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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/03/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 15516/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 15516/2024 V.G. promosso da
(c.f con l'avv. KRON MORELLI STEFANO Parte_1 C.F._1
e
(c.f con l'avv. KRON MORELLI STEFANO Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1- vita separata con l'obbligo di reciproco rispetto;
2- la casa famigliare sita in Manerbio, via Don Luigi Sturzo 29, attualmente in comproprietà fra i ricorrenti e costituita da due ampi appartamenti originariamente indipendenti, uniti anche catastalmente in un unico immobile, viene assegnata ad entrambi i ricorrenti che continueranno ad abitarla, ciascuno occupando una delle due porzioni in cui è suddivisa, con impegno a procedere alla divisione anche catastale dell'immobile entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso e alla successiva assegnazione in proprietà esclusiva, senza conguaglio alcuno, alla sig.ra dell'immobile di maggiore metratura ed al sig. Parte_2 dell'altro. Con l'assegnazione in proprietà esclusiva ciascuna delle parti potrà disporre liberamente Pt_1
della porzione ad essa assegnata;
1 3- sino a che l'immobile resterà catastalmente unito, il sig. provvederà a pagare in via esclusiva Pt_1
spese condominiali, utenze e spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Successivamente alla suddivisione catastale dell'immobile ed all'assegnazione in proprietà esclusiva come sopra descritta e sino a che la porzione di immobile assegnata alla sig.ra resti di sua proprietà, il Pt_2
sig. provvederà: Pt_1
- Al pagamento delle spese condominiali ordinarie e straordinarie e delle utenze dell'immobile assegnato in proprietà esclusiva alla sig.ra sino a che permarrà il suo rapporto di lavoro con Pt_2
Gruppo San Donato;
- Al pagamento delle spese condominiali ordinarie e alle utenze dell'immobile assegnato in proprietà esclusiva alla sig.ra una volta cessato il suo rapporto di lavoro con Gruppo San Donato e Pt_2
sino a che continuerà ad esercitare la professione di medico quale libero professionista
- Al pagamento del 50% delle spese condominiali ordinarie dell'immobile assegnato in proprietà esclusiva alla sig.ra una volta cessato anche l'esercizio della professione di medico libero Pt_2
professionista;
4- a titolo di contributo al mantenimento del coniuge il sig. corrisponderà alla sig.ra Pt_1 Pt_2
l'importo di € 2.000,00 mensili sino a che continuerà ad esercitare la professione di medico Anestesista-
Rianimatore quale dipendente del Gruppo San Donato;
€ 1500,00 mensili una volta cessato il suo rapporto di lavoro con Gruppo San Donato e sino a che continuerà ad esercitare la professione di medico quale libero professionista;
€ 800,00 mensili una volta cessato anche l'esercizio della professione di medico libero professionista;
5- i coniugi concordemente stabiliscono che ognuno di essi resti titolare del conto corrente di cui è esclusivo intestatario, mentre dell'importo di € 1.100.000,00 circa investito in titoli cointestati fra i coniugi, l'importo di € 650.000,00 viene assegnato in via esclusiva alla sig.ra ed il resto al sig. Pt_2 Pt_1
6- l'autovettura targata GR361DB di proprietà del sig. è abitualmente utilizzata dalla sig.ra Pt_1 Pt_2
e ad ella verrà intestata a semplice richiesta della sig.ra stessa, permanendo tuttavia in capo al sig. Pt_2
l'obbligo di rimborsare il finanziamento contratto per l'acquisto sino all'integrale estinzione;
Pt_1
7- i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio.
8- i coniugi convengono che tutte le condizioni in questa sede concordate divengano operative sin dalla data del deposito del presente ricorso;
9- i coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51 c. 2 c.p.c. di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 18/05/1991, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
Manerbio (atto n. 4). 2 Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 06/03/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 15516/2024 V.G. promosso da
(c.f con l'avv. KRON MORELLI STEFANO Parte_1 C.F._1
e
(c.f con l'avv. KRON MORELLI STEFANO Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1- vita separata con l'obbligo di reciproco rispetto;
2- la casa famigliare sita in Manerbio, via Don Luigi Sturzo 29, attualmente in comproprietà fra i ricorrenti e costituita da due ampi appartamenti originariamente indipendenti, uniti anche catastalmente in un unico immobile, viene assegnata ad entrambi i ricorrenti che continueranno ad abitarla, ciascuno occupando una delle due porzioni in cui è suddivisa, con impegno a procedere alla divisione anche catastale dell'immobile entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso e alla successiva assegnazione in proprietà esclusiva, senza conguaglio alcuno, alla sig.ra dell'immobile di maggiore metratura ed al sig. Parte_2 dell'altro. Con l'assegnazione in proprietà esclusiva ciascuna delle parti potrà disporre liberamente Pt_1
della porzione ad essa assegnata;
1 3- sino a che l'immobile resterà catastalmente unito, il sig. provvederà a pagare in via esclusiva Pt_1
spese condominiali, utenze e spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Successivamente alla suddivisione catastale dell'immobile ed all'assegnazione in proprietà esclusiva come sopra descritta e sino a che la porzione di immobile assegnata alla sig.ra resti di sua proprietà, il Pt_2
sig. provvederà: Pt_1
- Al pagamento delle spese condominiali ordinarie e straordinarie e delle utenze dell'immobile assegnato in proprietà esclusiva alla sig.ra sino a che permarrà il suo rapporto di lavoro con Pt_2
Gruppo San Donato;
- Al pagamento delle spese condominiali ordinarie e alle utenze dell'immobile assegnato in proprietà esclusiva alla sig.ra una volta cessato il suo rapporto di lavoro con Gruppo San Donato e Pt_2
sino a che continuerà ad esercitare la professione di medico quale libero professionista
- Al pagamento del 50% delle spese condominiali ordinarie dell'immobile assegnato in proprietà esclusiva alla sig.ra una volta cessato anche l'esercizio della professione di medico libero Pt_2
professionista;
4- a titolo di contributo al mantenimento del coniuge il sig. corrisponderà alla sig.ra Pt_1 Pt_2
l'importo di € 2.000,00 mensili sino a che continuerà ad esercitare la professione di medico Anestesista-
Rianimatore quale dipendente del Gruppo San Donato;
€ 1500,00 mensili una volta cessato il suo rapporto di lavoro con Gruppo San Donato e sino a che continuerà ad esercitare la professione di medico quale libero professionista;
€ 800,00 mensili una volta cessato anche l'esercizio della professione di medico libero professionista;
5- i coniugi concordemente stabiliscono che ognuno di essi resti titolare del conto corrente di cui è esclusivo intestatario, mentre dell'importo di € 1.100.000,00 circa investito in titoli cointestati fra i coniugi, l'importo di € 650.000,00 viene assegnato in via esclusiva alla sig.ra ed il resto al sig. Pt_2 Pt_1
6- l'autovettura targata GR361DB di proprietà del sig. è abitualmente utilizzata dalla sig.ra Pt_1 Pt_2
e ad ella verrà intestata a semplice richiesta della sig.ra stessa, permanendo tuttavia in capo al sig. Pt_2
l'obbligo di rimborsare il finanziamento contratto per l'acquisto sino all'integrale estinzione;
Pt_1
7- i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio.
8- i coniugi convengono che tutte le condizioni in questa sede concordate divengano operative sin dalla data del deposito del presente ricorso;
9- i coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51 c. 2 c.p.c. di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 18/05/1991, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
Manerbio (atto n. 4). 2 Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 06/03/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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