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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/10/2025, n. 2877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2877 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1904/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
Nella persona dei magistrati:
Dott.ssa AL RI Presidente rel.
Dott.ssa Rossella Milone Consigliere
Dott.ssa Cristina Ravera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1904/2024 promossa in grado d'appello da: di Parte_1 Parte_2
(C.F , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 [...]
(C.F. , Parte_2 C.F._1 Parte_3
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_4
), C.F. ), ed C.F._3 Parte_5 C.F._4
C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Parte_6 C.F._5
IO RR (C.F. – P.E.C. C.F._6
- fax n. 0392301629), del foro di Monza, ed Email_1
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Monza (MB),Via dei Mille 2, giusta delega in atti.
- APPELLANTI – contro
(C.F./P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 pag. 1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Elisabetta Rosa
Cirillo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Monza (MB),
Via vittorio Emanuele n. 2, giusta delega in atti.
- APPELLATA -
e contro
(C.F./P.I. ) – e per essa, quale mandataria, Controparte_2 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Cristina Salvadori (C.F.:
– PEC ed C.F._7 Email_2
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Milano (MI), Via
Giuseppe RE n. 3, giusta procura in atti.
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1484/2024 del Tribunale di Monza pubblicata in data 20 Maggio 2024/conto corrente e mutuo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti appellanti:
“In via preliminare ed urgente: ex art. 283 c.p.c. e 351 c.p.c. sospendere in tutto, in presenza dei gravi e fondati motivi indicati nella parte espositiva del presente atto di citazione in appello, perché dalla sentenza può derivare un pregiudizio grave ed irreparabile (in primis, l'eventuale attivazione, pur in pendenza di giudizio, di una nuova procedura esecutiva immobiliare da parte della Banca), l'efficacia esecutiva o
l'esecuzione della sentenza qui impugnata.
Nel merito:
pag. 2 in totale riforma della sentenza n. 1484/2024 pubblicata il 20.5.2024 emessa dal
Giudice del Tribunale di Monza, dott.ssa Cinzia Fallo, accogliere le sotto rassegnate conclusioni: previo accertamento della usurarietà dei tassi di interesse applicati dalla Parte_7
(oggi in relazione ai c/c n. 3339526 e n° 615227167547
[...] Parte_8
accesi dalla società Controparte_4
dichiarare ex art. 1419 II comma cod. civ. la nullità parziale dei relativi contratti di conto corrente bancario e non dovuti gli interessi a favore della Banca convenuta, con condanna di quest'ultima alla integrale restituzione degli importi a tal titolo versati a favore dell'avente diritto.
In subordine, previo accertamento della misura del legittimo tasso di interesse, diverso da quello applicato, dichiarare la nullità e/o l'annullamento parziale dei due contratti di conto corrente in relazione alla pattuizione degli interessi ultralegali, determinando la misura degli interessi al tasso legale, e rideterminare l'importo eventualmente dovuto, anche ai sensi dell'art. 1241 e segg., con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente trattenute ed ingiustamente percepite.
Dichiarare, per le ragioni di cui in premessa, la nullità del contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 12.4.2004 a Rogito Notaio Dott. di Persona_1
Milano, (Rep. 58722 /5660) per € 150.000,00 nonché del contratto di mutuo
9104233/R-M/TV20 sottoscritto in data 22.7.2005 a Rogito Notaio Dott.
[...]
di Milano, (Rep. 64493 /744) per € 179.180,00 e, per l'effetto, condannare la Per_1
convenuta alla restituzione, in favore degli attori, delle somme percepite a titolo di interessi sulle somme mutuate.
In subordine, previa declaratoria di nullità dei precitati contratti di mutuo, condannare a restituire agli istanti gli interessi percepiti in Parte_8
relazione alla somma corrispondente allo scoperto illegittimo.
Condannare, infine, la (oggi ) al risarcimento Parte_7 Parte_8
in favore degli attori, nella misura che verrà ritenuta di giustizia, di tutti i danni
pag. 3 patrimoniali e/o non patrimoniali (anche morali ex art. 2059 c.c.) che agli stessi sono derivati per i fatti esposti nella parte espositiva del presente atto ed, in particolare, per aver subito gli illegittimi pignoramenti (mobiliari, di pignoramento presso terzi: 1/5 dello stipendio in danno di ed immobiliari (procedura esecutiva Parte_4
immobiliare n. 284/2009 e procedura esecutiva immobiliare n. 699/2010) e la conseguente vendita all'asta, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n.
284/2009, dell'immobile (già casa coniugale) di proprietà di e Parte_2
e per non aver potuto, la società Parte_4 Controparte_4
disporre di maggiori risorse finanziarie da utilizzare nell'esercizio
[...]
della propria attività commerciale.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio.
In via istruttoria: ammettersi C.T.U. contabile econometrica diretta a confermare, per tutto il periodo di osservazione, dalla data cioè dell'insorgenza dei due rapporti di conto corrente n.
3339526 e n. 615227167547 accesi dalla di Controparte_4 Parte_2
presso e sino alla sua chiusura, l'esistenza di
[...] Parte_7
sconfinamenti dal tasso di interesse applicato ai due rapporti oltre le soglie di legge
(legge 108/98 Legge Anti Usura), nonché a quantificare le somme indebitamente incassate da Parte_7
Respingersi, per i motivi così come meglio espressi in atti (cfr. memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c.), le eccezioni e le domande svolte ex adverso perché infondate sia in fatto che in diritto.”
Per Appellata: Controparte_1
“Voglia l'adito Giudice, ogni contraria istanza, sia di merito che istruttoria, opposizione ed eccezione respinta;
emesse tutte le declaratorie del caso, così statuire:
1) In via principale nel merito: rigettare l'appello proposto, e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Monza n. 1484/2024 pubblicata il 20/05/2024, resa a conclusione del giudizio rubricato al n. 9795/21 R.G. ;
pag. 4 2) accogliere in ogni caso l'appello incidentale e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e per l'effetto dichiararne Parte_8
l'estromissione dal giudizio.
3) In ogni caso col favore delle spese e compensi di causa di entrambi i giudizi.”
Per Appellata: Controparte_2
“Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte, rigettate tutte le domande e istanze avversarie, in totale conferma della Sentenza appellata
IN VIA PRELIMINARE:
1. rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della Sentenza;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
2. rigettare le domande avversarie con integrale conferma della Sentenza appellata;
IN VIA ISTRUTTORIA:
3. rigettare le istanze istruttorie avversarie;
IN OGNI CASO:
4. condannare gli appellanti al pagamento di competenze e spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori di legge (spese generali, i.v.a. e c.p.a.). Con riserva di ogni altra allegazione e produzione consentita, si depositano telematicamente l'atto di citazione in appello e il fascicolo del primo grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Vicende processuali
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Controparte_4 Parte_2
, ed
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Pt_6 Parte_8
Monza formulando, in estrema sintesi, domanda di nullità parziale ex art. 1419 c.c. dei contratti di conto corrente nn. 3339526 e 615227167547 sottoscritti con
[...]
(prima per illegittima applicazione di interessi Parte_8 Parte_7
usurari, domanda di nullità dei due contratti di mutuo fondiario sottoscritti, pag. 5 rispettivamente, in data 12.4.2004 a Rogito Notaio Dott. di Milano, Persona_1
(Rep. 58722 /5660) per € 150.000,00 ed in data 22.7.2005 a Rogito Notaio Dott.
[...]
di Milano, (Rep. 64493 /744) per € 179.180,00 per illiceità della causa, in Per_1
relazione ai quali proponeva altresì domande restitutorie e risarcitorie, per danni patrimoniali e non provocati dalla Banca.
In particolare, gli attori deducevano e chiedevano:
- l'accertamento dell'avvenuta applicazione di interessi usurari in relazione ai c/c nn.
3339526 e 615227167547, accesi dalla sig.ra nella qualità di Parte_2
socio accomandatario della e la declaratoria di nullità parziale Controparte_4
degli stessi contratti ex art. 1419 c.c., con conseguente condanna della banca, ex art. 1815 co. 2 c.c., alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e riscosse, come determinate nella perizia di parte che veniva prodotta;
- in subordine, la declaratoria di nullità/annullamento parziale dei suddetti contratti in relazione alla pattuizione di interessi ultralegali, con rideterminazione della misura degli interessi da corrispondersi al tasso legale, con conseguente condanna della Pt_7
alla restituzione delle somme indebitamente riscosse;
- la declaratoria di nullità del contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data
12.04.2004 a Rogito Notaio Dott. di Milano, (Rep. 58722 /5660) per € Persona_1
150.000,00, nonché del contratto di mutuo fondiario 9104233/R M/TV20 sottoscritto in data 22.07.2005 a Rogito Notaio Dott. di Milano, (Rep. 64493 /744) Persona_1
per € 179.180,00 per illiceità della causa, in quanto stipulati per finanziare l'esposizione di conto corrente, con conseguente condanna della convenuta
[...]
alla restituzione, in favore degli attori, delle somme percepite a titolo Parte_8
di interessi sulle somme mutuate;
- in ulteriore subordine, previa declaratoria di nullità dei predetti contratti di mutuo, la condanna della banca convenuta a restituire gli interessi percepiti in relazione alla somma corrispondente allo scoperto illegittimo;
pag.
6 - la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della condotta posta in essere dalla banca nella misura da quantificarsi in corso di causa;
- in via istruttoria, l'ammissione della CTU contabile econometrica diretta ad accertare le somme indebitamente trattenute dalla banca convenuta.
2. Si costituivano in giudizio e la società , Parte_8 Controparte_3
nella qualità di procuratore di (d'ora in avanti, per brevità, Controparte_2
, quest'ultima quale cessionaria del credito in contestazione, contestando le CP_2
domande svolte.
e chiedevano, in sintesi, al Tribunale: Parte_8 CP_2
- in via preliminare, di accertare la tardiva iscrizione della causa, con conseguente richiesta di cancellazione della stessa dal ruolo;
- in via ulteriormente preliminare, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle rimesse di natura solutoria relative ai conti correnti contestati, risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del giudizio, non essendo intervenuto alcun atto interruttivo.
Inoltre, in via preliminare, la sola eccepiva la propria carenza di Parte_8
legittimazione passiva, a causa della intervenuta cessione in blocco dei crediti a con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio. CP_2
Nel merito, le convenute chiedevano il rigetto di tutte le domande avanzate dagli attori, in quanto infondate in fatto e in diritto, lamentando la genericità delle doglianze da costoro sollevate con l'atto introduttivo.
3. Con ordinanza del 4.08.2022, il giudice di primo grado rigettava la richiesta istruttoria di CTU contabile, per mancata produzione sia dei contratti che degli estratti conto per tutto il periodo in considerazione.
pag. 7 4. All'esito del giudizio, il Tribunale di Monza pronunciava la sentenza n. 1484/2024 pubblicata in data 20.5.2024, con la quale rigettava le domande proposte dagli attori, condannando, altresì, gli attori, in via solidale tra loro, a rifondere a Parte_8
ed a le spese di lite.
[...] Controparte_2
Il Tribunale, in sintesi:
- riteneva superata la questione preliminare di tardività dell'iscrizione a ruolo della causa, come aveva già precedentemente affermato il G.I. nel verbale di prima udienza, essendo stata la stessa iscritta a ruolo in data 29.11.2021;
- riteneva fondata l'eccezione preliminare avanzata dalle convenute relativa alla prescrizione dell'azione proposta in relazione ai conti correnti nn. 3339526 e
615227167547, in quanto chiusi, rispettivamente, il 30.06.2007 e 30.07.2007.
Invero, il Tribunale escludeva che potessero costituire atti interruttivi della prescrizione:
▪ la querela proposta da in data 17.05.2013 (doc. 9 Parte_9
dell'atto di citazione);
▪ il ricorso ex art. 615 c.p.c. promosso dalla sig.ra a Parte_2
(unitamente a e ) in data Parte_10 Parte_3
13.05.2014 avanti al Tribunale di Monza, intervenendo nella procedura di esecuzione immobiliare n. 699/200;
▪ l'istanza di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 avanzata in data 25.05.2016.
E precisava altresì che sarebbe stato “onere degli attori provare che tutte le rimesse confluite sul conto corrente intestato alla società attrice fossero di natura ripristinatoria, onere che non è mai stato assolto nel presente giudizio”.
Per tale ragione, dichiarava prescritta l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033
c.c. in relazione ai conti correnti in contestazione, chiusi rispettivamente il 30.06.2007
e il 30.07.2007;
- riteneva, altresì, non assolto l'onere della prova sulla presunta usurarietà dei tassi di interessi applicati dalla banca convenuta in relazione ai c/c n. 3339526 e n°
615227167547, accesi dalla società Controparte_4
pag. 8 & C.; sul punto, precisava peraltro che “la mancata produzione dei contratti e degli estratti conto per tutto il periodo in considerazione ha reso impossibile effettuare una perizia per verificare il superamento della soglia del tasso di interesse e di conseguenza l'accertamento”;
- ribadendo la netta differenza del mutuo fondiario dal mutuo di scopo, rigettava, infine, anche la domanda di nullità dei contratti mutui fondiario indicati in atto introduttivo;
- infine, in ragione delle motivazioni come sopra esposte, dichiarava assorbite tutte le restanti questioni formulate dagli attori, condannandoli in solido tra loro alla rifusione delle spese sia in favore di , sia in favore di . Controparte_1 CP_2
5. e , Controparte_4 Parte_2 Parte_3 [...]
ed hanno proposto appello davanti a Pt_4 Parte_5 Parte_6
questa Corte, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e reiterando le domande già svolte in primo grado, in particolare censurando:
- l'avvenuto rigetto per ritenuta prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito in relazione ai contratti di c/c sottoscritti dalle parti, essendo intervenuti appositi atti interruttivi;
- il rigetto della domanda di nullità parziale per l'indebita applicazione di interessi usurari nei contratti di c/c contestati, in ragione della rilevata insussistenza della documentazione bancaria a supporto, ritenendo, al contrario, che fosse stata prodotta tutta la documentazione necessaria (gli estratti conto – doc. 1 e 3), oltre alla perizia tecnica di parte (doc. 7) e alla consulenza tecnica del P.M. del Tribunale di Monza depositata nell'indagine penale incardinata in séguito alla querela proposta dalla sig.ra
(doc. 8); Parte_2
- il rigetto della domanda di nullità dei due contratti di mutuo fondiario sopra menzionati per illiceità della causa, poiché, anche dalle azioni esecutive promosse dalla banca, era evincibile la finalità a cui erano destinati, ovvero coprire l'esposizione debitoria dei contratti di conto corrente debitamente sottoscritti;
pag.
9 - la carenza di legittimazione in giudizio della convenuta , in quanto soggetto CP_2
estraneo al giudizio, non essendo data prova dell'avvenuta cessione del credito oggetto di contestazione.
6. Si sono costituite anche in appello e CP_2 Parte_8
contestando tutti i motivi di gravame e chiedendone il rigetto.
6.1. ha altresì proposto appello incidentale avverso la sentenza di Parte_8
primo grado, articolando un unico motivo di appello così rubricato “sulla carenza di legittimazione passiva di per intervenuta cessione in blocco del Parte_8
credito”.
Sul punto, ha precisato che, in forza di un contratto di cessione di crediti concluso in data 20.4.2018, ha acquistato pro-soluto dalla stessa un pacchetto di CP_2
crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche, concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso tra l'1.1.1955 e il 31.12.2017, e qualificati come attività finanziarie deteriorate (tra cui la posizione debitoria della società attrice)
e che ha dato notizia dell'avvenuta cessione dei crediti a mezzo CP_2
pubblicazione sulla G.U. Parte Seconda n. 52 del 5.5.2018. Ne discendeva, pertanto, il venir meno della titolarità del rapporto e della legittimazione passiva, lamentando il mancato accoglimento della richiesta di estromissione.
7. All'udienza del 22.1.2025 il Collegio si è riservato sull'istanza di sospensione.
Con ordinanza fuori udienza in pari data la Corte ha sospeso l'esecuzione della sentenza impugnata. Indi, fissata udienza ai sensi dell'art. 352 c.p.c. dinanzi al
Consigliere Istruttore, e precisate le conclusioni, dimesse le memorie difensive conclusive, la causa è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 10
8. Con il primo motivo d'appello, le appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato la prescrizione decennale delle richieste di ripetizione di quanto indebitamente versato sui due conti correnti n. 339526 e n. 615227167547, chiusi, rispettivamente, in data 30.06.2007 e 30.07.2007, non valorizzando gli appositi atti interruttivi documentati in atti.
In particolare, le appellanti hanno dichiarano che assumerebbero valore di atti interruttivi:
- la querela proposta da in data 17.05.2013 (doc. 9 dell'atto di Parte_2
citazione);
- il ricorso ex art. 615 c.p.c. promosso dalla stessa (unitamente Parte_2
a e ) in data 13.05.2014 avanti al Parte_10 Parte_3
Tribunale di Monza, intervenendo nella procedura n. 699/2009 (doc. 14 all'atto di citazione);
- e infine l'istanza di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 in data 25.05.2016 cui la banca convenuta aderiva, ma che dava esito negativo (cfr. doc. 17 sempre allegato alla memoria 21.03.2022).
8.1. Tale motivo è infondato.
Devono infatti condividersi le conclusioni del primo giudice che, sul punto, ha testualmente osservato e rilevato:
“La proposizione di una querela, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, non interrompe la prescrizione.
Per quanto attiene all'asserita interruzione con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., tale ricorso attiene al contratto di mutuo fondiario n. 8300998/P-
M/TV15 sottoscritto in data 12.03.2004, per un importo pari a 150.000,00 euro (cfr. doc. n. 14 dell'atto di citazione, pag. 2), contratto che, come meglio si dirà in seguito, non ha alcun collegamento con i conti correnti nn. 3339526 e 615227167547.
Infine, dal verbale negativo di mediazione di cui al documento n. 17, non solo emerge che tale mediazione non sia stata esperita nei confronti di tutte le parti presenti nel
pag. 11 giudizio, anzi, sono presenti altri soggetti che ne sono completamente estranei, inoltre, non si fa nemmeno menzione dell'oggetto su cui viene esperito il tentativo di mediazione. Corretto quanto espresso dal giudice”.
Invero, come ha correttamente rilevato il giudice di primo grado, la querela non può essere annoverata nella categoria degli atti, tassativamente determinati, ai quali l'art
2943 c. c., attribuisce efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'orientamento consolidato della Suprema Corte, dal quale questa Corte non ritiene vi siano motivi per discostarsi (cfr. ex multis Cass. 6244/1980; Cass. n. 12422/1995; Cass. n. 21969/2009 ma anche, da ultimo, Cass. Cassazione civile sez. VI, 14/01/2021, n.512).
E' fin troppo evidente, infatti, che il diritto azionato nella presente sede dalla parte appellante si prospetta di contenuto del tutto differente rispetto alla pretesa punitiva insita nella proposizione della querela, non potendo certo ritenersi che quest'ultima, in particolare, rappresenti esercizio del medesimo diritto – di natura schiettamente patrimoniale - oggetto del presente giudizio.
Parimenti, il ricorso ex art. 615 c.p.c. non ha ad oggetto i contratti di conto corrente contestati nel presente giudizio, bensì il solo contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 12.03.2004. Per tale motivo, nessun effetto interruttivo può essere a tale atto ricondotto, venendo in considerazione rapporti diversi e come meglio si dirà in prosieguo, in alcun modo causalmente collegati, ovvero i citati rapporti di conto corrente.
Per ultimo, è vero che lo strumento della mediazione, ai sensi dell'art. 8 della legge richiamata, è potenzialmente idoneo a interrompere i termini prescrizionali, ma ciò si verifica solo quando la parte chiamata riceva una comunicazione d'invito che indichi il contenuto della domanda di mediazione, e la stessa sia coincidente con l'oggetto della pretesa azionata.
Nel caso di specie, alla stregua di quanto sopra considerato, deve escludersi che il verbale di mediazione, avente esito negativo, depositato quale doc. 17 dagli appellanti, possa rappresentare titolo idoneo ad interrompere il termine prescrizionale – in quanto pag. 12 è impossibile accertare che fosse riferibile all'oggetto della presente controversia, vuoi per la mancanza di coincidenza soggettiva, a causa, in particolare, dell'estraneità di taluni soggetti (presunti rappresentanti degli odierni appellanti), vuoi per l'assenza di indicazioni sull'oggetto e sulle ragioni della domanda.
Alla luce della documentazione acquisita agli atti del giudizio, pertanto, deve ritenersi esente da censura la pronuncia impugnata, nella parte in cui ha dichiarato prescritta l'azione di ripetizione dell'indebito avanzata dagli odierni appellanti in relazione ai due rapporti di conto corrente oggetto di controversia.
9. Conseguentemente, risulta assorbito il secondo motivo di gravame formulato dalle appellanti, volto a censurare la sentenza di primo grado per il mancato accertamento dell'applicazione di interessi usurari ai suddetti contratti.
Una volta accertata la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito, viene infatti chiaramente meno l'interesse delle appellanti alla declaratoria di nullità, anche parziale, dei medesimi contratti, oggetto di specifico motivo di appello.
10. Con il terzo motivo di appello, le parti appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di nullità dei contratti di mutuo fondiario stipulati dagli appellanti con la banca per mancanza del collegamento negoziale con i contratti di conto corrente debitamente sottoscritti, il quale (collegamento) sarebbe risultato, invece, evidente dal fatto che con la provvista del mutuo è stato estinto il conto corrente.
Gli appellanti hanno sostenuto, in proposito, che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, “i due contratti di mutuo fondiario avevano lo scopo di ripianare un saldo negativo non dovuto (perché anche derivato dall'applicazione di interessi usurari) e favorire il recupero di un credito, asseritamente vantato, ma non legittimamente preteso, assicurando, nel contempo e per l'effetto, alla banca convenuta, oltre ad un indebito vantaggio (l'illecita estensione della garanzia del credito – nello specifico la fideiussione e l'ipoteca iscritta su l'immobile in Brugherio
e l'escussione della garanzia immobiliare mediante procedura esecutiva promossa da pag. 13 , procuratore di ) un maggiore guadagno (gli interessi dei Persona_2 Parte_7
due mutui indubbiamente collegati funzionalmente ai due contratti di conto corrente)”, essendo evidente come la provvista del mutuo sia stata utilizzata per “finanziare
l'esposizione di conto corrente”.
10.1. Tale motivo di gravame è, al pari dei precedenti, infondato.
Va, anzitutto, chiarito che l'operazione effettuata dagli appellanti, di destinare le somme ad essi erogate a mutuo per l'estinzione di posizioni debitorie della società
[...]
di cui la sig.ra era socia accomandataria, non Controparte_4 Controparte_5
vale a ricondurre il finanziamento in questione ad un mutuo di scopo, e, ciò, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale confermato anche dal recente pronunciamento della Cassazione a Sezioni Unite.
Invero, come osservato dalla Suprema Corte “si esclude, dunque, che il mutuo fondiario sia un mutuo di scopo «poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria» (Cass. n. 9838 del 2021; n. 1517 del
2021; n. 724 del 2021; n. 10117 del 2021; n. 20552 del 2020; n. 3024 del 2020; n.
4792 del 2012; n. 9511 del 2007)” (S.U. 5841/2025).
Nel caso di specie, la destinazione della somma mutuata al ripianamento di debiti costituisce per vero una semplice esteriorizzazione, peraltro riscontrata in modo postumo ed empirico, dei motivi del negozio, sì che anche la conoscenza da parte della banca della necessità del mutuatario di estinguere pregresse passività non rende lo scopo comune, come, peraltro chiarito dalle Sezioni Unite nella sentenza succitata, secondo cui “la disciplina del mutuo ordinario di cui agli artt. 1813 ss. c.c. non attribuisce, infatti, alcun rilievo causale alla destinazione della somma mutuata (Cass.
n. 8382 del 2022). Nella conclusione di un contratto di mutuo, gli scopi soggettivi che pag. 14 alimentano la volontà delle parti rimangono al di fuori della struttura del contratto, contrariamente a quanto avviene nel mutuo di scopo. L'utilizzo concreto delle somme da parte del mutuatario risulta in definitiva giuridicamente irrilevante, e, quindi, inidoneo tanto ad inficiare la validità del contratto sotto il profilo della causa, quanto ad influire sul sinallagma contrattuale” (S.U. 5841/2025).
Né può reggere la pretesa di ravvisare tra i due negozi (conto corrente, mutuo) un rapporto di collegamento negoziale.
Come recentemente ha chiarito la giurisprudenza, in particolare, la chiarissima motivazione di Cass. sez. II, 10/10/2023, (ud. 20/12/2022, dep. 10/10/2023), n.28324:
“Giova ricordare che le espressioni "collegamento negoziale" o "negozi collegati" - estranee al codice civile del '42 e richiamate solo negli anni Novanta dalla legislazione speciale di impronta Europea - non designano un insieme di disposizioni volte a disciplinare una determinata materia, ma rappresentano un concetto di elaborazione dottrinale e un criterio di impiego giurisprudenziale diretti alla descrizione di fenomeni contrattuali complessi ed alla soluzione dei conflitti ad essi relativi.
Infatti, "il "contratto collegato" non è un tipo particolare di contratto, ma uno strumento di regolamento degli interessi economici delle parti" (Cass. n. 8844/2001); ciò che si definisce collegamento negoziale non è che un particolare atteggiarsi dell'uno o dell'altro contratto in vista di un certo risultato: al di fuori dei casi di collegamento "necessario", perché legalmente previsto, il sintagma traduce il risultato di un'attività ermeneutica condotta valorizzando l'aspetto funzionale della complessiva ed unitaria operazione divisata dalle parti.
Nel collegamento negoziale "atipico" si esprime invero in pieno l'esercizio dell'autonomia privata, la quale soddisfa esigenze delle parti utilizzando dinamiche negoziali articolate che generano operazioni negoziali composte da plurimi contratti, volte solitamente a realizzare operazioni economiche complesse. La dottrina più moderna si è anche spinta a considerare se possa attribuirsi valenza di autonoma categoria concettuale alla nozione di operazione economica, intesa come una pag. 15 sequenza unitaria e composita che comprende in sé il regolamento, i comportamenti che con esso si collegano per il conseguimento dei risultati voluti e la situazione oggettiva nella quale il complesso delle regole e gli altri comportamenti si collocano, la quale a sua volta concorre nel definire la rilevanza sostanziale dell'atto di autonomia privata.
Secondo l'insegnamento di questa Corte di legittimità, in particolare, il collegamento tra i contratti "e' funzionale quando i diversi e distinti negozi, cui le parti diano vita nell'esercizio della loro autonomia negoziale, pur conservando l'individualità propria di ciascun tipo, vengono tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, per cui le vicende dell'uno debbano ripercuotersi sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia" (Cass. n. 7524/2007).
Più precisamente, la fattispecie del collegamento funzionale fra più negozi - fenomeno
"che incide direttamente sulla causa dell'operazione contrattuale che viene posta in essere, risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta
a realizzare una finalità pratica unitaria" (Cass. n. 3645/2007) - "nei suoi aspetti generali non dà luogo ad un autonomo e nuovo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi" (Cass. n.
7255/2013; n. 18585/2016). Pertanto, come ricordato dai ricorrenti, in caso di collegamento funzionale tra più contratti, "la loro interdipendenza produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui essi ""simul stabunt, simul cadent"" (Cass. n. 7255/2013), in quanto "le vicende dell'uno si ripercuotono sugli altri, condizionandone la validità e
l'efficacia" (Cass. n. 321/1988; n. 7524/2007, cit.; n. 13888/2015).”
Nel caso di specie, la finalità di ripianare lo scoperto di conto corrente non è stata in alcun modo esteriorizzata, condivisa o resa in altro modo evidente dalle parti, per modo pag. 16 che la stessa è rimasta nell'alveo delle mere motivazioni interne e soggettive della parte mutuataria, e come tale, non può andare ad integrare causa dell'intera operazione nel suo complesso, non emergendo, in altri termini, alcun indice dell'unitarietà di intenti nel considerare le diverse operazioni attenzionate (conti correnti, mutuo) avvinte tra loro dal punto di vista etiologico e funzionale.
11. Con il quarto motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale, pur non pronunciandosi sulla eccepita carenza legittimazione passiva di ha comunque condannato gli attori al pagamento delle spese di CP_2
lite anche in favore della predetta società.
In particolare, gli appellanti hanno contestato che la cessione in favore di tale società abbia avuto ad oggetto i crediti de quo, di titolarità esclusiva della banca convenuta, in quanto né né avrebbero prodotto il contratto di cessione, CP_2 Parte_8
impedendo di verificare che tra i crediti ceduti fosse presente quello oggetto del giudizio.
A comprova di ciò, gli attori hanno prodotto in corso in causa, e specificatamente in data 10 luglio 2025, in fase di precisazione delle conclusioni, due precetti, uno intimato da odierna appellata, e l'altro dalla società nei confronti degli CP_2 CP_6
stessi attori, dichiarando di essere entrambe cessionarie di credito di . Parte_8
Pertanto, secondo la prospettazione degli appellanti, non risulterebbe chiaramente individuabile l'effettivo cessionario dei crediti oggetto della presente controversia, non essendone stata data la prova in atti – sicché rimarrebbe ferma la titolarità sostanziale di , che non può, per tale ragione, essere estromessa dal giudizio. Parte_8
Per converso, ha precisato (nella memoria di replica) che proprio dai due CP_2
precetti prodotti in atti dagli appellanti si evince chiaramente che le due società sono cessionarie di crediti differenti, e per tale ragione hanno entrambe esperito azione esecutiva nei confronti degli odierni appellanti: da un lato la stessa è cessionaria del credito derivante dal contratto di mutuo datato 12 marzo 2004 a ministero notaio dr.
pag. 17 rep. 58722, mentre è cessionaria del diverso credito derivato Per_1 CP_6
dal contratto di mutuo del 22 luglio 2005, a ministero notaio dr. rep. 64493. Per_1
Ad abundantiam, ha altresì depositato in atti nel presente giudizio una CP_2
dichiarazione di cessione (doc. B) debitamente sottoscritta dalla cedente
[...]
. Pt_8
11.1. Tale motivo è invero, anche alla luce delle produzioni successive, infondato, potendo comunque il giudice di appello integrare la motivazione – se carente o mancante – del giudice di primo grado.
Va innanzitutto chiarito che non vi era e non vi è dubbio che la cessione dell'intero credito di cui si discute nella presente sede (all'infuori di quello portato dal mutuo 22 luglio 2025, sopra citato, di cui si dirà più oltre) sia effettivamente intervenuta in favore di CP_2
Infatti, sempre nel giudizio di primo grado, le appellate avevano prodotto la
G.U.5.5.1018 (doc. 4 e doc. 5), contenente la pubblicazione della cessione in blocco di crediti deteriorati in favore della società (“ ha CP_2 Controparte_2
acquistato pro -soluto da un pacchetto di crediti (per capitale, Parte_8
interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso tra l'1.1.1955 e il 31.12.2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate (i "Crediti")” cfr. G.U. 5.5.2018 – doc. 4) – con rinvio, per la loro specifica individuazione, al sito internet della banca cedente.
Inoltre, l'avvenuta cessione è stata confermata, già in occasione della costituzione nel giudizio di primo grado, della cedente, la quale ha, fin da subito, eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e chiesto la propria estromissione dal giudizio.
Invero, la prova, fornita dalla parte appellante con i documenti versati in causa in uno con la precisazione delle conclusioni, del fatto che quanto meno uno dei due rapporti pag. 18 di mutuo oggetto di domanda è stato ceduto, quanto al relativo credito, a CP_6
non muta sostanzialmente i termini della questione: infatti a favore di CP_2
risultano comunque ceduti uno dei due mutui di cui si tratta, nonché i crediti relativi ai conti correnti in sofferenza, come da sempre confermato dalla stessa cedente.
11.2. Infondata è, pertanto, la doglianza sollevata in ordine alla regolazione delle spese processuali, atteso che parte attrice in primo grado aveva proposto più domande, riguardo alle quali entrambe le convenute erano legittimate a contraddire ed anzi, hanno dovuto spiegare le proprie difese per opporsi all'accoglimento delle domande ed eccezioni attoree. In particolare, mentre la legittimazione passiva di CP_1
doveva in ogni caso ritenersi sussistente sia in ordine alle domande di nullità
[...]
genetica e funzionale relative ai rapporti di credito intrattenuti con gli appellanti (cfr.
Cass. 2 maggio 2022, n. 13735;
Cass. n. 18424/2024, nonché la pronuncia di questa Corte in data 17 giugno 2025, n.
1854) sia in ordine alle correlate domande risarcitorie, la legittimazione passiva di in ogni caso interessata a contrastare le domande attoree in quanto titolare, CP_2
in virtù della cessione in blocco, di un patrimonio separato a destinazione vincolata
(tale definito dalla S.C. nelle sentenze sopra citate) comprendente i crediti in contestazione, era senza dubbio esistente in ragione dell'avvenuta cessione dell'intero credito di , ad eccezione del rapporto ceduto a Parte_8 CP_6
Tecnicamente, dunque, vi era soccombenza attorea nei riguardi di entrambe le convenute, e correttamente, le spese di lite sono state pure liquidate a favore di entrambe le convenute.
Il quarto motivo di appello non merita dunque, nel suo complesso, accoglimento.
11.3. L'appello incidentale proposto da , per non essere stata Controparte_1
estromessa dal giudizio di primo grado, per le stesse motivazioni di cui sopra, è infondato e va rigettato.
pag. 19 Infatti, nonostante la cessione già perfezionata, la cedente rimaneva appropriata destinataria delle domande di accertamento proposte da parte attrice e riguardanti le invalidità asseritamente afferenti ai rapporti genetici del credito.
Ugualmente, gli attori avevano proposto una domanda risarcitoria nei confronti di
, in relazione alla quale in ogni caso non poteva considerarsi legittimata Parte_8
passiva CP_2
Tale ultima domanda è stata reputata assorbita dal giudice di primo grado, visto il rigetto delle precedenti.
Pertanto, in considerazione di ciò, era in ogni caso infondata una richiesta di estromissione dal giudizio.
12. Tanto premesso è da osservarsi come, nonostante il rigetto delle questioni relative all'estromissione non disposta in primo grado, nel caso di specie ricorra un caso di soccombenza “maggiormente prevalente” che si verifica, come osservato dalla Suprema
Corte, “in un processo con pluralità di domande contrapposte, in caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di tali domande, al fine di individuare la parte "maggiormente soccombente" occorre confrontare il valore delle domande parzialmente accolte (e quindi non quello delle domande rispettivamente rigettate), cosicché deve ritenersi "maggiormente soccombente" la parte la cui domanda accolta sia di minor valore” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31444 del 13/11/20231).
In particolare, vi è da osservare che gli appellanti sono risultati soccombenti in ordine a tutte le domande azionate sia in primo che in secondo grado, e di converso, il rigetto della domanda di estromissione formulata in via di appello incidentale da parte di
[...]
, in relazione al giudizio di primo grado, si presenta del tutto priva di riflessi Pt_8
pratici nel processo. 1 Allo stesso modo: Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1269 del 21/01/2020 (Rv. 656718 - 01) – “In tema di spese di lite, nel caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di domande contrapposte, il giudice, ove non ritenga di compensare integralmente le spese, deve porle (in tutto od in parte nell'ipotesi di compensazione parziale) a carico della parte la cui domanda, pur se accolta, ha valore minore rispetto a quella, anch'essa accolta, dell'altra parte”. pag. 20 Deve essere quindi confermata la regolazione delle spese effettuata dal giudice di primo grado, in quanto, in quella sede, era sicuramente legittimata passiva in quanto CP_2
divenuta titolare del credito in contestazione, ad eccezione del solo credito di cui al mutuo ceduto a CP_6
La liquidazione delle spese del presente grado di giudizio, avviene, parimenti, considerando la soccombenza prevalente degli appellanti, e pur tuttavia, dato che nel presente grado di giudizio le posizioni di cedente e cessionario sono state pressoché concordi nel domandare la reiezione delle pretese di parte appellante, si reputa giustificata la liquidazione di un unico compenso difensivo per entrambe, in via solidale attiva.
Le spese si liquidano quindi in complessivi euro 8.470,00 per compensi (euro 2.518,00 per la fase di studio, euro 1.665,00 per la fase introduttiva ed euro 4.287,00 per la fase decisionale), sempre oltre spese generali (15%) e IVA e C.P.A., come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in ordine all'appello proposto da e Controparte_4 Parte_2 [...]
, ed avverso Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
la sentenza del Tribunale di Monza n. 1484/2024, pubblicata in data 20.05.2024, così provvede:
- respinge l'appello, e per l'effetto, conferma in ogni sua parte la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti a rifondere ad e a Parte_8 Controparte_2
in solido tra loro, le spese del secondo grado di appello liquidate, come meglio specificato in parte motiva, in complessivi € 8.470,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge.
Milano, 15 ottobre 2025
Il Presidente est.
AL RI pag. 21 pag. 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
Nella persona dei magistrati:
Dott.ssa AL RI Presidente rel.
Dott.ssa Rossella Milone Consigliere
Dott.ssa Cristina Ravera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1904/2024 promossa in grado d'appello da: di Parte_1 Parte_2
(C.F , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 [...]
(C.F. , Parte_2 C.F._1 Parte_3
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_4
), C.F. ), ed C.F._3 Parte_5 C.F._4
C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Parte_6 C.F._5
IO RR (C.F. – P.E.C. C.F._6
- fax n. 0392301629), del foro di Monza, ed Email_1
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Monza (MB),Via dei Mille 2, giusta delega in atti.
- APPELLANTI – contro
(C.F./P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 pag. 1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Elisabetta Rosa
Cirillo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Monza (MB),
Via vittorio Emanuele n. 2, giusta delega in atti.
- APPELLATA -
e contro
(C.F./P.I. ) – e per essa, quale mandataria, Controparte_2 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Cristina Salvadori (C.F.:
– PEC ed C.F._7 Email_2
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Milano (MI), Via
Giuseppe RE n. 3, giusta procura in atti.
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1484/2024 del Tribunale di Monza pubblicata in data 20 Maggio 2024/conto corrente e mutuo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti appellanti:
“In via preliminare ed urgente: ex art. 283 c.p.c. e 351 c.p.c. sospendere in tutto, in presenza dei gravi e fondati motivi indicati nella parte espositiva del presente atto di citazione in appello, perché dalla sentenza può derivare un pregiudizio grave ed irreparabile (in primis, l'eventuale attivazione, pur in pendenza di giudizio, di una nuova procedura esecutiva immobiliare da parte della Banca), l'efficacia esecutiva o
l'esecuzione della sentenza qui impugnata.
Nel merito:
pag. 2 in totale riforma della sentenza n. 1484/2024 pubblicata il 20.5.2024 emessa dal
Giudice del Tribunale di Monza, dott.ssa Cinzia Fallo, accogliere le sotto rassegnate conclusioni: previo accertamento della usurarietà dei tassi di interesse applicati dalla Parte_7
(oggi in relazione ai c/c n. 3339526 e n° 615227167547
[...] Parte_8
accesi dalla società Controparte_4
dichiarare ex art. 1419 II comma cod. civ. la nullità parziale dei relativi contratti di conto corrente bancario e non dovuti gli interessi a favore della Banca convenuta, con condanna di quest'ultima alla integrale restituzione degli importi a tal titolo versati a favore dell'avente diritto.
In subordine, previo accertamento della misura del legittimo tasso di interesse, diverso da quello applicato, dichiarare la nullità e/o l'annullamento parziale dei due contratti di conto corrente in relazione alla pattuizione degli interessi ultralegali, determinando la misura degli interessi al tasso legale, e rideterminare l'importo eventualmente dovuto, anche ai sensi dell'art. 1241 e segg., con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente trattenute ed ingiustamente percepite.
Dichiarare, per le ragioni di cui in premessa, la nullità del contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 12.4.2004 a Rogito Notaio Dott. di Persona_1
Milano, (Rep. 58722 /5660) per € 150.000,00 nonché del contratto di mutuo
9104233/R-M/TV20 sottoscritto in data 22.7.2005 a Rogito Notaio Dott.
[...]
di Milano, (Rep. 64493 /744) per € 179.180,00 e, per l'effetto, condannare la Per_1
convenuta alla restituzione, in favore degli attori, delle somme percepite a titolo di interessi sulle somme mutuate.
In subordine, previa declaratoria di nullità dei precitati contratti di mutuo, condannare a restituire agli istanti gli interessi percepiti in Parte_8
relazione alla somma corrispondente allo scoperto illegittimo.
Condannare, infine, la (oggi ) al risarcimento Parte_7 Parte_8
in favore degli attori, nella misura che verrà ritenuta di giustizia, di tutti i danni
pag. 3 patrimoniali e/o non patrimoniali (anche morali ex art. 2059 c.c.) che agli stessi sono derivati per i fatti esposti nella parte espositiva del presente atto ed, in particolare, per aver subito gli illegittimi pignoramenti (mobiliari, di pignoramento presso terzi: 1/5 dello stipendio in danno di ed immobiliari (procedura esecutiva Parte_4
immobiliare n. 284/2009 e procedura esecutiva immobiliare n. 699/2010) e la conseguente vendita all'asta, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n.
284/2009, dell'immobile (già casa coniugale) di proprietà di e Parte_2
e per non aver potuto, la società Parte_4 Controparte_4
disporre di maggiori risorse finanziarie da utilizzare nell'esercizio
[...]
della propria attività commerciale.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio.
In via istruttoria: ammettersi C.T.U. contabile econometrica diretta a confermare, per tutto il periodo di osservazione, dalla data cioè dell'insorgenza dei due rapporti di conto corrente n.
3339526 e n. 615227167547 accesi dalla di Controparte_4 Parte_2
presso e sino alla sua chiusura, l'esistenza di
[...] Parte_7
sconfinamenti dal tasso di interesse applicato ai due rapporti oltre le soglie di legge
(legge 108/98 Legge Anti Usura), nonché a quantificare le somme indebitamente incassate da Parte_7
Respingersi, per i motivi così come meglio espressi in atti (cfr. memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c.), le eccezioni e le domande svolte ex adverso perché infondate sia in fatto che in diritto.”
Per Appellata: Controparte_1
“Voglia l'adito Giudice, ogni contraria istanza, sia di merito che istruttoria, opposizione ed eccezione respinta;
emesse tutte le declaratorie del caso, così statuire:
1) In via principale nel merito: rigettare l'appello proposto, e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Monza n. 1484/2024 pubblicata il 20/05/2024, resa a conclusione del giudizio rubricato al n. 9795/21 R.G. ;
pag. 4 2) accogliere in ogni caso l'appello incidentale e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e per l'effetto dichiararne Parte_8
l'estromissione dal giudizio.
3) In ogni caso col favore delle spese e compensi di causa di entrambi i giudizi.”
Per Appellata: Controparte_2
“Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte, rigettate tutte le domande e istanze avversarie, in totale conferma della Sentenza appellata
IN VIA PRELIMINARE:
1. rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della Sentenza;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
2. rigettare le domande avversarie con integrale conferma della Sentenza appellata;
IN VIA ISTRUTTORIA:
3. rigettare le istanze istruttorie avversarie;
IN OGNI CASO:
4. condannare gli appellanti al pagamento di competenze e spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori di legge (spese generali, i.v.a. e c.p.a.). Con riserva di ogni altra allegazione e produzione consentita, si depositano telematicamente l'atto di citazione in appello e il fascicolo del primo grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Vicende processuali
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Controparte_4 Parte_2
, ed
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Pt_6 Parte_8
Monza formulando, in estrema sintesi, domanda di nullità parziale ex art. 1419 c.c. dei contratti di conto corrente nn. 3339526 e 615227167547 sottoscritti con
[...]
(prima per illegittima applicazione di interessi Parte_8 Parte_7
usurari, domanda di nullità dei due contratti di mutuo fondiario sottoscritti, pag. 5 rispettivamente, in data 12.4.2004 a Rogito Notaio Dott. di Milano, Persona_1
(Rep. 58722 /5660) per € 150.000,00 ed in data 22.7.2005 a Rogito Notaio Dott.
[...]
di Milano, (Rep. 64493 /744) per € 179.180,00 per illiceità della causa, in Per_1
relazione ai quali proponeva altresì domande restitutorie e risarcitorie, per danni patrimoniali e non provocati dalla Banca.
In particolare, gli attori deducevano e chiedevano:
- l'accertamento dell'avvenuta applicazione di interessi usurari in relazione ai c/c nn.
3339526 e 615227167547, accesi dalla sig.ra nella qualità di Parte_2
socio accomandatario della e la declaratoria di nullità parziale Controparte_4
degli stessi contratti ex art. 1419 c.c., con conseguente condanna della banca, ex art. 1815 co. 2 c.c., alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e riscosse, come determinate nella perizia di parte che veniva prodotta;
- in subordine, la declaratoria di nullità/annullamento parziale dei suddetti contratti in relazione alla pattuizione di interessi ultralegali, con rideterminazione della misura degli interessi da corrispondersi al tasso legale, con conseguente condanna della Pt_7
alla restituzione delle somme indebitamente riscosse;
- la declaratoria di nullità del contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data
12.04.2004 a Rogito Notaio Dott. di Milano, (Rep. 58722 /5660) per € Persona_1
150.000,00, nonché del contratto di mutuo fondiario 9104233/R M/TV20 sottoscritto in data 22.07.2005 a Rogito Notaio Dott. di Milano, (Rep. 64493 /744) Persona_1
per € 179.180,00 per illiceità della causa, in quanto stipulati per finanziare l'esposizione di conto corrente, con conseguente condanna della convenuta
[...]
alla restituzione, in favore degli attori, delle somme percepite a titolo Parte_8
di interessi sulle somme mutuate;
- in ulteriore subordine, previa declaratoria di nullità dei predetti contratti di mutuo, la condanna della banca convenuta a restituire gli interessi percepiti in relazione alla somma corrispondente allo scoperto illegittimo;
pag.
6 - la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della condotta posta in essere dalla banca nella misura da quantificarsi in corso di causa;
- in via istruttoria, l'ammissione della CTU contabile econometrica diretta ad accertare le somme indebitamente trattenute dalla banca convenuta.
2. Si costituivano in giudizio e la società , Parte_8 Controparte_3
nella qualità di procuratore di (d'ora in avanti, per brevità, Controparte_2
, quest'ultima quale cessionaria del credito in contestazione, contestando le CP_2
domande svolte.
e chiedevano, in sintesi, al Tribunale: Parte_8 CP_2
- in via preliminare, di accertare la tardiva iscrizione della causa, con conseguente richiesta di cancellazione della stessa dal ruolo;
- in via ulteriormente preliminare, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle rimesse di natura solutoria relative ai conti correnti contestati, risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del giudizio, non essendo intervenuto alcun atto interruttivo.
Inoltre, in via preliminare, la sola eccepiva la propria carenza di Parte_8
legittimazione passiva, a causa della intervenuta cessione in blocco dei crediti a con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio. CP_2
Nel merito, le convenute chiedevano il rigetto di tutte le domande avanzate dagli attori, in quanto infondate in fatto e in diritto, lamentando la genericità delle doglianze da costoro sollevate con l'atto introduttivo.
3. Con ordinanza del 4.08.2022, il giudice di primo grado rigettava la richiesta istruttoria di CTU contabile, per mancata produzione sia dei contratti che degli estratti conto per tutto il periodo in considerazione.
pag. 7 4. All'esito del giudizio, il Tribunale di Monza pronunciava la sentenza n. 1484/2024 pubblicata in data 20.5.2024, con la quale rigettava le domande proposte dagli attori, condannando, altresì, gli attori, in via solidale tra loro, a rifondere a Parte_8
ed a le spese di lite.
[...] Controparte_2
Il Tribunale, in sintesi:
- riteneva superata la questione preliminare di tardività dell'iscrizione a ruolo della causa, come aveva già precedentemente affermato il G.I. nel verbale di prima udienza, essendo stata la stessa iscritta a ruolo in data 29.11.2021;
- riteneva fondata l'eccezione preliminare avanzata dalle convenute relativa alla prescrizione dell'azione proposta in relazione ai conti correnti nn. 3339526 e
615227167547, in quanto chiusi, rispettivamente, il 30.06.2007 e 30.07.2007.
Invero, il Tribunale escludeva che potessero costituire atti interruttivi della prescrizione:
▪ la querela proposta da in data 17.05.2013 (doc. 9 Parte_9
dell'atto di citazione);
▪ il ricorso ex art. 615 c.p.c. promosso dalla sig.ra a Parte_2
(unitamente a e ) in data Parte_10 Parte_3
13.05.2014 avanti al Tribunale di Monza, intervenendo nella procedura di esecuzione immobiliare n. 699/200;
▪ l'istanza di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 avanzata in data 25.05.2016.
E precisava altresì che sarebbe stato “onere degli attori provare che tutte le rimesse confluite sul conto corrente intestato alla società attrice fossero di natura ripristinatoria, onere che non è mai stato assolto nel presente giudizio”.
Per tale ragione, dichiarava prescritta l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033
c.c. in relazione ai conti correnti in contestazione, chiusi rispettivamente il 30.06.2007
e il 30.07.2007;
- riteneva, altresì, non assolto l'onere della prova sulla presunta usurarietà dei tassi di interessi applicati dalla banca convenuta in relazione ai c/c n. 3339526 e n°
615227167547, accesi dalla società Controparte_4
pag. 8 & C.; sul punto, precisava peraltro che “la mancata produzione dei contratti e degli estratti conto per tutto il periodo in considerazione ha reso impossibile effettuare una perizia per verificare il superamento della soglia del tasso di interesse e di conseguenza l'accertamento”;
- ribadendo la netta differenza del mutuo fondiario dal mutuo di scopo, rigettava, infine, anche la domanda di nullità dei contratti mutui fondiario indicati in atto introduttivo;
- infine, in ragione delle motivazioni come sopra esposte, dichiarava assorbite tutte le restanti questioni formulate dagli attori, condannandoli in solido tra loro alla rifusione delle spese sia in favore di , sia in favore di . Controparte_1 CP_2
5. e , Controparte_4 Parte_2 Parte_3 [...]
ed hanno proposto appello davanti a Pt_4 Parte_5 Parte_6
questa Corte, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e reiterando le domande già svolte in primo grado, in particolare censurando:
- l'avvenuto rigetto per ritenuta prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito in relazione ai contratti di c/c sottoscritti dalle parti, essendo intervenuti appositi atti interruttivi;
- il rigetto della domanda di nullità parziale per l'indebita applicazione di interessi usurari nei contratti di c/c contestati, in ragione della rilevata insussistenza della documentazione bancaria a supporto, ritenendo, al contrario, che fosse stata prodotta tutta la documentazione necessaria (gli estratti conto – doc. 1 e 3), oltre alla perizia tecnica di parte (doc. 7) e alla consulenza tecnica del P.M. del Tribunale di Monza depositata nell'indagine penale incardinata in séguito alla querela proposta dalla sig.ra
(doc. 8); Parte_2
- il rigetto della domanda di nullità dei due contratti di mutuo fondiario sopra menzionati per illiceità della causa, poiché, anche dalle azioni esecutive promosse dalla banca, era evincibile la finalità a cui erano destinati, ovvero coprire l'esposizione debitoria dei contratti di conto corrente debitamente sottoscritti;
pag.
9 - la carenza di legittimazione in giudizio della convenuta , in quanto soggetto CP_2
estraneo al giudizio, non essendo data prova dell'avvenuta cessione del credito oggetto di contestazione.
6. Si sono costituite anche in appello e CP_2 Parte_8
contestando tutti i motivi di gravame e chiedendone il rigetto.
6.1. ha altresì proposto appello incidentale avverso la sentenza di Parte_8
primo grado, articolando un unico motivo di appello così rubricato “sulla carenza di legittimazione passiva di per intervenuta cessione in blocco del Parte_8
credito”.
Sul punto, ha precisato che, in forza di un contratto di cessione di crediti concluso in data 20.4.2018, ha acquistato pro-soluto dalla stessa un pacchetto di CP_2
crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche, concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso tra l'1.1.1955 e il 31.12.2017, e qualificati come attività finanziarie deteriorate (tra cui la posizione debitoria della società attrice)
e che ha dato notizia dell'avvenuta cessione dei crediti a mezzo CP_2
pubblicazione sulla G.U. Parte Seconda n. 52 del 5.5.2018. Ne discendeva, pertanto, il venir meno della titolarità del rapporto e della legittimazione passiva, lamentando il mancato accoglimento della richiesta di estromissione.
7. All'udienza del 22.1.2025 il Collegio si è riservato sull'istanza di sospensione.
Con ordinanza fuori udienza in pari data la Corte ha sospeso l'esecuzione della sentenza impugnata. Indi, fissata udienza ai sensi dell'art. 352 c.p.c. dinanzi al
Consigliere Istruttore, e precisate le conclusioni, dimesse le memorie difensive conclusive, la causa è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 10
8. Con il primo motivo d'appello, le appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato la prescrizione decennale delle richieste di ripetizione di quanto indebitamente versato sui due conti correnti n. 339526 e n. 615227167547, chiusi, rispettivamente, in data 30.06.2007 e 30.07.2007, non valorizzando gli appositi atti interruttivi documentati in atti.
In particolare, le appellanti hanno dichiarano che assumerebbero valore di atti interruttivi:
- la querela proposta da in data 17.05.2013 (doc. 9 dell'atto di Parte_2
citazione);
- il ricorso ex art. 615 c.p.c. promosso dalla stessa (unitamente Parte_2
a e ) in data 13.05.2014 avanti al Parte_10 Parte_3
Tribunale di Monza, intervenendo nella procedura n. 699/2009 (doc. 14 all'atto di citazione);
- e infine l'istanza di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 in data 25.05.2016 cui la banca convenuta aderiva, ma che dava esito negativo (cfr. doc. 17 sempre allegato alla memoria 21.03.2022).
8.1. Tale motivo è infondato.
Devono infatti condividersi le conclusioni del primo giudice che, sul punto, ha testualmente osservato e rilevato:
“La proposizione di una querela, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, non interrompe la prescrizione.
Per quanto attiene all'asserita interruzione con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., tale ricorso attiene al contratto di mutuo fondiario n. 8300998/P-
M/TV15 sottoscritto in data 12.03.2004, per un importo pari a 150.000,00 euro (cfr. doc. n. 14 dell'atto di citazione, pag. 2), contratto che, come meglio si dirà in seguito, non ha alcun collegamento con i conti correnti nn. 3339526 e 615227167547.
Infine, dal verbale negativo di mediazione di cui al documento n. 17, non solo emerge che tale mediazione non sia stata esperita nei confronti di tutte le parti presenti nel
pag. 11 giudizio, anzi, sono presenti altri soggetti che ne sono completamente estranei, inoltre, non si fa nemmeno menzione dell'oggetto su cui viene esperito il tentativo di mediazione. Corretto quanto espresso dal giudice”.
Invero, come ha correttamente rilevato il giudice di primo grado, la querela non può essere annoverata nella categoria degli atti, tassativamente determinati, ai quali l'art
2943 c. c., attribuisce efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'orientamento consolidato della Suprema Corte, dal quale questa Corte non ritiene vi siano motivi per discostarsi (cfr. ex multis Cass. 6244/1980; Cass. n. 12422/1995; Cass. n. 21969/2009 ma anche, da ultimo, Cass. Cassazione civile sez. VI, 14/01/2021, n.512).
E' fin troppo evidente, infatti, che il diritto azionato nella presente sede dalla parte appellante si prospetta di contenuto del tutto differente rispetto alla pretesa punitiva insita nella proposizione della querela, non potendo certo ritenersi che quest'ultima, in particolare, rappresenti esercizio del medesimo diritto – di natura schiettamente patrimoniale - oggetto del presente giudizio.
Parimenti, il ricorso ex art. 615 c.p.c. non ha ad oggetto i contratti di conto corrente contestati nel presente giudizio, bensì il solo contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 12.03.2004. Per tale motivo, nessun effetto interruttivo può essere a tale atto ricondotto, venendo in considerazione rapporti diversi e come meglio si dirà in prosieguo, in alcun modo causalmente collegati, ovvero i citati rapporti di conto corrente.
Per ultimo, è vero che lo strumento della mediazione, ai sensi dell'art. 8 della legge richiamata, è potenzialmente idoneo a interrompere i termini prescrizionali, ma ciò si verifica solo quando la parte chiamata riceva una comunicazione d'invito che indichi il contenuto della domanda di mediazione, e la stessa sia coincidente con l'oggetto della pretesa azionata.
Nel caso di specie, alla stregua di quanto sopra considerato, deve escludersi che il verbale di mediazione, avente esito negativo, depositato quale doc. 17 dagli appellanti, possa rappresentare titolo idoneo ad interrompere il termine prescrizionale – in quanto pag. 12 è impossibile accertare che fosse riferibile all'oggetto della presente controversia, vuoi per la mancanza di coincidenza soggettiva, a causa, in particolare, dell'estraneità di taluni soggetti (presunti rappresentanti degli odierni appellanti), vuoi per l'assenza di indicazioni sull'oggetto e sulle ragioni della domanda.
Alla luce della documentazione acquisita agli atti del giudizio, pertanto, deve ritenersi esente da censura la pronuncia impugnata, nella parte in cui ha dichiarato prescritta l'azione di ripetizione dell'indebito avanzata dagli odierni appellanti in relazione ai due rapporti di conto corrente oggetto di controversia.
9. Conseguentemente, risulta assorbito il secondo motivo di gravame formulato dalle appellanti, volto a censurare la sentenza di primo grado per il mancato accertamento dell'applicazione di interessi usurari ai suddetti contratti.
Una volta accertata la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito, viene infatti chiaramente meno l'interesse delle appellanti alla declaratoria di nullità, anche parziale, dei medesimi contratti, oggetto di specifico motivo di appello.
10. Con il terzo motivo di appello, le parti appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di nullità dei contratti di mutuo fondiario stipulati dagli appellanti con la banca per mancanza del collegamento negoziale con i contratti di conto corrente debitamente sottoscritti, il quale (collegamento) sarebbe risultato, invece, evidente dal fatto che con la provvista del mutuo è stato estinto il conto corrente.
Gli appellanti hanno sostenuto, in proposito, che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, “i due contratti di mutuo fondiario avevano lo scopo di ripianare un saldo negativo non dovuto (perché anche derivato dall'applicazione di interessi usurari) e favorire il recupero di un credito, asseritamente vantato, ma non legittimamente preteso, assicurando, nel contempo e per l'effetto, alla banca convenuta, oltre ad un indebito vantaggio (l'illecita estensione della garanzia del credito – nello specifico la fideiussione e l'ipoteca iscritta su l'immobile in Brugherio
e l'escussione della garanzia immobiliare mediante procedura esecutiva promossa da pag. 13 , procuratore di ) un maggiore guadagno (gli interessi dei Persona_2 Parte_7
due mutui indubbiamente collegati funzionalmente ai due contratti di conto corrente)”, essendo evidente come la provvista del mutuo sia stata utilizzata per “finanziare
l'esposizione di conto corrente”.
10.1. Tale motivo di gravame è, al pari dei precedenti, infondato.
Va, anzitutto, chiarito che l'operazione effettuata dagli appellanti, di destinare le somme ad essi erogate a mutuo per l'estinzione di posizioni debitorie della società
[...]
di cui la sig.ra era socia accomandataria, non Controparte_4 Controparte_5
vale a ricondurre il finanziamento in questione ad un mutuo di scopo, e, ciò, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale confermato anche dal recente pronunciamento della Cassazione a Sezioni Unite.
Invero, come osservato dalla Suprema Corte “si esclude, dunque, che il mutuo fondiario sia un mutuo di scopo «poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria» (Cass. n. 9838 del 2021; n. 1517 del
2021; n. 724 del 2021; n. 10117 del 2021; n. 20552 del 2020; n. 3024 del 2020; n.
4792 del 2012; n. 9511 del 2007)” (S.U. 5841/2025).
Nel caso di specie, la destinazione della somma mutuata al ripianamento di debiti costituisce per vero una semplice esteriorizzazione, peraltro riscontrata in modo postumo ed empirico, dei motivi del negozio, sì che anche la conoscenza da parte della banca della necessità del mutuatario di estinguere pregresse passività non rende lo scopo comune, come, peraltro chiarito dalle Sezioni Unite nella sentenza succitata, secondo cui “la disciplina del mutuo ordinario di cui agli artt. 1813 ss. c.c. non attribuisce, infatti, alcun rilievo causale alla destinazione della somma mutuata (Cass.
n. 8382 del 2022). Nella conclusione di un contratto di mutuo, gli scopi soggettivi che pag. 14 alimentano la volontà delle parti rimangono al di fuori della struttura del contratto, contrariamente a quanto avviene nel mutuo di scopo. L'utilizzo concreto delle somme da parte del mutuatario risulta in definitiva giuridicamente irrilevante, e, quindi, inidoneo tanto ad inficiare la validità del contratto sotto il profilo della causa, quanto ad influire sul sinallagma contrattuale” (S.U. 5841/2025).
Né può reggere la pretesa di ravvisare tra i due negozi (conto corrente, mutuo) un rapporto di collegamento negoziale.
Come recentemente ha chiarito la giurisprudenza, in particolare, la chiarissima motivazione di Cass. sez. II, 10/10/2023, (ud. 20/12/2022, dep. 10/10/2023), n.28324:
“Giova ricordare che le espressioni "collegamento negoziale" o "negozi collegati" - estranee al codice civile del '42 e richiamate solo negli anni Novanta dalla legislazione speciale di impronta Europea - non designano un insieme di disposizioni volte a disciplinare una determinata materia, ma rappresentano un concetto di elaborazione dottrinale e un criterio di impiego giurisprudenziale diretti alla descrizione di fenomeni contrattuali complessi ed alla soluzione dei conflitti ad essi relativi.
Infatti, "il "contratto collegato" non è un tipo particolare di contratto, ma uno strumento di regolamento degli interessi economici delle parti" (Cass. n. 8844/2001); ciò che si definisce collegamento negoziale non è che un particolare atteggiarsi dell'uno o dell'altro contratto in vista di un certo risultato: al di fuori dei casi di collegamento "necessario", perché legalmente previsto, il sintagma traduce il risultato di un'attività ermeneutica condotta valorizzando l'aspetto funzionale della complessiva ed unitaria operazione divisata dalle parti.
Nel collegamento negoziale "atipico" si esprime invero in pieno l'esercizio dell'autonomia privata, la quale soddisfa esigenze delle parti utilizzando dinamiche negoziali articolate che generano operazioni negoziali composte da plurimi contratti, volte solitamente a realizzare operazioni economiche complesse. La dottrina più moderna si è anche spinta a considerare se possa attribuirsi valenza di autonoma categoria concettuale alla nozione di operazione economica, intesa come una pag. 15 sequenza unitaria e composita che comprende in sé il regolamento, i comportamenti che con esso si collegano per il conseguimento dei risultati voluti e la situazione oggettiva nella quale il complesso delle regole e gli altri comportamenti si collocano, la quale a sua volta concorre nel definire la rilevanza sostanziale dell'atto di autonomia privata.
Secondo l'insegnamento di questa Corte di legittimità, in particolare, il collegamento tra i contratti "e' funzionale quando i diversi e distinti negozi, cui le parti diano vita nell'esercizio della loro autonomia negoziale, pur conservando l'individualità propria di ciascun tipo, vengono tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, per cui le vicende dell'uno debbano ripercuotersi sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia" (Cass. n. 7524/2007).
Più precisamente, la fattispecie del collegamento funzionale fra più negozi - fenomeno
"che incide direttamente sulla causa dell'operazione contrattuale che viene posta in essere, risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta
a realizzare una finalità pratica unitaria" (Cass. n. 3645/2007) - "nei suoi aspetti generali non dà luogo ad un autonomo e nuovo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi" (Cass. n.
7255/2013; n. 18585/2016). Pertanto, come ricordato dai ricorrenti, in caso di collegamento funzionale tra più contratti, "la loro interdipendenza produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui essi ""simul stabunt, simul cadent"" (Cass. n. 7255/2013), in quanto "le vicende dell'uno si ripercuotono sugli altri, condizionandone la validità e
l'efficacia" (Cass. n. 321/1988; n. 7524/2007, cit.; n. 13888/2015).”
Nel caso di specie, la finalità di ripianare lo scoperto di conto corrente non è stata in alcun modo esteriorizzata, condivisa o resa in altro modo evidente dalle parti, per modo pag. 16 che la stessa è rimasta nell'alveo delle mere motivazioni interne e soggettive della parte mutuataria, e come tale, non può andare ad integrare causa dell'intera operazione nel suo complesso, non emergendo, in altri termini, alcun indice dell'unitarietà di intenti nel considerare le diverse operazioni attenzionate (conti correnti, mutuo) avvinte tra loro dal punto di vista etiologico e funzionale.
11. Con il quarto motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale, pur non pronunciandosi sulla eccepita carenza legittimazione passiva di ha comunque condannato gli attori al pagamento delle spese di CP_2
lite anche in favore della predetta società.
In particolare, gli appellanti hanno contestato che la cessione in favore di tale società abbia avuto ad oggetto i crediti de quo, di titolarità esclusiva della banca convenuta, in quanto né né avrebbero prodotto il contratto di cessione, CP_2 Parte_8
impedendo di verificare che tra i crediti ceduti fosse presente quello oggetto del giudizio.
A comprova di ciò, gli attori hanno prodotto in corso in causa, e specificatamente in data 10 luglio 2025, in fase di precisazione delle conclusioni, due precetti, uno intimato da odierna appellata, e l'altro dalla società nei confronti degli CP_2 CP_6
stessi attori, dichiarando di essere entrambe cessionarie di credito di . Parte_8
Pertanto, secondo la prospettazione degli appellanti, non risulterebbe chiaramente individuabile l'effettivo cessionario dei crediti oggetto della presente controversia, non essendone stata data la prova in atti – sicché rimarrebbe ferma la titolarità sostanziale di , che non può, per tale ragione, essere estromessa dal giudizio. Parte_8
Per converso, ha precisato (nella memoria di replica) che proprio dai due CP_2
precetti prodotti in atti dagli appellanti si evince chiaramente che le due società sono cessionarie di crediti differenti, e per tale ragione hanno entrambe esperito azione esecutiva nei confronti degli odierni appellanti: da un lato la stessa è cessionaria del credito derivante dal contratto di mutuo datato 12 marzo 2004 a ministero notaio dr.
pag. 17 rep. 58722, mentre è cessionaria del diverso credito derivato Per_1 CP_6
dal contratto di mutuo del 22 luglio 2005, a ministero notaio dr. rep. 64493. Per_1
Ad abundantiam, ha altresì depositato in atti nel presente giudizio una CP_2
dichiarazione di cessione (doc. B) debitamente sottoscritta dalla cedente
[...]
. Pt_8
11.1. Tale motivo è invero, anche alla luce delle produzioni successive, infondato, potendo comunque il giudice di appello integrare la motivazione – se carente o mancante – del giudice di primo grado.
Va innanzitutto chiarito che non vi era e non vi è dubbio che la cessione dell'intero credito di cui si discute nella presente sede (all'infuori di quello portato dal mutuo 22 luglio 2025, sopra citato, di cui si dirà più oltre) sia effettivamente intervenuta in favore di CP_2
Infatti, sempre nel giudizio di primo grado, le appellate avevano prodotto la
G.U.5.5.1018 (doc. 4 e doc. 5), contenente la pubblicazione della cessione in blocco di crediti deteriorati in favore della società (“ ha CP_2 Controparte_2
acquistato pro -soluto da un pacchetto di crediti (per capitale, Parte_8
interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso tra l'1.1.1955 e il 31.12.2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate (i "Crediti")” cfr. G.U. 5.5.2018 – doc. 4) – con rinvio, per la loro specifica individuazione, al sito internet della banca cedente.
Inoltre, l'avvenuta cessione è stata confermata, già in occasione della costituzione nel giudizio di primo grado, della cedente, la quale ha, fin da subito, eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e chiesto la propria estromissione dal giudizio.
Invero, la prova, fornita dalla parte appellante con i documenti versati in causa in uno con la precisazione delle conclusioni, del fatto che quanto meno uno dei due rapporti pag. 18 di mutuo oggetto di domanda è stato ceduto, quanto al relativo credito, a CP_6
non muta sostanzialmente i termini della questione: infatti a favore di CP_2
risultano comunque ceduti uno dei due mutui di cui si tratta, nonché i crediti relativi ai conti correnti in sofferenza, come da sempre confermato dalla stessa cedente.
11.2. Infondata è, pertanto, la doglianza sollevata in ordine alla regolazione delle spese processuali, atteso che parte attrice in primo grado aveva proposto più domande, riguardo alle quali entrambe le convenute erano legittimate a contraddire ed anzi, hanno dovuto spiegare le proprie difese per opporsi all'accoglimento delle domande ed eccezioni attoree. In particolare, mentre la legittimazione passiva di CP_1
doveva in ogni caso ritenersi sussistente sia in ordine alle domande di nullità
[...]
genetica e funzionale relative ai rapporti di credito intrattenuti con gli appellanti (cfr.
Cass. 2 maggio 2022, n. 13735;
Cass. n. 18424/2024, nonché la pronuncia di questa Corte in data 17 giugno 2025, n.
1854) sia in ordine alle correlate domande risarcitorie, la legittimazione passiva di in ogni caso interessata a contrastare le domande attoree in quanto titolare, CP_2
in virtù della cessione in blocco, di un patrimonio separato a destinazione vincolata
(tale definito dalla S.C. nelle sentenze sopra citate) comprendente i crediti in contestazione, era senza dubbio esistente in ragione dell'avvenuta cessione dell'intero credito di , ad eccezione del rapporto ceduto a Parte_8 CP_6
Tecnicamente, dunque, vi era soccombenza attorea nei riguardi di entrambe le convenute, e correttamente, le spese di lite sono state pure liquidate a favore di entrambe le convenute.
Il quarto motivo di appello non merita dunque, nel suo complesso, accoglimento.
11.3. L'appello incidentale proposto da , per non essere stata Controparte_1
estromessa dal giudizio di primo grado, per le stesse motivazioni di cui sopra, è infondato e va rigettato.
pag. 19 Infatti, nonostante la cessione già perfezionata, la cedente rimaneva appropriata destinataria delle domande di accertamento proposte da parte attrice e riguardanti le invalidità asseritamente afferenti ai rapporti genetici del credito.
Ugualmente, gli attori avevano proposto una domanda risarcitoria nei confronti di
, in relazione alla quale in ogni caso non poteva considerarsi legittimata Parte_8
passiva CP_2
Tale ultima domanda è stata reputata assorbita dal giudice di primo grado, visto il rigetto delle precedenti.
Pertanto, in considerazione di ciò, era in ogni caso infondata una richiesta di estromissione dal giudizio.
12. Tanto premesso è da osservarsi come, nonostante il rigetto delle questioni relative all'estromissione non disposta in primo grado, nel caso di specie ricorra un caso di soccombenza “maggiormente prevalente” che si verifica, come osservato dalla Suprema
Corte, “in un processo con pluralità di domande contrapposte, in caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di tali domande, al fine di individuare la parte "maggiormente soccombente" occorre confrontare il valore delle domande parzialmente accolte (e quindi non quello delle domande rispettivamente rigettate), cosicché deve ritenersi "maggiormente soccombente" la parte la cui domanda accolta sia di minor valore” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31444 del 13/11/20231).
In particolare, vi è da osservare che gli appellanti sono risultati soccombenti in ordine a tutte le domande azionate sia in primo che in secondo grado, e di converso, il rigetto della domanda di estromissione formulata in via di appello incidentale da parte di
[...]
, in relazione al giudizio di primo grado, si presenta del tutto priva di riflessi Pt_8
pratici nel processo. 1 Allo stesso modo: Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1269 del 21/01/2020 (Rv. 656718 - 01) – “In tema di spese di lite, nel caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di domande contrapposte, il giudice, ove non ritenga di compensare integralmente le spese, deve porle (in tutto od in parte nell'ipotesi di compensazione parziale) a carico della parte la cui domanda, pur se accolta, ha valore minore rispetto a quella, anch'essa accolta, dell'altra parte”. pag. 20 Deve essere quindi confermata la regolazione delle spese effettuata dal giudice di primo grado, in quanto, in quella sede, era sicuramente legittimata passiva in quanto CP_2
divenuta titolare del credito in contestazione, ad eccezione del solo credito di cui al mutuo ceduto a CP_6
La liquidazione delle spese del presente grado di giudizio, avviene, parimenti, considerando la soccombenza prevalente degli appellanti, e pur tuttavia, dato che nel presente grado di giudizio le posizioni di cedente e cessionario sono state pressoché concordi nel domandare la reiezione delle pretese di parte appellante, si reputa giustificata la liquidazione di un unico compenso difensivo per entrambe, in via solidale attiva.
Le spese si liquidano quindi in complessivi euro 8.470,00 per compensi (euro 2.518,00 per la fase di studio, euro 1.665,00 per la fase introduttiva ed euro 4.287,00 per la fase decisionale), sempre oltre spese generali (15%) e IVA e C.P.A., come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in ordine all'appello proposto da e Controparte_4 Parte_2 [...]
, ed avverso Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
la sentenza del Tribunale di Monza n. 1484/2024, pubblicata in data 20.05.2024, così provvede:
- respinge l'appello, e per l'effetto, conferma in ogni sua parte la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti a rifondere ad e a Parte_8 Controparte_2
in solido tra loro, le spese del secondo grado di appello liquidate, come meglio specificato in parte motiva, in complessivi € 8.470,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge.
Milano, 15 ottobre 2025
Il Presidente est.
AL RI pag. 21 pag. 22