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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Presidente
Dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 4041/2021 del ruolo generale, promossa da
( .IVA: Parte_1 C.F._1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Avolio (C.F.:
), presso il cui studio, in alla Via Amerigo C.F._2 Pt_1
Vespucci, n. 9, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE contro
(C.F.: ) e CP_1 C.F._3 [...]
(P.IVA: , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore;
APPELLATI - CONTUMACI avverso la sentenza n. 2231/2021 del G.U. del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 09.03.2021 e non notificata. RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. È impugnata, con atto notificato il 27.09.2021, la sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. del Tribunale di Napoli, adito dagli odierni appellati, in opposizione al decreto ingiuntivo n.
4187/2015 (per € 5.083,60), lo ha revocato, condannando la Pt_1
opposta al pagamento delle spese di lite.
2. Con l'originaria istanza monitoria, la Parte_1
aveva dedotto di essere creditrice del e della omonima
[...] CP_1
Impresa, in solido tra loro, del saldo di rapporto di mutuo chirografario n. 194, stipulato il 25.11.2011, e riportato sull'estratto di C/C n. 2244, del quale produceva, altresì, autocertificazione ex art. 50 TUB.
3. Gli ingiunti, con l'opposizione, avevano eccepito, per quanto ancora di rilevanza, l'avvenuta estinzione della debitoria, per effetto di plurime ragioni, rappresentate:
a) dalla compensazione del debito con il maggior credito vantato dal a titolo di rimborso delle quote societarie della stessa CP_1 Pt_1
ricorrente, per complessivi € 10.000,00;
b) dalla garanzia prestata da Società assicuratrice con la polizza denominata “Protezione Prestito”, sottoscritta dal CP_1
contestualmente al contratto di mutuo e con vincolo in favore della stessa Banca creditrice;
c) dall'escussione, sempre a beneficio della Banca creditrice, della polizza Finetica Onlus, per € 8.000,00.
4. Il Tribunale, dopo aver disatteso l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ha accolto l'opposizione sulla scorta dei seguenti rilievi:
a) a fronte delle eccezioni sollevate da parte opponente, la Banca opposta “come già rilevato nel provvedimento che ha negato l'istanza ex art. 648 cpc - si è limitata a difese del tutto generiche senza allegare o depositare alcunché comprovi la richiesta a base dell'ingiunzione, né ha chiarito con precisione a quanto ammonta il debito di parte opponente, come è giunta alla sua quantificazione e
l'incidenza della compensazione che avrebbe operato e che emerge dall'estratto conto prodotto da parte opponente. Né tali lacune assertive e probatorie sono state colmate nei successivi atti difensivi.
A fronte di tale palese incertezza nella determinazione dei rapporti dare-avere e nonostante il rilievo effettuato dal giudice nell'ordinanza del 22/04/2016, l'istituto di credito non ha mai chiarito nel corso del giudizio tale antinomia probatoria limitandosi a richiamarsi alla documentazione già depositata ed affermando apoditticamente che i rapporti intrattenuti sono conformi alla normativa bancaria” (V. pagg. 6
e 7 della sentenza impugnata);
b) “parte opposta, non solo non ha mai dedotto nulla con riferimento alle modalità di compensazione del credito e della escussione della garanzia, ma non ha per di più fornito alcuna prova (come ad esempio la documentazione analitica che indicasse i pagamenti effettuati nel corso del rapporto e le movimentazioni effettuate, che avrebbe permesso di accertare o smentire quanto contenuto nella documentazione prodotta) che supportasse la veridicità della certificazione bancaria ai sensi dell'art. 50 prodotta. Ciò che comporta una evidente lacuna assertiva e probatoria in relazione alla domanda di adempimento fatta valere per via monitoria che rende del tutto impossibile l'accertamento e la quantificazione del credito ingiunto” (V. pag. 7 della sentenza impugnata);
c) “Ne deriva che con riferimento al rapporto oggetto di giudizio non sussiste la prova del credito della Banca opposta il che comporta inevitabilmente l'accoglimento della spiegata opposizione e la integrale revoca del decreto ingiuntivo opposto” (V. pag. 7 della sentenza impugnata).
5. Con il gravame, affidato a sei ordini di motivi, l'appellante denuncia violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c. (primo motivo); violazione dell'art. 92 c.p.c. (secondo motivo); violazione dell'art. 10 c.p.c. (terzo motivo); violazione degli artt. 345 e 638 c.p.c. (quarto motivo); violazione dell'art. 2719 c.c. (quinto motivo); violazione dell'art. 50 TUB
(sesto motivo).
5.1. Gli appellati, sebbene ritualmente citati, sono rimasti contumaci.
5.2. All'esito dell'udienza del 23.10.2024, sulle conclusioni rassegnate dal solo procuratore di parte appellante, la causa è stata introitata a sentenza, con assegnazione del primo termine di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di conclusionale.
6.Vanno esaminati, nell'ordine di priorità logica, il quarto, il sesto, il quinto, il primo e, in ultimo, il secondo ed il terzo motivo di gravame, che, condividendone l'oggetto (spese di lite), vanno trattati simultaneamente.
7. I primi tre (quarto, sesto e quinto) sono inammissibili.
7.1. Inammissibile è il quarto motivo, con il quale l'appellante si duole della omessa acquisizione del fascicolo monitorio, perché difetta di decisività.
L'appellante, infatti, nel denunciare il difetto di motivazione in ordine alla mancata acquisizione del monitorio, non esplicita quale incidenza avrebbe avuto detta acquisizione sull'esito della lite, essendosi limitato ad affermare che i documenti prodotti in monitorio “sarebbero serviti a chiarire le ragioni dell'azione e l'ammontare del debito di parte opponente e la sua quantificazione” (V. pag. 18 dell'atto di appello).
7.2. Inammissibile è il sesto motivo, con il quale l'appellante lamenta violazione dell'art. 50 TUB, dal momento che l'autocertificazione in monitorio doveva ritenersi superata dal successivo giudizio di opposizione.
7.3. Inammissibile è, anche, il quinto motivo, con il quale l'appellante lamenta violazione dell'art. 2719 c.c., con riferimento al rigetto dell'eccezione di non conformità delle copie agli originali dei documenti prodotti da parte opponente con l'opposizione.
Il Tribunale, infatti, ha compiutamente rigettato l'eccezione, ritenuta, condivisibilmente, generica, richiamando, sul punto, consolidata giurisprudenza di legittimità (V. pag. 4, sub 2.2., della sentenza impugnata).
A fronte di simile e puntuale ordito motivazionale, l'appellante insiste nell'eccezione, facendo carico al Tribunale della omessa verifica della
“rispondenza della copia all'originale ai fini della idoneità come mezzo di prova” (V. pag. 18 dell'atto di appello).
8. Il primo motivo, con il quale l'appellante, in estrema sintesi, si duole della erronea valutazione dei documenti versati in atti dalle parti, quando non inammissibile, risulta senz'altro infondato.
8.1. Si sono già evidenziate in narrativa le ragioni per le quali il
Tribunale ha ritenuto di accogliere l'opposizione e sostanzialmente riconducibili al difetto di riscontro probatorio della creditoria vantata dalla Banca opposta, che “non solo non ha mai dedotto nulla con riferimento alle modalità di compensazione del credito e della escussione della garanzia, ma non ha per di più fornito alcuna prova
(come ad esempio la documentazione analitica che indicasse i pagamenti effettuati nel corso del rapporto e le movimentazioni effettuate, che avrebbe permesso di accertare o smentire quanto contenuto nella documentazione prodotta) che supportasse la veridicità della certificazione bancaria ai sensi dell'art. 50 prodotta” (V. pag. 7 della sentenza impugnata). 8.2. L'appellante ha opposto che la compensazione con il credito vantato dal , per il controvalore delle quote societarie della CP_1
stessa ricorrente in monitorio e pari a complessivi € 10.000,00, Pt_1
era andato a copertura di altra esposizione dello stesso e CP_1
riferita a rapporto di C/C (n. 3083) differente da quello dedotto in monitorio (n. 2244).
Quanto alla polizza “Protezione Prestito”, ne ha eccepito l'inesistenza, per come del resto documentato dall'all. 9 di parte opponente, attestante il riscontro della Compagnia che comunicava al CP_1
l'assenza del nominativo di questi tra i clienti assicurati.
Quanto alla polizza Finetica Onlus, alla affermazione di parte opponente dell'avvenuta escussione a beneficio della Banca opposta, non aveva fatto seguito alcuna prova documentale che testimoniasse ciò (V. pag. 8 dell'atto di appello).
8.3. Il Collegio deve rilevare, anzitutto, il carattere di assoluta novità delle eccezioni (in senso stretto) operate da parte appellante e come tali, inammissibili ex art. 345 c.p.c.
Ed invero, nel giudizio a quo, parte opposta si era limitata al deposito della comparsa di costituzione e risposta, con la quale, dopo aver eccepito il difetto di conformità delle copie agli originali dei documenti prodotti dagli opponenti, si era riservata di meglio controdedurre nel prosieguo della controversia, anche con le memorie ex art. 183 c.p.c., tuttavia, giammai depositate nel corso dell'istruttoria.
Nonostante il sollecito del G.I., contenuto nell'ordinanza del
22.04.2016 (“ … né ha chiarito con precisione a quanto ammonta il debito di parte opponente, come è giunta alla sua quantificazione e
l'incidenza della compensazione che avrebbe operato e che emergerebbe dall'estratto–conto prodotto da parte opponente”), la
Banca opposta si è astenuta dal deposito di ulteriori scritti difensivi, limitandosi, nelle udienze successive e sino alla precisazione delle conclusioni, al mero rinvio al contenuto della originaria comparsa di costituzione e risposta.
8.4. Sotto il profilo strettamente giuridico, mette conto rammentare – alla luce dei principi espressi da consolidata giurisprudenza di legittimità, in riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 1193 e
2697 cod. civ. – che, ove il convenuto eccepisca il pagamento del debito, dimostrando di aver già corrisposto all'attore una somma idonea alla sua estinzione, l'attore, il quale controdeduca che l'eseguito pagamento è da imputare ad un debito diverso da quello dedotto in giudizio, ha l'onere di provare l'esistenza di tale altro suo credito, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per l'allegata diversa imputazione (Cass. n. 17102/2006).
8.5. In ogni caso, quanto opposto dall'appellante, se diretto a paralizzare le eccezioni ex adverso sollevate, non è di certo idoneo a colmare le lacune probatorie evidenziate dal Tribunale in ordine all'esatto ammontare del credito e come la Banca è giunta alla sua quantificazione (V. pag. 7 della sentenza impugnata).
Sotto tale profilo, non soccorre l'asserita ricognizione (V. pag. 9 dell'atto di appello) che avrebbe operato parte opponente, odierna appellata, con la nota del 10.10.2014 (V. all. 5 della produzione in primo grado ): con detta nota, in realtà, il si era limitato CP_1 CP_1
ad evidenziare una debitoria residua del mutuo, perché così recepita da pregressa richiesta da parte della stessa ai soli fini della Pt_1
denuncia del sinistro per l'attivazione della polizza “Protezione
Prestito”, con indicazione analitica degli estremi.
8.6. Tra l'altro, non è significativo il riscontro negativo della
[...]
(con il quale la Compagnia segnalava che il Controparte_3 CP_1 non era annoverato tra i suoi assicurati), pure opposto dall'appellante a sostegno dei propri assunti, ove si consideri che:
a) il numero di polizza gli era stato indicato dagli stessi funzionari della
Banca;
b) all'esito del riscontro negativo della CNP, vane sono risultate le reiterate richieste del , indirizzate alla Banca, al fine di CP_1
conoscere la Compagnia con la quale sarebbe stata sottoscritta la polizza;
c) la sussistenza di detta copertura giammai è stata posta in discussione dalla che si è limitata ad eccepire il difetto di Pt_1
riscontro probatorio in ordine alla sua escussione.
9. È fondato, invece, il secondo motivo (con efficacia assorbente del terzo), con il quale l'appellante contesta la condanna alle spese di lite, nonostante la reciproca soccombenza (secondo motivo); nonché,
l'erronea applicazione di parametri inerenti allo scaglione superiore (da
€ 5.200,00 ad € 26.000,00), nonostante il valore della controversia, di poco superiore ad € 5.000,00, ma comunque inferiore ad € 5.200,00
(terzo motivo).
Il Tribunale, nell'accogliere l'opposizione, dopo aver revocato il decreto ingiuntivo opposto, ha, nel contempo, disatteso la domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente e diretta alla condanna della al pagamento della differenza tra la somma compensata e Pt_1
quella ingiunta (V. pag. 7 della sentenza impugnata).
Ricorre, dunque, senz'altro ipotesi di soccombenza reciproca, anche perché i valori delle due domande contrapposte si equivalgono.
La sentenza impugnata, pertanto, va parzialmente riformata, limitatamente al capo di condanna dell'opposta alle spese di lite, che vanno, invece, integralmente compensate inter partes. 10.Nulla per le spese del presente grado, atteso l'accoglimento del gravame solo sotto il profilo delle spese di lite di primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 27.09.2021, da nei confronti di Parte_1 CP_1
e di avverso la
[...] Controparte_2
sentenza n. 2231/2021 del G.U. del Tribunale di Napoli, così provvede:
- disattesi il primo, quarto, quinto e sesto motivo di gravame, in accoglimento del secondo, assorbito il terzo, ed in parziale riforma della sentenza impugnata, compensa integralmente tra le parti le spese del primo grado di giudizio;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- nulla per le spese del presente grado.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 15.01.2024.
Il Giudice Ausiliario Est. La Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott.ssa Maria Di Lorenzo