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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/12/2024, n. 5892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5892 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Ezio Cannata Baratta Giudice
dott.ssa Lidia Greco Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio a domanda congiunta iscritto al n. 3275/2024
R.G.V.G., proposto da:
, nato il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
e da
, nata il [...] a [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato CORSARO MARIA, giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato telematicamente in data 11/07/2024, e Parte_1 Pt_2
premettendo di aver intrattenuto una relazione more uxorio oggi cessata, essendo venuti
[...]
meno i presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia, e che dalla loro unione è
Per_ nata la figlia (in data 01/08/2014), hanno chiesto al Tribunale di disciplinare i rapporti tra gli stessi e la figlia minorenne alle seguenti condizioni:
• La minore sarà affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento della stessa presso l'abitazione della madre, cui resta assegnata la casa familiare.
1 • In ogni caso, ferma restando l'assoluta libertà di entrambi i ricorrenti di concordare modalità e tempi di permanenza della figlia presso di loro, tenendo conto anche della volontà della stessa, il sig. potrà vedere e tenere con sé la propria figlia Parte_1
per due pomeriggi infrasettimanali mercoledì e venerdì dopo l'uscita da scuola fino alle ore 20,00, prelevandola dalla residenza della madre, e, a settimane alterne, il sabato o la domenica dalle ore 10,00 fino alle ore 20,00 della domenica;
• Inoltre, ferma restando la libertà delle parti di organizzarsi diversamente, il sig. Pt_3
potrà avere presso di sé la propria figlia 7 giorni anche non consecutivi nel
[...]
periodo natalizio, alternativamente ricomprendendo in un anno la vigilia ed il Santo
Natale e nel successivo i giorni di San Silvestro e di Capodanno, e due giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali, alternativamente comprendendo in un anno la
Santa Pasqua e nel successivo il Lunedì dell'Angelo;
• Durante l'estate, in coincidenza con la chiusura delle scuole, il sig. potrà tenere Pt_1 con sé la figlia, per quindici giorni anche non consecutivi, concordando l'eventuale pernottamento, tenendo conto della volontà della minore nonché del reperimento a cura del sig di un alloggio idoneo ala permanenza della figlia in ore notturne. Pt_1
• Il sig. , il quale al momento è in cerca di nuova attività lavorativa, si Parte_1
obbliga a corrispondere alla signora , a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 ordinario della figlia, l'importo complessivo di € 250,00 mensili, soggetto alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
• L'assegno unico sarà percepito dalla madre al 100% che ne curerà l'istanza presso gli organi competenti .
• Le spese sanitarie, scolastiche e, in ogni caso, le spese extra, connotate dai caratteri della necessarietà od urgenza, non richiederanno il previo accordo dei genitori e saranno sostenute dagli stessi al 50% ciascuno, a mezzo rimborso della quota alla parte che le ha anticipate per intero.
• Le spese straordinarie sanitarie e scolastiche che non dovessero essere necessarie ed urgenti nonché le spese di natura sportiva e ricreativa dovranno essere previamente concordate dalle parti e quindi affrontate nell'interesse della prole in misura pari al
50% ciascuno. Le parti in ogni caso al fine di determinare la ripartizione delle spese straordinarie/ordinarie di comune accordo dichiarano che si atterranno alle linee guida
2 per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli in uso presso il
Tribunale di Catania e sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti.
• Le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente, salvo quanto pattuito nei punti precedenti
• Il tutto dal deposito del presente ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Con note di trattazione scritta, il procuratore delle parti ha insistito nella domanda congiunta e ha chiesto la ratifica dell'accordo raggiunto dalle parti e trasfuso nel ricorso introduttivo, ritenendolo rispondente all'interesse della prole.
Ciò premesso, le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo o manifesta contrarietà all'interesse della prole.
Nulla va disposto sulle spese, stante la domanda proposta dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, visto l'art. 473-bis. 51 c.p.c., definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3275/2024 R.G.V.G.:
ACCOGLIE il ricorso alle condizioni di cui in parte motiva;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Catania, in data 22/11/2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Lidia Greco dott. Massimo Escher
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Ezio Cannata Baratta Giudice
dott.ssa Lidia Greco Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio a domanda congiunta iscritto al n. 3275/2024
R.G.V.G., proposto da:
, nato il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
e da
, nata il [...] a [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato CORSARO MARIA, giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato telematicamente in data 11/07/2024, e Parte_1 Pt_2
premettendo di aver intrattenuto una relazione more uxorio oggi cessata, essendo venuti
[...]
meno i presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia, e che dalla loro unione è
Per_ nata la figlia (in data 01/08/2014), hanno chiesto al Tribunale di disciplinare i rapporti tra gli stessi e la figlia minorenne alle seguenti condizioni:
• La minore sarà affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento della stessa presso l'abitazione della madre, cui resta assegnata la casa familiare.
1 • In ogni caso, ferma restando l'assoluta libertà di entrambi i ricorrenti di concordare modalità e tempi di permanenza della figlia presso di loro, tenendo conto anche della volontà della stessa, il sig. potrà vedere e tenere con sé la propria figlia Parte_1
per due pomeriggi infrasettimanali mercoledì e venerdì dopo l'uscita da scuola fino alle ore 20,00, prelevandola dalla residenza della madre, e, a settimane alterne, il sabato o la domenica dalle ore 10,00 fino alle ore 20,00 della domenica;
• Inoltre, ferma restando la libertà delle parti di organizzarsi diversamente, il sig. Pt_3
potrà avere presso di sé la propria figlia 7 giorni anche non consecutivi nel
[...]
periodo natalizio, alternativamente ricomprendendo in un anno la vigilia ed il Santo
Natale e nel successivo i giorni di San Silvestro e di Capodanno, e due giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali, alternativamente comprendendo in un anno la
Santa Pasqua e nel successivo il Lunedì dell'Angelo;
• Durante l'estate, in coincidenza con la chiusura delle scuole, il sig. potrà tenere Pt_1 con sé la figlia, per quindici giorni anche non consecutivi, concordando l'eventuale pernottamento, tenendo conto della volontà della minore nonché del reperimento a cura del sig di un alloggio idoneo ala permanenza della figlia in ore notturne. Pt_1
• Il sig. , il quale al momento è in cerca di nuova attività lavorativa, si Parte_1
obbliga a corrispondere alla signora , a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 ordinario della figlia, l'importo complessivo di € 250,00 mensili, soggetto alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
• L'assegno unico sarà percepito dalla madre al 100% che ne curerà l'istanza presso gli organi competenti .
• Le spese sanitarie, scolastiche e, in ogni caso, le spese extra, connotate dai caratteri della necessarietà od urgenza, non richiederanno il previo accordo dei genitori e saranno sostenute dagli stessi al 50% ciascuno, a mezzo rimborso della quota alla parte che le ha anticipate per intero.
• Le spese straordinarie sanitarie e scolastiche che non dovessero essere necessarie ed urgenti nonché le spese di natura sportiva e ricreativa dovranno essere previamente concordate dalle parti e quindi affrontate nell'interesse della prole in misura pari al
50% ciascuno. Le parti in ogni caso al fine di determinare la ripartizione delle spese straordinarie/ordinarie di comune accordo dichiarano che si atterranno alle linee guida
2 per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli in uso presso il
Tribunale di Catania e sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti.
• Le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente, salvo quanto pattuito nei punti precedenti
• Il tutto dal deposito del presente ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Con note di trattazione scritta, il procuratore delle parti ha insistito nella domanda congiunta e ha chiesto la ratifica dell'accordo raggiunto dalle parti e trasfuso nel ricorso introduttivo, ritenendolo rispondente all'interesse della prole.
Ciò premesso, le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo o manifesta contrarietà all'interesse della prole.
Nulla va disposto sulle spese, stante la domanda proposta dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, visto l'art. 473-bis. 51 c.p.c., definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3275/2024 R.G.V.G.:
ACCOGLIE il ricorso alle condizioni di cui in parte motiva;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Catania, in data 22/11/2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Lidia Greco dott. Massimo Escher
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