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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/03/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Silvana D.Ferrentino, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa iscritta al n.2268 /2023 RGAL
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv.FAILLACE Parte_1
TERESA MARIA
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. BATTAGLIA CATERINA
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.06.2023 la dott.ssa
[...]
conveniva in giudizio l' davanti questo giudice e , Parte_1 CP_1 premesso di aver lavorato alle dipendenze dell' fino al 1° CP_1 gennaio 2023 (data di collocamento a riposo) in servizio presso la
Direzione Provinciale di deduceva di aver partecipato CP_1 alla procedura selettiva per il conferimento della posizione economica C5, indetta con avviso pubblicato in data 01.12.2022.
Esponeva di essersi collocata in posizione utile ai fini della progressione (posizione n.84) come da graduatoria approvata e pubblicata il 30.12.2022.
Lamentava di non aver percepito le relative differenze stipendiali in ragione del fatto che le graduatorie erano state ripubblicate in data 14.03.2023, quando il rapporto di lavoro era ormai cessato.
Deduceva l'illegittimità della determinazione assunta dall'istituto e l'errata interpretazione del bando e delle previsioni del CCNI, in particolare dell'art. 6 comma 5 del
Contratto (“L'attribuzione della nuova posizione economica ai dipendenti collocatisi in posizione utile nelle graduatorie è subordinata alla permanenza in servizio di detti dipendenti alla data di approvazione delle graduatorie”) da intendersi riferito alle graduatorie provvisorie di cui al comma 1 del citato articolo, quelle, cioè, formate dal Nucleo di Valutazione, e non alle graduatorie definitive.
Esponeva, inoltre, che l'interpretazione della normativa contrattuale (trasfusa nell'avviso di selezione) fatta propria dall' è in contrasto con la natura delle procedure selettive CP_1 interne, che hanno una duplice funzione (incentivante per il futuro, ma anche premiale per il periodo oggetto di valutazione) e con il dato oggettivo della decorrenza del riconoscimento della progressione dalla data del 1° gennaio 2022.
Dedotto, altresì, che la sua esclusione dalla progressione è dipesa da un ritardo nella conclusione della procedura, imputabile allo stesso istituto che ha definito il procedimento dopo il
31.12.2022 (termine previsto dall'art. 2, comma 2 del CCNI) concludeva nei seguenti termini “Accertare e dichiarare l'illegittimità, per tutte le ragioni sopra esposte o per quelle diverse che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, della procedura selettiva per i passaggi alle posizioni economiche all'interno dell'Area A, dell'Area B e dell'Area C indetta dall' con bando CP_1 dell'1.12.2022 nella parte in cui, all'art. 6 ultimo comma, ha stabilito che l'attribuzione della nuova posizione economica era subordinata alla permanenza in servizio dei dipendenti alla data di approvazione delle graduatorie anziché a quella del 9.12.2022, corrispondente al termine di presentazione delle domande
- per l'effetto, previa disapplicazione della suddetta clausola ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 del D.Lgs. 165/2001,
Accertare e dichiarare che la ricorrente è in possesso dei requisiti, per tutti i motivi sopra esposti o per quelli diversi che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, per partecipare alla medesima procedura selettiva
- per l'effetto, Condannare l' ad applicare alla dott.ssa CP_1 la progressione economica ottenuta a far data Parte_1 dall'1.1.2022.”
Si costituiva l' , chiedendo il rigetto del ricorso per CP_1 infondatezza, in particolare deducendo di aver pienamente rispettato le previsioni contenute nel CCNI e nel bando.
Veniva fissata per la decisione l'udienza del 17.04.2024, sostituita dal deposito di note scritte;
le parti depositavano tempestivamente le note in sostituzione dell'udienza.
Si premette, pur in assenza di una eccezione, non proposta nel presente giudizio, che la controversia rientra pacificamente nella giurisdizione del Giudice Ordinario.
“…A partire da Cass. S.U. 15403/2003 e dalle conformi pronunce successive (cfr. Cass. S.U. n. 3948/2004, n. 10183/2004, n.
6217/2005, n. 10605/2005, n. 20107/2005), riguardo alle controversie aventi ad oggetto i concorsi interni si è affermato che il riferimento all'assunzione, contenuto nel quarto comma dell'art. 63 D.Lgs. n. 165 del 2001, va inteso in senso non strettamente letterale, ma come comprendente le "prove selettive dirette a permettere l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore" (Cass. S.U. n. 15403/2003, cit.). In definitiva, il concorso è in ogni caso rivolto all'assunzione allorché sia pubblico, cioè aperto agli esterni, ed è indifferente che vi partecipino anche lavoratori già dipendenti pubblici;
ma è ugualmente rivolto all'assunzione, ove sia riservato agli interni, quante volte risulti finalizzato ad una progressione verticale che consista nel passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro (v. Cass. n. 18886/2003, cit.).
Con la lettura estensiva, nei sensi sopra precisati, del lemma
"assunzione", la qualificazione della procedura come attività autoritativa oppure negoziale dipende dall'interpretazione delle fonti che la regolano. Non v'è problema quando la procedura sia comunque aperta all'assunzione di esterni: si tratta di procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 97 Cost. e del
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35. Per i concorsi interni, invece, la giurisdizione è determinata dall'esito della verifica in ordine alla natura della progressione verticale, permanendo all'ambito dell'attività autoritativa soltanto il mutamento dello status professionale, non le progressioni meramente economiche, né quelle che comportino il conferimento di qualifiche più elevate, ma pur sempre comprese nella stessa area, categoria, o fascia di inquadramento, e caratterizzate, di conseguenza, da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo. La nozione di area, quale insieme di posizioni professionali associato a plurime qualifiche, anche di diverso livello, ma connotate da elementi di omogeneità, viene introdotta dalla riforma c.d. di "privatizzazione" o "contrattualizzazione" del lavoro pubblico, attuata dalle norme generali raccolte nel D.Lgs.
n. 165 del 2001. Alcune aree sono direttamente definite dalle norme di legge (area della dirigenza e dei professionisti: art. 40, comma 2; area della vice-dirigenza: art. 7 bis). Per il restante personale contrattualizzato, il disegno di delegificazione è stato attuato affidando alla contrattazione collettiva nel settore pubblico (v. Corte Cost. n. 199 del 2003) anche la materia degli inquadramenti (in quanto non esclusa dalla previsione di cui al comma primo dell'art. 40). Dunque, per il personale dei comparti, sono stati i contratti collettivi (della seconda tornata contrattuale) ad introdurre il sistema di classificazione per aree di inquadramento, cui lo stesso testo del
D.Lgs. n. 165 del 2001, come successivamente modificato e integrato, si riferisce (art. 30, comma 2 bis, quanto alla disciplina della mobilità; art. 34 bis, comma 1, quanto ai concorsi per l'assunzione). La giurisprudenza di questa Corte
(cfr. Cass. n. 14193/2005) ha avuto modo di chiarire che la disciplina legale della classificazione dei lavoratori pubblici c.d. contrattualizzati ha carattere speciale rispetto a quella dettata dal codice civile;
di conseguenza, il sistema di inquadramento per aree sostituisce quello per categorie, di cui all'art. 2095 cod. civ., che parimenti può accorpare più qualifiche. In conclusione, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, si interpreta, alla stregua dei principi enucleati ex art. 97 Cost. dal giudice delle leggi, nel senso che per
"procedure concorsuali di assunzione", ascritte al diritto pubblico e all'attività autoritativa dell'amministrazione, si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro (come le procedure aperte a candidati esterni, ancorché vi partecipino soggetti già dipendenti pubblici), ma anche i procedimenti concorsuali interni, destinati, cioè, a consentire l'inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, profilandosi in tal caso una novazione oggettiva dei rapporti di lavoro. Le progressioni, invece, all'interno di ciascuna area professionale o categoria, sia con acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive sia con il conferimento di qualifiche (livello funzionale di inquadramento connotato da un complesso di mansioni e di responsabilità) superiori (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 1), sono affidate a procedure poste in essere dall'amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2). Tale differente disciplina tra i passaggi interni alle aree professionali rispetto a quelli esterni appare, inoltre, confermata dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 193, là dove si riferisce "agli importi relativi alle spese per le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria..." e alla diversa nozione di "passaggio di area o di categoria". In presenza di progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria, secondo disposizioni di legge o di contratto collettivo, necessariamente ci si trova al di fuori dell'ambito delle attività amministrative autoritative e la procedura è retta dal diritto privato (L. n. 241 del 1990, art. 1, comma 1 bis, nel testo attuale), con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. È questo il caso in esame, avente ad oggetto un concorso interno per una progressione di carriera interna alla medesima Area C del ruolo amministrativo cui già apparteneva l'odierna controricorrente…” (ex multis S.U. n. 26270/2016).
Nel caso in esame, pertanto, vertendosi in materia di progressione all'interno della medesima area finalizzata all'acquisizione di una più elevata posizione retributiva, non può che affermarsi la giurisdizione del Giudice Ordinario.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda non possa essere accolta.
Si rileva in primo luogo che gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità citati dalla parte ricorrente non sono applicabili al caso di specie, atteso che nei casi decisi dalla Corte di
Cassazione con le ordinanze nn. 26934/2022, 818/2023 e 4145, 4631,
5187, 5191, 5732/2024, relative a fattispecie identiche, la decisione della Corte si è fondata su un dato oggettivo, non ricorrente nel caso di specie, vale a dire la mancata previsione nel contratto collettivo del requisito della permanenza in servizio alla data dell'approvazione della graduatoria (“…Il voler correlare il diritto alla progressione economica alla data di approvazione della graduatoria introdurrebbe un requisito aleatorio non previsto dalle parti collettive …”).
Nel caso in esame non è oggetto di contestazione la previsione del
CCNI trasfusa nel bando di selezione, ma solo l'interpretazione della normativa e tanto esclude che possa assumere rilievo ai fini della decisione la duplice finalità della procedura selettiva
(incentivante e premiale) atteso, appunto, che non è controverso il requisito richiesto ai fini del riconoscimento della progressione (“L'attribuzione della nuova posizione economica ai dipendenti collocatisi in posizione utile nelle graduatorie è subordinata alla permanenza in servizio di detti dipendenti alla data di approvazione delle graduatorie”, art. 6, comma 5, del
CCNI).
Ciò posto, ritiene il Giudice di far propria l'interpretazione della normativa contrattuale sostenuta dall' CP_1
Gli art. 6 (Formazione e Approvazione delle Graduatorie)” e 7 del
CCNI prevedono:
“1. I Nuclei di valutazione regionali/di coordinamento metropolitano/di Direzione generale formeranno, per ciascuna posizione economica, le graduatorie di merito provvisorie.
2. In caso di parità di punteggio complessivo, prevale, nel seguente ordine, il concorrente con maggiore anzianità nella posizione economica immediatamente precedente a quella per la quale si concorre, il concorrente con anzianità di servizio complessiva maggiore e il concorrente con minore età anagrafica.
3. Le predette graduatorie saranno formulate sulla base dei punteggi attribuiti in applicazione dei criteri di cui al precedente paragrafo 2.4, fino a un massimo di 80 punti.
Riconosciuta la regolarità del procedimento il Direttore generale approverà le graduatorie di merito che verranno pubblicate dalla
Direzione centrale Risorse umane.
4. In caso di rinuncia, decadenza o annullamento della nomina di un candidato, la Direzione centrale Risorse Umane procederà, nel limite dei posti messi a selezione, ad altrettante nomine secondo l'ordine delle graduatorie di merito e fino ad esaurimento dei posti disponibili.
5. L'attribuzione della nuova posizione economica ai dipendenti collocatisi in posizione utile nelle graduatorie è subordinata alla permanenza in servizio di detti dipendenti alla data di approvazione delle graduatorie. Art. 7 Istanze di riesame
1. Avverso le graduatorie potrà essere presentata apposita istanza motivata di riesame al Direttore generale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della stessa. Dette istanze saranno definite entro 60 giorni dalla data di presentazione”.
Come condivisibilmente dedotto dall' il requisito della CP_1 permanenza in servizio alla data di approvazione della graduatoria deve necessariamente essere riferito alle graduatorie definitive.
L'approvazione delle graduatorie provvisorie da parte della
Umane (comma 1 art. 6 CCNI) pur Controparte_2 presupponendo una prima verifica della regolarità del relativo procedimento, non esclude la possibilità di una modifica delle graduatorie stesse, sia per le ipotesi di “rinuncia, decadenza e annullamento della nomina di un candidato” (che evidentemente presuppongono una prima approvazione delle graduatorie stesse) sia per l'accoglimento delle istanze di riesame presentate al
Direttore Generale.
Fino a tale momento, pertanto, non può esservi alcuna certezza in ordine all'utile collocazione in graduatoria dei candidati;
tale certezza, infatti, sorge solo a seguito dell'approvazione della graduatoria definitiva, una volta esauriti i rimedi previsti in sede amministrativa ed in esito a eventuali rinunce, decadenze o annullamenti.
Il possesso del requisito della permanenza in servizio, pertanto, deve essere ancorato a tale situazione di certezza, riconoscibile solo in presenza di una graduatoria definitiva.
Irrilevante è anche la dedotta responsabilità dell' che in CP_1 ricorso viene affermata in ragione del ritardo nella conclusione della procedura (oltre il 31.12.2022) posto che la conseguenza che ne è derivata è puramente casuale e che comunque il mancato rispetto del termine non si comprende come possa essere
“sanzionato” riconoscendo alla parte ricorrente un beneficio non spettante in base alla normativa contrattuale, così come sopra interpretata. Né, infine, rileva il dato relativo al riconoscimento della progressione dal 1° gennaio del 2022, posto che le parti sociali, nel prevedere il requisito della permanenza in servizio alla data di approvazione delle graduatorie, evidentemente si sono determinate anche sulla base di tale dato, ritenendolo non preclusivo rispetto alla previsione del requisito stesso.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
La controvertibilità degli argomenti posti a fondamento della decisione e la novità della questione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Cosenza,14.3.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino