cava di calcare per costruzioni denominata “San Lorenzo”, e in pari tempo ha chiesto il rilascio di copia dell’intera documentazione amministrativa, ivi compresi gli elaborati di progetto.
A questo punto la Direzione della Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici, con nota n. 392887 dell’11.08.2025, ha interpellato l’odierna ricorrente, quale contro interessata rispetto alla domanda di accesso documentale, notiziandola della possibilità di proporre motivata opposizione all’accesso.
E infine, nonostante l’opposizione della Soave Edilstrade s.r.l., con il provvedimento impugnato la Regione ha consentito la trasmissione dei documenti richiesti.
2. Con il ricorso in epigrafe la società ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato sotto plurimi aspetti.
Anzitutto essa contesta alla Regione di aver consentito l’ostensione documentale prima di permetterle di opporsi all’accesso. Pertanto sarebbe stata sovvertita la sequenza procedimentale imposta dalla L. n. 241/1990 e dal d.P.R. n. 184/2006.
La stessa Amministrazione regionale avrebbe qualificato l’istanza di accesso come “generica”, salvo poi consentire la presa visione ed estrazione di copia dei documenti richiesti.
Permarrebbe in capo alla Soave Edilstrade s.r.l. un interesse attuale e concreto all’annullamento dei provvedimenti impugnati al fine di evitare il rilascio delle copie integrali dell’intero fascicolo autorizzatorio. Evenienza, quest’ultima, che consentirebbe la duplicazione e circolazione di dati tecnici e industriali riservati, che finirebbero nella sfera di disponibilità di un diretto concorrente.
Da altra angolatura la Soave Edilstrade s.r.l. ha rilevato come l’istanza di accesso, espressamente qualificata come richiesta di accesso documentale ex art. 22 della L. n. 241/1990, sia invero priva dei presupposti normativi per essere accolta.
Infine la ricorrente deduce che la Regione Veneto avrebbe rigettato l’opposizione all’ostensione dei documenti richiamando i principi dell’accesso civico generalizzato, istituto estraneo alla tipologia di accesso “classico” qui in discussione.
3. Con ordinanza collegiale n. 2373/2025 il Tribunale ha rilevato l’invalidità della notifica del ricorso alla Regione Veneto, intervenuta presso la p.e.c. istituzionale dell’Avvocatura dello Stato di Venezia che non la difende ex lege. Per l’effetto, ai sensi dell’art. 44 del cod. proc. amm. la ricorrente è stata autorizzata a rinnovare la notificazione entro il termine perentorio del 31.12.2025.
4. La società ha tempestivamente adempiuto all’incombente e la Regione Veneto si è costituita in giudizio in vista dell’udienza cautelare differita al 29.1.2026, eccependo l’irricevibilità del ricorso per tardività della sua (ri)notificazione e, in ogni caso, la sua infondatezza anche nel merito.
5. Con ordinanza cautelare n. 96/2026 il Collegio, al fine di mantenere la res adhuc integra, ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati, rinviando la trattazione all’udienza camerale del 26.2.2026, nell’approssimarsi della quale la Regione ha depositato un’ulteriore memoria a migliore illustrazione delle proprie tesi e conclusioni di rito e nel merito.
La ricorrente ha invece chiesto il differimento della trattazione del ricorso ad altra data, con conferma, medio tempore , della sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati. A tal fine la società ha rappresentato di avere intrapreso le iniziative necessarie per conseguire la piena proprietà dei terreni e delle pertinenze della cava “San Lorenzo”, che erano in capo ai controinteressati i quali li avevano promessi in vendita alla ricorrente, restando poi, asseritamente, inadempienti. La formalizzazione dell’atto di acquisto coattivo dei beni, facendo venir meno la titolarità degli stessi in capo agli odierni controinteressati, renderebbe recessivo il loro interesse ad accedere agli atti di causa.
6. All’udienza camerale del 26 febbraio ultimo scorso la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. Anzitutto va respinta la richiesta di rinvio della discussione della controversia, non sussistendo ragioni per disporla ed anzi ostandovi, oltre alla natura accelerata del rito in materia di accesso, anche l’eccezionalità -qui non ravvisabile- dei casi in cui è possibile disporre il differimento della trattazione.
8. Ciò statuito, il Collegio deve preliminarmente verificare la tempestività del ricorso.
Secondo la difesa regionale l’impugnativa sarebbe tardiva perché notificata oltre il termine perentorio di 30 gg. dalla conoscenza del provvedimento fissato dall’art. 116 del cod. proc. amm. L’iniziale notifica del gravame in data 29.9.2025, effettuata presso l’Avvocatura dello Stato di Venezia, cui non è attribuito il patrocinio legale della Regione Veneto, sarebbe nulla. E la successiva notifica del 22.12.2025, disposta in esecuzione dell’ordinanza del Tribunale n. 2373/2025, non varrebbe a sanare la tardività del ricorso.
L’eccezione è infondata.
Il ricorso introduttivo del giudizio è stato originariamente notificato in termini, ma presso la sede dell’Avvocatura dello Stato di Venezia che non dispone del patrocinio obbligatorio della Regione Veneto.
Conseguentemente, il Collegio ha autorizzato la rinnovazione della notificazione del ricorso ai sensi dell’art. 44, comma 4°, del cod. proc. amm., nella versione risultante a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 148 del 2021, che ha dichiarato “ l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 4, dell’Allegato 1 (codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), limitatamente alle parole «, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante » ”.
La ricorrente ha nuovamente notificato il ricorso in data 22.12.2025, entro il termine perentorio fissato dal Tribunale.
Ora, a seguito dell’intervento manipolativo della Corte Costituzionale, l’art. 44, comma 4°, del cod. proc. amm., dispone che:
“ Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice [, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante,] fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla.
La rinnovazione impedisce ogni decadenza ”.
È dunque la stessa previsione normativa appena citata ad impedire decadenze di sorta quando, come nel caso di specie, la rinnovazione della notifica sia intervenuta nei termini concessi dal Giudice.
L’eccezione va pertanto respinta.
9. Ancora in via preliminare, il Tribunale osserva che l’interesse della ricorrente permane nonostante sia stato inizialmente concesso, ai controinteressati, di prendere visione del fascicolo avente ad oggetto la pratica di rinnovo dell’autorizzazione alla coltivazione della cava di calcare denominata “San Lorenzo”, in titolarità della ricorrente.
Difatti la documentazione in questione non è stata ancora consegnata alla parte odierna controinteressata, come precisato in udienza dalla difesa regionale.
Residua pertanto l’interesse della ricorrente a non consentire il rilascio delle copie integrali dell’intero fascicolo oggetto dell’accesso documentale.
10. Nel merito il ricorso va accolto.
11. Coglie nel segno la doglianza affidata al secondo mezzo, con il quale sono stati dedotti profili di violazione di legge (artt. 7 e 24 della L. n. 241/1990) e di eccesso di potere per sviamento, illogicità e contraddittorietà manifesta della motivazione del provvedimento impugnato.
Quest’ultimo muove dalla qualificazione della domanda di accesso documentale alla stregua di un accesso “classico” ex art. 22 della L. n. 241/1990, in tal senso recependo la stessa indicazione contenuta nell’istanza ostensiva proposta dagli odierni controinteressati.
Ora, la L. n. 241/1990 subordina l’esercizio del diritto di accesso alla sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso (cit. art. 22, comma 1°, lett. b, della L. n. 241/1990).
Nel caso di specie i controinteressati hanno formulato l’istanza di accesso nei seguenti termini:
“ Con la presente i sottoscritti formulano istanza di accesso agli atti del fascicolo avente quale oggetto il rinnovo dell’autorizzazione alla coltivazione della cava di calcare denominata “San Lorenzo” in Comune di Soave (VR) ai sensi ed agli effetti dell’art. 22 della Legge 241/90 così come modificata ed integrata dalla Legge 15/2005 in qualità di proprietari dei terreni di cava” .
Si tratta di una domanda generica, non rappresentando le ragioni giuridiche, meritevoli di tutela, che consentirebbero l’ostensione dei dati richiesti.
La stessa Amministrazione regionale, sin dalle prime note rese ai controinteressati (vd. quella assunta al prot. n. 360499 del 23.7.2025) e poi tanto nella comunicazione alla ricorrente di avvio del procedimento di accesso (prot. n. 392877 dell’11.8.2025) quanto nel provvedimento oggetto di impugnativa (prot. n. 440761 dell’11.9.2025), avverte la genericità dell’istanza (“ l’Avv. Raffaella Giacomin, in nome e per conto dei Sig.ri MB DO, MB NO, MB IO e della ditta MAB s.r.l., quali soggetti direttamente interessati, ha formulato generica istanza di accesso agli atti relativamente all’oggetto, ai sensi ed effetti dell’art. 22 della L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005”) , senza però trarre le inevitabili conseguenze di una tale formulazione, vale a dire l’inammissibilità dell’istanza per come è stata formulata dagli odierni controinteressati .
Difatti, l’art. 24, comma 3°, della L. n. 241/1990, non ritiene ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche Amministrazioni, come alla resa dei conti si rivela quella in esame, in assenza di specificazioni in ordine all’interesse all’accesso.
Quest’ultimo non può desumersi dal solo riferimento alla titolarità dominicale dei terreni oggetto di cava, che al più vale a fondare l’astratta legittimazione all’accesso classico, senza però chiarire, al contempo, quale sia l’interesse, giuridicamente apprezzabile, all’ostensione della documentazione richiesta.
Interesse che, di contro, deve essere personale, attuale e concreto, costituendo il presupposto per l’ottenimento dell’accesso, dovendo emergere già dall’istanza ostensiva il rapporto di strumentalità tra la conoscenza (nel caso di specie) del fascicolo amministrativo e la situazione finale che l’istante intenderebbe tutelare, nemmeno specificata in termini di interesse difensivo.
La stessa Amministrazione non può essere in grado di contemperare -ed eventualmente dar prevalenza alle- ragioni conoscitive dei controinteressati rispetto a quelle di riservatezza addotte dalla ricorrente se non conosce la natura dell’interesse che muove all’accesso.
Dalla carenza strutturale dell’istanza ostensiva dei controinteressati discende l’illegittimità del provvedimento in epigrafe, che per l’effetto va annullato, con piena soddisfazione dell’interesse caducatorio azionato nel presente giudizio.
12. Le spese di giudizio, compensate nella misura della metà avuto riguardo al prudente contegno comunque serbato dall’Amministrazione Regionale nelle more della decisione del ricorso, seguono la soccombenza della Regione Veneto e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate nella misura della metà.
Per il resto condanna la Regione Veneto alla rifusione delle residue spese di lite liquidandole in € 1.000,00, oltre accessori di legge qualora dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida RA, Presidente
NC NO, Primo Referendario, Estensore
Andrea ND, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC NO | Ida RA |
IL SEGRETARIO