Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/06/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
1245/2024 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 12/06/2025, alle ore 10.04, innanzi al Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, sono comparsi: per l'Avv. M. Ghirlanda Parte_1 per 'Avv. Crimi per delega dell'Avv. Balestrazzi CP_1
i procuratori delle parti si riportano ai propri atti e verbali di causa e chiedono la decisione della causa Il Presidente di Sezione il Presidente di Sezione invita, quindi, alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Le parti presenti discutono oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali.
Quindi, il Presidente di Sezione decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
II SEZIONE CIVILE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c. il sig. Parte_1
(C.F.: ) - introducendo il giudizio di merito della procedura
[...] C.F._1 esecutiva immobiliare 101/2021 R.G. Es. Imm. di cui all'ordinanza del G.E. del 23.02.2025 - citava in giudizio la in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, partita IVA con Sede Legale e Direzione Generale in P.IVA_1
Roma, Viale Altiero Spinelli n. 30 affinché il Tribunale adito dichiarasse la nullità dell'atto di pignoramento immobiliare e della relativa nota di trascrizione posti in essere dalla CP_1 stante anche l'illegittimità della trascrizione del pignoramento medesimo rispetto al bene immobile, di proprietà del Dott. individuato in C.E.U. al foglio 150 Parte_1 particella 500; e per l'effetto condannasse la a versare al sig. Dott. CP_1 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno, la somma di €.60.000,00 pari al doppio del prezzo
[...] di vendita dell'immobile con contratto di rent to buy che lo stesso potrebbe essere tenuto a restituire all'acquirente nel caso di illegittima vendita dell'immobile di cui al Catasto Fabbricati del Comune di Messina, foglio 150, particella 500, o quell'altra somma ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria di spese e compensi di causa. In ordine a tali domande l'opponente premetteva di aver ricevuto, in data 10.3.2021, la Contr notifica di un atto di precetto da parte di con il quale gli veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 221.112,38, di cui € 24.741,65 per rate scadute ed interessi di mora all'11.1.2021 ed € 196.370,73 per capitale residuo di un mutuo di liquidità stipulato in data pagina1 di 4
2698, con la minaccia di azione esecutiva su bene di proprietà indicato come appezzamento di terreno sito in Messina, Contrada Casicelle s.n., Larderia Inferiore (nel C.T. del Comune di
Messina foglio 150 particella 262), con soprastante fabbricato (nel N.C.E.U. del Comune di
Messina al foglio 150, part. 499); deduceva che gli era stato notificato atto di pignoramento avente ad oggetto “appezzamento di terreno sito in Messina, Contrada Casicelle s.n. - Larderia Inferiore, con sovrastante fabbricato composto da quattro vani oltre accessori tra piano terra e primo, con annesso ripostiglio e terrazzo ricadente al secondo piano. Nel N.C.E.U. del Comune di Messina, il fabbricato figura censito al foglio 150, particella 499 (Cat. A/2) e nel C.T. del
Comune di Messina il terreno di are 15,10, figura censito al foglio 150, particella 262, oggi frazionata nelle particelle 879 e 880 (la particella 880 è compresa nella particella 500)”; argomentava che la trascrizione del pignoramento fosse stata eseguita arbitrariamente anche sul fabbricato identificato nel C.E.U. del Comune di Messina al foglio 150, particella 500, nonostante quest'ultimo non fosse stato oggetto né di mutuo, né dell'atto di pignoramento;
che il fabbricato identificato al foglio 150, particella 500, costituiva, insieme ad altre due particelle di terreno, oggetto di distinto contratto di rent to buy, stipulato in data 31.10.2019; precisava anche che il fabbricato di sua proprietà identificato al foglio 150, particella 499 era stato assegnato, in sede di omologa della separazione, alla SI.ra con provvedimento regolarmente trascritto Persona_1
e che precetto e pignoramento erano stati indirizzati anche alla sig.ra , sua coniuge Persona_1 separata e terza datrice di ipoteca sull'immobile (appartamento di proprietà della stessa), sito in Scaletta Zanclea (ME), Via Roma n. 321, distinto al N.C.E.U. del Comune di Scaletta Zanclea al foglio 3, particella 109, sub 5; deduceva ancora che il G.E., in conseguenza dell'atto di opposizione (endo-esecutiva), con provvedimento del 19.10.2022 aveva dato mandato al custode di verificare, con l'ausilio dell'esperto stimatore, se l'immobile nel C.E.U. al foglio 150, particella
500 rientrasse o meno tra quelli oggetto del pignoramento;
che l'esperto stimatore aveva confermato che la particella 262 era divenuta 879, quanto al terreno che circonda la particella 499
(che ha costituito oggetto di mutuo), e 880 (di 10 mq, poi soppressa), la quale ultima era andata ad accrescere la particella 500 che invece non aveva costituito oggetto di mutuo né di ipoteca e pignoramento, e che non aveva mai fatto parte della particella 262.
Il deduceva, quindi, che il precetto e il successivo pignoramento avrebbero Parte_1 dovuto considerarsi inefficaci in quanto l'ipoteca iscritta sul terreno non si estenderebbe per accessione all'edificio soprastante e lo stesso varrebbe per il pignoramento che, in ogni caso, non potrebbe mai considerarsi integrato dalla nota di trascrizione, in quanto la stessa costituirebbe forma di pubblicità ai fini dell'opponibilità ai terzi e non potrebbe avere effetto costitutivo;
che l'atto di pignoramento, poi, richiamerebbe l'atto di precetto e questi, a sua volta, il mutuo, il quale non comprenderebbe la particella 500, né quest'ultima sarebbe ricompresa nella relativa ipoteca;
la mancata espressa indicazione nel pignoramento dei dati identificativi catastali propri, esclusivi ed univoci del bene integrerebbe, per tesi dell'opponente, in difetto di ulteriori ed altrettanto univoci elementi di tenore contrario, un indice decisivo in senso contrario all'estensione ex art. 2912 c.c. del pignoramento ad altro immobile;
che il bene di proprietà dell'opponente, oggetto del mutuo e quello di proprietà della terza datrice di ipoteca, sarebbero già stati ampiamente Contr capienti, con la conseguenza che, ove mai avesse voluto procedere ad effettuare nuovamente il pignoramento con riferimento a quello identificato con la particella 500, lo stesso avrebbe dovuto essere ridotto ex art. 496 c.p.c.; concludeva, pertanto, che il pignoramento sarebbe stato nullo con riferimento alla particella 500, così come la relativa nota di trascrizione, e avrebbe generato il diritto al risarcimento del danno cagionato ad egli attore, danno che avrebbe dovuto considerarsi in re ipsa.
Con comparsa depositata telematicamente in data 4 giugno 2024 si costituiva in giudizio la codice fiscale, numero di iscrizione nel Controparte_3
pagina2 di 4 Registro delle Imprese di Roma e partita IVA , con Sede Legale in Roma, Viale P.IVA_1
Altiero Spinelli n. 30, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, la quale contestava integralmente l'opposizione proposta e ne chiedeva il rigetto integrale sostenendone l'infondatezza in fatto ed in diritto;
deduceva che non corrispondesse al vero quanto asserito da parte opponente in merito alle deduzioni del CTU, il quale, con relazione integrativa depositata in data 28.7.2023 in seno alla procedura esecutiva n.101/2021 R.G. Es. Imm. precisava che le deduzioni di parte opponente “non sono del tutto corrette e condivisibili”; che l'esperto stimatore aveva rappresentato al G.E. che la particella 500 era oggetto di pignoramento (con il relativo locale magazzino oggetto di opposizione) e concluso nel senso che la nota di trascrizione del pignoramento immobiliare era idonea ad escludere ogni incertezza;
che ai sensi dell'art. 2811 c.c.
“L'ipoteca si estende ai miglioramenti, nonché alle costruzioni e alle altre accessioni dell'immobile ipotecato, salve le eccezioni stabilite dalla legge”, con la conseguenza che l'ipoteca iscritta su un terreno si estende gradualmente per accessione all'edificio che su di esso viene costruito, nonché che ai sensi dell'art. 2826 c.c. il pignoramento poteva ritenersi nullo solo quando contenente l'errata indicazione dei dati catastali del bene pignorato, mentre è valido quando, pur corretta la sua identificazione catastale, contenga inesattezze ulteriori nella descrizione degli altri dati (ad esempio, l'indirizzo, il numero civico, la partita catastale, la consistenza ed estensione metrica etc.); concludeva, quindi, nel senso che l'omessa indicazione della particella 500 nell'atto di pignoramento, non era da sola idonea ad inficiare la validità del pignoramento di essa a fronte della corretta indicazione del fabbricato su di essa insistente nella successiva nota di trascrizione del pignoramento.
Parte opposta contestava, inoltre, la richiesta di parte opponente di riduzione del pignoramento ex art.496 c.p.c. e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Alla prima udienza del 26.09.2024, il Giudice visti gli artt. 281 quinquies e 281 sexies c.p.c. fissava l'udienza del 12.06.2025 ore 10,00 per la discussione orale con termini per note. All'udienza odierna del 12.6.2025 le parti discutevano la causa.
L'opposizione è infondata nel merito e va, quindi, rigettata, ciò per le ragioni che seguono. Orbene, nella fattispecie in esame v'è certezza che nel pignoramento impugnato sia stata menzionata la particella 500: infatti, con riferimento ai beni pignorati in danno dell'odierno opponente, il creditore ha descritto il terreno di are 15.10, censito al foglio 150 particella 262
“oggi frazionata nelle particelle 879 e 880”, quest'ultima “compresa nella particella 500”; dalla relazione dell'esperto stimatore e dalla documentazione in atti si ricava, poi, che con tipo mappale dell'11/08/2015, prot. ME0129307, presentato il 10/08/2015, n. 129307.1/2015, è stata soppressa la particella 262 (la stessa citata dal pignorante) creando le particelle 879 - uliveto di mq. 1.500,00
- e la particella 880 - ente urbano mq. 10,00 - che, sempre con lo stesso tipo mappale è stata soppressa variando la particella 500.
Il fatto, poi, che di detta ultima particella non sia stata fornita descrizione alcuna nell'atto di pignoramento non provoca, però, l'invalidità dell'atto esecutivo in ragione del fatto che il fabbricato su di essa insistente è stato – come, peraltro, confermato in corso di procedura esecutiva dall'esperto stimatore - puntualmente indicato, anche con i suoi estremi catastali, nella nota di trascrizione del pignoramento;
va, poi, rammentato che gli effetti del pignoramento ricadono sul bene descritto e si estendono automaticamente ex art. 2912 c.c. agli accessori, pertinenze, frutti miglioramenti e addizioni, nonché a quei beni che, pur non espressamente menzionati nel predetto decreto, siano uniti fisicamente alla cosa principale, sì da costituirne parte integrante, come le accessioni;
ne consegue che il pignoramento di un terreno comporta altresì, in difetto di un'espressa previsione contraria, il vincolo sul fabbricato ivi insistente;
ciò che si ricava anche indirettamente dall'affermazione, ascrivibile alla Suprema Corte, e che questo Tribunale condivide, del seguente principio: “I beni trasferiti a conclusione di una procedura espropriativa immobiliare sono quelli di cui alle indicazioni del decreto di trasferimento emesso
pagina3 di 4 ex art. 586 c.p.c., cui vanno aggiunti quelli cui gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente ex art. 2912 c.c., quali accessori, pertinenze, frutti miglioramenti e addizioni, nonché quei beni che, pur non espressamente menzionati nel predetto decreto, siano uniti fisicamente alla cosa principale, sì da costituirne parte integrante, come le accessioni;
ne consegue che il trasferimento di un terreno comporta altresì, in difetto di un'espressa previsione contraria, il trasferimento del fabbricato ivi insistente” (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 22/06/2021, n. 17811).
A ciò va soggiunto che in applicazione del principio di conservazione degli atti processali, non si può dichiarare la nullità dell'atto di pignoramento, quando ogni incertezza sull'identificazione del diritto assoggettato ad esecuzione può essere eliminata sulla base degli atti successivi (nella fattispecie, la nota di trascrizione del pignoramento e la relazione di stima); infatti, a fronte della scarna descrizione della particella 500, alcuna incertezza si è verificata, né in capo all'opponente, né in capo all'esperto stimatore, circa la corretta identificazione dell'immobile pignorato, neppure nel prosieguo dell'espropriazione forzata, in quanto, anche l'esperto stimatore ha riportato i dati catastali corretti dell'immobile ricadente su detta particella;
in altri termini non ricorre l'incertezza assoluta sulla corretta individuazione del compendio pignorato idonea a determinare la nullità dell'atto (Cass. civ., sez. VI, ord., 31 gennaio 2014, n.
2110; Cass. civ., sez. III, 3 aprile 2015, n. 6833); fermo l'ulteriore rilievo che siffatta doglianza l'odierno opponente avrebbe dovuto formulare nel termine di rito con ricorso in opposizione ex art. 617 c.p.c. e non anche ex art. 615 c.p.c. Sull'istanza di riduzione del pignoramento rilevante ex art. 496 c.p.c., incidentalmente formulata dall'opponente, è chiamato a decidere il Giudice dell'Esecuzione. Sulla base di tali motivi, ritenuta quindi assorbita ogni altra istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, deve pertanto rigettarsi l'opposizione avanzata dal Parte_1
L'opponente va condannato al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite liquidate in dispositivo secondo le tariffe vigenti, sul valore indeterminabile complessità bassa, parametri minimi e tre delle quattro fasi (con l'esclusione della fase istruttoria)
P.Q.M.
il Presidente della II Sezione Civile, dott. Ugo Scavuzzo, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa portante il numero 1245/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Messina, Parte_1 C.F._1
Piazza Duomo n.10 presso e nello studio dell'Avv. Margherita Ghirlanda (CF:
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, parte attrice, contro C.F._2 Contr (di seguito , iscrizione nel Registro delle Imprese di Controparte_2
Roma e partita IVA con Sede Legale in Roma, Viale Altiero Spinelli n. 30, in P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Vittorio Balestrazzi, (C.F.: ) e (C.F.: C.F._3 Controparte_4
) giusta procura generale alle liti per Notaio di Roma del C.F._4 Persona_2
19.5.2009, Rep. n. 159499 con domicilio digitale presso gli indirizzi PEC dei professionisti indicati, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede,
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite liquidate in € 2.906,00, oltre s.g. al 15%, iva e cassa. Così deciso in Messina, il 12.6.2025
Il Presidente di Sezione
(dott. Ugo Scavuzzo)
pagina4 di 4