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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 08/05/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1864/2024
Il Giudice Federica Ferrari, all'udienza del 25.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. STASIO DOMENICO ANTONIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, sito in Salerno, Via Luigi Guercio n.
84;
ricorrente contro
( in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Federica La Rosa e dalla Dott.ssa Sara Punti, funzionarie in servizio presso l'Uff. XII – Ambito Territoriale di Pavia, Piazza Italia n. 4 resistente
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come in atti
Per la parte resistente: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
La ricorrente, con ricorso depositato in data 4 dicembre 2024, ha adito l'autorità giudiziaria, al fine di ottenere – previo accertamento - il riconoscimento del diritto soggettivo vantato alla nomina a tempo determinato per l'a/s 2024/25 fino al termine delle attività didattiche su una delle sedi indicate in domanda per la classe di concorso
ADSS, attesa la dedotta utile collocazione in graduatoria;
nonché il conseguenziale diritto ad accedere alla tutela risarcitoria per i presunti danni patiti e patiendi, eziologicamente ascrivibili alla mancata corresponsione delle retribuzioni maturate, detratte le somme già percepite in forza di altro contratto, oltre al riconoscimento del punteggio complessivo di 12 punti in merito all'incarico che la docente – stante la prospettazione dei fatti di causa dalla medesima offerta- avrebbe dovuto espletare;
con condanna dell'Amministrazione resistente, ritualmente convenuta, alle spese di lite.
Nella specie, al fine della definizione della vertenza in esame, la docente de qua ha esposto le circostanze che seguono.
La ricorrente - in servizio al momento del deposito del ricorso quale collaboratrice scolastica presso l'ITIS Cardano di Pavia- ha presentato rituale domanda di aggiornamento della propria posizione nelle liste GPS per le classi di concorso B021 - laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e Vendita e ADSS sostegno scuola secondaria di II grado;
in data 26/7/2024 ha, dunque, ultimato la procedura mediante il deposito di un' ulteriore istanza nella quale ha selezionato le preferenze ai fini della nomina a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/25, indicando quali sedi preferenziali di destinazione - per ciò che attiene la classe di concorso ADSS- l'IIS
Cossa di Pavia, ITI Cardano di Pavia, IIS Taramelli – Foscolo di Pavia e l'intero
Comune di Pavia ( cfr. doc. 2 allegato al ricorso). In data 19/8/2024, con decreto prot.
3059, l' ha provveduto a pubblicare le GPS valide per il biennio 2024/2026, CP_2
nelle quali la ricorrente è risultata inserita per la classe di concorso ADSS in II fascia riportando un punteggio pari a 85 (cfr. doc. 3 di parte ricorrente).
Sulla base dell'elenco pubblicato, l'Amministrazione resistente ha effettuato, quindi, le nomine a tempo determinato, pubblicando un primo bollettino il 1/9/2024 (doc. 4 allegato al ricorso), dal quale la ricorrente è stata estromessa, in quanto, stante la sua collocazione in graduatoria con punti 85, residuavano solo posti dalla medesima non selezionati - ed in particolare presso l'IIS Pollini di Mortara- poi assegnati ad aspiranti con punteggi inferiori (sub. doc. 4 bis di parte ricorrente).
L' predetto ha poi provveduto a pubblicare un secondo bollettino di Controparte_3
nomine a tempo determinato in data 11/9/2024 prot. 3541 (doc. 5 allegato al ricorso): in tale ulteriore elenco, tuttavia, la ricorrente ha continuato a non figurare, seppur in esso si
Pag. 2 di 12 desse conto di nomine, sulle medesime sedi selezionate dalla ricorrente ab origine in domanda, ad altri aspiranti aventi punteggi inferiori (cfr- doc. 5 bis allegato al ricorso).
Ebbene, richiamati i predetti elementi di fatto, la ricorrente ha dedotto l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente, eccependo la violazione dell'art. 12 dell' Ordinanza Ministeriale 88/24, attraverso la quale il ha inteso regolare, CP_1
mediante il ricorso ad una procedura interamente informatizzata, l'aggiornamento e l'inserimento di nuovi aspiranti nelle cd liste “GPS”, ossia nelle graduatorie utilizzate dai singoli Uffici Scolastici Provinciali ai fini del conferimento di supplenze per coprire posti interi ovvero spezzoni orari per l'intero anno scolastico.
Segnatamente, la ricorrente ha riferito che la dedotta violazione sarebbe stata integrata in esito alla pubblicazione del secondo bollettino di nomine, laddove, pur in presenza di posti nel Comune di Pavia e presso gli Istituti espressamente indicati in domanda dalla docente, essi venivano attribuiti ad aspiranti con punteggio nettamente inferiore a quello della ricorrente medesima;
e ciò a causa del sistema di conferimento degli incarichi adottato dal (c.d. “algoritmo”), il quale non è programmato per tornare alle CP_1
posizioni precedenti, ma guarda solo a quelle successive per cui, se al momento della convocazione di un docente per una specifica classe di concorso in base alla sua posizione in graduatoria non sia disponibile alcun posto dal medesimo selezionato in domanda, il sistema reputa quel docente già trattato dalla procedura, pretermettendolo dalle successive convocazioni anche ove si rendesse disponibile un posto rispetto al quale il docente stesso ha espresso preferenza. L'algoritmo, quindi, nella nuova convocazione non retrocede alle posizioni degli aspiranti non selezionati in precedenza per non aver indicato una determinata sede, ma inizia a scorrere la graduatoria dalla posizione successiva all'ultimo aspirante soddisfatto introducendo il principio secondo il quale la rinuncia ad una sede si tramuta in rinuncia all'incarico.
In particolare, la ricorrente, dopo avere preliminarmente chiarito di non aver effettuato alcuna rinuncia, non avendo acquisito alcun diritto ed essendo una mera aspirante all'incarico di supplenza, ha evidenziato come l'art. 12 dell'Ordinanza ministeriale in commento commini, testualmente, la sanzione estromissiva unicamente rispetto alle sedi e alle preferenze non espresse, contestando, dunque, il fondamento giuridico dell'interpretazione fornita dal Ministero, secondo cui, invece, la mancata espressione di
Pag. 3 di 12 talune preferenze equivarrebbe a rinuncia anche in ordine alle sedi, in precedenza, espressamente richieste.
Ebbene, richiamate le circostanze di fatto e di diritto poste dalla ricorrente a fondamento della pretesa azionata con l'atto introduttivo, con memoria depositata in data
13.03.2025, si è costituito il resistente, eccependo l'infondatezza in fatto e in CP_1
diritto del ricorso ed insistendo, di conseguenza, per la reiezione del medesimo.
Fondatezza del ricorso
A fronte delle antitetiche prospettazioni delle parti, il Giudicante, ai fini della definizione della vertenza in esame, reputa opportuno richiamare l'orientamento di attenta giurisprudenza di merito e, segnatamente, il ragionamento logico-giuridico condotto dalla Corte d'Appello di Milano, chiamata a pronunciarsi su un caso che analogo a quello oggetto di odierna disamina (Cfr. Corte di Appello di Milano sentenza n. 320/24; in senso conforme Corte di Appello di Bologna sentenza n. 376/24 e Corte
d'Appello di Milano, sent. n. 757/2024).
Il Giudice del gravame ha condivisibilmente evidenziato il malfunzionamento sotteso al meccanismo automatico di operatività dell'algoritmo adoperato nella procedura d'assegnazione degli incarichi di supplenza, censurando la condotta illegittima dell'
[...]
, la quale si traduce nell'avallo di un sistema che, cos'è com'è strutturato, CP_4
finisce per avvantaggiare docenti con punteggio inferiore, violando il principio dello scorrimento della graduatoria fondato sul merito espresso dal punteggio più alto posseduto dall'aspirante, non assumendo alcun rilievo il momento in cui sia resa disponibile la sede oggetto di preferenza da parte del docente-candidato.
Al fine di meglio comprendere il funzionamento della predetta procedura d'assegnazione giova, dunque, richiamare il contenuto dell'Ordinanza Ministeriale n.
112 del 6.5.2022, che disciplina le “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, co.
6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n.
124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”.
L'art. 12, intitolato “Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche”, così stabilisce:
“1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere
a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
Pag. 4 di 12
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno 5 presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del
. CP_1
3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico
a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per
l'anno scolastico di riferimento.
5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso
o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.
Pag. 5 di 12
6. Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi.
7. Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni: a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia
e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva 6 GAE;
b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.
8. In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi di cui al comma 7, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado.
9. In caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle
GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.
10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.
11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento.
Pag. 6 di 12 12. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all'articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza dall'aspirante.
Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso. Il predetto limite vale anche per la scuola dell'infanzia e primaria.
13. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento
d'orario.
14. In occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, nonché di cui agli articoli 1014 e
678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.”
In base al citato art. 12, dunque, gli aspiranti supplenti possono presentare apposita domanda per partecipare alla procedura di conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche. Secondo detta norma, la mancata presentazione della domanda costituisce rinuncia e impedisce il conferimento di incarichi a tempo determinato per l'intero anno scolastico di riferimento e per tutte le graduatorie ove il docente è inserito;
la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto costituisce rinuncia al conferimento di incarichi di supplenza limitatamente alle sedi e tipologie di posto non espresse (art. 12, co 4).
Pag. 7 di 12 In sostanza, l'aspirante che ha indicato nella domanda solo talune sedi, non soddisfatto per mancanza di sedi per le quali lo stesso ha espresso la preferenza, sarà considerato rinunciatario in relazione alle sedi/posti in quel momento disponibili e dallo stesso non indicate. Il docente già trattato/lavorato dalla procedura e considerato rinunciatario rispetto alle sedi per le quali non ha manifestato la preferenza, sarà escluso da successive convocazioni/turni di nomina e non potrà ottenere l'assegnazione di supplenze dalla graduatoria ove è risultato in turno di nomina. Resta ferma la possibilità di ricevere l'assegnazione di incarichi a tempo determinato da altre graduatorie ove inserito;
la rinuncia all'assegnazione della supplenza già conferita comporta invece l'esclusione del docente dalle successive operazioni di reclutamento per gli incarichi a tempo determinato per tutte le graduatorie cui abbia titolo (GA, GPS e graduatorie di istituto), anche per altre classi di concorso, e per l'intero anno scolastico di riferimento.
In sostanza, l'art. 12 dell'O.M. n. 112 del 2022 – stante la lettura esegetica che del dato normativo ha proposto la predetta giurisprudenza di merito - per l'ipotesi di mancata presentazione dell'istanza o di rinuncia all'incarico assegnato, prevede l'esclusione dall'intera procedura di conferimento degli incarichi di supplenza (annuali o fino al termine delle attività didattiche) per l'anno scolastico di riferimento e per qualsiasi graduatoria;
mentre per l'ipotesi di mancata indicazione di alcune sedi/classi di concorso/tipologie di posto, prevede l'impossibilità per il docente di concorrere per le sedi non espresse.
In pratica, la procedura di assegnazione regolata dall'art. 12 dell'O.M. n. 112/2022 è strutturata in modo tale che se al momento della convocazione di un docente per una specifica classe di concorso in base al suo posto in graduatoria non sia disponibile alcun posto nelle sedi o per la tipologia di contratto indicate dal docente fra le sue opzioni, il non convoca il docente e prosegue nella graduatoria, offrendo ed assegnando CP_1
il posto ad un aspirante docente collocato in posizione inferiore nella graduatoria relativa a quella specifica classe di concorso che però il suddetto ha espressamente indicato tra le sue preferenze.
Tuttavia, nel momento in cui successivamente a detta assegnazione si rendano disponibili altri nuovi posti nella stessa classe di concorso, l'Ente ministeriale ha l'onere di effettuare una nuova convocazione e, ripercorrendo dall'inizio la graduatoria, deve
Pag. 8 di 12 procedere ad una nuova convocazione ed offrire ed assegnare il posto al docente con maggior punteggio in quella classe di concorso che il docente medesimo ha espressamente indicato.
Orbene, questa Giudice ritiene di doversi uniformare alla lettura ermeneutica dell'Ordinanza ministeriale citata offerta dalle Corti d'Appello di Milano e di Bologna, stante il rigore logico e giuridico del percorso argomentativo condotto.
Il ricorso, dunque, è fondato e merita di essere interamente accolto.
Nel caso di specie, infatti, l'illegittimità della condotta dell'amministrazione resistente si è verificata allorquando, con il secondo bollettino di nomine, ancorché fossero disponibili posti nel Comune di Pavia e presso gli ulteriori Istituti indicati espressamente in domanda dalla ricorrente, essi venivano attribuiti ad aspiranti con punteggio nettamente inferiore a quello della ricorrente medesima, e ciò in aperta violazione del principio del merito, nonché in deroga a quanto previsto dall'art. 12 dell'Ordinanza ministeriale sopra richiamata.
Il resistente, invero, – alla luce delle osservazioni sopra svolte – anziché CP_1 limitarsi ad applicare acriticamente l'algoritmo che governa il sistema informatizzato di assegnazione degli incarichi di supplenza ai candidati - il quale non guarda alle posizioni precedenti ma inizia a scorrere la graduatoria dalla posizione successiva all'ultimo aspirante soddisfatto - avrebbe dovuto ripercorrere dall'inizio la graduatoria, convocando prioritariamente il docente recante il maggior punteggio che aveva indicato tra lesue preferenze la sede divenuta disponibile. Atteso quanto sopra chiarito, sussiste, dunque, il diritto della ricorrente alla rivendicata nomina a tempo determinato, in quanto titolare di un punteggio superiore a quello di altri aspiranti alla nomina.
Sul diritto della ricorrente al risarcimento del danno
Deve altresì evidenziarsi come la mancata attribuzione dell'incarico abbia cagionato alla ricorrente una condizione di evidente danno di natura patrimoniale, dal momento che la stessa, illegittimamente pretermessa dall'assegnazione del posto preteso, è stata ingiustamente privata della retribuzione dovutale.
Sul punto, è d'uopo riportare l'orientamento della Suprema Corte, la quale – sulla scorta di un arresto esegetico od oggi consolidato- ha affermato che l'inadempimento del debitore-datore di lavoro, perfezionatosi con l'assunzione di un soggetto diverso rispetto
Pag. 9 di 12 al reale legittimato, costituisce fonte di responsabilità risarcitoria con conseguente obbligo di risarcire il relativo pregiudizio economico parametrato a quanto il lavoratore avrebbe dovuto percepire ove fosse stato legittimamente assunto (Cfr. Cassazione sent.
n. 11737 del 14/5/2020).
La Corte ha quindi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da perdita di retribuzione, affermando che il lavoratore può agire a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. per il mancato guadagno da perdita di retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum (Cfr. Cass. Ord.
16665/20).
La Suprema Corte, del resto, chiamata ad esprimersi in tema di procedure selettive nel rapporto di lavoro, ha, a più riprese, riconosciuto a chi si dolga della violazione delle regole che il datore è tenuto ad osservare sia la pretesa all'adempimento, sia quella al risarcimento del danno, quest'ultima azionabile anche in forma specifica, essendo diventato pacifico che tale rimedio sia parimenti ammesso in ambito di inadempimento di obbligazioni e dunque di responsabilità contrattuale (v. ex multis, Cass. 2/7/ 2010, n.
15726).
Orbene, nel caso di specie, acclarato che la ricorrente avesse un punteggio superiore ai candidati nominati per il posto dalla medesima richiesto, può considerarsi provato, con il necessario grado di certezza proprio della ricostruzione ipotetica di un evento mancato e sulla base di criteri giuridico-convenzionali attinenti al riparto degli oneri probatori, che, ove l'Amministrazione resistente avesse correttamente operato, osservando i comportamenti dovuti, la ricorrente avrebbe conseguito l'incarico richiesto, non risultando, d'altro canto, dimostrati fatti idonei ad impedire l'effetto perseguito, tra i quali, in via meramente esemplificativa, il manifestarsi di una qualche ragione di preferenza a favore di concorrenti che seguivano la ricorrente nella graduatoria.
Appare, quindi, di palmare evidenza il nesso eziologico tra il danno patito dalla docente de qua e la condotta illegittima dell'amministrazione resistente, in assenza della quale la lavoratrice avrebbe senz'altra assunto l'incarico quale docente di sostegno ricevendo la relativa retribuzione fino al termine delle attività didattiche. La ricorrente ha pertanto diritto non solo al riconoscimento della nomina così come rivendicata, ma altresì al
Pag. 10 di 12 risarcimento del pregiudizio sofferto, che deve essere determinato, nel quantum, facendo utile riguardo all'ammontare delle mancate retribuzioni alla stessa spettanti.
Risulta, pertanto, corretto quantificare detto risarcimento in Euro 3.875,74, in adesione ai conteggi elaborati da parte ricorrente e versati in atti (doc. 6 allegato al ricorso), che rappresentano la differenza tra la retribuzione percepita dalla ricorrente medesima quale collaboratrice scolastica e quella che avrebbe percepito in ipotesi di nomina quale docente. Deve, altresì, essere riconosciuto alla ricorrente il punteggio che la medesima avrebbe conseguito se le fosse stato attribuito l'incarico rivendicato ab origine, pari a 12 punti per l'intero anno di servizio.
Spese di lite
In aderenza al principio di soccombenza, è corretto porre le spese di lite a carico di parte resistente. Le stesse, quantificate come da dispositivo, tengono conto della complessità delle questioni sottese alla vertenza esaminata.
PER QUESTI MOTIVI
Visto l'art 429 cpc definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, azione o eccezione, in accoglimento del ricorso: accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'assegnazione di incarico a tempo determinato di supplenza annuale per cattedra completa per l'As 2024/25 nelle sedi indicate in domanda con riferimento alle graduatorie GPS seconda fascia – provincia di
Pavia per la classe di concorso B021 e ADSS - per l'effetto, condanna il CP_1
convenuto al riconoscimento in favore di parte ricorrente di un'anzianità giuridica ed economica equivalente a quella che avrebbe conseguita se le fosse stato assegnato il predetto incarico a tempo determinato;
condanna il convenuto al risarcimento del danno a favore di parte ricorrente CP_1 mediante pagamento della somma lorda di € 3875,74 pari alle retribuzioni che avrebbe conseguito se avesse ottenuto l'incarico di docenza di cui sopra, già detratto l'aliunde perceptum;
condanna il resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese CP_1
processuali, liquidate in euro 2400 per compensi professionali, euro 49 per esborsi oltre
15% per spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Pag. 11 di 12 Giorni sessanta per la motivazione
Pavia 25.3.2025
Pag. 12 di 12
La giudice del lavoro
Federica Ferrari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1864/2024
Il Giudice Federica Ferrari, all'udienza del 25.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. STASIO DOMENICO ANTONIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, sito in Salerno, Via Luigi Guercio n.
84;
ricorrente contro
( in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Federica La Rosa e dalla Dott.ssa Sara Punti, funzionarie in servizio presso l'Uff. XII – Ambito Territoriale di Pavia, Piazza Italia n. 4 resistente
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come in atti
Per la parte resistente: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
La ricorrente, con ricorso depositato in data 4 dicembre 2024, ha adito l'autorità giudiziaria, al fine di ottenere – previo accertamento - il riconoscimento del diritto soggettivo vantato alla nomina a tempo determinato per l'a/s 2024/25 fino al termine delle attività didattiche su una delle sedi indicate in domanda per la classe di concorso
ADSS, attesa la dedotta utile collocazione in graduatoria;
nonché il conseguenziale diritto ad accedere alla tutela risarcitoria per i presunti danni patiti e patiendi, eziologicamente ascrivibili alla mancata corresponsione delle retribuzioni maturate, detratte le somme già percepite in forza di altro contratto, oltre al riconoscimento del punteggio complessivo di 12 punti in merito all'incarico che la docente – stante la prospettazione dei fatti di causa dalla medesima offerta- avrebbe dovuto espletare;
con condanna dell'Amministrazione resistente, ritualmente convenuta, alle spese di lite.
Nella specie, al fine della definizione della vertenza in esame, la docente de qua ha esposto le circostanze che seguono.
La ricorrente - in servizio al momento del deposito del ricorso quale collaboratrice scolastica presso l'ITIS Cardano di Pavia- ha presentato rituale domanda di aggiornamento della propria posizione nelle liste GPS per le classi di concorso B021 - laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e Vendita e ADSS sostegno scuola secondaria di II grado;
in data 26/7/2024 ha, dunque, ultimato la procedura mediante il deposito di un' ulteriore istanza nella quale ha selezionato le preferenze ai fini della nomina a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/25, indicando quali sedi preferenziali di destinazione - per ciò che attiene la classe di concorso ADSS- l'IIS
Cossa di Pavia, ITI Cardano di Pavia, IIS Taramelli – Foscolo di Pavia e l'intero
Comune di Pavia ( cfr. doc. 2 allegato al ricorso). In data 19/8/2024, con decreto prot.
3059, l' ha provveduto a pubblicare le GPS valide per il biennio 2024/2026, CP_2
nelle quali la ricorrente è risultata inserita per la classe di concorso ADSS in II fascia riportando un punteggio pari a 85 (cfr. doc. 3 di parte ricorrente).
Sulla base dell'elenco pubblicato, l'Amministrazione resistente ha effettuato, quindi, le nomine a tempo determinato, pubblicando un primo bollettino il 1/9/2024 (doc. 4 allegato al ricorso), dal quale la ricorrente è stata estromessa, in quanto, stante la sua collocazione in graduatoria con punti 85, residuavano solo posti dalla medesima non selezionati - ed in particolare presso l'IIS Pollini di Mortara- poi assegnati ad aspiranti con punteggi inferiori (sub. doc. 4 bis di parte ricorrente).
L' predetto ha poi provveduto a pubblicare un secondo bollettino di Controparte_3
nomine a tempo determinato in data 11/9/2024 prot. 3541 (doc. 5 allegato al ricorso): in tale ulteriore elenco, tuttavia, la ricorrente ha continuato a non figurare, seppur in esso si
Pag. 2 di 12 desse conto di nomine, sulle medesime sedi selezionate dalla ricorrente ab origine in domanda, ad altri aspiranti aventi punteggi inferiori (cfr- doc. 5 bis allegato al ricorso).
Ebbene, richiamati i predetti elementi di fatto, la ricorrente ha dedotto l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente, eccependo la violazione dell'art. 12 dell' Ordinanza Ministeriale 88/24, attraverso la quale il ha inteso regolare, CP_1
mediante il ricorso ad una procedura interamente informatizzata, l'aggiornamento e l'inserimento di nuovi aspiranti nelle cd liste “GPS”, ossia nelle graduatorie utilizzate dai singoli Uffici Scolastici Provinciali ai fini del conferimento di supplenze per coprire posti interi ovvero spezzoni orari per l'intero anno scolastico.
Segnatamente, la ricorrente ha riferito che la dedotta violazione sarebbe stata integrata in esito alla pubblicazione del secondo bollettino di nomine, laddove, pur in presenza di posti nel Comune di Pavia e presso gli Istituti espressamente indicati in domanda dalla docente, essi venivano attribuiti ad aspiranti con punteggio nettamente inferiore a quello della ricorrente medesima;
e ciò a causa del sistema di conferimento degli incarichi adottato dal (c.d. “algoritmo”), il quale non è programmato per tornare alle CP_1
posizioni precedenti, ma guarda solo a quelle successive per cui, se al momento della convocazione di un docente per una specifica classe di concorso in base alla sua posizione in graduatoria non sia disponibile alcun posto dal medesimo selezionato in domanda, il sistema reputa quel docente già trattato dalla procedura, pretermettendolo dalle successive convocazioni anche ove si rendesse disponibile un posto rispetto al quale il docente stesso ha espresso preferenza. L'algoritmo, quindi, nella nuova convocazione non retrocede alle posizioni degli aspiranti non selezionati in precedenza per non aver indicato una determinata sede, ma inizia a scorrere la graduatoria dalla posizione successiva all'ultimo aspirante soddisfatto introducendo il principio secondo il quale la rinuncia ad una sede si tramuta in rinuncia all'incarico.
In particolare, la ricorrente, dopo avere preliminarmente chiarito di non aver effettuato alcuna rinuncia, non avendo acquisito alcun diritto ed essendo una mera aspirante all'incarico di supplenza, ha evidenziato come l'art. 12 dell'Ordinanza ministeriale in commento commini, testualmente, la sanzione estromissiva unicamente rispetto alle sedi e alle preferenze non espresse, contestando, dunque, il fondamento giuridico dell'interpretazione fornita dal Ministero, secondo cui, invece, la mancata espressione di
Pag. 3 di 12 talune preferenze equivarrebbe a rinuncia anche in ordine alle sedi, in precedenza, espressamente richieste.
Ebbene, richiamate le circostanze di fatto e di diritto poste dalla ricorrente a fondamento della pretesa azionata con l'atto introduttivo, con memoria depositata in data
13.03.2025, si è costituito il resistente, eccependo l'infondatezza in fatto e in CP_1
diritto del ricorso ed insistendo, di conseguenza, per la reiezione del medesimo.
Fondatezza del ricorso
A fronte delle antitetiche prospettazioni delle parti, il Giudicante, ai fini della definizione della vertenza in esame, reputa opportuno richiamare l'orientamento di attenta giurisprudenza di merito e, segnatamente, il ragionamento logico-giuridico condotto dalla Corte d'Appello di Milano, chiamata a pronunciarsi su un caso che analogo a quello oggetto di odierna disamina (Cfr. Corte di Appello di Milano sentenza n. 320/24; in senso conforme Corte di Appello di Bologna sentenza n. 376/24 e Corte
d'Appello di Milano, sent. n. 757/2024).
Il Giudice del gravame ha condivisibilmente evidenziato il malfunzionamento sotteso al meccanismo automatico di operatività dell'algoritmo adoperato nella procedura d'assegnazione degli incarichi di supplenza, censurando la condotta illegittima dell'
[...]
, la quale si traduce nell'avallo di un sistema che, cos'è com'è strutturato, CP_4
finisce per avvantaggiare docenti con punteggio inferiore, violando il principio dello scorrimento della graduatoria fondato sul merito espresso dal punteggio più alto posseduto dall'aspirante, non assumendo alcun rilievo il momento in cui sia resa disponibile la sede oggetto di preferenza da parte del docente-candidato.
Al fine di meglio comprendere il funzionamento della predetta procedura d'assegnazione giova, dunque, richiamare il contenuto dell'Ordinanza Ministeriale n.
112 del 6.5.2022, che disciplina le “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, co.
6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n.
124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”.
L'art. 12, intitolato “Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche”, così stabilisce:
“1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere
a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
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2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno 5 presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del
. CP_1
3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico
a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per
l'anno scolastico di riferimento.
5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso
o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.
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6. Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi.
7. Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni: a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia
e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva 6 GAE;
b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.
8. In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi di cui al comma 7, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado.
9. In caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle
GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.
10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.
11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento.
Pag. 6 di 12 12. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all'articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza dall'aspirante.
Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso. Il predetto limite vale anche per la scuola dell'infanzia e primaria.
13. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento
d'orario.
14. In occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, nonché di cui agli articoli 1014 e
678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.”
In base al citato art. 12, dunque, gli aspiranti supplenti possono presentare apposita domanda per partecipare alla procedura di conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche. Secondo detta norma, la mancata presentazione della domanda costituisce rinuncia e impedisce il conferimento di incarichi a tempo determinato per l'intero anno scolastico di riferimento e per tutte le graduatorie ove il docente è inserito;
la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto costituisce rinuncia al conferimento di incarichi di supplenza limitatamente alle sedi e tipologie di posto non espresse (art. 12, co 4).
Pag. 7 di 12 In sostanza, l'aspirante che ha indicato nella domanda solo talune sedi, non soddisfatto per mancanza di sedi per le quali lo stesso ha espresso la preferenza, sarà considerato rinunciatario in relazione alle sedi/posti in quel momento disponibili e dallo stesso non indicate. Il docente già trattato/lavorato dalla procedura e considerato rinunciatario rispetto alle sedi per le quali non ha manifestato la preferenza, sarà escluso da successive convocazioni/turni di nomina e non potrà ottenere l'assegnazione di supplenze dalla graduatoria ove è risultato in turno di nomina. Resta ferma la possibilità di ricevere l'assegnazione di incarichi a tempo determinato da altre graduatorie ove inserito;
la rinuncia all'assegnazione della supplenza già conferita comporta invece l'esclusione del docente dalle successive operazioni di reclutamento per gli incarichi a tempo determinato per tutte le graduatorie cui abbia titolo (GA, GPS e graduatorie di istituto), anche per altre classi di concorso, e per l'intero anno scolastico di riferimento.
In sostanza, l'art. 12 dell'O.M. n. 112 del 2022 – stante la lettura esegetica che del dato normativo ha proposto la predetta giurisprudenza di merito - per l'ipotesi di mancata presentazione dell'istanza o di rinuncia all'incarico assegnato, prevede l'esclusione dall'intera procedura di conferimento degli incarichi di supplenza (annuali o fino al termine delle attività didattiche) per l'anno scolastico di riferimento e per qualsiasi graduatoria;
mentre per l'ipotesi di mancata indicazione di alcune sedi/classi di concorso/tipologie di posto, prevede l'impossibilità per il docente di concorrere per le sedi non espresse.
In pratica, la procedura di assegnazione regolata dall'art. 12 dell'O.M. n. 112/2022 è strutturata in modo tale che se al momento della convocazione di un docente per una specifica classe di concorso in base al suo posto in graduatoria non sia disponibile alcun posto nelle sedi o per la tipologia di contratto indicate dal docente fra le sue opzioni, il non convoca il docente e prosegue nella graduatoria, offrendo ed assegnando CP_1
il posto ad un aspirante docente collocato in posizione inferiore nella graduatoria relativa a quella specifica classe di concorso che però il suddetto ha espressamente indicato tra le sue preferenze.
Tuttavia, nel momento in cui successivamente a detta assegnazione si rendano disponibili altri nuovi posti nella stessa classe di concorso, l'Ente ministeriale ha l'onere di effettuare una nuova convocazione e, ripercorrendo dall'inizio la graduatoria, deve
Pag. 8 di 12 procedere ad una nuova convocazione ed offrire ed assegnare il posto al docente con maggior punteggio in quella classe di concorso che il docente medesimo ha espressamente indicato.
Orbene, questa Giudice ritiene di doversi uniformare alla lettura ermeneutica dell'Ordinanza ministeriale citata offerta dalle Corti d'Appello di Milano e di Bologna, stante il rigore logico e giuridico del percorso argomentativo condotto.
Il ricorso, dunque, è fondato e merita di essere interamente accolto.
Nel caso di specie, infatti, l'illegittimità della condotta dell'amministrazione resistente si è verificata allorquando, con il secondo bollettino di nomine, ancorché fossero disponibili posti nel Comune di Pavia e presso gli ulteriori Istituti indicati espressamente in domanda dalla ricorrente, essi venivano attribuiti ad aspiranti con punteggio nettamente inferiore a quello della ricorrente medesima, e ciò in aperta violazione del principio del merito, nonché in deroga a quanto previsto dall'art. 12 dell'Ordinanza ministeriale sopra richiamata.
Il resistente, invero, – alla luce delle osservazioni sopra svolte – anziché CP_1 limitarsi ad applicare acriticamente l'algoritmo che governa il sistema informatizzato di assegnazione degli incarichi di supplenza ai candidati - il quale non guarda alle posizioni precedenti ma inizia a scorrere la graduatoria dalla posizione successiva all'ultimo aspirante soddisfatto - avrebbe dovuto ripercorrere dall'inizio la graduatoria, convocando prioritariamente il docente recante il maggior punteggio che aveva indicato tra lesue preferenze la sede divenuta disponibile. Atteso quanto sopra chiarito, sussiste, dunque, il diritto della ricorrente alla rivendicata nomina a tempo determinato, in quanto titolare di un punteggio superiore a quello di altri aspiranti alla nomina.
Sul diritto della ricorrente al risarcimento del danno
Deve altresì evidenziarsi come la mancata attribuzione dell'incarico abbia cagionato alla ricorrente una condizione di evidente danno di natura patrimoniale, dal momento che la stessa, illegittimamente pretermessa dall'assegnazione del posto preteso, è stata ingiustamente privata della retribuzione dovutale.
Sul punto, è d'uopo riportare l'orientamento della Suprema Corte, la quale – sulla scorta di un arresto esegetico od oggi consolidato- ha affermato che l'inadempimento del debitore-datore di lavoro, perfezionatosi con l'assunzione di un soggetto diverso rispetto
Pag. 9 di 12 al reale legittimato, costituisce fonte di responsabilità risarcitoria con conseguente obbligo di risarcire il relativo pregiudizio economico parametrato a quanto il lavoratore avrebbe dovuto percepire ove fosse stato legittimamente assunto (Cfr. Cassazione sent.
n. 11737 del 14/5/2020).
La Corte ha quindi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da perdita di retribuzione, affermando che il lavoratore può agire a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. per il mancato guadagno da perdita di retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum (Cfr. Cass. Ord.
16665/20).
La Suprema Corte, del resto, chiamata ad esprimersi in tema di procedure selettive nel rapporto di lavoro, ha, a più riprese, riconosciuto a chi si dolga della violazione delle regole che il datore è tenuto ad osservare sia la pretesa all'adempimento, sia quella al risarcimento del danno, quest'ultima azionabile anche in forma specifica, essendo diventato pacifico che tale rimedio sia parimenti ammesso in ambito di inadempimento di obbligazioni e dunque di responsabilità contrattuale (v. ex multis, Cass. 2/7/ 2010, n.
15726).
Orbene, nel caso di specie, acclarato che la ricorrente avesse un punteggio superiore ai candidati nominati per il posto dalla medesima richiesto, può considerarsi provato, con il necessario grado di certezza proprio della ricostruzione ipotetica di un evento mancato e sulla base di criteri giuridico-convenzionali attinenti al riparto degli oneri probatori, che, ove l'Amministrazione resistente avesse correttamente operato, osservando i comportamenti dovuti, la ricorrente avrebbe conseguito l'incarico richiesto, non risultando, d'altro canto, dimostrati fatti idonei ad impedire l'effetto perseguito, tra i quali, in via meramente esemplificativa, il manifestarsi di una qualche ragione di preferenza a favore di concorrenti che seguivano la ricorrente nella graduatoria.
Appare, quindi, di palmare evidenza il nesso eziologico tra il danno patito dalla docente de qua e la condotta illegittima dell'amministrazione resistente, in assenza della quale la lavoratrice avrebbe senz'altra assunto l'incarico quale docente di sostegno ricevendo la relativa retribuzione fino al termine delle attività didattiche. La ricorrente ha pertanto diritto non solo al riconoscimento della nomina così come rivendicata, ma altresì al
Pag. 10 di 12 risarcimento del pregiudizio sofferto, che deve essere determinato, nel quantum, facendo utile riguardo all'ammontare delle mancate retribuzioni alla stessa spettanti.
Risulta, pertanto, corretto quantificare detto risarcimento in Euro 3.875,74, in adesione ai conteggi elaborati da parte ricorrente e versati in atti (doc. 6 allegato al ricorso), che rappresentano la differenza tra la retribuzione percepita dalla ricorrente medesima quale collaboratrice scolastica e quella che avrebbe percepito in ipotesi di nomina quale docente. Deve, altresì, essere riconosciuto alla ricorrente il punteggio che la medesima avrebbe conseguito se le fosse stato attribuito l'incarico rivendicato ab origine, pari a 12 punti per l'intero anno di servizio.
Spese di lite
In aderenza al principio di soccombenza, è corretto porre le spese di lite a carico di parte resistente. Le stesse, quantificate come da dispositivo, tengono conto della complessità delle questioni sottese alla vertenza esaminata.
PER QUESTI MOTIVI
Visto l'art 429 cpc definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, azione o eccezione, in accoglimento del ricorso: accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'assegnazione di incarico a tempo determinato di supplenza annuale per cattedra completa per l'As 2024/25 nelle sedi indicate in domanda con riferimento alle graduatorie GPS seconda fascia – provincia di
Pavia per la classe di concorso B021 e ADSS - per l'effetto, condanna il CP_1
convenuto al riconoscimento in favore di parte ricorrente di un'anzianità giuridica ed economica equivalente a quella che avrebbe conseguita se le fosse stato assegnato il predetto incarico a tempo determinato;
condanna il convenuto al risarcimento del danno a favore di parte ricorrente CP_1 mediante pagamento della somma lorda di € 3875,74 pari alle retribuzioni che avrebbe conseguito se avesse ottenuto l'incarico di docenza di cui sopra, già detratto l'aliunde perceptum;
condanna il resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese CP_1
processuali, liquidate in euro 2400 per compensi professionali, euro 49 per esborsi oltre
15% per spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Pag. 11 di 12 Giorni sessanta per la motivazione
Pavia 25.3.2025
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La giudice del lavoro
Federica Ferrari