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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 01/04/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
n.1847/ 2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, in data 01/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 1847 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017,
vertente
TRA
C.F./P.I. , in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1
rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Michele Sarno e Vincenzo Pugliese, presso i quali elettivamente domicilia;
ATTORE
E
C.F./P.I. Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: restituzione somme
CONCLUSIONI
All'ultima udienza, invitata la parte a precisare le proprie conclusioni, la stessa si è riportata agli atti di causa, ai verbali e ai documenti, chiedendo l'integrale accoglimento della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la società Parte_1 adiva l'intestato Tribunale premettendo:
⎯ di svolgere attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di materiali edili ed affini e che, in data 1.07.2009, il sig. socio accomandatario della società istante, presentava Parte_1 denuncia contro ignoti presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Nocera Inferiore Sezione di P.G. – Polizia di Stato per il furto di alcuni titoli bancari ricevuti da diversi clienti e depositati presso un cassetto della scrivania per un importo complessivo di €. 24.804,00;
⎯ che, eseguite e terminate le indagini, veniva aperto un procedimento penale nei confronti del sig. per i reati di cui all'art. 648 - bis del c.p., al cui esito il Tribunale di Controparte_1
Nocera Inferiore emetteva sentenza di patteggiamento n. 206/2016, con la quale veniva accertata la responsabilità del sig. in ordine ai reati ascrittigli, con la Controparte_1 conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese legali in favore dell'attore;
Tutto ciò premesso, la società in persona del socio Parte_1 accomandatario, sig. , citava , a comparire davanti al Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Nocera Inferiore, chiedendo: “
1. Preliminarmente, dichiarare che la sentenza penale di patteggiamento n. 206/2016 resa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera
Inferiore ha piena efficacia di giudicato nel presente giudizio civile;
2. Nel merito, accertare la responsabilità del sig. in ordine al cambio degli assegni rubati presso la società Controparte_1
e, per l'effetto, dichiararlo obbligato a restituire le somme Parte_1 portate dai suddetti titoli di credito;
3. Ancora nel merito, condannare il sig. al Controparte_1 pagamento della somma complessiva di €. 25.806,35, di cui €. 24.804,00 a titolo di sorta capitale ed
€. 1.002,35 a titolo di spese legali liquidate nella sentenza di patteggiamento n. 206/2016, il tutto in favore della società in persona del socio accomandatario, Parte_1 sig. ;
4. Con vittoria di spese ed onorari con attribuzione e distrazione, ex art. 93 c.p.c. Parte_1 di cui al D.M. 55/2014.”
Il convenuto, pur a fronte della regolarità della notifica, non si costituiva, per cui ne va dichiarata in questa sede la contumacia.
Svolta l'istruttoria orale ammessa, la causa viene decisa con la presente sentenza ex 190 c.p.c..
In premessa va rilevato che per ormai costante giurisprudenza di legittimità “la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (cd. "patteggiamento") costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale vi abbia prestato fede. Detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova dal giudice tributario nel giudizio di legittimità dell'accertamento.” (così Cass. civ. ordinanza n. 13034 del
24/05/2017, più di recente in conformità ordinanza n. 28106 del 14/10/2021)
La Cassazione, in sostanza, ha confermato il già consolidato orientamento che, pur negando che la sentenza ex art 444 c.p.p. contenga “un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile” (in quanto non trattasi di sentenza di condanna, come erroneamente affermato dall'attore), affermava che la stessa “contiene pur sempre una ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare” (in termini, sentenza n. 23906 del 19/11/2007).
Ebbene nel caso di specie non emerge dagli atti alcun elemento tale da poter disconoscere l'efficacia probatoria della sentenza prodotta, per cui gli elementi ivi contenuti devono essere posti a fondamento della presente decisione, pur, si ribadisce, non esplicando la pronuncia ex art 444 c.p.p. efficacia di giudicato. In particolare, non può non rilevarsi come nella suddetta sentenza il giudice penale abbia escluso, ex art 129 c.p.p., la sussistenza degli elementi per il proscioglimento, ritenendo, al contrario, congrua la qualificazione giuridica del fatto e la pena pattuita, sulla base dell'istruttoria ivi svolta e delle indagini acquisite nel procedimento.
Tanto premesso, e ritenuta quindi accertata la responsabilità del convenuto nella causazione del fatto, deve qualificarsi la domanda ivi esplicata come domanda di restituzione ex art 185 co 1 c.p. secondo il principio della reintegrazione della situazione preesistente ex art 2058 c.c.
Le testimonianze acquisite nel corso dell'istruttoria hanno dato prova del danno patrimoniale subito e dell'entità della somma (“no, la società non è riuscita a recuperare alcuna somma (…)l'importo totale era tra i 20 e i 30 mila euro;
non tutti i titoli rubati sono stati negoziati dall' ; quelli CP_1 negoziati erano per un valore tra i 20 mila e i 30 mila euro.” cfr teste “confermo, non Tes_1 siamo riusciti a recuperare nulla;
…gli assegni trafugati erano più di 10 per un importo superiore ai
50.000,00 euro e solo una parte sono stati posti all'incasso per un totale che superava 24.000 euro” cfr teste per cui la reintegrazione dello status quo ante può essere compiuta mediante la Pt_1 condanna alle restituzione delle somme sottratte.
Il convenuto va quindi condannato alla restituzione della somma pari ad € 24.804,00, oltre interessi.
Essendo un'obbligazione di valuta e non di valore, non comporta l'applicabilità della rivalutazione monetaria propria delle obbligazioni di valore.
Di conseguenza il creditore di una obbligazione di valuta il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del “maggior danno” ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta.
Ne deriva che in assenza di tale prova, su tale somma decorreranno gli interessi di mora dal giorno dei singoli prelievi e fino al soddisfo.
Va al contrario rigettata la domanda di condanna al pagamento delle spese di costituzione di parte civile avendo a tanto già provveduto il giudice penale in sede di sentenza ex art 444 c.p.p. con statuizione esecutiva e definitiva. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore del decisum, prendendo come riferimento i parametri minimi, stante l'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna parte convenuta alla restituzione, in favore della società attrice, della somma pari ad € 24.804,00, oltre interessi come in parte motiva;
b) condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf.
(nella misura del 15% del compenso); depositato telematicamente in data 01/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
REPUBBLICA ITALINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, in data 01/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 1847 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017,
vertente
TRA
C.F./P.I. , in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1
rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Michele Sarno e Vincenzo Pugliese, presso i quali elettivamente domicilia;
ATTORE
E
C.F./P.I. Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: restituzione somme
CONCLUSIONI
All'ultima udienza, invitata la parte a precisare le proprie conclusioni, la stessa si è riportata agli atti di causa, ai verbali e ai documenti, chiedendo l'integrale accoglimento della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la società Parte_1 adiva l'intestato Tribunale premettendo:
⎯ di svolgere attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di materiali edili ed affini e che, in data 1.07.2009, il sig. socio accomandatario della società istante, presentava Parte_1 denuncia contro ignoti presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Nocera Inferiore Sezione di P.G. – Polizia di Stato per il furto di alcuni titoli bancari ricevuti da diversi clienti e depositati presso un cassetto della scrivania per un importo complessivo di €. 24.804,00;
⎯ che, eseguite e terminate le indagini, veniva aperto un procedimento penale nei confronti del sig. per i reati di cui all'art. 648 - bis del c.p., al cui esito il Tribunale di Controparte_1
Nocera Inferiore emetteva sentenza di patteggiamento n. 206/2016, con la quale veniva accertata la responsabilità del sig. in ordine ai reati ascrittigli, con la Controparte_1 conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese legali in favore dell'attore;
Tutto ciò premesso, la società in persona del socio Parte_1 accomandatario, sig. , citava , a comparire davanti al Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Nocera Inferiore, chiedendo: “
1. Preliminarmente, dichiarare che la sentenza penale di patteggiamento n. 206/2016 resa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera
Inferiore ha piena efficacia di giudicato nel presente giudizio civile;
2. Nel merito, accertare la responsabilità del sig. in ordine al cambio degli assegni rubati presso la società Controparte_1
e, per l'effetto, dichiararlo obbligato a restituire le somme Parte_1 portate dai suddetti titoli di credito;
3. Ancora nel merito, condannare il sig. al Controparte_1 pagamento della somma complessiva di €. 25.806,35, di cui €. 24.804,00 a titolo di sorta capitale ed
€. 1.002,35 a titolo di spese legali liquidate nella sentenza di patteggiamento n. 206/2016, il tutto in favore della società in persona del socio accomandatario, Parte_1 sig. ;
4. Con vittoria di spese ed onorari con attribuzione e distrazione, ex art. 93 c.p.c. Parte_1 di cui al D.M. 55/2014.”
Il convenuto, pur a fronte della regolarità della notifica, non si costituiva, per cui ne va dichiarata in questa sede la contumacia.
Svolta l'istruttoria orale ammessa, la causa viene decisa con la presente sentenza ex 190 c.p.c..
In premessa va rilevato che per ormai costante giurisprudenza di legittimità “la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (cd. "patteggiamento") costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale vi abbia prestato fede. Detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova dal giudice tributario nel giudizio di legittimità dell'accertamento.” (così Cass. civ. ordinanza n. 13034 del
24/05/2017, più di recente in conformità ordinanza n. 28106 del 14/10/2021)
La Cassazione, in sostanza, ha confermato il già consolidato orientamento che, pur negando che la sentenza ex art 444 c.p.p. contenga “un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile” (in quanto non trattasi di sentenza di condanna, come erroneamente affermato dall'attore), affermava che la stessa “contiene pur sempre una ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare” (in termini, sentenza n. 23906 del 19/11/2007).
Ebbene nel caso di specie non emerge dagli atti alcun elemento tale da poter disconoscere l'efficacia probatoria della sentenza prodotta, per cui gli elementi ivi contenuti devono essere posti a fondamento della presente decisione, pur, si ribadisce, non esplicando la pronuncia ex art 444 c.p.p. efficacia di giudicato. In particolare, non può non rilevarsi come nella suddetta sentenza il giudice penale abbia escluso, ex art 129 c.p.p., la sussistenza degli elementi per il proscioglimento, ritenendo, al contrario, congrua la qualificazione giuridica del fatto e la pena pattuita, sulla base dell'istruttoria ivi svolta e delle indagini acquisite nel procedimento.
Tanto premesso, e ritenuta quindi accertata la responsabilità del convenuto nella causazione del fatto, deve qualificarsi la domanda ivi esplicata come domanda di restituzione ex art 185 co 1 c.p. secondo il principio della reintegrazione della situazione preesistente ex art 2058 c.c.
Le testimonianze acquisite nel corso dell'istruttoria hanno dato prova del danno patrimoniale subito e dell'entità della somma (“no, la società non è riuscita a recuperare alcuna somma (…)l'importo totale era tra i 20 e i 30 mila euro;
non tutti i titoli rubati sono stati negoziati dall' ; quelli CP_1 negoziati erano per un valore tra i 20 mila e i 30 mila euro.” cfr teste “confermo, non Tes_1 siamo riusciti a recuperare nulla;
…gli assegni trafugati erano più di 10 per un importo superiore ai
50.000,00 euro e solo una parte sono stati posti all'incasso per un totale che superava 24.000 euro” cfr teste per cui la reintegrazione dello status quo ante può essere compiuta mediante la Pt_1 condanna alle restituzione delle somme sottratte.
Il convenuto va quindi condannato alla restituzione della somma pari ad € 24.804,00, oltre interessi.
Essendo un'obbligazione di valuta e non di valore, non comporta l'applicabilità della rivalutazione monetaria propria delle obbligazioni di valore.
Di conseguenza il creditore di una obbligazione di valuta il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del “maggior danno” ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta.
Ne deriva che in assenza di tale prova, su tale somma decorreranno gli interessi di mora dal giorno dei singoli prelievi e fino al soddisfo.
Va al contrario rigettata la domanda di condanna al pagamento delle spese di costituzione di parte civile avendo a tanto già provveduto il giudice penale in sede di sentenza ex art 444 c.p.p. con statuizione esecutiva e definitiva. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore del decisum, prendendo come riferimento i parametri minimi, stante l'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna parte convenuta alla restituzione, in favore della società attrice, della somma pari ad € 24.804,00, oltre interessi come in parte motiva;
b) condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf.
(nella misura del 15% del compenso); depositato telematicamente in data 01/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco