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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/01/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 29/05/2023 al n.
1019/2023 R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. ), con sede legale in Roma, Parte_1 P.IVA_1
viale Luca Gaurico n. 9/11, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Fabrizio
Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso Indirizzo Telematico
come da procura in calce all'atto di Email_1
citazione in appello
-appellante-
CONTRO
pagina 1 di 12 (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_2
sede in Piazza Salimbeni n. 3, rappresentata e difesa in causa dall'avv. CP_1
Daniela Sorgato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Galleria dei
Borromeo n.. 3, Padova, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
avente per oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza,
apertura di credito bancario),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 14.11.2024,sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per i motivi esposti nella narrativa
dell'atto di citazione in appello, contrariis rejectis, previa ammissione delle
istanze istruttorie formulate in primo grado dall'odierna appellante, in riforma
della sentenza impugnata: a1) in ogni caso, accertare e dichiarare la mancata
indicazione nel contratto di cui è causa del tasso annuo nominale d'interesse
(TAN) nonché del TAEG/ISC e per l'effetto accertare e dichiarare che i tassi
applicati devono essere sostituiti dal tasso previsto dall'art. 117 del TUB (tasso
nominale minimo dei BOT alla data di stipula), o, in subordine che sono dovuti i
soli interessi legali;
a2) per l'effetto condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla
[...]
restituzione, in favore di parte attrice, dei maggiori importi percepiti a titolo di
pagina 2 di 12 interessi applicati rispetto agli importi dovuti a titolo di interessi calcolati ai
tassi sostitutivi di legge o, in subordine dovuti a titolo di interessi legali, oltre
interessi e rivalutazione monetaria;
b1) in ogni caso, accertare e dichiarare che
nel contratto di cui è causa sono stati previsti tassi usurari ex art. 1815, comma
2 c.c., legge 7.3.1996, n. 108 e art. 644 c.p., in quanto superiori al tasso soglia,
e, per l'effetto, dichiarare gratuito il contratto di cui è causa o, in subordine, che
a detto contratto deve essere applicato il tasso legale ex art. 1284 c.c.; b2) per
l'effetto condannare in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione, in favore di parte
attrice, degli importi percepiti a titolo di interessi (o, in subordine, della
differenza tra i maggiori importi percepiti a titolo di interessi applicati rispetto
agli importi dovuti a titolo di interessi legali), oltre interessi e rivalutazione
monetaria.
Si insiste, inoltre, per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo
grado, e ritenute inammissibili in quanto irrilevanti dal Tribunale, che si
trascrivono qui appresso: “Si chiede l'ammissione di CTU tecnico contabile
volta ad accertare: - l'importo che sarebbe stato dovuto alla odierna convenuta
(NDR odierna appellante) in relazione al contratto di finanziamento di cui è
causa nell'ipotesi in cui fosse stato applicato il tasso previsto dall'art. 117 del
TUB (tasso nominale minimo dei BOT alla data di stipula), o nell'ipotesi in cui
fossero stati applicati gli interessi legali - la differenza tra gli interessi calcolati
al tasso effettivamente applicato dalla Concedente e gli interessi ricalcolati ai
tassi sostitutivi di Legge - la differenza tra gli interessi calcolati al tasso
applicato dalla Concedente e gli interessi legali - quantifichi l'ammontare
pagina 3 di 12 complessivo di interessi corrispettivi, commissioni, remunerazioni e delle spese,
escluse quelle per imposte e tasse, collegati alla erogazione del credito nonché
degli interessi moratori, della clausola penale di estinzione anticipata e di
quant'altro collegato all'inadempimento del contratto, nell'ipotesi di morosità
fin dalla scadenza della prima rata, con riferimento all'intera durata del
finanziamento e alla luce di ciò quantifichi il Tasso Effettivo Globale, da
calcolarsi attraverso il Tasso Interno di rendimento (TIR) del contratto,
concludendo se nel contratto di cui è causa siano stati previsti tassi usurari ex
art. 1815, comma 2 c.c., legge 7.3.1996, n. 108 e art. 644 c.p.” Con vittoria di
spese competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita Nel merito, in via principale
1) Rigettare
l'appello ex adverso promosso in quanto infondato per tutti i motivi e le
eccezioni indicati in atti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
735/2023 del Tribunale di Padova. Nel merito, in via subordinata
2) Nella denegata ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, e di
condanna dell'appellata alla restituzione in favore dell'appellante di
qualsivoglia somma: i) circoscrivere la pretesa restitutoria al periodo
successivo dell'accollo delle obbligazioni derivanti dal mutuo da parte
dell'odierna appellane (13.05.2008); ii) non sussistendo alcuna mala fede in
capo alla calcolare gli interessi al tasso legale facendoli decorrere dalla CP_1
data della domanda, e non da quella dell'avvenuto pagamento;
iii) disporre la
compensazione dell'eventuale credito restitutorio di controparte con il credito
pagina 4 di 12 della al pagamento di quanto ancora dovuto in forza del contratto di CP_1
mutuo, nella misura che sarà determinata in corso di causa;
iv) non essendo
stato provato un maggior danno, rigettare in ogni caso la richiesta di
risarcimento del maggior danno e/o rivalutazione monetaria.
In via istruttoria
3) Rigettare la richiesta di CTU, per i motivi esposti in atti.
4) In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della
richiesta di CTU, formulare il quesito tenendo conto di quanto esposto in atti.
In ogni caso
5) Con vittoria di spese e competenze
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 con atto di citazione notificato in data 01.09.2021, Parte_1
conveniva, davanti al Tribunale di Padova, Controparte_1
per ottenere, previo accertamento della nullità delle clausole del contratto
[...]
di mutuo stipulato in data 9.7.2003 da UX Real Estate Company S.A. e successivamente accollato ad essa attrice, la condanna alla restituzione degli interessi indebitamente percepiti. L'attrice riteneva che la avesse violato CP_1
l'art. 117 TUB attesa la mancata indicazione del tasso annuo nominale d'interesse (TAN) e del TAEG/ISC e che gli interessi pattuiti fossero usurari.
1.2 Si costituiva in giudizio la sollecitando il rigetto di tutte le domande. CP_1
1.3 Istruita documentalmente la causa, il Tribunale definiva il giudizio con sentenza n. 735/2023, pronunciata il 13.04.2023, che rigettava le domande attoree.
pagina 5 di 12 Il primo giudice escludeva che dalla mancanza del TAN conseguisse l'indeterminatezza delle clausole contrattuali attesa la chiara indicazione degli interessi, corrispettivi e moratori, e l'allegazione del piano di ammortamento.
Anche la mancata indicazione del TAEG/ISC veniva ritenuta irrilevante in quanto non si trattava di credito al consumo e l'ISC era un mero indicatore sintetico previsto dalla normativa ai fini di pubblicità e trasparenza e non già una condizione economica direttamente applicabile al contratto il cui mancato inserimento veniva sanzionato dall'art. 117, comma 7, TUB. Precisava al riguardo che la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione del TAEG/ISC era prevista per il caso di credito al consumo pacificamente non ricorrente nel caso di specie, mentre per gli altri contratti di credito poteva essere al più fonte di responsabilità risarcitoria della della quale, però, non erano CP_1
stati nemmeno dedotti gli elementi costitutivi.
Il Tribunale riteneva insussistente anche la violazione della legge n. 108 del 1996
in quanto la natura usuraria era stata affermata da facendo Parte_1
riferimento al TIR (tasso di rendimento su base annua del finanziamento),
mentre, sulla base del principio di omogeneità e simmetria, doveva farsi riferimento al TEG. Inoltre, l'attrice aveva operato la sommatoria tra tasso di interesse corrispettivo e moratorio senza tenere conto, per quest'ultimo, della maggiorazione del 2,1% prevista nei decreti ministeriali di rilevazione del tasso soglia e senza neppure allegare l'avvenuta applicazione di interessi moratori.
*****
2.1 Avverso la sentenza del Tribunale di Padova proponeva appello
[...]
che, con il primo motivo, rilevava la necessità di applicare, attesa la Parte_1
pagina 6 di 12 mancanza del TAN e del TAEG/ISC, il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117
TUB. Osservava, quanto al primo, che “la mancata indicazione del TAN
(rilevata in perizia) viola i principi di cui alla c.d. trasparenza bancaria
ancorché entrata in vigore alcuni mesi dopo la stipula del contratto, in quanto la
avrebbe comunque dovuto adeguarsi alla normativa CICR 4.3.2003” CP_1
2.2 Con il secondo motivo riproponeva le doglianze inerenti alla violazione della legge n. 108 del 1996 in quanto il tasso di mora, pari al 5,133%, era oltre la soglia di legge, dovendo farsi riferimento al massimo costo potenziale e possibile che il cliente sarebbe stato chiamato a sopportare. Ribadiva la correttezza del metodo di verifica fondato sul TIR (indicato come il tasso di attualizzazione di uno o più flussi di cassa per cui il valore attuale dei flussi finale eguaglia il valore attuale dei flussi iniziali) pari al 8,084% e, quindi, superiore al tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto, pari al 6,765%.
Chiedeva, pertanto, l'espletamento di C.T.U. per la rideterminazione del rapporto di dare/avere tra le parti.
Si costituiva anche in appello la che chiedeva la declaratoria di CP_1
inammissibilità e comunque reiezione del gravame.
4. La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 14.11.2024, tenutasi in modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del C.I. del 26.10.2023.
*****
5 L'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. si appalesa inconsistente, posto che l'appellante ha dedotto pagina 7 di 12 elementi di critica senz'altro sufficienti per individuare le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, avendo affiancato, sia pure non su tutti i motivi, alla parte volitiva una parte argomentativa idonea a confutare ed a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (come condivisibilmente affermato da Cass. Sez. Un. del 16/11/2017 n.
27199).
*****
6.1 Il primo motivo d'impugnazione è infondato.
Innanzitutto, il contratto di mutuo indica in modo chiaro all'art. 6 il tasso di interesse corrispettivo e moratorio, risultando così rispettato l'art. 117, comma 4,
TUB.
Rileva, inoltre, il Collegio che il TAN è un mero indicatore e non già una condizione contrattuale, fermo restando che esso, sulla base della citata clausola contrattuale, è agevolmente determinabile.
6.2. Quanto al TAEG/ISC, all'epoca della stipula del contratto l'art. 19 della legge n. 142/1992 ne prevedeva l'indicazione solo per i contratti conclusi dai consumatori. Tale indicatore è stato reso obbligatorio per tutti i contratti con la delibera CICR del 4.3.2003 n. 10688 entrata in vigore il 01.10.2003 (quindi successivamente alla stipula del contratto) e solo con l'art. 125 bis, comma 6,
TUB (entrato in vigore nel 2010) sono state previste conseguenze invalidanti per il caso di mancata o erronea indicazione del TAEG/ISC (tale novella è comunque irrilevante nel caso di specie in quanto il mutuo è stato stipulato da una società e non da un consumatore e non rientra tra i contratti indicati dall'art. 122, comma pagina 8 di 12 1, TUB, trattandosi di finanziamento di importo superiore ad Euro 75.000,00
garantito da ipoteca su beni immobili).
6.3. In conclusione, il motivo è respinto.
*****
7. Il secondo motivo d'impugnazione è privo di pregio in quanto, come messo in evidenza dal Tribunale, ogni verifica sul rispetto della legge n. 108 del 1996
deve essere condotta nel rispetto del principio di simmetria/omogeneità e, quindi,
sulla base delle istruzioni per la rilevazione dei tassi applicati della Banca
d'Italia, che fanno riferimento al TEG.
Le considerazioni esposte nel motivo sono comunque in contrasto con quanto condivisibilmente osservato dalle SS.UU. con la sentenza n. 19597 del
18/09/2020 in ordine alle modalità di verifica ed alle conseguenze dell'usurarietà
della clausola sugli interessi moratori. Il giudice di legittimità ha, infatti, ritenuto che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso
effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal
T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori,
moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione pagina 9 di 12 della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il
Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224,
comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206
del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio.
Da tali premesse emerge con evidenza l'infondatezza sotto ulteriori profili degli assunti dell'appellante dal momento che:
- il contratto di mutuo prevede un tasso corrispettivo del 3,133% ed un tasso di mora del 5,133%;
- non è consentita la sommatoria dei due tassi in quanto, nel caso di inadempimento, il tasso di mora va a sostituire quello corrispettivo;
- con la maggiorazione del 2,1%, prevista nel decreto ministeriale in vigore all'epoca della stipula del mutuo, la soglia usuraria non verrebbe superata nemmeno facendo riferimento al TIR;
- nel caso di usurarietà della clausola sugli interessi moratori, sarebbero dovuti gli interessi corrispettivi;
- l'appellante è comunque priva di interesse a far valere la nullità della clausola in quanto non ha nemmeno dedotto l'avvenuto pagamento, da parte dell'originaria mutuataria o nel periodo successivo all'accollo, di interessi pagina 10 di 12 moratori;
inoltre, essendo pacifica l'estinzione del mutuo, è escluso che possa doverli corrispondere in futuro.
Anche tale motivo, pertanto, va respinto, non essendovi necessità di rimettere in istruttoria la causa.
*****
8.1 L'esito del giudizio determina la soccombenza di che va Parte_1
Contr condannata alla rifusione delle spese di lite del grado d'appello di liquidate
(esclusa la fase istruttoria) secondo i parametri minimi previsti per le cause di valore compreso tra Euro 520.000,01 ed Euro 1.000.000,00 in ragione della semplicità delle questioni dibattute.
8.2. Stante il rigetto dell'appello, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. Controparte_1
735/2023 pronunciata in data 13.4.2023 dal Tribunale di Padova, lo rigetta e:
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese dell'appellata, liquidate in
Euro 9.256,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
[...]
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1
già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
pagina 11 di 12 Venezia, 14 gennaio 2025
Il Consigliere Estensore
Dott. Luca Marani
Il Presidente
dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 29/05/2023 al n.
1019/2023 R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. ), con sede legale in Roma, Parte_1 P.IVA_1
viale Luca Gaurico n. 9/11, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Fabrizio
Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso Indirizzo Telematico
come da procura in calce all'atto di Email_1
citazione in appello
-appellante-
CONTRO
pagina 1 di 12 (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_2
sede in Piazza Salimbeni n. 3, rappresentata e difesa in causa dall'avv. CP_1
Daniela Sorgato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Galleria dei
Borromeo n.. 3, Padova, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
avente per oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza,
apertura di credito bancario),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 14.11.2024,sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per i motivi esposti nella narrativa
dell'atto di citazione in appello, contrariis rejectis, previa ammissione delle
istanze istruttorie formulate in primo grado dall'odierna appellante, in riforma
della sentenza impugnata: a1) in ogni caso, accertare e dichiarare la mancata
indicazione nel contratto di cui è causa del tasso annuo nominale d'interesse
(TAN) nonché del TAEG/ISC e per l'effetto accertare e dichiarare che i tassi
applicati devono essere sostituiti dal tasso previsto dall'art. 117 del TUB (tasso
nominale minimo dei BOT alla data di stipula), o, in subordine che sono dovuti i
soli interessi legali;
a2) per l'effetto condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla
[...]
restituzione, in favore di parte attrice, dei maggiori importi percepiti a titolo di
pagina 2 di 12 interessi applicati rispetto agli importi dovuti a titolo di interessi calcolati ai
tassi sostitutivi di legge o, in subordine dovuti a titolo di interessi legali, oltre
interessi e rivalutazione monetaria;
b1) in ogni caso, accertare e dichiarare che
nel contratto di cui è causa sono stati previsti tassi usurari ex art. 1815, comma
2 c.c., legge 7.3.1996, n. 108 e art. 644 c.p., in quanto superiori al tasso soglia,
e, per l'effetto, dichiarare gratuito il contratto di cui è causa o, in subordine, che
a detto contratto deve essere applicato il tasso legale ex art. 1284 c.c.; b2) per
l'effetto condannare in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione, in favore di parte
attrice, degli importi percepiti a titolo di interessi (o, in subordine, della
differenza tra i maggiori importi percepiti a titolo di interessi applicati rispetto
agli importi dovuti a titolo di interessi legali), oltre interessi e rivalutazione
monetaria.
Si insiste, inoltre, per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo
grado, e ritenute inammissibili in quanto irrilevanti dal Tribunale, che si
trascrivono qui appresso: “Si chiede l'ammissione di CTU tecnico contabile
volta ad accertare: - l'importo che sarebbe stato dovuto alla odierna convenuta
(NDR odierna appellante) in relazione al contratto di finanziamento di cui è
causa nell'ipotesi in cui fosse stato applicato il tasso previsto dall'art. 117 del
TUB (tasso nominale minimo dei BOT alla data di stipula), o nell'ipotesi in cui
fossero stati applicati gli interessi legali - la differenza tra gli interessi calcolati
al tasso effettivamente applicato dalla Concedente e gli interessi ricalcolati ai
tassi sostitutivi di Legge - la differenza tra gli interessi calcolati al tasso
applicato dalla Concedente e gli interessi legali - quantifichi l'ammontare
pagina 3 di 12 complessivo di interessi corrispettivi, commissioni, remunerazioni e delle spese,
escluse quelle per imposte e tasse, collegati alla erogazione del credito nonché
degli interessi moratori, della clausola penale di estinzione anticipata e di
quant'altro collegato all'inadempimento del contratto, nell'ipotesi di morosità
fin dalla scadenza della prima rata, con riferimento all'intera durata del
finanziamento e alla luce di ciò quantifichi il Tasso Effettivo Globale, da
calcolarsi attraverso il Tasso Interno di rendimento (TIR) del contratto,
concludendo se nel contratto di cui è causa siano stati previsti tassi usurari ex
art. 1815, comma 2 c.c., legge 7.3.1996, n. 108 e art. 644 c.p.” Con vittoria di
spese competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita Nel merito, in via principale
1) Rigettare
l'appello ex adverso promosso in quanto infondato per tutti i motivi e le
eccezioni indicati in atti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
735/2023 del Tribunale di Padova. Nel merito, in via subordinata
2) Nella denegata ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, e di
condanna dell'appellata alla restituzione in favore dell'appellante di
qualsivoglia somma: i) circoscrivere la pretesa restitutoria al periodo
successivo dell'accollo delle obbligazioni derivanti dal mutuo da parte
dell'odierna appellane (13.05.2008); ii) non sussistendo alcuna mala fede in
capo alla calcolare gli interessi al tasso legale facendoli decorrere dalla CP_1
data della domanda, e non da quella dell'avvenuto pagamento;
iii) disporre la
compensazione dell'eventuale credito restitutorio di controparte con il credito
pagina 4 di 12 della al pagamento di quanto ancora dovuto in forza del contratto di CP_1
mutuo, nella misura che sarà determinata in corso di causa;
iv) non essendo
stato provato un maggior danno, rigettare in ogni caso la richiesta di
risarcimento del maggior danno e/o rivalutazione monetaria.
In via istruttoria
3) Rigettare la richiesta di CTU, per i motivi esposti in atti.
4) In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della
richiesta di CTU, formulare il quesito tenendo conto di quanto esposto in atti.
In ogni caso
5) Con vittoria di spese e competenze
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 con atto di citazione notificato in data 01.09.2021, Parte_1
conveniva, davanti al Tribunale di Padova, Controparte_1
per ottenere, previo accertamento della nullità delle clausole del contratto
[...]
di mutuo stipulato in data 9.7.2003 da UX Real Estate Company S.A. e successivamente accollato ad essa attrice, la condanna alla restituzione degli interessi indebitamente percepiti. L'attrice riteneva che la avesse violato CP_1
l'art. 117 TUB attesa la mancata indicazione del tasso annuo nominale d'interesse (TAN) e del TAEG/ISC e che gli interessi pattuiti fossero usurari.
1.2 Si costituiva in giudizio la sollecitando il rigetto di tutte le domande. CP_1
1.3 Istruita documentalmente la causa, il Tribunale definiva il giudizio con sentenza n. 735/2023, pronunciata il 13.04.2023, che rigettava le domande attoree.
pagina 5 di 12 Il primo giudice escludeva che dalla mancanza del TAN conseguisse l'indeterminatezza delle clausole contrattuali attesa la chiara indicazione degli interessi, corrispettivi e moratori, e l'allegazione del piano di ammortamento.
Anche la mancata indicazione del TAEG/ISC veniva ritenuta irrilevante in quanto non si trattava di credito al consumo e l'ISC era un mero indicatore sintetico previsto dalla normativa ai fini di pubblicità e trasparenza e non già una condizione economica direttamente applicabile al contratto il cui mancato inserimento veniva sanzionato dall'art. 117, comma 7, TUB. Precisava al riguardo che la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione del TAEG/ISC era prevista per il caso di credito al consumo pacificamente non ricorrente nel caso di specie, mentre per gli altri contratti di credito poteva essere al più fonte di responsabilità risarcitoria della della quale, però, non erano CP_1
stati nemmeno dedotti gli elementi costitutivi.
Il Tribunale riteneva insussistente anche la violazione della legge n. 108 del 1996
in quanto la natura usuraria era stata affermata da facendo Parte_1
riferimento al TIR (tasso di rendimento su base annua del finanziamento),
mentre, sulla base del principio di omogeneità e simmetria, doveva farsi riferimento al TEG. Inoltre, l'attrice aveva operato la sommatoria tra tasso di interesse corrispettivo e moratorio senza tenere conto, per quest'ultimo, della maggiorazione del 2,1% prevista nei decreti ministeriali di rilevazione del tasso soglia e senza neppure allegare l'avvenuta applicazione di interessi moratori.
*****
2.1 Avverso la sentenza del Tribunale di Padova proponeva appello
[...]
che, con il primo motivo, rilevava la necessità di applicare, attesa la Parte_1
pagina 6 di 12 mancanza del TAN e del TAEG/ISC, il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117
TUB. Osservava, quanto al primo, che “la mancata indicazione del TAN
(rilevata in perizia) viola i principi di cui alla c.d. trasparenza bancaria
ancorché entrata in vigore alcuni mesi dopo la stipula del contratto, in quanto la
avrebbe comunque dovuto adeguarsi alla normativa CICR 4.3.2003” CP_1
2.2 Con il secondo motivo riproponeva le doglianze inerenti alla violazione della legge n. 108 del 1996 in quanto il tasso di mora, pari al 5,133%, era oltre la soglia di legge, dovendo farsi riferimento al massimo costo potenziale e possibile che il cliente sarebbe stato chiamato a sopportare. Ribadiva la correttezza del metodo di verifica fondato sul TIR (indicato come il tasso di attualizzazione di uno o più flussi di cassa per cui il valore attuale dei flussi finale eguaglia il valore attuale dei flussi iniziali) pari al 8,084% e, quindi, superiore al tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto, pari al 6,765%.
Chiedeva, pertanto, l'espletamento di C.T.U. per la rideterminazione del rapporto di dare/avere tra le parti.
Si costituiva anche in appello la che chiedeva la declaratoria di CP_1
inammissibilità e comunque reiezione del gravame.
4. La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 14.11.2024, tenutasi in modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del C.I. del 26.10.2023.
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5 L'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. si appalesa inconsistente, posto che l'appellante ha dedotto pagina 7 di 12 elementi di critica senz'altro sufficienti per individuare le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, avendo affiancato, sia pure non su tutti i motivi, alla parte volitiva una parte argomentativa idonea a confutare ed a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (come condivisibilmente affermato da Cass. Sez. Un. del 16/11/2017 n.
27199).
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6.1 Il primo motivo d'impugnazione è infondato.
Innanzitutto, il contratto di mutuo indica in modo chiaro all'art. 6 il tasso di interesse corrispettivo e moratorio, risultando così rispettato l'art. 117, comma 4,
TUB.
Rileva, inoltre, il Collegio che il TAN è un mero indicatore e non già una condizione contrattuale, fermo restando che esso, sulla base della citata clausola contrattuale, è agevolmente determinabile.
6.2. Quanto al TAEG/ISC, all'epoca della stipula del contratto l'art. 19 della legge n. 142/1992 ne prevedeva l'indicazione solo per i contratti conclusi dai consumatori. Tale indicatore è stato reso obbligatorio per tutti i contratti con la delibera CICR del 4.3.2003 n. 10688 entrata in vigore il 01.10.2003 (quindi successivamente alla stipula del contratto) e solo con l'art. 125 bis, comma 6,
TUB (entrato in vigore nel 2010) sono state previste conseguenze invalidanti per il caso di mancata o erronea indicazione del TAEG/ISC (tale novella è comunque irrilevante nel caso di specie in quanto il mutuo è stato stipulato da una società e non da un consumatore e non rientra tra i contratti indicati dall'art. 122, comma pagina 8 di 12 1, TUB, trattandosi di finanziamento di importo superiore ad Euro 75.000,00
garantito da ipoteca su beni immobili).
6.3. In conclusione, il motivo è respinto.
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7. Il secondo motivo d'impugnazione è privo di pregio in quanto, come messo in evidenza dal Tribunale, ogni verifica sul rispetto della legge n. 108 del 1996
deve essere condotta nel rispetto del principio di simmetria/omogeneità e, quindi,
sulla base delle istruzioni per la rilevazione dei tassi applicati della Banca
d'Italia, che fanno riferimento al TEG.
Le considerazioni esposte nel motivo sono comunque in contrasto con quanto condivisibilmente osservato dalle SS.UU. con la sentenza n. 19597 del
18/09/2020 in ordine alle modalità di verifica ed alle conseguenze dell'usurarietà
della clausola sugli interessi moratori. Il giudice di legittimità ha, infatti, ritenuto che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso
effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal
T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori,
moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione pagina 9 di 12 della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il
Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224,
comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206
del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio.
Da tali premesse emerge con evidenza l'infondatezza sotto ulteriori profili degli assunti dell'appellante dal momento che:
- il contratto di mutuo prevede un tasso corrispettivo del 3,133% ed un tasso di mora del 5,133%;
- non è consentita la sommatoria dei due tassi in quanto, nel caso di inadempimento, il tasso di mora va a sostituire quello corrispettivo;
- con la maggiorazione del 2,1%, prevista nel decreto ministeriale in vigore all'epoca della stipula del mutuo, la soglia usuraria non verrebbe superata nemmeno facendo riferimento al TIR;
- nel caso di usurarietà della clausola sugli interessi moratori, sarebbero dovuti gli interessi corrispettivi;
- l'appellante è comunque priva di interesse a far valere la nullità della clausola in quanto non ha nemmeno dedotto l'avvenuto pagamento, da parte dell'originaria mutuataria o nel periodo successivo all'accollo, di interessi pagina 10 di 12 moratori;
inoltre, essendo pacifica l'estinzione del mutuo, è escluso che possa doverli corrispondere in futuro.
Anche tale motivo, pertanto, va respinto, non essendovi necessità di rimettere in istruttoria la causa.
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8.1 L'esito del giudizio determina la soccombenza di che va Parte_1
Contr condannata alla rifusione delle spese di lite del grado d'appello di liquidate
(esclusa la fase istruttoria) secondo i parametri minimi previsti per le cause di valore compreso tra Euro 520.000,01 ed Euro 1.000.000,00 in ragione della semplicità delle questioni dibattute.
8.2. Stante il rigetto dell'appello, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. Controparte_1
735/2023 pronunciata in data 13.4.2023 dal Tribunale di Padova, lo rigetta e:
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese dell'appellata, liquidate in
Euro 9.256,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
[...]
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1
già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
pagina 11 di 12 Venezia, 14 gennaio 2025
Il Consigliere Estensore
Dott. Luca Marani
Il Presidente
dott.ssa Gabriella Zanon
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