CA
Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/06/2024, n. 4315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4315 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
R.G. n. 649/ 2023
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
VIII SEZIONE civile
USI CIVICI in persona dei magistrati:
Franca Mangano Presidente
Gisella Dedato Consigliere
Caterina Garufi Consigliere est. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 649 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 - a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 34476/2022 di annullamento con rinvio della sentenza di questa Corte sezione usi civi n.15/2017- trattenuto in decisione all'udienza collegiale del 5.3.2024, vertente
TRA
C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Laura Teti ed elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico n. 96 presso lo studio dell'avv. Letizia Tilli, giusta procura in atti reclamante in riassunzione
E
C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Marco Pellegrini e dall'avv. Marco Bellonio, elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi difensori sito in Pescara, via G. Chiarini n. 116, per procura in atti reclamato
E
P. IV in persona del suo Procuratore Controparte_2 P.IV_1
Speciale, in sostituzione processuale di P.IV , Controparte_3 P.IV_2 rappresentata e difesa dall'avv. prof. Leonardo Bottazzi e dall'avv. Carlo Innocenti, elettivamente domiciliata in Milano, via Corridoni n. 1, presso lo studio del primo, giusta procura in atti reclamata
E
P.I. , in persona del pro-tempore, Controparte_4 P.IV_3 CP_5 elettivamente domiciliato in L'Aquila, Via Cardinale Mazzarino n. 71, presso lo studio dell'avv. Fabio Pasquali che lo rappresenta e difende insieme all'avv. Sandro
Pasquali, per procura in atti reclamato
E
, , Controparte_6 CP_7 Controparte_8
,
[...] Controparte_9
altri reclamati già contumaci nei precedenti gradi di giudizio
acquisito il parere del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE PRESSO LA
CORTE DI APPELLO DI ROMA
OGGETTO: reclamo alla sentenza del per il riordino degli Parte_2
usi civici in Abruzzo n. 19/2015– giudizio di rinvio disposto con la sent n.
34476/2022 della Suprema Corte che ha annullato la sentenza di questa Corte territoriale sez. Usi civici n. 15/2017 -interesse ad agire-debitore esecutato- accertamento qualitas soli.
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso del 7.10. 2013, si rivolgeva al Commissario Controparte_1
Regionale per il riordino degli usi civici in Abruzzo per accertare la qualitas soli del terreno sito nel comune di , distinto al Catasto Urbano del predetto Comune al CP_4
fg. 10, p.lla 890. Chiedeva, previo accertamento della sussistenza di usi civici su detto fondo, di dichiarare la nullità del pignoramento del terreno in parola, con pag. 2/10 annessa costruzione sovrastante, nella procedura esecutiva immobiliare iscritta presso il Tribunale di Pescara al proc. R.G.E. n. 130/2001.
Si costituivano e (tutti Controparte_6 Controparte_10 Parte_1
creditori procedenti nella procedura esecutiva succitata), chiedendo: accertarsi la carenza di interesse ad agire di e, quindi, l'inammissibilità del ricorso;
nel CP_1 merito, l'infondatezza della sua domanda per intervenuta sdemanializzazione di fatto del terreno e per mancata dichiarazione ex art. 3 l. n. 1766/1927da parte del
[...]
. CP_4
Il Commissario disponeva C.T.U. nominando il dott. agronomo . Persona_1
L'elaborato peritale, depositato in data 28.7.2014 con allegata documentazione, accertava la proprietà del terreno oggetto di causa in capo al Comune di . Il CP_4
terreno, al catasto, risultava intestato a e, dopo il suo decesso, ai Persona_2 suoi eredi fino all'odierno ricorrente, in ragione di un progetto di quotizzazione risalente alla prima metà del secolo XIX che, però, non era mai stato omologato né approvato;
quindi, il bene continuava ad appartenere al demanio del A CP_4 riscontro, richiamava le risultanze dell'Archivio di Stato, la relazione del 16.2.1852 del perito nominato dal per ricostruire e ricomporre i Persona_3 Persona_4
piani di quotizzazione susseguenti alla ripartizione dei demani effettuata dal
Commissario Ripartitore cav. secondo la quale “la particella oggetto CP_11 della presente consulenza” era “tra quelle demaniali che rientrano in un assegnamento (probabile quotizzazione) del 1826 e mai omologato” (CTU pag. 8); circostanza confermata dal perito demaniale incaricato nel 1964 Persona_5
di una nuova sistemazione demaniale del Comune di e di redigere l'elenco CP_4 degli “occupanti Abusivi” nel quale risultava incluso , avo Persona_2 dell'odierno ricorrente;
anche l'ultima verifica demaniale, redatta dal dott.
[...]
su incarico della Regione Abruzzo del 29.5.2000, confermava Persona_6
l'assenza di definizione della procedura di quotizzazione e, quindi, l'appartenenza del terreno al demanio comunale.
Sulla scorta di tali rilievi, il Commissario, con la sentenza n.19 depositata il 2.5.2015, rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione di (ritenendo il Giudice, CP_1 in ordine all'interesse ad agire del ricorrente, “la sua palese sussistenza in
pag. 3/10 considerazione delle stesse conseguenze derivanti dal riconoscimento o meno della demanialità del terreno prodotto” in capo al ricorrente, quale debitore esecutato nella procedura presso il Tribunale di Pescara al proc. RGE n. 130/2001), dichiarava la demanialità civica del terreno su cui insisteva il fabbricato oggetto di pignoramento, ordinandone la reintegra in favore del a spese del ricorrente e a Controparte_4
cura della Regione Abruzzo. Rigettava la domanda di di condanna delle CP_1
controparti per lite temeraria. Compensava le spese di giudizio ponendo a carico delle parti il pagamento della CTU. Mandava al competente Conservatore la trascrizione della sentenza a cura della parte interessata, con esonero da ogni responsabilità.
2. Avverso tale sentenza, proponeva rituale reclamo contestando: Parte_1
2.a) la violazione dell'art. 112 c.p.c. nonché l'erronea ed insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, assumendo l'erroneità della statuizione di rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva di;
CP_1
2.b) la violazione dell'art. 3 l. n. 1766/1927 e dell'art. 12 delle preleggi al c.c., riproponendo l'eccezione di avvenuta sdemanializzazione, per mancata tempestiva dichiarazione da parte del Comune;
2.c) il mancato accertamento della avvenuta sdemanializzazione tacita di fatto, tenuto conto del rilascio da parte dello stesso Ente Locale a favore di dei titoli CP_1
edilizi per edificare sul terreno oggetto di lite.
Concludeva chiedendo alla Corte di Appello di riformare l'impugnata sentenza dichiarando il ricorso di inammissibile o, in subordine, infondato nel CP_1
merito, con vittoria di spese.
Si costituiva chiedendo il rigetto del reclamo, sostenendo che il suo CP_1
interesse ad agire innanzi al Commissario si fondasse sulla qualità di debitore esecutato interessato ad ottenere, anche nell'interesse dei creditori, il corrispettivo massimo dalla vendita del bene pignorato. A tal riguardo, esponeva che la costruzione edificata sul terreno oggetto di lite a seguito del permesso a costruire rilasciatogli dal Comune di (concessione n. 1216/1991 e n. 1467/1997) era stata CP_4
originariamente stimata insieme al terreno, in sede di pignoramento, come avente pag. 4/10 valore commerciale complessivo di € 647.335,00, valore destinato a ridursi in caso di presenza di usi civici.
Si costituiva anche (già chiedendo Controparte_10 Controparte_12
dichiararsi inammissibile il ricorso di e, nel merito, infondato per CP_1
avvenuta sdemanializzazione.
Non si costituivano gli altri reclamati ( Controparte_6 Controparte_4 CP_7
e ).
[...] Controparte_8 Controparte_9
La Corte d'Appello di Roma, Sezione Usi Civici, con la sent. n. 15 pronunciata il
18.10.2017, rigettava il reclamo di confermando la legittimazione ad agire Parte_1
di e ritenendo infondati i residui motivi dedotti dal reclamante, CP_1 condannando quest'ultimo a rifondere le spese processuali a favore dei reclamati costituiti e CP_1 Controparte_10
3. Contro tale decisione, proponeva ricorso per Cassazione in data Parte_1
12.12.2017. In particolare, col primo motivo, parte ricorrente censurava la sentenza della Corte d'Appello nella parte in cui confermava la legittimazione processuale di alla proposizione del ricorso al Commissario degli Usi Civici per CP_1
l'Abruzzo, in quanto l'unico soggetto legittimato in tal senso sarebbe stata l'Amministrazione Comunale di Elice, rimasta contumace. reiterava, nel Parte_1
resto, le censure già formulate in sede di primo e secondo grado, criticando, altresì, la regolamentazione delle spese in sede di reclamo, in quanto la Corte d'Appello non avrebbe dovuto condannarlo al pagamento delle spese di lite anche a favore di altra parte reclamata. Concludeva chiedendo “che la Corte Controparte_10
Suprema di Cassazione, in accoglimento dei suesposti motivi, ai sensi dell'art. 360,
n. 3, 4 e 5, decida la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 1 c.p.c., ovvero cassi la sentenza (…)”.
Si costituiva (solo) , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La Suprema Corte, con la sentenza n 34476/2022, cassava la sentenza della Corte territoriale in relazione al primo motivo (assorbiti i restanti), rinviando la causa per nuovo esame alla Corte d'appello, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. In particolare, decideva la questione “se sia consentito al privato, il quale utilizzi un bene soggetto a uso civico a suo esclusivo
pag. 5/10 vantaggio, di invocare tale qualità per sottrarre il bene dal pignoramento iniziato da un suo creditore” affermando che “Da questo limitato punto di vista, la sottrazione del bene dal pignoramento eseguito nei suoi confronti, non è condivisibile. Si deve invece riconoscere il diverso principio secondo cui il singolo non può prendere a pretesto l'uso civico per sottrarre dal pignoramento, eseguito da un suo creditore, un bene che egli stesso utilizzi in modo incompatibile con l'esercizio collettivo;
il che nella specie sembra implicito nel fatto stesso che il pignoramento è stato eseguito sul fabbricato edificato sul terreno gravato, che era rimasto così sottratto all'uso collettivo”.
4. Con atto di riassunzione del 3.2.2023, chiedeva: in riforma della sentenza Parte_1
pronunciata dal Commissario per il riordino degli usi civici per l'Abruzzo, dichiarare inammissibile il ricorso di per difetto di legittimazione ad agire, in CP_1
ossequio al principio di diritto della sentenza della Cassazione;
in subordine, accertare “l'inesistenza dell'uso civico controverso, anche in conseguenza dell'omessa dichiarazione ex art. 3 Legge 1766/1927 e/o per intervenuta sdemanializzazione di fatto del cespite e/o abrogazione di fatto dell'uso civico da parte del Con vittoria delle spese di ogni grado di giudizio ed Controparte_4
anche di Cassazione.”
Si costituiva in giudizio . Contestava quanto dedotto dal reclamante, CP_1 sostenendo, in particolare, sul primo profilo attinente all'interesse ad agire, di essere legittimato ad agire nel giudizio Commissariale in quanto “ultimo esponente di una famiglia che ha sempre fatto pienamente parte della comunità titolare di diritti di uso civico sul bene immobile in questione”. Concludeva chiedendo il rigetto del reclamo.
Si costituiva il (contumace nei precedenti gradi di giudizio) che Controparte_4
chiedeva: dichiararsi inammissibile il ricorso di per difetto di interesse;
CP_1
nel merito, accertare la appartenenza del bene al demanio civico del Comune.
Si costituiva (subentrata a chiedendo di Controparte_13 Controparte_10
rigettare il ricorso del in quanto inammissibile, improponibile, oltre che CP_1 infondato per inesistenza dell'uso civico controverso, anche in conseguenza dell'omessa dichiarazione ex art. 3 l. n. 1766/1927 e/o per l'intervenuta pag. 6/10 sdemanializzazione di fatto del cespite e/o abrogazione di fatto dell'uso civico da parte del Controparte_4
Con nota del 28.2.2024, il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma riteneva di “condividere le argomentazioni del provvedimento di primo grado”, esprimendo “parere contrario all'accoglimento del ricorso/ reclamo”.
All'udienza del 5.3.2024, la Corte ha concesso i termini per il deposito delle comparse conclusionali trattenendo la causa in decisione.
MOTIVZIONE.
5. Con riguardo alla questione preliminare relativa alla sussistenza o meno dell'interesse ad agire di ex art. 100 c.p.c., la Corte dichiara Controparte_14
l'inammissibilità del ricorso presentato da quest'ultimo nel 2013.
Giova richiamare alcuni profili decisivi della vicenda, in buona parte già sintetizzata.
Nella procedura esecutiva immobiliare n. 130/2001 del Tribunale di Pescara, azionata da nei confronti di (per mancato versamento Controparte_6 CP_1 delle rate del mutuo immobiliare acceso da quest'ultimo con l'istituto in data
1.11.1997), nel cui ambito si erano costituiti anche altri creditori Controparte_12
e l'avv. , era sorta questione (all'udienza del 15.02.2011) sulla
[...] Parte_1
eventuale sussistenza di usi civici sul terreno contraddistinto al catasto alla particella
890 del foglio 10 del Comune di con annesso fabbricato in costruzione, CP_4
entrambi oggetto di pignoramento. Detto edificio era stato realizzato dallo stesso
, come da permessi a costruire (n. 1216/1991 e n. 1467/1997) rilasciati CP_1 dall'Ente locale.
Pochi mesi dopo, con ricorso depositato il 7.10.2013, si rivolgeva al CP_1
per il riordino degli usi civici in Abruzzo, chiedendo Parte_2
accertarsi la qualitas soli della particella di cui al lotto 3 della procedura esecutiva immobiliare n. 130/2001 R.G.E. del Tribunale Civile di Pescara ovvero il terreno sito nel comune di , distinto al Catasto Urbano al fg. 10, p.lla 890, chiedendo altresì CP_4
al Commissario di dichiarare, una volta accertata la presenza di usi civici gravanti sul fondo, “la nullità dell'atto di pignoramento” nella citata procedura esecutiva.
pag. 7/10 Quanto appena rappresentato esplicita, senza congettura alternativa, che CP_1
si era rivolto al Commissario al fine di invalidare il pignoramento del terreno, in virtù della sua natura di bene collettivo. Qualità quest'ultima che, però, proprio CP_1
aveva violato, realizzando un ampio edificio ed impedendo, di fatto, al bene di svolgere la sua destinazione funzionale alle esigenze dei cives.
Innanzi a questa Corte ha evocato la sua appartenenza alla collettività di CP_1
per fondare il suo interesse, ma il diverso tenore del ricorso presentato dal CP_4
medesimo nel 2013, univocamente, attesta che innanzi al Commissario si CP_1
era presentato quale debitore esecutato, per sottrarre i beni (terreno e costruzione) all'esecuzione in corso, presumibilmente, in virtù del principio per il quale i beni civici non possono essere espropriati, né possono essere oggetto di esecuzione forzata (Cass. sent. n. 19792, dell'8.9.2011; cfr. sulla questione anche la recente sentenza della Corte cost. sent. n. 119 del 15.6.2023).
Chiarito tale aspetto, in ossequio alla statuizione della Suprema Corte di cui alla citata sentenza n. 34476/2022 (di annullamento della sentenza di questa Corte sezione usi civi n.15/2017 con rinvio), nel caso di specie, non può identificarsi l'interesse del singolo ad agire innanzi al Commissario nel vantaggio che potrebbe derivargli dalla sottrazione del bene dal pignoramento, in quanto l'azione svolta innanzi al Commissario non può essere in contrasto (se non addirittura a discapito) degli interessi della popolazione.
Quindi, la circostanza per la quale risulti, in concreto, interessato CP_1 all'accertamento di usi civici sul terreno oggetto della procedura esecutiva a suo carico per sottrarre detto bene al pignoramento non può rilevare, in quanto nei giudizi relativi all'accertamento e all'esistenza di beni del demanio civico il cittadino interessato può agire solo quale appartenente a quella determinata collettività, titolare degli usi o delle terre demaniali di cui si controverte, a difesa di questi ultimi (Corte di cassazione, sent. n. 15938 del 29.7.2016).
Conclusione -osserva la Corte- del tutto conforme alla natura degli usi civici, che rappresentano diritti reali millenari di natura collettiva, volti ad assicurare un'utilità ai singoli appartenenti ad una collettività; in particolare, la Suprema Corte ha affermato che “tali “usi” presentano la caratteristica della non appartenenza, a
pag. 8/10 titolo di proprietà individuale, a persone fisiche od enti in quanto spettanti ad una comunità di abitanti che ne godono collettivamente. La finalità che il legislatore ha perseguito con detti usi è quella della liquidazione, in realtà non raggiunta, perché negli anni è andato sempre più emergendo il collegamento funzionale tra disciplina degli usi pubblici e la tutela dell'ambiente (v. sentenze della Corte Costituzionale n.
46/95, 345/97 e 310/2006)” (Cass., sez. un., sent. n. 3939 del 18.2. 2011).
Dalla mancanza dell'interesse ad agire in capo a consegue CP_1
l'inammissibilità del suo ricorso, con revoca di ogni statuizione della sentenza n.
19/2015 del Commissario per il riordino usi civici per l'Abruzzo, in particolare, quelle sull'accertamento della natura demaniale civica del terreno, sull'ordine di reintegra in favore del e sulla trascrizione della sentenza Commissariale. CP_4
Va poi precisato, in ordine alla domanda avanzata dal di (costituitosi CP_4 CP_4 solo innanzi a questa Corte), che la richiesta dell'Ente locale di accertamento della qualitas soli del terreno oggetto di causa, sito in agro del Comune di e censito CP_4
in NCEU al fg. 10, particella 890, è tardiva;
naturalmente nulla osta ad un futuro ricorso del Comune innanzi al Giudice naturale ovvero il Commissario degli usi civici.
6. Sulle spese processuali, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, la Corte ritiene di compensarle integralmente tra le parti, per il presente e per i precedenti gradi di giudizio, tenuto conto della particolarità della questione trattata. A tal riguardo, osserva la Corte che il ricorrente, pur interessato concretamente all'accertamento della qualitas soli del terreno ai fini della procedura esecutiva in atto, non è risultato portatore dell'interesse ad agire, da valutare nel contesto della peculiare disciplina sugli usi civici passata, negli anni, da una tutela del bene legata al collegamento con la comunità d'origine, ad una salvaguardia indifferenziata dello stesso percepito nella sua dimensione collettiva indivisibile e, in quanto tale, appartenente potenzialmente all'intera collettività di cittadini.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Commissario Regionale per il riordino degli usi civici in
Abruzzo n. 19/2015, nei confronti di , , Controparte_1 Controparte_2
pag. 9/10 Controparte_4 Controparte_6 CP_7 Controparte_15
, nel giudizio di rinvio disposto con
[...] Controparte_9
la sentenza n. 34476/2022 della Suprema Corte di Cassazione che ha annullato la sentenza di questa Corte sez. Usi civici n. 15/2017, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) revoca la dichiarazione di contumacia del Controparte_4
2) accoglie il reclamo presentato da e, in riforma della impugnata Parte_1
sentenza, dichiara inammissibile per difetto di interesse ad agire il ricorso presentato da;
Controparte_14
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali del presente giudizio e dei gradi precedenti.
Così deciso in Roma, 10.6.2024
Il consigliere estensore
Caterina Garufi Il Presidente
Franca Mangano
pag. 10/10
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
VIII SEZIONE civile
USI CIVICI in persona dei magistrati:
Franca Mangano Presidente
Gisella Dedato Consigliere
Caterina Garufi Consigliere est. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 649 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 - a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 34476/2022 di annullamento con rinvio della sentenza di questa Corte sezione usi civi n.15/2017- trattenuto in decisione all'udienza collegiale del 5.3.2024, vertente
TRA
C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Laura Teti ed elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico n. 96 presso lo studio dell'avv. Letizia Tilli, giusta procura in atti reclamante in riassunzione
E
C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Marco Pellegrini e dall'avv. Marco Bellonio, elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi difensori sito in Pescara, via G. Chiarini n. 116, per procura in atti reclamato
E
P. IV in persona del suo Procuratore Controparte_2 P.IV_1
Speciale, in sostituzione processuale di P.IV , Controparte_3 P.IV_2 rappresentata e difesa dall'avv. prof. Leonardo Bottazzi e dall'avv. Carlo Innocenti, elettivamente domiciliata in Milano, via Corridoni n. 1, presso lo studio del primo, giusta procura in atti reclamata
E
P.I. , in persona del pro-tempore, Controparte_4 P.IV_3 CP_5 elettivamente domiciliato in L'Aquila, Via Cardinale Mazzarino n. 71, presso lo studio dell'avv. Fabio Pasquali che lo rappresenta e difende insieme all'avv. Sandro
Pasquali, per procura in atti reclamato
E
, , Controparte_6 CP_7 Controparte_8
,
[...] Controparte_9
altri reclamati già contumaci nei precedenti gradi di giudizio
acquisito il parere del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE PRESSO LA
CORTE DI APPELLO DI ROMA
OGGETTO: reclamo alla sentenza del per il riordino degli Parte_2
usi civici in Abruzzo n. 19/2015– giudizio di rinvio disposto con la sent n.
34476/2022 della Suprema Corte che ha annullato la sentenza di questa Corte territoriale sez. Usi civici n. 15/2017 -interesse ad agire-debitore esecutato- accertamento qualitas soli.
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso del 7.10. 2013, si rivolgeva al Commissario Controparte_1
Regionale per il riordino degli usi civici in Abruzzo per accertare la qualitas soli del terreno sito nel comune di , distinto al Catasto Urbano del predetto Comune al CP_4
fg. 10, p.lla 890. Chiedeva, previo accertamento della sussistenza di usi civici su detto fondo, di dichiarare la nullità del pignoramento del terreno in parola, con pag. 2/10 annessa costruzione sovrastante, nella procedura esecutiva immobiliare iscritta presso il Tribunale di Pescara al proc. R.G.E. n. 130/2001.
Si costituivano e (tutti Controparte_6 Controparte_10 Parte_1
creditori procedenti nella procedura esecutiva succitata), chiedendo: accertarsi la carenza di interesse ad agire di e, quindi, l'inammissibilità del ricorso;
nel CP_1 merito, l'infondatezza della sua domanda per intervenuta sdemanializzazione di fatto del terreno e per mancata dichiarazione ex art. 3 l. n. 1766/1927da parte del
[...]
. CP_4
Il Commissario disponeva C.T.U. nominando il dott. agronomo . Persona_1
L'elaborato peritale, depositato in data 28.7.2014 con allegata documentazione, accertava la proprietà del terreno oggetto di causa in capo al Comune di . Il CP_4
terreno, al catasto, risultava intestato a e, dopo il suo decesso, ai Persona_2 suoi eredi fino all'odierno ricorrente, in ragione di un progetto di quotizzazione risalente alla prima metà del secolo XIX che, però, non era mai stato omologato né approvato;
quindi, il bene continuava ad appartenere al demanio del A CP_4 riscontro, richiamava le risultanze dell'Archivio di Stato, la relazione del 16.2.1852 del perito nominato dal per ricostruire e ricomporre i Persona_3 Persona_4
piani di quotizzazione susseguenti alla ripartizione dei demani effettuata dal
Commissario Ripartitore cav. secondo la quale “la particella oggetto CP_11 della presente consulenza” era “tra quelle demaniali che rientrano in un assegnamento (probabile quotizzazione) del 1826 e mai omologato” (CTU pag. 8); circostanza confermata dal perito demaniale incaricato nel 1964 Persona_5
di una nuova sistemazione demaniale del Comune di e di redigere l'elenco CP_4 degli “occupanti Abusivi” nel quale risultava incluso , avo Persona_2 dell'odierno ricorrente;
anche l'ultima verifica demaniale, redatta dal dott.
[...]
su incarico della Regione Abruzzo del 29.5.2000, confermava Persona_6
l'assenza di definizione della procedura di quotizzazione e, quindi, l'appartenenza del terreno al demanio comunale.
Sulla scorta di tali rilievi, il Commissario, con la sentenza n.19 depositata il 2.5.2015, rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione di (ritenendo il Giudice, CP_1 in ordine all'interesse ad agire del ricorrente, “la sua palese sussistenza in
pag. 3/10 considerazione delle stesse conseguenze derivanti dal riconoscimento o meno della demanialità del terreno prodotto” in capo al ricorrente, quale debitore esecutato nella procedura presso il Tribunale di Pescara al proc. RGE n. 130/2001), dichiarava la demanialità civica del terreno su cui insisteva il fabbricato oggetto di pignoramento, ordinandone la reintegra in favore del a spese del ricorrente e a Controparte_4
cura della Regione Abruzzo. Rigettava la domanda di di condanna delle CP_1
controparti per lite temeraria. Compensava le spese di giudizio ponendo a carico delle parti il pagamento della CTU. Mandava al competente Conservatore la trascrizione della sentenza a cura della parte interessata, con esonero da ogni responsabilità.
2. Avverso tale sentenza, proponeva rituale reclamo contestando: Parte_1
2.a) la violazione dell'art. 112 c.p.c. nonché l'erronea ed insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, assumendo l'erroneità della statuizione di rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva di;
CP_1
2.b) la violazione dell'art. 3 l. n. 1766/1927 e dell'art. 12 delle preleggi al c.c., riproponendo l'eccezione di avvenuta sdemanializzazione, per mancata tempestiva dichiarazione da parte del Comune;
2.c) il mancato accertamento della avvenuta sdemanializzazione tacita di fatto, tenuto conto del rilascio da parte dello stesso Ente Locale a favore di dei titoli CP_1
edilizi per edificare sul terreno oggetto di lite.
Concludeva chiedendo alla Corte di Appello di riformare l'impugnata sentenza dichiarando il ricorso di inammissibile o, in subordine, infondato nel CP_1
merito, con vittoria di spese.
Si costituiva chiedendo il rigetto del reclamo, sostenendo che il suo CP_1
interesse ad agire innanzi al Commissario si fondasse sulla qualità di debitore esecutato interessato ad ottenere, anche nell'interesse dei creditori, il corrispettivo massimo dalla vendita del bene pignorato. A tal riguardo, esponeva che la costruzione edificata sul terreno oggetto di lite a seguito del permesso a costruire rilasciatogli dal Comune di (concessione n. 1216/1991 e n. 1467/1997) era stata CP_4
originariamente stimata insieme al terreno, in sede di pignoramento, come avente pag. 4/10 valore commerciale complessivo di € 647.335,00, valore destinato a ridursi in caso di presenza di usi civici.
Si costituiva anche (già chiedendo Controparte_10 Controparte_12
dichiararsi inammissibile il ricorso di e, nel merito, infondato per CP_1
avvenuta sdemanializzazione.
Non si costituivano gli altri reclamati ( Controparte_6 Controparte_4 CP_7
e ).
[...] Controparte_8 Controparte_9
La Corte d'Appello di Roma, Sezione Usi Civici, con la sent. n. 15 pronunciata il
18.10.2017, rigettava il reclamo di confermando la legittimazione ad agire Parte_1
di e ritenendo infondati i residui motivi dedotti dal reclamante, CP_1 condannando quest'ultimo a rifondere le spese processuali a favore dei reclamati costituiti e CP_1 Controparte_10
3. Contro tale decisione, proponeva ricorso per Cassazione in data Parte_1
12.12.2017. In particolare, col primo motivo, parte ricorrente censurava la sentenza della Corte d'Appello nella parte in cui confermava la legittimazione processuale di alla proposizione del ricorso al Commissario degli Usi Civici per CP_1
l'Abruzzo, in quanto l'unico soggetto legittimato in tal senso sarebbe stata l'Amministrazione Comunale di Elice, rimasta contumace. reiterava, nel Parte_1
resto, le censure già formulate in sede di primo e secondo grado, criticando, altresì, la regolamentazione delle spese in sede di reclamo, in quanto la Corte d'Appello non avrebbe dovuto condannarlo al pagamento delle spese di lite anche a favore di altra parte reclamata. Concludeva chiedendo “che la Corte Controparte_10
Suprema di Cassazione, in accoglimento dei suesposti motivi, ai sensi dell'art. 360,
n. 3, 4 e 5, decida la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 1 c.p.c., ovvero cassi la sentenza (…)”.
Si costituiva (solo) , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La Suprema Corte, con la sentenza n 34476/2022, cassava la sentenza della Corte territoriale in relazione al primo motivo (assorbiti i restanti), rinviando la causa per nuovo esame alla Corte d'appello, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. In particolare, decideva la questione “se sia consentito al privato, il quale utilizzi un bene soggetto a uso civico a suo esclusivo
pag. 5/10 vantaggio, di invocare tale qualità per sottrarre il bene dal pignoramento iniziato da un suo creditore” affermando che “Da questo limitato punto di vista, la sottrazione del bene dal pignoramento eseguito nei suoi confronti, non è condivisibile. Si deve invece riconoscere il diverso principio secondo cui il singolo non può prendere a pretesto l'uso civico per sottrarre dal pignoramento, eseguito da un suo creditore, un bene che egli stesso utilizzi in modo incompatibile con l'esercizio collettivo;
il che nella specie sembra implicito nel fatto stesso che il pignoramento è stato eseguito sul fabbricato edificato sul terreno gravato, che era rimasto così sottratto all'uso collettivo”.
4. Con atto di riassunzione del 3.2.2023, chiedeva: in riforma della sentenza Parte_1
pronunciata dal Commissario per il riordino degli usi civici per l'Abruzzo, dichiarare inammissibile il ricorso di per difetto di legittimazione ad agire, in CP_1
ossequio al principio di diritto della sentenza della Cassazione;
in subordine, accertare “l'inesistenza dell'uso civico controverso, anche in conseguenza dell'omessa dichiarazione ex art. 3 Legge 1766/1927 e/o per intervenuta sdemanializzazione di fatto del cespite e/o abrogazione di fatto dell'uso civico da parte del Con vittoria delle spese di ogni grado di giudizio ed Controparte_4
anche di Cassazione.”
Si costituiva in giudizio . Contestava quanto dedotto dal reclamante, CP_1 sostenendo, in particolare, sul primo profilo attinente all'interesse ad agire, di essere legittimato ad agire nel giudizio Commissariale in quanto “ultimo esponente di una famiglia che ha sempre fatto pienamente parte della comunità titolare di diritti di uso civico sul bene immobile in questione”. Concludeva chiedendo il rigetto del reclamo.
Si costituiva il (contumace nei precedenti gradi di giudizio) che Controparte_4
chiedeva: dichiararsi inammissibile il ricorso di per difetto di interesse;
CP_1
nel merito, accertare la appartenenza del bene al demanio civico del Comune.
Si costituiva (subentrata a chiedendo di Controparte_13 Controparte_10
rigettare il ricorso del in quanto inammissibile, improponibile, oltre che CP_1 infondato per inesistenza dell'uso civico controverso, anche in conseguenza dell'omessa dichiarazione ex art. 3 l. n. 1766/1927 e/o per l'intervenuta pag. 6/10 sdemanializzazione di fatto del cespite e/o abrogazione di fatto dell'uso civico da parte del Controparte_4
Con nota del 28.2.2024, il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma riteneva di “condividere le argomentazioni del provvedimento di primo grado”, esprimendo “parere contrario all'accoglimento del ricorso/ reclamo”.
All'udienza del 5.3.2024, la Corte ha concesso i termini per il deposito delle comparse conclusionali trattenendo la causa in decisione.
MOTIVZIONE.
5. Con riguardo alla questione preliminare relativa alla sussistenza o meno dell'interesse ad agire di ex art. 100 c.p.c., la Corte dichiara Controparte_14
l'inammissibilità del ricorso presentato da quest'ultimo nel 2013.
Giova richiamare alcuni profili decisivi della vicenda, in buona parte già sintetizzata.
Nella procedura esecutiva immobiliare n. 130/2001 del Tribunale di Pescara, azionata da nei confronti di (per mancato versamento Controparte_6 CP_1 delle rate del mutuo immobiliare acceso da quest'ultimo con l'istituto in data
1.11.1997), nel cui ambito si erano costituiti anche altri creditori Controparte_12
e l'avv. , era sorta questione (all'udienza del 15.02.2011) sulla
[...] Parte_1
eventuale sussistenza di usi civici sul terreno contraddistinto al catasto alla particella
890 del foglio 10 del Comune di con annesso fabbricato in costruzione, CP_4
entrambi oggetto di pignoramento. Detto edificio era stato realizzato dallo stesso
, come da permessi a costruire (n. 1216/1991 e n. 1467/1997) rilasciati CP_1 dall'Ente locale.
Pochi mesi dopo, con ricorso depositato il 7.10.2013, si rivolgeva al CP_1
per il riordino degli usi civici in Abruzzo, chiedendo Parte_2
accertarsi la qualitas soli della particella di cui al lotto 3 della procedura esecutiva immobiliare n. 130/2001 R.G.E. del Tribunale Civile di Pescara ovvero il terreno sito nel comune di , distinto al Catasto Urbano al fg. 10, p.lla 890, chiedendo altresì CP_4
al Commissario di dichiarare, una volta accertata la presenza di usi civici gravanti sul fondo, “la nullità dell'atto di pignoramento” nella citata procedura esecutiva.
pag. 7/10 Quanto appena rappresentato esplicita, senza congettura alternativa, che CP_1
si era rivolto al Commissario al fine di invalidare il pignoramento del terreno, in virtù della sua natura di bene collettivo. Qualità quest'ultima che, però, proprio CP_1
aveva violato, realizzando un ampio edificio ed impedendo, di fatto, al bene di svolgere la sua destinazione funzionale alle esigenze dei cives.
Innanzi a questa Corte ha evocato la sua appartenenza alla collettività di CP_1
per fondare il suo interesse, ma il diverso tenore del ricorso presentato dal CP_4
medesimo nel 2013, univocamente, attesta che innanzi al Commissario si CP_1
era presentato quale debitore esecutato, per sottrarre i beni (terreno e costruzione) all'esecuzione in corso, presumibilmente, in virtù del principio per il quale i beni civici non possono essere espropriati, né possono essere oggetto di esecuzione forzata (Cass. sent. n. 19792, dell'8.9.2011; cfr. sulla questione anche la recente sentenza della Corte cost. sent. n. 119 del 15.6.2023).
Chiarito tale aspetto, in ossequio alla statuizione della Suprema Corte di cui alla citata sentenza n. 34476/2022 (di annullamento della sentenza di questa Corte sezione usi civi n.15/2017 con rinvio), nel caso di specie, non può identificarsi l'interesse del singolo ad agire innanzi al Commissario nel vantaggio che potrebbe derivargli dalla sottrazione del bene dal pignoramento, in quanto l'azione svolta innanzi al Commissario non può essere in contrasto (se non addirittura a discapito) degli interessi della popolazione.
Quindi, la circostanza per la quale risulti, in concreto, interessato CP_1 all'accertamento di usi civici sul terreno oggetto della procedura esecutiva a suo carico per sottrarre detto bene al pignoramento non può rilevare, in quanto nei giudizi relativi all'accertamento e all'esistenza di beni del demanio civico il cittadino interessato può agire solo quale appartenente a quella determinata collettività, titolare degli usi o delle terre demaniali di cui si controverte, a difesa di questi ultimi (Corte di cassazione, sent. n. 15938 del 29.7.2016).
Conclusione -osserva la Corte- del tutto conforme alla natura degli usi civici, che rappresentano diritti reali millenari di natura collettiva, volti ad assicurare un'utilità ai singoli appartenenti ad una collettività; in particolare, la Suprema Corte ha affermato che “tali “usi” presentano la caratteristica della non appartenenza, a
pag. 8/10 titolo di proprietà individuale, a persone fisiche od enti in quanto spettanti ad una comunità di abitanti che ne godono collettivamente. La finalità che il legislatore ha perseguito con detti usi è quella della liquidazione, in realtà non raggiunta, perché negli anni è andato sempre più emergendo il collegamento funzionale tra disciplina degli usi pubblici e la tutela dell'ambiente (v. sentenze della Corte Costituzionale n.
46/95, 345/97 e 310/2006)” (Cass., sez. un., sent. n. 3939 del 18.2. 2011).
Dalla mancanza dell'interesse ad agire in capo a consegue CP_1
l'inammissibilità del suo ricorso, con revoca di ogni statuizione della sentenza n.
19/2015 del Commissario per il riordino usi civici per l'Abruzzo, in particolare, quelle sull'accertamento della natura demaniale civica del terreno, sull'ordine di reintegra in favore del e sulla trascrizione della sentenza Commissariale. CP_4
Va poi precisato, in ordine alla domanda avanzata dal di (costituitosi CP_4 CP_4 solo innanzi a questa Corte), che la richiesta dell'Ente locale di accertamento della qualitas soli del terreno oggetto di causa, sito in agro del Comune di e censito CP_4
in NCEU al fg. 10, particella 890, è tardiva;
naturalmente nulla osta ad un futuro ricorso del Comune innanzi al Giudice naturale ovvero il Commissario degli usi civici.
6. Sulle spese processuali, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, la Corte ritiene di compensarle integralmente tra le parti, per il presente e per i precedenti gradi di giudizio, tenuto conto della particolarità della questione trattata. A tal riguardo, osserva la Corte che il ricorrente, pur interessato concretamente all'accertamento della qualitas soli del terreno ai fini della procedura esecutiva in atto, non è risultato portatore dell'interesse ad agire, da valutare nel contesto della peculiare disciplina sugli usi civici passata, negli anni, da una tutela del bene legata al collegamento con la comunità d'origine, ad una salvaguardia indifferenziata dello stesso percepito nella sua dimensione collettiva indivisibile e, in quanto tale, appartenente potenzialmente all'intera collettività di cittadini.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Commissario Regionale per il riordino degli usi civici in
Abruzzo n. 19/2015, nei confronti di , , Controparte_1 Controparte_2
pag. 9/10 Controparte_4 Controparte_6 CP_7 Controparte_15
, nel giudizio di rinvio disposto con
[...] Controparte_9
la sentenza n. 34476/2022 della Suprema Corte di Cassazione che ha annullato la sentenza di questa Corte sez. Usi civici n. 15/2017, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) revoca la dichiarazione di contumacia del Controparte_4
2) accoglie il reclamo presentato da e, in riforma della impugnata Parte_1
sentenza, dichiara inammissibile per difetto di interesse ad agire il ricorso presentato da;
Controparte_14
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali del presente giudizio e dei gradi precedenti.
Così deciso in Roma, 10.6.2024
Il consigliere estensore
Caterina Garufi Il Presidente
Franca Mangano
pag. 10/10