Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/06/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 310/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 03/06/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 10/02/2025 da , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
NATALE ALDO, e da rappresentata e difesa dall'avv. ORLANDO Parte_2
VALERIO ANTONIO, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caserta in data 29/04/1998; rilevato che dal matrimonio sono nate due figlie e , maggiorenni;
Per_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 12/10/2013; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) I coniugi esentano ciascuno l'altro da responsabilità civile e penale, reciprocamente ed espressamente autorizzandosi al rilascio di passaporto ed all'espatrio.
2) Per quanto concerne la regolamentazione degli accordi di natura economica, il SI. verserà entro Parte_1 il giorno 05 (cinque) di ogni mese in favore della SI.ra a titolo di assegno di mantenimento la Parte_2 somma complessiva di € 750,00=, di cui € 250,00= per ciascuna delle figlie e ed € Per_1 Per_2
250,00= per la SI.ra , oltre le spese straordinarie (a titolo esemplificativo: universitarie, Parte_2 mediche non mutuabili, sportive, ecc.). Il suddetto importo sarà rivalutato, di anno in anno con riferimento agli indici
ISTAT pubblicati sulla G.U. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
l'assegno previsto in favore della moglie a carico del marito debba intendersi come assegno divorzile;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caserta il 29/04/1998 da
, nato a [...] il [...], e da , Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 6, parte II, serie A, Uff. VIII, anno
1998);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di conSIlio del 03/06/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese