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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 21/02/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere – relatore ha pronunciato, la seguente:
SENTENZA nella causa civile di 2° grado iscritta al n. 252 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 promossa da:
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore , rappresentato e difeso, come da procura in Parte_2 atti, dall'Avv. Andrea Satta, presso il cui studio in Viale Umberto n. 59 è altresì Pt_1
elettivamente domiciliato;
appellante contro
(C.F. , rappresentato e difeso, come da procura in atti, CP_1 C.F._1 dall'Avv. Pietro Casu, presso il cui studio in Via Stintino n. 2 è altresì elettivamente Pt_1
domiciliato; appellato
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/06/2023, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di CP_1
Sassari il IO . Nella sua veste di proprietario di un appartamento (meglio Pt_1
identificato in atti) facente parte del suddetto IO, chiedeva: 1) la condanna di controparte alla rimozione “delle cause di infiltrazione d'acqua” verificatesi all'interno del proprio appartamento;
2) il risarcimento dei danni subiti per fatto del IO, da lui stimati in euro
11.697,53; 3) l'emissione, a suo favore e a carico di parte convenuta, della condanna di cui all'art. 614 bis c.p.c.; 4) la rifusione delle spese. A sostegno delle proprie ragioni, rappresentava che: a) la propria abitazione aveva subito danni da infiltrazioni derivanti da beni di proprietà b) nel corso del procedimento di CP_2
accertamento tecnico preventivo n. R.G. 2640/2021, tenutosi su sua iniziativa, il CTU aveva rilevato che “tutte le criticità riscontrate nel fabbricato riguardano esclusivamente parti condominiali, quali facciate, finestratura delle scale, parapetti e fioriere dei terrazzini”; c) nel suddetto procedimento n. R.G. 2640/2021 insorgeva un “contrasto circa la natura condominiale o individuale delle fioriere e vetrate.” Disaccordo da cui scaturiva la necessità di instaurare il giudizio di merito dinanzi al tribunale.
Il IO , in data 18/01/2024, si costituiva regolarmente in giudizio chiedendo il rigetto Pt_1 del ricorso di controparte. Parte convenuta eccepiva in rito: 1) l'assenza/nullità di una procura idonea a instaurare il procedimento de quo, con conseguente “difetto di rappresentanza processuale in capo al ricorrente e per l'effetto la nullità e/o inammissibilità del ricorso introduttivo”; 2) la genericità dell'avversa richiesta concernente le infiltrazioni idriche, da cui derivavano la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 3 e n. 4 c.p.c. e “la nullità ex art. 164 c.p.c.” del “ricorso introduttivo”;
3) “la parziale inammissibilità e/o improcedibilità” dell'atto introduttivo di parte attrice, in ragione di “difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. in capo al sig. per intervenuta cessazione della Pt_3 materia del contendere”. Il IO, nel merito, sosteneva che: a) le fioriere e la vetrata de CP_ quibus non appartenevano al , bensì al;
b) parte attrice aveva indebitamente Parte_1
calcolato la propria richiesta risarcitoria.
Il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 689/2024, in data 31/05/2024, accogliendo parzialmente il ricorso de quo, condannava il “… a eseguire, a proprie spese e secondo la ripartizione Parte_1
del costo specificata in parte motiva, il trattamento dei ferri di armatura del calcestruzzo dei parapetti e fioriere, eseguire il ripristino delle forme originarie, realizzare le nuove impermeabilizzazioni all'interno delle fioriere, realizzare idonei sfioratori in modo tale che le acque che si accumulano in superficie possano essere smaltite prima ancora di tracimare in facciata, con successiva posa del nuovo terriccio e delle piante;
con riferimento alla vetrata in oggetto, condanna il a eseguire, a proprie spese e secondo la ripartizione del Parte_1
costo specificata in parte motiva, a sostituire la parte alta della finestratura delle scale nella zona in corrispondenza dell'unità immobiliare del ricorrente, mettendo in opera un idoneo infisso a taglio termico, con lo stesso disegno e tipologia di quello esistente e con adeguati vetri camera”. Il tribunale, inoltre, riconosceva il diritto di parte ricorrente al risarcimento del danno patito dal proprio immobile per le infiltrazioni, che liquidava nella misura di “€ 1.000 oltre IVA di legge, oltre interessi”. Il giudice di primo grado, infine, condannava parte convenuta a rifondere altresì le spese del giudizio di merito e di quello propedeutico di accertamento tecnico preventivo, con esclusione delle spese sostenute per il consulente di parte.
Il tribunale argomentava la decisione come segue:
1) tanto la vetrata che le fioriere in questione rientrano nel novero dei beni condominiali, poiché “conferiscono alla facciata dell'edificio una particolare connotazione, che si traduce nel decoro architettonico del fabbricato stesso.” Ciò si ricavava dall'analisi della struttura, dello scopo e dell'ubicazione delle suddette contestate res, ed in relazione alle sole fioriere, anche in considerazione del fatto che venivano irrigate con impianti condominiali e che i costi per il loro approvvigionamento idrico venivano computati “in bilancio con poste separate rispetto a quelle imputabili alle proprietà private dei singoli condomini”.
2) Tenuto conto dell'esito della consulenza tecnica d'ufficio, vi era prova della sussistenza di un nesso causale tra le condizioni/caratteristiche “della facciata condominiale”, della vetrata e delle fioriere, con conseguente responsabilità del IO ex art. 2051 c.c..
3) L'entità del risarcimento del danno veniva correlata ai costi necessari ad attuare la rimessione in pristino dell'abitazione dell'odierno appellato, come stimati dal CTU.
Sull'importo così ottenuto, pari a euro 1.000, disponeva poi l'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c..
Il in data 8/07/2024, ha proposto appello avverso la sentenza n. 689/2024, Parte_1
paventandone la riforma per i seguenti motivi: (i) violazione degli artt. 112 c.p.c., 163, comma 3, n.
3 e n.
4. c.p.c. e 164 c.p.c. nella parte in cui il tribunale, nonostante la genericità dell'atto CP_ introduttivo, con il quale il si limitava a richiedere all'adito giudice di condannare controparte
“all'eliminazione delle cause di infiltrazione d'acqua”, non solo non ordinava di integrare la domanda ai sensi dell'art. 164, comma 5, c.p.c., ma addirittura, a dispetto dell'art. 112 c.p.c., condannava il IO a compiere dei lavori che non erano stati specificamente indicati dall'attore, così finendo per emettere una pronuncia non richiesta dalle parti.
(ii) Violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. nella parte in cui il tribunale aveva comunque condannato il all'esecuzione di lavori che erano stati già eseguiti in precedenza, come evidenziato Parte_1 dall'appellante già in sede di memoria di costituzione, con conseguente inammissibilità/improcedibilità della domanda per mancanza dell'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. e in ogni caso per “intervenuta parziale cessazione della materia del contendere”, sulla quale il tribunale non si era pronunciato, così incorrendo anche in omessa pronuncia.
(iii) Contrasto della motivazione e violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 111, comma 6,
Cost., in quanto il giudice di prime cure non aveva correttamente enunciato le ragioni che lo avevano portato a rilevare “la natura condominiale dell'intera vetrata ad arco posta nella facciata principale del fabbricato”. Il IO, in ordine alla sussunzione della vetrata de qua tra le res condominiali, contesta, in particolar modo, il ruolo dirimente attribuito dal giudice di primo grado all'“elemento architettonico” anziché a quello funzionale consistente “nel dare aria e luce CP_ all'appartamento del sig. .”
(iv)Violazione degli artt. 2712 c.c., 2719 c.c. e 115 c.p.c. per non aver correttamente considerato gli elementi documentali depositati in giudizio a sostegno della natura privata e non condominiale delle fioriere in oggetto. A tale riguardo il IO, tra l'altro, sostiene che il tribunale mal valutava le evidenze fotografiche e non indicava le ragioni per cui riteneva che la proprietà del sistema di irrigazione fosse comune. L'appellante, inoltre, indica, a sostegno della asserita non condominialità: il verbale assembleare del 14/09/2021, il “computo metrico del 11.04.2021” nonché “il resoconto delle lavorazioni eseguite alla data del 15.01.2024”. Il IO, inoltre, rappresenta che, in data
31/01/2024, in sede di udienza e in riferimento agli ultimi tre documenti sopra citati, “controparte non ha contestato che nell'ambito dei lavori edili del bonus facciate fossero ricomprese, quanto alle parti private, anche le lavorazioni sulle fioriere”.
(v) Il , col quinto motivo d'appello, contesta l'esito della consulenza tecnica d'ufficio Parte_1 depositata nel procedimento di ATP e reputa che “la questione delle infiltrazioni sia elemento secondario, che resterebbe assorbito da quella che è la principale questione su cui verte il presente giudizio: la natura condominiale o privata della vetrata e delle fioriere.”
(vi) L'appellante, col sesto motivo d'appello, ritiene che il tribunale abbia violato il dettato dell'art. 1123, comma 2, c.c. ove statuiva che la suddivisione delle spese necessarie a compiere quanto dallo stesso ordinato dovesse essere effettuata “nel rispetto delle tabelle millesimali.”
(vii) Col settimo motivo di gravame, sostiene la non debenza degli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., dato che “l'obbligazione in capo al Condominio non deriva da fonte contrattuale.”
(viii) Con l'ottavo motivo di gravame, eccepisce la violazione dell'art. 112 c.p.c. nella parte in cui il CP_ tribunale riconosceva al la rifusione delle spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo nonostante non vi fosse richiesta in merito.
(ix) Col nono motivo d'appello, lamenta la rifusione anche delle spese della consulenza tecnica d'ufficio.
, in data 8/11/2024, costituendosi regolarmente nel giudizio di appello, contesta gli CP_1 avversi motivi e chiede la reiezione dell'appello di controparte con conferma della sentenza n.
689/2024.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata decisa all'udienza del 21/02/2025 nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c., previo deposito di note conclusionali.
***** L'appello è interamente infondato per le ragioni di seguito indicate.
Lo è certamente il primo motivo. CP_ La domanda del , volta alla condanna del a far cessare le infiltrazioni presentatesi Parte_1 all'interno dell'immobile di sua proprietà, sull'assunto della loro provenienza da parti condominiali, era infatti sufficientemente determinata sia in punto di petitum (cessazione del fenomeno e risarcimento del danno) sia in punto di causa petendi (provenienza delle stesse da parti condominiali). Ne deriva che il giudice di prime cure, allorquando non ha ordinato l'invocata integrazione della domanda ex art. 164, comma 5, c.p.c., ha agito correttamente. CP_ Si rileva, inoltre, che non sussiste alcuna discrasia tra quanto richiesto dal , ovvero
“eliminazione delle cause di infiltrazione d'acqua in danno della proprietà del ricorrente” e quanto in merito, dettagliatamente, statuito dal tribunale, in ragione del fatto che la generale richiesta di rimozione “delle cause di infiltrazione d'acqua” ricomprende anche la più dettagliata/speciale soluzione individuata dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, ritualmente acquisito al giudizio di merito, quindi fatta propria dal tribunale.
Non è vero poi che la consulenza tecnica fosse ambigua con riferimento ai possibili interventi da eseguirsi per far cessare le infiltrazioni provenienti dalla vetrata, indicati dall'ausiliario sia nella apposizione di un infisso interno, in aggiunta e appoggio alla vetrata esterna, che nella sostituzione
CP_ della vetrata condominiale danneggiata in corrispondenza dell'immobile del . Considerato che per la Corte non vi è dubbio della natura condominiale della vetrata (come si dirà meglio in seguito), bene ha fatto il tribunale a scegliere tra le due soluzioni (ammesso e non concesso che il
CTU le abbia prospettate come alternative) quella dell'intervento sulla vetrata esistente, dato che, tra l'altro, la realizzazione di un doppio infisso, oltre al profilo estetico, avrebbe comportato un CP_ intervento nella proprietà privata del , evidentemente non consenziente.
Il secondo e il quarto motivo d'appello, da trattarsi congiuntamente in quanto entrambi concernono le fioriere e gli interventi edili ad esse relativi, sono parimenti infondati.
È certamente priva di pregio la contestazione sulla natura privata delle fioriere.
A sostegno delle proprie pretese il invoca il fatto che tali elementi erano stati Parte_1
considerati di proprietà esclusiva in occasione della delibera dei lavori edili del 14/09/2021, nel resoconto datato 15/01/2024 e nel computo metrico datato 11/04/2021, dove gli interventi sulle fioriere vengono considerati interventi sulle proprietà individuali. Tale ipotetica circostanza, tuttavia, in mancanza di atti dispositivi negoziali (pacificamente inesistenti nel caso de quo), non è certamente idonea ad escludere la natura condominiale delle fioriere, che prescinde dalla valutazione soggettiva che delle stesse danno le parti ed è viceversa correlata alle caratteristiche oggettive, quali l'essere funzionali al godimento comune. Dalle evidenze fotografiche emerge infatti che: 1) ciascuna fioriera costituisce un nastro cementizio di colore grigio esterno ai parapetti bianchi di tutti i balconi, dai quali esteticamente si distingue, oltre che per il colore, anche per le minori dimensioni, andando a creare un elemento decorativo estetico dato dall'alternanza dei colori
(il grigio della fioriera, il bianco del parapetto del balcone e il rosa della facciata), della finitura del materiale e delle dimensioni;
2) le fioriere, nel loro complesso, si pongono in posizione simmetrica,
a raggera (da qui forse il ”), rispetto alla facciata condominiale. Dunque, tali Parte_1
peculiari caratteristiche ornamentali dei manufatti contraddistinguono le linee architettoniche dell'intero edificio svolgendo un ruolo strumentale al godimento di tutti i condomini, proprio dei beni condominiali.
Lamenta, altresì, il che il Tribunale l'abbia comunque condannato all'esecuzione dei Parte_1
lavori di risanamento anziché dichiarare più correttamente cessata, quantomeno in parte, la materia del contendere, poiché gli interventi ordinati dal primo giudice erano stati già eseguiti nel contesto del bonus facciata.
Al riguardo, va preliminarmente dato atto che tanto il verbale assembleare datato 14/09/2021 che il computo datato 11/04/2021, in quanto atti meramente prodromici e pertanto precedenti rispetto alla realizzazione dei lavori edili in questione, non sono idonei a provare l'avvenuto compimento delle CP_ opere necessarie a risanare anche le fioriere dell'appartamento del . Neppure il resoconto datato
15/01/2024, per quanto posteriore, è idoneo ad avvalorare la completa attuazione dei lavori riparatori indicati nella CTU, dato che, da un lato, non vi è alcun riferimento alla realizzazione di interventi aventi ad oggetto la struttura metallica portante “del calcestruzzo dei parapetti e delle fioriere” e, dall'altro, non è nemmeno pacifico che gli interventi in esso indicati siano stati CP_ effettivamente eseguiti anche nell'appartamento del . Anzi, con riferimento a tale ultima circostanza, si osserva che nel resoconto, da un lato, i lavori attinenti allo “Svuotamento e successiva impermeabilizzazione” non riguardavano che una parte delle fioriere presenti nel IO, visto che venivano imputati alle sole “fioriere che si affacciano sul giardino interno”
e, dall'altro, tali interventi venivano ricondotti alle “Parti private” dell'edificio, quando già era disputata tra le parti la natura condominiale delle fioriere in questione. Inoltre, dalla fotografia prodotta da parte appellante (sub 6) si può desumere che al 18/01/2024, data di realizzazione della foto, ancora non erano stati compiuti, perlomeno in modo completo, i lavori rendicontati il precedente 15/01/2024, poiché nella foto, oltre a parte del ponteggio, si nota chiaramente la vegetazione all'interno delle fioriere. Così che è ragionevole presumere che non siano state svuotate, e a maggior ragione interessate dai lavori interni di risanamento dei ferri dell'armatura e rifacimento della guaina d'impermeabilizzazione, indicati invece dall'ausiliario come necessari a
CP_ far cessare le lamentate infiltrazioni all'interno dell'immobile del . Da qui la permanenza dell'interesse dell'appellato, anche dopo l'esecuzione dei lavori del bonus facciata, all'esecuzione degli interventi sulle fioriere necessari a far cessare le infiltrazioni, indicati dal ctu e correttamente ordinati dal Tribunale.
CP Non è vero poi che il non avesse contestato il resoconto del direttore dei lavori del 15/1/2024, visto che nel corso dell'udienza di primo grado del 31/01/2024, successiva quindi al resoconto de quo, il suo difensore affermava che “quanto all'asserita cessazione della materia del contendere CP_ rispetto al problema delle fioriere, la circostanza è contestata in quanto le fioriere del sig. non sono state oggetto di lavorazioni (l'impresa ha abbandonato il cantiere e il bonus facciate non è stato completato e da quanto è dato sapere il bonus è scaduto – tra i lavori non eseguiti rientrano questi lavori)”.
Non miglior sorte merita il terzo motivo d'appello.
Il tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ha infatti ben spiegato, con motivazione che si condivide pienamente anche in questa sede, le ragioni che lo hanno portato a ricomprendere la vetrata tra le res condominiali, dato che ha affermato che la vetrata de qua era condominiale in ragione: della sua struttura/estensione/collocazione (a tal proposito il giudice di prime cure scriveva: “la vetrata “ad arco” in oggetto si estende da terra a cielo, si sviluppa per
l'intera altezza della facciata”) e per la sua prevalente funzione (in relazione a ciò il tribunale scriveva: “serve per dare luce ed aria al vano scala di tutti i piani, essa caratterizza il profilo architettonico della facciata del palazzo, determinandone il decoro, l'estetica e la fisionomia”), dando anche atto della secondarietà dell'allineamento tra una porzione della vetrata de qua e una parte dell'abitazione dell'allora ricorrente (in merito a ciò, infatti, il giudice di primo grado scriveva: “La circostanza che una porzione di vetrata sia posta in corrispondenza della proprietà del ricorrente (ed a essa conferisce luce ed aria) rappresenta un elemento secondario dell'oggetto e non ne inficia la natura condominiale, rappresentando la natura decorativa della vetrata la funzione prevalente della stessa”).
Il tribunale, pertanto, correttamente non considerava atomisticamente la frazione superiore della vetrata ma la valutava nella sua totalità, dando atto della marginalità del fatto che una sua porzione
CP_ dava luce all'abitazione del , peraltro in conseguenza dell'inglobamento all'interno della sua unità immobiliare, costituita da due appartamenti sovrapposti, di una porzione del vano scala illuminato dalla vetrata stessa.
Per quanto riguarda, poi, la sostituzione della “parte alta della finestratura delle scale” con un
“idoneo infisso a taglio termico” si rileva che non vi è alcuna contraddizione tra tale decisione e la accertata natura condominiale della frazione superiore della vetrata, dato che tale elemento, sebbene
CP_ condominiale, si congiunge, senza soluzione di continuità, con l'abitazione del . Ora non sembra possa esserci neppure discussione sulla natura condominiale e non privata della
CP_ vetrata. Ciò in quanto la porzione contigua all'appartamento del altro non è che il punto finale della vetrata condominiale, ovvero un elemento che nel complesso, in ragione della sua collocazione tra l'ala sinistra e l'ala destra dell'edificio, del suo dipanarsi, nella facciata dell'immobile, dal piano terra all'attico per una rilevante estensione metrica, e per la peculiarità della sua forma ad arco (dal quale si dipanano, a raggera, i balconi), attribuisce una precisa identità architettonica al fabbricato, oltre a contribuire ad arieggiare ed illuminare tutti i vani scala
CP_ condominiali, fatta eccezione per il pianerottolo inglobato dal . Circostanze che, in ragione del loro riferirsi all'intero edificio e del loro essere quindi strumentali al godimento di tutti i condomini, si pongono in posizione di netta preminenza rispetto alle ben più circoscritte ulteriori funzioni, svolte dalla sola parte finale della vetrata de qua, di aerazione e illuminazione dell'abitazione del CP_
, peraltro per effetto di un atto negoziale successivo alla nascita del IO.
È parimenti infondato il quinto motivo, con il quale l'appellante contesta apoditticamente la CTU senza minimamente indicarne i motivi e senza proporre alcuna ricostruzione alternativa. Ad ogni modo, la consulenza tecnica d'ufficio è caratterizzata da linearità, logicità ed è immune da contraddizioni e aporie, cosicché questa Corte ne condivide pienamente le argomentazioni e gli esiti.
Anche il sesto motivo d'appello è infondato.
La funzione preminente delle fioriere e della vetrata de quibus è di natura estetica, dato che, come già previamente indicato, queste ultime attribuiscono a tutto l'edificio una determinata identità architettonica. Di conseguenza, concernendo tali elementi ornamentali l'aspetto complessivo dell'intero edificio, tutti i condomini beneficiano, in modo analogo, degli effetti estetici di tali res, cosicché le spese ad esse necessarie, essendo in definitiva funzionali al godimento comune di tutti i condomini, non possono che essere ripartite secondo i criteri dell'art. 1123, comma 1, c.c. e non in forza di quella di cui all'art. 1123, comma 2, c.c... In proposito può essere utile richiamare quanto statuito dalla Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 22573/2020 :
“Ove gli alberi rientranti nella proprietà in forza del vincolo di destinazione, arrechino ai CP_3
condomini l'utilità di elemento ornamentale, essi possono concorrere a costituire in modo indissolubile il decoro architettonico dell'edificio, che è bene comune tutelato dalla legge, con la conseguenza che tutti i partecipanti al IO sarebbero obbligati a contribuire alle spese per
l'abbattimento ed il reimpianto, giacché funzionali alla conservazione di tale decoro (ancora Cass.
Sez. 2, 18/04/1994, n. 3666)” (Cassazione, Seconda Sezione Civile, ordinanza n. 22573/2020).
Non è meritevole di accoglimento neppure il settimo motivo sul riconoscimento degli interessi c.d.
“commerciali”. L'art. 1284, comma 4, c.c. non opera infatti alcuna distinzione con riferimento alla natura delle obbligazioni su cui applicare la relativa disciplina;
si tratta infatti di una disposizione di portata generale che conseguentemente ben può applicarsi anche a obbligazioni non derivanti, come nel caso di specie, da contratto. Secondo Cas. Ord. n. 61/2023: “… la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. Depone nel senso indicato, in primo luogo, la sua stessa ratio. L'art. 1284, comma 4,
c.c., è stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu
“deflattiva” del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre. Nel medesimo senso depongono, inoltre, sia la circostanza che si tratta di una disposizione inserita nell'art. 1284 c.c., intitolato «saggio degli interessi», cioè nell'articolo del codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni, il tasso legale degli interessi, sia il rilievo che tale articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni”.
Infine, non miglior sorte meritano l'ottavo e il nono motivo d'appello, con i quali il Parte_1
censura la statuizione sulle spese del procedimento di ATP. CP_ Si rileva infatti che il , nell'atto introduttivo del giudizio di merito, aveva espressamente concluso per la rifusione delle spese di lite anche della fase cautelare di atp (con vittoria di spese e competenze professionali del presente reclamo e della prima fase cautelare monocratica del giudizio di opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi, da liquidarsi alla stregua dei parametri di cui al d.m. 55/2014 (e segnatamente per come integrato e modificato dal D.M.
147/2022, in vigore dal 23.10.2022), oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA se dovuta e C.P.A. come per legge, tenendo conto della maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014 ss.mm.ii., trattandosi di atti depositati con modalità telematiche e redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, e in particolare, abilitanti alla ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché alla navigazione all'interno dell'atto), mentre nel precedente capo 4. sulla condanna al risarcimento del danno aveva espressamente domandato la restituzione di quanto pagato per spese di consulenza del C.T.U., Geom. , liquidate in misura pari a € 2.818,85 inclusi accessori di legge (cfr. doc.10); Per_1
- le spese di consulenza del C.T.P., Arch. pari a € 3.166,92, inclusi accessori di legge Per_2
(cfr. doc.11); - le spese di assistenza legale nel procedimento per A.T.P. (valori medi d.m. 55/2014, scaglione € 5.201-26.000) pari a € 2.795,05, inclusi accessori di legge, cui sommano € 81,15 per spese vive (€ 49 contributo unificato, € 27 marca da bollo, € 5,15 notifiche) (cfr. doc.12); - le spese di mediazione, pari a complessivi € 1.179,34 (di cui € 55,80 per spese di avvio, € 105,74 per costi apertura mediazione, € 1.017,80 per compensi del difensore, inclusi accessori di legge) (cfr. doc.13); il tutto per un totale di € 11.261,31 di cui si chiede ristoro in aggiunta alla restituzione di quanto indicato al punto precedente.
Così che non si ravvisa alcuna violazione del principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (112 c.p.c.).
Per tali ragioni, l'appello è interamente rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate nei valori medi (nei minimi per la fase di trattazione/istruttoria in considerazione dell'istruttoria meramente documentale della causa9, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del . Parte_1 Pt_1
Ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma l quater del D.P.R. n. 115/2002.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo,
- respinge l'appello proposto dal avverso la sentenza n. Parte_1
689/2024 del Tribunale di Sassari pubblicata il 4/06/2024;
- condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellato le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in euro 4.888,00 per compensi professionali, oltre spese generali IVA e CPA di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, DPR n. 115/2002.
Così deciso in Sassari il 21/02/2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Cristina Fois
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni