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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/02/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 4908/2022 posta in deliberazione il giorno 22/01/2025
TRA
( Parte_1 C.F._1
Avv. VOLPE ENRICO;
) ; Parte_2 C.F._2
E
Controparte_1
( P.IVA_1
Avv.
E
) Controparte_2 P.IVA_2
Avv.
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 2145/2022 emessa dal Tribunale di Roma.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale , pur Parte_1
essendole stato riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni per la mancata attuazione delle note direttive comunitarie in materia di scuole di specializzazione in ambito medico erano stati riconosciuti gli interessi legali dalla domanda, anziché dalle date di costituzione in mora.
Gli appellati sono rimasti contumaci.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza.
L'appello è infondato.
Parte appellante aveva chiesto nell'atto di citazione del primo grado : “…
b) condannare il , in persona del pro tempore, al Controparte_3 CP_4
pagamento della somma di € 55.519,10 (€ 11.103,82 x 5 anni), oltre interessi e rivalutazione, salvo il diverso ammontare che venisse ritenuto di giustizia;
..”
Dette conclusioni non erano state modificate nella memoria ex art 183 VI co. n.1 c.p.c.
Trattandosi di debito di valuta gli interessi legali sono dovuti dalla domanda giudiziale.
Per una decorrenza anteriore , vale a dire da atti precedenti di costituzione in mora, parte appellante aveva omesso di allegare, come era suo onere, una diversa antecedente data di decorrenza.
Né può il Giudice sopperire a tale specifico onere di allegazione in primo luogo e solo successivamente, laddove assolto, di prova .
PQM
Rigetta l'appello.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma1 quater T.U.115/2002
Roma, 5.2.2025
IL PRESIDENTE
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 4908/2022 posta in deliberazione il giorno 22/01/2025
TRA
( Parte_1 C.F._1
Avv. VOLPE ENRICO;
) ; Parte_2 C.F._2
E
Controparte_1
( P.IVA_1
Avv.
E
) Controparte_2 P.IVA_2
Avv.
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 2145/2022 emessa dal Tribunale di Roma.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale , pur Parte_1
essendole stato riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni per la mancata attuazione delle note direttive comunitarie in materia di scuole di specializzazione in ambito medico erano stati riconosciuti gli interessi legali dalla domanda, anziché dalle date di costituzione in mora.
Gli appellati sono rimasti contumaci.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza.
L'appello è infondato.
Parte appellante aveva chiesto nell'atto di citazione del primo grado : “…
b) condannare il , in persona del pro tempore, al Controparte_3 CP_4
pagamento della somma di € 55.519,10 (€ 11.103,82 x 5 anni), oltre interessi e rivalutazione, salvo il diverso ammontare che venisse ritenuto di giustizia;
..”
Dette conclusioni non erano state modificate nella memoria ex art 183 VI co. n.1 c.p.c.
Trattandosi di debito di valuta gli interessi legali sono dovuti dalla domanda giudiziale.
Per una decorrenza anteriore , vale a dire da atti precedenti di costituzione in mora, parte appellante aveva omesso di allegare, come era suo onere, una diversa antecedente data di decorrenza.
Né può il Giudice sopperire a tale specifico onere di allegazione in primo luogo e solo successivamente, laddove assolto, di prova .
PQM
Rigetta l'appello.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma1 quater T.U.115/2002
Roma, 5.2.2025
IL PRESIDENTE
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