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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/11/2025, n. 15974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15974 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 25867/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del giudice
OR CC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25867 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 tra
(p. i. ), in persona dei legali rappresentanti pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore, dott. e dott.ssa rappresentata e difesa Parte_2 Parte_3
dall'avv. Alberto Lauro (C.F. ), ed elettivamente domiciliata C.F._1
presso lo Studio di quest'ultimo in Roma, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina, n 63, giusta delega apposta in calce all'atto introduttivo del presente grado di giudizio
APPELLANTE nei confronti di
c.f. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2
o in Roma, Via Taro n. 56, presso lo studio dell'avv. Valentina Notarrigo che lo rappresenta e lo difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO nonché
CP_2
APPELLATO CONTUMACE Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del G.d.P. di Roma n. 3561/22.
Conclusioni per parte appellante Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto: - in via preliminare, accertare e dichiarare la inesistenza e/o nullità della sentenza n.
3561/2022 (giudizio R.G.n. 49881/2020) del 17.02.2022, pubblicata il 23.02.2022, emessa dal Giudice di Pace di Roma, 2^ sezione civile, Dott. Edoardo Contento, non notificata, per mancanza di motivazione o per motivazione meramente apparente;
- in ogni caso, riformare la sentenza n. 3561/2022 (giudizio R.G.n. 49881/2020) del
17.02.2022, pubblicata il 23.02.2022, emessa dal Giudice di Pace di Roma, 2^ sezione civile, Dott. Edoardo Contento, non notificata, e per l'effetto accogliere le conclusioni rassegnate da nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado che Pt_1
di seguito si riportano: - nel merito in via principale, per quanto rilevato in parte motiva, rigettare le domande proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto, e comunque sfornite di prova;
- in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni principali, per quanto dedotto limitare il risarcimento nella minor misura che risulterà di giustizia, anche in applicazione dell'art. 2054 c.c., anche in considerazione della responsabilità nella provocazione del sinistro da ascriversi alla SI.ra . Con vittoria di spese, competenze Parte_4
ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Conclusioni per parte appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per tutte le causale di cui in narrativa: - rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto e conseguentemente confermare la sentenza impugnata;
- in via subordinata, in caso di accoglimento del primo motivo di appello, decidere il merito della causa e, pertanto, in accoglimento delle conclusioni formulate nelle note conclusive depositate in atti nel giudizio di primo grado, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. per l'aver causato il sinistro avvenuto CP_2
in Ardea in data 24 agosto 2019 per tutte le motivazioni espresse con il presente atto;
- conseguentemente accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni a favore del dott. e per l'effetto condannare la e il sig. Controparte_1 Parte_1 CP_2
in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 8.891,00 o nella misura
[...]
maggiore o minore che sarà accertata in corso di giudizio e ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro a quella del soddisfo;
- con vittoria di spese e spese generali al 15%, onorari
e competenza di lite del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno appellato, aveva dedotto nel giudizio di primo grado, Controparte_1
che il 24.8.2019 verso le ore 6.20, l'autovettura di sua proprietà, Fiat Punto tg.
ES400NE, condotta dalla moglie ed assicurato con HDI Ass.ni Parte_4
s.p.a., percorreva la litoranea, strada statale 601, proveniente da Anzio con direzione
Ostia. Giunto all'altezza con via Bergamo, sita nel comune di Ardea, veniva urtata dal veicolo Fiat 500, tg. FJ57CY, di proprietà di assicurato con CP_2 Pt_1
il quale, provenendo da via Bergamo e giunto al punto di intersezione, si
[...]
immetteva sulla litoranea, per svoltare a sinistra, in direzione Anzio, senza fermare o rallentare o comunque senza dare la precedenza, andando così collidere con la fiancata anteriore, lato destro della sua autovettura;
che, a causa del violento urto, la propria autovettura subiva una spinta laterale alla propria sinistra, andando così nuovamente a collidere contro altra autovettura, di proprietà BMW tg. DH821HZ, Parte_5
che in quel momento percorreva la SP 601 nel senso opposto di marcia rispetto al veicolo;
che in sostanza l'urto aveva determinato lo spostamento del suo veicolo tanto da invadere la corsia opposta;
che, sul luogo del sinistro, era intervenuta la polizia stradale di LB Laziale, che redigeva verbale elevando contravvenzione alla conducente , per aver omesso di dare precedenza, verbale poi Parte_4
impugnato innanzi al Prefetto;
che il verbale della polizia stradale di LB Laziale era errato, nella parte in cui non teneva conto della segnaletica verticale presente sulla via Bergamo, in particolare, il segnale di “stop” posto a circa 100 mt prima dell'incrocio con la litoranea, descrivendola come scolorita e non visibile;
che, la successiva relazione di servizio rilasciata dalla polizia municipale del comune di
Ardea, smentiva il verbale della polizia stradale, in quanto rilevava la presenza, a circa
80 metri dall'incrocio in parola, della cartellonistica stradale di dare la precedenza oltre che del segnale “stop”; che, a causa del sinistro, la vettura di sua proprietà subiva danni sia sulla fiancata destra che sulla parte anteriore sinistra per un valore di € 4.880,00; che la responsabilità del sinistro era da attribuirsi in via esclusiva al conducente della
Fiat 500, il quale non aveva rispettato l'obbligo di dare precedenza a favore del suo veicolo che stava già impegnando il centro dell'incrocio e comunque per non aver rispettato le regole di prudenza, non avendo regolato la velocità in prossimità dell'intersezione per immettersi sulla litoranea. Invero, precisava che a prescindere dalla segnaletica, l'art.145 comma 2 C.d.S., imponeva che: “quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, si ha l'obbligo di dare precedenza ai veicoli che vengono da destra, salvo diversa segnaletica”.
Si costituiva la quale contestava quanto ex adverso detto e riteneva invece Parte_1
che la responsabilità del sinistro fosse da addebitarsi esclusivamente al conducente del veicolo attoreo. Infatti, rilevava che non solo la polizia Stradale di LB Laziale aveva affermato che non vi era segnaletica visibile di dare precedenza per chi proveniva da via Bergamo, ma la stessa polizia locale di Ardea, aveva riconosciuto che non vi era alcuna segnaletica sulla litoranea che la indicasse la Priorità della suddetta statale.
Inoltre, la stessa Polizia Stradale aveva contravvenzionato la conducente della Fiat
Punto non solo per non aver dato la precedenza, ma anche per eccesso di velocità in corrispondenza di un'intersezione. D'altra parte, evidenziava che lo stesso attore avevo citato l'art. 145 comma 2 del C.d.S., in base al quale, in assenza di segnaletica, era l'attrice che doveva dare la procedenza al che proveniva dalla sua destra. CP_2
Peraltro, sottolineava che, mentre il veicolo del nella sua posizione di quiete, CP_2
era rimasto fermo nella posizione al momento dell'urto, ovvero non al centro della strada, bensì appena all'imbocco della litoranea con la sola parte anteriore, la Fiat
Punto per l'eccessiva velocità con cui procedeva, era sbalzata addirittura nella corsia opposta.
Contestava comunque il quantum debeatur, provato solo con fatture.
Chiedeva quindi rigettarsi la domanda o in subordine riconoscere il concorso di colpa.
Il Giudice disponeva CTU per la quantificazione del danno, che stimava in euro
8.891,00.
Il restava contumace. CP_2
Con sentenza n. 3561/22, il Giudice di Pace di Roma ha accolto la domanda di condanna al risarcimento promossa da nei confronti Controparte_1
dell'assicuratore e del responsabile civile per i danni subiti Parte_1 CP_2
in occasione del sinistro stradale verificatosi alle ore 6.20 circa, del 24.08.2019, sulla
SP 601 (Litoranea Ostia-Anzio) in direzione Ostia-Fiumicino, condannando l' Pt_1
al pagamento di favore dell'attore della somma di euro 5.500,00 oltre alle spese legali da questo sostenute.
Con atto di citazione, proponeva appello avverso la citata sentenza, Parte_1
articolando quattro motivi di gravame, come di seguito titolati:
1) nullità della pronuncia per carenza di motivazione e violazione dell'art.132, comma 2, n. 4 c.p.c. che impone al Giudice di esporre i motivi di fatto e di diritto della decisione nonché di descrivere l'iter logico seguito per pervenire alla stessa.
In particolare, l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure non ha dato rilevanza al verbale redatto dalla polizia stradale al momento del sinistro, da cui emergeva la responsabilità della conducente del veicolo di proprietà dell'appellato, Parte_4
, quest'ultima sanzionata per violazione dell'art. 145, comma 2 del codice
[...]
della strada, per non aver dato la precedenza al veicolo Fiat 500 di CP_2
Inoltre, evidenzia che nella motivazione della sentenza impugnata, il Parte_1
Giudice di Pace rigetta eccezioni di rito e di merito, mai sollevate dalla compagnia;
2) erronea valutazione degli elementi probatori forniti da parte attrice;
erronea applicazione dell'art.2697 c.c. in ordine al riparto dell'onere probatorio;
L'appellante, censura la motivazione, in primo luogo, perchè il giudice avrebbe considerato solo la copia del ricorso al Prefetto avverso la contravvenzione elevata a carico della e non anche l'esito della stessa;
in secondo luogo, per non aver Parte_4
rilevato che in realtà l'attore non aveva provato nemmeno la dinamica del sinistro così come dallo stesso ricostruita, alla luce della relazione di servizio della Polizia Stradale.
3) Erronea valutazione della CTU, in modo acritico ed attribuendo ad essa valore di prova;
Censurava altresì la sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice aveva fatto richiamo alle conclusioni del CTU, anche come prova della dinamica del sinistro ed aveva aderito alle considerazioni del consulente, senza spiegarne le ragioni.
4) Omessa considerazione delle eccezioni sollevate dalla convenuta.
Lamentava ancora, che il giudice non aveva minimamente preso in considerazione, le contestazioni mosse dalla convenuta.
Concludeva quindi come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio insistendo sulla correttezza della sentenza Controparte_1
appellata e deducendo la natura meramente documentale della causa.
SUL PRIMO MOTIVO DI APPELLO, concorda in linea di principio nella critica posta dalla controparte, in quanto il giudice di primo grado poteva esporre in modo più analitico/dettagliato e non generico gli elementi di prova presi a supporto della decisione. Tuttavia, condivideva la motivazione del giudice nella parte in cui assumeva che la causa era documentale ed era tutto provato dai documenti in atti: in particolare, gli elementi di prova sull'an debeatur, consistevano negli allegati all'atto di citazione, nella Relazione di servizio della Polizia municipale di Ardea e nelle foto sullo stato dei luoghi, da cui emergeva chiaramente che la ricostruzione della dinamica del sinistro ricostruita dalla Polizia Stradale, era stata radicalmente smentita dalla Relazione di servizio sopra richiamata, confermando l'esistenza di segnaletica verticale posta sulla via Bergamo, con obbligo di concedere la precedenza ai veicoli che transitavano sulla
Litoranea. Rilevava poi che l'eventuale vizio di nullità della sentenza, non comportava il rinvio al giudice di primo grado, essendo le ipotesi di cui all'art. 354 c.p.c. tassative e non comprensive dell'ipotesi di nullità per motivazione apparente, operando il diverso principio di conversione della nullità in motivi di gravame.
Pertanto, chiedeva, in caso di accoglimento del primo motivo di appello, di decidere le questioni nel merito, con sostituzione della sentenza di primo grado con quella di appello.
SUL SECONDO MOTIVO DI APPELLO, assumeva che la censura della sentenza era infondata, in quanto giammai il giudice di prime cure aveva violato le regole di cui all'art. 1697 c.c., a fronte della documentazione allegata da parte attrice. Precisava che il ha allegato prova documentale sufficiente per dimostrare che il convenuto CP_1
non aveva rispettato le norme di comune prudenza e diligenza del codice della CP_2
strada, non avendo regolato la velocità in prossimità dell'intersezione e non avendo concesso la precedenza. Rilevava, inoltre, che nei termini di cui all'art. 320 c.p.c., non era ancora decorso il termine previsto per l'accoglimento per silenzio-assenso dei ricorsi in opposizione inviati al Prefetto, né controparte in prima udienza aveva posto eccezioni e contestazioni alla produzione documentale di parte attrice, nè comunque era ancora prevista la possibilità per il privato di ottenere in via telematica dalla P.A. un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e, pertanto, dell'intervenuto accoglimento della domanda per silenzio-assenso, l'attore non aveva potuto dare prova.
SUL TERZO MOTIVO DI APPELLO, relativo alla censura della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado riconosceva “una corrispondenza tra il fatto lesivo e le prove della dinamica descritta nella citazione”, sulla base di quanto affermato dal CTU, evidenziava che in realtà parte attrice aveva provato l'an debeatur mediante la produzione documentale e non mediante la relazione del CTU, il quale si era limitato a rispondere ai quesiti posti dal Giudice di primo grado. Invero, sottolineava che il CTU, sulla base della documentazione in atti, al paragrafo D “stato dei luoghi del sinistro”, si era limitato a riportare la sintesi di quanto emerso dalle allegazioni delle parti e che la risposta al secondo quesito: “i danneggiamenti al veicolo attoreo accertati durante le operazioni peritali possono essere conseguenti con la dinamica di accadimento del sinistro riassunta nell'atto di citazione e descritta nel verbale redatto” non sostituivano l'onere probatorio dell'attore, che era stato invece ampiamente assolto.
SUL QUARTO MOTIVO DI APPELLO, relativo alla omessa analisi delle censure ed eccezioni della parte convenuta, precisava che il giudice non era tenuto ad esporre in motivazione le ragioni per le quali non aveva accolto le conclusioni della parte soccombente, ma doveva indicare solo gli elementi sulla base dei quali aveva fondato il suo convincimento.
In ogni caso, nel caso di accoglimento del primo motivo di appello, chiedeva accogliersi la domanda. Ribadiva infatti che la ricostruzione della dinamica anche alla luce della Relazione di servizio della Polizia Municipale, evidenziava che il convenuto aveva tenuto un comportamento di guida in violazione delle norme di comune CP_2
prudenza e diligenza imposte dal codice della strada, per non aver concesso la precedenza e per non aver regolato la velocità in prossimità dell'intersezione per immettersi sulla litoranea, tanto da urtare così violentemente la Fiat Punto da farla spostare lateralmente fino a farla collidere con un terzo veicolo alla propria sinistra.
Dagli stessi rilievi, riteneva che emergesse l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal convenuto che aveva dichiarato: “giunto all'intersezione stradale con via CP_2
lungomare degli Ardeatini arrestavo la marcia in quanto sulla mia destra vi era una vettura BMW tg. DH821HZ che deve svoltare alla sua sinistra per entrare in via
Bergamo”. Infatti, argomentava che, se quanto dichiarato dal convenuto fosse vero, ovvero che all'incrocio aveva arrestato il proprio veicolo, il sinistro non sarebbe mai avvenuto, perché la vettura di parte attrice non avrebbe potuto collidere con quella di parte convenuta, ma avrebbe proseguito indisturbata sulla propria corsia con direzione
Ostia senza incontrare ostacoli. Osservava che lo scontro dei veicoli era avvenuto solo perché la vettura di parte convenuta, evidentemente intenta a guardare i veicoli alla propria destra, aveva continuato ad avanzare, impegnando l'incrocio e occupando la corsia di marcia della
Fiat Punto, per svoltare a sinistra senza controllare se alla propria sinistra sopraggiungevano altri veicoli. Tale comportamento, ovvero impegnare l'incrocio senza accertarsi della provenienza dei veicoli sia alla propria sinistra che alla propria destra, implicava una grave disattenzione nell'esecuzione della manovra e la violazione delle comuni norme di prudenza e diligenza imposte dal codice della strada. Tale comportamento, peraltro, fuoriesce dalla comune capacità di prevedibilità del comportamento altrui, secondo il principio di affidamento.
A suo avviso apparivano molto più attendibili le articolate dichiarazioni rese dalla conducente del veicolo Fiat Punto, la quale aveva dichiarato che giunta all'incrocio
“improvvisamente usciva da via Bergamo una autovettura Fiat 500 tg FJ157CY che si immetteva sul lungomare degli Ardeatini con direzione di marcia verso Anzio. Alla vista di questa autovettura suonavo il clacson ma il conducente della Fiat 500 invece di arrestare la sua marcia proseguiva accelerando fino a colpirmi lateralmente”.
La stessa posizione del veicolo di parte convenuta, così come rilevato dalla Polizia stradale, confermava le dichiarazioni di parte attrice. La Fiat 500 del convenuto era in posizione “leggermente obliqua a sinistra con la parte posteriore del veicolo in prossimità della fine di via Bergamo”.
Questa circostanza corrispondeva alla ricostruzione dei fatti resa dall'appellato, ovvero che il veicolo di parte convenuta occupava integralmente la corsia di marcia sulla litoranea di pertinenza della Fiat Punto e tale circostanza non era assolutamente compatibile con la descrizione del sinistro fornita dal che -a suo dire– si sarebbe CP_2
arrestato all'incrocio per far passare la BMW.
Alla luce di quanto dedotto e della documentazione in atti, concludeva quindi che il sinistro era imputabile unicamente dalla condotta di guida del conducente del veicolo
Fiat 500, tg FJ157CY, il quale non aveva rispettato l'obbligo di dare precedenza a favore del veicolo Fiat Punto e si era immesso senza rallentare sulla litoranea per svoltare a sinistra e senza controllare il sopraggiungere dei veicoli provenienti alla propria sinistra.
Sul quantum debeatur, invece, rilevava che anche la domanda sulla quantificazione dei danni era stata provata e confermata anche dalla CTU resa dal perito nominato dal
Tribunale. Innanzitutto, rilevava che il CTU aveva confermato che i danni descritti da parte attrice “sono conseguenti con la dinamica di accadimento del sinistro riassunta nell'atto di citazione”, con ciò confermando il nesso causale tra l'evento e i danni.
Quanto alla quantificazione del danno, il CTU aveva correttamente rilevato che il veicolo Fiat Punto era stato riparato in economia “mediante l'utilizzo di ricambi di risulta” e che “per l'integrale ripristino a regola d'arte dei danni subiti dal veicolo attoreo ritiene necessarie le sostituzioni e le lavorazioni descritte” quantificate nella maggiore somma di euro 8.891,00.
Sul punto rilevava che senza motivazione alcuna, il giudice di primo grado aveva ritenuto di liquidare il danno in via equitativa, anziché riportarsi alla quantificazione indicata nella CTU, dalla quale si era discostato senza apparente motivo.
Pertanto, concludeva come in epigrafe.
In data 20.07.2022, il procedimento è stato assegnato a questo Giudice che, dopo alcuni rinvii dovuti ad impedimento per motivi di salute, ha trattenuto la causa in decisione in data 15.05.2025 assegnando alle parti termini per il deposito di note scritte ai sensi dell'art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia dell'appellato cui l'atto CP_2
di gravame è stato notificato ai sensi dell'art. 3 bis, Legge n.54 del 21 gennaio 1994.
Innanzitutto, deve essere accolto il primo motivo di appello relativo alla dedotta nullità della pronuncia gravata. Infatti, giova evidenziare che secondo il prevalente orientamento della Corte di Cassazione, (confermato da ultimo da Cass. n. 4166/2024), la motivazione è apparente quando è basata su un'affermazione generale ed astratta;
ed ancora la motivazione di una sentenza risulta meramente superficiale, quando non fornisce elementi adeguati a comprendere le motivazioni logico-giuridiche che supportano la decisione presa e si limita a citare precedenti giurisprudenziali, senza affrontare le prove emerse durante l'istruttoria e presenti negli atti processuali (v. Cass.
n. 15181/2024).
Nel caso di specie, sono evidenti la genericità e la superficialità della motivazione posta alla base della pronuncia impugnata: ed infatti, all'interno della stessa, il Giudice di prime cure non solo non ha indicato la fonte del proprio convincimento, essendosi limitato a far presente che nel giudizio di primo grado era stata svolta una fase istruttoria e che sulla base della ricostruzione attorea dell'accaduto, l era tenuta Pt_1
a risarcire l'attore, ma in realtà, non ha descritto nemmeno il sinistro oggetto del processo, non ha individuato i veicoli coinvolti e non ha indicato nemmeno chi fosse il conducente al quale attribuire la responsabilità del sinistro.
All'uopo giova, altresì, ricordare che nelle pronunce giurisdizionali, la motivazione svolge un ruolo fondamentale. Essa, infatti, ha la duplice funzione, di rendere intelligibile la ragione della decisione al soggetto nei confronti del quale è emesso il provvedimento e di consentire il vaglio sulla sua legalità da parte del giudice dell'impugnazione. Per tale ragione la motivazione deve essere sufficiente, logica e ordinata. È indispensabile, cioè, che dall'insieme delle argomentazioni svolte dal giudice emergano gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione adottata (v. Cass. n. 17426/2022).
Orbene, nel caso che ci occupa, la motivazione non presenta alcuno dei suddetti requisiti, in quanto non contiene ragioni oggettivamente idonee a giustificare la decisione, né tantomeno contiene l'esposizione coincisa ed ordinata delle questioni affrontate e delle norme di legge e i principi di diritto applicati.
Per quanto sopra detto, va accolto il primo motivo di appello.
Per quanto attiene al merito della controversia, si rileva invece che dalla documentazione allegata da nel giudizio di primo grado e, più Controparte_1
precisamente, dalle due relazioni, quella del corpo di polizia stradale di LB Laziale
(con i grafici e le foto allegate) e quella della polizia municipale Comune di Ardea, si desume chiaramente che la segnaletica posta sulla via Bergamo, che preavvertiva che a 100 mt. vi era lo STOP e l'obbligo di dare precedenza, era divelto, completamente piegato a destra rispetto al suolo e quindi obliquo e coperto quasi interamente dal fogliame. Correttamente, quindi, nella relazione della Polizia Stradale, è stata indicata tale segnaletica come “non visibile”. Parimenti, la Polizia Municipale del Comune di
Ardea, non ha potuto che accertare che non esistesse alcuna indicazione che segnalasse la Priorità della Litoranea, né come strada a scorrimento veloce, né come strada con diritto di precedenza. D'altra parte, trattasi di una semplice strada STATALE, in prossimità di un centro urbano, ossia il Comune di Ardea, con i limiti di velocità e di prudenza che si impongono ai veicoli che attraversano i centri urbani.
Ciò detto, la documentazione prodotta da parte attrice, non è affatto sufficiente ed idonea a superare la presunzione di corresponsabilità di cui all'art.2054 c.c.
Non a caso, è stata elevata alla conducente della Fiat Punto, sia la contravvenzione per non aver rispettato l'obbligo di precedenza al veicolo che proveniva dalla sua destra, in questo caso il veicolo del sia la contravvenzione per velocitò non adeguata CP_2
in prossimità di un'intersezione. D'altra parte, gravava sull'attore provare non solo il deposito del ricorso, ma anche l'omessa ordinanza ingiunzione del Prefetto nei termini, potendo chiedere informazioni alla P.A. In ogni caso e a prescindere dalla valutazione della P.A. in tema di sanzioni amministrative, in questa sede ciò che vale è l'evidenza della non visibilità della segnaletica da parte del conducente della Fiat 500, il quale si stava immettendo sulla litoranea, confidando incolpevolmente sul suo diritto di precedenza, in applicazione della norma di cui all'art.145 comma 2 C.d.S.
Ciò se da un lato esclude il rimprovero per non aver rispettato la segnaletica ed il suo obbligo di arrestarsi e di dare la precedenza alla Fiat Punto, tuttavia, non lo esonera dal rimprovero di non aver rispettato le regole di prudenza che vigono per chiunque attraversi un'intersezione ovvero l'obbligo quanto meno di rallentare.
Sicuramente non è verosimile che egli si sia arrestato, prima di svoltare a sinistra, perché per la sua posizione di quiete, significherebbe che si sia fermato in mezzo alla strada (vedi grafici) ovvero impegnando quasi completamente la corsia percorsa dall'auto del CP_1
Vi è però da dire che quand'anche fosse stato in movimento, non poteva muoversi certo con velocità eccessiva e ciò è provato dalla sua posizione di quiete, a fronte invece del fatto che non solo è stata elevata contravvenzione nei confronti della conducente della
Fiat Punto per velocità non adeguata, ma anche perché, la sua velocità eccessiva, risulta dal fatto che non sono state rinvenute tracce di frenata, (anzi la stessa ha dichiarato di aver solo suonato il clacson) e dal fatto che non abbia tentato nemmeno una manovra eversiva per evitare l'urto. Tanto lascia supporre, che avesse una velocità tale in prossimità dell'incrocio, da non essere stata in grado nemmeno di avvistare la Fiat 500.
Tale considerazione è confortata sia dallo spostamento dell'auto Fiat Punto, addirittura nella parte opposta alla sua corsia di percorrenza, sia dalla gravità dei danni riportati.
In conclusione, si ritiene non superata la presunzione di pari responsabilità di entrambi i conducenti ex artr.2054 c.c., l'uno per non aver usato la normale prudenza in presenza di un incrocio, l'altra per non aver rispettato tale regola e per aver tenuto una velocità non adeguata in prossimità di un'intersezione.
D'altra parte, lo stesso CTU si è espresso in termini di mera “possibilità” della compatibilità dei danni con la dinamica descritta dall'attore e non in termini di probabilità.
Non possono quindi che condividersi anche tutti gli altri motivi di appello, avendo il giudice di prime cure fatto anche erroneamente rinvio alla relazione del CTU per ritenere provata la dinamica del sinistro, ancorchè la consulenza avesse tutt'altro scopo e senza confutare, come era suo obbligo, le argomentazioni a contrario di parte convenuta, per spiegare le ragioni del suo convincimento. Pertanto, anche tutti gli altri motivi di appello vanno accolti, ma restano assorbiti nel primo.
Invero, in considerazione dell'assenza completa di motivazione da parte del giudice di primo grado, che ha usato formule vuote e a volte incomprensibili, senza far riferimento nemmeno ai singoli documenti che avrebbero provato la dinamica così come ricostruita dall'attore, questo giudice di appello, è tenuto a valutare ex novo nel merito la controversia e dunque il materiale probatorio.
E' incontestabile infatti, che il giudice di primo grado non abbia spiegato come avrebbe applicato il principio del riparto dell'onere probatorio e sulla base di quali prove documentali l'attore avrebbe assolto al suo onere;
che non abbia individuato con chiarezza nemmeno quale sarebbe stata la condotta contraria alle norme del codice della Strada, che lo avrebbe indotto a ritenere superata la presunzione di cui all'art.2054
c.c., atteso che per principio costante della giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente provare la violazione delle norme dell'altro conducente, ma anche che la propria condotta sia esente da censure.
Ebbene, per tutto quanto sopra esposto, questo giudice ritiene non superata la presunzione di cui all'art.2054 c.c.
Va poi fatta un'ulteriore precisazione. Se è vero che questo giudice di appello a fronte della nullità della sentenza di primo grado, debba decidere ex novo la causa, ciò non toglie che debba limitarsi proceduralmente alle domande svolte dalle parti in primo grado in primo grado ed ai motivi di appello.
Il sig. ha dedotto in citazione di aver subito danni per euro 4.880,00 fornendo CP_1
anche le fatture della riparazione.
Nelle sue conclusioni in sede di appello, chiede invece “la riforma” della sentenza di primo grado, anche in punto quantum debeatur, ovvero la condanna ad una somma superiore a quella liquidata in sentenza e chiesta in citazione, senza aver proposto appello incidentale, né in punto quantum, né in ordine alla valutazione effettuata secondo equità dal giudice.
Trattasi di specifici motivi di gravame, che non possono ritenersi assorbiti nella decisione di merito rimessa a questo giudice, il quale, deve attenersi solo alle domande iniziali delle parti in primo grado ed ai motivi di appello, che in questo caso non riguardano assolutamente il quantum, nè i criteri di quantificazione secondo equità.
Le conclusioni dell'appellante, che si riportano pedissequamente, sono infatti le seguenti: “- nel merito in via principale, per quanto rilevato in parte motiva, rigettare le domande proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto, e comunque sfornite di prova;
- in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni principali, per quanto dedotto limitare il risarcimento nella minor misura che risulterà di giustizia, anche in applicazione dell'art. 2054 c.c., anche in considerazione della responsabilità nella provocazione del sinistro da ascriversi alla SI.ra . Con vittoria di spese, competenze ed onorari Parte_4
del doppio grado di giudizio”.
Ebbene, l'appellante non ha fatto alcuna considerazione sulla valutazione equitativa del giudice sul quantum, anche perché in primo grado assumeva che il danno economico subito dall'attore, fosse completamente sguarnito di prova.
Non vi è spazio, dunque, in assenza di appello incidentale, per valutare la domanda di
“riforma della sentenza di primo grado” avanzata dall'appellato (condanna dell'appellante ad una somma addirittura superiore a quella liquidata in primo grado).
Venendo quindi all'esame delle conclusioni dell'appellante, in considerazione della valutazione in termini di “mera possibilità” effettuata dal CTU in ordine alla riconducibilità dei danni lamentati da parte attrice al sinistro così come dalla stessa ricostruito, visti i danni descritti nella relazione della Polizia Stradale e le foto, tenuto conto delle fatture prodotte da parte attrice che provano un esborso di soli euro 4.880,00 in assenza di un preventivo dettagliato e di prove in ordine allo stato della Fiat Punto prima del sinistro, si ritiene di dover riconoscere provato il danno subito dal CP_1
nella minore somma di euro 4.000,00.
Quindi, in applicazione dell'art.2054 comma 2 c.c., la sentenza va riformata nel senso che la domanda proposta da va accolta solo parzialmente, e per Controparte_1
l'effetto, e vanno condannati in solido, a corrispondere CP_2 Parte_1
all'attore la somma di euro 2.000,00 oltre interessi dalla domanda al saldo.
Stante la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite del primo grado di giudizio vanno interamente compensate e le spese di CTU poste per metà a carico di parte attrice e per la restante metà a carico solidale dei convenuti e CP_2 Parte_1 L'appello va accolto e quindi le spese seguono la soccombenza secondo i parametri di cui al DM 147/22, scaglione 1.100-5.200,00 esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XIII sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa OR CC, quale giudice di secondo grado, sull'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal G.d.P. di Roma n. 3561/22, così Parte_1
provvede:
1) Accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accoglie parzialmente la domanda proposta da e per l'effetto condanna Controparte_1
e a corrispondere all'attore la somma di euro CP_2 Parte_1
2.000,00 oltre interessi dalla sentenza al saldo;
2) Compensa interamente le spese di lite del primo grado di giudizio, ponendo a carico di parte attrice la metà delle spese di CTU e la restante metà a carico solidale dei convenuti;
3) Condanna l'appellato alla refusione delle spese di lite Controparte_1
sostenute nel presente grado di giudizio dall'appellante, che si liquidano in euro
356,50 per esborsi ed euro 1.700,00 per competenze di giudizio, oltre IVA e
CPA e rimborso spese generali.
Roma 15.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa OR CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del giudice
OR CC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25867 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 tra
(p. i. ), in persona dei legali rappresentanti pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore, dott. e dott.ssa rappresentata e difesa Parte_2 Parte_3
dall'avv. Alberto Lauro (C.F. ), ed elettivamente domiciliata C.F._1
presso lo Studio di quest'ultimo in Roma, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina, n 63, giusta delega apposta in calce all'atto introduttivo del presente grado di giudizio
APPELLANTE nei confronti di
c.f. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2
o in Roma, Via Taro n. 56, presso lo studio dell'avv. Valentina Notarrigo che lo rappresenta e lo difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO nonché
CP_2
APPELLATO CONTUMACE Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del G.d.P. di Roma n. 3561/22.
Conclusioni per parte appellante Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto: - in via preliminare, accertare e dichiarare la inesistenza e/o nullità della sentenza n.
3561/2022 (giudizio R.G.n. 49881/2020) del 17.02.2022, pubblicata il 23.02.2022, emessa dal Giudice di Pace di Roma, 2^ sezione civile, Dott. Edoardo Contento, non notificata, per mancanza di motivazione o per motivazione meramente apparente;
- in ogni caso, riformare la sentenza n. 3561/2022 (giudizio R.G.n. 49881/2020) del
17.02.2022, pubblicata il 23.02.2022, emessa dal Giudice di Pace di Roma, 2^ sezione civile, Dott. Edoardo Contento, non notificata, e per l'effetto accogliere le conclusioni rassegnate da nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado che Pt_1
di seguito si riportano: - nel merito in via principale, per quanto rilevato in parte motiva, rigettare le domande proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto, e comunque sfornite di prova;
- in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni principali, per quanto dedotto limitare il risarcimento nella minor misura che risulterà di giustizia, anche in applicazione dell'art. 2054 c.c., anche in considerazione della responsabilità nella provocazione del sinistro da ascriversi alla SI.ra . Con vittoria di spese, competenze Parte_4
ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Conclusioni per parte appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per tutte le causale di cui in narrativa: - rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto e conseguentemente confermare la sentenza impugnata;
- in via subordinata, in caso di accoglimento del primo motivo di appello, decidere il merito della causa e, pertanto, in accoglimento delle conclusioni formulate nelle note conclusive depositate in atti nel giudizio di primo grado, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. per l'aver causato il sinistro avvenuto CP_2
in Ardea in data 24 agosto 2019 per tutte le motivazioni espresse con il presente atto;
- conseguentemente accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni a favore del dott. e per l'effetto condannare la e il sig. Controparte_1 Parte_1 CP_2
in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 8.891,00 o nella misura
[...]
maggiore o minore che sarà accertata in corso di giudizio e ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro a quella del soddisfo;
- con vittoria di spese e spese generali al 15%, onorari
e competenza di lite del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno appellato, aveva dedotto nel giudizio di primo grado, Controparte_1
che il 24.8.2019 verso le ore 6.20, l'autovettura di sua proprietà, Fiat Punto tg.
ES400NE, condotta dalla moglie ed assicurato con HDI Ass.ni Parte_4
s.p.a., percorreva la litoranea, strada statale 601, proveniente da Anzio con direzione
Ostia. Giunto all'altezza con via Bergamo, sita nel comune di Ardea, veniva urtata dal veicolo Fiat 500, tg. FJ57CY, di proprietà di assicurato con CP_2 Pt_1
il quale, provenendo da via Bergamo e giunto al punto di intersezione, si
[...]
immetteva sulla litoranea, per svoltare a sinistra, in direzione Anzio, senza fermare o rallentare o comunque senza dare la precedenza, andando così collidere con la fiancata anteriore, lato destro della sua autovettura;
che, a causa del violento urto, la propria autovettura subiva una spinta laterale alla propria sinistra, andando così nuovamente a collidere contro altra autovettura, di proprietà BMW tg. DH821HZ, Parte_5
che in quel momento percorreva la SP 601 nel senso opposto di marcia rispetto al veicolo;
che in sostanza l'urto aveva determinato lo spostamento del suo veicolo tanto da invadere la corsia opposta;
che, sul luogo del sinistro, era intervenuta la polizia stradale di LB Laziale, che redigeva verbale elevando contravvenzione alla conducente , per aver omesso di dare precedenza, verbale poi Parte_4
impugnato innanzi al Prefetto;
che il verbale della polizia stradale di LB Laziale era errato, nella parte in cui non teneva conto della segnaletica verticale presente sulla via Bergamo, in particolare, il segnale di “stop” posto a circa 100 mt prima dell'incrocio con la litoranea, descrivendola come scolorita e non visibile;
che, la successiva relazione di servizio rilasciata dalla polizia municipale del comune di
Ardea, smentiva il verbale della polizia stradale, in quanto rilevava la presenza, a circa
80 metri dall'incrocio in parola, della cartellonistica stradale di dare la precedenza oltre che del segnale “stop”; che, a causa del sinistro, la vettura di sua proprietà subiva danni sia sulla fiancata destra che sulla parte anteriore sinistra per un valore di € 4.880,00; che la responsabilità del sinistro era da attribuirsi in via esclusiva al conducente della
Fiat 500, il quale non aveva rispettato l'obbligo di dare precedenza a favore del suo veicolo che stava già impegnando il centro dell'incrocio e comunque per non aver rispettato le regole di prudenza, non avendo regolato la velocità in prossimità dell'intersezione per immettersi sulla litoranea. Invero, precisava che a prescindere dalla segnaletica, l'art.145 comma 2 C.d.S., imponeva che: “quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, si ha l'obbligo di dare precedenza ai veicoli che vengono da destra, salvo diversa segnaletica”.
Si costituiva la quale contestava quanto ex adverso detto e riteneva invece Parte_1
che la responsabilità del sinistro fosse da addebitarsi esclusivamente al conducente del veicolo attoreo. Infatti, rilevava che non solo la polizia Stradale di LB Laziale aveva affermato che non vi era segnaletica visibile di dare precedenza per chi proveniva da via Bergamo, ma la stessa polizia locale di Ardea, aveva riconosciuto che non vi era alcuna segnaletica sulla litoranea che la indicasse la Priorità della suddetta statale.
Inoltre, la stessa Polizia Stradale aveva contravvenzionato la conducente della Fiat
Punto non solo per non aver dato la precedenza, ma anche per eccesso di velocità in corrispondenza di un'intersezione. D'altra parte, evidenziava che lo stesso attore avevo citato l'art. 145 comma 2 del C.d.S., in base al quale, in assenza di segnaletica, era l'attrice che doveva dare la procedenza al che proveniva dalla sua destra. CP_2
Peraltro, sottolineava che, mentre il veicolo del nella sua posizione di quiete, CP_2
era rimasto fermo nella posizione al momento dell'urto, ovvero non al centro della strada, bensì appena all'imbocco della litoranea con la sola parte anteriore, la Fiat
Punto per l'eccessiva velocità con cui procedeva, era sbalzata addirittura nella corsia opposta.
Contestava comunque il quantum debeatur, provato solo con fatture.
Chiedeva quindi rigettarsi la domanda o in subordine riconoscere il concorso di colpa.
Il Giudice disponeva CTU per la quantificazione del danno, che stimava in euro
8.891,00.
Il restava contumace. CP_2
Con sentenza n. 3561/22, il Giudice di Pace di Roma ha accolto la domanda di condanna al risarcimento promossa da nei confronti Controparte_1
dell'assicuratore e del responsabile civile per i danni subiti Parte_1 CP_2
in occasione del sinistro stradale verificatosi alle ore 6.20 circa, del 24.08.2019, sulla
SP 601 (Litoranea Ostia-Anzio) in direzione Ostia-Fiumicino, condannando l' Pt_1
al pagamento di favore dell'attore della somma di euro 5.500,00 oltre alle spese legali da questo sostenute.
Con atto di citazione, proponeva appello avverso la citata sentenza, Parte_1
articolando quattro motivi di gravame, come di seguito titolati:
1) nullità della pronuncia per carenza di motivazione e violazione dell'art.132, comma 2, n. 4 c.p.c. che impone al Giudice di esporre i motivi di fatto e di diritto della decisione nonché di descrivere l'iter logico seguito per pervenire alla stessa.
In particolare, l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure non ha dato rilevanza al verbale redatto dalla polizia stradale al momento del sinistro, da cui emergeva la responsabilità della conducente del veicolo di proprietà dell'appellato, Parte_4
, quest'ultima sanzionata per violazione dell'art. 145, comma 2 del codice
[...]
della strada, per non aver dato la precedenza al veicolo Fiat 500 di CP_2
Inoltre, evidenzia che nella motivazione della sentenza impugnata, il Parte_1
Giudice di Pace rigetta eccezioni di rito e di merito, mai sollevate dalla compagnia;
2) erronea valutazione degli elementi probatori forniti da parte attrice;
erronea applicazione dell'art.2697 c.c. in ordine al riparto dell'onere probatorio;
L'appellante, censura la motivazione, in primo luogo, perchè il giudice avrebbe considerato solo la copia del ricorso al Prefetto avverso la contravvenzione elevata a carico della e non anche l'esito della stessa;
in secondo luogo, per non aver Parte_4
rilevato che in realtà l'attore non aveva provato nemmeno la dinamica del sinistro così come dallo stesso ricostruita, alla luce della relazione di servizio della Polizia Stradale.
3) Erronea valutazione della CTU, in modo acritico ed attribuendo ad essa valore di prova;
Censurava altresì la sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice aveva fatto richiamo alle conclusioni del CTU, anche come prova della dinamica del sinistro ed aveva aderito alle considerazioni del consulente, senza spiegarne le ragioni.
4) Omessa considerazione delle eccezioni sollevate dalla convenuta.
Lamentava ancora, che il giudice non aveva minimamente preso in considerazione, le contestazioni mosse dalla convenuta.
Concludeva quindi come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio insistendo sulla correttezza della sentenza Controparte_1
appellata e deducendo la natura meramente documentale della causa.
SUL PRIMO MOTIVO DI APPELLO, concorda in linea di principio nella critica posta dalla controparte, in quanto il giudice di primo grado poteva esporre in modo più analitico/dettagliato e non generico gli elementi di prova presi a supporto della decisione. Tuttavia, condivideva la motivazione del giudice nella parte in cui assumeva che la causa era documentale ed era tutto provato dai documenti in atti: in particolare, gli elementi di prova sull'an debeatur, consistevano negli allegati all'atto di citazione, nella Relazione di servizio della Polizia municipale di Ardea e nelle foto sullo stato dei luoghi, da cui emergeva chiaramente che la ricostruzione della dinamica del sinistro ricostruita dalla Polizia Stradale, era stata radicalmente smentita dalla Relazione di servizio sopra richiamata, confermando l'esistenza di segnaletica verticale posta sulla via Bergamo, con obbligo di concedere la precedenza ai veicoli che transitavano sulla
Litoranea. Rilevava poi che l'eventuale vizio di nullità della sentenza, non comportava il rinvio al giudice di primo grado, essendo le ipotesi di cui all'art. 354 c.p.c. tassative e non comprensive dell'ipotesi di nullità per motivazione apparente, operando il diverso principio di conversione della nullità in motivi di gravame.
Pertanto, chiedeva, in caso di accoglimento del primo motivo di appello, di decidere le questioni nel merito, con sostituzione della sentenza di primo grado con quella di appello.
SUL SECONDO MOTIVO DI APPELLO, assumeva che la censura della sentenza era infondata, in quanto giammai il giudice di prime cure aveva violato le regole di cui all'art. 1697 c.c., a fronte della documentazione allegata da parte attrice. Precisava che il ha allegato prova documentale sufficiente per dimostrare che il convenuto CP_1
non aveva rispettato le norme di comune prudenza e diligenza del codice della CP_2
strada, non avendo regolato la velocità in prossimità dell'intersezione e non avendo concesso la precedenza. Rilevava, inoltre, che nei termini di cui all'art. 320 c.p.c., non era ancora decorso il termine previsto per l'accoglimento per silenzio-assenso dei ricorsi in opposizione inviati al Prefetto, né controparte in prima udienza aveva posto eccezioni e contestazioni alla produzione documentale di parte attrice, nè comunque era ancora prevista la possibilità per il privato di ottenere in via telematica dalla P.A. un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e, pertanto, dell'intervenuto accoglimento della domanda per silenzio-assenso, l'attore non aveva potuto dare prova.
SUL TERZO MOTIVO DI APPELLO, relativo alla censura della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado riconosceva “una corrispondenza tra il fatto lesivo e le prove della dinamica descritta nella citazione”, sulla base di quanto affermato dal CTU, evidenziava che in realtà parte attrice aveva provato l'an debeatur mediante la produzione documentale e non mediante la relazione del CTU, il quale si era limitato a rispondere ai quesiti posti dal Giudice di primo grado. Invero, sottolineava che il CTU, sulla base della documentazione in atti, al paragrafo D “stato dei luoghi del sinistro”, si era limitato a riportare la sintesi di quanto emerso dalle allegazioni delle parti e che la risposta al secondo quesito: “i danneggiamenti al veicolo attoreo accertati durante le operazioni peritali possono essere conseguenti con la dinamica di accadimento del sinistro riassunta nell'atto di citazione e descritta nel verbale redatto” non sostituivano l'onere probatorio dell'attore, che era stato invece ampiamente assolto.
SUL QUARTO MOTIVO DI APPELLO, relativo alla omessa analisi delle censure ed eccezioni della parte convenuta, precisava che il giudice non era tenuto ad esporre in motivazione le ragioni per le quali non aveva accolto le conclusioni della parte soccombente, ma doveva indicare solo gli elementi sulla base dei quali aveva fondato il suo convincimento.
In ogni caso, nel caso di accoglimento del primo motivo di appello, chiedeva accogliersi la domanda. Ribadiva infatti che la ricostruzione della dinamica anche alla luce della Relazione di servizio della Polizia Municipale, evidenziava che il convenuto aveva tenuto un comportamento di guida in violazione delle norme di comune CP_2
prudenza e diligenza imposte dal codice della strada, per non aver concesso la precedenza e per non aver regolato la velocità in prossimità dell'intersezione per immettersi sulla litoranea, tanto da urtare così violentemente la Fiat Punto da farla spostare lateralmente fino a farla collidere con un terzo veicolo alla propria sinistra.
Dagli stessi rilievi, riteneva che emergesse l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal convenuto che aveva dichiarato: “giunto all'intersezione stradale con via CP_2
lungomare degli Ardeatini arrestavo la marcia in quanto sulla mia destra vi era una vettura BMW tg. DH821HZ che deve svoltare alla sua sinistra per entrare in via
Bergamo”. Infatti, argomentava che, se quanto dichiarato dal convenuto fosse vero, ovvero che all'incrocio aveva arrestato il proprio veicolo, il sinistro non sarebbe mai avvenuto, perché la vettura di parte attrice non avrebbe potuto collidere con quella di parte convenuta, ma avrebbe proseguito indisturbata sulla propria corsia con direzione
Ostia senza incontrare ostacoli. Osservava che lo scontro dei veicoli era avvenuto solo perché la vettura di parte convenuta, evidentemente intenta a guardare i veicoli alla propria destra, aveva continuato ad avanzare, impegnando l'incrocio e occupando la corsia di marcia della
Fiat Punto, per svoltare a sinistra senza controllare se alla propria sinistra sopraggiungevano altri veicoli. Tale comportamento, ovvero impegnare l'incrocio senza accertarsi della provenienza dei veicoli sia alla propria sinistra che alla propria destra, implicava una grave disattenzione nell'esecuzione della manovra e la violazione delle comuni norme di prudenza e diligenza imposte dal codice della strada. Tale comportamento, peraltro, fuoriesce dalla comune capacità di prevedibilità del comportamento altrui, secondo il principio di affidamento.
A suo avviso apparivano molto più attendibili le articolate dichiarazioni rese dalla conducente del veicolo Fiat Punto, la quale aveva dichiarato che giunta all'incrocio
“improvvisamente usciva da via Bergamo una autovettura Fiat 500 tg FJ157CY che si immetteva sul lungomare degli Ardeatini con direzione di marcia verso Anzio. Alla vista di questa autovettura suonavo il clacson ma il conducente della Fiat 500 invece di arrestare la sua marcia proseguiva accelerando fino a colpirmi lateralmente”.
La stessa posizione del veicolo di parte convenuta, così come rilevato dalla Polizia stradale, confermava le dichiarazioni di parte attrice. La Fiat 500 del convenuto era in posizione “leggermente obliqua a sinistra con la parte posteriore del veicolo in prossimità della fine di via Bergamo”.
Questa circostanza corrispondeva alla ricostruzione dei fatti resa dall'appellato, ovvero che il veicolo di parte convenuta occupava integralmente la corsia di marcia sulla litoranea di pertinenza della Fiat Punto e tale circostanza non era assolutamente compatibile con la descrizione del sinistro fornita dal che -a suo dire– si sarebbe CP_2
arrestato all'incrocio per far passare la BMW.
Alla luce di quanto dedotto e della documentazione in atti, concludeva quindi che il sinistro era imputabile unicamente dalla condotta di guida del conducente del veicolo
Fiat 500, tg FJ157CY, il quale non aveva rispettato l'obbligo di dare precedenza a favore del veicolo Fiat Punto e si era immesso senza rallentare sulla litoranea per svoltare a sinistra e senza controllare il sopraggiungere dei veicoli provenienti alla propria sinistra.
Sul quantum debeatur, invece, rilevava che anche la domanda sulla quantificazione dei danni era stata provata e confermata anche dalla CTU resa dal perito nominato dal
Tribunale. Innanzitutto, rilevava che il CTU aveva confermato che i danni descritti da parte attrice “sono conseguenti con la dinamica di accadimento del sinistro riassunta nell'atto di citazione”, con ciò confermando il nesso causale tra l'evento e i danni.
Quanto alla quantificazione del danno, il CTU aveva correttamente rilevato che il veicolo Fiat Punto era stato riparato in economia “mediante l'utilizzo di ricambi di risulta” e che “per l'integrale ripristino a regola d'arte dei danni subiti dal veicolo attoreo ritiene necessarie le sostituzioni e le lavorazioni descritte” quantificate nella maggiore somma di euro 8.891,00.
Sul punto rilevava che senza motivazione alcuna, il giudice di primo grado aveva ritenuto di liquidare il danno in via equitativa, anziché riportarsi alla quantificazione indicata nella CTU, dalla quale si era discostato senza apparente motivo.
Pertanto, concludeva come in epigrafe.
In data 20.07.2022, il procedimento è stato assegnato a questo Giudice che, dopo alcuni rinvii dovuti ad impedimento per motivi di salute, ha trattenuto la causa in decisione in data 15.05.2025 assegnando alle parti termini per il deposito di note scritte ai sensi dell'art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia dell'appellato cui l'atto CP_2
di gravame è stato notificato ai sensi dell'art. 3 bis, Legge n.54 del 21 gennaio 1994.
Innanzitutto, deve essere accolto il primo motivo di appello relativo alla dedotta nullità della pronuncia gravata. Infatti, giova evidenziare che secondo il prevalente orientamento della Corte di Cassazione, (confermato da ultimo da Cass. n. 4166/2024), la motivazione è apparente quando è basata su un'affermazione generale ed astratta;
ed ancora la motivazione di una sentenza risulta meramente superficiale, quando non fornisce elementi adeguati a comprendere le motivazioni logico-giuridiche che supportano la decisione presa e si limita a citare precedenti giurisprudenziali, senza affrontare le prove emerse durante l'istruttoria e presenti negli atti processuali (v. Cass.
n. 15181/2024).
Nel caso di specie, sono evidenti la genericità e la superficialità della motivazione posta alla base della pronuncia impugnata: ed infatti, all'interno della stessa, il Giudice di prime cure non solo non ha indicato la fonte del proprio convincimento, essendosi limitato a far presente che nel giudizio di primo grado era stata svolta una fase istruttoria e che sulla base della ricostruzione attorea dell'accaduto, l era tenuta Pt_1
a risarcire l'attore, ma in realtà, non ha descritto nemmeno il sinistro oggetto del processo, non ha individuato i veicoli coinvolti e non ha indicato nemmeno chi fosse il conducente al quale attribuire la responsabilità del sinistro.
All'uopo giova, altresì, ricordare che nelle pronunce giurisdizionali, la motivazione svolge un ruolo fondamentale. Essa, infatti, ha la duplice funzione, di rendere intelligibile la ragione della decisione al soggetto nei confronti del quale è emesso il provvedimento e di consentire il vaglio sulla sua legalità da parte del giudice dell'impugnazione. Per tale ragione la motivazione deve essere sufficiente, logica e ordinata. È indispensabile, cioè, che dall'insieme delle argomentazioni svolte dal giudice emergano gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione adottata (v. Cass. n. 17426/2022).
Orbene, nel caso che ci occupa, la motivazione non presenta alcuno dei suddetti requisiti, in quanto non contiene ragioni oggettivamente idonee a giustificare la decisione, né tantomeno contiene l'esposizione coincisa ed ordinata delle questioni affrontate e delle norme di legge e i principi di diritto applicati.
Per quanto sopra detto, va accolto il primo motivo di appello.
Per quanto attiene al merito della controversia, si rileva invece che dalla documentazione allegata da nel giudizio di primo grado e, più Controparte_1
precisamente, dalle due relazioni, quella del corpo di polizia stradale di LB Laziale
(con i grafici e le foto allegate) e quella della polizia municipale Comune di Ardea, si desume chiaramente che la segnaletica posta sulla via Bergamo, che preavvertiva che a 100 mt. vi era lo STOP e l'obbligo di dare precedenza, era divelto, completamente piegato a destra rispetto al suolo e quindi obliquo e coperto quasi interamente dal fogliame. Correttamente, quindi, nella relazione della Polizia Stradale, è stata indicata tale segnaletica come “non visibile”. Parimenti, la Polizia Municipale del Comune di
Ardea, non ha potuto che accertare che non esistesse alcuna indicazione che segnalasse la Priorità della Litoranea, né come strada a scorrimento veloce, né come strada con diritto di precedenza. D'altra parte, trattasi di una semplice strada STATALE, in prossimità di un centro urbano, ossia il Comune di Ardea, con i limiti di velocità e di prudenza che si impongono ai veicoli che attraversano i centri urbani.
Ciò detto, la documentazione prodotta da parte attrice, non è affatto sufficiente ed idonea a superare la presunzione di corresponsabilità di cui all'art.2054 c.c.
Non a caso, è stata elevata alla conducente della Fiat Punto, sia la contravvenzione per non aver rispettato l'obbligo di precedenza al veicolo che proveniva dalla sua destra, in questo caso il veicolo del sia la contravvenzione per velocitò non adeguata CP_2
in prossimità di un'intersezione. D'altra parte, gravava sull'attore provare non solo il deposito del ricorso, ma anche l'omessa ordinanza ingiunzione del Prefetto nei termini, potendo chiedere informazioni alla P.A. In ogni caso e a prescindere dalla valutazione della P.A. in tema di sanzioni amministrative, in questa sede ciò che vale è l'evidenza della non visibilità della segnaletica da parte del conducente della Fiat 500, il quale si stava immettendo sulla litoranea, confidando incolpevolmente sul suo diritto di precedenza, in applicazione della norma di cui all'art.145 comma 2 C.d.S.
Ciò se da un lato esclude il rimprovero per non aver rispettato la segnaletica ed il suo obbligo di arrestarsi e di dare la precedenza alla Fiat Punto, tuttavia, non lo esonera dal rimprovero di non aver rispettato le regole di prudenza che vigono per chiunque attraversi un'intersezione ovvero l'obbligo quanto meno di rallentare.
Sicuramente non è verosimile che egli si sia arrestato, prima di svoltare a sinistra, perché per la sua posizione di quiete, significherebbe che si sia fermato in mezzo alla strada (vedi grafici) ovvero impegnando quasi completamente la corsia percorsa dall'auto del CP_1
Vi è però da dire che quand'anche fosse stato in movimento, non poteva muoversi certo con velocità eccessiva e ciò è provato dalla sua posizione di quiete, a fronte invece del fatto che non solo è stata elevata contravvenzione nei confronti della conducente della
Fiat Punto per velocità non adeguata, ma anche perché, la sua velocità eccessiva, risulta dal fatto che non sono state rinvenute tracce di frenata, (anzi la stessa ha dichiarato di aver solo suonato il clacson) e dal fatto che non abbia tentato nemmeno una manovra eversiva per evitare l'urto. Tanto lascia supporre, che avesse una velocità tale in prossimità dell'incrocio, da non essere stata in grado nemmeno di avvistare la Fiat 500.
Tale considerazione è confortata sia dallo spostamento dell'auto Fiat Punto, addirittura nella parte opposta alla sua corsia di percorrenza, sia dalla gravità dei danni riportati.
In conclusione, si ritiene non superata la presunzione di pari responsabilità di entrambi i conducenti ex artr.2054 c.c., l'uno per non aver usato la normale prudenza in presenza di un incrocio, l'altra per non aver rispettato tale regola e per aver tenuto una velocità non adeguata in prossimità di un'intersezione.
D'altra parte, lo stesso CTU si è espresso in termini di mera “possibilità” della compatibilità dei danni con la dinamica descritta dall'attore e non in termini di probabilità.
Non possono quindi che condividersi anche tutti gli altri motivi di appello, avendo il giudice di prime cure fatto anche erroneamente rinvio alla relazione del CTU per ritenere provata la dinamica del sinistro, ancorchè la consulenza avesse tutt'altro scopo e senza confutare, come era suo obbligo, le argomentazioni a contrario di parte convenuta, per spiegare le ragioni del suo convincimento. Pertanto, anche tutti gli altri motivi di appello vanno accolti, ma restano assorbiti nel primo.
Invero, in considerazione dell'assenza completa di motivazione da parte del giudice di primo grado, che ha usato formule vuote e a volte incomprensibili, senza far riferimento nemmeno ai singoli documenti che avrebbero provato la dinamica così come ricostruita dall'attore, questo giudice di appello, è tenuto a valutare ex novo nel merito la controversia e dunque il materiale probatorio.
E' incontestabile infatti, che il giudice di primo grado non abbia spiegato come avrebbe applicato il principio del riparto dell'onere probatorio e sulla base di quali prove documentali l'attore avrebbe assolto al suo onere;
che non abbia individuato con chiarezza nemmeno quale sarebbe stata la condotta contraria alle norme del codice della Strada, che lo avrebbe indotto a ritenere superata la presunzione di cui all'art.2054
c.c., atteso che per principio costante della giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente provare la violazione delle norme dell'altro conducente, ma anche che la propria condotta sia esente da censure.
Ebbene, per tutto quanto sopra esposto, questo giudice ritiene non superata la presunzione di cui all'art.2054 c.c.
Va poi fatta un'ulteriore precisazione. Se è vero che questo giudice di appello a fronte della nullità della sentenza di primo grado, debba decidere ex novo la causa, ciò non toglie che debba limitarsi proceduralmente alle domande svolte dalle parti in primo grado in primo grado ed ai motivi di appello.
Il sig. ha dedotto in citazione di aver subito danni per euro 4.880,00 fornendo CP_1
anche le fatture della riparazione.
Nelle sue conclusioni in sede di appello, chiede invece “la riforma” della sentenza di primo grado, anche in punto quantum debeatur, ovvero la condanna ad una somma superiore a quella liquidata in sentenza e chiesta in citazione, senza aver proposto appello incidentale, né in punto quantum, né in ordine alla valutazione effettuata secondo equità dal giudice.
Trattasi di specifici motivi di gravame, che non possono ritenersi assorbiti nella decisione di merito rimessa a questo giudice, il quale, deve attenersi solo alle domande iniziali delle parti in primo grado ed ai motivi di appello, che in questo caso non riguardano assolutamente il quantum, nè i criteri di quantificazione secondo equità.
Le conclusioni dell'appellante, che si riportano pedissequamente, sono infatti le seguenti: “- nel merito in via principale, per quanto rilevato in parte motiva, rigettare le domande proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto, e comunque sfornite di prova;
- in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni principali, per quanto dedotto limitare il risarcimento nella minor misura che risulterà di giustizia, anche in applicazione dell'art. 2054 c.c., anche in considerazione della responsabilità nella provocazione del sinistro da ascriversi alla SI.ra . Con vittoria di spese, competenze ed onorari Parte_4
del doppio grado di giudizio”.
Ebbene, l'appellante non ha fatto alcuna considerazione sulla valutazione equitativa del giudice sul quantum, anche perché in primo grado assumeva che il danno economico subito dall'attore, fosse completamente sguarnito di prova.
Non vi è spazio, dunque, in assenza di appello incidentale, per valutare la domanda di
“riforma della sentenza di primo grado” avanzata dall'appellato (condanna dell'appellante ad una somma addirittura superiore a quella liquidata in primo grado).
Venendo quindi all'esame delle conclusioni dell'appellante, in considerazione della valutazione in termini di “mera possibilità” effettuata dal CTU in ordine alla riconducibilità dei danni lamentati da parte attrice al sinistro così come dalla stessa ricostruito, visti i danni descritti nella relazione della Polizia Stradale e le foto, tenuto conto delle fatture prodotte da parte attrice che provano un esborso di soli euro 4.880,00 in assenza di un preventivo dettagliato e di prove in ordine allo stato della Fiat Punto prima del sinistro, si ritiene di dover riconoscere provato il danno subito dal CP_1
nella minore somma di euro 4.000,00.
Quindi, in applicazione dell'art.2054 comma 2 c.c., la sentenza va riformata nel senso che la domanda proposta da va accolta solo parzialmente, e per Controparte_1
l'effetto, e vanno condannati in solido, a corrispondere CP_2 Parte_1
all'attore la somma di euro 2.000,00 oltre interessi dalla domanda al saldo.
Stante la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite del primo grado di giudizio vanno interamente compensate e le spese di CTU poste per metà a carico di parte attrice e per la restante metà a carico solidale dei convenuti e CP_2 Parte_1 L'appello va accolto e quindi le spese seguono la soccombenza secondo i parametri di cui al DM 147/22, scaglione 1.100-5.200,00 esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XIII sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa OR CC, quale giudice di secondo grado, sull'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal G.d.P. di Roma n. 3561/22, così Parte_1
provvede:
1) Accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accoglie parzialmente la domanda proposta da e per l'effetto condanna Controparte_1
e a corrispondere all'attore la somma di euro CP_2 Parte_1
2.000,00 oltre interessi dalla sentenza al saldo;
2) Compensa interamente le spese di lite del primo grado di giudizio, ponendo a carico di parte attrice la metà delle spese di CTU e la restante metà a carico solidale dei convenuti;
3) Condanna l'appellato alla refusione delle spese di lite Controparte_1
sostenute nel presente grado di giudizio dall'appellante, che si liquidano in euro
356,50 per esborsi ed euro 1.700,00 per competenze di giudizio, oltre IVA e
CPA e rimborso spese generali.
Roma 15.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa OR CC