Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Antonietta Savino Presidente rel. dott. Stefania Basso Consigliere dott. Daniele Colucci Consigliere ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 18/3/2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2137 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
in Parte_1 persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Olimpia Di Nuzzo, presso la quale elett.te domicilia in Maddaloni (CE), via Appia n.8
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio De Lucia, Controparte_1 presso il quale elettivamente domicilia in Santa Maria a Vico (CE), via Nazionale n.175
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20/7/24, la in epigrafe Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n.1761/24 dell'8/7/2024, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, aveva rigettato la sua opposizione al decreto ingiuntivo n.144/24 reso in favore di avente ad Controparte_1 oggetto l'importo di euro 31.743,05 a titolo di TFR.
L'appellante censurava la decisione sostenendone l'erroneità per avere ritenuto che la procedura monitoria azionata dall'appellato non fosse inibita dall'accordo intervenuto tra debitore e creditore, di cui al concordato preventivo omologato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 21/2/22, divenuto definitivo per mancanza di impugnazione. Il credito per il TFR, di cui al decreto ingiuntivo,
, rappresentava solo un aggravio di spese, dal momento Parte_1 che, essendo in corso la procedura concorsuale, nessun pagamento poteva essere fatto al di fuori della procedura;
il quindi, CP_1 non aveva alcun interesse ad agire in via giudiziale.
Si doleva inoltre della disposta condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado.
Ricostituito il contraddittorio, l'appellato sosteneva l'infondatezza del gravame di cui chiedeva il rigetto per le ragioni espresse in memoria.
All'esito dell'udienza, tenuta con le modalità sopra dette e del deposito delle prescritte note delle parti, la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla non può essere accolto. Parte_1
Come già osservato dal Tribunale, sebbene ai sensi dell'art. 168 L.F., “dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore”, resta ferma la legittimità dell'azione di accertamento del credito, posto che quando la legge vieta l'esercizio di azioni esecutive o cautelari non impedisce l'esercizio di quelle di cognizione.
Queste, invero, non possono essere promosse unicamente nel fallimento, ove vige il principio dell'accertamento del passivo, per il quale ogni pretesa che voglia farsi valere sui beni acquisiti all'attivo deve essere azionata secondo il rito di cui agli artt. 92 e ss Legge Fall.; ciò, non vale invece nella procedura di concordato preventivo, ove non vi è lo spossessamento del debitore, né vi è un giudizio di accertamento dei crediti, nulla impedendo quindi al creditore di agire in via di cognizione ordinaria, sommaria/monitoria per l'accertamento del suo credito (fermo restando che, una volta ottenuto il titolo giudiziale, pur se esecutivo o provvisoriamente esecutivo, non potrà essere portato in esecuzione atteso il divieto di cui all'art. 168 Legge Fall. richiamato).
La circostanza, quindi, che il credito per TFR non sia in contestazione tra le parti, tanto che è stato inserito nell'elenco del concordato preventivo, non priva il creditore dell'interesse ad agire, promuovendo un giudizio ordinario di cognizione o un procedimento monitorio per conseguire l'accertamento del proprio credito insoddisfatto e la condanna del debitore, ancorché questi abbia chiesto l'ammissione ad una procedura di concordato preventivo senza contestare il credito ex adverso vantato, il cui titolare risulti, in effetti, ricompreso inserito nell'elenco compilato dal debitore stesso ai sensi dell'art. 161 L.F. e verificato dal commissario giudiziale ai sensi dell'art. 171 della stessa legge;
ed invero, come osservato dalla Suprema Corte, trattasi di una verifica di carattere meramente amministrativo, in funzione della identificazione dei creditori aventi diritto al voto, così da lasciare impregiudicate le questioni relative all'esistenza ed alla natura dei crediti considerati, ed in quanto la pendenza di detta procedura è di ostacolo soltanto ad azioni esecutive, per la tutela della "par condicio", non anche a quelle di cognizione (cfr Cass. Sentenza n. 6672 del 30/03/2005).
Né dalla pronuncia di condanna nei confronti dell'imprenditore ammesso al concordato preventivo può derivare alcun danno alla "par condicio creditorum", in quanto il credito giudizialmente accertato nella sua integrità, con sentenza passata in giudicato dopo l'omologazione del concordato, potrà essere soddisfatto solo nei limiti della percentuale concordataria.
Ed invero, l'art. 184 L.F. recita testualmente: "Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione al registro delle imprese del ricorso di cui all'art. 161”.
Pertanto, per l'effetto dell'omologa, i creditori anteriori sono vincolati a quanto stabilito nel decreto di omologa del concordato preventivo, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 184 L.F., in quanto i debiti sorti prima del deposito del ricorso di concordato preventivo ex art. 161 L.F. non possono essere estinti fuori dall'esecuzione concordataria.
Né il creditore sociale può disattendere un accordo a cui ha positivamente aderito agendo individualmente in sede esecutiva, in quanto, in questo modo, si finirebbe per disattendere completamente il vincolo obbligatorio consacrato nel decreto di omologa.
L'appello va, dunque, rigettato.
Le spese del presente grado si compensano stante la particolarità della questione e le ragioni della presente decisione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello.
Compensa le spese del grado tra le parti. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l. n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis, DPR n.115/2002, se dovuto il contributo.
Napoli 18/3/25
Il Presidente rel. est.