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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/06/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
n. r.g. 6283/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Verbale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 10.6.2025
Oggi 10 giugno 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Alice Buonafede, sono comparsi:
per l'avv. Claudia Bucciarelli;
Parte_1 per l'avv. Giovanni De Simone. Parte_2
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa, riportandosi ai rispettivi atti, in particolare:
- il difensore di parte attrice all'atto di citazione, specificando che, alla luce delle risultanze della consulenza espletata, è stato confermato il ricorrere degli inadempimenti lamentati, ribadendo comunque le osservazioni critiche formulate e rinunciando alla dichiarazione di antistatarietà formulata nell'atto introduttivo;
- il difensore di parte convenuta alla comparsa di risposta, evidenziando, in punto di danni risarcibili, che il consulente ha rilevato che, nel caso di specie, le sanzioni non sono state applicate e sono comunque prescritte.
Il Giudice
udita la discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide come da provvedimento che deposita contestualmente, di cui dà lettura, in assenza delle parti, e che forma parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
1 n. r.g. 6283/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6283 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2019, a seguito di discussione orale tenutasi all'odierna udienza, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, alla Parte_1 C.F._1
via Atlante n. 193/C, presso lo studio dell'avv. Claudia Bucciarelli, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto introduttivo;
Attrice
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Fonte Parte_2 C.F._2
Nuova, alla via Angelo Poliziano n. 30, presso lo studio dell'avv. Giovanni De Simone, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in giudizio;
Convenuta
Oggetto: contratto d'opera intellettuale;
risarcimento dei danni derivanti da responsabilità professionale;
2 Conclusioni delle parti: come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto da al fine di ottenere la Parte_1
condanna di al risarcimento dei danni asseritamente patiti, quantificati Parte_2
nella misura di euro 32.472,00, in conseguenza della condotta negligente dalla medesima tenuta nello svolgimento delle prestazioni promesse, in qualità di dottore commercialista, in virtù di un contratto d'opera intercorso fra le parti.
A fondamento di tali domande, l'attrice ha, nella specie, sostenuto:
- di essere titolare di una omonima ditta individuale che si occupa del commercio elettronico di auto usate e di essere entrata in contratto, sin dall'inizio dell'attività, nel
2013, con la quale si è occupata di gestire, per conto della ditta, le Parte_2
pratiche fiscali e contabili, con tutti i relativi adempimenti, nonché le pratiche di sospensione dei bolli auto, dal momento dell'acquisto da parte dell'azienda sino alla rivendita;
- che, all'atto dell'iscrizione dell'impresa individuale, presso la Camera di Commercio, la ha indicato il suo indirizzo di p.e.c. personale, anziché registrare e fornire un Pt_2
indirizzo di p.e.c. intestato all'impresa individuale;
- che il rapporto fra l'imprenditrice e la professionista si è svolto serenamente dal 2013 sino al mese di ottobre del 2017, quando l'imprenditrice ha ricevuto alcune cartelle di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, relative al mancato pagamento della tassa automobilistica di alcuni veicoli, per i quali la aveva Pt_2
omesso di presentare le richieste di sospensione del bollo auto;
- che, successivamente, la stessa attrice si è avveduta di numerose altre omissioni imputabili alla rappresentate, in particolare, dalla mancata iscrizione all'I.n.p.s., Pt_2
poi avvenuta solo nel 2017, dall'omessa presentazione degli spesometri per gli anni 2014-
2016, dall'omessa presentazione della liquidazione iva periodica per il secondo trimestre
2017, dalla ritardata/omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi per gli anni
2013-2016, nonché dall'omessa applicazione degli studi di settore per gli anni 2013-
2015;
3 - che, nel novembre del 2017, è stata richiesta alla professionista la consegna di tutta la documentazione in suo possesso, ivi inclusi gli adempimenti fiscali, ma la richiesta è rimasta priva di riscontro;
- che, a seguito di consultazione dell'Albo Nazionale dei Dottori Commercialisti, la stessa attrice ha scoperto che la non è iscritta ad alcun albo professionale;
Pt_2
- che, continuando a pervenire cartelle di pagamento da parte dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione, la medesima è stata costretta a presentare delle istanze di definizione agevolata per l'importo di euro 4.846,86, ridotto ad euro 2.222,37, e per l'importo di euro
1.967,49, ridotto ad euro 1.468,22, nonché a provvedere al pagamento di altre cartelle, per le somme di euro 1.951,80, di euro 5.903,30 e di euro 1.779,58, così per un totale di euro
13.289,27;
- che, come risulta dalla perizia di parte redatta dalla dott.ssa , i danni Persona_1
causati dalla sono quantificabili in euro 32.472,00; Pt_2
- che al consulente fiscale, al pari di ogni altro professionista, è applicabile la disciplina di cui agli artt. 2222 ss. c.c., il che consente di configurare, in capo alla convenuta, una responsabilità di tipo contrattuale, che deve essere valutata alla stregua del dovere di diligenza qualificata di cui all'art. 1176 c. 2 c.c.
Sulla scorta di tali deduzioni, l'attrice ha, dunque, così concluso: “I) In via principale, accertare e dichiarare la responsabilità professionale della Dott.ssa ai Parte_2
sensi dell'art. 2236 c.c. per le negligenti omissioni poste in essere nell'esercizio della professione dettagliatamente descritti in premessa causando per diretta conseguenza un danno patrimoniale alla concludente;
II) Per l'effetto, condannare la Dott.ssa Parte_2
al risarcimento del danno subito dall'attrice quantificabile secondo relazione di
[...] stima tecnica in € 32.472,00 o comunque in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia secondo equo apprezzamento del Giudicante tenuto conto degli importi già versati e/o tutt'ora a debito dell'agenzia delle Entrate, INPS e Regione Lazio, tenendo debitamente conto delle sanzioni ingiustamente inferte dagli enti impositori a carico della Sig.ra III) In subordine condannare la convenuta al risarcimento Pt_1
del danno nella misura corrispondente alle somme indebitamente versate nella misura di
4 € 13.289,27 ed affermare, per la restante parte il diritto del concludente ad essere manlevata e tenuto indenne dalla convenuta, sino alla concorrenza dell'importo di €
32.472,00 o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia secondo equo apprezzamento del Giudicante, che quest'ultima sarà tenuta a pagare per le causali di cui in narrativa, con riserva di agire in giudizio nei confronti della Dott.ssa Parte_2
nel caso in cui venissero accertati ulteriori inadempimenti ed ulteriori danni”.
costituitasi tardivamente in giudizio, ha dedotto: Parte_2
- che è onere della parte attrice dimostrare gli eventuali conferimenti, nei confronti della stessa, degli incarichi rispetto ai quali si sarebbero verificati gli inadempimenti lamentati;
- che, per quanto concerne l'indicazione della p.e.c., è stata inizialmente utilizzata la casella della convenuta, in quanto la ne era sprovvista, e, in seguito, acquistata Pt_1
una nuova casella, comunicando alla medesima le credenziali di accesso;
- che la mancata iscrizione all'I.n.p.s. deve imputarsi all'agenzia che ha provveduto agli adempimenti di registrazione dell'impresa individuale, tanto che, non appena la stessa convenuta si è resa conto della circostanza, ha comunicato all'imprenditrice le conseguenze della mancata iscrizione;
- che, solo a seguito di tale incontro, la stessa ha ricevuto l'incarico di effettuare l'iscrizione all'I.n.p.s. da parte della Pt_1
- che la stessa convenuta non ha mai assunto l'impegno di occuparsi delle pratiche di esenzione dei bolli auto, avendovi provveduto in via meramente informale in quanto la non aveva ancora imparato a farlo;
Pt_1
- che, peraltro, la gestione di tali pratiche è stata effettuata con grande difficoltà, in quanto la documentazione fornita dalla era parziale e veniva, comunque, Pt_1
consegnata solo a ridosso della scadenza;
- che non è dato comprendere quali siano gli adempimenti non rispettati con riguardo al c.d. regime di margine;
- che per lo spesometro e per gli studi di settore non vi erano dati da inserire;
- che la è sempre stata nella possibilità di depositare le dichiarazioni dei redditi, Pt_1
5 per cui nessuna responsabilità è attribuibile sul punto alla professionista;
- che sono false le affermazioni secondo cui essa convenuta non sarebbe iscritta ad alcun ordine professionale, dal momento che la stessa è iscritta al registro dei revisori contabili tenuto dal MEF, con numero di iscrizione 142759, D.M. 27.02.2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 23.3.2007;
- che alcun contratto è stato concluso tra le parti e nessuna responsabilità è attribuibile alla professionista;
- che, ove venisse riconosciuta una responsabilità a suo carico, la stessa dovrebbe essere limitata all'importo delle sole sanzioni irrogate, senza potersi estendere alle imposte e ai tributi comunque dovuti dalla Pt_1
ha, dunque, rassegnato le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, Parte_2
fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo in p.l.r.p.t. con sede in Via Marco Ulpio Traiano, 18, Controparte_1
20149 MI ; - nel merito in via principale: rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo
[...]
in p.l.r.p.t. con sede in Via Marco Ulpio Traiano, 18, 20149 MI, Controparte_1
a tenere indenne e manlevare la dott.ssa da qualsivoglia condanna e, per Parte_2
l'effetto, condannare quest'ultimo a corrispondere alla parte attrice l'eventuale risarcimento disposto dall'On.le Tribunale adito;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali”.
Rigettata la richiesta di chiamata del terzo avanzata dalla stante la tardiva Pt_2
costituzione della convenuta, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6
c.p.c. e ammesse le prove orali richieste da parte attrice, disponendo una consulenza tecnica.
Mutata la persona fisica del giudice, per effetto del decreto del Presidente del Tribunale
n. 21 del 9.2.2023, è stata svolta l'istruttoria mediante assunzione della prova per testi richiesta dall'attrice e l'espletamento della consulenza tecnica già disposta.
Ritenuta, pertanto, la causa matura per la decisione, la stessa è definita a seguito di
6 discussione orale tenutasi, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza.
2. Così, in sintesi, delineato l'oggetto del presente giudizio, si reputa che la domanda avanzata dalla parte attrice meriti parziale accoglimento, per le ragioni di seguito indicate.
Giova, in prima battuta, ricordare che il presente giudizio è stato introdotto dalla onde ottenere il risarcimento dei danni dalla medesima subiti in conseguenza di Pt_1
diversi inadempimenti, in tesi ascrivibili alla convenuta in relazione al Parte_2
contratto d'opera professionale concluso fra le parti, avente ad oggetto l'espletamento di attività di consulenza contabile e fiscale nell'interesse dell'impresa individuale riconducibile alla stessa attrice.
Appare ancora utile rammentare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità di natura contrattuale per inadempimento delle prestazioni inerenti al mandato conferito ad un professionista, il cliente, che assume di essere stato danneggiato, deve fornire la prova del titolo in forza del quale agisce, del danno subito e del relativo nesso di causalità, potendo limitarsi ad allegare la condotta colposa, attiva o omissiva, tenuta dal professionista convenuto, mentre resterebbe a carico di quest'ultimo dimostrare che la prestazione è stata eseguita in modo diligente e, quindi, l'esatto adempimento dell'incarico conferitogli (cfr., in generale, Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; con specifico riguardo alla materia della responsabilità professionale, cfr. Cass., 23 marzo 2006, n. 6537).
Facendo applicazione dei richiamati principi nel caso di specie, deve sottolinearsi che la parte attrice ha dato adeguata dimostrazione del conferimento, in favore della convenuta, di un incarico professionale, avente ad oggetto sia lo svolgimento di tutte le pratiche afferenti all'esercizio dell'attività commerciale riconducibile all'impresa della stessa attrice, incluse quelle riguardanti l'esenzione dal pagamento del bollo auto, sia la gestione della relativa contabilità negli anni compresi fra il 2013 e il 2017.
Al riguardo, si osserva, in primo luogo, che la stessa costituendosi in Parte_2 giudizio, non ha contestato in modo specifico né l'esistenza del titolo invocato dall'attrice a fondamento della propria domanda né l'avvenuto svolgimento, in favore dell'attrice,
7 dell'attività di consulenza contabile, essendosi la stessa parte limitata ad una generica affermazione circa la mancanza di un effettivo conferimento dell'incarico professionale.
L'esistenza del titolo invocato dall'attrice è, d'altra canto, suffragata anche dalle dichiarazioni rese dai due testi escussi all'udienza del 23.2.2023, i quali hanno sostanzialmente confermato che alla è stata conferita negli anni 2013-2017 l'intera Pt_2
gestione contabile e fiscale relativa all'impresa individuale della Pt_1
In particolare, il teste ha asserito che l'attrice dal 2017 le ha conferito Persona_1
un incarico per svolgere delle verifiche fiscali e ha potuto vedere che vi erano delle pratiche curate da confermando anche che nella visura camerale della Parte_2
ditta individuale dall'attrice risultava la pec della dott.ssa in luogo di quella Pt_2
personale della ditta e che gli adempimenti curati dalla dott.ssa fra cui l'apertura Pt_2 della partita iva, risalgono all'anno 2013.
Anche il teste collaboratore della ditta di parte attrice dal 2016 e Testimone_1
dipendente della stessa dal 2020, ha affermato che era la commercialista Parte_2
dell'attrice e che quest'ultima le aveva conferito mandato per la gestione fiscale e contabile dell'impresa, nonché per la gestione delle pratiche di esenzione dal pagamento del bollo auto fino all'ottobre 2017.
Ad ulteriore riprova dell'effettivo conferimento alla convenuta, ad opera dell'attrice, di un incarico professionale relativo alla gestione fiscale e contabile dell'impresa alla medesima riferibile, deve, infine, rilevarsi che non è comparsa all'udienza Parte_2 del 19.5.2022, fissata per l'assunzione dell'interrogatorio formale deferito dall'attrice sui capitoli articolati nella memoria istruttoria, con l'immediato portato che possono ritenersi
“ammesse”, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., le circostanze che ne costituiscono l'oggetto, rappresentate, nella specie, dall'avvenuto conferimento alla di un mandato Pt_2
professionale avente ad oggetto la costituzione dell'impresa individuale, la sua gestione fiscale e contabile e la gestione delle pratiche di esenzione del bollo auto nel periodo compreso fra il febbraio 2013 e l'ottobre 2017.
Considerato, pertanto, che il contratto d'opera professionale è un contratto che non richiede la forma scritta, alla luce di tutti gli elementi appena valorizzati, deve reputarsi
8 accertato il titolo negoziale che costituisce la fonte delle obbligazioni assunte dalla convenuta, di cui la parte attrice ha lamentato l'inadempimento.
Occorre altresì osservare che l'attrice ha allegato in modo specifico il ricorrere di diversi inadempimenti rispetto all'obbligo di svolgere con la diligenza di cui all'art. 1176
c. 2 c.c. l'attività oggetto dell'incarico, deducendo, in particolare, che la convenuta ha effettuato l'iscrizione all'I.n.p.s. soltanto nell'anno 2017; ha omesso di presentare i c.d. spesometri per gli anni 2014, 2015, 2016; ha omesso di inviare la comunicazione di dati fatture emesse e ricevute relativa al primo semestre 2017; ha omesso di presentare la
Liquidazione Iva Periodica relativa al secondo trimestre 2017; ha condotto una gestione errata del c.d. “Regime del Margine”, ai fini iva;
ha omesso di richiedere la sospensione dei bolli per le autovetture in entrata fino al momento della vendita;
ha presentato oltre i termini previsti le dichiarazioni dei redditi riferite agli anni 2013, 2014 e 2015 e omesso di inviare la dichiarazione dei redditi per l'anno 2016; ha omesso di applicare gli studi di settore previsti sulla base del codice Ateco attribuito alla ditta in esame, sulla base dell'attività svolta.
A fronte di tali specifiche allegazioni, la non ha, di contro, dimostrato di avere Pt_2
svolto le predette attività in conformità con il parametro della diligenza qualificata che in questa sede rileva, avendo esclusivamente documentato il possesso dei titoli accademici e dei requisiti, ivi inclusa l'iscrizione all'albo professionale dei revisori, per l'esercizio dell'attività di consulenza contabile e fiscale, di talché, unicamente in merito a detto profilo, non possono condividersi i rilievi svolti dall'attrice (cfr. docc.
1-5 fasc. convenuta).
In ultima analisi, se la parte attrice ha provveduto a fornire compiuta dimostrazione del titolo costituente la fonte delle obbligazioni rimaste inadempiute e ad allegare gli inadempimenti ascrivibili alla controparte, quest'ultima non ha di contro assolto l'onere probatorio sulla medesima gravante, omettendo di dimostrare di avere esattamente posto in essere le prestazioni promesse.
3. Ciò chiarito, residua, a questo punto, da analizzare unicamente la questione afferente all'individuazione e, eventualmente, alla quantificazione dei danni patiti dall'attrice per
9 effetto degli inadempimenti sopra evidenziati, tenendo conto che la parte attrice ha espressamente lamentato che, in conseguenza delle negligenze imputabili alla professionista, la stessa è stata destinataria di cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia
Entrate per la riscossione di imposte non versate e di avere subito danni quantificabili nella misura di 13.289,27, per la necessità di pagare imposte non dovute, e di euro
32.472,00, a titolo di ulteriori danni, richiamando, in relazione a tale profilo, le valutazioni esplicitate nella relazione di parte in atti (cfr. doc. allegato all'atto di citazione).
Sul punto, non può prescindersi dal richiamare le risultanze dell'accertamento tecnico espletato nel corso del giudizio, in cui il consulente ha messo in luce, in relazione a ciascuno degli inadempimenti allegati dall'attrice, che:
a) con riguardo all'indicazione della p.e.c. della professionista e non di una p.e.c. intestata all'impresa individuale, a prescindere dalla correttezza della condotta tenuta dalla professionista, non è ravvisabile alcun danno, non essendo stata irrogata, nei confronti della alcuna sanzione;
Pt_1
b) la tardiva iscrizione dell'impresa presso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, malgrado integri un'omissione o un tardivo adempimento, non ha comportato l'irrogazione di alcuna sanzione nei confronti dell'attrice, per cui alcun danno può essere configurato;
c) la mancata presentazione degli spesometri, pure configurabile come omissione ascrivibile alla professionista, non ha parimenti determinato il prodursi di alcuna conseguenza lesiva, atteso che non è stata documentata l'applicazione di sanzioni, considerando pure che, per gli anni 2014 e 2015, l'irrogazione della sanzione sarebbe prescritta e che un'eventuale sanzione potrebbe riferirsi esclusivamente all'anno di imposta 2016, ma non è comunque stata documentata e si è prescritta in pendenza del presente giudizio;
d) con riferimento all'omesso adempimento di cui all'art. 4 del d.l. n. 193 del 2016, il consulente ha accertato che non si evincono documenti fiscali relativi gli anni di imposta
2017, per i quali vi era l'obbligo di presentare la relativa “comunicazione dati fatture”, né
10 è stata documentata l'irrogazione di eventuali sanzioni a fronte della omessa presentazione, per cui alcun danno risulta essere stato subito, allo stato, dall'attrice;
e) la mancata presentazione della Liquidazione Iva Periodica non comporterebbe alcuna conseguenza lesiva a carico della contribuente;
f) per quanto concerne il c.d. Regime di Margine, benché l'adempimento sia stato omesso da parte del professionista, non risulta possibile quantificare eventuali danni, in quanto le sanzioni per gli anni di imposta 2014 e 2015 sarebbero prescritte, per l'anno
2016 e 2017 mancherebbe la documentazione contabile a supporto e non risulta, in ogni caso, documentata l'irrogazione di sanzioni in merito alla mancata emissione delle fatture;
g) per la sola omissione nella presentazione delle pratiche di esenzione delle tasse automobilistiche, è, invece, accertabile un danno quantificabile nella complessiva somma di euro 8.796,00, pari alle imposte che la contribuente è stata costretta a versare, data l'impossibilità di fruire della relativa esenzione, accertabile sulla base delle cartelle di pagamento in atti (di cui euro 6.982,92, per imposte, ed euro 1.813,08, relativi agli interessi, sanzioni ed oneri accessori), per come esposto nel dettaglio alle pagine 20-23 della relazione tecnica;
h) nessun danno può essere invece accertato con riguardo alla mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi, atteso che le sanzioni eventualmente irrogabili non sono state documentate e sarebbero, peraltro, prescritte;
i) alcuna sanzione è stata, infine, applicata dall'Amministrazione con riguardo all'omissione degli studi di settore, che non ha, quindi, prodotto alcun danno a carico dell'attrice.
Alla luce delle considerazioni appena sintetizzate, che si reputano esaustive e pienamente condivisibili, il danno subito da in conseguenza delle Parte_1
omissioni ascrivibili a deve essere circoscritto alla sola somma di euro Parte_2
8.796,00, corrispondente all'importo che l'imprenditrice ha dovuto versare per la mancata diligente presentazione, ad opera della professionista, delle pratiche di esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, mentre non possono essere riconosciute ulteriori
11 voci di danno, che avrebbero natura meramente potenziale, soprattutto considerando che, come rilevato dal consulente, i termini per irrogare eventuali sanzioni risultano essersi prescritti e che non è stata in concreto comprovata l'irrogazione, rispetto a detti inadempimenti, di alcuna sanzione.
Si ritiene, in particolare, che non possa riconoscersi alcuna somma neppure per l'eventuale sanzione irrogabile a fronte della mancata presentazione dello spesometro relativo all'anno 2016, in quanto l'irrogazione della sanzione non è stata documentata e il termine massimo per la sua applicazione da parte dell'amministrazione è scaduto in data
31.3.2025.
In conclusione, la somma complessivamente spettante a a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi assunti da Parte_2
per effetto del conferimento del mandato professionale sopra delineato, è pari
[...]
all'importo di euro 8.796,00, su cui non possono riconoscersi, in difetto di specifica domanda, né interessi né rivalutazione monetaria.
4. In definitiva, la domanda attorea deve essere accolta nella stretta misura sopra precisata.
Le spese di lite, in applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., sono da porre a carico della convenuta e sono liquidate nella somma indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al d.m. n. 55 del 2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del
2022, per lo scaglione di riferimento, da determinare in relazione al valore del decisum
(causa di valore compreso fra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00), con la specificazione che si applicheranno i parametri minimi per la sola fase decisoria dato il suo limitato svolgimento.
Analogamente, le spese di consulenza tecnica, liquidate con decreto del 20.9.2023, sono da porre per intero a carico della parte convenuta.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
12 a) in accoglimento della domanda proposta da condanna Parte_1 Parte_2
al risarcimento dei danni dalla prima subiti, liquidati nella complessiva somma di
[...]
euro 8.796,00;
b) condanna alla rifusione, in favore di delle spese di Parte_2 Parte_1
lite, liquidate nella somma di euro 4.227,00, per compensi, e di euro 233,00, per esborsi
(contributo unificato e marca da bollo), oltre rimborso forfettario per spese generali, i.v.a.
e c.p.a., come per legge;
c) pone le spese di consulenza tecnica, liquidate nel corso del giudizio, definitivamente e per intero a carico di Parte_2
Velletri, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
13
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Verbale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 10.6.2025
Oggi 10 giugno 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Alice Buonafede, sono comparsi:
per l'avv. Claudia Bucciarelli;
Parte_1 per l'avv. Giovanni De Simone. Parte_2
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa, riportandosi ai rispettivi atti, in particolare:
- il difensore di parte attrice all'atto di citazione, specificando che, alla luce delle risultanze della consulenza espletata, è stato confermato il ricorrere degli inadempimenti lamentati, ribadendo comunque le osservazioni critiche formulate e rinunciando alla dichiarazione di antistatarietà formulata nell'atto introduttivo;
- il difensore di parte convenuta alla comparsa di risposta, evidenziando, in punto di danni risarcibili, che il consulente ha rilevato che, nel caso di specie, le sanzioni non sono state applicate e sono comunque prescritte.
Il Giudice
udita la discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide come da provvedimento che deposita contestualmente, di cui dà lettura, in assenza delle parti, e che forma parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
1 n. r.g. 6283/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6283 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2019, a seguito di discussione orale tenutasi all'odierna udienza, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, alla Parte_1 C.F._1
via Atlante n. 193/C, presso lo studio dell'avv. Claudia Bucciarelli, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto introduttivo;
Attrice
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Fonte Parte_2 C.F._2
Nuova, alla via Angelo Poliziano n. 30, presso lo studio dell'avv. Giovanni De Simone, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in giudizio;
Convenuta
Oggetto: contratto d'opera intellettuale;
risarcimento dei danni derivanti da responsabilità professionale;
2 Conclusioni delle parti: come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto da al fine di ottenere la Parte_1
condanna di al risarcimento dei danni asseritamente patiti, quantificati Parte_2
nella misura di euro 32.472,00, in conseguenza della condotta negligente dalla medesima tenuta nello svolgimento delle prestazioni promesse, in qualità di dottore commercialista, in virtù di un contratto d'opera intercorso fra le parti.
A fondamento di tali domande, l'attrice ha, nella specie, sostenuto:
- di essere titolare di una omonima ditta individuale che si occupa del commercio elettronico di auto usate e di essere entrata in contratto, sin dall'inizio dell'attività, nel
2013, con la quale si è occupata di gestire, per conto della ditta, le Parte_2
pratiche fiscali e contabili, con tutti i relativi adempimenti, nonché le pratiche di sospensione dei bolli auto, dal momento dell'acquisto da parte dell'azienda sino alla rivendita;
- che, all'atto dell'iscrizione dell'impresa individuale, presso la Camera di Commercio, la ha indicato il suo indirizzo di p.e.c. personale, anziché registrare e fornire un Pt_2
indirizzo di p.e.c. intestato all'impresa individuale;
- che il rapporto fra l'imprenditrice e la professionista si è svolto serenamente dal 2013 sino al mese di ottobre del 2017, quando l'imprenditrice ha ricevuto alcune cartelle di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, relative al mancato pagamento della tassa automobilistica di alcuni veicoli, per i quali la aveva Pt_2
omesso di presentare le richieste di sospensione del bollo auto;
- che, successivamente, la stessa attrice si è avveduta di numerose altre omissioni imputabili alla rappresentate, in particolare, dalla mancata iscrizione all'I.n.p.s., Pt_2
poi avvenuta solo nel 2017, dall'omessa presentazione degli spesometri per gli anni 2014-
2016, dall'omessa presentazione della liquidazione iva periodica per il secondo trimestre
2017, dalla ritardata/omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi per gli anni
2013-2016, nonché dall'omessa applicazione degli studi di settore per gli anni 2013-
2015;
3 - che, nel novembre del 2017, è stata richiesta alla professionista la consegna di tutta la documentazione in suo possesso, ivi inclusi gli adempimenti fiscali, ma la richiesta è rimasta priva di riscontro;
- che, a seguito di consultazione dell'Albo Nazionale dei Dottori Commercialisti, la stessa attrice ha scoperto che la non è iscritta ad alcun albo professionale;
Pt_2
- che, continuando a pervenire cartelle di pagamento da parte dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione, la medesima è stata costretta a presentare delle istanze di definizione agevolata per l'importo di euro 4.846,86, ridotto ad euro 2.222,37, e per l'importo di euro
1.967,49, ridotto ad euro 1.468,22, nonché a provvedere al pagamento di altre cartelle, per le somme di euro 1.951,80, di euro 5.903,30 e di euro 1.779,58, così per un totale di euro
13.289,27;
- che, come risulta dalla perizia di parte redatta dalla dott.ssa , i danni Persona_1
causati dalla sono quantificabili in euro 32.472,00; Pt_2
- che al consulente fiscale, al pari di ogni altro professionista, è applicabile la disciplina di cui agli artt. 2222 ss. c.c., il che consente di configurare, in capo alla convenuta, una responsabilità di tipo contrattuale, che deve essere valutata alla stregua del dovere di diligenza qualificata di cui all'art. 1176 c. 2 c.c.
Sulla scorta di tali deduzioni, l'attrice ha, dunque, così concluso: “I) In via principale, accertare e dichiarare la responsabilità professionale della Dott.ssa ai Parte_2
sensi dell'art. 2236 c.c. per le negligenti omissioni poste in essere nell'esercizio della professione dettagliatamente descritti in premessa causando per diretta conseguenza un danno patrimoniale alla concludente;
II) Per l'effetto, condannare la Dott.ssa Parte_2
al risarcimento del danno subito dall'attrice quantificabile secondo relazione di
[...] stima tecnica in € 32.472,00 o comunque in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia secondo equo apprezzamento del Giudicante tenuto conto degli importi già versati e/o tutt'ora a debito dell'agenzia delle Entrate, INPS e Regione Lazio, tenendo debitamente conto delle sanzioni ingiustamente inferte dagli enti impositori a carico della Sig.ra III) In subordine condannare la convenuta al risarcimento Pt_1
del danno nella misura corrispondente alle somme indebitamente versate nella misura di
4 € 13.289,27 ed affermare, per la restante parte il diritto del concludente ad essere manlevata e tenuto indenne dalla convenuta, sino alla concorrenza dell'importo di €
32.472,00 o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia secondo equo apprezzamento del Giudicante, che quest'ultima sarà tenuta a pagare per le causali di cui in narrativa, con riserva di agire in giudizio nei confronti della Dott.ssa Parte_2
nel caso in cui venissero accertati ulteriori inadempimenti ed ulteriori danni”.
costituitasi tardivamente in giudizio, ha dedotto: Parte_2
- che è onere della parte attrice dimostrare gli eventuali conferimenti, nei confronti della stessa, degli incarichi rispetto ai quali si sarebbero verificati gli inadempimenti lamentati;
- che, per quanto concerne l'indicazione della p.e.c., è stata inizialmente utilizzata la casella della convenuta, in quanto la ne era sprovvista, e, in seguito, acquistata Pt_1
una nuova casella, comunicando alla medesima le credenziali di accesso;
- che la mancata iscrizione all'I.n.p.s. deve imputarsi all'agenzia che ha provveduto agli adempimenti di registrazione dell'impresa individuale, tanto che, non appena la stessa convenuta si è resa conto della circostanza, ha comunicato all'imprenditrice le conseguenze della mancata iscrizione;
- che, solo a seguito di tale incontro, la stessa ha ricevuto l'incarico di effettuare l'iscrizione all'I.n.p.s. da parte della Pt_1
- che la stessa convenuta non ha mai assunto l'impegno di occuparsi delle pratiche di esenzione dei bolli auto, avendovi provveduto in via meramente informale in quanto la non aveva ancora imparato a farlo;
Pt_1
- che, peraltro, la gestione di tali pratiche è stata effettuata con grande difficoltà, in quanto la documentazione fornita dalla era parziale e veniva, comunque, Pt_1
consegnata solo a ridosso della scadenza;
- che non è dato comprendere quali siano gli adempimenti non rispettati con riguardo al c.d. regime di margine;
- che per lo spesometro e per gli studi di settore non vi erano dati da inserire;
- che la è sempre stata nella possibilità di depositare le dichiarazioni dei redditi, Pt_1
5 per cui nessuna responsabilità è attribuibile sul punto alla professionista;
- che sono false le affermazioni secondo cui essa convenuta non sarebbe iscritta ad alcun ordine professionale, dal momento che la stessa è iscritta al registro dei revisori contabili tenuto dal MEF, con numero di iscrizione 142759, D.M. 27.02.2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 23.3.2007;
- che alcun contratto è stato concluso tra le parti e nessuna responsabilità è attribuibile alla professionista;
- che, ove venisse riconosciuta una responsabilità a suo carico, la stessa dovrebbe essere limitata all'importo delle sole sanzioni irrogate, senza potersi estendere alle imposte e ai tributi comunque dovuti dalla Pt_1
ha, dunque, rassegnato le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, Parte_2
fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo in p.l.r.p.t. con sede in Via Marco Ulpio Traiano, 18, Controparte_1
20149 MI ; - nel merito in via principale: rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo
[...]
in p.l.r.p.t. con sede in Via Marco Ulpio Traiano, 18, 20149 MI, Controparte_1
a tenere indenne e manlevare la dott.ssa da qualsivoglia condanna e, per Parte_2
l'effetto, condannare quest'ultimo a corrispondere alla parte attrice l'eventuale risarcimento disposto dall'On.le Tribunale adito;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali”.
Rigettata la richiesta di chiamata del terzo avanzata dalla stante la tardiva Pt_2
costituzione della convenuta, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6
c.p.c. e ammesse le prove orali richieste da parte attrice, disponendo una consulenza tecnica.
Mutata la persona fisica del giudice, per effetto del decreto del Presidente del Tribunale
n. 21 del 9.2.2023, è stata svolta l'istruttoria mediante assunzione della prova per testi richiesta dall'attrice e l'espletamento della consulenza tecnica già disposta.
Ritenuta, pertanto, la causa matura per la decisione, la stessa è definita a seguito di
6 discussione orale tenutasi, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza.
2. Così, in sintesi, delineato l'oggetto del presente giudizio, si reputa che la domanda avanzata dalla parte attrice meriti parziale accoglimento, per le ragioni di seguito indicate.
Giova, in prima battuta, ricordare che il presente giudizio è stato introdotto dalla onde ottenere il risarcimento dei danni dalla medesima subiti in conseguenza di Pt_1
diversi inadempimenti, in tesi ascrivibili alla convenuta in relazione al Parte_2
contratto d'opera professionale concluso fra le parti, avente ad oggetto l'espletamento di attività di consulenza contabile e fiscale nell'interesse dell'impresa individuale riconducibile alla stessa attrice.
Appare ancora utile rammentare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità di natura contrattuale per inadempimento delle prestazioni inerenti al mandato conferito ad un professionista, il cliente, che assume di essere stato danneggiato, deve fornire la prova del titolo in forza del quale agisce, del danno subito e del relativo nesso di causalità, potendo limitarsi ad allegare la condotta colposa, attiva o omissiva, tenuta dal professionista convenuto, mentre resterebbe a carico di quest'ultimo dimostrare che la prestazione è stata eseguita in modo diligente e, quindi, l'esatto adempimento dell'incarico conferitogli (cfr., in generale, Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; con specifico riguardo alla materia della responsabilità professionale, cfr. Cass., 23 marzo 2006, n. 6537).
Facendo applicazione dei richiamati principi nel caso di specie, deve sottolinearsi che la parte attrice ha dato adeguata dimostrazione del conferimento, in favore della convenuta, di un incarico professionale, avente ad oggetto sia lo svolgimento di tutte le pratiche afferenti all'esercizio dell'attività commerciale riconducibile all'impresa della stessa attrice, incluse quelle riguardanti l'esenzione dal pagamento del bollo auto, sia la gestione della relativa contabilità negli anni compresi fra il 2013 e il 2017.
Al riguardo, si osserva, in primo luogo, che la stessa costituendosi in Parte_2 giudizio, non ha contestato in modo specifico né l'esistenza del titolo invocato dall'attrice a fondamento della propria domanda né l'avvenuto svolgimento, in favore dell'attrice,
7 dell'attività di consulenza contabile, essendosi la stessa parte limitata ad una generica affermazione circa la mancanza di un effettivo conferimento dell'incarico professionale.
L'esistenza del titolo invocato dall'attrice è, d'altra canto, suffragata anche dalle dichiarazioni rese dai due testi escussi all'udienza del 23.2.2023, i quali hanno sostanzialmente confermato che alla è stata conferita negli anni 2013-2017 l'intera Pt_2
gestione contabile e fiscale relativa all'impresa individuale della Pt_1
In particolare, il teste ha asserito che l'attrice dal 2017 le ha conferito Persona_1
un incarico per svolgere delle verifiche fiscali e ha potuto vedere che vi erano delle pratiche curate da confermando anche che nella visura camerale della Parte_2
ditta individuale dall'attrice risultava la pec della dott.ssa in luogo di quella Pt_2
personale della ditta e che gli adempimenti curati dalla dott.ssa fra cui l'apertura Pt_2 della partita iva, risalgono all'anno 2013.
Anche il teste collaboratore della ditta di parte attrice dal 2016 e Testimone_1
dipendente della stessa dal 2020, ha affermato che era la commercialista Parte_2
dell'attrice e che quest'ultima le aveva conferito mandato per la gestione fiscale e contabile dell'impresa, nonché per la gestione delle pratiche di esenzione dal pagamento del bollo auto fino all'ottobre 2017.
Ad ulteriore riprova dell'effettivo conferimento alla convenuta, ad opera dell'attrice, di un incarico professionale relativo alla gestione fiscale e contabile dell'impresa alla medesima riferibile, deve, infine, rilevarsi che non è comparsa all'udienza Parte_2 del 19.5.2022, fissata per l'assunzione dell'interrogatorio formale deferito dall'attrice sui capitoli articolati nella memoria istruttoria, con l'immediato portato che possono ritenersi
“ammesse”, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., le circostanze che ne costituiscono l'oggetto, rappresentate, nella specie, dall'avvenuto conferimento alla di un mandato Pt_2
professionale avente ad oggetto la costituzione dell'impresa individuale, la sua gestione fiscale e contabile e la gestione delle pratiche di esenzione del bollo auto nel periodo compreso fra il febbraio 2013 e l'ottobre 2017.
Considerato, pertanto, che il contratto d'opera professionale è un contratto che non richiede la forma scritta, alla luce di tutti gli elementi appena valorizzati, deve reputarsi
8 accertato il titolo negoziale che costituisce la fonte delle obbligazioni assunte dalla convenuta, di cui la parte attrice ha lamentato l'inadempimento.
Occorre altresì osservare che l'attrice ha allegato in modo specifico il ricorrere di diversi inadempimenti rispetto all'obbligo di svolgere con la diligenza di cui all'art. 1176
c. 2 c.c. l'attività oggetto dell'incarico, deducendo, in particolare, che la convenuta ha effettuato l'iscrizione all'I.n.p.s. soltanto nell'anno 2017; ha omesso di presentare i c.d. spesometri per gli anni 2014, 2015, 2016; ha omesso di inviare la comunicazione di dati fatture emesse e ricevute relativa al primo semestre 2017; ha omesso di presentare la
Liquidazione Iva Periodica relativa al secondo trimestre 2017; ha condotto una gestione errata del c.d. “Regime del Margine”, ai fini iva;
ha omesso di richiedere la sospensione dei bolli per le autovetture in entrata fino al momento della vendita;
ha presentato oltre i termini previsti le dichiarazioni dei redditi riferite agli anni 2013, 2014 e 2015 e omesso di inviare la dichiarazione dei redditi per l'anno 2016; ha omesso di applicare gli studi di settore previsti sulla base del codice Ateco attribuito alla ditta in esame, sulla base dell'attività svolta.
A fronte di tali specifiche allegazioni, la non ha, di contro, dimostrato di avere Pt_2
svolto le predette attività in conformità con il parametro della diligenza qualificata che in questa sede rileva, avendo esclusivamente documentato il possesso dei titoli accademici e dei requisiti, ivi inclusa l'iscrizione all'albo professionale dei revisori, per l'esercizio dell'attività di consulenza contabile e fiscale, di talché, unicamente in merito a detto profilo, non possono condividersi i rilievi svolti dall'attrice (cfr. docc.
1-5 fasc. convenuta).
In ultima analisi, se la parte attrice ha provveduto a fornire compiuta dimostrazione del titolo costituente la fonte delle obbligazioni rimaste inadempiute e ad allegare gli inadempimenti ascrivibili alla controparte, quest'ultima non ha di contro assolto l'onere probatorio sulla medesima gravante, omettendo di dimostrare di avere esattamente posto in essere le prestazioni promesse.
3. Ciò chiarito, residua, a questo punto, da analizzare unicamente la questione afferente all'individuazione e, eventualmente, alla quantificazione dei danni patiti dall'attrice per
9 effetto degli inadempimenti sopra evidenziati, tenendo conto che la parte attrice ha espressamente lamentato che, in conseguenza delle negligenze imputabili alla professionista, la stessa è stata destinataria di cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia
Entrate per la riscossione di imposte non versate e di avere subito danni quantificabili nella misura di 13.289,27, per la necessità di pagare imposte non dovute, e di euro
32.472,00, a titolo di ulteriori danni, richiamando, in relazione a tale profilo, le valutazioni esplicitate nella relazione di parte in atti (cfr. doc. allegato all'atto di citazione).
Sul punto, non può prescindersi dal richiamare le risultanze dell'accertamento tecnico espletato nel corso del giudizio, in cui il consulente ha messo in luce, in relazione a ciascuno degli inadempimenti allegati dall'attrice, che:
a) con riguardo all'indicazione della p.e.c. della professionista e non di una p.e.c. intestata all'impresa individuale, a prescindere dalla correttezza della condotta tenuta dalla professionista, non è ravvisabile alcun danno, non essendo stata irrogata, nei confronti della alcuna sanzione;
Pt_1
b) la tardiva iscrizione dell'impresa presso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, malgrado integri un'omissione o un tardivo adempimento, non ha comportato l'irrogazione di alcuna sanzione nei confronti dell'attrice, per cui alcun danno può essere configurato;
c) la mancata presentazione degli spesometri, pure configurabile come omissione ascrivibile alla professionista, non ha parimenti determinato il prodursi di alcuna conseguenza lesiva, atteso che non è stata documentata l'applicazione di sanzioni, considerando pure che, per gli anni 2014 e 2015, l'irrogazione della sanzione sarebbe prescritta e che un'eventuale sanzione potrebbe riferirsi esclusivamente all'anno di imposta 2016, ma non è comunque stata documentata e si è prescritta in pendenza del presente giudizio;
d) con riferimento all'omesso adempimento di cui all'art. 4 del d.l. n. 193 del 2016, il consulente ha accertato che non si evincono documenti fiscali relativi gli anni di imposta
2017, per i quali vi era l'obbligo di presentare la relativa “comunicazione dati fatture”, né
10 è stata documentata l'irrogazione di eventuali sanzioni a fronte della omessa presentazione, per cui alcun danno risulta essere stato subito, allo stato, dall'attrice;
e) la mancata presentazione della Liquidazione Iva Periodica non comporterebbe alcuna conseguenza lesiva a carico della contribuente;
f) per quanto concerne il c.d. Regime di Margine, benché l'adempimento sia stato omesso da parte del professionista, non risulta possibile quantificare eventuali danni, in quanto le sanzioni per gli anni di imposta 2014 e 2015 sarebbero prescritte, per l'anno
2016 e 2017 mancherebbe la documentazione contabile a supporto e non risulta, in ogni caso, documentata l'irrogazione di sanzioni in merito alla mancata emissione delle fatture;
g) per la sola omissione nella presentazione delle pratiche di esenzione delle tasse automobilistiche, è, invece, accertabile un danno quantificabile nella complessiva somma di euro 8.796,00, pari alle imposte che la contribuente è stata costretta a versare, data l'impossibilità di fruire della relativa esenzione, accertabile sulla base delle cartelle di pagamento in atti (di cui euro 6.982,92, per imposte, ed euro 1.813,08, relativi agli interessi, sanzioni ed oneri accessori), per come esposto nel dettaglio alle pagine 20-23 della relazione tecnica;
h) nessun danno può essere invece accertato con riguardo alla mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi, atteso che le sanzioni eventualmente irrogabili non sono state documentate e sarebbero, peraltro, prescritte;
i) alcuna sanzione è stata, infine, applicata dall'Amministrazione con riguardo all'omissione degli studi di settore, che non ha, quindi, prodotto alcun danno a carico dell'attrice.
Alla luce delle considerazioni appena sintetizzate, che si reputano esaustive e pienamente condivisibili, il danno subito da in conseguenza delle Parte_1
omissioni ascrivibili a deve essere circoscritto alla sola somma di euro Parte_2
8.796,00, corrispondente all'importo che l'imprenditrice ha dovuto versare per la mancata diligente presentazione, ad opera della professionista, delle pratiche di esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, mentre non possono essere riconosciute ulteriori
11 voci di danno, che avrebbero natura meramente potenziale, soprattutto considerando che, come rilevato dal consulente, i termini per irrogare eventuali sanzioni risultano essersi prescritti e che non è stata in concreto comprovata l'irrogazione, rispetto a detti inadempimenti, di alcuna sanzione.
Si ritiene, in particolare, che non possa riconoscersi alcuna somma neppure per l'eventuale sanzione irrogabile a fronte della mancata presentazione dello spesometro relativo all'anno 2016, in quanto l'irrogazione della sanzione non è stata documentata e il termine massimo per la sua applicazione da parte dell'amministrazione è scaduto in data
31.3.2025.
In conclusione, la somma complessivamente spettante a a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi assunti da Parte_2
per effetto del conferimento del mandato professionale sopra delineato, è pari
[...]
all'importo di euro 8.796,00, su cui non possono riconoscersi, in difetto di specifica domanda, né interessi né rivalutazione monetaria.
4. In definitiva, la domanda attorea deve essere accolta nella stretta misura sopra precisata.
Le spese di lite, in applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., sono da porre a carico della convenuta e sono liquidate nella somma indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al d.m. n. 55 del 2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del
2022, per lo scaglione di riferimento, da determinare in relazione al valore del decisum
(causa di valore compreso fra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00), con la specificazione che si applicheranno i parametri minimi per la sola fase decisoria dato il suo limitato svolgimento.
Analogamente, le spese di consulenza tecnica, liquidate con decreto del 20.9.2023, sono da porre per intero a carico della parte convenuta.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
12 a) in accoglimento della domanda proposta da condanna Parte_1 Parte_2
al risarcimento dei danni dalla prima subiti, liquidati nella complessiva somma di
[...]
euro 8.796,00;
b) condanna alla rifusione, in favore di delle spese di Parte_2 Parte_1
lite, liquidate nella somma di euro 4.227,00, per compensi, e di euro 233,00, per esborsi
(contributo unificato e marca da bollo), oltre rimborso forfettario per spese generali, i.v.a.
e c.p.a., come per legge;
c) pone le spese di consulenza tecnica, liquidate nel corso del giudizio, definitivamente e per intero a carico di Parte_2
Velletri, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
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