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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/09/2025, n. 3169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3169 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2512/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2512 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto risarcimento danni, vertente tra
, (C.F. ), nata a Giugliano in [...], il Parte_1 C.F._1
03.08.1970 e ivi residente a[...] e , (C.F.: Parte_2
, nato a Giugliano in [...], il [...] e ivi residente a[...]
Via Caravaggio n. 39, elettivamente domiciliati in Qualiano (Na), alla Via Campana n. 15, presso lo studio dell'Avv. Francesco Luigi Marini del Foro di Napoli Nord, (C.F.: CodiceFiscale_3 che li rappresenta e difende come da procura in atti
- attori e
, (C.F. , nata a Giugliano in [...] il [...] Controparte_1 C.F._4
e residente ivi alla Via Caravaggio n. 39, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Vigliotta, (C.F.
), come da procura in atti, con la quale elettivamente domicilia in Caserta C.F._5 alla Via Pollio n. 18
- convenuta
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata, gli attori, e , convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare Controparte_1 che la convenuta ha offeso il decoro e la dignità degli attori e/o e Parte_1 Parte_2 che pertanto la stessa è responsabile di ingiuria nei confronti di questi ultimi ovvero anche soltanto uno di essi, anche con riferimento alle singole azioni e/o parole pronunciate causatrici di danno;
1 condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni, anche solo morali, subiti Controparte_1
e subendi, in favore della sig.ra da liquidarsi, anche in via equitativa, nella misura Parte_1 di € 4500,00 (quattromilacinquecento/00) o in quella, comunque, ritenuta di Giustizia, oltre interessi
e rivalutazione dalla domanda sino al soddisfo;
sulla base del chiesto accertamento e della conseguente responsabilità, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i Controparte_1 danni, anche solo morali, subiti e subendi, in favore della sig.ra da liquidarsi, anche Parte_1 in via equitativa, nella misura di €3000,00 (tremila/00) o in quella, comunque, ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda sino al soddisfo;
laddove secondo Giustizia soccorrano le ipotesi previste ex-lege, condannare la convenuta al pagamento di una sanzione pecuniaria nei limiti previsti dalla norma e nella misura reputata giusta, in favore dello Stato-Cassa delle ammende;
condannare la convenuta sig.ra meglio sopra generalizzata, al pagamento delle Controparte_1 spese, diritti ed onorari, oltre le maggiorazioni previste ex lege nella misura del 15% oltre iva e cpa con distrazione al procuratore costituito che si dichiara antistatario per non aver riscosso i primi e per aver anticipato i secondi”.
A sostegno della domanda gli attori assumevano di essere fratelli di e che il rapporto Controparte_1 tra loro era stato fondato su valori familiari solidi, di affetto e mutuo soccorso;
che, tuttavia, dalla dipartita della madre dei predetti avvenuta nel mese di novembre 2017, la sig.ra Controparte_1 aveva iniziato a mostrare segni di insofferenza nei confronti degli attori senza alcuna apparente motivazione, determinando così una interruzione dei rapporti familiari.
Dal 2017 gli attori, e , deducevano di aver assunto un atteggiamento Pt_1 Parte_2 inizialmente di comprensione nei confronti della sorella, trasformatosi in indifferenza allorché le ragioni e i comportamenti della germana via via divenivano sempre più insostenibili ed incomprensibili. Tale modifica del loro stato d'animo era dovuto anche alla comune residenza nel palazzo di famiglia sito Giugliano Na alla via Caravaggio, eredità dei compianti genitori.
Tra il 2020 ed il 2021, deducevano gli istanti, al fine di evitare questioni, avevano bloccato il numero della sorella sul telefono cellulare, così da evitare che fosse utilizzato quale amplificatore di continue offese e invettive.
Purtroppo, il giorno 27 marzo 2022, alle ore 14,30 circa, la sig.ra , pochi minuti Controparte_1 dopo essere rientrata a casa, sostenevano gli istanti, si portava alla porta dei congiunti e bussando ininterrottamente al campanello, li accusava di averle rigato-danneggiato l'autovettura Lancia Y tg.
GF 435 AY di sua proprietà, parcheggiata poco prima all'interno del locale garage;
rispetto a tali illazioni, , con toni pacati rappresentava che non avevano provocato alcun Parte_2 danneggiamento alla sua autovettura;
comunque, unitamente a , si recava all'interno Controparte_1 del locale garage e in presenza di quest'ultima riprendeva con il proprio telefono cellulare
2 l'autovettura in questione effettuando un video, mentre continuava a sostenere con Controparte_1 toni alterati che erano stati loro a provocare il danno riportato sulla parte superiore alla ruota posteriore destra. Tali accuse erano accompagnate da ingiurie profferite a voce alta all'interno del vano scala, come ormai era solita fare, del seguente tenore: “sti duje mariuoli”; gli attori evitavano di reagire alle offese, rientrando nel loro appartamento.
Comunque, proseguivano gli istanti, per dimostrare la loro estraneità alle accuse della sorella chiedevano, tramite i loro avvocati più volte di effettuare una perizia sull'autovettura della CP_1 congiunta con i relativi tecnici, al fine di accertare la genesi del danno, ma si Controparte_1 opponeva.
Da ultimo la convenuta, inoltre, in data 28.03.2022, intorno alle ore 20,00, affermavano gli istanti, si portava alla porta di ingresso della loro abitazione e suonando ripetutamente il campanello, con toni accesi, consapevole della presenza all'interno dei fratelli, rivolgeva all'attrice le Parte_1 seguenti frasi: “avvocato dei miei stivali;
tu sei scesa in basso, svergognata, bugiarda, 'mbrugliessa
(imborgliona), và a ffa l'avvocato ...va a avè a che ffa ca a feccia comme e te (offessa alla professione
e allusione alla feccia come persona e come frequentazioni),…u bonific to tien, tu facc agghiottere
(minaccia con violenza di farle ingurgitare la ricevuta di un bonifico), tu facc agghiottere primm o poi…” ed al fratello , definendolo avvezzo ad estorcere denaro alla sorella con Pt_2 Pt_1 frasi del seguente tenore: “e ditt ca nun l'e avut i sold pe paur ca fratet si pigliav, comme s'è pigliat
l'at? Ma chill se pigl u stesso, nun te preoccupà”.
Durante tali esternazioni, gli attori, presenti entrambi in casa della sig.ra rimanevano in Pt_1 silenzio, ascoltando attraverso la porta quanto detto dalla sorella e decidevano di porre in CP_1 essere un'attività di formale diffida nei confronti della sorella onde non ricevere più offese.
Purtroppo, tale attività, molesta e persecutoria posta in essere da nei confronti degli Controparte_1 attori sfociava in ulteriore episodio offensivo il giorno 2 giugno 2022.
In tale giorno, , violando le diffide rivoltele a non far provvedere alla manutenzione Controparte_1
e pulizia delle parti comuni dell'edifico (comuni ai comproprietari parti in causa) da terzi non autorizzati in quanto, in caso di incidenti o altre questioni sarebbero stati chiamati a rispondere anche i comproprietari (quindi anche gli attori) come eventuali responsabili, la sig.ra constatava la Pt_1 presenza di un'estranea intenta a pulire le scale condominiali. Nell'occasione, l'attrice lamentava di aver subito aggressioni verbali dalla sorella, per cui impaurita dai toni e dall'episodio sconcertante, allertò il 113 e dopo poco intervenne una pattuglia del Commissariato di P.S. di Giugliano – Villaricca che accorse sul posto verificando i fatti;
intervenuti gli agenti di P.S. e, nonostante la presenza degli stessi, la sig.ra non esitava ad offendere ancora la sorella Controparte_1 Pt_1
3 Tale episodio generava nell'attrice un profondo stato di agitazione ed ansia che aumentò notevolmente durante la notte, provocandole uno stato di malessere, tanto da indurla a recarsi la mattina seguente, ovvero in data 03.06.2022, presso l'Ospedale “San Giuliano” di Giugliano in
Campania ove sanitari accertavano una “ipertensione essenziale non specificata”, praticandole la terapia del caso.
Nei giorni seguenti gli attori rappresentavano che continuavano le condotte moleste ed atti emulativi immotivati, per cui in data 06.07.2022, a mezzo raccomandata A/R n.ro 05250398396-8 veniva inoltrata dai medesimi una diffida alla sig.ra e richiesta risarcimento danni. Controparte_1
Costituitasi in giudizio la convenuta, , eccepiva l'infondatezza in fatto ed in diritto Controparte_1 della domanda e ne chiedeva il rigetto.
Concessi i termini ex art. 183 co 6 c.p.c., disattese le istanze istruttorie articolate dalle parti, il
Tribunale rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Mutata la persona fisica del giudicante, con ordinanza resa in data 17.3.2025, a scioglimento della riserva assunta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge.
Sul merito
La domanda attorea è infondata e va disattesa per i motivi che si vanno ad illustrare.
Costituisce ius receptum il principio secondo cui in materia di risarcimento dei danni, anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata.
La Suprema Corte si è più volte occupata delle conseguenze civilistiche derivanti dai reati contro l'onore (ingiuria e diffamazione), statuendo che in tali casi “il danno risarcibile non è “in re ipsa” e va, pertanto, individuato non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e di prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato” (v. ex plurimis Cassazione civile sez. III, 06/12/2018).
L'utilizzo di un'espressione offensiva, pur assumendo una valenza lesiva della reputazione del soggetto cui è diretta, non esaurisce infatti la fattispecie della responsabilità aquiliana e della conseguente sussistenza del danno risarcibile, che deve tradursi invece in un patimento effettivo
(danno-conseguenza), del quale la parte è tenuta ad offrire l'allegazione e la prova.
Nel caso di specie, gli attori si sono limitati a narrare le offese ricevute dalla sorella Controparte_1 senza tuttavia né allegare né dimostrare quali siano state le conseguenze derivanti da dette offese, in termini ad esempio di stress, ansia, depressione, o comunque di sofferenza psico-fisica.
4 L'offesa, sebbene lamentata, risulta generica e non supera la soglia della tollerabilità sociale, soprattutto nel contesto di un diverbio verbale.
Inoltre, non è stata dimostrata una concreta lesione della reputazione o dell'onore tale da giustificare un risarcimento, così come il danno morale invocato appare generico e non quantificato.
In assenza di dette specifiche allegazioni difensive, la domanda non può che esser disattesa, evidenziandosi che parte attrice non ha nemmeno fornito elementi utili per liquidare il danno.
Sulle spese di lite
In merito alle spese di lite sussistono nella specie gravi e giustificati motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- spese compensate.
Così deciso in Aversa, 8 settembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2512 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto risarcimento danni, vertente tra
, (C.F. ), nata a Giugliano in [...], il Parte_1 C.F._1
03.08.1970 e ivi residente a[...] e , (C.F.: Parte_2
, nato a Giugliano in [...], il [...] e ivi residente a[...]
Via Caravaggio n. 39, elettivamente domiciliati in Qualiano (Na), alla Via Campana n. 15, presso lo studio dell'Avv. Francesco Luigi Marini del Foro di Napoli Nord, (C.F.: CodiceFiscale_3 che li rappresenta e difende come da procura in atti
- attori e
, (C.F. , nata a Giugliano in [...] il [...] Controparte_1 C.F._4
e residente ivi alla Via Caravaggio n. 39, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Vigliotta, (C.F.
), come da procura in atti, con la quale elettivamente domicilia in Caserta C.F._5 alla Via Pollio n. 18
- convenuta
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata, gli attori, e , convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare Controparte_1 che la convenuta ha offeso il decoro e la dignità degli attori e/o e Parte_1 Parte_2 che pertanto la stessa è responsabile di ingiuria nei confronti di questi ultimi ovvero anche soltanto uno di essi, anche con riferimento alle singole azioni e/o parole pronunciate causatrici di danno;
1 condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni, anche solo morali, subiti Controparte_1
e subendi, in favore della sig.ra da liquidarsi, anche in via equitativa, nella misura Parte_1 di € 4500,00 (quattromilacinquecento/00) o in quella, comunque, ritenuta di Giustizia, oltre interessi
e rivalutazione dalla domanda sino al soddisfo;
sulla base del chiesto accertamento e della conseguente responsabilità, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i Controparte_1 danni, anche solo morali, subiti e subendi, in favore della sig.ra da liquidarsi, anche Parte_1 in via equitativa, nella misura di €3000,00 (tremila/00) o in quella, comunque, ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda sino al soddisfo;
laddove secondo Giustizia soccorrano le ipotesi previste ex-lege, condannare la convenuta al pagamento di una sanzione pecuniaria nei limiti previsti dalla norma e nella misura reputata giusta, in favore dello Stato-Cassa delle ammende;
condannare la convenuta sig.ra meglio sopra generalizzata, al pagamento delle Controparte_1 spese, diritti ed onorari, oltre le maggiorazioni previste ex lege nella misura del 15% oltre iva e cpa con distrazione al procuratore costituito che si dichiara antistatario per non aver riscosso i primi e per aver anticipato i secondi”.
A sostegno della domanda gli attori assumevano di essere fratelli di e che il rapporto Controparte_1 tra loro era stato fondato su valori familiari solidi, di affetto e mutuo soccorso;
che, tuttavia, dalla dipartita della madre dei predetti avvenuta nel mese di novembre 2017, la sig.ra Controparte_1 aveva iniziato a mostrare segni di insofferenza nei confronti degli attori senza alcuna apparente motivazione, determinando così una interruzione dei rapporti familiari.
Dal 2017 gli attori, e , deducevano di aver assunto un atteggiamento Pt_1 Parte_2 inizialmente di comprensione nei confronti della sorella, trasformatosi in indifferenza allorché le ragioni e i comportamenti della germana via via divenivano sempre più insostenibili ed incomprensibili. Tale modifica del loro stato d'animo era dovuto anche alla comune residenza nel palazzo di famiglia sito Giugliano Na alla via Caravaggio, eredità dei compianti genitori.
Tra il 2020 ed il 2021, deducevano gli istanti, al fine di evitare questioni, avevano bloccato il numero della sorella sul telefono cellulare, così da evitare che fosse utilizzato quale amplificatore di continue offese e invettive.
Purtroppo, il giorno 27 marzo 2022, alle ore 14,30 circa, la sig.ra , pochi minuti Controparte_1 dopo essere rientrata a casa, sostenevano gli istanti, si portava alla porta dei congiunti e bussando ininterrottamente al campanello, li accusava di averle rigato-danneggiato l'autovettura Lancia Y tg.
GF 435 AY di sua proprietà, parcheggiata poco prima all'interno del locale garage;
rispetto a tali illazioni, , con toni pacati rappresentava che non avevano provocato alcun Parte_2 danneggiamento alla sua autovettura;
comunque, unitamente a , si recava all'interno Controparte_1 del locale garage e in presenza di quest'ultima riprendeva con il proprio telefono cellulare
2 l'autovettura in questione effettuando un video, mentre continuava a sostenere con Controparte_1 toni alterati che erano stati loro a provocare il danno riportato sulla parte superiore alla ruota posteriore destra. Tali accuse erano accompagnate da ingiurie profferite a voce alta all'interno del vano scala, come ormai era solita fare, del seguente tenore: “sti duje mariuoli”; gli attori evitavano di reagire alle offese, rientrando nel loro appartamento.
Comunque, proseguivano gli istanti, per dimostrare la loro estraneità alle accuse della sorella chiedevano, tramite i loro avvocati più volte di effettuare una perizia sull'autovettura della CP_1 congiunta con i relativi tecnici, al fine di accertare la genesi del danno, ma si Controparte_1 opponeva.
Da ultimo la convenuta, inoltre, in data 28.03.2022, intorno alle ore 20,00, affermavano gli istanti, si portava alla porta di ingresso della loro abitazione e suonando ripetutamente il campanello, con toni accesi, consapevole della presenza all'interno dei fratelli, rivolgeva all'attrice le Parte_1 seguenti frasi: “avvocato dei miei stivali;
tu sei scesa in basso, svergognata, bugiarda, 'mbrugliessa
(imborgliona), và a ffa l'avvocato ...va a avè a che ffa ca a feccia comme e te (offessa alla professione
e allusione alla feccia come persona e come frequentazioni),…u bonific to tien, tu facc agghiottere
(minaccia con violenza di farle ingurgitare la ricevuta di un bonifico), tu facc agghiottere primm o poi…” ed al fratello , definendolo avvezzo ad estorcere denaro alla sorella con Pt_2 Pt_1 frasi del seguente tenore: “e ditt ca nun l'e avut i sold pe paur ca fratet si pigliav, comme s'è pigliat
l'at? Ma chill se pigl u stesso, nun te preoccupà”.
Durante tali esternazioni, gli attori, presenti entrambi in casa della sig.ra rimanevano in Pt_1 silenzio, ascoltando attraverso la porta quanto detto dalla sorella e decidevano di porre in CP_1 essere un'attività di formale diffida nei confronti della sorella onde non ricevere più offese.
Purtroppo, tale attività, molesta e persecutoria posta in essere da nei confronti degli Controparte_1 attori sfociava in ulteriore episodio offensivo il giorno 2 giugno 2022.
In tale giorno, , violando le diffide rivoltele a non far provvedere alla manutenzione Controparte_1
e pulizia delle parti comuni dell'edifico (comuni ai comproprietari parti in causa) da terzi non autorizzati in quanto, in caso di incidenti o altre questioni sarebbero stati chiamati a rispondere anche i comproprietari (quindi anche gli attori) come eventuali responsabili, la sig.ra constatava la Pt_1 presenza di un'estranea intenta a pulire le scale condominiali. Nell'occasione, l'attrice lamentava di aver subito aggressioni verbali dalla sorella, per cui impaurita dai toni e dall'episodio sconcertante, allertò il 113 e dopo poco intervenne una pattuglia del Commissariato di P.S. di Giugliano – Villaricca che accorse sul posto verificando i fatti;
intervenuti gli agenti di P.S. e, nonostante la presenza degli stessi, la sig.ra non esitava ad offendere ancora la sorella Controparte_1 Pt_1
3 Tale episodio generava nell'attrice un profondo stato di agitazione ed ansia che aumentò notevolmente durante la notte, provocandole uno stato di malessere, tanto da indurla a recarsi la mattina seguente, ovvero in data 03.06.2022, presso l'Ospedale “San Giuliano” di Giugliano in
Campania ove sanitari accertavano una “ipertensione essenziale non specificata”, praticandole la terapia del caso.
Nei giorni seguenti gli attori rappresentavano che continuavano le condotte moleste ed atti emulativi immotivati, per cui in data 06.07.2022, a mezzo raccomandata A/R n.ro 05250398396-8 veniva inoltrata dai medesimi una diffida alla sig.ra e richiesta risarcimento danni. Controparte_1
Costituitasi in giudizio la convenuta, , eccepiva l'infondatezza in fatto ed in diritto Controparte_1 della domanda e ne chiedeva il rigetto.
Concessi i termini ex art. 183 co 6 c.p.c., disattese le istanze istruttorie articolate dalle parti, il
Tribunale rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Mutata la persona fisica del giudicante, con ordinanza resa in data 17.3.2025, a scioglimento della riserva assunta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge.
Sul merito
La domanda attorea è infondata e va disattesa per i motivi che si vanno ad illustrare.
Costituisce ius receptum il principio secondo cui in materia di risarcimento dei danni, anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata.
La Suprema Corte si è più volte occupata delle conseguenze civilistiche derivanti dai reati contro l'onore (ingiuria e diffamazione), statuendo che in tali casi “il danno risarcibile non è “in re ipsa” e va, pertanto, individuato non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e di prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato” (v. ex plurimis Cassazione civile sez. III, 06/12/2018).
L'utilizzo di un'espressione offensiva, pur assumendo una valenza lesiva della reputazione del soggetto cui è diretta, non esaurisce infatti la fattispecie della responsabilità aquiliana e della conseguente sussistenza del danno risarcibile, che deve tradursi invece in un patimento effettivo
(danno-conseguenza), del quale la parte è tenuta ad offrire l'allegazione e la prova.
Nel caso di specie, gli attori si sono limitati a narrare le offese ricevute dalla sorella Controparte_1 senza tuttavia né allegare né dimostrare quali siano state le conseguenze derivanti da dette offese, in termini ad esempio di stress, ansia, depressione, o comunque di sofferenza psico-fisica.
4 L'offesa, sebbene lamentata, risulta generica e non supera la soglia della tollerabilità sociale, soprattutto nel contesto di un diverbio verbale.
Inoltre, non è stata dimostrata una concreta lesione della reputazione o dell'onore tale da giustificare un risarcimento, così come il danno morale invocato appare generico e non quantificato.
In assenza di dette specifiche allegazioni difensive, la domanda non può che esser disattesa, evidenziandosi che parte attrice non ha nemmeno fornito elementi utili per liquidare il danno.
Sulle spese di lite
In merito alle spese di lite sussistono nella specie gravi e giustificati motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- spese compensate.
Così deciso in Aversa, 8 settembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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