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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 16/09/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 792/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv. Parte_1 C.F._1 Ivan Cenni ( e Elio Piersanti Gessaroli Email_1 ( entrambi del Foro di Rimini, Email_2 presso il cui studio in Riccione (RN) Viale Dei Mille n.3 è elettivamente domiciliato
- RICORRENTE -
CONTRO
( ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentato e difeso dagli Avv. Francesca Romana Belli e Oreste Manzi con domicilio eletto in Rimini, Via Macanno n.25, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'Istituto medesimo
RESISTENTE
MOTIVAZIONE
Il ricorso con il quale – che con decorrenza dal 01 novembre Parte_1 CP_ 2019 percepisce dall' la pensione CAT. VOCOM n.021-320136536706 in applicazione dell'art. 14 del D.L. n. 4/2019 (pensione quota 100) – ha richiesto l'irripetibilità dell'indebito pari a lordi € 14.664,91 richiesto dall' con CP_2 provvedimento in data 14\10\2024 di riliquidazione della pensione in applicazione del comma 3 dell'art. 14 del D.L. n. 4 del 2019 (il quale stabilisce l'incumulabilità del reddito con il trattamento di pensione) per avere il ricorrente svolto nell'anno 2023 una attività di collaborazione coordinata e continuativa di natura autonoma e occasionale , è meritevole di integrale accoglimento .
In particolare dagli atti si evince come data 03\07\2023 il ricorrente ha sottoscritto con l'Associazione Sportiva Dilettantistca denominata HG Cycling Team un CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE INERENTE L'ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA ai sensi del DLGS 28.02.2021 n. 36 in forza del quale lo stesso nell'anno 2023 ha espletato la propria attività tecnico sportiva nell'interesse della stessa in qualità di ATLETA operando “ …con assoluta autonomia nell'ambito dei programmi che verranno di volta in volta concordati con la ASD e con l'obbligo di relazione, successiva alle attività, circa le prestazioni effettuate e i risultati ottenuti. Il rapporto contrattuale di cui alla presente scrittura sarà disciplinato dalle disposizioni di cui al DLGS 36/2021. La collaborazione oggetto del presente contratto, data la fattispecie e le modalità di esecuzione di assoluta autonomia delle prestazioni, esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato. Tale pattuizione ha carattere essenziale per entrambe le parti…” ( art. 3) con la specifica previsione che “
…Nell'organizzazione della propria attività il collaboratore, pur dovendo relazionare la committente del proprio operato, sarà completamente autonomo, senza alcun vincolo di esclusiva o subordinazione, essendo espressa reciproca volontà quella di non dare corso a un rapporto di lavoro subordinato. In particolare sarà libero di svolgere e di organizzare la propria attività in completa autonomia, nel rispetto delle metodologie e delle procedure da concordare periodicamente con la committente nel rispetto di quanto previsto dal DLGS 36/2021, per tempistiche e modalità di esecuzione, rivestendo tale pattuizione carattere essenziale per entrambe le parti…” ( art. 4) .
Accordo questo che ha avuto efficacia per il periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023 (art.5) dietro il pagamento di un compenso “ …che, tenuto conto della natura dell'attività richiesta, sarà disciplinato sulla base del richiamato DLGS 36/2021. Le parti convengono, sulla base dell'impegno richiesto, un compenso lordo complessivo di Euro 1000/00 (Mille/00) che verrà corrisposto a mezzo di bonifico bancario. Il compenso sarà al lordo delle ritenute fiscali, assicurative e previdenziali, ove applicabili, previste dagli artt. 34, 35, e 36 del DLGS 36/2021 ” ( art. 6) .
In punto di diritto viene allora in rilievo l'art. 14, comma 3 del D.L. n. 4 del 2019 secondo il quale : “La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5000 Euro lordi annui.” Nel caso di specie per come visto la prestazione lavorativa resa dal ricorrente è stata di natura autonoma e occasionale ed ha procurato al ricorrente nell'anno 2023 un reddito di soli € 3.000,00 lordi (come si evince dalla documentazione contrattuale e fiscale e dalla Comunicazione Obbligatoria del Ministero del Lavoro attestante i compensi del 2023 allegata in atti) ben inferiore alla soglia di cinquemila euro prevista dalla legge .
Le spese di lite , in dispositivo liquidate , seguono la soccombenza .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso depositato il giorno 08\07\2025 , disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con : CP_2
1) Accertata la irripetibilità dell'indebito pari a 14.664,91 richiesto dall' CP_2 con provvedimento in data 14\10\2024 di riliquidazione della pensione CAT. VOCOM n.021-320136536706 , dichiara che il ricorrente ha diritto a percepire il trattamento pensionistico di cui alla pensione CAT. VOCOM n.021- 320136536706 con condanna dell' alla restituzione di quanto CP_2 eventualmente trattenuto a tale titolo .
2) Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che CP_2 ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 si liquidano in complessivi euro 2.041,00 ( di cui euro 266,00 a titolo di rimborso delle spese forfettarie) , oltre ad € 118,50 per esborsi ed I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari .
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 16\09\2025 .
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'