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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/06/2025, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2588/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ondei Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2588/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Matteo Milanese (C.F. - fax 0313372344 – PEC C.F._2
, con Studio in Como, via Dottesio n.8, il quale dichiara di Email_1
eleggere domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, come da delega in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P. IVA ) e, per essa, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. e P. IVA ), già CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3 CP_3
rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Del Zoppo (C.F. - fax C.F._3
pagina 1 di 20 0254115106 – PEC ed elettivamente Email_2
domiciliata presso il suo studio in P.zza Risorgimento n. 8, 20129, Milano, come da delega in atti.
APPELLATA
OGGETTO: fideiussione.
CONCLUSIONI:
Per PARTE APPELLANTE
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, ferme le istanze tutte e deduzioni d'udienza, anche istruttorie di primo grado da intendersi qui integralmente riproposte, respinta ogni contraria istanza da chicchessia svolta, riformare l'impugnata sentenza per i motivi di censura tutti sopra dedotti e per l'effetto così giudicare
In via istruttoria, previa rimessione della causa sul ruolo, ammettere i mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza e ribaditi nel foglio di precisazione delle conclusioni per le ragioni esplicate nella parte motiva del presente atto.
All'uopo si individua specificamente l'attività istruttoria di cui si chiede l'assunzione, in ossequio a quanto statuito dalla Suprema Corte con sentenza n. 17046 del 28/06/2018, riportando qui di seguito le istanze istruttorie ribadite in sede di precisazione delle conclusioni nel primo grado di giudizio: ammettersi CTU sulla base del seguente -o simile- quesito: “Il CTU, sentite le parti e i loro eventuali CTP, effettuata ogni indagine necessaria ed opportuna, esaminata la documentazione prodotta, e quella eventualmente offerta dalle parti nel corso dell'indagine nei limiti di cui all'art. 198 c.p.c., proceda nei seguenti termini con riferimento al contratto di conto corrente per cui è causa ed oggetto del monitorio: 1) effettui ogni conteggio con decorrenza dall'estratto di C/C più risalente prodotto partendo da saldo zero ove sia debitorio;
2) espunga dal conteggio le commissioni di massimo scoperto e commissioni similari;
3) espunga dal conteggio la capitalizzazione trimestrale degli interessi senza procedere ad alcuna capitalizzazione;
4) pagina 2 di 20 calcoli gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto: a) agli scoperti ultrafido il tasso debitore contrattuale e sue successive variazioni se più favorevoli al cliente, b) agli scoperti intrafido il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB determinato in relazione al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto, nei limiti del tasso soglia d'usura ovvero, se più favorevoli al cliente, nei 12 mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; 5) ove emergano (anche in base al ricalcalo richiesto) saldi attivi, calcoli gli interessi creditori al tasso contrattuale e successive variazioni se più favorevoli al cliente;
6) all'esito dei conteggi richiesti determini il saldo finale alla chiusura del conto l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla banca nel ricorso monitorio e la differenza rispetto alla somma ingiunta, effettui un'ipotesi alternativa;
7) verifichi, sulla base delle originarie annotazioni contabili della se vi siano stati pagamenti solutori, ossia versamenti CP_4
in conto a pagamento di saldi debitori (per conti correnti senza fido, ovvero per periodi in cui il correntista non beneficiava di aperture di credito), ovvero versamenti in conto a pagamento (con riferimento al saldo disponibile) di saldi debitori per importi superiori al fido concesso (per conti correnti con fido), a) in tal caso individui, per ciascun pagamento solutorio riscontrato (ovvero per la parte solutoria di ciascuna rimessa in conto), in quale misura l'importo risultasse a detta data a pagamento di poste pregresse annotate a debito di cui sub 2 e 3 (nella misura non coperta da pagamenti solutori pregressi), defalcando quanto debba essere imputato a pagamento di interesse semplice
(nei termini di cui sub 5) maturati sino a detta data;
8) all'esito dei conteggi richiesti da
1 a 7, e tenendo conto che non potranno essere espunte le annotazioni a debito di cui sub
2 e 3 per la parte pagata nei termini di cui sub 7a), determini il saldo finale del conto e la differenza rispetto al saldo evidenziato dalla banca nel ricorso monitorio e la differenza rispetto alla somma ingiunta.
-Ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante dell'opposta, nonchè prova per pagina 3 di 20 testi, sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che presso la filiale di Lainate CP_5
in data 05.05.2004 veniva accesso il conto corrente 10236147 intestato a e CP_6
su tale conto veniva accordata una linea di credito di euro 40.000,00 poi aumentata sino a euro 100.000,00. 2. Vero che contestualmente al rilascio della linea di credito di cui al punto che precede venivano richiesti, quale condizione indispensabile, il deposito di €
50.000 in titoli in pegno alla stessa nonché la fideiussione omnibus del legale CP_5
rappresentante della correntista.
3. Vero che in data 06.05.2004 il sig. Parte_1
Contr prestata fideiussione omnibus fino alla concorrenza di € 130.000,00; 4. Vero che acconsentiva al pegno richiesto e depositava, vincolando in pegno a favore di CP_6
titoli per € 50.000,00. 5. Vero che alla data del 30.09.2011 il saldo a debito di CP_5
Mc Itaia srl era pari a € 99.999,61. 6. Vero che in epoca successiva al 30.09.2011 veniva da autorizzato uno sconfino superiore ai 100.000,00 € accordati, ed in CP_5
particolare al 31.12.2011 il saldo a debito era di € 140.784,99, fino ad arrivare al
31.12.2012 ad € 163.502,80; 7. Vero che il 22.02.2013, omettendo di darne comunicazione, tanto previa quanto postuma, escuteva il pegno, CP_5
accreditando sul conto corrente 10236147 intestato a la somma di € CP_6
51.961,78. 8. Vero che al momento dell'escussione del pegno la società correntista si trovava già in stato di liquidazione volontaria. Si indicano a testi: - Testimone_1
presso , filiale di Bollate, P Carlo Marx - Flavio Tognetti, presso CP_5 CP_5
filiale di Legnano P San Magno - Monica , presso , filiale
[...] CP_7 CP_5
di Legnano P San Magno
Nel merito: in riforma della sentenza n.6629\2023 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 20.07.2023 e pubblicata il 01.08.2023 al termine del Giudizio 2978\2019 RG:
- accertare la nullità della procura rilasciata a per i motivi dedotti in narrativa CP_3
nonché
pagina 4 di 20 l'insussistenza della titolarità del rapporto azionato in capo a e Controparte_8
per l'effetto annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e comunque privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare la nullità della garanzia del sig. per i motivi dedotti Parte_1
in narrativa, o comunque annullarla, e per l'effetto annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e comunque privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto, in quanto inammissibile, improcedibile, infondato, in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza/prescrizione ex art. 1956 e 1957 c.c. dalla garanzia del sig. per i motivi dedotti in narrativa, o comunque annullarla, e Parte_1
per l'effetto annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e comunque privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto, in quanto inammissibile, improcedibile, infondato, in fatto e in diritto;
- accertare la sussistenza del/dei vizio/i della volontà descritti ed eccepiti in narrativa e per l'effetto annullare/dichiarare nullo e privo di effetti il contratto denominato di fideiussione sottoscritto dal sig. e per l'effetto annullare dichiarare nullo il Parte_1
decreto opposto;
- per i motivi elencati in narrativa accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta per il titolo dedotto nel provvedimento opposto;
- per tutti i motivi di fatto e di diritto di cui in narrativa, ai sensi degli artt. 1815, 2° comma, 2033, 2043, 1337, 1375, della L. 108/96 e comunque per ogni miglior titolo e ragione ritenuti da Codesto Ill.mo Giudicante, dichiarare risolti e provi di efficacia ed tutti i contratti bancari eventualmente prodotti e dedotti dall'opposta col ricorso per decreto ingiuntivo e comunque, anche indipendentemente dalla declaratoria di risoluzione/inefficacia, dichiarare non dovuti, in nessuna misura ovvero, in subordine, in quella miglior misura ritenuta di
Giustizia, gli interessi, comunque contrattualmente denominati o pattuiti (remunerativi, pagina 5 di 20 compensativi, moratori e di qualsiasi altro genere), le commissioni, le spese ed ogni altra e qualsiasi componente di addebito o di costo correlata a qualsiasi somma erogata in linea capitale a e per l'effetto annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e CP_6
comunque privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto;
In ogni caso: condannare l'appellata alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio con previsione di distrazione a favore del procuratore he si dichiara antistatario”
Per PARTE APPELLATA
“Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
Nel merito
In via Principale:
- respingere l'appello proposto dal Sig. poiché infondato in fatto ed in Parte_1
diritto per tutti i motivi indicati in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Milano, sez. Parte_1
impresa A, n. 6629/2023, pubblicata in data 1/8/2023, con la quale - nell'ambito di una causa di opposizione proposta dallo stesso , odierno appellante, contro il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 23441/2018 emesso in data 23/10/2018 a favore di
[...]
(rappresentata dalla propria IA ), Controparte_1 CP_3
con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 123.946,71 sulla base di una fideiussione da esso rilasciata in favore della società Controparte_6
(società di cui, all'epoca, lo stesso era amministratore) - è stata rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo ed è stato condannato l'opponente al pagamento delle Parte_1
spese processuali. pagina 6 di 20 Vicende processuali
1) A fondamento della pretesa creditoria azionata con dalla ricorrente CP_9 [...]
(rappresentata dalla sua IA nei confronti Controparte_1 CP_3
dell'ingiunto per l'importo di euro 123.946,71, oltre interessi e spese, Parte_1
veniva esposto quanto segue:
- che in data 5/5/2004 la società aveva stipulato un contratto di conto Controparte_6
corrente con Controparte_10
- che in data 6/5/2004 il sig. aveva prestato fideiussione sino all'importo di Parte_1
euro 130.000,00;
- che, a fronte del persistente inadempimento di con lettera in Controparte_6 CP_5
data 4/1/2013, aveva comunicato il recesso dal contratto di conto corrente intimando l'immediato pagamento di quanto dovuto (euro 166.910,64);
- che in data 22/7/2016 veniva dichiarato dal Tribunale di Milano il fallimento della
[...]
; CP_6
- che in data 27/9/2016 veniva inviata una diffida al garante;
Parte_1
- che nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai Controparte_1
sensi della legge n. 130/1999, in forza di un contratto di cessione concluso in data
14/7/2017, si era resa cessionaria di una serie di crediti già di tra cui Controparte_5
quello relativo alla posizione debitoria in questione;
- che, alla data del 12/7/2018, il credito vantato dalla banca ammontava ad euro
123.946,71 come da estratto conto certificato ex art. 50 TUB.
2) Proponendo opposizione avverso tale decreto ingiuntivo, l'ingiunto Parte_1
chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto eccependo:
i) in via pregiudiziale, la nullità della procura rilasciata da alla Controparte_1
propria IA CP_3
ii) nel merito, con riguardo alla fideiussione: pagina 7 di 20 - la nullità del contratto di fideiussione omnibus sottoscritto a garanzia delle obbligazioni di in quanto conforme al modello ABI e, quindi, in Controparte_6
contrasto con la normativa antitrust ex art. 2 comma 2 lett.a) della legge 287/1990;
- la decadenza ex artt. 1956 e 1957 c.c. ovvero, in caso di qualificazione del contratto come garanzia autonoma, il suo annullamento per vizi del consenso;
iii) nel merito, con riguardo al debito garantito, l'usurarietà dei tassi di interessi e l'anatocismo in relazione al rapporto di conto corrente intestato alla società garantita.
3) Si costituiva in giudizio l'opposta che, contestando gli Controparte_1
assunti e le eccezioni di parte opponente, chiedeva il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4) Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede:
i) ha, anzitutto, ritenuto infondata l'eccezione di nullità della procura notarile rilasciata da a CP_1 CP_3
ii) ha, poi, rigettato l'eccezione di nullità della fideiussione omnibus e le altre censure ad essa strettamente conseguenziali, e, ciò, sul rilievo che, quantunque si trattasse di fideiussione e non di contratto autonomo di garanzia (come diversamente sostenuto dall'opposta), l'opponente non aveva fornito “alcuna prova dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale nel mercato delle fideiussioni bancarie di cui il suo contratto costituirebbe lo sbocco a valle”, in quanto l'opponente non aveva prodotto “né lo schema ABI né il provvedimento emesso dalla Banca d'AL nel 2005” e, quindi, non aveva consentito di valutare la fondatezza delle contestazioni, con conseguente validità della deroga all'art. 1957 c.c.: sotto questo profilo il giudice di primo grado ha rilevato che la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c., può pacificamente formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore o essere comunque derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente (Cass. n. 13078/2008). Tale pattuizione, infatti, è rimessa alla disponibilità pagina 8 di 20 delle parti e non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto
l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cass. n. 20306/2019; in termini, tra molte, Cass. n.
21867/2013 e Cass. n. 8839/2007);
iii) ha, quindi, disatteso l'eccezione incentrata sulla violazione dei doveri posti dall'art. 1956 c.c. a carico del creditore per carenza di allegazione e prova degli elementi richiesti a tal fine, come chiarito dalla giurisprudenza secondo cui “il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha
l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche” (cfr.
Cass. n. 23442/2016).
Il giudice di primo grado ha, anche, rilevato che, “oltre all'onere di allegazione, sull'opponente grava quindi anche quello di provare il preciso momento in cui la banca ha avuto consapevolezza del mutamento delle condizioni economiche della debitrice principale”; che “entrambi questi oneri non sono stati assolti dall'odierno opponente”; che, peraltro, “è incontestato – oltre che provato in via documentale (cfr. doc. 10 fasc. parte opponente) – che è stato socio unico e amministratore unico della Parte_1
dalla data di costituzione della società sino al 26.05.2014”; Controparte_6
iv) ha, infine, ritenuto che non fosse meritevole di accoglimento la contestazione svolta dall'opponente circa “gli interessi comunque contrattualmente denominati o pattuiti
(remunerativi, compensativi, moratori e di qualsiasi altro genere), le commissioni, le spese e ogni altra componente di addebito o costo correlata a qualsiasi somma erogata in linea capitale a a fronte dell'assoluta genericità di tale contestazione, Controparte_6
rimasta priva di qualsiasi migliore allegazione.
pagina 9 di 20 5) Contro tale sentenza ha proposto appello l'appellante , il quale, Parte_1
riproponendo le domande svolte in primo grado, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa riforma della sentenza impugnata deducendone l'erroneità nella parte in cui:
i) ha riconosciuto infondata l'eccezione di nullità della procura conferita da
[...]
a (oggi ; Controparte_1 CP_3 Pt_2
ii) ha ritenuto (per omessa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e per omessa puntuale valutazione delle tesi difensive delle parti) che non fosse stata provata la riconducibilità della fideiussione omnibus per cui è causa allo schema ABI;
iii) ha ritenuto (per omessa valutazione dei documenti agli atti) che l'opponente non avesse dato prova delle condotte anatocistiche e dell'applicazione di interessi non dovuti;
iv) ha ritenuto (per omessa valorizzazione dei documenti agli atti) la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi per la presenza nel contratto di conto corrente della clausola di reciprocità accettata dall'opponente.
6) Costituendosi in giudizio, l'appellata rappresentata dalla Controparte_1
propria IA (nuova denominazione di , CP_11 CP_3
contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
7) Ad avviso della Corte l'appello è infondato e va respinto per le seguenti ragioni.
8) Con il proprio primo motivo di impugnazione, l'appellante , censurando Parte_1
la sentenza del Tribunale nella parte in cui è stata disattesa l'eccezione, da esso svolta, di nullità della procura notarile rilasciata da a in quanto contra legem, ha CP_1 CP_3
lamentato che il Tribunale si sarebbe limitato “ad affermare che l'attività di recupero pagina 10 di 20 crediti conto terzi potesse essere svolta da intermediari finanziari e che fosse CP_3
quindi legittimata in quanto iscritta all'albo bancario, senza svolgere alcuna indagine in merito all'effettivo esercizio da parte della medesima di alcuna delle attività caratteristiche delle banche”.
8.1) Tale motivo di appello deve ritenersi infondato.
Al riguardo, va, anzitutto, richiamato che la parte appellata Controparte_1
(cessionaria del credito per cui è causa in base ad un'operazione di cartolarizzazione conclusa con la cedente ai sensi della legge n. 130/1999), rappresentata Controparte_5
dalla propria IA (nuova denominazione di , CP_11 CP_3
contestando il predetto motivo di appello, ha ribadito che “prima e poi CP_3
così come dimostrato, sono sempre state legittimate a gestire i CP_11 Parte_3
crediti ceduti ed i finanziamenti concessi dalla società di cartolarizzazione, così come previsto dalla legge”; che correttamente il giudice di primo grado avrebbe, quindi, rilevato “come l'opposta abbia ampiamente provato sia in sede di costituzione sia con la memoria istruttoria che al momento dell'introduzione del giudizio la stessa avesse natura di banca e che successivamente alla riorganizzazione societaria con cambio di denominazione in la stessa avesse acquisito le autorizzazioni di cui CP_11
all'art. 115 T.UL.P.S.”
L'appellante , pur riconoscendo che, nel corso del giudizio, “ è Parte_1 CP_3
divenuta Dovalue con ottenimento della licenza ex art 115 Tupls” e con conseguente
“adeguamento della struttura societaria di al modello richiesto dall'opponente”, CP_3
tuttavia, ha insistito sull'eccezione di nullità della procura rilasciata da a CP_1 CP_3
quale IA all'incasso.
Ad avviso della Corte merita di essere condivisa la valutazione in proposito svolta dal
Tribunale che ha ritenuto infondata tale eccezione sul seguente rilievo:
“in base alla disciplina delineata dal d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) e dalla legge n.
130/1999, nel caso dei crediti deteriorati, la gestione dei crediti ceduti e dei pagina 11 di 20 finanziamenti concessi dalla società di cartolarizzazione è affidata a una banca o a un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del T.U.B.
Le banche e gli intermediari finanziari scritti all'albo tenuto dalla Banca d'AL sono dunque i soggetti autorizzati dalla legge allo svolgimento dell'attività di servicing.
Ciò detto, l'opposta ha innanzitutto dimostrato che, al momento dell'introduzione del presente giudizio, aveva natura di banca (cfr. all. 4 e all. 7 alla comparsa di costituzione). In sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. ha poi dimostrato di essere stata sottoposta ad un progetto di riorganizzazione societaria che ha comportato il cambio di denominazione in e la revoca della licenza bancaria da parte CP_11
della Banca Centrale Europea, con acquisto delle autorizzazioni di cui all'articolo 115
T.U.L.P.S.
Trattandosi di soggetto legittimato ad assumere mandati per la gestione e l'incasso di crediti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, va disattesa l'eccezione di nullità della procura ricevuta da ”. CP_1
Tale valutazione del Tribunale è da ritenersi adeguata e corretta, posto che l'odierno appellante, non contestando che fosse iscritta all'albo degli intermediari CP_3
finanziari di cui all'art. 106 TUB, si è limitato a censurare la valutazione del Tribunale perché questo non avrebbe svolto “alcuna indagine in merito all'effettivo esercizio da parte della medesima di alcuna delle attività caratteristiche delle banche”; che, peraltro, trattasi di un rilievo inconferente, ove si consideri che gli intermediari finanziari, iscritti nell'albo ex art. 106 TUB sono soggetti, diversi dalle banche, che esercitano in via professionale, nei confronti del pubblico, le attività di concessione dei finanziamenti sotto qualsiasi forma, nonché, per ciò che rileva in questa sede, la riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento ai sensi della L. n. 130/1999 in materia di cartolarizzazione dei crediti (c.d. servicing).
Va, poi, richiamato che, sulla questione, la Suprema Corte di Cassazione ha anche recentemente chiarito che “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti pagina 12 di 20 cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali” (Cass. 18/3/2024 n. 7243).
Le considerazioni sin qui svolte conducono, quindi, al rigetto del primo motivo d'appello.
9) Con il proprio secondo motivo di appello, la parte appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che non fosse stata provata la riconducibilità della fideiussione omnibus per cui è causa allo schema ABI (con conseguente illegittimità delle clausole 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione): al riguardo, l'appellante ha dedotto che, nel caso, si trattava di circostanza non contestata, e, ciò, in quanto la parte opposta si era “limitata a sostenere che il contratto non fosse una fideiussione ma un contratto autonomo di garanzia”, sì che “l'attore opponente, non avendo ricevuto alcuna contestazione ai propri addebiti, neppure generica, ma unicamente la proposta di una diversa categorizzazione contrattuale del suo impegno, non era tenuto a dare ulteriore evidenza della fondatezza della contestazione, proprio per il disposto dell'art. 115 c.p.c.”.
L'appellante , inoltre, dopo aver richiamato “come per recente Parte_4
giurisprudenza di Cassazione (Cassazione civile sez. III -17/07/2023, n. 20713) il vizio contestato sia rilevabile anche d'ufficio ed anche in grado di appello”, ha, quindi, dedotto che “pur non avendo [egli] prodotto la delibera della banca d'AL e non aver dato specifica prova di un'intesa anticoncorenziale tra banche, avendo specificamente contestato ed eccepito tali circostanze senza che l'opposta abbia replicato alcunchè”,
pagina 13 di 20 dovrebbe ritenersi “che la sussistenza dei contestati fatti possa ritenersi provata ex art
115 c.p.c.”.
L'appellante ha, quindi, chiesto che “ritenuto pacifico, non contestato e dunque provato che gli articoli nn. 2, 6, 8 riproducono lo schema ABI sanzionato dalla delibera della
Banca d'AL 55/2005, venga dichiarata la nullità del contratto o in subordine dei singoli articoli”; che, inoltre, sulla base di detta nullità, venga dichiarata la decadenza dell'azione nei confronti del sig. da parte della convenuta opposta per decorso del Pt_1
termine di cui all'art 1957 c.c., con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
9.1) Tale motivo di appello è del tutto infondato.
Va, infatti, rilevato che la motivazione con cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità, per violazione della normativa antitrust, della fideiussione omnibus per cui è causa - per non avere l'odierno appellante assolto all'onere di prova su di esso incombente, non avendo prodotto “né lo schema ABI né il provvedimento emesso dalla
Banca d'AL nel 2005”, sì da non avere consentito di valutare la fondatezza dell'eccezione – è pienamente conforme agli indirizzi assunti sulla questione dalla
Suprema Corte di Cassazione che, pronunciandosi sul problema della rilevabilità
d'ufficio della nullità della fideiussione omnibus per i profili dedotti in questa sede, ha, anzitutto, chiarito, in generale, che la nullità può essere “rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma solo laddove siano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza, (ex aliis, Cass., sez. 3,
19/02/2020, n. 4175; Cass., sez. 3, 13/02/2020, n. 3556; Cass., sez. 3, 10/11/2020, n.
25273)”; che, pertanto, nel caso sottoposto al suo esame, la Corte territoriale “non discostandosi dai suddetti principi, è correttamente pervenuta alla decisione di rigetto della domanda di nullità sul rilievo che essa poggiava su circostanze di fatto (la conformità dei contratti di fideiussione al “modello ABI”, ma anche sul parere dell'AGCM e sul provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'AL) che le parti avrebbero dovuto introdurre già in primo grado. Difatti, a fronte della eccepita nullità pagina 14 di 20 di una clausola contrattuale che discenderebbe dalla conformità del contratto rispetto al modello redatto dall'ABI e contenente le clausole oggetto del provvedimento sanzionatorio della Banca d'AL, gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto allegare i fatti costitutivi funzionali a fondare la legittimità di una successiva rilevazione officiosa della nullità, poiché tanto il contratto in contestazione, quanto la modulistica applicata
e la delibera della Banca d'AL suindicata erano a disposizione delle parti” (Cass.
22/10/2024 n. 27389).
Con la medesima pronuncia la Cassazione ha, quindi, chiarito che “la quaestio nullitatis
…pur astrattamente proponibile, avrebbe, sì, obbligato il giudice a rilevarne l'eventuale fondatezza (con conseguente applicazione del disposto dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.), ma sempre che ed a condizione che i fatti costitutivi del vizio negoziale fossero stati già tempestivamente allegati, onde legittimare una decisione fondata su quegli stessi fatti e soltanto su quelli, non essendo più consentito al giudice di appello alcun accertamento fattuale se non in violazione del principio del contraddittorio”; che, pertanto, deve ritenersi “conforme a diritto e rispettosa dei principi affermati dalle
Sezioni Unite di questa Corte con la già ricordata sentenza n. 26242 del 2014 la decisione impugnata nella parte in cui viene evidenziato come siano mancati in atti ‹‹lo schema dell'intesa contrattuale predisposta dall'ABI, a cui in tesi si sarebbe rifatto il contratto di fideiussione, ma anche il parere dell'AGCM ed il provvedimento n. 55 del
2.5.2005 con cui la Banca d'AL ha sanzionato l'intesa per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287/90, documenti indispensabili per dimostrare che il contratto di fideiussione per cui è causa sia il prodotto dell'intesa medesima e che sia stata elusa la possibilità di scelta nella determinazione delle singole clausole››.
Tali principi, relativi all'onere di prova gravante sulla parte che (come nel caso) eccepisca la nullità della fideiussione omnibus, sono stati ulteriormente chiariti dalla
Cassazione, da un lato, con il rilievo che “i provvedimenti amministrativi adottati dalle autorità indipendenti non rientrano tra le fonti del diritto elencate dall'art. 1 delle pagina 15 di 20 preleggi e restano, pertanto, esclusi dall'ambito di operatività del principio iura novit curia di cui all'art. 113 cod. proc. civ. (in tal senso, Cass., sez. 1, 03/12/2019, n. 31569, che ha affermato che il provvedimento con cui la Banca d'AL ha accertato l'intesa concorrenziale posta a base della asserita nullità per contrasto con l'art. 2, lett. a), legge n. 287 del 10 ottobre 1990, è appunto un fatto (non una norma di diritto)”; da un altro lato, con il rilievo che “neppure può condividersi la tesi che il provvedimento della
Banca d'AL n. 55 del 2005 possa assurgere a fatto notorio” (così Cass. 22/10/2024 n.
27389; cfr. anche Cass. 17/1/2025 n. 1170).
Né, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, potrebbe ritenersi che, alla stregua delle difese dell'opposta, questa non avesse contestato la conformità della fideiussione omnibus per cui è causa al modello ABI, sì da doversi ritenere “che la sussistenza dei contestati fatti possa ritenersi provata ex art. 115 c.p.c.”, posto che l'opposta e odierna appellata aveva addirittura contestato che la garanzia rilasciata dall'appellante potesse essere qualificata come fideiussione, avendo, piuttosto, sostenuto che si trattasse di un contratto autonomo di garanzia, qualificazione, questa, incompatibile con il modello fideiussorio e con l'ambito di applicazione del provvedimento della Banca d'AL n. 55 del 2005 invocato dalla parte appellante (Cass.
10/1/2025 n. 660).
A tal punto, una volta escluso il profilo di nullità parziale della fideiussione omnibus invocato dall'appellante con riferimento alla clausola di deroga al disposto dell'art. 1957
c.c., è solo il caso di richiamare che non vi è alcun motivo di appello sulla decisione assunta dal Tribunale in ordine alla legittimità della deroga all'art. 1957 c.c. pattuita con clausola in questione;
che, del resto, trattasi di una decisione in linea con la consolidata giurisprudenza in argomento che ha da tempo chiarito che trattasi di “pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (per tutte: Cass. pagina 16 di 20 04/12/2017, n. 28943; Cass. 24/09/2013, n. 21867; Cass. 18/04/2007, n. 9245; Cass.
22/10/2024 n. 27389).
10) Con il proprio terzo motivo di appello l'odierno appellante, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe “erroneamente ritenuto che l'attore opponente non abbia dato evidenza delle condotte anatocistiche, e quindi sanzionabili, da parte della banca, con applicazione di tassi di interesse sopra la soglia di usura e che la CTU richiesta non fosse ammissibile”, ha lamentato che, diversamente, egli aveva
“tempestivamente richiesto sia l'ammissione di prova per testi che di una CTU che desse conferma delle doglianze enunciate e supportate dal doc 13, anch'esso tempestivamente prodotto”.
10.1) Tale motivo di appello è del tutto infondato.
Deve, infatti, condividersi la valutazione con cui il Tribunale ha ritenuto che non fossero meritevoli di apprezzamento le generiche contestazioni svolte dall'opponente sulla fondatezza della pretesa creditoria ex adverso azionata con il decreto ingiuntivo opposto,
e, ciò, sul rilievo che l'esistenza del rapporto di conto corrente ed il credito su di esso vantato erano stati confortati dalla parte opposta, in sede di costituzione in giudizio, attraverso la produzione del contratto e degli estratti conto integrali del rapporto;
che, anche a seguito di tali produzioni, nessuna specifica contestazione era mai stata mossa dall'opponente in ordine alla legittimità degli importi addebitati in conto, essendosi limitato l'opponente “a contestare genericamente l'attendibilità degli estratti e la quantificazione del credito, assumendo che la banca avrebbe fatto illegittimo ricorso a vari strumenti quali la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l'applicazione di commissioni di massimo scoperto e di costi privi di giustificazione nonché
l'applicazione di tassi di interesse usurari”.
Il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha, in particolare, evidenziato che l'opponente
“non ha indicato, entro il maturare delle preclusioni assertive, il tasso di interesse applicato, se e quando sarebbero stati superati i tassi soglia e in che misura ciò sarebbe pagina 17 di 20 accaduto, limitandosi a contestare l'usurarietà di quelli applicati”; che, invero, “anche dopo il deposito degli estratti conto ad opera della banca, il signor si è limitato a Pt_1
richiamare le “perizie preliminari di primario istituto che certificano la sussistenza di condotte rilevanti sia civilmente in termini di anatocismo che di usura ex art. 2 L
108/96, che penalmente in relazione all'art. 644 c.p.”; che, peraltro, “tali “perizie”, prodotte sub doc. 13 all'atto di citazione, appaiono tuttavia palesemente inidonee a circostanziare le allegazioni dell'opponente, trattandosi a ben vedere di “preanalisi” dei rapporti bancari estremamente succinte, che si limitano ad esporre i risultati complessivi di calcoli i cui criteri non vengono esplicitati e che non consentono
l'individuazione puntuale dei periodi in cui si sarebbero verificati gli illeciti”.
Ebbene, l'appellante, senza porre minimamente in discussione quanto esattamente rilevato dal giudice di primo grado ed omettendo, anche nella presente sede di appello, di svolgere qualsiasi indicazione sui tassi di interesse previsti in contratto ed applicati nel corso del rapporto così come su quando e come vi sarebbero state illegittime condotte anatocistiche, ha ritenuto di poter ovviare alle proprie lacune facendo generico richiamo alla perizia da esso prodotta sub doc. 13 e chiedendo di “assumere la richiesta istruttoria ammettendo tanto la richiesta CTU che l'indicata prova per interpello e testi”.
Tale allegazione di parte appellante è quanto mai infondata, posto che, come detto, le contestazioni svolte dall'appellante in ordine agli interessi applicati sul conto corrente sono prive di qualsiasi riferimento al rapporto intercorso tra le parti;
che il documento prodotto sub doc. 13 appellante non è una perizia ma (come, del resto, è stato indicizzato dalla stessa parte appellante) un semplice “esito indagini” che, per ciò che riguarda il rapporto di conto corrente per cui è causa, è costituito da un solo foglio su cui sono indicati degli importi riferiti a usura, ad anatocismo, ad interessi debitori, commissioni di massimo scoperto e spese, e ciò, ancora una volta, senza alcun richiamo alle clausole o alle previsioni contrattuali e senza alcuna indicazione sul criterio di calcolo che avrebbe portato a determinare le cifre ivi indicate;
che, in tale contesto, al di là pagina 18 di 20 dell'evidente inutilità della prova orale in una materia quale quella per cui è causa, deve ritenersi inammissibile, in quanto palesemente esplorativa, la richiesta CTU contabile.
11) Con il proprio quarto motivo di appello l'odierno appellante, censurando la valutazione con cui il Tribunale ha ritenuto la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi in quanto correttamente pattuita, ha dedotto, in senso contrario, che egli aveva “contestato (cfr pag.3 memoria ex art 183 co 6 n.2 Pt_1
l'assenza della propria firma nella pagina del contratto di apertura di conto corrente (cfr all. 7 ingiunzione) ove viene trattata la liquidazione trimestrale degli interessi a beneficio di entrambe le parti, e dunque non averla accettata”.
11.1) Tale motivo di appello è del tutto infondato dovendosi ritenere inconferente la doglianza con essa svolta dalla parte appellante, posto che, per quanto non sia firmata la pagina del “contratto di accensione di conto corrente” n. 10236147 nell'ambito della quale, insieme ad altre condizioni contrattuali, risulta essere stata riportata la clausola 7 contenente la previsione di capitalizzazione degli interessi (ossia la pag. 6/8 del contratto di conto corrente sub doc. 7 fascicolo monitorio), tuttavia, il contratto di conto corrente in questione risulta essere stato regolarmente sottoscritto dal cliente all'ultima pagina, ove è presente anche la specifica sottoscrizione delle clausole “vessatorie”, appositamente richiamate con il loro numero e con l'indicazione del loro oggetto, tra le quali è, fra l'altro, presente il richiamo della clausola 7 in tema di “capitalizzazione degli interessi” (cfr. la pag. 8/8 del contratto di conto corrente sub doc. 7 fascicolo monitorio).
Considerato, inoltre, che nessuna censura è stata mossa dall'appellante al rilievo svolto dal giudice di primo grado circa la legittima previsione della capitalizzazione degli interessi – ove è stato rilevato che “dal contratto di conto corrente prodotto (sub doc. 7 del fascicolo monitorio) emerge il rispetto dei requisiti richiesti per legge, essendo indicata, in particolare, la misura del TAE (tasso annuo effettivo) e del TAN (tasso annuo nominale) ed essendo garantito il principio di simmetria nella contabilizzazione
pagina 19 di 20 trimestrale degli interessi” – deve concludersi che anche il motivo di impugnazione in questione non sia meritevole di accoglimento.
12) Secondo il criterio della soccombenza l'appellante va condannato a Parte_1
rimborsare alla parte appellata le spese di lite, come liquidate in dispositivo, con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, individuato tenuto conto del valore della controversia, (valore indicato in € 123.946,71) come previsti dal DM n.
147 del 13/08/2022, avuto ulteriore riguardo alle questioni affrontate e all'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante nei Parte_1
confronti dell'appellata e, per essa, (già Controparte_1 CP_11
, avverso la sentenza del Tribunale di Milano sez. impresa A n. CP_3
6629/2023, pubblicata in data 1/8/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata Parte_1 [...]
e, per essa, (già , le spese del Controparte_1 CP_11 CP_3
presente grado di appello, liquidate in complessivi euro 9.991,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.
24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20/3/2025.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott. Giuseppe Ondei
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ondei Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2588/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Matteo Milanese (C.F. - fax 0313372344 – PEC C.F._2
, con Studio in Como, via Dottesio n.8, il quale dichiara di Email_1
eleggere domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, come da delega in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P. IVA ) e, per essa, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. e P. IVA ), già CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3 CP_3
rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Del Zoppo (C.F. - fax C.F._3
pagina 1 di 20 0254115106 – PEC ed elettivamente Email_2
domiciliata presso il suo studio in P.zza Risorgimento n. 8, 20129, Milano, come da delega in atti.
APPELLATA
OGGETTO: fideiussione.
CONCLUSIONI:
Per PARTE APPELLANTE
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, ferme le istanze tutte e deduzioni d'udienza, anche istruttorie di primo grado da intendersi qui integralmente riproposte, respinta ogni contraria istanza da chicchessia svolta, riformare l'impugnata sentenza per i motivi di censura tutti sopra dedotti e per l'effetto così giudicare
In via istruttoria, previa rimessione della causa sul ruolo, ammettere i mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza e ribaditi nel foglio di precisazione delle conclusioni per le ragioni esplicate nella parte motiva del presente atto.
All'uopo si individua specificamente l'attività istruttoria di cui si chiede l'assunzione, in ossequio a quanto statuito dalla Suprema Corte con sentenza n. 17046 del 28/06/2018, riportando qui di seguito le istanze istruttorie ribadite in sede di precisazione delle conclusioni nel primo grado di giudizio: ammettersi CTU sulla base del seguente -o simile- quesito: “Il CTU, sentite le parti e i loro eventuali CTP, effettuata ogni indagine necessaria ed opportuna, esaminata la documentazione prodotta, e quella eventualmente offerta dalle parti nel corso dell'indagine nei limiti di cui all'art. 198 c.p.c., proceda nei seguenti termini con riferimento al contratto di conto corrente per cui è causa ed oggetto del monitorio: 1) effettui ogni conteggio con decorrenza dall'estratto di C/C più risalente prodotto partendo da saldo zero ove sia debitorio;
2) espunga dal conteggio le commissioni di massimo scoperto e commissioni similari;
3) espunga dal conteggio la capitalizzazione trimestrale degli interessi senza procedere ad alcuna capitalizzazione;
4) pagina 2 di 20 calcoli gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto: a) agli scoperti ultrafido il tasso debitore contrattuale e sue successive variazioni se più favorevoli al cliente, b) agli scoperti intrafido il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB determinato in relazione al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto, nei limiti del tasso soglia d'usura ovvero, se più favorevoli al cliente, nei 12 mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; 5) ove emergano (anche in base al ricalcalo richiesto) saldi attivi, calcoli gli interessi creditori al tasso contrattuale e successive variazioni se più favorevoli al cliente;
6) all'esito dei conteggi richiesti determini il saldo finale alla chiusura del conto l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla banca nel ricorso monitorio e la differenza rispetto alla somma ingiunta, effettui un'ipotesi alternativa;
7) verifichi, sulla base delle originarie annotazioni contabili della se vi siano stati pagamenti solutori, ossia versamenti CP_4
in conto a pagamento di saldi debitori (per conti correnti senza fido, ovvero per periodi in cui il correntista non beneficiava di aperture di credito), ovvero versamenti in conto a pagamento (con riferimento al saldo disponibile) di saldi debitori per importi superiori al fido concesso (per conti correnti con fido), a) in tal caso individui, per ciascun pagamento solutorio riscontrato (ovvero per la parte solutoria di ciascuna rimessa in conto), in quale misura l'importo risultasse a detta data a pagamento di poste pregresse annotate a debito di cui sub 2 e 3 (nella misura non coperta da pagamenti solutori pregressi), defalcando quanto debba essere imputato a pagamento di interesse semplice
(nei termini di cui sub 5) maturati sino a detta data;
8) all'esito dei conteggi richiesti da
1 a 7, e tenendo conto che non potranno essere espunte le annotazioni a debito di cui sub
2 e 3 per la parte pagata nei termini di cui sub 7a), determini il saldo finale del conto e la differenza rispetto al saldo evidenziato dalla banca nel ricorso monitorio e la differenza rispetto alla somma ingiunta.
-Ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante dell'opposta, nonchè prova per pagina 3 di 20 testi, sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che presso la filiale di Lainate CP_5
in data 05.05.2004 veniva accesso il conto corrente 10236147 intestato a e CP_6
su tale conto veniva accordata una linea di credito di euro 40.000,00 poi aumentata sino a euro 100.000,00. 2. Vero che contestualmente al rilascio della linea di credito di cui al punto che precede venivano richiesti, quale condizione indispensabile, il deposito di €
50.000 in titoli in pegno alla stessa nonché la fideiussione omnibus del legale CP_5
rappresentante della correntista.
3. Vero che in data 06.05.2004 il sig. Parte_1
Contr prestata fideiussione omnibus fino alla concorrenza di € 130.000,00; 4. Vero che acconsentiva al pegno richiesto e depositava, vincolando in pegno a favore di CP_6
titoli per € 50.000,00. 5. Vero che alla data del 30.09.2011 il saldo a debito di CP_5
Mc Itaia srl era pari a € 99.999,61. 6. Vero che in epoca successiva al 30.09.2011 veniva da autorizzato uno sconfino superiore ai 100.000,00 € accordati, ed in CP_5
particolare al 31.12.2011 il saldo a debito era di € 140.784,99, fino ad arrivare al
31.12.2012 ad € 163.502,80; 7. Vero che il 22.02.2013, omettendo di darne comunicazione, tanto previa quanto postuma, escuteva il pegno, CP_5
accreditando sul conto corrente 10236147 intestato a la somma di € CP_6
51.961,78. 8. Vero che al momento dell'escussione del pegno la società correntista si trovava già in stato di liquidazione volontaria. Si indicano a testi: - Testimone_1
presso , filiale di Bollate, P Carlo Marx - Flavio Tognetti, presso CP_5 CP_5
filiale di Legnano P San Magno - Monica , presso , filiale
[...] CP_7 CP_5
di Legnano P San Magno
Nel merito: in riforma della sentenza n.6629\2023 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 20.07.2023 e pubblicata il 01.08.2023 al termine del Giudizio 2978\2019 RG:
- accertare la nullità della procura rilasciata a per i motivi dedotti in narrativa CP_3
nonché
pagina 4 di 20 l'insussistenza della titolarità del rapporto azionato in capo a e Controparte_8
per l'effetto annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e comunque privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare la nullità della garanzia del sig. per i motivi dedotti Parte_1
in narrativa, o comunque annullarla, e per l'effetto annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e comunque privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto, in quanto inammissibile, improcedibile, infondato, in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza/prescrizione ex art. 1956 e 1957 c.c. dalla garanzia del sig. per i motivi dedotti in narrativa, o comunque annullarla, e Parte_1
per l'effetto annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e comunque privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto, in quanto inammissibile, improcedibile, infondato, in fatto e in diritto;
- accertare la sussistenza del/dei vizio/i della volontà descritti ed eccepiti in narrativa e per l'effetto annullare/dichiarare nullo e privo di effetti il contratto denominato di fideiussione sottoscritto dal sig. e per l'effetto annullare dichiarare nullo il Parte_1
decreto opposto;
- per i motivi elencati in narrativa accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta per il titolo dedotto nel provvedimento opposto;
- per tutti i motivi di fatto e di diritto di cui in narrativa, ai sensi degli artt. 1815, 2° comma, 2033, 2043, 1337, 1375, della L. 108/96 e comunque per ogni miglior titolo e ragione ritenuti da Codesto Ill.mo Giudicante, dichiarare risolti e provi di efficacia ed tutti i contratti bancari eventualmente prodotti e dedotti dall'opposta col ricorso per decreto ingiuntivo e comunque, anche indipendentemente dalla declaratoria di risoluzione/inefficacia, dichiarare non dovuti, in nessuna misura ovvero, in subordine, in quella miglior misura ritenuta di
Giustizia, gli interessi, comunque contrattualmente denominati o pattuiti (remunerativi, pagina 5 di 20 compensativi, moratori e di qualsiasi altro genere), le commissioni, le spese ed ogni altra e qualsiasi componente di addebito o di costo correlata a qualsiasi somma erogata in linea capitale a e per l'effetto annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e CP_6
comunque privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto;
In ogni caso: condannare l'appellata alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio con previsione di distrazione a favore del procuratore he si dichiara antistatario”
Per PARTE APPELLATA
“Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
Nel merito
In via Principale:
- respingere l'appello proposto dal Sig. poiché infondato in fatto ed in Parte_1
diritto per tutti i motivi indicati in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Milano, sez. Parte_1
impresa A, n. 6629/2023, pubblicata in data 1/8/2023, con la quale - nell'ambito di una causa di opposizione proposta dallo stesso , odierno appellante, contro il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 23441/2018 emesso in data 23/10/2018 a favore di
[...]
(rappresentata dalla propria IA ), Controparte_1 CP_3
con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 123.946,71 sulla base di una fideiussione da esso rilasciata in favore della società Controparte_6
(società di cui, all'epoca, lo stesso era amministratore) - è stata rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo ed è stato condannato l'opponente al pagamento delle Parte_1
spese processuali. pagina 6 di 20 Vicende processuali
1) A fondamento della pretesa creditoria azionata con dalla ricorrente CP_9 [...]
(rappresentata dalla sua IA nei confronti Controparte_1 CP_3
dell'ingiunto per l'importo di euro 123.946,71, oltre interessi e spese, Parte_1
veniva esposto quanto segue:
- che in data 5/5/2004 la società aveva stipulato un contratto di conto Controparte_6
corrente con Controparte_10
- che in data 6/5/2004 il sig. aveva prestato fideiussione sino all'importo di Parte_1
euro 130.000,00;
- che, a fronte del persistente inadempimento di con lettera in Controparte_6 CP_5
data 4/1/2013, aveva comunicato il recesso dal contratto di conto corrente intimando l'immediato pagamento di quanto dovuto (euro 166.910,64);
- che in data 22/7/2016 veniva dichiarato dal Tribunale di Milano il fallimento della
[...]
; CP_6
- che in data 27/9/2016 veniva inviata una diffida al garante;
Parte_1
- che nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai Controparte_1
sensi della legge n. 130/1999, in forza di un contratto di cessione concluso in data
14/7/2017, si era resa cessionaria di una serie di crediti già di tra cui Controparte_5
quello relativo alla posizione debitoria in questione;
- che, alla data del 12/7/2018, il credito vantato dalla banca ammontava ad euro
123.946,71 come da estratto conto certificato ex art. 50 TUB.
2) Proponendo opposizione avverso tale decreto ingiuntivo, l'ingiunto Parte_1
chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto eccependo:
i) in via pregiudiziale, la nullità della procura rilasciata da alla Controparte_1
propria IA CP_3
ii) nel merito, con riguardo alla fideiussione: pagina 7 di 20 - la nullità del contratto di fideiussione omnibus sottoscritto a garanzia delle obbligazioni di in quanto conforme al modello ABI e, quindi, in Controparte_6
contrasto con la normativa antitrust ex art. 2 comma 2 lett.a) della legge 287/1990;
- la decadenza ex artt. 1956 e 1957 c.c. ovvero, in caso di qualificazione del contratto come garanzia autonoma, il suo annullamento per vizi del consenso;
iii) nel merito, con riguardo al debito garantito, l'usurarietà dei tassi di interessi e l'anatocismo in relazione al rapporto di conto corrente intestato alla società garantita.
3) Si costituiva in giudizio l'opposta che, contestando gli Controparte_1
assunti e le eccezioni di parte opponente, chiedeva il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4) Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede:
i) ha, anzitutto, ritenuto infondata l'eccezione di nullità della procura notarile rilasciata da a CP_1 CP_3
ii) ha, poi, rigettato l'eccezione di nullità della fideiussione omnibus e le altre censure ad essa strettamente conseguenziali, e, ciò, sul rilievo che, quantunque si trattasse di fideiussione e non di contratto autonomo di garanzia (come diversamente sostenuto dall'opposta), l'opponente non aveva fornito “alcuna prova dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale nel mercato delle fideiussioni bancarie di cui il suo contratto costituirebbe lo sbocco a valle”, in quanto l'opponente non aveva prodotto “né lo schema ABI né il provvedimento emesso dalla Banca d'AL nel 2005” e, quindi, non aveva consentito di valutare la fondatezza delle contestazioni, con conseguente validità della deroga all'art. 1957 c.c.: sotto questo profilo il giudice di primo grado ha rilevato che la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c., può pacificamente formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore o essere comunque derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente (Cass. n. 13078/2008). Tale pattuizione, infatti, è rimessa alla disponibilità pagina 8 di 20 delle parti e non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto
l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cass. n. 20306/2019; in termini, tra molte, Cass. n.
21867/2013 e Cass. n. 8839/2007);
iii) ha, quindi, disatteso l'eccezione incentrata sulla violazione dei doveri posti dall'art. 1956 c.c. a carico del creditore per carenza di allegazione e prova degli elementi richiesti a tal fine, come chiarito dalla giurisprudenza secondo cui “il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha
l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche” (cfr.
Cass. n. 23442/2016).
Il giudice di primo grado ha, anche, rilevato che, “oltre all'onere di allegazione, sull'opponente grava quindi anche quello di provare il preciso momento in cui la banca ha avuto consapevolezza del mutamento delle condizioni economiche della debitrice principale”; che “entrambi questi oneri non sono stati assolti dall'odierno opponente”; che, peraltro, “è incontestato – oltre che provato in via documentale (cfr. doc. 10 fasc. parte opponente) – che è stato socio unico e amministratore unico della Parte_1
dalla data di costituzione della società sino al 26.05.2014”; Controparte_6
iv) ha, infine, ritenuto che non fosse meritevole di accoglimento la contestazione svolta dall'opponente circa “gli interessi comunque contrattualmente denominati o pattuiti
(remunerativi, compensativi, moratori e di qualsiasi altro genere), le commissioni, le spese e ogni altra componente di addebito o costo correlata a qualsiasi somma erogata in linea capitale a a fronte dell'assoluta genericità di tale contestazione, Controparte_6
rimasta priva di qualsiasi migliore allegazione.
pagina 9 di 20 5) Contro tale sentenza ha proposto appello l'appellante , il quale, Parte_1
riproponendo le domande svolte in primo grado, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa riforma della sentenza impugnata deducendone l'erroneità nella parte in cui:
i) ha riconosciuto infondata l'eccezione di nullità della procura conferita da
[...]
a (oggi ; Controparte_1 CP_3 Pt_2
ii) ha ritenuto (per omessa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e per omessa puntuale valutazione delle tesi difensive delle parti) che non fosse stata provata la riconducibilità della fideiussione omnibus per cui è causa allo schema ABI;
iii) ha ritenuto (per omessa valutazione dei documenti agli atti) che l'opponente non avesse dato prova delle condotte anatocistiche e dell'applicazione di interessi non dovuti;
iv) ha ritenuto (per omessa valorizzazione dei documenti agli atti) la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi per la presenza nel contratto di conto corrente della clausola di reciprocità accettata dall'opponente.
6) Costituendosi in giudizio, l'appellata rappresentata dalla Controparte_1
propria IA (nuova denominazione di , CP_11 CP_3
contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
7) Ad avviso della Corte l'appello è infondato e va respinto per le seguenti ragioni.
8) Con il proprio primo motivo di impugnazione, l'appellante , censurando Parte_1
la sentenza del Tribunale nella parte in cui è stata disattesa l'eccezione, da esso svolta, di nullità della procura notarile rilasciata da a in quanto contra legem, ha CP_1 CP_3
lamentato che il Tribunale si sarebbe limitato “ad affermare che l'attività di recupero pagina 10 di 20 crediti conto terzi potesse essere svolta da intermediari finanziari e che fosse CP_3
quindi legittimata in quanto iscritta all'albo bancario, senza svolgere alcuna indagine in merito all'effettivo esercizio da parte della medesima di alcuna delle attività caratteristiche delle banche”.
8.1) Tale motivo di appello deve ritenersi infondato.
Al riguardo, va, anzitutto, richiamato che la parte appellata Controparte_1
(cessionaria del credito per cui è causa in base ad un'operazione di cartolarizzazione conclusa con la cedente ai sensi della legge n. 130/1999), rappresentata Controparte_5
dalla propria IA (nuova denominazione di , CP_11 CP_3
contestando il predetto motivo di appello, ha ribadito che “prima e poi CP_3
così come dimostrato, sono sempre state legittimate a gestire i CP_11 Parte_3
crediti ceduti ed i finanziamenti concessi dalla società di cartolarizzazione, così come previsto dalla legge”; che correttamente il giudice di primo grado avrebbe, quindi, rilevato “come l'opposta abbia ampiamente provato sia in sede di costituzione sia con la memoria istruttoria che al momento dell'introduzione del giudizio la stessa avesse natura di banca e che successivamente alla riorganizzazione societaria con cambio di denominazione in la stessa avesse acquisito le autorizzazioni di cui CP_11
all'art. 115 T.UL.P.S.”
L'appellante , pur riconoscendo che, nel corso del giudizio, “ è Parte_1 CP_3
divenuta Dovalue con ottenimento della licenza ex art 115 Tupls” e con conseguente
“adeguamento della struttura societaria di al modello richiesto dall'opponente”, CP_3
tuttavia, ha insistito sull'eccezione di nullità della procura rilasciata da a CP_1 CP_3
quale IA all'incasso.
Ad avviso della Corte merita di essere condivisa la valutazione in proposito svolta dal
Tribunale che ha ritenuto infondata tale eccezione sul seguente rilievo:
“in base alla disciplina delineata dal d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) e dalla legge n.
130/1999, nel caso dei crediti deteriorati, la gestione dei crediti ceduti e dei pagina 11 di 20 finanziamenti concessi dalla società di cartolarizzazione è affidata a una banca o a un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del T.U.B.
Le banche e gli intermediari finanziari scritti all'albo tenuto dalla Banca d'AL sono dunque i soggetti autorizzati dalla legge allo svolgimento dell'attività di servicing.
Ciò detto, l'opposta ha innanzitutto dimostrato che, al momento dell'introduzione del presente giudizio, aveva natura di banca (cfr. all. 4 e all. 7 alla comparsa di costituzione). In sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. ha poi dimostrato di essere stata sottoposta ad un progetto di riorganizzazione societaria che ha comportato il cambio di denominazione in e la revoca della licenza bancaria da parte CP_11
della Banca Centrale Europea, con acquisto delle autorizzazioni di cui all'articolo 115
T.U.L.P.S.
Trattandosi di soggetto legittimato ad assumere mandati per la gestione e l'incasso di crediti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, va disattesa l'eccezione di nullità della procura ricevuta da ”. CP_1
Tale valutazione del Tribunale è da ritenersi adeguata e corretta, posto che l'odierno appellante, non contestando che fosse iscritta all'albo degli intermediari CP_3
finanziari di cui all'art. 106 TUB, si è limitato a censurare la valutazione del Tribunale perché questo non avrebbe svolto “alcuna indagine in merito all'effettivo esercizio da parte della medesima di alcuna delle attività caratteristiche delle banche”; che, peraltro, trattasi di un rilievo inconferente, ove si consideri che gli intermediari finanziari, iscritti nell'albo ex art. 106 TUB sono soggetti, diversi dalle banche, che esercitano in via professionale, nei confronti del pubblico, le attività di concessione dei finanziamenti sotto qualsiasi forma, nonché, per ciò che rileva in questa sede, la riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento ai sensi della L. n. 130/1999 in materia di cartolarizzazione dei crediti (c.d. servicing).
Va, poi, richiamato che, sulla questione, la Suprema Corte di Cassazione ha anche recentemente chiarito che “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti pagina 12 di 20 cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali” (Cass. 18/3/2024 n. 7243).
Le considerazioni sin qui svolte conducono, quindi, al rigetto del primo motivo d'appello.
9) Con il proprio secondo motivo di appello, la parte appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che non fosse stata provata la riconducibilità della fideiussione omnibus per cui è causa allo schema ABI (con conseguente illegittimità delle clausole 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione): al riguardo, l'appellante ha dedotto che, nel caso, si trattava di circostanza non contestata, e, ciò, in quanto la parte opposta si era “limitata a sostenere che il contratto non fosse una fideiussione ma un contratto autonomo di garanzia”, sì che “l'attore opponente, non avendo ricevuto alcuna contestazione ai propri addebiti, neppure generica, ma unicamente la proposta di una diversa categorizzazione contrattuale del suo impegno, non era tenuto a dare ulteriore evidenza della fondatezza della contestazione, proprio per il disposto dell'art. 115 c.p.c.”.
L'appellante , inoltre, dopo aver richiamato “come per recente Parte_4
giurisprudenza di Cassazione (Cassazione civile sez. III -17/07/2023, n. 20713) il vizio contestato sia rilevabile anche d'ufficio ed anche in grado di appello”, ha, quindi, dedotto che “pur non avendo [egli] prodotto la delibera della banca d'AL e non aver dato specifica prova di un'intesa anticoncorenziale tra banche, avendo specificamente contestato ed eccepito tali circostanze senza che l'opposta abbia replicato alcunchè”,
pagina 13 di 20 dovrebbe ritenersi “che la sussistenza dei contestati fatti possa ritenersi provata ex art
115 c.p.c.”.
L'appellante ha, quindi, chiesto che “ritenuto pacifico, non contestato e dunque provato che gli articoli nn. 2, 6, 8 riproducono lo schema ABI sanzionato dalla delibera della
Banca d'AL 55/2005, venga dichiarata la nullità del contratto o in subordine dei singoli articoli”; che, inoltre, sulla base di detta nullità, venga dichiarata la decadenza dell'azione nei confronti del sig. da parte della convenuta opposta per decorso del Pt_1
termine di cui all'art 1957 c.c., con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
9.1) Tale motivo di appello è del tutto infondato.
Va, infatti, rilevato che la motivazione con cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità, per violazione della normativa antitrust, della fideiussione omnibus per cui è causa - per non avere l'odierno appellante assolto all'onere di prova su di esso incombente, non avendo prodotto “né lo schema ABI né il provvedimento emesso dalla
Banca d'AL nel 2005”, sì da non avere consentito di valutare la fondatezza dell'eccezione – è pienamente conforme agli indirizzi assunti sulla questione dalla
Suprema Corte di Cassazione che, pronunciandosi sul problema della rilevabilità
d'ufficio della nullità della fideiussione omnibus per i profili dedotti in questa sede, ha, anzitutto, chiarito, in generale, che la nullità può essere “rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma solo laddove siano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza, (ex aliis, Cass., sez. 3,
19/02/2020, n. 4175; Cass., sez. 3, 13/02/2020, n. 3556; Cass., sez. 3, 10/11/2020, n.
25273)”; che, pertanto, nel caso sottoposto al suo esame, la Corte territoriale “non discostandosi dai suddetti principi, è correttamente pervenuta alla decisione di rigetto della domanda di nullità sul rilievo che essa poggiava su circostanze di fatto (la conformità dei contratti di fideiussione al “modello ABI”, ma anche sul parere dell'AGCM e sul provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'AL) che le parti avrebbero dovuto introdurre già in primo grado. Difatti, a fronte della eccepita nullità pagina 14 di 20 di una clausola contrattuale che discenderebbe dalla conformità del contratto rispetto al modello redatto dall'ABI e contenente le clausole oggetto del provvedimento sanzionatorio della Banca d'AL, gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto allegare i fatti costitutivi funzionali a fondare la legittimità di una successiva rilevazione officiosa della nullità, poiché tanto il contratto in contestazione, quanto la modulistica applicata
e la delibera della Banca d'AL suindicata erano a disposizione delle parti” (Cass.
22/10/2024 n. 27389).
Con la medesima pronuncia la Cassazione ha, quindi, chiarito che “la quaestio nullitatis
…pur astrattamente proponibile, avrebbe, sì, obbligato il giudice a rilevarne l'eventuale fondatezza (con conseguente applicazione del disposto dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.), ma sempre che ed a condizione che i fatti costitutivi del vizio negoziale fossero stati già tempestivamente allegati, onde legittimare una decisione fondata su quegli stessi fatti e soltanto su quelli, non essendo più consentito al giudice di appello alcun accertamento fattuale se non in violazione del principio del contraddittorio”; che, pertanto, deve ritenersi “conforme a diritto e rispettosa dei principi affermati dalle
Sezioni Unite di questa Corte con la già ricordata sentenza n. 26242 del 2014 la decisione impugnata nella parte in cui viene evidenziato come siano mancati in atti ‹‹lo schema dell'intesa contrattuale predisposta dall'ABI, a cui in tesi si sarebbe rifatto il contratto di fideiussione, ma anche il parere dell'AGCM ed il provvedimento n. 55 del
2.5.2005 con cui la Banca d'AL ha sanzionato l'intesa per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287/90, documenti indispensabili per dimostrare che il contratto di fideiussione per cui è causa sia il prodotto dell'intesa medesima e che sia stata elusa la possibilità di scelta nella determinazione delle singole clausole››.
Tali principi, relativi all'onere di prova gravante sulla parte che (come nel caso) eccepisca la nullità della fideiussione omnibus, sono stati ulteriormente chiariti dalla
Cassazione, da un lato, con il rilievo che “i provvedimenti amministrativi adottati dalle autorità indipendenti non rientrano tra le fonti del diritto elencate dall'art. 1 delle pagina 15 di 20 preleggi e restano, pertanto, esclusi dall'ambito di operatività del principio iura novit curia di cui all'art. 113 cod. proc. civ. (in tal senso, Cass., sez. 1, 03/12/2019, n. 31569, che ha affermato che il provvedimento con cui la Banca d'AL ha accertato l'intesa concorrenziale posta a base della asserita nullità per contrasto con l'art. 2, lett. a), legge n. 287 del 10 ottobre 1990, è appunto un fatto (non una norma di diritto)”; da un altro lato, con il rilievo che “neppure può condividersi la tesi che il provvedimento della
Banca d'AL n. 55 del 2005 possa assurgere a fatto notorio” (così Cass. 22/10/2024 n.
27389; cfr. anche Cass. 17/1/2025 n. 1170).
Né, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, potrebbe ritenersi che, alla stregua delle difese dell'opposta, questa non avesse contestato la conformità della fideiussione omnibus per cui è causa al modello ABI, sì da doversi ritenere “che la sussistenza dei contestati fatti possa ritenersi provata ex art. 115 c.p.c.”, posto che l'opposta e odierna appellata aveva addirittura contestato che la garanzia rilasciata dall'appellante potesse essere qualificata come fideiussione, avendo, piuttosto, sostenuto che si trattasse di un contratto autonomo di garanzia, qualificazione, questa, incompatibile con il modello fideiussorio e con l'ambito di applicazione del provvedimento della Banca d'AL n. 55 del 2005 invocato dalla parte appellante (Cass.
10/1/2025 n. 660).
A tal punto, una volta escluso il profilo di nullità parziale della fideiussione omnibus invocato dall'appellante con riferimento alla clausola di deroga al disposto dell'art. 1957
c.c., è solo il caso di richiamare che non vi è alcun motivo di appello sulla decisione assunta dal Tribunale in ordine alla legittimità della deroga all'art. 1957 c.c. pattuita con clausola in questione;
che, del resto, trattasi di una decisione in linea con la consolidata giurisprudenza in argomento che ha da tempo chiarito che trattasi di “pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (per tutte: Cass. pagina 16 di 20 04/12/2017, n. 28943; Cass. 24/09/2013, n. 21867; Cass. 18/04/2007, n. 9245; Cass.
22/10/2024 n. 27389).
10) Con il proprio terzo motivo di appello l'odierno appellante, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe “erroneamente ritenuto che l'attore opponente non abbia dato evidenza delle condotte anatocistiche, e quindi sanzionabili, da parte della banca, con applicazione di tassi di interesse sopra la soglia di usura e che la CTU richiesta non fosse ammissibile”, ha lamentato che, diversamente, egli aveva
“tempestivamente richiesto sia l'ammissione di prova per testi che di una CTU che desse conferma delle doglianze enunciate e supportate dal doc 13, anch'esso tempestivamente prodotto”.
10.1) Tale motivo di appello è del tutto infondato.
Deve, infatti, condividersi la valutazione con cui il Tribunale ha ritenuto che non fossero meritevoli di apprezzamento le generiche contestazioni svolte dall'opponente sulla fondatezza della pretesa creditoria ex adverso azionata con il decreto ingiuntivo opposto,
e, ciò, sul rilievo che l'esistenza del rapporto di conto corrente ed il credito su di esso vantato erano stati confortati dalla parte opposta, in sede di costituzione in giudizio, attraverso la produzione del contratto e degli estratti conto integrali del rapporto;
che, anche a seguito di tali produzioni, nessuna specifica contestazione era mai stata mossa dall'opponente in ordine alla legittimità degli importi addebitati in conto, essendosi limitato l'opponente “a contestare genericamente l'attendibilità degli estratti e la quantificazione del credito, assumendo che la banca avrebbe fatto illegittimo ricorso a vari strumenti quali la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l'applicazione di commissioni di massimo scoperto e di costi privi di giustificazione nonché
l'applicazione di tassi di interesse usurari”.
Il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha, in particolare, evidenziato che l'opponente
“non ha indicato, entro il maturare delle preclusioni assertive, il tasso di interesse applicato, se e quando sarebbero stati superati i tassi soglia e in che misura ciò sarebbe pagina 17 di 20 accaduto, limitandosi a contestare l'usurarietà di quelli applicati”; che, invero, “anche dopo il deposito degli estratti conto ad opera della banca, il signor si è limitato a Pt_1
richiamare le “perizie preliminari di primario istituto che certificano la sussistenza di condotte rilevanti sia civilmente in termini di anatocismo che di usura ex art. 2 L
108/96, che penalmente in relazione all'art. 644 c.p.”; che, peraltro, “tali “perizie”, prodotte sub doc. 13 all'atto di citazione, appaiono tuttavia palesemente inidonee a circostanziare le allegazioni dell'opponente, trattandosi a ben vedere di “preanalisi” dei rapporti bancari estremamente succinte, che si limitano ad esporre i risultati complessivi di calcoli i cui criteri non vengono esplicitati e che non consentono
l'individuazione puntuale dei periodi in cui si sarebbero verificati gli illeciti”.
Ebbene, l'appellante, senza porre minimamente in discussione quanto esattamente rilevato dal giudice di primo grado ed omettendo, anche nella presente sede di appello, di svolgere qualsiasi indicazione sui tassi di interesse previsti in contratto ed applicati nel corso del rapporto così come su quando e come vi sarebbero state illegittime condotte anatocistiche, ha ritenuto di poter ovviare alle proprie lacune facendo generico richiamo alla perizia da esso prodotta sub doc. 13 e chiedendo di “assumere la richiesta istruttoria ammettendo tanto la richiesta CTU che l'indicata prova per interpello e testi”.
Tale allegazione di parte appellante è quanto mai infondata, posto che, come detto, le contestazioni svolte dall'appellante in ordine agli interessi applicati sul conto corrente sono prive di qualsiasi riferimento al rapporto intercorso tra le parti;
che il documento prodotto sub doc. 13 appellante non è una perizia ma (come, del resto, è stato indicizzato dalla stessa parte appellante) un semplice “esito indagini” che, per ciò che riguarda il rapporto di conto corrente per cui è causa, è costituito da un solo foglio su cui sono indicati degli importi riferiti a usura, ad anatocismo, ad interessi debitori, commissioni di massimo scoperto e spese, e ciò, ancora una volta, senza alcun richiamo alle clausole o alle previsioni contrattuali e senza alcuna indicazione sul criterio di calcolo che avrebbe portato a determinare le cifre ivi indicate;
che, in tale contesto, al di là pagina 18 di 20 dell'evidente inutilità della prova orale in una materia quale quella per cui è causa, deve ritenersi inammissibile, in quanto palesemente esplorativa, la richiesta CTU contabile.
11) Con il proprio quarto motivo di appello l'odierno appellante, censurando la valutazione con cui il Tribunale ha ritenuto la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi in quanto correttamente pattuita, ha dedotto, in senso contrario, che egli aveva “contestato (cfr pag.3 memoria ex art 183 co 6 n.2 Pt_1
l'assenza della propria firma nella pagina del contratto di apertura di conto corrente (cfr all. 7 ingiunzione) ove viene trattata la liquidazione trimestrale degli interessi a beneficio di entrambe le parti, e dunque non averla accettata”.
11.1) Tale motivo di appello è del tutto infondato dovendosi ritenere inconferente la doglianza con essa svolta dalla parte appellante, posto che, per quanto non sia firmata la pagina del “contratto di accensione di conto corrente” n. 10236147 nell'ambito della quale, insieme ad altre condizioni contrattuali, risulta essere stata riportata la clausola 7 contenente la previsione di capitalizzazione degli interessi (ossia la pag. 6/8 del contratto di conto corrente sub doc. 7 fascicolo monitorio), tuttavia, il contratto di conto corrente in questione risulta essere stato regolarmente sottoscritto dal cliente all'ultima pagina, ove è presente anche la specifica sottoscrizione delle clausole “vessatorie”, appositamente richiamate con il loro numero e con l'indicazione del loro oggetto, tra le quali è, fra l'altro, presente il richiamo della clausola 7 in tema di “capitalizzazione degli interessi” (cfr. la pag. 8/8 del contratto di conto corrente sub doc. 7 fascicolo monitorio).
Considerato, inoltre, che nessuna censura è stata mossa dall'appellante al rilievo svolto dal giudice di primo grado circa la legittima previsione della capitalizzazione degli interessi – ove è stato rilevato che “dal contratto di conto corrente prodotto (sub doc. 7 del fascicolo monitorio) emerge il rispetto dei requisiti richiesti per legge, essendo indicata, in particolare, la misura del TAE (tasso annuo effettivo) e del TAN (tasso annuo nominale) ed essendo garantito il principio di simmetria nella contabilizzazione
pagina 19 di 20 trimestrale degli interessi” – deve concludersi che anche il motivo di impugnazione in questione non sia meritevole di accoglimento.
12) Secondo il criterio della soccombenza l'appellante va condannato a Parte_1
rimborsare alla parte appellata le spese di lite, come liquidate in dispositivo, con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, individuato tenuto conto del valore della controversia, (valore indicato in € 123.946,71) come previsti dal DM n.
147 del 13/08/2022, avuto ulteriore riguardo alle questioni affrontate e all'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante nei Parte_1
confronti dell'appellata e, per essa, (già Controparte_1 CP_11
, avverso la sentenza del Tribunale di Milano sez. impresa A n. CP_3
6629/2023, pubblicata in data 1/8/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata Parte_1 [...]
e, per essa, (già , le spese del Controparte_1 CP_11 CP_3
presente grado di appello, liquidate in complessivi euro 9.991,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.
24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20/3/2025.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott. Giuseppe Ondei
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