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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 03/02/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 933/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 933/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. MILLIERY Parte_1 C.F._1
MICHEL ed elettivamente domiciliata in VIA LOSANNA 5 AOSTA, presso il difensore avv.
MILLIERY MICHEL
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTIGLIONI Parte_2 C.F._2
MARIA e CARESANO TE CORSO KOSSUTH 5 10132 TORINO;
C.F._3
elettivamente domiciliato in C.SO KOSSUTH, 5 10132 TORINO presso lo studio dell'avv.
CASTIGLIONI MARIA
Con riferimento alla figlia minore (C.F. ), nata ad [...] il Persona_1 C.F._4
4/11/2009 con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni esprimendo parere favorevole alla pronuncia secondo diritto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti non sono uniti in matrimonio ed è cessata la loro convivenza, nel corso della quale è nata la figlia . Per_2
Le parti hanno raggiunto l'accordo sulle condizioni di affido e di mantenimento della prole, chiedendo quindi congiuntamente al Tribunale di disporre nei termini seguenti:
1) affidamento condiviso della figlia minore , con collocazione prevalente e residenza anagrafica Per_2 della medesima presso l'abitazione paterna in Nus (AO) fraz.
7. Dare atto che i ricorrenti concordano Per_3
pagina 1 di 3 che le decisioni aventi carattere ordinario relative alla figlia minore verranno prese dal genitore con cui questa si trova. Ferma la disciplina di legge per ogni altra decisione afferente la minore;
2) la madre terrà presso di sé la figlia minore con le seguenti modalità:
- periodo scolastico: la minore resterà con la madre a week end alternati dal venerdì dall'uscita di scuola sino al lunedì mattina con riconduzione a scuola;
- periodo non scolastico secondo l'alternanza che segue: prima settimana: la minore resterà con la madre dal venerdì mattina, indicativamente ore 10,00, alla domenica sera, indicativamente ore 21.00, e verrà riaccompagnata a casa del padre;
seconda settimana: la minore resterà con la madre un giorno infrasettimanale da concordarsi
(indicativamente il mercoledì) pernottando presso la stessa.
La minore resterà con ciascun genitore:
* durante le vacanze natalizie: ad anni alterni dal 23 dall'uscita di scuola sino al 30 dicembre ovvero dal 30 dicembre, ore 10,00 circa, al 06 gennaio;
* ad anni alterni nelle vacanze d'inverno e in quelle pasquali, con rispetto della suddivisione dei giorni di vacanza paritaria essendo la durata dei due periodi diversa di anno in anno;
* per i giorni festivi infrasettimanali i genitori applicheranno il criterio dell'alternanza. In caso di disaccordo, la disciplina sarà la seguente: negli anni pari il 25/04, il 02/06 e l'08/12 con il padre e il 01/05/ e l'01/11 con la madre;
negli anni dispari il 25/04, il 02/06 e l'08/12 con la madre e il 01/05/ e l'01/11 con il padre.
Nelle vacanze estive la minore resterà per 15 giorni, anche non consecutivi, con la madre e per altri 15 giorni, anche non consecutivi, con il padre. I genitori concorderanno detti periodi entro il 31 maggio di ogni anno. Le parti concordano che la frequentazione madre-figlia, in considerazione dell'età di , terrà conto del Per_2 gradimento della minore, dei suoi impegni e desideri. Il padre si impegnerà, in ogni caso, ad intervenire affinché la figlia si rechi a casa della madre nei giorni di competenza di quest'ultima;
3) ciascun genitore, in ragione del tempo di permanenza, provvederà in forma diretta al mantenimento della figlia. Tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, non viene previsto un contributo di mantenimento mensile a carico dei genitori;
4) ciascun genitore contribuirà nella misura del 50 % alle spese mediche, scolastiche e ludico sportive a sostenersi per la figlia minore. Ai fini dell'individuazione di tali spese i ricorrenti aderiscono al Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati in essere presso il Tribunale di Aosta sottoscritto in data 22/02/2013. Dello stesso si riportano i dati salienti:
* spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) abbonamento trasporto pubblico;
* spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica a livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
* spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie da impegni lavorativi di entrambi i genitori, malattia dei minori o del genitore;
fatta salva la disponibilità dell' altro genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal pagina 2 di 3 figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
h) spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale, ecc;
* spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
* spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentali ed ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato,
d) farmaci e terapie non tradizionali.
Tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori. Atto che viene allegato al presente ricorso a formarne parte integrante.
Le parti concordano espressamente che la retta della scuola frequentata dalla minore (compreso il costo del convitto e della refezione) verrà suddiviso al 50% tra le stesse;
5) attribuire l'assegno unico ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Eventuali altre agevolazioni e/o detrazioni e/o deduzioni per figli a carico al 50% tra i genitori;
6) spese legali integralmente compensate tra le parti con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà. L'accordo così concluso tra le parti è pienamente conforme all'interesse preminente della prole, valendo ad assicurare adeguata regolamentazione della disciplina dell'affido, dei rapporti della figlia con i genitori e degli obblighi genitoriali di mantenimento. Le spese vanno compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti nell'interesse della figlia
P.Q.M.
DISPONE in conformità all'accordo delle parti per la disciplina dell'affido e del mantenimento della figlia minore
(C.F. ), nata ad [...] il [...]. Persona_1 C.F._4
Compensa le spese.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Aosta, 3 febbraio 2025
Il Presidente
Giuseppe Colazingari
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 933/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. MILLIERY Parte_1 C.F._1
MICHEL ed elettivamente domiciliata in VIA LOSANNA 5 AOSTA, presso il difensore avv.
MILLIERY MICHEL
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTIGLIONI Parte_2 C.F._2
MARIA e CARESANO TE CORSO KOSSUTH 5 10132 TORINO;
C.F._3
elettivamente domiciliato in C.SO KOSSUTH, 5 10132 TORINO presso lo studio dell'avv.
CASTIGLIONI MARIA
Con riferimento alla figlia minore (C.F. ), nata ad [...] il Persona_1 C.F._4
4/11/2009 con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni esprimendo parere favorevole alla pronuncia secondo diritto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti non sono uniti in matrimonio ed è cessata la loro convivenza, nel corso della quale è nata la figlia . Per_2
Le parti hanno raggiunto l'accordo sulle condizioni di affido e di mantenimento della prole, chiedendo quindi congiuntamente al Tribunale di disporre nei termini seguenti:
1) affidamento condiviso della figlia minore , con collocazione prevalente e residenza anagrafica Per_2 della medesima presso l'abitazione paterna in Nus (AO) fraz.
7. Dare atto che i ricorrenti concordano Per_3
pagina 1 di 3 che le decisioni aventi carattere ordinario relative alla figlia minore verranno prese dal genitore con cui questa si trova. Ferma la disciplina di legge per ogni altra decisione afferente la minore;
2) la madre terrà presso di sé la figlia minore con le seguenti modalità:
- periodo scolastico: la minore resterà con la madre a week end alternati dal venerdì dall'uscita di scuola sino al lunedì mattina con riconduzione a scuola;
- periodo non scolastico secondo l'alternanza che segue: prima settimana: la minore resterà con la madre dal venerdì mattina, indicativamente ore 10,00, alla domenica sera, indicativamente ore 21.00, e verrà riaccompagnata a casa del padre;
seconda settimana: la minore resterà con la madre un giorno infrasettimanale da concordarsi
(indicativamente il mercoledì) pernottando presso la stessa.
La minore resterà con ciascun genitore:
* durante le vacanze natalizie: ad anni alterni dal 23 dall'uscita di scuola sino al 30 dicembre ovvero dal 30 dicembre, ore 10,00 circa, al 06 gennaio;
* ad anni alterni nelle vacanze d'inverno e in quelle pasquali, con rispetto della suddivisione dei giorni di vacanza paritaria essendo la durata dei due periodi diversa di anno in anno;
* per i giorni festivi infrasettimanali i genitori applicheranno il criterio dell'alternanza. In caso di disaccordo, la disciplina sarà la seguente: negli anni pari il 25/04, il 02/06 e l'08/12 con il padre e il 01/05/ e l'01/11 con la madre;
negli anni dispari il 25/04, il 02/06 e l'08/12 con la madre e il 01/05/ e l'01/11 con il padre.
Nelle vacanze estive la minore resterà per 15 giorni, anche non consecutivi, con la madre e per altri 15 giorni, anche non consecutivi, con il padre. I genitori concorderanno detti periodi entro il 31 maggio di ogni anno. Le parti concordano che la frequentazione madre-figlia, in considerazione dell'età di , terrà conto del Per_2 gradimento della minore, dei suoi impegni e desideri. Il padre si impegnerà, in ogni caso, ad intervenire affinché la figlia si rechi a casa della madre nei giorni di competenza di quest'ultima;
3) ciascun genitore, in ragione del tempo di permanenza, provvederà in forma diretta al mantenimento della figlia. Tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, non viene previsto un contributo di mantenimento mensile a carico dei genitori;
4) ciascun genitore contribuirà nella misura del 50 % alle spese mediche, scolastiche e ludico sportive a sostenersi per la figlia minore. Ai fini dell'individuazione di tali spese i ricorrenti aderiscono al Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati in essere presso il Tribunale di Aosta sottoscritto in data 22/02/2013. Dello stesso si riportano i dati salienti:
* spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) abbonamento trasporto pubblico;
* spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica a livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
* spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie da impegni lavorativi di entrambi i genitori, malattia dei minori o del genitore;
fatta salva la disponibilità dell' altro genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal pagina 2 di 3 figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
h) spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale, ecc;
* spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
* spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentali ed ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato,
d) farmaci e terapie non tradizionali.
Tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori. Atto che viene allegato al presente ricorso a formarne parte integrante.
Le parti concordano espressamente che la retta della scuola frequentata dalla minore (compreso il costo del convitto e della refezione) verrà suddiviso al 50% tra le stesse;
5) attribuire l'assegno unico ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Eventuali altre agevolazioni e/o detrazioni e/o deduzioni per figli a carico al 50% tra i genitori;
6) spese legali integralmente compensate tra le parti con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà. L'accordo così concluso tra le parti è pienamente conforme all'interesse preminente della prole, valendo ad assicurare adeguata regolamentazione della disciplina dell'affido, dei rapporti della figlia con i genitori e degli obblighi genitoriali di mantenimento. Le spese vanno compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti nell'interesse della figlia
P.Q.M.
DISPONE in conformità all'accordo delle parti per la disciplina dell'affido e del mantenimento della figlia minore
(C.F. ), nata ad [...] il [...]. Persona_1 C.F._4
Compensa le spese.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Aosta, 3 febbraio 2025
Il Presidente
Giuseppe Colazingari
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