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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 18/03/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1672/2019 R.G., avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali
(opposizione a decreto ingiuntivo)
TRA
(c.f. ) nella sua qualità legale rappresentante della Parte_1 C.F._1
ditta individuale (PI ) rappresentata e difesa dell'avv. Sabrina Controparte_1 P.IVA_1
Mannarino, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Paola (CS) alla Via S.
Agata n. 132, come da procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
E
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._2
Edoardo Stefano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Paola al Viale Emilio
Mannarino n. 4, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
NONCHE'
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo CP_3 C.F._3
Stefano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Paola al Viale Emilio Mannarino n.
4, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con intervento adesivo depositata il 6.2.2020
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato, , in qualità di titolare della ditta Parte_2
individuale ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 298/2019, Controparte_1
emesso dal Tribunale di Paola il 25.6.2019 e notificato in data 16.9.2019, con cui le è stato intimato il pagamento, in favore di , della somma di € 5.950,00 oltre interessi come Controparte_2
richiesti nel ricorso monitorio e spese procedurali (liquidate in € 145,50 per spese ed € 540,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge).
Nel contestare la validità dell'anzidetto decreto ingiuntivo e la fondatezza del credito con esso ingiunto (in ragione del mancato pagamento dei canoni di locazione non corrisposti da gennaio
2017 a luglio 2018) a sostegno della spiegata opposizione, deduceva:- Parte_2
l'inammissibilità del procedimento monitorio, in quanto l'inadempimento contrattuale del locatario doveva essere accertato con giudizio a cognizione piena e sancito con sentenza, in particolare, secondo la parte opponente, l'accertamento della sospensione totale o parziale del pagamento del canone, dovuta come nel caso di specie, ad una compromissione totale del godimento del bene da parte del conduttore, doveva essere accertata con un giudizio a cognizione piena al fine di comparare i due opposti inadempimenti quello del locatore e quello del conduttore;
- l'applicazione nel caso di specie, dell'art.1460 del c.c. che, a fronte dell'inadempimento del locatore, avrebbe giustificato la sospensione dell'adempimento da parte del conduttore, a tale riguardo la sig.ra precisava di essere titolare di un Atelier di alta moda per la vendita di abiti da sposa e vestiti Pt_2
da sera e che la stessa, dopo la stipula del contratto di locazione, aveva scoperto che il locale adibito a spogliatoio con annessa toilette era interessato da infiltrazioni di acqua provenienti da altro e diverso locale che avevano provocato muffa e sollevamento della copertura della parete, ciò avrebbe creato importanti disagi alle clienti costrette a misurare gli abiti da sposa e/o da cerimonia in un locale insalubre, nonostante le ripetute esortazioni a provvedere alla riparazione immediata dell'immobile, il proprietario non vi aveva alcun seguito tanto che, la ra stata costretta Pt_1
a spostare il suo Atelier di alta moda. L'opponente invocava quindi l'applicazione, nel caso de quo, dell'art.1460 c.c. che consente di rifiutare l'adempimento della propria prestazione fino a quando il contraente infedele non adempia la propria;
- l'inadempimento contrattuale del locatore legittimava altresì il conduttore a richiedere il risarcimento dei danni, in quanto la sig.ra a causa dello Pt_2
stato di degrado in cui si trovava il locale spogliatoio-toilette dell'Atelier aveva subito danni materiali poiché numerosi abiti che insistevano nel locale spogliatoio, erano stati danneggiati dalle muffe e dall'umidità, oltre un danno di immagine causato dal degrado del locale spogliatoio che impediva alle clienti di vivere in maniera serena la prova dell'abito da sposa o da cerimonia.
In ragione di tanto, parte opponente domandava: revocarsi l'impugnato decreto perché inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto ed in diritto;
nel merito dichiararsi l'inadempimento contrattuale del sig. e per l'effetto dichiararsi legittima la Controparte_2 sospensione del versamento dei canoni di locazione da parte dell'odierna opponente;
dichiararsi conseguentemente la risoluzione del contratto di locazione del 17 novembre 2013 per esclusiva colpa e causa del locatore;
condannarsi l'opposto al pagamento delle spese, dei diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione depositata il 5.2.2020 si è costituito in giudizio Controparte_2 con l'intervento adesivo della sig.ra quale comproprietaria dell'immobile locato, i CP_3
quali nel contestare quanto ex adverso dedotto, domandavano:-preliminarmente, concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; - nel merito, dichiararsi inammissibile e/o rigettarsi l'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto;
- conseguentemente, confermarsi il decreto ingiuntivo emesso e la condanna dell'opponente al pagamento delle somme ingiunte, oltre alle spese legali della fase monitoria, oltre accessori dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo;
- in subordine, anche nel denegato e ipotetico caso di revoca del decreto ingiuntivo, previo accertamento del diritto dei sigg.ri e condannarsi l'opponente CP_2 CP_3
al pagamento in favore del medesimo della somma di € 5.950,00 oltre accessori dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo per le medesime causali dedotte in sede di giudizio monitorio;
- in ogni caso, condannarsi l'opponente al pagamento delle somme non riconosciute nel decreto ingiuntivo come oggi precisate, pari ad € 2100,00 a titolo di indennità di mancato preavviso ed € 161,00 a titolo di quota del 50% dell'imposta di registrazione, per un totale di € 2.261,00 oltre accessori dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di causa oltre accessori come per legge.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, esperito con esito negativo il procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n.
28/2010; nel corso del giudizio non è stata espletata alcuna attività istruttoria, stante la mancanza di istanze formulate dall'opponente, all'udienza del 18.3.2025 le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi.
Esaminati gli atti di causa, l'opposizione proposta da in qualità di titolare della ditta Parte_2
individuale, deve essere dichiarata inammissibile. Controparte_1
Ai fini della decisione, giova premettere che il decreto ingiuntivo oggetto di causa veniva richiesto ed ottenuto a titolo di mancato pagamento -da parte della ditta opponente- dei canoni derivanti dal contratto di locazione per uso diverso dall'abitazione intercorso tra le parti in data 15.11.2013 regolarmente registrato il 17.12.2013 avente ad oggetto locale magazzino sito in Paola, Via Valitutti
n. 16. Ciò posto, tenuto conto del titolo posto alla base della domanda monitoria occorre considerare che ai sensi dell'art.447 bis c.p.c. tutte le controversie in materia di locazione, compreso il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, sono regolate e disciplinate dalle norme di cui agli articoli 414 e ss c.p.c.
Se ne deduce dunque che l'opposizione al decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione è soggetta al rito del lavoro e va quindi proposta con ricorso.
Venendo al caso di specie, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo attraverso Parte_2
un atto di citazione e non attraverso il rituale ricorso da depositare dinanzi all'adito Tribunale.
A tale riguardo si richiama il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui "l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'articolo 447 bis del cpc, sia stata erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina del mutamento del rito di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 150/11, che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto legislativo 150/11, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'articolo 641 del cpc.” (cfr tra le tante Cass.Civ.n.6383 del 03.03.2023).
Sul punto è intervenuta anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che ha chiarito: “In relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo per crediti relativi ad un rapporto di locazione di immobili urbani e perciò disciplinata dall'art. 447-bis c.p.c., che sia proposta con atto di citazione notificato alla controparte, anziché con ricorso depositato nella cancelleria, emerge piuttosto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la necessità di procedere alla conversione dell'atto introduttivo secondo il criterio di cui all'art. 156 c.p.c., comma 3, potendosi, cioè, ritenere tempestiva l'opposizione, nonostante l'errore sulla forma dell'atto, qualora sia avvenuta entro il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c., l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria della citazione, non essendo invece sufficiente che, entro tale data, la stessa sia stata notificata alla controparte” (Cass.Civ., Sezioni Unite, n.927 del 13.01.2022).
Ritiene, in altri termini, la Suprema Corte che a fronte dell'errore sulla scelta dell'atto introduttivo, gli effetti sostanziali e processuali della domanda possono intendersi realizzati solo allorquando l'atto risulti idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale.
Applicando i suddetti principi al caso che ci occupa, dal compendio probatorio in atti, risulta chiaramente che il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato, a mani proprie dell'opponente, sig.ra , in qualità di titolare della ditta individuale in data Parte_2 Controparte_1
16.9.2019 (cfr allegati dell'atto di citazione) così come peraltro dichiarato espressamente dalla stessa parte opponente in atto di citazione, pag.1). Risulta pacifico, oltre che documentato per tabulas, che l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è stato notificato a mezzo pec alla parte opposta in data 25.10.2019 (cfr ricevute di accettazione e consegna allegate all'atto di citazione, nonché allegato n. 2 della comparsa di costituzione e risposta,) e che il deposito in cancelleria dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e quindi la relativa iscrizione a ruolo è stata effettuata dalla opponente in data
4.11.2019. Tanto chiarito, considerato che il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato in data
16.9.2019 e che quindi il termine ultimo ex art.641 c.p.c. per proporre l'opposizione scadeva in data
28.10.2019, non è revocabile in dubbio che la predetta iscrizione a ruolo e, dunque, il relativo deposito in cancelleria dell'atto di citazione avvenuta solo in data 4.11.19 risulta irrimediabilmente tardiva.
Di conseguenza, alla luce degli autorevoli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati,
l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 298/2019, emesso dal Tribunale di Paola il 25.6.2019 e notificato il 16.09.2019 non può che considerarsi inammissibile. Tale inammissibilità, peraltro tempestivamente rilevata dalla parte opposta nella comparsa di costituzione e risposta, risultando chiaramente dai documenti in atti, in particolare dalla data di notifica del decreto ingiuntivo e dalla data di opposizione, può essere dichiarata anche dal Tribunale atteso che, per il costante orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo Tribunale, :“Il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine prescritto dall'art.641 c.p.c., solo se dagli atti emerga con certezza la tardività dell'opposizione in riferimento sia al "dies a quo", ossia alla data di notificazione del decreto, che al "dies ad quem", ossia alla data della relativa opposizione” (Cass.Civ.n.13594 del 21.05.2019”.
Alla luce quindi di tutte le considerazioni sopra esposte l'opposizione spiegata da , Parte_2
in qualità di titolare della ditta individualeAdelpha Boutique, deve dichiararsi inammissibile.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri medi del vigente D.M. n. 147/2022, tenendo conto delle sole attività processuali effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1672/2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 298/2019, emesso dal Tribunale di Paola il 25.6.2019 e notificato in data 16.9.2019;
-condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta che vengono liquidate in € 3.380,00 per compensi professionali, oltre il rimborso delle spese generali, CPA ed IVA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato antistatario Edoardo Stefano per dichiarato anticipo.
Paola, 18.3.2025
Il Giudice
dott. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1672/2019 R.G., avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali
(opposizione a decreto ingiuntivo)
TRA
(c.f. ) nella sua qualità legale rappresentante della Parte_1 C.F._1
ditta individuale (PI ) rappresentata e difesa dell'avv. Sabrina Controparte_1 P.IVA_1
Mannarino, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Paola (CS) alla Via S.
Agata n. 132, come da procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
E
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._2
Edoardo Stefano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Paola al Viale Emilio
Mannarino n. 4, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
NONCHE'
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo CP_3 C.F._3
Stefano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Paola al Viale Emilio Mannarino n.
4, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con intervento adesivo depositata il 6.2.2020
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato, , in qualità di titolare della ditta Parte_2
individuale ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 298/2019, Controparte_1
emesso dal Tribunale di Paola il 25.6.2019 e notificato in data 16.9.2019, con cui le è stato intimato il pagamento, in favore di , della somma di € 5.950,00 oltre interessi come Controparte_2
richiesti nel ricorso monitorio e spese procedurali (liquidate in € 145,50 per spese ed € 540,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge).
Nel contestare la validità dell'anzidetto decreto ingiuntivo e la fondatezza del credito con esso ingiunto (in ragione del mancato pagamento dei canoni di locazione non corrisposti da gennaio
2017 a luglio 2018) a sostegno della spiegata opposizione, deduceva:- Parte_2
l'inammissibilità del procedimento monitorio, in quanto l'inadempimento contrattuale del locatario doveva essere accertato con giudizio a cognizione piena e sancito con sentenza, in particolare, secondo la parte opponente, l'accertamento della sospensione totale o parziale del pagamento del canone, dovuta come nel caso di specie, ad una compromissione totale del godimento del bene da parte del conduttore, doveva essere accertata con un giudizio a cognizione piena al fine di comparare i due opposti inadempimenti quello del locatore e quello del conduttore;
- l'applicazione nel caso di specie, dell'art.1460 del c.c. che, a fronte dell'inadempimento del locatore, avrebbe giustificato la sospensione dell'adempimento da parte del conduttore, a tale riguardo la sig.ra precisava di essere titolare di un Atelier di alta moda per la vendita di abiti da sposa e vestiti Pt_2
da sera e che la stessa, dopo la stipula del contratto di locazione, aveva scoperto che il locale adibito a spogliatoio con annessa toilette era interessato da infiltrazioni di acqua provenienti da altro e diverso locale che avevano provocato muffa e sollevamento della copertura della parete, ciò avrebbe creato importanti disagi alle clienti costrette a misurare gli abiti da sposa e/o da cerimonia in un locale insalubre, nonostante le ripetute esortazioni a provvedere alla riparazione immediata dell'immobile, il proprietario non vi aveva alcun seguito tanto che, la ra stata costretta Pt_1
a spostare il suo Atelier di alta moda. L'opponente invocava quindi l'applicazione, nel caso de quo, dell'art.1460 c.c. che consente di rifiutare l'adempimento della propria prestazione fino a quando il contraente infedele non adempia la propria;
- l'inadempimento contrattuale del locatore legittimava altresì il conduttore a richiedere il risarcimento dei danni, in quanto la sig.ra a causa dello Pt_2
stato di degrado in cui si trovava il locale spogliatoio-toilette dell'Atelier aveva subito danni materiali poiché numerosi abiti che insistevano nel locale spogliatoio, erano stati danneggiati dalle muffe e dall'umidità, oltre un danno di immagine causato dal degrado del locale spogliatoio che impediva alle clienti di vivere in maniera serena la prova dell'abito da sposa o da cerimonia.
In ragione di tanto, parte opponente domandava: revocarsi l'impugnato decreto perché inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto ed in diritto;
nel merito dichiararsi l'inadempimento contrattuale del sig. e per l'effetto dichiararsi legittima la Controparte_2 sospensione del versamento dei canoni di locazione da parte dell'odierna opponente;
dichiararsi conseguentemente la risoluzione del contratto di locazione del 17 novembre 2013 per esclusiva colpa e causa del locatore;
condannarsi l'opposto al pagamento delle spese, dei diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione depositata il 5.2.2020 si è costituito in giudizio Controparte_2 con l'intervento adesivo della sig.ra quale comproprietaria dell'immobile locato, i CP_3
quali nel contestare quanto ex adverso dedotto, domandavano:-preliminarmente, concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; - nel merito, dichiararsi inammissibile e/o rigettarsi l'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto;
- conseguentemente, confermarsi il decreto ingiuntivo emesso e la condanna dell'opponente al pagamento delle somme ingiunte, oltre alle spese legali della fase monitoria, oltre accessori dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo;
- in subordine, anche nel denegato e ipotetico caso di revoca del decreto ingiuntivo, previo accertamento del diritto dei sigg.ri e condannarsi l'opponente CP_2 CP_3
al pagamento in favore del medesimo della somma di € 5.950,00 oltre accessori dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo per le medesime causali dedotte in sede di giudizio monitorio;
- in ogni caso, condannarsi l'opponente al pagamento delle somme non riconosciute nel decreto ingiuntivo come oggi precisate, pari ad € 2100,00 a titolo di indennità di mancato preavviso ed € 161,00 a titolo di quota del 50% dell'imposta di registrazione, per un totale di € 2.261,00 oltre accessori dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di causa oltre accessori come per legge.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, esperito con esito negativo il procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n.
28/2010; nel corso del giudizio non è stata espletata alcuna attività istruttoria, stante la mancanza di istanze formulate dall'opponente, all'udienza del 18.3.2025 le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi.
Esaminati gli atti di causa, l'opposizione proposta da in qualità di titolare della ditta Parte_2
individuale, deve essere dichiarata inammissibile. Controparte_1
Ai fini della decisione, giova premettere che il decreto ingiuntivo oggetto di causa veniva richiesto ed ottenuto a titolo di mancato pagamento -da parte della ditta opponente- dei canoni derivanti dal contratto di locazione per uso diverso dall'abitazione intercorso tra le parti in data 15.11.2013 regolarmente registrato il 17.12.2013 avente ad oggetto locale magazzino sito in Paola, Via Valitutti
n. 16. Ciò posto, tenuto conto del titolo posto alla base della domanda monitoria occorre considerare che ai sensi dell'art.447 bis c.p.c. tutte le controversie in materia di locazione, compreso il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, sono regolate e disciplinate dalle norme di cui agli articoli 414 e ss c.p.c.
Se ne deduce dunque che l'opposizione al decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione è soggetta al rito del lavoro e va quindi proposta con ricorso.
Venendo al caso di specie, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo attraverso Parte_2
un atto di citazione e non attraverso il rituale ricorso da depositare dinanzi all'adito Tribunale.
A tale riguardo si richiama il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui "l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'articolo 447 bis del cpc, sia stata erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina del mutamento del rito di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 150/11, che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto legislativo 150/11, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'articolo 641 del cpc.” (cfr tra le tante Cass.Civ.n.6383 del 03.03.2023).
Sul punto è intervenuta anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che ha chiarito: “In relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo per crediti relativi ad un rapporto di locazione di immobili urbani e perciò disciplinata dall'art. 447-bis c.p.c., che sia proposta con atto di citazione notificato alla controparte, anziché con ricorso depositato nella cancelleria, emerge piuttosto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la necessità di procedere alla conversione dell'atto introduttivo secondo il criterio di cui all'art. 156 c.p.c., comma 3, potendosi, cioè, ritenere tempestiva l'opposizione, nonostante l'errore sulla forma dell'atto, qualora sia avvenuta entro il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c., l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria della citazione, non essendo invece sufficiente che, entro tale data, la stessa sia stata notificata alla controparte” (Cass.Civ., Sezioni Unite, n.927 del 13.01.2022).
Ritiene, in altri termini, la Suprema Corte che a fronte dell'errore sulla scelta dell'atto introduttivo, gli effetti sostanziali e processuali della domanda possono intendersi realizzati solo allorquando l'atto risulti idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale.
Applicando i suddetti principi al caso che ci occupa, dal compendio probatorio in atti, risulta chiaramente che il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato, a mani proprie dell'opponente, sig.ra , in qualità di titolare della ditta individuale in data Parte_2 Controparte_1
16.9.2019 (cfr allegati dell'atto di citazione) così come peraltro dichiarato espressamente dalla stessa parte opponente in atto di citazione, pag.1). Risulta pacifico, oltre che documentato per tabulas, che l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è stato notificato a mezzo pec alla parte opposta in data 25.10.2019 (cfr ricevute di accettazione e consegna allegate all'atto di citazione, nonché allegato n. 2 della comparsa di costituzione e risposta,) e che il deposito in cancelleria dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e quindi la relativa iscrizione a ruolo è stata effettuata dalla opponente in data
4.11.2019. Tanto chiarito, considerato che il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato in data
16.9.2019 e che quindi il termine ultimo ex art.641 c.p.c. per proporre l'opposizione scadeva in data
28.10.2019, non è revocabile in dubbio che la predetta iscrizione a ruolo e, dunque, il relativo deposito in cancelleria dell'atto di citazione avvenuta solo in data 4.11.19 risulta irrimediabilmente tardiva.
Di conseguenza, alla luce degli autorevoli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati,
l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 298/2019, emesso dal Tribunale di Paola il 25.6.2019 e notificato il 16.09.2019 non può che considerarsi inammissibile. Tale inammissibilità, peraltro tempestivamente rilevata dalla parte opposta nella comparsa di costituzione e risposta, risultando chiaramente dai documenti in atti, in particolare dalla data di notifica del decreto ingiuntivo e dalla data di opposizione, può essere dichiarata anche dal Tribunale atteso che, per il costante orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo Tribunale, :“Il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine prescritto dall'art.641 c.p.c., solo se dagli atti emerga con certezza la tardività dell'opposizione in riferimento sia al "dies a quo", ossia alla data di notificazione del decreto, che al "dies ad quem", ossia alla data della relativa opposizione” (Cass.Civ.n.13594 del 21.05.2019”.
Alla luce quindi di tutte le considerazioni sopra esposte l'opposizione spiegata da , Parte_2
in qualità di titolare della ditta individualeAdelpha Boutique, deve dichiararsi inammissibile.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri medi del vigente D.M. n. 147/2022, tenendo conto delle sole attività processuali effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1672/2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 298/2019, emesso dal Tribunale di Paola il 25.6.2019 e notificato in data 16.9.2019;
-condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta che vengono liquidate in € 3.380,00 per compensi professionali, oltre il rimborso delle spese generali, CPA ed IVA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato antistatario Edoardo Stefano per dichiarato anticipo.
Paola, 18.3.2025
Il Giudice
dott. Alberto Caprioli