Sentenza 10 luglio 2024
Ordinanza collegiale 5 maggio 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 13/10/2025, n. 17505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17505 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 17505/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08757/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8757 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Lunigiana 46, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AL SM, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 settembre 2025 il dott. AN ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- In data-OMISSIS-la ricorrente presentava domanda di concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Con decreto n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza di cittadinanza in quanto dall’attività informativa esperita sarebbero emersi sul conto del coniuge della richiedente elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica e che tale elemento risulta ostativo alla concessione della cittadinanza. Nella motivazione si rileva anche di aver omesso il preavviso di diniego ex art. 10- bis legge n. 241/1990, essendo il diniego supportato da dati di carattere “riservato”.
Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente – premesso di aver presentato anche istanza di accesso agli atti del procedimento al fine di ottenere l’ostensione di tutti gli atti del fascicolo - ha impugnato sia il provvedimento del-OMISSIS-, con il quale è stato negato l’accesso alla documentazione richiesta, sia l’anzidetto decreto di rigetto della domanda di cittadinanza, deducendo l’illegittimità di quest’ultimo per violazione dell’art. 10- bis l. n. 241/1990 e per violazione di legge ed eccesso di potere, segnatamente sotto il profilo dell’insufficienza e inadeguatezza della motivazione. Lamenta, in particolare, che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato le condizioni di vita, familiari e sociali, della richiedente, essendosi ormai compiutamente integrata nel tessuto socio-economico nazionale. Inoltre, deduce la ricorrente che il provvedimento sarebbe affetto da un grave vizio di motivazione, in quanto il rigetto si fonderebbe sulla asserita e non meglio specificata sussistenza di elementi a carico del marito che non consentirebbero di escludere pericoli per la sicurezza della Repubblica e nel corredo motivazionale l’Amministrazione avrebbe operato un mero rinvio alla documentazione dalla quale emergerebbero i presunti motivi inerenti alla sicurezza, senza tuttavia allegare detto documento e senza neanche indicare esplicitamente, nel corpo della motivazione, tali elementi ostativi. Evidenzia, infine, di essere incensurata e che la mancanza del preavviso di rigetto ex art. 10- bis ha evidentemente frustrato le sue garanzie partecipative.
L’Amministrazione intimata si è costituita per resistere al ricorso.
Con sentenza non definitiva n. -OMISSIS-, pronunciata in data -OMISSIS-, questo TAR ha respinto la domanda di annullamento del diniego di accesso agli atti del Ministero, disponendo contestualmente incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione, in particolare ordinando di produrre in giudizio la documentazione riservata posta a fondamento del provvedimento impugnato, sebbene con le specifiche modalità di deposito necessarie a preservarne la riservatezza.
L’ordine istruttorio è stato adempiuto dall’Amministrazione resistente in data 5.11.2024, mediante il deposito di una relazione in busta chiusa e sigillata della quale ha potuto prendere visione il difensore della ricorrente.
Con memoria depositata il 24.04.2025, la ricorrente ha controdedotto agli elementi emersi dalla relazione riservata, producendo anche la sentenza di divorzio dal coniuge (sul quale gravavano gli elementi di controindicazione richiamati nel diniego), pronunciata in data -OMISSIS- dal Tribunale di Prima Istanza di BE AR (Repubblica Tunisina), per volontà unilaterale della moglie, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del Codice dello Statuto Personale tunisino.
All’odierna udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, in vista della quale la ricorrente ha depositato ulteriori documenti e memoria difensiva, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti che seguono.
Il Collegio reputa utile, in funzione dello scrutinio delle doglianze formulate nell’atto introduttivo del giudizio, una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti dalla Sezione (cfr., ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280 e 5130 del 2022).
Ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana " può " essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue "una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale" (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 23/07/2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘ status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Consiglio di Stato, sez. III, 07/01/2022, n. 104).
Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
Quanto, in particolare, all’onere motivazionale, la giurisprudenza ha più volte precisato che l'ampiezza e la profondità dell'obbligo di motivazione del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza devono correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato commesso, nonché alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l'istanza di concessione della cittadinanza viene proposta. Questi profili incidono anche sul livello di discrezionalità dell'amministrazione per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza, con la conseguenza che, “ nel caso di sentenza penale e, a fortiori , di sentenza passata in giudicato l'ampiezza e l'intensità dell'obbligo motivazionale relativo al diniego di concessione di cittadinanza può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare un diniego in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente ” (Consiglio di Stato sez. I, 04/04/2022, n.713; cfr., in senso conforme, Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151).
3.- Tanto premesso e venendo al merito del gravame, il Collegio ritiene fondata e assorbente la censura con cui la ricorrente deduce il vizio di insufficienza e inadeguatezza della motivazione.
Come già esposto in precedenza, la domanda di cittadinanza è stata respinta sul presupposto che, dall’attività informativa esperita, sarebbero emersi sul conto del coniuge della ricorrente elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica.
In particolare, a seguito dell’istruttoria disposta ed espletata in corso di causa, l’Amministrazione ha riferito che il marito della richiedente – al quale in precedenza era già stata negata la cittadinanza con provvedimento confermato dal giudice amministrativo – sarebbe noto:
- per appartenere ad un presunto movimento integralista tunisino, denominato “Ennhada”;
- per essere stato residente, in passato, al medesimo indirizzo di un connazionale, presunto appartenente ad al-Qaeda e successivamente ristretto nella base militare di Guantanamo Bay (Cuba).
Ebbene, premesso che tali elementi sono emersi esclusivamente sul conto del coniuge, dal quale la ricorrente risulta aver divorziato nel 2024 come comprovato documentalmente dalla sentenza prodotta in giudizio, ritiene il Collegio che le ragioni sinteticamente addotte nella relazione “riservata” non siano idonee a giustificare, sotto il profilo motivazionale, il diniego impugnato.
Sotto un primo profilo, infatti, il movimento asseritamente integralista indicato nella relazione non appare qualificabile come organizzazione terroristica né secondo l’ordinamento tunisino, né tantomeno secondo gli standard giuridici dell’Unione Europea, degli Stati Uniti d’America o della Repubblica Italiana, risultando, almeno sulla base degli elementi di conoscenza di dominio pubblico, un partito politico tunisino di orientamento islamista moderato, dunque non integralista.
Quanto al secondo aspetto, occorre evidenziare l’eccessiva genericità degli elementi indicati, in quanto l’elemento di controindicazione consisterebbe nell’aver avuto il medesimo indirizzo di residenza, in circostanze di tempo del tutto imprecisate, con un soggetto ritenuto “ presunto appartenente ” ad al-Qaeda e successivamente ristretto – in circostanze di tempo ancora imprecisate - nella base militare di Guantanamo Bay (Cuba), senza ancora specificare se tale restrizione sia stata disposta per reati inerenti al terrorismo ovvero ad altro titolo.
Si ritiene, pertanto, che gli elementi emersi a seguito della disclousure non siano sufficienti a chiarire gli asseriti motivi ostativi alla sicurezza della Repubblica posti a fondamento del diniego, stante la loro manifesta genericità.
4.- In definitiva, la nota esplicativa depositata dall'amministrazione rende evidente il vizio motivazionale dell’atto impugnato, dovendosi escludere che l'amministrazione abbia indicato in giudizio le ragioni per cui ha ravvisato l'effettiva sussistenza di elementi tali da giustificare il ritenuto rischio di conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza della Repubblica.
In proposito, deve essere precisato, in linea con la giurisprudenza ormai consolidata (cfr., tra le tante, Cons. St., sez. II, 31 agosto 2020, n. 5326; 5679/2021, 6720/2021; 8084/2022 e n. 11538/2022 Tar Lazio, Sez. V bis n. 17081/2022; 16084/2022;15986/2022; n. 15985/2022; 15944/2022 n. 13911/2022 e 11806/2022), che il provvedimento di diniego non deve necessariamente riportare le notizie che potrebbero in qualche modo compromettere l'attività preventiva o di controllo da parte degli organi a ciò preposti, essendo sufficiente l'indicazione delle ragioni del diniego senza dover indicare tutte le valutazioni interne che hanno condotto al giudizio sfavorevole dell'Amministrazione e che, nel diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica basato su atti con la classifica di riservatezza, il richiamo ob relationem a detto contenuto può soddisfare le condizioni di adeguatezza della motivazione.
Deve, altresì, essere precisato che, a tutela dell'esercizio del diritto di difesa della parte e di un processo equo, in sede processuale, su espressa disposizione dell'autorità giudicante, è necessario garantire l'ostensione, mediante acquisizione, della relazione istruttoria sulla base della quale è stato emesso il provvedimento impugnato con l'adozione delle cautele necessarie, ossia con stralci ed omissis ritenuti opportuni al fine di non disvelare notizie riservate e non pregiudicare eventuale attività di intelligence (cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. 5759/2023: " L'accesso disposto dall'autorità giurisdizionale, quindi, nell'ottica del legislatore, rappresenta il punto di equilibrio e proporzione tra due contrapposti interessi, il diritto di difesa del soggetto interessato e il bene della sicurezza nazionale" e ancora "è quella giurisdizionale - nell'ambito del giudizio di impugnazione del provvedimento di rigetto della concessione della cittadinanza italiana - l'unica sede idonea all'esame degli atti riservati, in quanto preposta dalla legge a garantire il corretto equilibrio tra i contrapposti interessi difensivi, nell'ambito del suo potere di ponderazione e prescrizione delle modalità per garantire l'accesso nel rispetto dei vincoli di legge ").
Tuttavia, una volta esaminato da parte del soggetto interessato il contenuto degli atti riservati, sottesi alla decisione denegativa del rilascio dello status , gli elementi informativi ivi contenuti devono poter, in ogni caso, anche ove parzialmente oscurati o omessi, rappresentare una premessa logico-giuridica in grado di far apparire ragionevole e fondatamente provata la contestata ostatività rappresentata dal rischio di possibili pregiudizi per la sicurezza della Repubblica (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V- bis , 15/07/2023, n. 11954).
In questa prospettiva, questa Sezione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V- bis , 10.05.2023, n. 7829) ha avuto modo di precisare che " nei casi in cui il diniego di cittadinanza è fondato su ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica, il provvedimento di diniego deve considerarsi sufficientemente motivato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, quando consente di far comprendere l'iter logico seguito dall'amministrazione nell'adozione dell'atto, non essendo necessario che vengano espressamente indicate tutte le fonti ed i fatti accertati sulla base dei quali è stato reso il parere negativo (cfr. TAR Lazio, Roma, questa Sez. V-bis, n. 17081 del 2022, n. 16084 del 2022, n. 15986 del 2022, n. 15985 del 2022, n. 15944 del 2022, n. 13911 del 2022, n. 11806 del 2022 e n. 1193 e n. 4257 del 2023; cfr., inoltre, TAR Lazio, Roma, sez. II-quater, sentenza n. 2453 del 2014; nonché Cons. Stato, sez. III, sentenze n. 6704 del 2018, n. 8133 del 2020, n. 3886, n. 3896, n. 5679 e n. 6720 del 2021, n. 8084 e n. 11538 del 2022). Tuttavia quando, come nel caso di specie, non è possibile comprendere affatto tale iter logico, in quanto il provvedimento di diniego richiama ragioni di sicurezza non corrispondenti, neanche lontanamente, al quadro delle circostanze riferite in giudizio all'amministrazione (pur con le necessarie garanzie di riservatezza), non può non trovare adesione la censura di complessivo difetto di motivazione che - come nel caso di specie - sia stata ritualmente dedotta in giudizio " (cfr., in senso conforme, TAR Lazio, Roma, sez. V-bis, 14.11.2023, n. 16964).
In conclusione, il ricorso in epigrafe indicato deve essere accolto, con conseguente annullamento del diniego impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione che, in ottemperanza alla presente sentenza, dovrà rideterminarsi sull’originaria istanza di cittadinanza alla luce delle ragioni dell’annullamento, al fine di emendare la riscontata carenza motivazionale.
5.- Alla luce della peculiarità della vicenda concreta, si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il diniego impugnato nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI TO, Presidente FF
AN ER, Referendario, Estensore
NI Caputi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ER | NI TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.