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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 2297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2297 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 22.5.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2291/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, nato il [...] a [...] ed ivi res.te alla Via S. Parte_1
Quasimodo n. 12, C.F.: , rapp.to e difeso, giusta procura CodiceFiscale_1 alle liti depositata all'interno del fascicolo telematico, dall'avv. Raffaele Ferrara, C.F.: ed elett.te dom.to presso il suo studio in Aversa CodiceFiscale_2
(CE), Via S. d'Acquisto n. 200. Per comunicazioni: PEC: Fax: 081-5032498 Email_1
Appellante principale -appellato incidentale
Contro
(già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] P.IVA_1 giusta procura conferita dal procuratore Dott. , per atto Notar Controparte_3 di Torino del 18.07.2000, rep. 206534, racc. 16235,– Persona_1 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in virtù di procura rilasciata su foglio separato inserita nella busta telematica contenente il presente atto, dai proff. avv. Raffaele De Luca Tamajo (C.F.: , PEC: C.F._3 fax 02.72144500) e Maria Email_2
Teresa Salimbeni (C.F.: , PEC: C.F._4
fax 02.72144500) e Avv. Email_3
Concetta Lombardo (C.F.: PEC: C.F._5
ed elettivamente domiciliata in Napoli al Email_4
Viale Antonio Gramsci, n. 14, presso lo Studio legale Toffoletto De Luca Tamajo e Soci
-
Appellata- appellante incidentale
NONCHE' contro
Controparte_4
(C.F./P.I.: ), in persona del l.r. p.t.,
[...] P.IVA_2
Appellata -non costituita
OGGETTO : appello avverso la Sentenza Tribunale di Napoli RD, Sez. Lavoro, n. 1765 del 12.04.2023, proc. n. 9377/2021 R.G., mai notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio ex art 414 cpc depositato in data 1.9.2021 adiva il Tribunale di Napoli RD , in funzione di giudice Parte_1 del lavoro, per accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione dal lavoro del 13.10.2010, 15.06.2011, 14.6.2013, 09.06.2014 e 26.06.2015 disposti dalla ( allora ) Controparte_2 in danno del ricorrente per il complessivo periodo dal
[...]
09.11.2010 al 24.01.2017; e per la conseguente condanna della
[...]
e della Controparte_2 CP_4
in solido tra loro, al pagamento delle differenze retributive tra l'ordinaria
[...] retribuzione ed il trattamento di CIGS percepito per il periodo indicato.
A fondamento della domanda il lavoratore allegava che:
-era alle dipendenze della (presso lo stabilimento di Controparte_4
Gricignano d'Aversa dal 16.3.2016 , ma con anzianità risalente al 1997 ) succeduta ex art.2112 cc alla Controparte_2
( ,
[...] CP_5
-la dal 2009 al 2017 aveva usufruito della per riorganizzazione- CP_5 CP_6 ristrutturazione aziendale,
-una prima procedura era stata avviata per crisi aziendale con comunicazione del 13.10.2010 per la durata di 9 mesi decorrenti dal 9/11/2010 al 9.7.2011 , per gli stabilimenti di Napoli, Pomigliano e Marcianise,conclusasi con accordo del 3.11.2010; -una seconda procedura era stata avviata con comunicazione del 15.06.2011 per 24 mesi (dal 10.07.2011 al 09.07.2013), conclusasi con accordo del 29.06.2011,
-una terza procedura era stata avviata con comunicazione del 14.06.2013 per ulteriori 12 mesi (dal 10.07.2013 al 09.07.2014), conclusasi con accordo del 03.07.2013,
-una quarta procedura era stata avviata con comunicazione del 09.06.2014 per ulteriori 12 mesi (dal 10.07.2014 al 09.07.2015) conclusasi con accordo del 08.07.2014,
-una quinta procedura era stata avviata con comunicazione del 26.05.2015 per ulteriori 24 mesi (dall'11.08.2015 al 10.08.2017), conclusasi con accordo del 3.07.2015;
-dal 09.11.2010 al 24.01.2017, quindi, quasi tutti i dipendenti della CP_5 erano stati richiamati in servizio a rotazione;
-a differenza degli altri lavoratori dello stabilimento di Napoli il ricorrente, con mansioni di operaio generico, nonostante la parità d'inquadramento, l'equivalenza e la fungibilità di mansioni non era mai stato richiamato né aveva prestato la propria attività lavorativa nel periodo coperto da CIGS (09.11.2010 - 24.01.2017), se non per pochi, ininfluenti e sporadici giorni;
- le procedure di sospensione in CIGS erano illegittime per violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1, commi 7 e 8 L 223/1991, stante la genericità dei criteri ivi indicati nonché la concreta violazione dei criteri di rotazione.
Le società convenute si costituivano insistendo per il rigetto del ricorso, essendo stata posta in essere la rotazione dei lavoratori , essendo complete e specifiche le comunicazioni e dunque essendo corretta la procedura di CIGS ed, infine, essendo intervenuti, in ogni caso, con efficacia sanante, gli accordi sindacali successivi. Il Giudice di primo grado , con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva parzialmente la domanda ritenendo illegittimi i provvedimenti di sospensione dal lavoro del 15.06.2011 e la collocazione in del ricorrente dal 10.7.2011 al CP_6
9.7.2013 con esclusione dei rientri documentati in atti, e condannava le resistenti, in solido, al pagamento di una somma pari alla differenza tra la retribuzione piena spettante al ricorrente in tale limitato periodo ed il trattamento di integrazione salariale percepito nel medesimo periodo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, ritenendo, al contrario, infondata la domanda per la con decorrenza dal 14.06.2013 per la CP_6 specificità dei criteri ivi indicati nonché inammissibile la domanda relativa alla violazione dei criteri di rotazione, il tutto con compensazione delle spese di lite. Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 23.9.2023 lamentando:
- l'erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale aveva completamente omesso l'esame della procedura del 13.10.2010 ( per il periodo dal 9.11.2010 al 9.7.2011) , conclusasi con accordo del 3.11.2010 così integrandosi il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cpc;
- l'erroneità della sentenza nella parte in cui veniva dichiarata la legittimità delle procedure CIGS iniziate nel 2013, 2014 e 2015 (e riguardanti, rispettivamente, i periodi di sospensione dal 10/07/2013 al 09/07/2014; dal 10/07/2014 allo 09/07/2015; dall'11/08/2015 al 10/08/2017) ; in particolare evidenziava che, se la prima procedura (quella iniziata nel 2011) era stata dichiarata illegittima per violazione dell'art. 1, co. 7, l. 223/91, non era dato comprendere per quale motivo il giudice si era discostato da tale orientamento in relazione alle ulteriori tre procedure impugnate essendo queste ultime “… perfettamente sovrapponibili alla prima …” Con ulteriore motivo di appello ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile la domanda volta ad accertare la violazione dei criteri di rotazione dei lavoratori sospesi perché carente delle necessarie allegazioni. Con l'ultimo motivo di gravame ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui era stata disposta la compensazione integrale delle spese di lite, pur in presenza di un accoglimento parziale.
Concludeva chiedendo alla Corte di accogliere integralmente la domanda così come formulata in primo grado , con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio con attribuzione. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva la
[...]
che, sulla base di plurime argomentazioni , resisteva Controparte_2 al gravame chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze del grado . In particolare La (ora) (già Controparte_1 [...]
rilevava: Controparte_2
-che erano già intervenute plurime pronunce dell'adita Corte (cfr. ex plurimis sentenze nn. 692/2023; 695/2023; 697/2023; 698/2023; 699/2023; 701/2023; 702/2023; 703/2023; 707/2023; 1622/2023; 1626/2023; 1627/2023; 1629/2023; 1630/2023; 1632/2023; 1666/2023; 1667/2023; 1669/2023; 1671/2023; 1672/2023; 1673/2023; 1686/2023; 1697/2023; 1764/2023; 2425/2023; 2616/2023) con le quali si era ritenuto che le comunicazioni iniziali dal 2013 in poi contenevano in sé il massimo grado possibile di specificità in ordine alle modalità della rotazione, prevedendo – ex ante – un criterio che consentiva ai lavoratori di conoscere le modalità della rotazione che sarebbe avvenuta, nonché di controllare la correttezza di applicazione del relativo criterio;
-che in ordine alla procedura del 2010 la controparte nel ricorso di primo grado si era limitata a descrivere, molto genericamente, le caratteristiche delle procedure in questione, senza mai chiarire i vizi per i quali la stessa era illegittima, con ciò omettendo di allegare i fatti costitutivi della domanda (art. 414, n. 4, c.p.c.) e, pertanto, non formulando alcuna valida domanda giudiziale;
-che correttamente il Giudice di primo grado aveva affermato in relazione alle procedure del 2013 e 2014, la specificità dei criteri ivi indicati e che risultava compiuto uno “sforzo organizzativo” e informativo maggiore – come evidenziato, peraltro, nella stessa premessa dell'accordo del 3.7.2013 - diretto a consentire la determinabilità delle modalità di rotazione, mediante il riferimento a elementi oggettivi esterni idonei a evitare che la scelta dei lavoratori da ruotare fosse del tutto arbitraria.», considerato il contenuto di tutte le comunicazioni iniziali dal 2013 in poi che prevedevano la rotazione per tutti i dipendenti, pur a fronte di esigenze di produzione incerte, con creazione di distinte Aree (“sotto-insiemi” in cui viene inserito il personale dello stabilimento) funzionali proprio a consentire una definizione della rotazione in base al tipo di lavorazione richiesta ed una verifica semestrale dei turni di lavoro effettivamente lavorati,
-che correttamente il Giudice di prime cure aveva dichiarato inammissibile la domanda relativa a una presunta violazione dei criteri di rotazione per genericità delle allegazioni ad essa sottese riferendosi la stessa alla genericità dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e/o delle modalità di rotazione definiti nella fase concessoria della e non alla non corretta applicazione del criterio di CP_6 rotazione per assenza di allegazioni;
-che era corretta la compensazione delle spese di lite in primo grado atteso l'accoglimento solo in minima parte della domanda attorea. La predetta società spiegava , altresì, appello incidentale laddove la sentenza di primo grado aveva ritenuto che la procedura di CIGS del 2011:
-fosse viziata per genericità della comunicazione in relazione alle modalità della rotazione in quanto si trattava di una sospensione generalizzata di tutti i dipendenti per riorganizzazione, senza necessità quindi di prevedere alcun criterio per la selezione del personale da sospendere ed avendo, comunque, essa società previsto un possibile richiamo dei lavoratori sospesi con rotazione plurimensile tra i lavoratori in base alle esigenze di produzione (attività svolte durante la sospensione e pari al 10% della normale produzione) ed alle eventuali future commesse (dato incerto non per alla discrezionalità datoriale ma perché legato all'eventuale verificarsi di fatti oggettivi),
-non fosse stata, comunque, sanata dagli accordi sindacali in quanto gli stessi contenevano ulteriori elementi a presidio della conoscibilità preventiva delle modalità della rotazione trascurati dal Giudice di primo grado (es. previsione di incontri bimestrali con i sindacati per la verifica dei programmi produttivi e per consentire anche un'efficace informativa a i lavoratori con un sufficiente preavviso). Concludeva, pertanto, di rigettare l'appello principale, perché assolutamente infondato in fatto e in diritto;
in ogni caso, in accoglimento dell'appello incidentale, rigettare tutte le richieste formulate nel ricorso di primo grado;
vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio. Non si costituiva la Controparte_7
[...]
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Indi all'odierna udienza di discussione , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa veniva riservata in decisione.
La Corte giudica entrambi gli appelli, sia quello principale che quello incidentale, destituiti di fondamento e quindi da rigettare.
La vicenda in fatto ed in diritto è stata già esaminata più volte da questa Corte come da sentenze in atti allegate e l'odierno Collegio non può che aderire alle motivazioni già espresse nelle sentenze citate condividendole appieno ( ex art.118 disp. att. cpc).
L'appello principale è infondato e va rigettato per le ragioni che si vanno ad esporre.
In relazione alla procedura CIGS del 3.10 2010 per la quale effettivamente è dato riscontrare una omessa pronuncia da parte del Tribunale, rileva il Collegio una carenza di allegazione di vizi della comunicazione e del successivo accordo, come peraltro eccepito dalla società appellata .
Ed infatti nel ricorso introduttivo, l'originario ricorrente si è limitato a contestare genericamente i criteri di rotazione dei lavoratori senza nulla precisare/dedurre in ordine alla comunicazione di avvio ed al relativo accordo, limitandosi a trascrivere, in parte, il testo della prima comunicazione del 13.10.2010, laddove in tema di rotazione, recita : “In questo contesto non potranno essere adottati meccanismi di rotazione tra i lavoratori, non sussistendone le condizioni” mentre nel verbale di accordo in sede di esame congiunto del 03.11.2010 era previsto : “le Parti concordano che i lavoratori verranno sospesi a zero ore e che, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali e per profili professionali fungibili, potrà essere attuata la rotazione”. ( v. pag. 14 del ricorso introduttivo ) .Nella parte in diritto parte ricorrente si è limitata ad invocare la violazione dell'art. 1, commi 7 e 8, della l. n. 223/91 richiamando meramente il contenuto del precetto in relazione agli oneri di prova incombenti sul datore di lavoro. Anche nello stesso atto di appello si trova conferma delle carenze assertive richiamate laddove parte appellante si limita a riportare ancora una volta il testo della comunicazione di avvio della procedura del 13.10.2010 ( v. pag. 7 del gravame ) , mentre la circostanza che “ In virtù della citata comunicazione l'istante e tutti gli altri dipendenti dello stabilimento di Napoli venivano sospesi dal rapporto di lavoro, non vale ovviamente ad integrare una specifica e puntuale contestazione alla comunicazione ed all'accordo. A ben vedere le carenze riscontrate rinvengono conferma ulteriore nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio laddove parte ricorrente sembra riferirsi alla sola procedura avviata con comunicazione del 15.6.2011 come reso palese: dal fatto che ( v. pag . 13 del ricorso introduttivo ) “Va, quindi, dichiarata la illegittimità della condotta datoriale, con riferimento all'intero periodo di CP_6 compreso tra il 10.07.2011 e l'1-12-2016”, senza ,quindi, alcun riferimento al periodo dal 9.11.2010 al 9.7.2011 ( oggetto della procedura dell'ottobre CP_6
2010, ) ; dal richiamo a precedenti giurisprudenziali che hanno ritenuto illegittima “solo la prima procedura del 15.06.2011” ( oltre che respinto i ricorsi per le restanti procedure del 14.6.2013, 09.06.2014 e 26.06.2015) ; dal riferimento a tutte le successive comunicazioni impugnate che sarebbero del tutto in linea con quella del 15.06.2011, non soddisfacendo i requisiti di cui all'art. 1, comma 7 della L. 223/91.
Sulla scorta di tali scarne e confuse allegazioni, non centrate sul contenuto della comunicazione e dell'accordo della procedura CIG dell'ottobre 2010 , va respinta la domanda per carenza di allegazioni.
Quanto alle ulteriori procedure giova rilevare che la legge 23 luglio 1991, n. 223 prevede che, dopo l'accertamento dello stato di crisi e l'approvazione dei programmi di superamento della stessa, all'esito di un'articolata procedura, il Ministero del Lavoro con proprio decreto conceda il trattamento straordinario di integrazione salariale. Il datore di lavoro deve individuare i lavoratori da collocare in CIGS adottando meccanismi di rotazione tra i dipendenti che svolgono le stesse mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata. I “criteri di individuazione dei lavoratori” e “le modalità della rotazione” sono oggetto di consultazione sindacale, per cui devono formare oggetto di comunicazione ai sindacati. L'art. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, infatti, impone la loro comunicazione alle organizzazioni sindacali e l'esame congiunto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 164 del 1975. Il successivo comma 8 prevede altresì che qualora il datore, per ragioni di carattere tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, non intenda attuare meccanismi di rotazione, deve indicarne i motivi nel programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale. Il Ministro del lavoro, tuttavia, pur approvando il programma e concedendo la cassa integrazione, può ritenere non giustificata la mancata adozione della rotazione e promuovere un incontro tra le parti sociali sul punto. Ove non si pervenga ad un accordo, il Ministro stesso stabilisce l'adozione di meccanismi di rotazione, sulla base delle proposte formulate dalle parti stesse. Su tale assetto normativo è intervenuto il D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218 («Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà»). L'art. 2 del citato D.P.R. disciplina analiticamente l'esame congiunto della situazione aziendale. Esso tra l'altro prevede che oggetto dell'esame congiunto sia il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione, nonché delle misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione tra i lavoratori occupati nelle unità produttive interessate dalla sospensione. L'impresa è altresì tenuta ad indicare le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che tale disciplina non abroga la legge n. 223 del 1991 e lascia, quindi, intatti gli obblighi di comunicazione stabiliti dall'art. 1 di quest'ultima. Si è, in particolare, esclusa ogni incompatibilità tra la normativa regolamentare introdotta con il d.P.R. n. 218 cit. e le disposizioni della legge n. 223, giacché la disciplina regolamentare, che si limita a imporre all'imprenditore che intenda chiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale l'obbligo di dare tempestiva comunicazione alle organizzazioni sindacali, attiene unicamente alla fase amministrativa di concessione dell'integrazione stessa, ma nulla dice sul contenuto concreto della comunicazione né detta alcuna disciplina in ordine ai criteri di scelta. Essa, pertanto, non ha in alcun modo inciso sugli obblighi di rilevanza collettiva di cui all'art. 1, commi 7 e 8, della legge n. 223 del 1991. Si è altresì escluso che la normativa regolamentare abbia spostato l'informazione circa i criteri di scelta e le modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione datoriale di avvio della procedura di integrazione salariale a quello, immediatamente successivo, dell'esame congiunto. Così ragionando, difatti, l'art. 2 del d.P.R. n. 218 del 2000 sarebbe estraneo all'esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo e avrebbe come conseguenza solo l'alleggerimento degli oneri della parte datoriale, con la compressione dei diritti d'informazione spettanti al sindacato (cfr. Cass. sez. VI-L ord. 26587/11 e Cass. 193/16; in senso conforme v. Cass. 28464/08, 13240/09, 12056/11 e 18628/13). Questo orientamento è stato, peraltro, ribadito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10844 del 04/05/2017. Deve, dunque, ritenersi che, per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione, l'art. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, continua a prescrivere che il datore di lavoro comunichi alle organizzazioni sindacali i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione. La disposizione ha, infatti, lo scopo di tutelare, nella gestione della cassa integrazione, i diritti dei singoli lavoratori e le prerogative delle organizzazioni sindacali anche dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 218 del 2000. La Corte di Cassazione ha altresì affermato che, in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi, così da permettere la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri stessi, in base al combinato disposto degli artt. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, e 5, commi 4 e 5, della legge n. 164 del 1975. In linea con il suddetto principio è stato precisato che: a) per l'attuazione della finalità perseguita dal legislatore, la specificità dei criteri di scelta, che si possono definire generali in quanto rivolti ad una collettività di lavoratori, consiste nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri (Cass. 23 aprile 2004, n. 7720); b) il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro (sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione, sia in caso contrario) ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, ovvero di concordare con le stesse, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, ed ai quali criteri la scelta dei lavoratori deve poi effettivamente corrispondere (Cass. 28 novembre 2008 n. 28464); c) ai fini della legittimità della sospensione della retribuzione per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, l'azienda è tenuta a comunicare la individuazione dei lavoratori da sospendere e i motivi per i quali non vengono adottati i meccanismi di rotazione;
la sussistenza di vizi procedimentali e la conseguente inefficacia dei provvedimenti aziendali può essere fatta valere giudizialmente dai lavoratori, in quanto la regolamentazione della materia è finalizzata alla tutela, oltre degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto di quelli dei singoli lavoratori (Cass. 19 agosto 2003, n. 12137; Cass. 18 maggio 2006 n. 11660). La Suprema Corte ha, inoltre, statuito che la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale non può essere generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all'individuazione dei dipendenti interessati alla sospensione e all'adozione di meccanismi di rotazione o di criteri specifici alternativi. Pertanto, i criteri di scelta in virtù dei quali sono individuati i lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione devono essere specifici, idonei cioè a rendere edotto il singolo lavoratore della ragione organizzativa posta alla base di tali criteri. In questo senso, si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione secondo cui:
“In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, la riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi …” (Cass. S.U. sentenza n. 302/2000). Conseguentemente, l'omessa comunicazione alle OO.SS., in vista dell'esame congiunto, di criteri specifici e obiettivamente verificabili di individuazione dei lavoratori da sospendere - anche eventualmente diversi dalla rotazione, se ricorrono le esigenze tecnico organizzative che ne giustificano la deroga – nonché delle modalità della rotazione, che devono essere esplicitate nel programma di cui al comma 2 dell'art. 1 l. 223/1991, determina la illegittimità del provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa, in quanto preclude la verifica del corretto esercizio del potere datoriale. Tale illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata. Va, infine, rilevato che l'illegittimità del collocamento in cassa integrazione dei dipendenti, ove sia mancata la comunicazione alle OO.SS. dei criteri specifici di individuazione dei lavoratori da sospendere e/o delle modalità della rotazione, non è sanata da un eventuale accordo sottoscritto dalle parti all'esito dell'esame congiunto (cfr. Cass. sent. n. 6761 del 10.03.2020). Trasponendo gli enunciati principi alla fattispecie in esame, deve affermarsi la correttezza della sentenza ed il rigetto dell'appello principale in quanto, dall'esame della documentazione in atti, deve ritenersi la legittimità della procedura a partire dalla proroga disposta con comunicazione iniziale del 14.06.2013. Nella suddetta comunicazione si legge testualmente: “Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate - quanto a cadenza - in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività dello stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa. Con riferimento allo stabilimento di Napoli si identificano, ai fini di cui sopra e per la ripartizione degli organici in vista della determinazione e definizione delle modalità di rotazione, le seguenti aree di attività: Servizi amministrativi (6 Operai, 11 impiegati); Area logistica (23 operai, 12 impiegati); Area qualità (22 operai, 7 impiegati); Area servizi tecnici (30 operai, 15 impiegati); Area Stampaggio (218 operai, 10 impiegati); Area Montaggio (348 operai, 15 impiegati). Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di si assicurerà, pertanto, CP_6 nell'ambito di ciascuna Area di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi […]”. A giudizio del Collegio, dalla lettura della comunicazione su riportata, si evince che la stessa contiene gli elementi fattuali e concreti che permettono di rintracciare la specificità dei criteri enunciati per determinare i lavoratori da sottoporre a rotazione. Ed infatti, in base al meccanismo di rotazione previsto nella comunicazione del 2013 ed in premessa richiamata, durante la i lavoratori sarebbero stati CP_6 richiamati in servizio non in base a generiche “esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali” o alla mera fungibilità delle mansioni bensì in ragione dell'appartenenza a una determinata area di Attività, con la garanzia di “una presenza equilibrata” “nell'ambito di ciascuna Area di attività” ivi indicata (v. comunicazione iniziale del 14.6.2013). Ad avviso della Corte, in questo caso, dunque, la suddivisione dei lavoratori è stata effettuata tenendo conto delle verosimili esigenze sopravvenute di produzione (allo scopo di garantire a tutti i dipendenti un determinato numero di giornate di presenza in servizio in modo “equilibrato”). Detto in altri termini, l'appartenenza di ciascun lavoratore all'area di assegnazione non è stata decisa in modo discrezionale bensì con un riferimento preciso “alle differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa” (v. comunicazione cit.). Va, quindi, ritenuta, come affermato nella sentenza impugnata, la specificità dei criteri ivi indicati. In questo caso, risulta infatti compiuto un visibile “sforzo organizzativo” e informativo maggiore –come evidenziato, peraltro, nella stessa premessa dell'accordo del 3.7.2013- diretto a consentire la determinabilità delle modalità di rotazione, mediante il riferimento a elementi oggettivi esterni idonei a evitare che la scelta dei lavoratori da ruotare fosse del tutto arbitraria. Ne discende la legittimità del ricorso alla CIGS da parte di per il periodo CP_5 compreso tra il 10.07.2013 e il 09.07.2014. Quanto agli ultimi periodi di , analoga modalità di individuazione dei CP_6 lavoratori da ruotare è stata inserita nella richiesta proroga della per CP_6 ulteriori 12 mesi (dal 10.04.2014 al 09.07.2015) e nella successiva e richiesta di per ulteriori 24 mesi (dal 11.08.2015 al 10.08.2017), conclusasi con CP_6 accordo del 03.07.2015. In entrambe, pertanto, l'azienda ha abbandonando il ricorso ai generici criteri della prima comunicazione del 2011, individuando un meccanismo idoneo a garantire la conoscibilità ex ante e da consentire la verificabilità ex post delle modalità della rotazione. In altri termini, l'appartenenza di ciascun lavoratore all'area di assegnazione costituisce il criterio oggettivo che consente di individuare i lavoratori da richiamare a seconda della specifica esigenza produttiva non determinabile ex ante e non rimessa a scelte datoriali ma alle richieste provenienti da terzi laddove, all'interno di ciascuna area, la presenza dei lavoratori dovrà essere equilibrata dovrà, cioè, distribuire uniformemente il sacrificio economico e professionale (cfr. Corte Cost. n. 694/1988) correlato alla sospensione. In presenza, dunque, di “differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa” (v. comunicazione cit.) che non possono essere preventivate né quantificate ex ante si richiameranno paritariamente tutti i lavoratori la cui professionalità sia necessaria. E dopo che le esigenze si saranno concretizzate, sarà possibile valutare se sia stato garantito l'equilibrio concordato, tramite, quindi, una verifica ex post. È opportuno sottolineare che parte appellante è stato richiamato in servizio durante il periodo oggetto delle procedure di CIG nell'ambito del programma di rotazione prefissato prestando la propria attività presso il Reparto Qualità dello Stabilimento PCMA di Napoli, per complessive n. 286 giornate nell'arco dell'intero periodo di CIGS (v. cedolini presenza allegati, doc. 12 prod. I° grado).
Va, quindi, riconosciuta la piena legittimità della condotta datoriale, con riferimento al periodo di CIGS compreso tra il 10.07.2013 e il 10.08.2017. Quanto alla statuizione della sentenza di primo grado nella parte in cui dichiara inammissibile la domanda volta ad accertare la violazione dei criteri di rotazione dei lavoratori sospesi, perché in ogni caso carente delle necessarie allegazioni, dalla documentazione in atti –non contestata– risulta che il lavoratore , durante l'intero periodo di è rientrato al lavoro prestando attività nelle giornate CP_6 innanzi indicate. In più, qualora parte ricorrente si fosse voluto dolere della circostanza che i rientri erano avvenuti per un numero di giorni inferiore rispetto agli altri dipendenti (e quindi della violazione dei criteri di rotazione), avrebbe dovuto allegare nel ricorso introduttivo il preciso scostamento tra la media della presenza in servizio di altri lavoratori e le giornate dallo stesso effettivamente lavorate. Ne consegue che correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto inammissibile la domanda, poiché a fronte di generiche allegazioni su tale scostamento non è possibile accertare se, in concreto, l'azienda abbia o meno violato lo specifico meccanismo di rotazione previsto nella comunicazione del 2013 e in quelle successive. E' evidente che qualora parte ricorrente si fosse voluto dolere di un rientro sì avvenuto, ma quantitativamente insufficiente, avrebbe dovuto allegare e provare, in base al principio di cui all'art. 2697 c.c., elementi tali da consentire una valutazione comparativa tra situazioni analoghe alle proprie: il che non è stato fatto in alcun punto del ricorso. Le conclusioni alle quali è giunto il Tribunale, peraltro, sono confermate dalla sent. n. 31943/2019 della Suprema Corte in cui si afferma: “in tema di ricorso alla CIGS, "grava sul lavoratore interessato l'onere della prova del mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di correttezza e buona fede nella scelta dei lavoratori da sospendere, onde il lavoratore che intenda far valere l'illegittimità della scelta deve non solo provare l'esistenza di diversi criteri di selezione, ma anche dimostrare che la loro applicazione avrebbe comportato la sospensione di altro lavoratore, ovvero che la propria sospensione sia stata determinata da motivi discriminatori (Cass. n. 3558/1999 e successive numerose conformi)”. Infondato poi è il motivo di appello sulla compensazione delle spese del giudizio di primo grado. Ebbene, sul punto la sentenza fa corretta applicazione del principio di cui all'art. 92 c.p.c., che consente al Giudice, in caso di soccombenza reciproca, di disporre la compensazione delle spese di lite;
peraltro la domanda attorea è stata accolta solo in minima parte, ossia relativamente a una sola delle procedure di CP_6 oggetto dell'impugnativa. In proposito il Tribunale motiva compiutamente tale statuizione in sentenza, affermando, del tutto condivisibilmente, che le spese del giudizio possono compensarsi in ragione del parziale accoglimento del ricorso. La Suprema Corte, con orientamento granitico, ha affermato che: «la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo, come nel caso concreto (Cass., n. 21684/13; n. 10113/18; n. 1268/2020)» (così Cass. 16563/2021). Conseguentemente la sentenza va confermata anche in ordine alla disciplina delle spese del giudizio.
Va, poi, respinto l'appello incidentale, inerente la ritenuta illegittimità, da parte del Tribunale, del periodo di sospensione in CIGS del 2011-2013; anche su tale punto la sentenza impugnata va confermata. Ed invero, per il periodo di CIGS compreso tra il 10.07.2011 ed il 09.07.2013, si riscontra nella comunicazione del 15.06.2011 di avvio della procedura, la assoluta genericità delle formule adottate che rende del tutto “impossibile” la verificabilità dei criteri indicati, al fine di individuare i criteri per la rotazione dei lavoratori sospesi (o i motivi per non dar luogo ad essa). Deve concordarsi con il giudice di primo grado che ha rilevato la genericità delle enunciazioni contenute nella comunicazione di avvio della procedura del 15.6.2011 laddove è indicato “… per il perdurare della negativa situazione e al fine di superare le condizioni di inefficienza presenti nell'ambito delle strutture produttive …di Napoli, Pomigliano d'Arco, Marcianise e Caivano e per eventuali nuove prospettive industriali ….(omissis)… la Controparte_2 richiederà l'intervento straordinario della
[...] Parte_2 per riorganizzazione…per tutti i 635 lavoratori.. che operano nell'unità
[...] organizzativa di Napoli…per un periodo di 24 mesi…Si precisa che tale programma di potrà, nel corso del periodo richiesto Parte_3 di 24 mesi, subire modificazioni, avuto riguardo all'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, comportando la possibilità di periodi di attività dello stabilimento a livello giornaliero e/o settimanale. Anche in tal caso, per quanto concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le qualifiche professionali presenti CP_6 in azienda e che la stessa nel rispetto delle mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili nonché delle esigenze tecnico –organizzative e produttive effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi” In detto documento, ci si riferisce alla possibilità di rotazione, avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative e produttive” e tenuto conto delle mansioni e della fungibilità dei singoli lavoratori. Le espressioni utilizzate tuttavia, ridondano in un generale effetto di indeterminatezza poiché, dalla lettura del predetto documento, non risultano determinati con chiarezza quali siano stati i criteri di individuazione dei meccanismi di rotazione tra tutto il personale dipendente. In altre parole, dalla lettura della comunicazione di avvio della procedura non è dato comprendere quali siano stati i criteri di rotazione e le concrete modalità applicative così da identificare in maniera chiara ed univoca i profili professionali che sarebbero stati oggetto di rotazione ed i criteri di operatività della rotazione stessa. Il mero richiamo alle “esigenze tecniche organizzative e produttive”, nonché alle
“mansioni e qualifiche professionali fungibili” non è sufficiente a superare il rilievo di genericità e incompletezza formulato dai lavoratori in merito all'atto introduttivo della procedura: il semplice richiamo a tali categorie generali, non riempito di alcun contenuto concreto come l'indicazione espressa di un parametro concreto a cui ancorare le stesse non assolve, come si è detto, all'onere di comunicazione, incombente sul datore di lavoro, ai sensi dagli artt. 1, comma 7,L. 223/91, 5, commi 4, 5 e 6, L. 164/75 e 2 D.P.R. 218/00. La giurisprudenza, infatti, ha ritenuto che: “la specificità dei criteri di scelta consiste (invece) nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri”, laddove “un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto un generico indirizzo di scelta” (v. sent. C. Cass. N. 7720/2004 cit.). Né alcun chiarimento ulteriore è rinvenibile nell'accordo stipulato in sede sindacale. In una fattispecie simile a quella in esame, la Corte di cassazione ha affermato che “… non è consentito affidare la scelta dei lavoratori da sospendere o le modalità di loro rotazione in a non meglio specificate esigenze tecniche od CP_6 organizzative, atteso che in tal modo l'individuazione dei singoli destinatari dei provvedimenti datoriali resterebbe abbandonata all'iniziativa e al mero potere discrezionale dell'imprenditore, con pregiudizio dell'interesse dei lavoratori ad una gestione trasparente delle sospensioni. Nel senso della genericità del mero rinvio ad esigenze tecniche, organizzative e produttive ai fini della rotazione..” (v. Cass. 2216/16). Anche più recentemente, la Suprema Corte con la sentenza n. 6761/2020 cit. ha ribadito, con particolare riferimento al requisito di specificità: “si è precisato (Cass. n. 22540 del 2013, Cass n. 25100 del 2013) che l'aggettivazione "non individua una specie nell'ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione", atteso che "un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta". Si aggiunga poi che in tema di procedimento per la concessione della cigs, la L. L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, nel prevedere a carico del datore di lavoro un obbligo di comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali e provinciali dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché delle modalità della rotazione prevista dal successivo comma 8 (ovvero dei criteri alternativi ove tale meccanismo non sia stato adottato per ragioni di ordine tecnico e organizzativo ritenute meritevoli di accoglimento), appresta una garanzia di natura procedimentale ed opera su un duplice piano di tutela - delle prerogative sindacali e delle garanzie individuali - assolvendo alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizioni di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore, potenzialmente interessato alla sospensione, la previa individuazione dei criteri di scelta e la verificabilità dell'esercizio del potere privato del datore di lavoro. Ne consegue che la violazione delle regole del procedimento incide direttamente sulla legittimità del provvedimento amministrativo di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale che non può essere assentito ove non sia stato indicato e comunicato né il criterio della rotazione né altro criterio che individui, in alternativa a quest'ultimo, i lavoratori da sospendere (cfr. Cass. n. 19618 del 2011 e molte altre successive cfr. tra le tante Cass. 12089 del 2016)”. Giova, altresì, evidenziare che non ha pregio la tesi difensiva della datrice di lavoro secondo cui, a fronte della scelta di sospendere tutto il personale in servizio presso lo stabilimento in cui lavorava l'odierno appellante non si sarebbe resa necessaria l'individuazione di specifici criteri selettivi di rotazione nella comunicazione di avvio della procedura, posto che una possibilità di rotazione è stata ivi prevista. E' pur vero che, nel caso di specie, la società ha rappresentato la necessità di richiedere l'intervento della per tutti i lavoratori operanti nell'unità CP_6 produttiva ma i criteri della rotazione sono stati individuati in modo del tutto generico (“per quanto concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le qualifiche CP_6 professionali presenti in azienda e che la stessa nel rispetto delle mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili nonché delle esigenze tecnico –organizzative e produttive effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi”). Il punto è che dalla lettura di tale comunicazione emerge chiaramente che il ricorso alla CIGS, pur essendo inizialmente previsto per tutti i lavoratori dello stabilimento – e quindi senza che fosse ipotizzabile alcuna rotazione – ha comportato la previsione fin da tale comunicazione di una possibilità di deroga legata al presupposto dell'andamento “delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti”. In tal modo si è riservato la facoltà di prevedere delle modalità di rotazione tra i lavoratori sospesi con riferimento al presupposto dell'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti. Tutto ciò tuttavia non ha consentito assolutamente di verificare, né ex ante né ex post, il meccanismo di individuazione dei lavoratori da richiamare in servizio, stanti i riferimenti generici alle mansioni e alle qualifiche professionali “fungibili nonché delle esigenze tecnico–organizzative e produttive”. Non si è chiarito cioè – a differenza che per i periodi successivi - in che termini dovesse intendersi detta
“fungibilità” e come la stessa operasse sul meccanismo di rotazione. Di fatto, non è contestato che vi sia stato il rientro dalla CIGS dei lavoratori e che, quindi, la rotazione dei lavoratori sia effettivamente avvenuta ma non è risultato ben chiaro quali fossero in concreto i criteri seguiti, sia ad un'analisi preventiva che successiva. La ha dedotto, quanto alle “esigenze di produzione” richiamate, che CP_1 anche nella prima comunicazione le stesse consistevano nel residuo produttivo minimo del periodo in cui la Società attuava il complesso piano di riorganizzazione e, precisamente, nella produzione: della componentistica per il CA (244) prodotto da FCA in Brasile e dei pezzi di ricambio delle vetture non più in produzione dal 2009, Alfa Romeo 159 e 147. Ha allegato, pertanto, che questa produzione residua e minima era il substrato di attività (pari, all'incirca, al 10% della normale attività dello stabilimento) che giustificava la rotazione dei lavoratori durante il periodo oggetto di causa e che era ben nota ai Sindacati e ai dipendenti;
ha aggiunto che il riferimento alla fungibilità dei lavoratori, quale principale modalità attuativa del criterio della rotazione, precisava che lo stesso andava necessariamente letto in combinato disposto con il c.d. “diagramma di polivalenza” (v. doc in atti) – pubblicato in ciascuna UTE e già da tempo condiviso con le OO.SS. – la cui predisposizione era avvenuta sulla scorta delle prescrizioni provenienti dagli Enti Internazionali di Certificazione della Qualità (processi ISO 9001 e IATF 16949) di cui la si avvale nella predisposizione della propria CP_5 organizzazione produttiva. Va, tuttavia, rilevato che la regola della specificità dei criteri che presiedono all'individuazione dei dipendenti da riammettere in servizio, poggia in primis sull'esigenza di rendere edotto il singolo lavoratore della ragione organizzativa in base alla quale il suo rapporto di lavoro viene sospeso: ciò significa che i predetti criteri possono dirsi specifici solo se garantiscono, innanzitutto, la conoscibilità ex ante della possibilità di fruire della rotazione. In secondo luogo poi, come affermato dalla giurisprudenza di merito, (Corte di Appello di Torino sent. n. 773/2013) in ipotesi di sospensione di tutti i lavoratori e previsione di eventuale futura rotazione degli stessi, deve ritenersi che nel fissare il principio secondo cui devono essere esplicitate le “modalità della rotazione”, l'art. 1, 7° comma, della L. 223/1991 non impone che, all'inizio del periodo di cassa integrazione, ciascun lavoratore sia messo in grado di sapere quando e in quali giorni sarà richiamato in servizio oppure sospeso dal lavoro, ma vuole soltanto assicurare che il sacrificio imposto alle maestranze sia distribuito in modo proporzionato ed equilibrato sui lavoratori coinvolti;
è quindi irrilevante che la decisione di quando (cioè in quali giorni) richiamare in servizio un lavoratore sia rimasta nella discrezionalità imprenditoriale, a condizione che la quantità delle giornate lavorative disponibili sia distribuita in maniera equilibrata tra tutti i dipendenti.”. Nel caso in esame, tuttavia, sia la conoscibilità ex ante che la verificabilità ex post sono state certamente escluse alla luce della genericità delle enunciazioni contenute nella comunicazione di avvio della procedura del 15.6.2011. Il vizio riscontrato non può, poi, ritenersi sanato dall'accordo intervenuto in sede sindacale. In primo luogo, come già precisato, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che: “il vizio della comunicazione di avvio della procedura non può essere sanato con un successivo accordo seppur intervenuto prima della concreta sospensione dei lavoratori..” (cfr. da ultimo Cass. 6761/2020 cit.). In particolare nella sentenza da ultimo citata viene ribadito: “...è stata, innanzitutto, esclusa la efficacia sanante sia delle pattuizioni collettive intervenute dopo la sospensione dei lavoratori sia di quelle precedenti”; con riguardo a queste ultime, con motivazione sovrapponibile in relazione alla fattispecie in esame, Cass. n. 15994 del 2016 ha osservato che "l'esclusione dell'effetto retroattivo rispetto a scelte in concreto già operate, con l'avvio della sospensione, costituiva solo una delle ragioni di negazione dell'efficacia sanante dell'accordo sindacale (Cass. 30 gennaio 2011, n. 2155): la principale dovendo piuttosto essere ricercata nella sua non esaustività in ordine alle esigenze conoscitive e di esternazione imposte dal combinato disposto della L. n. 164 del 1975, art. 5 e della L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 ed comma 8. Perchè solo nel caso della sua piena esaustività sarebbe inutile formalismo imporre al datore di comunicare alle 00.SS. quei criteri di selezione che proprio con esse ha elaborato (Cass. 12 dicembre 2011, n. 26587; Cass. 3 maggio 2004 n. 8353). Ed occorre pure tenere conto che la possibilità di efficacia sanante di un accordo sindacale sui criteri di scelta è stata ammessa solo in casi particolari e circoscritti, ma non nell'ipotesi in cui la comunicazione sia strettamente funzionale a mettere in grado le organizzazioni sindacali di partecipare al confronto con la controparte adeguatamente informate e ai lavoratori di avere contezza delle prospettazioni aziendali (Cass. 18 novembre 2015, n. 23622; Cass. 11 marzo 2015, n. 4886)” (Cass. 15994/2016 cit.);
7.2. che a tanto consegue che anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il vizio della comunicazione di avvio della procedura non può essere sanato con un successivo accordo seppur intervenuto prima della concreta sospensione dei lavoratori, come nel caso che qui si esamina”. Applicando tali principi al caso in esame, il vizio riscontrato non può, dunque, ritenersi sanato dall'accordo intervenuto in sede sindacale. In ogni caso giova evidenziare l'estrema genericità delle espressioni utilizzate anche nell'accordo del 29.6.2011. Nell'accordo de quo si legge, invero: “… la suddetta rotazione avverrà in applicazione dei principi di legge, in particolare per quanto riguarda i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla
tutte le qualifiche, i profili professionali e le mansioni presenti in azienda, CP_6 nonché le attività, i settori e/o reparti produttivi e che la
[...] nel rispetto delle mansioni, delle qualifiche e dei profili Controparte_2 professionali tra loro fungibili, nonché delle esigenze tecnico organizzative e produttive legate alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, effettuerà la rotazione plurimensile tra lavoratori al lavoro e sospesi”. Anche nell'accordo, dunque, i criteri della rotazione sono stati individuati con le stesse generiche espressioni utilizzate nella comunicazione di avvio della procedura, facendosi riferimento: al necessario “rispetto delle esigenze tecnico- organizzative e produttive legate alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti”, all'esigenza di tenere conto di “tutte le qualifiche, i profili professionali e le mansioni presenti in azienda, nonché le attività, i settori e/o reparti produttivi e che la Controparte_2
nel rispetto delle mansioni, delle qualifiche e dei profili
[...] professionali tra loro fungibili..”. Conseguentemente, il vizio originario della comunicazione nemmeno astrattamente potrebbe ritenersi sanato dall'effettività del controllo sindacale. Per questo motivo, dunque, non può ipotizzarsi nemmeno una verificabilità ex post dei criteri enunciati e seguiti nella scelta dei lavoratori da sospendere e da richiamare, secondo le incerte previsioni future adottate. Se è pur vero che non si poteva pretendere nel caso di specie, vista la peculiarità delle circostanze, dal datore di lavoro una rigorosa predeterminazione delle modalità di rotazione con riferimento alla posizione di ciascun dipendente, a fronte di una rotazione eventuale e futura è, però, richiesto da parte dell'azienda quantomeno uno “sforzo organizzativo” diretto a consentire la determinabilità dei criteri della rotazione, mediante il riferimento espresso ad elementi oggettivi esterni, idonei a evitare che la scelta dei lavoratori da richiamare in servizio sia rimessa alla mera volontà datoriale. L'appartenenza dei lavoratori alle distinte aree di attività o reparti (destinati ad essere coinvolti in diversa misura dalle sopravvenute richieste di produzione) sarebbe stata idonea ad integrare quell'elemento oggettivo esterno su cui CP_5 avrebbe potuto (fin dall'inizio) fondare un criterio adeguato a garantire la conoscibilità dei criteri di rotazione (come avvenuto, peraltro, nelle successive comunicazioni). In definitiva, deve concordarsi con il Tribunale sulle conclusioni raggiunte in relazione a tale periodo, e cioè che una comunicazione di apertura della procedura di CIGS assolutamente generica, come quella effettuata in data 15.6.2011 dalla , viola Controparte_2
l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 1, settimo comma l.23 luglio 1991, n. 223 e nessuna efficacia sanante può essere riconosciuta, per le ragioni sopra evidenziate, all'accordo sindacale posteriore all'avvio della CIGS. In definitiva, dunque, deve confermarsi integralmente la sentenza impugnata, con rigetto degli appelli proposti. In ragione della complessità delle questioni poste, del contrasto tuttora esistente nella giurisprudenza di merito anche all'interno di questa stessa Corte, della reciproca soccombenza, sussistono motivi più che sufficienti per l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio. Nella fattispecie con riguardo alle contrapposte impugnazioni è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti –come quello di specie - pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello principale;
-rigetta l'appello incidentale;
-compensa tra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio;
dà atto, con riguardo alle contrapposte impugnazioni, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli lì 22.5.2025
il Consigliere est. il Presidente
dr.ssa Rosa B. Cristofano dr.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 22.5.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2291/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, nato il [...] a [...] ed ivi res.te alla Via S. Parte_1
Quasimodo n. 12, C.F.: , rapp.to e difeso, giusta procura CodiceFiscale_1 alle liti depositata all'interno del fascicolo telematico, dall'avv. Raffaele Ferrara, C.F.: ed elett.te dom.to presso il suo studio in Aversa CodiceFiscale_2
(CE), Via S. d'Acquisto n. 200. Per comunicazioni: PEC: Fax: 081-5032498 Email_1
Appellante principale -appellato incidentale
Contro
(già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] P.IVA_1 giusta procura conferita dal procuratore Dott. , per atto Notar Controparte_3 di Torino del 18.07.2000, rep. 206534, racc. 16235,– Persona_1 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in virtù di procura rilasciata su foglio separato inserita nella busta telematica contenente il presente atto, dai proff. avv. Raffaele De Luca Tamajo (C.F.: , PEC: C.F._3 fax 02.72144500) e Maria Email_2
Teresa Salimbeni (C.F.: , PEC: C.F._4
fax 02.72144500) e Avv. Email_3
Concetta Lombardo (C.F.: PEC: C.F._5
ed elettivamente domiciliata in Napoli al Email_4
Viale Antonio Gramsci, n. 14, presso lo Studio legale Toffoletto De Luca Tamajo e Soci
-
Appellata- appellante incidentale
NONCHE' contro
Controparte_4
(C.F./P.I.: ), in persona del l.r. p.t.,
[...] P.IVA_2
Appellata -non costituita
OGGETTO : appello avverso la Sentenza Tribunale di Napoli RD, Sez. Lavoro, n. 1765 del 12.04.2023, proc. n. 9377/2021 R.G., mai notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio ex art 414 cpc depositato in data 1.9.2021 adiva il Tribunale di Napoli RD , in funzione di giudice Parte_1 del lavoro, per accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione dal lavoro del 13.10.2010, 15.06.2011, 14.6.2013, 09.06.2014 e 26.06.2015 disposti dalla ( allora ) Controparte_2 in danno del ricorrente per il complessivo periodo dal
[...]
09.11.2010 al 24.01.2017; e per la conseguente condanna della
[...]
e della Controparte_2 CP_4
in solido tra loro, al pagamento delle differenze retributive tra l'ordinaria
[...] retribuzione ed il trattamento di CIGS percepito per il periodo indicato.
A fondamento della domanda il lavoratore allegava che:
-era alle dipendenze della (presso lo stabilimento di Controparte_4
Gricignano d'Aversa dal 16.3.2016 , ma con anzianità risalente al 1997 ) succeduta ex art.2112 cc alla Controparte_2
( ,
[...] CP_5
-la dal 2009 al 2017 aveva usufruito della per riorganizzazione- CP_5 CP_6 ristrutturazione aziendale,
-una prima procedura era stata avviata per crisi aziendale con comunicazione del 13.10.2010 per la durata di 9 mesi decorrenti dal 9/11/2010 al 9.7.2011 , per gli stabilimenti di Napoli, Pomigliano e Marcianise,conclusasi con accordo del 3.11.2010; -una seconda procedura era stata avviata con comunicazione del 15.06.2011 per 24 mesi (dal 10.07.2011 al 09.07.2013), conclusasi con accordo del 29.06.2011,
-una terza procedura era stata avviata con comunicazione del 14.06.2013 per ulteriori 12 mesi (dal 10.07.2013 al 09.07.2014), conclusasi con accordo del 03.07.2013,
-una quarta procedura era stata avviata con comunicazione del 09.06.2014 per ulteriori 12 mesi (dal 10.07.2014 al 09.07.2015) conclusasi con accordo del 08.07.2014,
-una quinta procedura era stata avviata con comunicazione del 26.05.2015 per ulteriori 24 mesi (dall'11.08.2015 al 10.08.2017), conclusasi con accordo del 3.07.2015;
-dal 09.11.2010 al 24.01.2017, quindi, quasi tutti i dipendenti della CP_5 erano stati richiamati in servizio a rotazione;
-a differenza degli altri lavoratori dello stabilimento di Napoli il ricorrente, con mansioni di operaio generico, nonostante la parità d'inquadramento, l'equivalenza e la fungibilità di mansioni non era mai stato richiamato né aveva prestato la propria attività lavorativa nel periodo coperto da CIGS (09.11.2010 - 24.01.2017), se non per pochi, ininfluenti e sporadici giorni;
- le procedure di sospensione in CIGS erano illegittime per violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1, commi 7 e 8 L 223/1991, stante la genericità dei criteri ivi indicati nonché la concreta violazione dei criteri di rotazione.
Le società convenute si costituivano insistendo per il rigetto del ricorso, essendo stata posta in essere la rotazione dei lavoratori , essendo complete e specifiche le comunicazioni e dunque essendo corretta la procedura di CIGS ed, infine, essendo intervenuti, in ogni caso, con efficacia sanante, gli accordi sindacali successivi. Il Giudice di primo grado , con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva parzialmente la domanda ritenendo illegittimi i provvedimenti di sospensione dal lavoro del 15.06.2011 e la collocazione in del ricorrente dal 10.7.2011 al CP_6
9.7.2013 con esclusione dei rientri documentati in atti, e condannava le resistenti, in solido, al pagamento di una somma pari alla differenza tra la retribuzione piena spettante al ricorrente in tale limitato periodo ed il trattamento di integrazione salariale percepito nel medesimo periodo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, ritenendo, al contrario, infondata la domanda per la con decorrenza dal 14.06.2013 per la CP_6 specificità dei criteri ivi indicati nonché inammissibile la domanda relativa alla violazione dei criteri di rotazione, il tutto con compensazione delle spese di lite. Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 23.9.2023 lamentando:
- l'erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale aveva completamente omesso l'esame della procedura del 13.10.2010 ( per il periodo dal 9.11.2010 al 9.7.2011) , conclusasi con accordo del 3.11.2010 così integrandosi il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cpc;
- l'erroneità della sentenza nella parte in cui veniva dichiarata la legittimità delle procedure CIGS iniziate nel 2013, 2014 e 2015 (e riguardanti, rispettivamente, i periodi di sospensione dal 10/07/2013 al 09/07/2014; dal 10/07/2014 allo 09/07/2015; dall'11/08/2015 al 10/08/2017) ; in particolare evidenziava che, se la prima procedura (quella iniziata nel 2011) era stata dichiarata illegittima per violazione dell'art. 1, co. 7, l. 223/91, non era dato comprendere per quale motivo il giudice si era discostato da tale orientamento in relazione alle ulteriori tre procedure impugnate essendo queste ultime “… perfettamente sovrapponibili alla prima …” Con ulteriore motivo di appello ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile la domanda volta ad accertare la violazione dei criteri di rotazione dei lavoratori sospesi perché carente delle necessarie allegazioni. Con l'ultimo motivo di gravame ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui era stata disposta la compensazione integrale delle spese di lite, pur in presenza di un accoglimento parziale.
Concludeva chiedendo alla Corte di accogliere integralmente la domanda così come formulata in primo grado , con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio con attribuzione. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva la
[...]
che, sulla base di plurime argomentazioni , resisteva Controparte_2 al gravame chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze del grado . In particolare La (ora) (già Controparte_1 [...]
rilevava: Controparte_2
-che erano già intervenute plurime pronunce dell'adita Corte (cfr. ex plurimis sentenze nn. 692/2023; 695/2023; 697/2023; 698/2023; 699/2023; 701/2023; 702/2023; 703/2023; 707/2023; 1622/2023; 1626/2023; 1627/2023; 1629/2023; 1630/2023; 1632/2023; 1666/2023; 1667/2023; 1669/2023; 1671/2023; 1672/2023; 1673/2023; 1686/2023; 1697/2023; 1764/2023; 2425/2023; 2616/2023) con le quali si era ritenuto che le comunicazioni iniziali dal 2013 in poi contenevano in sé il massimo grado possibile di specificità in ordine alle modalità della rotazione, prevedendo – ex ante – un criterio che consentiva ai lavoratori di conoscere le modalità della rotazione che sarebbe avvenuta, nonché di controllare la correttezza di applicazione del relativo criterio;
-che in ordine alla procedura del 2010 la controparte nel ricorso di primo grado si era limitata a descrivere, molto genericamente, le caratteristiche delle procedure in questione, senza mai chiarire i vizi per i quali la stessa era illegittima, con ciò omettendo di allegare i fatti costitutivi della domanda (art. 414, n. 4, c.p.c.) e, pertanto, non formulando alcuna valida domanda giudiziale;
-che correttamente il Giudice di primo grado aveva affermato in relazione alle procedure del 2013 e 2014, la specificità dei criteri ivi indicati e che risultava compiuto uno “sforzo organizzativo” e informativo maggiore – come evidenziato, peraltro, nella stessa premessa dell'accordo del 3.7.2013 - diretto a consentire la determinabilità delle modalità di rotazione, mediante il riferimento a elementi oggettivi esterni idonei a evitare che la scelta dei lavoratori da ruotare fosse del tutto arbitraria.», considerato il contenuto di tutte le comunicazioni iniziali dal 2013 in poi che prevedevano la rotazione per tutti i dipendenti, pur a fronte di esigenze di produzione incerte, con creazione di distinte Aree (“sotto-insiemi” in cui viene inserito il personale dello stabilimento) funzionali proprio a consentire una definizione della rotazione in base al tipo di lavorazione richiesta ed una verifica semestrale dei turni di lavoro effettivamente lavorati,
-che correttamente il Giudice di prime cure aveva dichiarato inammissibile la domanda relativa a una presunta violazione dei criteri di rotazione per genericità delle allegazioni ad essa sottese riferendosi la stessa alla genericità dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e/o delle modalità di rotazione definiti nella fase concessoria della e non alla non corretta applicazione del criterio di CP_6 rotazione per assenza di allegazioni;
-che era corretta la compensazione delle spese di lite in primo grado atteso l'accoglimento solo in minima parte della domanda attorea. La predetta società spiegava , altresì, appello incidentale laddove la sentenza di primo grado aveva ritenuto che la procedura di CIGS del 2011:
-fosse viziata per genericità della comunicazione in relazione alle modalità della rotazione in quanto si trattava di una sospensione generalizzata di tutti i dipendenti per riorganizzazione, senza necessità quindi di prevedere alcun criterio per la selezione del personale da sospendere ed avendo, comunque, essa società previsto un possibile richiamo dei lavoratori sospesi con rotazione plurimensile tra i lavoratori in base alle esigenze di produzione (attività svolte durante la sospensione e pari al 10% della normale produzione) ed alle eventuali future commesse (dato incerto non per alla discrezionalità datoriale ma perché legato all'eventuale verificarsi di fatti oggettivi),
-non fosse stata, comunque, sanata dagli accordi sindacali in quanto gli stessi contenevano ulteriori elementi a presidio della conoscibilità preventiva delle modalità della rotazione trascurati dal Giudice di primo grado (es. previsione di incontri bimestrali con i sindacati per la verifica dei programmi produttivi e per consentire anche un'efficace informativa a i lavoratori con un sufficiente preavviso). Concludeva, pertanto, di rigettare l'appello principale, perché assolutamente infondato in fatto e in diritto;
in ogni caso, in accoglimento dell'appello incidentale, rigettare tutte le richieste formulate nel ricorso di primo grado;
vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio. Non si costituiva la Controparte_7
[...]
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Indi all'odierna udienza di discussione , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa veniva riservata in decisione.
La Corte giudica entrambi gli appelli, sia quello principale che quello incidentale, destituiti di fondamento e quindi da rigettare.
La vicenda in fatto ed in diritto è stata già esaminata più volte da questa Corte come da sentenze in atti allegate e l'odierno Collegio non può che aderire alle motivazioni già espresse nelle sentenze citate condividendole appieno ( ex art.118 disp. att. cpc).
L'appello principale è infondato e va rigettato per le ragioni che si vanno ad esporre.
In relazione alla procedura CIGS del 3.10 2010 per la quale effettivamente è dato riscontrare una omessa pronuncia da parte del Tribunale, rileva il Collegio una carenza di allegazione di vizi della comunicazione e del successivo accordo, come peraltro eccepito dalla società appellata .
Ed infatti nel ricorso introduttivo, l'originario ricorrente si è limitato a contestare genericamente i criteri di rotazione dei lavoratori senza nulla precisare/dedurre in ordine alla comunicazione di avvio ed al relativo accordo, limitandosi a trascrivere, in parte, il testo della prima comunicazione del 13.10.2010, laddove in tema di rotazione, recita : “In questo contesto non potranno essere adottati meccanismi di rotazione tra i lavoratori, non sussistendone le condizioni” mentre nel verbale di accordo in sede di esame congiunto del 03.11.2010 era previsto : “le Parti concordano che i lavoratori verranno sospesi a zero ore e che, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali e per profili professionali fungibili, potrà essere attuata la rotazione”. ( v. pag. 14 del ricorso introduttivo ) .Nella parte in diritto parte ricorrente si è limitata ad invocare la violazione dell'art. 1, commi 7 e 8, della l. n. 223/91 richiamando meramente il contenuto del precetto in relazione agli oneri di prova incombenti sul datore di lavoro. Anche nello stesso atto di appello si trova conferma delle carenze assertive richiamate laddove parte appellante si limita a riportare ancora una volta il testo della comunicazione di avvio della procedura del 13.10.2010 ( v. pag. 7 del gravame ) , mentre la circostanza che “ In virtù della citata comunicazione l'istante e tutti gli altri dipendenti dello stabilimento di Napoli venivano sospesi dal rapporto di lavoro, non vale ovviamente ad integrare una specifica e puntuale contestazione alla comunicazione ed all'accordo. A ben vedere le carenze riscontrate rinvengono conferma ulteriore nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio laddove parte ricorrente sembra riferirsi alla sola procedura avviata con comunicazione del 15.6.2011 come reso palese: dal fatto che ( v. pag . 13 del ricorso introduttivo ) “Va, quindi, dichiarata la illegittimità della condotta datoriale, con riferimento all'intero periodo di CP_6 compreso tra il 10.07.2011 e l'1-12-2016”, senza ,quindi, alcun riferimento al periodo dal 9.11.2010 al 9.7.2011 ( oggetto della procedura dell'ottobre CP_6
2010, ) ; dal richiamo a precedenti giurisprudenziali che hanno ritenuto illegittima “solo la prima procedura del 15.06.2011” ( oltre che respinto i ricorsi per le restanti procedure del 14.6.2013, 09.06.2014 e 26.06.2015) ; dal riferimento a tutte le successive comunicazioni impugnate che sarebbero del tutto in linea con quella del 15.06.2011, non soddisfacendo i requisiti di cui all'art. 1, comma 7 della L. 223/91.
Sulla scorta di tali scarne e confuse allegazioni, non centrate sul contenuto della comunicazione e dell'accordo della procedura CIG dell'ottobre 2010 , va respinta la domanda per carenza di allegazioni.
Quanto alle ulteriori procedure giova rilevare che la legge 23 luglio 1991, n. 223 prevede che, dopo l'accertamento dello stato di crisi e l'approvazione dei programmi di superamento della stessa, all'esito di un'articolata procedura, il Ministero del Lavoro con proprio decreto conceda il trattamento straordinario di integrazione salariale. Il datore di lavoro deve individuare i lavoratori da collocare in CIGS adottando meccanismi di rotazione tra i dipendenti che svolgono le stesse mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata. I “criteri di individuazione dei lavoratori” e “le modalità della rotazione” sono oggetto di consultazione sindacale, per cui devono formare oggetto di comunicazione ai sindacati. L'art. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, infatti, impone la loro comunicazione alle organizzazioni sindacali e l'esame congiunto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 164 del 1975. Il successivo comma 8 prevede altresì che qualora il datore, per ragioni di carattere tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, non intenda attuare meccanismi di rotazione, deve indicarne i motivi nel programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale. Il Ministro del lavoro, tuttavia, pur approvando il programma e concedendo la cassa integrazione, può ritenere non giustificata la mancata adozione della rotazione e promuovere un incontro tra le parti sociali sul punto. Ove non si pervenga ad un accordo, il Ministro stesso stabilisce l'adozione di meccanismi di rotazione, sulla base delle proposte formulate dalle parti stesse. Su tale assetto normativo è intervenuto il D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218 («Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà»). L'art. 2 del citato D.P.R. disciplina analiticamente l'esame congiunto della situazione aziendale. Esso tra l'altro prevede che oggetto dell'esame congiunto sia il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione, nonché delle misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione tra i lavoratori occupati nelle unità produttive interessate dalla sospensione. L'impresa è altresì tenuta ad indicare le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che tale disciplina non abroga la legge n. 223 del 1991 e lascia, quindi, intatti gli obblighi di comunicazione stabiliti dall'art. 1 di quest'ultima. Si è, in particolare, esclusa ogni incompatibilità tra la normativa regolamentare introdotta con il d.P.R. n. 218 cit. e le disposizioni della legge n. 223, giacché la disciplina regolamentare, che si limita a imporre all'imprenditore che intenda chiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale l'obbligo di dare tempestiva comunicazione alle organizzazioni sindacali, attiene unicamente alla fase amministrativa di concessione dell'integrazione stessa, ma nulla dice sul contenuto concreto della comunicazione né detta alcuna disciplina in ordine ai criteri di scelta. Essa, pertanto, non ha in alcun modo inciso sugli obblighi di rilevanza collettiva di cui all'art. 1, commi 7 e 8, della legge n. 223 del 1991. Si è altresì escluso che la normativa regolamentare abbia spostato l'informazione circa i criteri di scelta e le modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione datoriale di avvio della procedura di integrazione salariale a quello, immediatamente successivo, dell'esame congiunto. Così ragionando, difatti, l'art. 2 del d.P.R. n. 218 del 2000 sarebbe estraneo all'esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo e avrebbe come conseguenza solo l'alleggerimento degli oneri della parte datoriale, con la compressione dei diritti d'informazione spettanti al sindacato (cfr. Cass. sez. VI-L ord. 26587/11 e Cass. 193/16; in senso conforme v. Cass. 28464/08, 13240/09, 12056/11 e 18628/13). Questo orientamento è stato, peraltro, ribadito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10844 del 04/05/2017. Deve, dunque, ritenersi che, per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione, l'art. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, continua a prescrivere che il datore di lavoro comunichi alle organizzazioni sindacali i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione. La disposizione ha, infatti, lo scopo di tutelare, nella gestione della cassa integrazione, i diritti dei singoli lavoratori e le prerogative delle organizzazioni sindacali anche dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 218 del 2000. La Corte di Cassazione ha altresì affermato che, in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi, così da permettere la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri stessi, in base al combinato disposto degli artt. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, e 5, commi 4 e 5, della legge n. 164 del 1975. In linea con il suddetto principio è stato precisato che: a) per l'attuazione della finalità perseguita dal legislatore, la specificità dei criteri di scelta, che si possono definire generali in quanto rivolti ad una collettività di lavoratori, consiste nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri (Cass. 23 aprile 2004, n. 7720); b) il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro (sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione, sia in caso contrario) ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, ovvero di concordare con le stesse, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, ed ai quali criteri la scelta dei lavoratori deve poi effettivamente corrispondere (Cass. 28 novembre 2008 n. 28464); c) ai fini della legittimità della sospensione della retribuzione per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, l'azienda è tenuta a comunicare la individuazione dei lavoratori da sospendere e i motivi per i quali non vengono adottati i meccanismi di rotazione;
la sussistenza di vizi procedimentali e la conseguente inefficacia dei provvedimenti aziendali può essere fatta valere giudizialmente dai lavoratori, in quanto la regolamentazione della materia è finalizzata alla tutela, oltre degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto di quelli dei singoli lavoratori (Cass. 19 agosto 2003, n. 12137; Cass. 18 maggio 2006 n. 11660). La Suprema Corte ha, inoltre, statuito che la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale non può essere generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all'individuazione dei dipendenti interessati alla sospensione e all'adozione di meccanismi di rotazione o di criteri specifici alternativi. Pertanto, i criteri di scelta in virtù dei quali sono individuati i lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione devono essere specifici, idonei cioè a rendere edotto il singolo lavoratore della ragione organizzativa posta alla base di tali criteri. In questo senso, si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione secondo cui:
“In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, la riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi …” (Cass. S.U. sentenza n. 302/2000). Conseguentemente, l'omessa comunicazione alle OO.SS., in vista dell'esame congiunto, di criteri specifici e obiettivamente verificabili di individuazione dei lavoratori da sospendere - anche eventualmente diversi dalla rotazione, se ricorrono le esigenze tecnico organizzative che ne giustificano la deroga – nonché delle modalità della rotazione, che devono essere esplicitate nel programma di cui al comma 2 dell'art. 1 l. 223/1991, determina la illegittimità del provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa, in quanto preclude la verifica del corretto esercizio del potere datoriale. Tale illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata. Va, infine, rilevato che l'illegittimità del collocamento in cassa integrazione dei dipendenti, ove sia mancata la comunicazione alle OO.SS. dei criteri specifici di individuazione dei lavoratori da sospendere e/o delle modalità della rotazione, non è sanata da un eventuale accordo sottoscritto dalle parti all'esito dell'esame congiunto (cfr. Cass. sent. n. 6761 del 10.03.2020). Trasponendo gli enunciati principi alla fattispecie in esame, deve affermarsi la correttezza della sentenza ed il rigetto dell'appello principale in quanto, dall'esame della documentazione in atti, deve ritenersi la legittimità della procedura a partire dalla proroga disposta con comunicazione iniziale del 14.06.2013. Nella suddetta comunicazione si legge testualmente: “Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate - quanto a cadenza - in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività dello stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa. Con riferimento allo stabilimento di Napoli si identificano, ai fini di cui sopra e per la ripartizione degli organici in vista della determinazione e definizione delle modalità di rotazione, le seguenti aree di attività: Servizi amministrativi (6 Operai, 11 impiegati); Area logistica (23 operai, 12 impiegati); Area qualità (22 operai, 7 impiegati); Area servizi tecnici (30 operai, 15 impiegati); Area Stampaggio (218 operai, 10 impiegati); Area Montaggio (348 operai, 15 impiegati). Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di si assicurerà, pertanto, CP_6 nell'ambito di ciascuna Area di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi […]”. A giudizio del Collegio, dalla lettura della comunicazione su riportata, si evince che la stessa contiene gli elementi fattuali e concreti che permettono di rintracciare la specificità dei criteri enunciati per determinare i lavoratori da sottoporre a rotazione. Ed infatti, in base al meccanismo di rotazione previsto nella comunicazione del 2013 ed in premessa richiamata, durante la i lavoratori sarebbero stati CP_6 richiamati in servizio non in base a generiche “esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali” o alla mera fungibilità delle mansioni bensì in ragione dell'appartenenza a una determinata area di Attività, con la garanzia di “una presenza equilibrata” “nell'ambito di ciascuna Area di attività” ivi indicata (v. comunicazione iniziale del 14.6.2013). Ad avviso della Corte, in questo caso, dunque, la suddivisione dei lavoratori è stata effettuata tenendo conto delle verosimili esigenze sopravvenute di produzione (allo scopo di garantire a tutti i dipendenti un determinato numero di giornate di presenza in servizio in modo “equilibrato”). Detto in altri termini, l'appartenenza di ciascun lavoratore all'area di assegnazione non è stata decisa in modo discrezionale bensì con un riferimento preciso “alle differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa” (v. comunicazione cit.). Va, quindi, ritenuta, come affermato nella sentenza impugnata, la specificità dei criteri ivi indicati. In questo caso, risulta infatti compiuto un visibile “sforzo organizzativo” e informativo maggiore –come evidenziato, peraltro, nella stessa premessa dell'accordo del 3.7.2013- diretto a consentire la determinabilità delle modalità di rotazione, mediante il riferimento a elementi oggettivi esterni idonei a evitare che la scelta dei lavoratori da ruotare fosse del tutto arbitraria. Ne discende la legittimità del ricorso alla CIGS da parte di per il periodo CP_5 compreso tra il 10.07.2013 e il 09.07.2014. Quanto agli ultimi periodi di , analoga modalità di individuazione dei CP_6 lavoratori da ruotare è stata inserita nella richiesta proroga della per CP_6 ulteriori 12 mesi (dal 10.04.2014 al 09.07.2015) e nella successiva e richiesta di per ulteriori 24 mesi (dal 11.08.2015 al 10.08.2017), conclusasi con CP_6 accordo del 03.07.2015. In entrambe, pertanto, l'azienda ha abbandonando il ricorso ai generici criteri della prima comunicazione del 2011, individuando un meccanismo idoneo a garantire la conoscibilità ex ante e da consentire la verificabilità ex post delle modalità della rotazione. In altri termini, l'appartenenza di ciascun lavoratore all'area di assegnazione costituisce il criterio oggettivo che consente di individuare i lavoratori da richiamare a seconda della specifica esigenza produttiva non determinabile ex ante e non rimessa a scelte datoriali ma alle richieste provenienti da terzi laddove, all'interno di ciascuna area, la presenza dei lavoratori dovrà essere equilibrata dovrà, cioè, distribuire uniformemente il sacrificio economico e professionale (cfr. Corte Cost. n. 694/1988) correlato alla sospensione. In presenza, dunque, di “differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa” (v. comunicazione cit.) che non possono essere preventivate né quantificate ex ante si richiameranno paritariamente tutti i lavoratori la cui professionalità sia necessaria. E dopo che le esigenze si saranno concretizzate, sarà possibile valutare se sia stato garantito l'equilibrio concordato, tramite, quindi, una verifica ex post. È opportuno sottolineare che parte appellante è stato richiamato in servizio durante il periodo oggetto delle procedure di CIG nell'ambito del programma di rotazione prefissato prestando la propria attività presso il Reparto Qualità dello Stabilimento PCMA di Napoli, per complessive n. 286 giornate nell'arco dell'intero periodo di CIGS (v. cedolini presenza allegati, doc. 12 prod. I° grado).
Va, quindi, riconosciuta la piena legittimità della condotta datoriale, con riferimento al periodo di CIGS compreso tra il 10.07.2013 e il 10.08.2017. Quanto alla statuizione della sentenza di primo grado nella parte in cui dichiara inammissibile la domanda volta ad accertare la violazione dei criteri di rotazione dei lavoratori sospesi, perché in ogni caso carente delle necessarie allegazioni, dalla documentazione in atti –non contestata– risulta che il lavoratore , durante l'intero periodo di è rientrato al lavoro prestando attività nelle giornate CP_6 innanzi indicate. In più, qualora parte ricorrente si fosse voluto dolere della circostanza che i rientri erano avvenuti per un numero di giorni inferiore rispetto agli altri dipendenti (e quindi della violazione dei criteri di rotazione), avrebbe dovuto allegare nel ricorso introduttivo il preciso scostamento tra la media della presenza in servizio di altri lavoratori e le giornate dallo stesso effettivamente lavorate. Ne consegue che correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto inammissibile la domanda, poiché a fronte di generiche allegazioni su tale scostamento non è possibile accertare se, in concreto, l'azienda abbia o meno violato lo specifico meccanismo di rotazione previsto nella comunicazione del 2013 e in quelle successive. E' evidente che qualora parte ricorrente si fosse voluto dolere di un rientro sì avvenuto, ma quantitativamente insufficiente, avrebbe dovuto allegare e provare, in base al principio di cui all'art. 2697 c.c., elementi tali da consentire una valutazione comparativa tra situazioni analoghe alle proprie: il che non è stato fatto in alcun punto del ricorso. Le conclusioni alle quali è giunto il Tribunale, peraltro, sono confermate dalla sent. n. 31943/2019 della Suprema Corte in cui si afferma: “in tema di ricorso alla CIGS, "grava sul lavoratore interessato l'onere della prova del mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di correttezza e buona fede nella scelta dei lavoratori da sospendere, onde il lavoratore che intenda far valere l'illegittimità della scelta deve non solo provare l'esistenza di diversi criteri di selezione, ma anche dimostrare che la loro applicazione avrebbe comportato la sospensione di altro lavoratore, ovvero che la propria sospensione sia stata determinata da motivi discriminatori (Cass. n. 3558/1999 e successive numerose conformi)”. Infondato poi è il motivo di appello sulla compensazione delle spese del giudizio di primo grado. Ebbene, sul punto la sentenza fa corretta applicazione del principio di cui all'art. 92 c.p.c., che consente al Giudice, in caso di soccombenza reciproca, di disporre la compensazione delle spese di lite;
peraltro la domanda attorea è stata accolta solo in minima parte, ossia relativamente a una sola delle procedure di CP_6 oggetto dell'impugnativa. In proposito il Tribunale motiva compiutamente tale statuizione in sentenza, affermando, del tutto condivisibilmente, che le spese del giudizio possono compensarsi in ragione del parziale accoglimento del ricorso. La Suprema Corte, con orientamento granitico, ha affermato che: «la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo, come nel caso concreto (Cass., n. 21684/13; n. 10113/18; n. 1268/2020)» (così Cass. 16563/2021). Conseguentemente la sentenza va confermata anche in ordine alla disciplina delle spese del giudizio.
Va, poi, respinto l'appello incidentale, inerente la ritenuta illegittimità, da parte del Tribunale, del periodo di sospensione in CIGS del 2011-2013; anche su tale punto la sentenza impugnata va confermata. Ed invero, per il periodo di CIGS compreso tra il 10.07.2011 ed il 09.07.2013, si riscontra nella comunicazione del 15.06.2011 di avvio della procedura, la assoluta genericità delle formule adottate che rende del tutto “impossibile” la verificabilità dei criteri indicati, al fine di individuare i criteri per la rotazione dei lavoratori sospesi (o i motivi per non dar luogo ad essa). Deve concordarsi con il giudice di primo grado che ha rilevato la genericità delle enunciazioni contenute nella comunicazione di avvio della procedura del 15.6.2011 laddove è indicato “… per il perdurare della negativa situazione e al fine di superare le condizioni di inefficienza presenti nell'ambito delle strutture produttive …di Napoli, Pomigliano d'Arco, Marcianise e Caivano e per eventuali nuove prospettive industriali ….(omissis)… la Controparte_2 richiederà l'intervento straordinario della
[...] Parte_2 per riorganizzazione…per tutti i 635 lavoratori.. che operano nell'unità
[...] organizzativa di Napoli…per un periodo di 24 mesi…Si precisa che tale programma di potrà, nel corso del periodo richiesto Parte_3 di 24 mesi, subire modificazioni, avuto riguardo all'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, comportando la possibilità di periodi di attività dello stabilimento a livello giornaliero e/o settimanale. Anche in tal caso, per quanto concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le qualifiche professionali presenti CP_6 in azienda e che la stessa nel rispetto delle mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili nonché delle esigenze tecnico –organizzative e produttive effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi” In detto documento, ci si riferisce alla possibilità di rotazione, avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative e produttive” e tenuto conto delle mansioni e della fungibilità dei singoli lavoratori. Le espressioni utilizzate tuttavia, ridondano in un generale effetto di indeterminatezza poiché, dalla lettura del predetto documento, non risultano determinati con chiarezza quali siano stati i criteri di individuazione dei meccanismi di rotazione tra tutto il personale dipendente. In altre parole, dalla lettura della comunicazione di avvio della procedura non è dato comprendere quali siano stati i criteri di rotazione e le concrete modalità applicative così da identificare in maniera chiara ed univoca i profili professionali che sarebbero stati oggetto di rotazione ed i criteri di operatività della rotazione stessa. Il mero richiamo alle “esigenze tecniche organizzative e produttive”, nonché alle
“mansioni e qualifiche professionali fungibili” non è sufficiente a superare il rilievo di genericità e incompletezza formulato dai lavoratori in merito all'atto introduttivo della procedura: il semplice richiamo a tali categorie generali, non riempito di alcun contenuto concreto come l'indicazione espressa di un parametro concreto a cui ancorare le stesse non assolve, come si è detto, all'onere di comunicazione, incombente sul datore di lavoro, ai sensi dagli artt. 1, comma 7,L. 223/91, 5, commi 4, 5 e 6, L. 164/75 e 2 D.P.R. 218/00. La giurisprudenza, infatti, ha ritenuto che: “la specificità dei criteri di scelta consiste (invece) nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri”, laddove “un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto un generico indirizzo di scelta” (v. sent. C. Cass. N. 7720/2004 cit.). Né alcun chiarimento ulteriore è rinvenibile nell'accordo stipulato in sede sindacale. In una fattispecie simile a quella in esame, la Corte di cassazione ha affermato che “… non è consentito affidare la scelta dei lavoratori da sospendere o le modalità di loro rotazione in a non meglio specificate esigenze tecniche od CP_6 organizzative, atteso che in tal modo l'individuazione dei singoli destinatari dei provvedimenti datoriali resterebbe abbandonata all'iniziativa e al mero potere discrezionale dell'imprenditore, con pregiudizio dell'interesse dei lavoratori ad una gestione trasparente delle sospensioni. Nel senso della genericità del mero rinvio ad esigenze tecniche, organizzative e produttive ai fini della rotazione..” (v. Cass. 2216/16). Anche più recentemente, la Suprema Corte con la sentenza n. 6761/2020 cit. ha ribadito, con particolare riferimento al requisito di specificità: “si è precisato (Cass. n. 22540 del 2013, Cass n. 25100 del 2013) che l'aggettivazione "non individua una specie nell'ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione", atteso che "un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta". Si aggiunga poi che in tema di procedimento per la concessione della cigs, la L. L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, nel prevedere a carico del datore di lavoro un obbligo di comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali e provinciali dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché delle modalità della rotazione prevista dal successivo comma 8 (ovvero dei criteri alternativi ove tale meccanismo non sia stato adottato per ragioni di ordine tecnico e organizzativo ritenute meritevoli di accoglimento), appresta una garanzia di natura procedimentale ed opera su un duplice piano di tutela - delle prerogative sindacali e delle garanzie individuali - assolvendo alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizioni di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore, potenzialmente interessato alla sospensione, la previa individuazione dei criteri di scelta e la verificabilità dell'esercizio del potere privato del datore di lavoro. Ne consegue che la violazione delle regole del procedimento incide direttamente sulla legittimità del provvedimento amministrativo di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale che non può essere assentito ove non sia stato indicato e comunicato né il criterio della rotazione né altro criterio che individui, in alternativa a quest'ultimo, i lavoratori da sospendere (cfr. Cass. n. 19618 del 2011 e molte altre successive cfr. tra le tante Cass. 12089 del 2016)”. Giova, altresì, evidenziare che non ha pregio la tesi difensiva della datrice di lavoro secondo cui, a fronte della scelta di sospendere tutto il personale in servizio presso lo stabilimento in cui lavorava l'odierno appellante non si sarebbe resa necessaria l'individuazione di specifici criteri selettivi di rotazione nella comunicazione di avvio della procedura, posto che una possibilità di rotazione è stata ivi prevista. E' pur vero che, nel caso di specie, la società ha rappresentato la necessità di richiedere l'intervento della per tutti i lavoratori operanti nell'unità CP_6 produttiva ma i criteri della rotazione sono stati individuati in modo del tutto generico (“per quanto concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le qualifiche CP_6 professionali presenti in azienda e che la stessa nel rispetto delle mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili nonché delle esigenze tecnico –organizzative e produttive effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi”). Il punto è che dalla lettura di tale comunicazione emerge chiaramente che il ricorso alla CIGS, pur essendo inizialmente previsto per tutti i lavoratori dello stabilimento – e quindi senza che fosse ipotizzabile alcuna rotazione – ha comportato la previsione fin da tale comunicazione di una possibilità di deroga legata al presupposto dell'andamento “delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti”. In tal modo si è riservato la facoltà di prevedere delle modalità di rotazione tra i lavoratori sospesi con riferimento al presupposto dell'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti. Tutto ciò tuttavia non ha consentito assolutamente di verificare, né ex ante né ex post, il meccanismo di individuazione dei lavoratori da richiamare in servizio, stanti i riferimenti generici alle mansioni e alle qualifiche professionali “fungibili nonché delle esigenze tecnico–organizzative e produttive”. Non si è chiarito cioè – a differenza che per i periodi successivi - in che termini dovesse intendersi detta
“fungibilità” e come la stessa operasse sul meccanismo di rotazione. Di fatto, non è contestato che vi sia stato il rientro dalla CIGS dei lavoratori e che, quindi, la rotazione dei lavoratori sia effettivamente avvenuta ma non è risultato ben chiaro quali fossero in concreto i criteri seguiti, sia ad un'analisi preventiva che successiva. La ha dedotto, quanto alle “esigenze di produzione” richiamate, che CP_1 anche nella prima comunicazione le stesse consistevano nel residuo produttivo minimo del periodo in cui la Società attuava il complesso piano di riorganizzazione e, precisamente, nella produzione: della componentistica per il CA (244) prodotto da FCA in Brasile e dei pezzi di ricambio delle vetture non più in produzione dal 2009, Alfa Romeo 159 e 147. Ha allegato, pertanto, che questa produzione residua e minima era il substrato di attività (pari, all'incirca, al 10% della normale attività dello stabilimento) che giustificava la rotazione dei lavoratori durante il periodo oggetto di causa e che era ben nota ai Sindacati e ai dipendenti;
ha aggiunto che il riferimento alla fungibilità dei lavoratori, quale principale modalità attuativa del criterio della rotazione, precisava che lo stesso andava necessariamente letto in combinato disposto con il c.d. “diagramma di polivalenza” (v. doc in atti) – pubblicato in ciascuna UTE e già da tempo condiviso con le OO.SS. – la cui predisposizione era avvenuta sulla scorta delle prescrizioni provenienti dagli Enti Internazionali di Certificazione della Qualità (processi ISO 9001 e IATF 16949) di cui la si avvale nella predisposizione della propria CP_5 organizzazione produttiva. Va, tuttavia, rilevato che la regola della specificità dei criteri che presiedono all'individuazione dei dipendenti da riammettere in servizio, poggia in primis sull'esigenza di rendere edotto il singolo lavoratore della ragione organizzativa in base alla quale il suo rapporto di lavoro viene sospeso: ciò significa che i predetti criteri possono dirsi specifici solo se garantiscono, innanzitutto, la conoscibilità ex ante della possibilità di fruire della rotazione. In secondo luogo poi, come affermato dalla giurisprudenza di merito, (Corte di Appello di Torino sent. n. 773/2013) in ipotesi di sospensione di tutti i lavoratori e previsione di eventuale futura rotazione degli stessi, deve ritenersi che nel fissare il principio secondo cui devono essere esplicitate le “modalità della rotazione”, l'art. 1, 7° comma, della L. 223/1991 non impone che, all'inizio del periodo di cassa integrazione, ciascun lavoratore sia messo in grado di sapere quando e in quali giorni sarà richiamato in servizio oppure sospeso dal lavoro, ma vuole soltanto assicurare che il sacrificio imposto alle maestranze sia distribuito in modo proporzionato ed equilibrato sui lavoratori coinvolti;
è quindi irrilevante che la decisione di quando (cioè in quali giorni) richiamare in servizio un lavoratore sia rimasta nella discrezionalità imprenditoriale, a condizione che la quantità delle giornate lavorative disponibili sia distribuita in maniera equilibrata tra tutti i dipendenti.”. Nel caso in esame, tuttavia, sia la conoscibilità ex ante che la verificabilità ex post sono state certamente escluse alla luce della genericità delle enunciazioni contenute nella comunicazione di avvio della procedura del 15.6.2011. Il vizio riscontrato non può, poi, ritenersi sanato dall'accordo intervenuto in sede sindacale. In primo luogo, come già precisato, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che: “il vizio della comunicazione di avvio della procedura non può essere sanato con un successivo accordo seppur intervenuto prima della concreta sospensione dei lavoratori..” (cfr. da ultimo Cass. 6761/2020 cit.). In particolare nella sentenza da ultimo citata viene ribadito: “...è stata, innanzitutto, esclusa la efficacia sanante sia delle pattuizioni collettive intervenute dopo la sospensione dei lavoratori sia di quelle precedenti”; con riguardo a queste ultime, con motivazione sovrapponibile in relazione alla fattispecie in esame, Cass. n. 15994 del 2016 ha osservato che "l'esclusione dell'effetto retroattivo rispetto a scelte in concreto già operate, con l'avvio della sospensione, costituiva solo una delle ragioni di negazione dell'efficacia sanante dell'accordo sindacale (Cass. 30 gennaio 2011, n. 2155): la principale dovendo piuttosto essere ricercata nella sua non esaustività in ordine alle esigenze conoscitive e di esternazione imposte dal combinato disposto della L. n. 164 del 1975, art. 5 e della L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 ed comma 8. Perchè solo nel caso della sua piena esaustività sarebbe inutile formalismo imporre al datore di comunicare alle 00.SS. quei criteri di selezione che proprio con esse ha elaborato (Cass. 12 dicembre 2011, n. 26587; Cass. 3 maggio 2004 n. 8353). Ed occorre pure tenere conto che la possibilità di efficacia sanante di un accordo sindacale sui criteri di scelta è stata ammessa solo in casi particolari e circoscritti, ma non nell'ipotesi in cui la comunicazione sia strettamente funzionale a mettere in grado le organizzazioni sindacali di partecipare al confronto con la controparte adeguatamente informate e ai lavoratori di avere contezza delle prospettazioni aziendali (Cass. 18 novembre 2015, n. 23622; Cass. 11 marzo 2015, n. 4886)” (Cass. 15994/2016 cit.);
7.2. che a tanto consegue che anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il vizio della comunicazione di avvio della procedura non può essere sanato con un successivo accordo seppur intervenuto prima della concreta sospensione dei lavoratori, come nel caso che qui si esamina”. Applicando tali principi al caso in esame, il vizio riscontrato non può, dunque, ritenersi sanato dall'accordo intervenuto in sede sindacale. In ogni caso giova evidenziare l'estrema genericità delle espressioni utilizzate anche nell'accordo del 29.6.2011. Nell'accordo de quo si legge, invero: “… la suddetta rotazione avverrà in applicazione dei principi di legge, in particolare per quanto riguarda i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla
tutte le qualifiche, i profili professionali e le mansioni presenti in azienda, CP_6 nonché le attività, i settori e/o reparti produttivi e che la
[...] nel rispetto delle mansioni, delle qualifiche e dei profili Controparte_2 professionali tra loro fungibili, nonché delle esigenze tecnico organizzative e produttive legate alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, effettuerà la rotazione plurimensile tra lavoratori al lavoro e sospesi”. Anche nell'accordo, dunque, i criteri della rotazione sono stati individuati con le stesse generiche espressioni utilizzate nella comunicazione di avvio della procedura, facendosi riferimento: al necessario “rispetto delle esigenze tecnico- organizzative e produttive legate alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti”, all'esigenza di tenere conto di “tutte le qualifiche, i profili professionali e le mansioni presenti in azienda, nonché le attività, i settori e/o reparti produttivi e che la Controparte_2
nel rispetto delle mansioni, delle qualifiche e dei profili
[...] professionali tra loro fungibili..”. Conseguentemente, il vizio originario della comunicazione nemmeno astrattamente potrebbe ritenersi sanato dall'effettività del controllo sindacale. Per questo motivo, dunque, non può ipotizzarsi nemmeno una verificabilità ex post dei criteri enunciati e seguiti nella scelta dei lavoratori da sospendere e da richiamare, secondo le incerte previsioni future adottate. Se è pur vero che non si poteva pretendere nel caso di specie, vista la peculiarità delle circostanze, dal datore di lavoro una rigorosa predeterminazione delle modalità di rotazione con riferimento alla posizione di ciascun dipendente, a fronte di una rotazione eventuale e futura è, però, richiesto da parte dell'azienda quantomeno uno “sforzo organizzativo” diretto a consentire la determinabilità dei criteri della rotazione, mediante il riferimento espresso ad elementi oggettivi esterni, idonei a evitare che la scelta dei lavoratori da richiamare in servizio sia rimessa alla mera volontà datoriale. L'appartenenza dei lavoratori alle distinte aree di attività o reparti (destinati ad essere coinvolti in diversa misura dalle sopravvenute richieste di produzione) sarebbe stata idonea ad integrare quell'elemento oggettivo esterno su cui CP_5 avrebbe potuto (fin dall'inizio) fondare un criterio adeguato a garantire la conoscibilità dei criteri di rotazione (come avvenuto, peraltro, nelle successive comunicazioni). In definitiva, deve concordarsi con il Tribunale sulle conclusioni raggiunte in relazione a tale periodo, e cioè che una comunicazione di apertura della procedura di CIGS assolutamente generica, come quella effettuata in data 15.6.2011 dalla , viola Controparte_2
l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 1, settimo comma l.23 luglio 1991, n. 223 e nessuna efficacia sanante può essere riconosciuta, per le ragioni sopra evidenziate, all'accordo sindacale posteriore all'avvio della CIGS. In definitiva, dunque, deve confermarsi integralmente la sentenza impugnata, con rigetto degli appelli proposti. In ragione della complessità delle questioni poste, del contrasto tuttora esistente nella giurisprudenza di merito anche all'interno di questa stessa Corte, della reciproca soccombenza, sussistono motivi più che sufficienti per l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio. Nella fattispecie con riguardo alle contrapposte impugnazioni è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti –come quello di specie - pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello principale;
-rigetta l'appello incidentale;
-compensa tra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio;
dà atto, con riguardo alle contrapposte impugnazioni, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli lì 22.5.2025
il Consigliere est. il Presidente
dr.ssa Rosa B. Cristofano dr.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.