Sentenza 24 aprile 2018
Massime • 1
Nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall'art. 366 n. 3 c.p.c., dell'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l'inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/04/2018, n. 10072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10072 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2018 |
Testo completo
10072-18 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRASCRIZIONE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 24754/2013 SECONDA SEZIONE CIVILE Cron. 10072 Repe.I. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Rel. Presidente Ud. 28/02/2018 RAFFAELE SABATO Consigliere PU Consigliere ANNAMARIA CASADONTE Consigliere GIUSEPPE FORTUNATO Consigliere MAURO CRISCUOLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 24754-2013 proposto da: EZ IR, EZ EL, IG AN, EZ ST, VIA OTRANTO Velettivamente domiciliati in ROMA, 36, dell'avvocato MARIO MASSANO, presso lo studio rappresentati e difesi dall'avvocato GIULIO AZZI;
- ricorrenti -
contro 2018 DO IA;
904 - intimata avversO la sentenza n. 1963/2012 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/09/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FULVIO TRONCONE che ha concluso per l'inammissibilità sub rigetto del ricorso. 2 D FATTI DI CAUSA 1. NÀ VI e ZZ NI convennero in giudizio ZZ AN, GO NA, ZZ RK e ZZ FA, chiedendo che venisse accertato che i cespiti immobiliari di cui alle particelle 366, 367 e 373 foglio 18 del catasto terreni del Comune di Ospedaletto erano di loro proprietà e che su detti cespiti non gravava alcuna servitù di passaggio a favore del fondo dei convenuti. Nella resistenza di questi ultimi, il Tribunale di Padova (Sezione distaccata di Este) accolse le domande attoree. - Sul gravame proposto da proposto da ZZ AN, 2. GO NA, ZZ RK e ZZ FA, la Corte di Appello di Venezia confermò la sentenza di primo grado. -3. Per la cassazione della sentenza di appello hanno proposto ricorso ZZ AN, GO NA, ZZ RK e ZZ FA sulla base di quattro motivi. Gli attori, ritualmente intimati, non hanno svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va rilevata l'inammissibilità del ricorso ai 1. - sensi dell'art. 366 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto il medesimo manca di una esposizione dei fatti della causa che consenta alla Corte di comprendere l'oggetto della pretesa e il tenore della sentenza impugnata in coordinamento con i motivi di censura (Cass., Sez. Un., n. 16628 del 17/07/2009; cfr. anche, Sez. Un., n. 5698 del 11/04/2012; Sez. 6 - 3, n. 22860 del 28/10/2014). Com'è noto, l'art. 366 cod. proc. civ., nel dettare le condizioni formali del ricorso, ossia i requisiti di "forma-contenuto" dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, configura un vero e proprio "modello legale" del ricorso per cassazione, la cui mancata osservanza è sanzionata con l'inammissibilità del ricorso stesso. 3 е Con particolare riferimento al requisito della «esposizione sommaria dei fatti della causa» (art. 366 n. 3 cod. proc. civ.), che deve avere ad oggetto sia i fatti sostanziali che i fatti processuali necessari alla comprensione dei motivi, va osservato che tale requisito è posto, nell'ambito del modello legale del ricorso, non tanto nell'interesse della controparte, quanto in funzione del sindacato che la Corte di cassazione è chiamata ad esercitare e, quindi, della verifica della fondatezza delle censure proposte. Esiste pertanto un rapporto di complementarità tra il requisito della «esposizione sommaria dei fatti della causa» di cui n. 3 dell'art. 366 cod. proc. civ. e quello che lo segue nel modello legale del ricorso della «esposizione dei motivi per i quali si chiede la - cassazione» (n. 4 dell'art. 366 cod. proc. civ.), essendo l'esposizione sommaria dei fatti funzionale a rendere intellegibili, da parte della Corte, i motivi di ricorso di seguito formulati. In altri termini, secondo il "modello legale" apprestato dall'art. 366 cod. proc. civ., la Corte di cassazione, prima di esaminare i motivi, dev'essere posta in grado, attraverso una riassuntiva esposizione dei fatti, di avere contezza sia del rapporto giuridico sostanziale originario da cui è scaturita la controversia, sia dello sviluppo della vicenda processuale nei vari gradi di giudizio di merito, in modo da poter procedere poi allo scrutinio dei motivi di ricorso munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti;
valutazione - questa che è possibile solo se - chi esamina i motivi sia stato previamente posto a conoscenza della vicenda sostanziale e processuale in modo complessivo e sommario, mediante una "sintesi" dei fatti che si fondi sulla selezione dei dati rilevanti e sullo scarto di quelli inutili. Perciò, il difensore chiamato a redigere il ricorso per cassazione – che, per legge, dev'essere un professionista munito di quella particolare specializzazione attestata dalla sua iscrizione nell'albo ہے speciale dei patrocinanti in Cassazione - deve procedere ad elaborare autonomamente "una sintesi della vicenda fattuale e processuale", selezionando i dati di fatto sostanziali e processuali rilevanti (domande, eccezioni, statuizioni delle sentenze di merito, motivi di gravame, questioni riproposte in appello, etc.) in funzione dei motivi di ricorso che intende formulare, in modo da consentire alla Corte di procedere poi allo scrutinio di tali motivi disponendo di un quadro chiaro e sintetico della vicenda processuale, che le consenta di cogliere agevolmente il significato delle censure, la loro ammissibilità e la loro pertinenza rispetto alle rationes decidendi della sentenza impugnata. L'esposizione sommaria dei fatti della causa, per essere funzionale alla comprensione dei motivi, dev'essere "sintetica", come si evince dal richiamo al suo carattere "sommario", già preteso dal codificatore del 1940. La "sintesi" degli atti processuali costituisce oggi un vero e proprio "valore", che va assumendo importanza crescente nell'ordinamento italiano. Basti pensare a quanto previsto dall'art. 3 n. 2 del codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), con riferimento all'obbligo di redigere gli atti «in maniera chiara e sintetica»; basti pensare al ruolo sempre maggiore assegnato con - riguardo ai provvedimenti del giudice all'ordinanza decisoria, - motivata in modo «succinto» e «conciso» (artt. 134 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.), rispetto alla sentenza;
basti pensare, infine, al protocollo d'intesa tra la Corte Suprema di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense sottoscritto il 17.2.2015 (non applicabile tuttavia al presente ricorso ratione temporis), laddove si è convenuto che l'esposizione sommaria dei fatti debba essere contenuta nel limite massimo di cinque pagine. - l'esposizione sommaria dei fatti è Se - come si è detto complementare e funzionale alla comprensione dei motivi, spetta al difensore che formula i motivi il compito di elaborare l'esposizione sommaria dei fatti in funzione dei motivi stessi. Perciò, il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa non può ritenersi osservato con la mera e passiva riproduzione della sentenza impugnata, allorché quest'ultima non contenga la descrizione dello svolgimento del processo, né una chiara esposizione dei fatti sostanziali e processuali (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, n. 21137 del 16/09/2013); a maggior ragione ora che il nuovo testo dell'art. 132 n. 4 cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69) non prescrive più che la sentenza debba contenere la concisa esposizione dello svolgimento del processo»>, limitandosi a prescrivere che essa contenga «la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione». Per quanto rileva ai fini dello scrutinio del presente ricorso, va osservato che l'esposizione dei fatti della causa deve precedere i motivi di ricorso ed essere autonoma rispetto ad essi (cfr. Cass., Sez. 2, n. 18887 del 2017, non massimata); ciò si ricava dal significato della diversa e susseguente numerazione che, nell'ambito dell'art. 366 cod. proc. civ. e del "modello legale" di ricorso da esso configurato, è attribuita a «l'esposizione sommaria dei fatti della causa» ed a «i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme su cui si fondano», rispettivamente indicati ai numeri 3) e 4) della disposizione codicistica;
e si ricava prima ancora dalla anzidetta funzione complementare e strumentale della esposizione sommaria dei fatti rispetto alla comprensione dei motivi. Deriva da ciò che la mancanza o la carenza dell'esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato determina ex se l'inammissibilità del ricorso e non può essere superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso, né attraverso l'esame di altri atti processuali (in tali termini, Cass., Sez. Un., n. 11308 del 22/05/2014). 6 Orbene, nel caso di specie, il ricorrente ha svolto una esposizione sommaria dei fatti del tutto insufficiente, nella quale, dopo aver riportato le domande e le eccezioni delle parti, ha omesso del tutto di esporre quale sia stata la decisione del giudice di primo grado, di precisare quale parte abbia proposto appello e per quali ragioni e, infine, di rappresentare quale sia stata la decisione della Corte di Appello oggi impugnata col ricorso. In tali condizioni, alla stregua delle ragioni e dei principi di diritto dianzi evidenziati, il Collegio ritiene che il ricorrente non abbia assolto l'onere di cui all'art. 366 n. 3 cod. proc. civ.; dal che l'inammissibilità del ricorso. 2.-Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. -3. Parte ricorrente è tenuta a versare ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) - un ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. ri ia A iz Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda N d N iu 'A G D Sezione Civile, addì 28 febbraio 2017. lla rio e CANCELLERIA t a a n n o o zi D a n s Il Presidente estensore u s F l e I IN D DEPOSITATO 24 APR. 2018 'ANGS . e m Gottssa Daumteile 7 Ho Funzion