Sentenza breve 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 10/04/2026, n. 2324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2324 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02324/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06741/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso, numero di registro generale 6741 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
NN ZA, OS AR NO, RI PI, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Saggiomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Calabrese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Direz. Gen.Le Lavori Pubblici e Protezione - Uod Genio Civile Napoli, U.O.D. Genio Civile Napoli - Presidio di Protezione Civile, in persona dei rispettivi l.r.p.t., non costituiti in giudizio;
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Andreottola e dall’Avv. Bruno Crimaldi dell’Avvocatura Comunale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) dell'Ordinanza di sospensione dei lavori, n. 73937 del 4.09.2025, a firma congiunta del Responsabile Ufficio sismico d.ssa C. Rucco e del Dirigente Massimo Cavallaro della Direzione Generale Lavori Pubblici della Regione Campania e Protezione Civile U.O.D. Genio Civile Napoli - Presidio di Protezione Civile;
b) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ove lesivo della posizione dei ricorrenti, ivi inclusi:
b.1) la Disposizione Dirigenziale n. 105/A/2025, emessa in data 11.06.2025 dal Dirigente del Servizio Antiabusivismo del Comune di Napoli, notificata in data 12.06.2025, con la quale è stato ordinato ai ricorrenti di provvedere, nel termine di 60 giorni, alla demolizione delle opere ritenute abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi, presso l'immobile sito in Napoli, via Posillipo n. 308, censito al catasto fabbricati, sezione CHI, foglio 37, particella 132, subalterni 16 e 18;
b.2) la nota PG/2025/200344 del 26/02/2025 del Servizio di Polizia Locale - Unità Operativa Tutela Edilizia e le risultanze istruttorie del 26/05/2025, a firma del responsabile del procedimento;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4\3\2026:
a) dell’Ordinanza di sospensione dei lavori n. 73937 del 4.09.2025, a firma congiunta del Responsabile Ufficio sismico d.ssa C. Rucco e del Dirigente Massimo Cavallaro della Direzione Generale Lavori Pubblici della Regione Campania e Protezione Civile U.O.D. Genio Civile Napoli - Presidio di Protezione Civile;
b) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ove lesivo della posizione dei ricorrenti, ivi inclusi:
b.1) la Disposizione Dirigenziale n. 105/A/2025, emessa in data 11.06.2025 dal Dirigente del Servizio Antiabusivismo del Comune di Napoli, notificata in data 12.06.2025, con la quale è stato ordinato ai ricorrenti di provvedere, nel termine di 60 giorni, alla demolizione delle opere ritenute abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi, presso l'immobile sito in Napoli, via Posillipo n. 308, censito al catasto fabbricati, sezione CHI, foglio 37, particella 132, subalterni 16 e 18;
b.2) la nota PG/2025/200344 del 26/02/2025 del Servizio di Polizia Locale – Unità Operativa Tutela Edilizia e le risultanze istruttorie del 26/05/2025, a firma del responsabile del procedimento;
nonché, da ultimo:
b.3) la nota prot. 0620478 del 13.11.2025, a firma del Dirigente e del Funzionario G.R. Campania – Settore Uffici Territoriali del Genio Civile di Napoli, depositata agli atti del processo in data 5.01.2026;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026, il dott. LO VE;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che, con l’atto introduttivo del giudizio, ed i successivi motivi aggiunti, parte ricorrente impugnava gli atti e provvedimenti, specificati in epigrafe, avverso cui articolava censure di violazione di legge ed eccesso di potere, sotto vari profili sintomatici;
Rilevato che si costituivano in giudizio la Regione Campania ed il Comune di Napoli, resistendo al gravame nonché (il Comune) sollevando varie eccezioni d’inammissibilità dello stesso;
Rilevato che, in data 2.04.2026, parte ricorrente osservava che, in data 31.03.2026, l’Ufficio territoriale del Genio Civile di Napoli aveva notificato la Disposizione Dirigenziale del 31.13.2026, a firma del Dirigente Ing. Massimino Cavallaro e dell’Ing. Chiara Emanuela Rucco, con cui si era disposta la cessazione degli effetti dell’impugnata Ordinanza Dirigenziale di sospensione dei lavori, “n. 73937, prot. 0443241/25 del 9/09/2025” e, pertanto, che ricorrevano i presupposti perché il Tribunale dichiarasse “la cessazione della materia del contendere, per la sopravvenuta carenza di interesse in capo ai ricorrenti”, con compensazione delle spese di lite;
rilevato che, con successive note difensive, parte ricorrente si riportava “all’istanza di declaratoria della cessazione della materia del contendere, depositata agli atti di causa in data 2.04.2026”;
Rilevato che, all’odierna udienza in camera di consiglio, vista la predetta dichiarazione di parte ricorrente, i gravami erano trattenuti in decisione, previo avviso, alle parti, della pronuncia di sentenza, ex art. 60 c.p.a.;
Rilevato che può pertanto, conformemente a quanto dichiarato da parte ricorrente ed alla documentazione in atti, pronunciarsi sentenza breve di improcedibilità del ricorso, essendo in parte cessata la materia del contendere, visto l’annullamento, da parte della Regione Campania, dell’ordinanza di sospensione lavori in epigrafe, e, comunque, in parte risultando - le impugnative dei residui atti - improcedibili per s.d.i. (giusta quanto dichiarato dai ricorrenti); con compensazione delle spese di lite tra tutte le parti, stante l’esito in rito della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui successivi motivi aggiunti, li dichiara improcedibili, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
LO VE, Presidente, Estensore
Alfonso Graziano, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LO VE |
IL SEGRETARIO