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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/02/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7744/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Seconda U.O.
In persona del Giudice Unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 7744 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nel termine come assegnato in sostituzione dell'udienza.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Giardino (C.F. Parte_1
), in virtù di mandato allegato all'atto di citazione, con il quale C.F._1
elettivamente domicilia in Ariano Irpino (AV) alla via Marconi n.12; pec:
Email_1
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Pasca (C.F. Controparte_1
) e dall'avv. Clementina Vetrano (C.F. ), C.F._2 C.F._3
pagina 1 di 9 in virtù di mandato depositato unitamente alla comparsa di costituzione e risposta,
elettivamente domiciliata in Salerno alla Via Lungomare Trieste n. 26 presso lo studio legale Pasca.
CONVENUTA
NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Valentini Controparte_2
(C.F. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno CodiceFiscale_4
alla Via Roma n. 33, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
TERZO CHIAMATO
AVENTE AD OGGETTO
Azione di petizione ereditaria/divisione ereditaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti difensivi da intendersi qui integralmente riportati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 22.10.2020, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio la germana, sig.ra , deducendo:
[...] Controparte_1
- di essere erede legittimo, unitamente ai germani e Controparte_1 CP_2
, del defunto genitore , deceduto a Salerno il 07.01.2018;
[...] Persona_1
- che il padre, sig. , ha convissuto con la figlia , Persona_1 Controparte_1
dalla fine dell'anno 2011 e sino al suo decesso, presso l'abitazione della stessa, sita in
Salerno alla via Galloppo 78/B, in quanto nella permanente impossibilità di provvedere ai propri interessi a causa di una grave infermità psico-fisica, tale da essere stato riconosciuto, dall'apposita Commissione Medica dell'INPS, affetto da handicap grave e titolare della relativa indennità di accompagnamento, nonché sottoposto ad pagina 2 di 9 amministrazione di sostegno all'esito del giudizio recante il nr. 527/2016 V.G. instaurato dinanzi il Tribunale di Salerno su ricorso dell'odierno attore;
- che il sig. non ha lasciato alcun testamento;
Persona_1
- che il sig. , dal 01/01/2012 e fino al 10/03/2016, era titolare presso Persona_1
il Banco di PO- Filiale 156 di Salerno, del rapporto di c/c n. 1000/11305 e poi n.
1000/2124, cointestato con la figlia , con saldo attivo iniziale di € Controparte_1
1.770,00 e alimentato solo ed esclusivamente dalla pensione mensile di Persona_1
di circa € 1.500,00 mensili e dalla sua indennità di accompagnamento di circa
[...]
€ 500,00 mensili e, quindi, complessivamente, dell'importo di circa € 2.000,00 oltre alla tredicesima mensilità annuale e svariati arretrati, per un totale netto accreditato di circa €
155.298,00 dai quali, al netto delle spese addebitate sul conto, sono stati prelevati ben
129.158,00 euro liquidi;
- che il sig. era cointestatario, sempre unitamente alla figlia Persona_1
, di un altro rapporto di c/c n° 112724, presso la Banca Montepruno Controparte_1
– Filiale di Fisciano, con saldo attivo, alla data di apertura del 30.06.2015, di €
127.083,00 e, alla data del suo decesso avvenuto il 07.1.2018, in virtù di inspiegabili prelievi di danaro e giroconto effettuati esclusivamente dalla cointestataria CP_1
per circa 144.000,00 euro, con un saldo finale di appena € 21.000,00. La
[...]
somma del saldo iniziale di € 127.083,00 corrispondeva esattamente all'importo relativo alle quote di proprietà incassate dal de cuius tramite gli assegni n° 7320044416-09
(cinquantamila/00), n° 7320044417-10 (cinquantamila/00) e n°7320044418-11
(ventisettemila/83), a seguito della vendita, per Notar del 24.06.2015 nr. Per_2
26150/14479, dell'immobile sito in Salerno alla Via S. Robertelli n. 29, ove il de cuius
pagina 3 di 9 aveva vissuto fino alla morte della moglie, avvenuta alla fine di novembre dell'anno
2011;
- che la sig.ra veniva nominata amministratore di sostegno per il Controparte_1
padre , e solo con il deposito finale della relazione del 27 marzo Persona_1
2018, dichiarava la presenza del nuovo conto bancario n° 112724 presso la Banca Monte
Pruno – Filiale di Fisciano, precisando che “tutti gli introiti di pertinenza del CP_1
sono transitati su detto conto così come tutte le spese di mantenimento e assistenza sono state affrontate prelevando i relativi importi dallo stesso conto”, pur presentando una documentazione di spesa e degli estratti conto completamente illeggibili;
- che il sig. , in qualità di erede legittimo di , Parte_1 Persona_1
chiedeva all'Istituto di Credito Banca Montepruno di ritirare la somma allo stesso spettante, pari ad 1/3 del saldo depositato ma, il direttore della Banca, in riscontro,
comunicava di non poter procedere ad una corretta attribuzione del saldo, se non fosse stata confermata l'esatta titolarità della somma depositata da parte della cointestataria superstite, , la quale peraltro non ottemperava alla richiesta della Controparte_1
Banca, né alle varie richieste dell'odierno attore di rendicontazione delle spese sostenute in favore del defunto , sicché il sig. non poteva Persona_1 Parte_1
beneficiare nemmeno di un terzo, a lui spettante, della somma depositata sul suddetto conto della Banca Montepruno alla data del decesso del padre.
Tanto premesso ed esposte le argomentazioni in fatto ed in diritto, parte attrice così
concludeva:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare preliminarmente che le somme depositate sui c/c nr.
1000/11305 e 1000/2124 accesi presso il Banco di PO (filiale 156-Salerno 09) e c/c pagina 4 di 9 nr.112724 acceso presso banca BCC - Filiale di Fisciano cointestati al sig. Persona_1
e alla sig.ra , sono stati alimentati solo ed esclusivamente
[...] Parte_2
con gli emolumenti del de cuius, come si evince dagli estratti conto che si allegano e rientranti nell'asse ereditario del compianto - il quale, già prima Persona_1
dell'anno 2012, dove già conviveva a casa della figlia in modo permanente, si trovava nell'impossibilità fisica e psichica a gestire il proprio patrimonio, così come accertato dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap ai sensi della L.104/92 – in mancanza di un atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario,
ovviamente impugnabile - accertato l'ammontare dell'asse ereditario nella misura complessiva di € 353.000 ( tenuto conto degli accrediti della pensione, dell'indennità di accompagnamento, della somma percepita dall'alienazione delle quote dell'immobile - dal mese di gennaio 2012 all'avvenuto decesso), così come risultante dalla somma degli accrediti effettuati sui relativi c/c innanzi indicati ed allegati e detratte dell'importo di €
1500 mensili affrontate dalla IG , pari ad € 108.000, nonché Controparte_1
della tolleranza di un importo per eventuali ulteriori spese dalla stessa effettuate in favore del padre calcolate forfettariamente nella misura di ben € 90.000, dichiarare il
diritto dell'attore a ripartire il bene ereditario secondo la quota allo stesso spettante
pari ad un terzo e, conseguentemente, condannare la sig.ra alla Controparte_1
restituzione della somma quantomeno di € 52.000,00 pari ad un terzo di € 155.000 (cioè
353.000 – 108.000 – 90.000) o quella somma che si accerterà in corso di giudizio. Con
vittoria di spese e competenze difensive del presente giudizio”.
Si costituiva tempestivamente la convenuta, sig.ra , la quale, Controparte_1
effettuata preliminarmente una ricostruzione dei fatti e delle circostanze parzialmente difforme ed a confutazione di quanto allegato dall'attore, eccepiva l'indeterminatezza pagina 5 di 9 della domanda attorea per mancata specificazione della causa petendi, chiedendo, in caso di qualificazione della domanda in termini di divisione ereditaria, di disporsi, ai sensi degli artt. 784 e 102 II comma c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti del coerede;
per l'ipotesi, invece, di determinazione della Controparte_2
domanda quale azione di ripetizione di somme, eccepiva il difetto di legittimazione attiva di . Parte convenuta eccepiva, poi, in via pregiudiziale, Parte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, e nel merito, accertata e dichiarata la piena capacità fisica e psichica di
, chiedeva il rigetto delle domande tutte per inesistenza dei Persona_1
presupposti di fatto e di diritto;
in via gradata, il rigetto della domanda tesa all'accertamento ed alla declaratoria della supposta massa ereditaria, per assoluta falsità, inattendibilità e comunque inesattezza (ovvero per carenza di prova) dei conteggi proposti.
Disposta l'integrazione del contraddittorio con provvedimento comunicato in data
23/02/2021, si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 14/09/2021, il coerede , regolarmente citato Controparte_2
dall'attore con atto di chiamata in causa del 02/03/2021, il quale eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto di chiamata in causa per carenza di interesse del sig.
ad agire nei suoi confronti. Sempre in via preliminare, il sig. Parte_1
eccepiva la relativa carenza di legittimazione passiva e, pertanto, Controparte_2
chiedeva di essere estromesso dal presente giudizio. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non dimostrate.
pagina 6 di 9 All'udienza del 05/10/2021, il giudice concedeva i termini ex art. 183, VI comma c.p.c., rinviando contestualmente all'udienza del 03/10/2022. A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il giudice assegnava il termine di giorni quindici, dalla comunicazione del provvedimento, per l'introduzione del procedimento di mediazione,
calendarizzando la successiva udienza per il 2.05.2023. A seguito del deposito, ad opera di parte convenuta e di parte chiamata in causa, di istanza congiunta per la discussione orale, veniva fissata l'udienza del 09/05/2023 per la comparizione delle parti. A
scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, il giudice rigettava le richieste istruttorie avanzate da parte attrice, ordinando alle parti di depositare in formato cartaceo la documentazione scarsamente leggibile già depositata telematicamente, quindi rinviava all'udienza del 28.10.2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'esito dell'udienza cartolare indicata in epigrafe il giudizio è stato riservato in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, innanzitutto, procedere alla qualificazione della domanda attorea per mezzo della quale il sig. , in qualità di erede, agisce per la restituzione di Parte_1
somme di denaro di allegata proprietà del de cuius che, in quanto tali, sarebbero dovute ricadere nell'asse ereditario, ma che non sono state rinvenute in esso al momento dell'apertura della successione, stante l'asserita condotta appropriativa della cointestataria, odierna convenuta, del conto corrente sul quale quelle somme erano state accreditate.
Ebbene, dalla disamina del petitum e della causa petendi, ricorrono, nel caso di specie,
gli elementi dell'azione di petizione ereditaria e successivo scioglimento di comunione pagina 7 di 9 ereditaria relativamente ad eventuali ulteriori somme di denaro da ricondurre all'asse ereditario in caso di accoglimento della prodromica hereditatis petitio.
Ed invero, l'attore, nella qualità di erede legittimo, chiede la restituzione di somme di denaro asseritamente prelevate senza giustificato motivo dalla sorella dal conto corrente cointestato con il defunto padre. All'uopo va osservato che le somme di denaro prelevate o fuoriuscite dal patrimonio del de cuius, prima della sua morte, senza un'apparente causa giustificativa, non concorrono immediatamente a determinare il relictum, sicché,
mancando quest'ultimo, non può nemmeno essersi innestata una comunione ereditaria tra i coeredi, suscettibile di scioglimento;
quantomeno, non prima del fruttuoso esperimento dell'azione recuperatoria.
La prodromica domanda di petizione ereditaria spiegata dall'attore è infondata.
Ed invero, pur potendosi rilevare che le somme di denaro presenti sui c/c n. 1000/11305
e 1000/2124, accesi presso il Banco di PO e cointestati a , Persona_1
e , nonché sul c/c n. 112724, acceso presso la Banca CP_3 Controparte_1
Monte Pruno di Fisciano e cointestato a e alla figlia Persona_1 CP_1
provenissero dai soli ratei delle pensioni percepite dal padre delle parti in
[...]
causa, come emerge dalla lettura degli estratti conto versati in atti, non è possibile evincere che i prelievi operati sui c/c siano stati effettuati dalla convenuta, né della suddetta circostanza è stata data prova da parte attrice. A tale riguardo, risulta inconferente il richiamo operato dall'attore ad un presunto obbligo di rendicontazione posto a carico della cointestataria dei c/c, per vero vigente e adempiuto solo a seguito ed in funzione dello svolgimento del ruolo di amministratore di sostegno del padre dal
2017; né tantomeno la esclusiva riconducibilità alla sig.ra dei Controparte_1
prelievi operati sui c/c può essere desunta, come invocato dall'attore, da una pagina 8 di 9 indimostrata impossibilità fisica e psichica del sig. a compiere Persona_1
autonomamente le suddette operazioni.
Il rigetto della domanda di petizione ereditaria comporta l'improcedibilità della consequenziale divisione atteso il difetto di ulteriore massa ereditaria da dividere tra i coeredi.
Le spese del giudizio possono essere compensate, attesa la particolarità della questione in fatto ed in diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- Rigetta la domanda di restituzione come proposta dall'attore nei confronti della convenuta.
- Dichiara l'improcedibilità della consequenziale azione di divisione ereditaria.
- Dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno, lì 11 febbraio 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Seconda U.O.
In persona del Giudice Unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 7744 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nel termine come assegnato in sostituzione dell'udienza.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Giardino (C.F. Parte_1
), in virtù di mandato allegato all'atto di citazione, con il quale C.F._1
elettivamente domicilia in Ariano Irpino (AV) alla via Marconi n.12; pec:
Email_1
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Pasca (C.F. Controparte_1
) e dall'avv. Clementina Vetrano (C.F. ), C.F._2 C.F._3
pagina 1 di 9 in virtù di mandato depositato unitamente alla comparsa di costituzione e risposta,
elettivamente domiciliata in Salerno alla Via Lungomare Trieste n. 26 presso lo studio legale Pasca.
CONVENUTA
NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Valentini Controparte_2
(C.F. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno CodiceFiscale_4
alla Via Roma n. 33, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
TERZO CHIAMATO
AVENTE AD OGGETTO
Azione di petizione ereditaria/divisione ereditaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti difensivi da intendersi qui integralmente riportati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 22.10.2020, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio la germana, sig.ra , deducendo:
[...] Controparte_1
- di essere erede legittimo, unitamente ai germani e Controparte_1 CP_2
, del defunto genitore , deceduto a Salerno il 07.01.2018;
[...] Persona_1
- che il padre, sig. , ha convissuto con la figlia , Persona_1 Controparte_1
dalla fine dell'anno 2011 e sino al suo decesso, presso l'abitazione della stessa, sita in
Salerno alla via Galloppo 78/B, in quanto nella permanente impossibilità di provvedere ai propri interessi a causa di una grave infermità psico-fisica, tale da essere stato riconosciuto, dall'apposita Commissione Medica dell'INPS, affetto da handicap grave e titolare della relativa indennità di accompagnamento, nonché sottoposto ad pagina 2 di 9 amministrazione di sostegno all'esito del giudizio recante il nr. 527/2016 V.G. instaurato dinanzi il Tribunale di Salerno su ricorso dell'odierno attore;
- che il sig. non ha lasciato alcun testamento;
Persona_1
- che il sig. , dal 01/01/2012 e fino al 10/03/2016, era titolare presso Persona_1
il Banco di PO- Filiale 156 di Salerno, del rapporto di c/c n. 1000/11305 e poi n.
1000/2124, cointestato con la figlia , con saldo attivo iniziale di € Controparte_1
1.770,00 e alimentato solo ed esclusivamente dalla pensione mensile di Persona_1
di circa € 1.500,00 mensili e dalla sua indennità di accompagnamento di circa
[...]
€ 500,00 mensili e, quindi, complessivamente, dell'importo di circa € 2.000,00 oltre alla tredicesima mensilità annuale e svariati arretrati, per un totale netto accreditato di circa €
155.298,00 dai quali, al netto delle spese addebitate sul conto, sono stati prelevati ben
129.158,00 euro liquidi;
- che il sig. era cointestatario, sempre unitamente alla figlia Persona_1
, di un altro rapporto di c/c n° 112724, presso la Banca Montepruno Controparte_1
– Filiale di Fisciano, con saldo attivo, alla data di apertura del 30.06.2015, di €
127.083,00 e, alla data del suo decesso avvenuto il 07.1.2018, in virtù di inspiegabili prelievi di danaro e giroconto effettuati esclusivamente dalla cointestataria CP_1
per circa 144.000,00 euro, con un saldo finale di appena € 21.000,00. La
[...]
somma del saldo iniziale di € 127.083,00 corrispondeva esattamente all'importo relativo alle quote di proprietà incassate dal de cuius tramite gli assegni n° 7320044416-09
(cinquantamila/00), n° 7320044417-10 (cinquantamila/00) e n°7320044418-11
(ventisettemila/83), a seguito della vendita, per Notar del 24.06.2015 nr. Per_2
26150/14479, dell'immobile sito in Salerno alla Via S. Robertelli n. 29, ove il de cuius
pagina 3 di 9 aveva vissuto fino alla morte della moglie, avvenuta alla fine di novembre dell'anno
2011;
- che la sig.ra veniva nominata amministratore di sostegno per il Controparte_1
padre , e solo con il deposito finale della relazione del 27 marzo Persona_1
2018, dichiarava la presenza del nuovo conto bancario n° 112724 presso la Banca Monte
Pruno – Filiale di Fisciano, precisando che “tutti gli introiti di pertinenza del CP_1
sono transitati su detto conto così come tutte le spese di mantenimento e assistenza sono state affrontate prelevando i relativi importi dallo stesso conto”, pur presentando una documentazione di spesa e degli estratti conto completamente illeggibili;
- che il sig. , in qualità di erede legittimo di , Parte_1 Persona_1
chiedeva all'Istituto di Credito Banca Montepruno di ritirare la somma allo stesso spettante, pari ad 1/3 del saldo depositato ma, il direttore della Banca, in riscontro,
comunicava di non poter procedere ad una corretta attribuzione del saldo, se non fosse stata confermata l'esatta titolarità della somma depositata da parte della cointestataria superstite, , la quale peraltro non ottemperava alla richiesta della Controparte_1
Banca, né alle varie richieste dell'odierno attore di rendicontazione delle spese sostenute in favore del defunto , sicché il sig. non poteva Persona_1 Parte_1
beneficiare nemmeno di un terzo, a lui spettante, della somma depositata sul suddetto conto della Banca Montepruno alla data del decesso del padre.
Tanto premesso ed esposte le argomentazioni in fatto ed in diritto, parte attrice così
concludeva:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare preliminarmente che le somme depositate sui c/c nr.
1000/11305 e 1000/2124 accesi presso il Banco di PO (filiale 156-Salerno 09) e c/c pagina 4 di 9 nr.112724 acceso presso banca BCC - Filiale di Fisciano cointestati al sig. Persona_1
e alla sig.ra , sono stati alimentati solo ed esclusivamente
[...] Parte_2
con gli emolumenti del de cuius, come si evince dagli estratti conto che si allegano e rientranti nell'asse ereditario del compianto - il quale, già prima Persona_1
dell'anno 2012, dove già conviveva a casa della figlia in modo permanente, si trovava nell'impossibilità fisica e psichica a gestire il proprio patrimonio, così come accertato dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap ai sensi della L.104/92 – in mancanza di un atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario,
ovviamente impugnabile - accertato l'ammontare dell'asse ereditario nella misura complessiva di € 353.000 ( tenuto conto degli accrediti della pensione, dell'indennità di accompagnamento, della somma percepita dall'alienazione delle quote dell'immobile - dal mese di gennaio 2012 all'avvenuto decesso), così come risultante dalla somma degli accrediti effettuati sui relativi c/c innanzi indicati ed allegati e detratte dell'importo di €
1500 mensili affrontate dalla IG , pari ad € 108.000, nonché Controparte_1
della tolleranza di un importo per eventuali ulteriori spese dalla stessa effettuate in favore del padre calcolate forfettariamente nella misura di ben € 90.000, dichiarare il
diritto dell'attore a ripartire il bene ereditario secondo la quota allo stesso spettante
pari ad un terzo e, conseguentemente, condannare la sig.ra alla Controparte_1
restituzione della somma quantomeno di € 52.000,00 pari ad un terzo di € 155.000 (cioè
353.000 – 108.000 – 90.000) o quella somma che si accerterà in corso di giudizio. Con
vittoria di spese e competenze difensive del presente giudizio”.
Si costituiva tempestivamente la convenuta, sig.ra , la quale, Controparte_1
effettuata preliminarmente una ricostruzione dei fatti e delle circostanze parzialmente difforme ed a confutazione di quanto allegato dall'attore, eccepiva l'indeterminatezza pagina 5 di 9 della domanda attorea per mancata specificazione della causa petendi, chiedendo, in caso di qualificazione della domanda in termini di divisione ereditaria, di disporsi, ai sensi degli artt. 784 e 102 II comma c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti del coerede;
per l'ipotesi, invece, di determinazione della Controparte_2
domanda quale azione di ripetizione di somme, eccepiva il difetto di legittimazione attiva di . Parte convenuta eccepiva, poi, in via pregiudiziale, Parte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, e nel merito, accertata e dichiarata la piena capacità fisica e psichica di
, chiedeva il rigetto delle domande tutte per inesistenza dei Persona_1
presupposti di fatto e di diritto;
in via gradata, il rigetto della domanda tesa all'accertamento ed alla declaratoria della supposta massa ereditaria, per assoluta falsità, inattendibilità e comunque inesattezza (ovvero per carenza di prova) dei conteggi proposti.
Disposta l'integrazione del contraddittorio con provvedimento comunicato in data
23/02/2021, si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 14/09/2021, il coerede , regolarmente citato Controparte_2
dall'attore con atto di chiamata in causa del 02/03/2021, il quale eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto di chiamata in causa per carenza di interesse del sig.
ad agire nei suoi confronti. Sempre in via preliminare, il sig. Parte_1
eccepiva la relativa carenza di legittimazione passiva e, pertanto, Controparte_2
chiedeva di essere estromesso dal presente giudizio. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non dimostrate.
pagina 6 di 9 All'udienza del 05/10/2021, il giudice concedeva i termini ex art. 183, VI comma c.p.c., rinviando contestualmente all'udienza del 03/10/2022. A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il giudice assegnava il termine di giorni quindici, dalla comunicazione del provvedimento, per l'introduzione del procedimento di mediazione,
calendarizzando la successiva udienza per il 2.05.2023. A seguito del deposito, ad opera di parte convenuta e di parte chiamata in causa, di istanza congiunta per la discussione orale, veniva fissata l'udienza del 09/05/2023 per la comparizione delle parti. A
scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, il giudice rigettava le richieste istruttorie avanzate da parte attrice, ordinando alle parti di depositare in formato cartaceo la documentazione scarsamente leggibile già depositata telematicamente, quindi rinviava all'udienza del 28.10.2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'esito dell'udienza cartolare indicata in epigrafe il giudizio è stato riservato in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, innanzitutto, procedere alla qualificazione della domanda attorea per mezzo della quale il sig. , in qualità di erede, agisce per la restituzione di Parte_1
somme di denaro di allegata proprietà del de cuius che, in quanto tali, sarebbero dovute ricadere nell'asse ereditario, ma che non sono state rinvenute in esso al momento dell'apertura della successione, stante l'asserita condotta appropriativa della cointestataria, odierna convenuta, del conto corrente sul quale quelle somme erano state accreditate.
Ebbene, dalla disamina del petitum e della causa petendi, ricorrono, nel caso di specie,
gli elementi dell'azione di petizione ereditaria e successivo scioglimento di comunione pagina 7 di 9 ereditaria relativamente ad eventuali ulteriori somme di denaro da ricondurre all'asse ereditario in caso di accoglimento della prodromica hereditatis petitio.
Ed invero, l'attore, nella qualità di erede legittimo, chiede la restituzione di somme di denaro asseritamente prelevate senza giustificato motivo dalla sorella dal conto corrente cointestato con il defunto padre. All'uopo va osservato che le somme di denaro prelevate o fuoriuscite dal patrimonio del de cuius, prima della sua morte, senza un'apparente causa giustificativa, non concorrono immediatamente a determinare il relictum, sicché,
mancando quest'ultimo, non può nemmeno essersi innestata una comunione ereditaria tra i coeredi, suscettibile di scioglimento;
quantomeno, non prima del fruttuoso esperimento dell'azione recuperatoria.
La prodromica domanda di petizione ereditaria spiegata dall'attore è infondata.
Ed invero, pur potendosi rilevare che le somme di denaro presenti sui c/c n. 1000/11305
e 1000/2124, accesi presso il Banco di PO e cointestati a , Persona_1
e , nonché sul c/c n. 112724, acceso presso la Banca CP_3 Controparte_1
Monte Pruno di Fisciano e cointestato a e alla figlia Persona_1 CP_1
provenissero dai soli ratei delle pensioni percepite dal padre delle parti in
[...]
causa, come emerge dalla lettura degli estratti conto versati in atti, non è possibile evincere che i prelievi operati sui c/c siano stati effettuati dalla convenuta, né della suddetta circostanza è stata data prova da parte attrice. A tale riguardo, risulta inconferente il richiamo operato dall'attore ad un presunto obbligo di rendicontazione posto a carico della cointestataria dei c/c, per vero vigente e adempiuto solo a seguito ed in funzione dello svolgimento del ruolo di amministratore di sostegno del padre dal
2017; né tantomeno la esclusiva riconducibilità alla sig.ra dei Controparte_1
prelievi operati sui c/c può essere desunta, come invocato dall'attore, da una pagina 8 di 9 indimostrata impossibilità fisica e psichica del sig. a compiere Persona_1
autonomamente le suddette operazioni.
Il rigetto della domanda di petizione ereditaria comporta l'improcedibilità della consequenziale divisione atteso il difetto di ulteriore massa ereditaria da dividere tra i coeredi.
Le spese del giudizio possono essere compensate, attesa la particolarità della questione in fatto ed in diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- Rigetta la domanda di restituzione come proposta dall'attore nei confronti della convenuta.
- Dichiara l'improcedibilità della consequenziale azione di divisione ereditaria.
- Dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno, lì 11 febbraio 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
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