Art. 5.
L' articolo 317 del codice di procedura penale , gia' sostituito dall' articolo 17 della legge 18 giugno 1955, n. 517 , e' sostituito dal seguente:
(Poteri direttivi del giudice nella perizia)
"Il giudice dirige la perizia e, se lo ritiene opportuno, vi assiste. Se durante le operazioni peritali eseguite senza la presenza del giudice sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico, la decisione e' rimessa al giudice senza che cio' importi la sospensione delle operazioni. In ogni caso il giudice provvede, con le disposizioni che reputa convenienti, a rendere possibili le indagini del perito e, quando occorre, si accerta che le operazioni procedano speditamente.
Date le disposizioni necessarie perche' le cose che formano oggetto dell'esame siano possibilmente conservate e perche' siano assicurate la sincerita' e la segretezza delle operazioni, il giudice puo' disporre, con ordinanza di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, che il perito inizi o prosegua le operazioni stesse in un laboratorio o in un istituto pubblico o privato.
Quando lo riconosce necessario, il giudice puo' disporre che il perito assista all'interrogatorio dell'imputato o all'esame dei testimoni e puo' autorizzarlo a prendere cognizione di atti dell'istruzione, escluso in questi casi l'intervento dei consulenti tecnici.
Se il perito ritiene necessario alcuno degli esperimenti indicati nell'articolo 312 il giudice puo' provvedere secondo le disposizioni dell'articolo stesso".
L' articolo 317 del codice di procedura penale , gia' sostituito dall' articolo 17 della legge 18 giugno 1955, n. 517 , e' sostituito dal seguente:
(Poteri direttivi del giudice nella perizia)
"Il giudice dirige la perizia e, se lo ritiene opportuno, vi assiste. Se durante le operazioni peritali eseguite senza la presenza del giudice sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico, la decisione e' rimessa al giudice senza che cio' importi la sospensione delle operazioni. In ogni caso il giudice provvede, con le disposizioni che reputa convenienti, a rendere possibili le indagini del perito e, quando occorre, si accerta che le operazioni procedano speditamente.
Date le disposizioni necessarie perche' le cose che formano oggetto dell'esame siano possibilmente conservate e perche' siano assicurate la sincerita' e la segretezza delle operazioni, il giudice puo' disporre, con ordinanza di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, che il perito inizi o prosegua le operazioni stesse in un laboratorio o in un istituto pubblico o privato.
Quando lo riconosce necessario, il giudice puo' disporre che il perito assista all'interrogatorio dell'imputato o all'esame dei testimoni e puo' autorizzarlo a prendere cognizione di atti dell'istruzione, escluso in questi casi l'intervento dei consulenti tecnici.
Se il perito ritiene necessario alcuno degli esperimenti indicati nell'articolo 312 il giudice puo' provvedere secondo le disposizioni dell'articolo stesso".