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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/01/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 10280/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 31 agosto 2024 da elettivamente domiciliata in Palmi, via Sila, 6, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Antonio Papalia, che la rappresenta e difende, per procura in margine al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dai funzionari amministrativi Giuseppina Falco e Daniela Di Caprio, in servizio presso l'Ambito Territoriale di Monza, domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro in Monza, Via Grigna n. 13; convenuto OGGETTO: carta del docente i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
1) accertare e dichiarare, alla luce ed in conseguenza delle argomentazioni e/o eccezioni tutte svolte in narrativa in fatto e di diritto nonché della corretta lettura ed interpretazione del Combinato disposto della menzionata normativa nonché di ogni norma valevole per la concreta fattispecie, il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui relativo alla c.d. Carta del Docente per l'aggiornamento e la formazione professionale e gli annessi servizi prevista da11'Art. 1, comma 121 della Legge 107/2015;
1 2) per l'effetto, condannare il convenuto, in persona del Ministro legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della docente Parte_1 degli importi inerenti al riconoscimento della Carta del Docente, ad oggi quantificati in € 1.500,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 alle dipendenze di diversi istituti scolastici, oltre accessori di legge, a titolo di contributo alla formazione della docente stessa;
3) con vittoria di competenze di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde, in ragione anche del chiaro orientamento giurisprudenziale della menzionata giurisprudenziale, della menzionata sentenza del Consiglio di Stato già fatta propria nel proprio iter logico — giuridico — motivazionale dalle successive pronunce di merito e dall'atteggiamento di chiusura e totale rifiuto de1l'Amministrazione scolastica a rivedere le proprie determinazioni stragiudizialmente, provvedendo all'applicazione della normativa esistente in materia corretta e non discriminante.
PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
1) in via principale: ritenere e dichiarare comunque l'infondatezza di tutte le domande azionate ex adverso e, per l'effetto, rigettarle;
2) in subordine, in caso di riconosciuta fondatezza anche parziale della domanda, riconoscere in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 unicamente alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e per i docenti con contratto sino al 31 agosto nei limiti di quanto eventualmente ed effettivamente dovuto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 31 agosto 2024, ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del
. Controparte_1
Rilevava la ricorrente di lavorare da tempo quale docente precaria, alle dipendenze del , presso diverse Istituzioni Scolastiche: CP_1
- a.s. 2019/20: 21 ottobre 2019 al 30 giugno 2020, per 24 ore settimanali presso l'istituto comprensivo di Valle Lomellina;
- a.s. 2022/23: dal 2 febbraio 2022 all'8 giugno 2022 per 18 ore settimanali presso l'istituto superiore Altiero Spinelli di Sesto San Giovanni;
- a.s. 2022/23: dal 13 febbraio 2023 al 14 marzo 2023, presso l'istituto superiore G. Puecher - Olivetti di Rho;
dal 16 Febbraio 2023 al 14 luglio 2023, Parte_1 risultava essere stata collocata in maternità.
[...]
2 Lamentava di non aver potuto disporre della c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015. Si costituiva il convenuto Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso.
[...]
All'udienza del 31 gennaio 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di va accolto nei limiti che seguono. Parte_1
Il beneficio denominato “Carta del Docente” consiste in un'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, di € 500,00 annui, finalizzati esemplificativamente a: acquisto di libri e riviste;
biglietti per l'ingresso in musei, eventi culturali, teatri e cinema;
iscrizione a corsi di laurea, master universitari, corsi di aggiornamento svolti da enti qualificati o accreditati presso il
[...]
. Controparte_2
L'art. 1, comma 121, legge 107/2015, dispone che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_2 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma 122, il quale prevede che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e Controparte_3 con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto
3 del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il successivo comma 124, dispone: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative Controparte_3 di categoria”. Il d.p.c.m. del 28 novembre 2016 regola le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia. All'art. 3, comma 2 si legge: “La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”.
2. Sul tema in argomento, il Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842, ha annullato gli atti amministrativi che limitavano il beneficio ai soli docenti di ruolo, per contrarietà agli art. 3, 35 e 97 Cost. Si legge nella motivazione: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di
4 esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. Inoltre, la Corte di Giustizia UE, sez. VI, 18 maggio 2022, n. 450, sulla domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha avuto modo di affermare che:
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. La Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente CP_1
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. A ciò va aggiunto il principio di diritto deciso da Cass., 27 ottobre 2023, n. 29961:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma primo, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
3. Parte ricorrente prova per via documentale di avere sottoscritto con il i seguenti contratti a termine Controparte_1
(doc. 1 fasc. ric.):
- a.s. 2019/20: 21 ottobre 2019 al 30 giugno 2020, per 24 ore settimanali presso l'Istituto comprensivo di Valle Lomellina;
- a.s. 2022/23: dal 2 febbraio 2022 all'8 giugno 2022 per 18 ore settimanali presso l'Istituto superiore Altiero Spinelli di Sesto San Giovanni;
5 - a.s. 2022/23: dal 13 febbraio 2023 al 14 marzo 2023, presso l'Istituto superiore G. Puecher - Olivetti di Rho;
dal 16 febbraio 2023 al 14 luglio 2023, Parte_1 risulta essere stata collocata in maternità.
[...]
Dallo stato matricolare prodotto dal convenuto risulta inoltre che la CP_1 ricorrente è nuovamente stata assunta a tempo determinato dal 17 settembre 2024 al 30 giugno 2025 presso l'Istituto superiore Virgilio AN di Vimercate (doc. 1 fasc. ). CP_1
4. Il eccepisce che le Controparte_1 supplenze richieste in ricorso, relative agli aa.ss. 2020/2021 e 2022/2023 sono supplenze brevi, non a copertura di assenza, conferite dal 02/02/2022 al 08/06/2022 (126 giorni) e dal 17/02/2023 al 14/07/2023 (147 giorni) e come tali non utili per rivendicare il beneficio della Carta docente. Sulla durata minima di 180 giorni, pare che essa non sia una soglia valida ai fini che qui rilevano. Si legge infatti in CGUE, Prima Sezione, 30 novembre 2023: “La clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che, ai fini del riconoscimento dell'anzianità di un lavoratore al momento della sua nomina come dipendente pubblico di ruolo, escluda i periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato che non raggiungano i 180 giorni in un anno scolastico o non siano svolti con continuità dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, indipendentemente dal numero effettivo di ore lavorate, e limiti ai due terzi il computo dei periodi che raggiungano tali soglie e che eccedano i quattro anni, con riserva di recupero del rimanente terzo dopo un certo numero di anni di servizio.” Nello stesso senso, e con specifico riferimento all'istituto qui in rilievo, Cass. n. 1072 del 27 ottobre 2023, ove si legge: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. Irrilevante a tale CP_1 fine il numero delle ore svolte e dunque il richiamo al part- time dei docenti di ruolo (punto 7.2 motivazione), l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), trattandosi di situazioni peculiari che non possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché il dato normativo dei 180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto 7.5 motivazione). L'eccezione non va quindi condivisa.
6 Va pertanto riconosciuto il diritto della parte ricorrente ad ottenere la c.d. carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 per l'importo di € 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta
[...]
) a mettere a disposizione della parte detta Controparte_1 carta docente (o altro equipollente), per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
5. Non può trovare accoglimento l'eccezione fondata sull'art. 3, comma 2, del DPCM 28 novembre 2016 (ispirata da un precedente di merito marchigiano) che ha previsto la possibilità di riportare al 31 agosto del secondo anno le somme residue e non spese nell'anno di competenza, poiché (come affermato da autorevole precedente di questo Tribunale) deve ritenersi ovvio che tale limite temporale possa decorrere solo per chi possa godere del diritto e non per chi, come parte ricorrente, ne sia stata privata, valendo per la stessa solo dalla data del suo riconoscimento in avanti in virtù della presente sentenza. Nemmeno, poi, si può ritenere una carenza di interesse al ricorso ex art. 100 c.p.c. o ostacoli al riconoscimento suddetto per il fatto che sono ormai cessati i contratti a termine. Infatti, il beneficio di cui all'art. 1, comma 121 trova la sua ratio legis sia nell'accrescimento delle competenze del singolo docente, sia nell'incremento della qualità del servizio scolastico, con esigenza quindi che sia attivo il rapporto di lavoro al momento della richiesta dello stesso. Nel caso sussistono tali condizioni.
6. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, del carattere oramai seriale del contenzioso che impone di aver riguardo ai minimi e di applicare le ulteriori riduzioni previste in ipotesi di sostanziale assenza di questioni di fatto o di diritto, vengono liquidate in € 1.000,00, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione della parte ricorrente la carta docente (o altro Parte_1 strumento equipollente) per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023, per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
2) condanna la parte soccombente Controparte_1
al pagamento delle spese in favore dell'Avv. Antonio Papalia,
[...] antistatario, liquidate in € 900,00, oltre accessori fiscali e previdenziali (incluso il c.u.) previsti dalla legge.
7 Così deciso il 31 gennaio 2025.
Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 31 agosto 2024 da elettivamente domiciliata in Palmi, via Sila, 6, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Antonio Papalia, che la rappresenta e difende, per procura in margine al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dai funzionari amministrativi Giuseppina Falco e Daniela Di Caprio, in servizio presso l'Ambito Territoriale di Monza, domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro in Monza, Via Grigna n. 13; convenuto OGGETTO: carta del docente i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
1) accertare e dichiarare, alla luce ed in conseguenza delle argomentazioni e/o eccezioni tutte svolte in narrativa in fatto e di diritto nonché della corretta lettura ed interpretazione del Combinato disposto della menzionata normativa nonché di ogni norma valevole per la concreta fattispecie, il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui relativo alla c.d. Carta del Docente per l'aggiornamento e la formazione professionale e gli annessi servizi prevista da11'Art. 1, comma 121 della Legge 107/2015;
1 2) per l'effetto, condannare il convenuto, in persona del Ministro legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della docente Parte_1 degli importi inerenti al riconoscimento della Carta del Docente, ad oggi quantificati in € 1.500,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 alle dipendenze di diversi istituti scolastici, oltre accessori di legge, a titolo di contributo alla formazione della docente stessa;
3) con vittoria di competenze di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde, in ragione anche del chiaro orientamento giurisprudenziale della menzionata giurisprudenziale, della menzionata sentenza del Consiglio di Stato già fatta propria nel proprio iter logico — giuridico — motivazionale dalle successive pronunce di merito e dall'atteggiamento di chiusura e totale rifiuto de1l'Amministrazione scolastica a rivedere le proprie determinazioni stragiudizialmente, provvedendo all'applicazione della normativa esistente in materia corretta e non discriminante.
PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
1) in via principale: ritenere e dichiarare comunque l'infondatezza di tutte le domande azionate ex adverso e, per l'effetto, rigettarle;
2) in subordine, in caso di riconosciuta fondatezza anche parziale della domanda, riconoscere in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 unicamente alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e per i docenti con contratto sino al 31 agosto nei limiti di quanto eventualmente ed effettivamente dovuto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 31 agosto 2024, ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del
. Controparte_1
Rilevava la ricorrente di lavorare da tempo quale docente precaria, alle dipendenze del , presso diverse Istituzioni Scolastiche: CP_1
- a.s. 2019/20: 21 ottobre 2019 al 30 giugno 2020, per 24 ore settimanali presso l'istituto comprensivo di Valle Lomellina;
- a.s. 2022/23: dal 2 febbraio 2022 all'8 giugno 2022 per 18 ore settimanali presso l'istituto superiore Altiero Spinelli di Sesto San Giovanni;
- a.s. 2022/23: dal 13 febbraio 2023 al 14 marzo 2023, presso l'istituto superiore G. Puecher - Olivetti di Rho;
dal 16 Febbraio 2023 al 14 luglio 2023, Parte_1 risultava essere stata collocata in maternità.
[...]
2 Lamentava di non aver potuto disporre della c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015. Si costituiva il convenuto Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso.
[...]
All'udienza del 31 gennaio 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di va accolto nei limiti che seguono. Parte_1
Il beneficio denominato “Carta del Docente” consiste in un'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, di € 500,00 annui, finalizzati esemplificativamente a: acquisto di libri e riviste;
biglietti per l'ingresso in musei, eventi culturali, teatri e cinema;
iscrizione a corsi di laurea, master universitari, corsi di aggiornamento svolti da enti qualificati o accreditati presso il
[...]
. Controparte_2
L'art. 1, comma 121, legge 107/2015, dispone che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_2 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma 122, il quale prevede che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e Controparte_3 con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto
3 del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il successivo comma 124, dispone: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative Controparte_3 di categoria”. Il d.p.c.m. del 28 novembre 2016 regola le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia. All'art. 3, comma 2 si legge: “La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”.
2. Sul tema in argomento, il Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842, ha annullato gli atti amministrativi che limitavano il beneficio ai soli docenti di ruolo, per contrarietà agli art. 3, 35 e 97 Cost. Si legge nella motivazione: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di
4 esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. Inoltre, la Corte di Giustizia UE, sez. VI, 18 maggio 2022, n. 450, sulla domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha avuto modo di affermare che:
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. La Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente CP_1
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. A ciò va aggiunto il principio di diritto deciso da Cass., 27 ottobre 2023, n. 29961:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma primo, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
3. Parte ricorrente prova per via documentale di avere sottoscritto con il i seguenti contratti a termine Controparte_1
(doc. 1 fasc. ric.):
- a.s. 2019/20: 21 ottobre 2019 al 30 giugno 2020, per 24 ore settimanali presso l'Istituto comprensivo di Valle Lomellina;
- a.s. 2022/23: dal 2 febbraio 2022 all'8 giugno 2022 per 18 ore settimanali presso l'Istituto superiore Altiero Spinelli di Sesto San Giovanni;
5 - a.s. 2022/23: dal 13 febbraio 2023 al 14 marzo 2023, presso l'Istituto superiore G. Puecher - Olivetti di Rho;
dal 16 febbraio 2023 al 14 luglio 2023, Parte_1 risulta essere stata collocata in maternità.
[...]
Dallo stato matricolare prodotto dal convenuto risulta inoltre che la CP_1 ricorrente è nuovamente stata assunta a tempo determinato dal 17 settembre 2024 al 30 giugno 2025 presso l'Istituto superiore Virgilio AN di Vimercate (doc. 1 fasc. ). CP_1
4. Il eccepisce che le Controparte_1 supplenze richieste in ricorso, relative agli aa.ss. 2020/2021 e 2022/2023 sono supplenze brevi, non a copertura di assenza, conferite dal 02/02/2022 al 08/06/2022 (126 giorni) e dal 17/02/2023 al 14/07/2023 (147 giorni) e come tali non utili per rivendicare il beneficio della Carta docente. Sulla durata minima di 180 giorni, pare che essa non sia una soglia valida ai fini che qui rilevano. Si legge infatti in CGUE, Prima Sezione, 30 novembre 2023: “La clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che, ai fini del riconoscimento dell'anzianità di un lavoratore al momento della sua nomina come dipendente pubblico di ruolo, escluda i periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato che non raggiungano i 180 giorni in un anno scolastico o non siano svolti con continuità dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, indipendentemente dal numero effettivo di ore lavorate, e limiti ai due terzi il computo dei periodi che raggiungano tali soglie e che eccedano i quattro anni, con riserva di recupero del rimanente terzo dopo un certo numero di anni di servizio.” Nello stesso senso, e con specifico riferimento all'istituto qui in rilievo, Cass. n. 1072 del 27 ottobre 2023, ove si legge: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. Irrilevante a tale CP_1 fine il numero delle ore svolte e dunque il richiamo al part- time dei docenti di ruolo (punto 7.2 motivazione), l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), trattandosi di situazioni peculiari che non possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché il dato normativo dei 180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto 7.5 motivazione). L'eccezione non va quindi condivisa.
6 Va pertanto riconosciuto il diritto della parte ricorrente ad ottenere la c.d. carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 per l'importo di € 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta
[...]
) a mettere a disposizione della parte detta Controparte_1 carta docente (o altro equipollente), per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
5. Non può trovare accoglimento l'eccezione fondata sull'art. 3, comma 2, del DPCM 28 novembre 2016 (ispirata da un precedente di merito marchigiano) che ha previsto la possibilità di riportare al 31 agosto del secondo anno le somme residue e non spese nell'anno di competenza, poiché (come affermato da autorevole precedente di questo Tribunale) deve ritenersi ovvio che tale limite temporale possa decorrere solo per chi possa godere del diritto e non per chi, come parte ricorrente, ne sia stata privata, valendo per la stessa solo dalla data del suo riconoscimento in avanti in virtù della presente sentenza. Nemmeno, poi, si può ritenere una carenza di interesse al ricorso ex art. 100 c.p.c. o ostacoli al riconoscimento suddetto per il fatto che sono ormai cessati i contratti a termine. Infatti, il beneficio di cui all'art. 1, comma 121 trova la sua ratio legis sia nell'accrescimento delle competenze del singolo docente, sia nell'incremento della qualità del servizio scolastico, con esigenza quindi che sia attivo il rapporto di lavoro al momento della richiesta dello stesso. Nel caso sussistono tali condizioni.
6. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, del carattere oramai seriale del contenzioso che impone di aver riguardo ai minimi e di applicare le ulteriori riduzioni previste in ipotesi di sostanziale assenza di questioni di fatto o di diritto, vengono liquidate in € 1.000,00, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione della parte ricorrente la carta docente (o altro Parte_1 strumento equipollente) per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023, per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
2) condanna la parte soccombente Controparte_1
al pagamento delle spese in favore dell'Avv. Antonio Papalia,
[...] antistatario, liquidate in € 900,00, oltre accessori fiscali e previdenziali (incluso il c.u.) previsti dalla legge.
7 Così deciso il 31 gennaio 2025.
Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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