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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 14/10/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Taranto
N. 2692/2024 del 19 novembre 2024
Oggetto: spese giudizio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott. Donatella De Giorgi Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro iscritta al n. 278/2025 del Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, rappresentate e difese dall'Avv. Michele Brunetti, in virtù di procura in atti, ed
[...]
elettivamente domiciliate presso il suo studio in Taranto, via Principe Amedeo n. 26
APPELLANTI
contro
, in persona del Ministro in carica Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza del 17.9.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi al Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro (R.G. nn. 7151/2024, 7153/2024,
7209/2024 e 7210/2024), le odierne appellanti, docenti a tempo determinato, avevano chiesto il riconoscimento del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 (c.d. carta docenti), nella misura di € 500,00 per l'anno scolastico 2023/2024, con condanna del al pagamento delle relative somme e delle spese CP_1
di giudizio.
Il Tribunale, dopo aver disposto la riunione dei ricorsi, con sentenza n. 2692/2024, pubblicata il 19 novembre 2024, accoglieva integralmente le domande, riconoscendo il diritto delle ricorrenti al beneficio richiesto e condannando il al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 570,00 CP_1
per compensi professionali, oltre accessori di legge e distrazione in favore del difensore antistatario.
Avverso tale statuizione hanno proposto appello le ricorrenti, con ricorso depositato il 22.4.2025, limitatamente al capo di liquidazione delle spese, deducendo la violazione dell'art. 4 del D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, e lamentando che i compensi fossero stati liquidati in misura inferiore ai minimi inderogabili e senza la necessaria motivazione.
In particolare, le appellanti hanno sostenuto che:
• la liquidazione avrebbe dovuto tener conto della riunione di più cause e dell'art. 4, comma 2,
D.M. 55/2014, che prevede la maggiorazione del 30% per ogni parte oltre la prima;
• il Tribunale non poteva ridurre i compensi oltre il 50% dei valori medi tabellari;
• la somma corretta da liquidare era di € 819,00, o quantomeno € 762,00, oltre accessori.
L'Amministrazione appellata non si è costituita, benché regolarmente convenuta in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 17.9.2025, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
IN DIRITTO
L'appello è fondato.
Oggetto del gravame è la sola liquidazione dei compensi professionali disposta dal Tribunale, che ha quantificato le spese in € 570,00, con importo inferiore ai minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, tabella n. 3 (Cause di lavoro), come modificata dal D.M. n. 147/2022.
1. Sulla determinazione dei compensi Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. 55/2014, nel testo vigente, i valori medi tabellari possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento, costituendo tale limite un vincolo inderogabile per il giudice nella liquidazione giudiziale.
Come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. ex plurimis: Cass. civ., Sez. II, n. 11788/2023; Cass. civ., n.
10466/2023), la riduzione oltre tale soglia viola il principio dell'equo compenso e la disciplina regolamentare dei parametri forensi.
Nel caso di specie, il Tribunale ha omesso ogni motivazione circa i criteri adottati, procedendo a una liquidazione globale e inferiore ai minimi tabellari, in contrasto con i principi enunciati da Cass. civ.,
Sez. VI, n. 34573/2021 e n. 37009/2021, secondo cui la liquidazione deve avvenire per ciascuna fase processuale, con indicazione dei valori applicati e delle eventuali riduzioni motivate.
2. Sull'applicazione dell'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014
Inoltre, trattandosi di cause successivamente riunite, il giudice di prime cure avrebbe dovuto tener conto del disposto dell'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014, che consente l'aumento del compenso “per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento”, fino a un massimo di dieci soggetti.
La Corte di Cassazione (Cass. civ., n. 9333/2024; Cass. civ. n. 10367/2024) ha chiarito che la maggiorazione si applica anche quando le pretese dei soggetti difesi siano identiche in fatto e diritto, determinando una base di calcolo ridotta del 30%, poi maggiorata in funzione del numero di parti assistite.
Tenuto conto che l'attività professionale si è articolata nelle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, e che le appellanti erano quattro, la corretta applicazione dei parametri conduce a un compenso complessivo pari ad € 819,00, così come indicato in appello.
Ne consegue che la sentenza impugnata va riformata limitatamente al capo sulle spese di primo grado, dovendo essere applicati i valori tabellari minimi nel rispetto delle norme vigenti.
Le spese di questo grado, liquidate come in dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al DM n.
55/2014 e tenendo conto del valore della controversia, della semplicità delle questioni trattate e della mancata esecuzione della fase istruttoria, seguono la soccombenza e vanno distratte al difensore costituito delle appellanti, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Lavoro
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 22.4.2025 da Parte_1
, , e nei
[...] Parte_3 Parte_2 Parte_4 confronti del avverso la sentenza del 19.11.2024 del Tribunale Controparte_1
di Taranto, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, ridetermina le spese liquidate in primo grado a favore delle appellanti in € 819,00, condannando il appellato al pagamento della predetta somma con CP_1
distrazione in favore dell'Avv. Brunetti Michele.
Condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in € 247,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie (15%), come per legge, con distrazione all'Avv. Brunetti Michele
Riserva il deposito della sentenza nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 17.9.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Domenico Monterisi Dott.ssa Caterina Mainolfi
N. 2692/2024 del 19 novembre 2024
Oggetto: spese giudizio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott. Donatella De Giorgi Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro iscritta al n. 278/2025 del Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, rappresentate e difese dall'Avv. Michele Brunetti, in virtù di procura in atti, ed
[...]
elettivamente domiciliate presso il suo studio in Taranto, via Principe Amedeo n. 26
APPELLANTI
contro
, in persona del Ministro in carica Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza del 17.9.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi al Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro (R.G. nn. 7151/2024, 7153/2024,
7209/2024 e 7210/2024), le odierne appellanti, docenti a tempo determinato, avevano chiesto il riconoscimento del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 (c.d. carta docenti), nella misura di € 500,00 per l'anno scolastico 2023/2024, con condanna del al pagamento delle relative somme e delle spese CP_1
di giudizio.
Il Tribunale, dopo aver disposto la riunione dei ricorsi, con sentenza n. 2692/2024, pubblicata il 19 novembre 2024, accoglieva integralmente le domande, riconoscendo il diritto delle ricorrenti al beneficio richiesto e condannando il al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 570,00 CP_1
per compensi professionali, oltre accessori di legge e distrazione in favore del difensore antistatario.
Avverso tale statuizione hanno proposto appello le ricorrenti, con ricorso depositato il 22.4.2025, limitatamente al capo di liquidazione delle spese, deducendo la violazione dell'art. 4 del D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, e lamentando che i compensi fossero stati liquidati in misura inferiore ai minimi inderogabili e senza la necessaria motivazione.
In particolare, le appellanti hanno sostenuto che:
• la liquidazione avrebbe dovuto tener conto della riunione di più cause e dell'art. 4, comma 2,
D.M. 55/2014, che prevede la maggiorazione del 30% per ogni parte oltre la prima;
• il Tribunale non poteva ridurre i compensi oltre il 50% dei valori medi tabellari;
• la somma corretta da liquidare era di € 819,00, o quantomeno € 762,00, oltre accessori.
L'Amministrazione appellata non si è costituita, benché regolarmente convenuta in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 17.9.2025, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
IN DIRITTO
L'appello è fondato.
Oggetto del gravame è la sola liquidazione dei compensi professionali disposta dal Tribunale, che ha quantificato le spese in € 570,00, con importo inferiore ai minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, tabella n. 3 (Cause di lavoro), come modificata dal D.M. n. 147/2022.
1. Sulla determinazione dei compensi Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. 55/2014, nel testo vigente, i valori medi tabellari possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento, costituendo tale limite un vincolo inderogabile per il giudice nella liquidazione giudiziale.
Come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. ex plurimis: Cass. civ., Sez. II, n. 11788/2023; Cass. civ., n.
10466/2023), la riduzione oltre tale soglia viola il principio dell'equo compenso e la disciplina regolamentare dei parametri forensi.
Nel caso di specie, il Tribunale ha omesso ogni motivazione circa i criteri adottati, procedendo a una liquidazione globale e inferiore ai minimi tabellari, in contrasto con i principi enunciati da Cass. civ.,
Sez. VI, n. 34573/2021 e n. 37009/2021, secondo cui la liquidazione deve avvenire per ciascuna fase processuale, con indicazione dei valori applicati e delle eventuali riduzioni motivate.
2. Sull'applicazione dell'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014
Inoltre, trattandosi di cause successivamente riunite, il giudice di prime cure avrebbe dovuto tener conto del disposto dell'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014, che consente l'aumento del compenso “per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento”, fino a un massimo di dieci soggetti.
La Corte di Cassazione (Cass. civ., n. 9333/2024; Cass. civ. n. 10367/2024) ha chiarito che la maggiorazione si applica anche quando le pretese dei soggetti difesi siano identiche in fatto e diritto, determinando una base di calcolo ridotta del 30%, poi maggiorata in funzione del numero di parti assistite.
Tenuto conto che l'attività professionale si è articolata nelle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, e che le appellanti erano quattro, la corretta applicazione dei parametri conduce a un compenso complessivo pari ad € 819,00, così come indicato in appello.
Ne consegue che la sentenza impugnata va riformata limitatamente al capo sulle spese di primo grado, dovendo essere applicati i valori tabellari minimi nel rispetto delle norme vigenti.
Le spese di questo grado, liquidate come in dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al DM n.
55/2014 e tenendo conto del valore della controversia, della semplicità delle questioni trattate e della mancata esecuzione della fase istruttoria, seguono la soccombenza e vanno distratte al difensore costituito delle appellanti, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Lavoro
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 22.4.2025 da Parte_1
, , e nei
[...] Parte_3 Parte_2 Parte_4 confronti del avverso la sentenza del 19.11.2024 del Tribunale Controparte_1
di Taranto, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, ridetermina le spese liquidate in primo grado a favore delle appellanti in € 819,00, condannando il appellato al pagamento della predetta somma con CP_1
distrazione in favore dell'Avv. Brunetti Michele.
Condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in € 247,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie (15%), come per legge, con distrazione all'Avv. Brunetti Michele
Riserva il deposito della sentenza nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 17.9.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Domenico Monterisi Dott.ssa Caterina Mainolfi