Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 08/05/2026, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00541/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00711/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di TI (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 711 del 2025, proposto da UR SS, rappresentata e difesa dall’avv. Luca Scipione, con domicilio eletto presso il suo studio in Formia (LT), via Marziale 3 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. lucascipione@pec.it;
contro
Comune di Formia, in persona del sindaco p.t. , rappresentato e difeso dagli avv. Mauro Piscopo e Jessica Quatrale, con i quali è elettivamente domiciliato presso la sede dell’ente in Formia, via Vitruvio 190 e con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. studiolegalepiscolo@legalmail.it e jessicaquatrale@pec.it;
nei confronti
LU IM e RO LF, rappresentati e difesi dall’avv. Toni De Simone, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avv.tonidesimone@puntopec.it;
per l’annullamento
1) della determinazione dirigenziale n. 1219 del 10 giugno 2025, recante approvazione dei verbali e della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo di vigilanza, indetto con determinazione dirigenziale n. 1702 del 7 ottobre 2022;
2) della determinazione dirigenziale n. 1318 del 12 settembre 2023, recante ammissione con riserva della controinteressata RO LF;
3) di tutti i verbali della commissione esaminatrice, nella parte in cui non hanno escluso la suddetta controinteressata ed hanno assegnato al controinteressato LU IM punteggi non spettanti;
4) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Formia, di LU IM e di RO LF;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 il cons. AL OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
TO e DI
1. – Il Comune di Formia, in linea con il piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024, di cui alle delibere della giunta municipale n. 59 del 25 marzo 2022 e 158 del 16 giugno 2022, con determinazione dirigenziale n. 1702 del 7 ottobre 2022 ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo di vigilanza cat. D.
Con determinazione dirigenziale n. 1318 del 12 settembre 2023, l’amministrazione ha ammesso alla procedura selettiva de qua 46 candidati, tra i quali i dott. UR SS (odierna ricorrente) e LU IM (controinteressato), di cui 6 con riserva, tra cui la dott. RO LF (controinteressata). In esito agli approfondimenti svolti ed ai risultati delle prove previste, con determinazione dirigenziale n. 1219 del 10 giugno 2025 il Comune di Formia ha approvato tutti i verbali della commissione di concorso e la graduatoria finale, risultando vincitrice la dott. Maria Rosaria Nardella (punti 74,05), seguita dalla dott. R.A. (punti 71,50), dal dott. G.S. (punti 70,00) e dalla dott. A.R. (punti 69,25). Con contratto individuale di lavoro subordinato sottoscritto il 25 agosto 2025, quindi, la dott. M.R.N. è stata assunta alle dipendenze dell’amministrazione civica nella suddetta qualifica funzionariale.
Avuto riguardo a ciò, con il ricorso all’esame, notificato tra il 16 ed il 31 luglio 2025 e depositato il 9 settembre 2025, la dott. A.R. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe lamentando:
I) violazione degli artt. 3 e 97 Cost., 3 e ss., d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, 3, comma 1, lett. h), del bando, del d.m. 22 ottobre 2004 n. 270, del d.m. 16 marzo 2007, del d.m. 9 luglio 2009, oltre ad eccesso di potere, giacché sarebbe stata erroneamente ammessa la dott. R.A., che è invece sprovvista del titolo di studio previsto dal bando, non potendosi considerare equipollente ai titoli di studio contemplati dalla lex specialis della procedura la laurea magistrale in Scienze e tecniche delle amministrazioni pubbliche (classe LM-63) dalla stessa posseduta;
II) violazione degli artt. 3 e 97 Cost., 3 e ss., d.P.R. n. 487 del 1994, 9, comma 1, lett. A e B, del bando, del d.m. 22 ottobre 2004 n. 270, in aggiunta ad eccesso di potere, in quanto sarebbe stato erroneamente attribuito alla stessa dott. R.A. un punteggio di 71,50 punti anziché di 65,33, perché: a) il master universitario di primo livello da essa conseguito in Management dell’accoglienza e dell’integrazione non sarebbe attinente al profilo professionale messo a concorso; b) la laurea triennale in Scienze giuridiche (classe L-14) posseduta resterebbe assorbita in quella magistrale in Scienze e tecniche delle amministrazioni pubbliche e non sarebbe autonomamente valutabile; c) i servizi prestati avrebbero dovuto essere valutati limitatamente a quello intercorrente dal 1° gennaio 2022 sino alla data di presentazione della domanda, posto che gli altri periodi da essa indicati non raggiungono la durata minima prevista di un anno o una frazione di anno superiore a sei mesi;
III) violazione degli artt. 3 e 97 Cost., 3 e ss., d.P.R. n. 487 cit., 9, comma 1, lett. B, del bando, nonché eccesso di potere, perché al controinteressato dott. G.S. spetterebbero 64 punti anziché 70, posto che l’unico servizio utilmente valutabile sarebbe quello prestato dal 1° ottobre 2017 al 2 novembre 2022 e non quelli aventi una durata inferiore a sei mesi;
IV) violazione degli artt. 3 e 97 Cost., 3 e ss., d.P.R. n. 487 cit., 9, comma 1, lett. C, par. a) e b), del bando, ed eccesso di potere, dal momento che alla ricorrente non sarebbe stato riconosciuto il punteggio corrispondente ai corsi di aggiornamento e formazione svolti ed agli incarichi professionali espletati, meritando ella 9,25/10 e non 7,25/10 punti, come riconosciuto.
Alcuna domanda è stata rivolta per aggredire la posizione della prima classificata e conseguire direttamente l’assunzione, avendo parte ricorrente di mira soltanto il miglioramento della posizione di idoneità conseguita nell’ambito della graduatoria finale del concorso, mediante attribuzione di un punteggio finale quantificato in 71,25.
Si è costituito in giudizio il Comune di Formia, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, dato che la ricorrente non ha in alcun modo contestato la posizione della prima classificata ed ambisce, quindi, ad un mero scorrimento della graduatoria che, tuttavia, è impossibile per carenza di ulteriori posti in organico che neppure potrebbero essere istituiti. Nel merito delle censure svolte, poi, ha argomentato puntualmente per il loro rigetto.
Si sono altresì costituiti i controinteressati, i quali hanno rilevato la nullità della procura alle liti del ricorrente, che sarebbe generale e non speciale. Hanno poi sostenuto l’infondatezza delle censure svolte e domandato che il ricorso sia respinto.
In vista della discussione del merito del ricorso, le parti si sono scambiate scritti difensivi volti a ribadire le rispettive posizioni e domande.
Alla pubblica udienza del 29 aprile 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. – Il ricorso è fondato in parte, nei sensi di seguito indicati.
2.1 Quanto alla procura (speciale) alle liti, richiesta dall’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., si rileva che quella rilasciata da parte ricorrente al proprio procuratore, priva di riferimenti agli estremi identificativi completi della causa, è stata depositata nel fascicolo processuale telematico quale copia informatica di un documento cartaceo sottoscritto con firme autografe ed allegato al ricorso. Sul punto, l’art. 8, comma 3, lett. b), del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22 maggio 2020 (recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo telematico), dispone che la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto a cui si riferisce “ b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce ”.
Pertanto, la procura alle liti del ricorrente è perfettamente valida, dovendosi considerare apposta in calce al ricorso alla luce delle sopra richiamate norme tecniche e dunque come speciale e non generale.
2.2 In merito all’interesse a ricorrere, rileva il collegio che le graduatorie dei concorsi degli enti locali sono valide tre anni, giusto l’art. 91, comma 4, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e che, a termini dell’art. 35, comma 5- ter , d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, è possibile l’utilizzo, da parte di un’amministrazione, della graduatoria concorsuale formata da un’altra per la copertura di posti vacanti. In termini di interesse a ricorrere, ciò significa che il ricorso è pienamente ammissibile perché la ricorrente può vantare quella che è stata definita dalla giurisprudenza come “ una legittima aspettativa allo scorrimento della graduatoria su scala più ampia, non ristretta all’amministrazione che ha bandito il concorso ” (TAR Campania, Salerno, sez. III, 5 giugno 2025 n. 1037; in termini v: TAR Campania, Napoli, sez. V, 24 maggio 2023 n. 3164; sez. V, 7 marzo 2023 nn. 1480 e 1481; sez. V, 28 febbraio 2023 n. 1278; sez. V, 10 giugno 2022 n. 3958).
Del tutto irrilevante è sul punto che, come rappresentato dal difensore dell’ente locale, al momento non vi siano l’assenso del Comune di Formia e l’accordo con l’amministrazione richiedente, dato che alcuna richiesta di utilizzo della graduatoria di cui è causa risulta essere stata proposta da altri enti pubblici.
2.3 Il primo motivo di gravame è, dunque, fondato.
L’art. 3, comma 1, lett. h), del bando ai fini dell’ammissione al concorso prescrive il possesso, tra l’altro, di uno dei seguenti titoli di studio o equipollenti ai sensi delle norme vigenti: i) laurea magistrale in Scienze dell’economia (LM-56), Scienze economico-aziendali (LM-77), Giurisprudenza (classe LMG/01) secondo l’ordinamento didattico introdotto con il d.m. 22 ottobre 2004 n. 270; ii) laurea specialistica in Scienze dell’economia (64/S), Scienze economico-aziendali (84/S) o Giurisprudenza (22/S), secondo l’ordinamento di cui al d.m. 3 novembre 1999 n. 509; iii) diploma di laurea in Economia e commercio o giurisprudenza, come previsti dall’ordinamento degli studi anteriore al citato d.m. n. 509 del 1999.
La controinteressata ha conseguito nell’anno 2020 presso l’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli la laurea magistrale in Scienze e tecniche delle amministrazioni pubbliche (classe LM-63), dalla stessa indicata come “ equipollente ” sulla base del d.m. 20 maggio 1991, pubblicato sulla GU n. 30 del 6 febbraio 1992, che riguarda la (allora) laurea in Scienza dell’amministrazione rispetto alle lauree in Giurisprudenza e Scienze politiche dell’epoca.
Si premette che l’equipollenza in senso proprio consiste nell’analogia espressamente prevista dalla legge tra differenti titoli di studio del vecchio ordinamento, mentre l’equiparazione attiene alla corrispondenza dei titoli accademici precedenti alle riforme del 1999 e del 2004 con quelli successivamente introdotti ed anche tra quelli previsti dai suddetti nuovi ordinamenti degli studi (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. IV, 28 novembre 2024 n. 21457; in termini v. Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2019 n. 1523; TAR Lazio, Roma, sez. III, 29 ottobre 2022 n. 14047).
Nella vicenda che ci occupa, dunque, viene in questione il possesso di una laurea magistrale ex d.m. n. 270 del 2004, per la quale non può parlarsi propriamente di equipollenza ma di equiparazione rispetto ai titoli di studio precedentemente previsti. Al riguardo, il d.m. 9 luglio 2009, pubblicato sulla GU n. 233 del 7 ottobre 2009, prevede che, nei bandi di concorso che fanno riferimento all’ordinamento di cui al d.m. n. 270 cit., ai diplomi indicati nella colonna 4 del decreto sono equiparati i corrispondenti diplomi del vecchio ordinamento indicati nella colonna 1 e quelli ex d.m. n. 509 cit. indicati nella colonna 3.
Ebbene, la laurea magistrale LM-63 (Scienze delle pubbliche amministrazioni) di cui è in possesso la controinteressata non rientra nel novero dei titoli di studio previsti dal bando di concorso di cui è causa e risulta essere equiparata, sulla base del suddetto d.m. 9 luglio 2009, alla laurea specialistica 71/S (Scienze delle pubbliche amministrazioni) ex d.m. n. 509 cit. ed al diploma di laurea in Scienze dell’amministrazione vecchio ordinamento. Tuttavia, la circostanza che la laurea magistrale LM-63 sia equiparata al pregresso diploma di laurea in Scienze dell’amministrazione del vecchio ordinamento, che a sua volta era equipollente all’allora diploma di laurea in Giurisprudenza, quest’ultimo specificamente indicato nel bando di concorso, “ non consente di ritenere che il titolo di studio ” posseduto dalla controinteressata “ debba essere considerato (per una sorta di proprietà transitiva) equipollente rispetto ai titoli richiesti dalla lex specialis” (TAR Lazio, Roma, sez. III- quater , 21 gennaio 2020 n. 756). Ciò in quanto le equipollenze “ valgono e operano esclusivamente per i diplomi di laurea del vecchio ordinamento espressamente citati nei relativi decreti di equipollenza e, quindi, non possono essere estese secondo una proprietà transitiva ad altre lauree ” (TAR Lazio, Roma, sez. IV, 28 novembre 2024 n. 21457; nel medesimo senso v. anche: TAR Lazio, Roma, sez. III- bis , 20 aprile 2023 n. 6864; sez. III, 29 ottobre 2022 n. 14047; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 11 agosto 2021 n. 1264; TAR Marche, sez. I, 27 febbraio 2020 n. 145).
Una simile conclusione, poi, è imposta anche dal fatto che le prescrizioni del bando di concorso debbono essere interpretate in termini strettamente letterali, dato che vincolano rigidamente l’operato dell’amministrazione, che è obbligata alla loro esecuzione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra concorrenti, sia del principio generale che vieta la disapplicazione del bando (TAR Lazio, Roma, sez. IV, 28 novembre 2024 n. 21457; v. anche Cons. Stato, sez. VI, 15 novembre 2023 n. 9774; sez. VI, 2 marzo 2021 n. 1788).
Ne consegue che la controinteressata dott. R.A. avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura perché sprovvista di uno dei titoli di studio specificamente prescritti dalla lex specialis per la partecipazione al concorso di cui è causa.
2.4 La fondatezza del primo ordine di censure implica l’assorbimento del secondo, non essendovi materia per pronunciarsi in ordine alla valutazione di titoli di una candidata esclusa dal concorso perché radicalmente priva dei requisiti di partecipazione.
2.5 Va, invece, respinto il terzo motivo di ricorso.
L’art. 9, comma 1, lett. B, del bando, in tema di valutazione dei titoli di servizio, si limita ad attribuire un dato punteggio per ogni “ anno o frazione superiore a sei mesi ” per l’attività lavorativa prestata nei profili professionali ivi individuati, a tempo indeterminato o determinato, alle dipendenze di pubbliche amministrazioni. Detta disposizione precisa poi che sarà valutata “ solo l’attività lavorativa prestata a tempo indeterminato o a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni ” e che per i periodi di servizio “ a tempo parziale è necessario indicare la percentuale e gli stessi saranno valutati in misura proporzionale all’orario prestato ”.
Secondo una consolidata giurisprudenza dalla quale il collegio non intende deflettere, ai fini dell’interpretazione delle clausole della lex specialis di una procedura di affidamento di contratti pubblici o di un concorso per l’assunzione a pubblici impieghi, vanno applicate le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, ex artt. 1362 e 1363 cod. civ.; conseguentemente, le stesse clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione e soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall’interprete il significato più favorevole al concorrente (TAR Lazio, Roma, sez. I, 3 luglio 2025 n. 13153; in termini v. Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2026 n. 3253; sez. III, 16 aprile 2026 n. 3015; sez. V, 9 aprile 2026 n. 2843; sez. III, 8 aprile 2026 n. 2771; TAR Lazio, Roma, sez. I, 27 febbraio 2026 n. 3740).
Dal contesto letterale della disposizione citata, che utilizza il singolare “ servizio prestato ” in luogo del plurale “ servizi prestati ”, non è dato inferire che la lex specialis preclude la sommatoria di diversi periodi di lavoro diversi per arrivare a quello minimo richiesto per l’attribuzione del punteggio previsto, così valorizzando il più possibile la professionalità ( i.e. il “ servizio prestato ”) comunque globalmente maturata dal candidato nel corso degli anni alle dipendenze di amministrazioni pubbliche e utilmente spendibile nel servizio presso il Comune di Formia. Tale interpretazione, oltre che sostenuta dal citato argomento letterale, appare comunque la più favorevole ai concorrenti, dunque da privilegiare in caso di ambiguità, dato che estende e non restringe il novero di titoli di servizio valutabili in sede concorsuale e, quindi, favorisce la partecipazione dei candidati ed amplia le possibilità di scelta per l’ente pubblico procedente.
Quanto sopra comporta, pertanto, che il motivo all’esame non possa essere condiviso.
2.6 Anche l’ultimo mezzo di gravame non può trovare accoglimento.
In tal senso, osserva il collegio che, come chiarito dalla difesa del comune resistente, la ricorrente ha già conseguito per i corsi di aggiornamento frequentati 6 punti, pari al massimo attribuibile, sì che non si comprende il senso delle censure mosse al riguardo, non potendo ella ottenere in alcun modo un maggiore punteggio per questo genere di titoli, come previsto dall’art. 9, comma 1, lett. C, par. a), del bando.
Invece, per gli “ incarichi professionali ” di cui all’art. 9, comma 1, lett. C, par. b), del bando, idonei a determinare l’attribuzione sino ad un massimo di 4 punti, la dott. A.R. lamenta un’insoddisfacente valutazione per il servizio prestato da settembre 2011 a novembre 2022 presso la segreteria del dirigente della Polizia locale di Formia, assumendo che lo stesso sarebbe stato di “ particolare responsabilità ”, sì da giustificare l’assegnazione di 0,25 punti per ogni anno, come si evincerebbe anche dalla nota di suddetto organo prot. n. 27119 del 15 maggio 2025, recante attestazione del servizio complessivamente reso dalla ricorrente nel corpo di polizia locale.
Si premette che la valutazione dei titoli da parte della commissione di concorso è espressione di discrezionalità tecnica che, come tale, è sindacabile entro limiti ristretti, non potendo il giudice sostituirsi all’organo amministrativo se non nei casi in cui il giudizio risulti viziato da profili di palese illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, superficialità, incompletezza, incongruenza e manifesta disparità, emergenti dalla stessa documentazione, tali da configurare un palese eccesso di potere (Cons. Stato, sez. III, 16 marzo 2026 n. 2146; sez. III, 20 novembre 2018 n. 6548; sul punto v. anche TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 3 aprile 2025 n. 729; sez. I, 16 marzo 2023 n. 845). Il giudizio amministrativo, infatti, non è la sede per contrapporre giudizi di merito a quelli effettuati dalla commissione d’esame, salvo il caso in cui questi ultimi siano chiaramente irragionevoli e arbitrari (Cons. Stato, sez. III, 16 marzo 2026 n. 2146; sez. V, 22 gennaio 2015 n. 284; sez. V, 22 dicembre 2014 n. 6289).
Ebbene, dall’esame dei documenti in atti non si desume in modo evidente quale sarebbe stata la particolare responsabilità della ricorrente nel suddetto lungo periodo di tempo, atteso che, in definitiva, la stessa, avente qualifica di istruttore di vigilanza cat. C, pos. econ. C1, risulta essere stata assegnata come addetta alla segreteria del dirigente in comando del corpo di polizia locale, senza che le siano stati mai attribuiti incarichi di coordinamento di altre risorse, posizioni organizzative o riconosciute mansioni superiori. Dalla lettura del curriculum vitae e della citata nota municipale del 15 maggio 2025, infatti, si apprende che nell’arco temporale di interesse la dott. A.R. ha svolto, in collaborazione con il suddetto dirigente del servizio, essenzialmente attività di “ predisposizione ” di atti di vario genere e contenuto rientranti nella competenza dell’ufficio. Tuttavia, non è fornita adeguata evidenza di un particolare livello di autonomia del quale ella avrebbe goduto nel disimpegno di tali mansioni, né della loro intrinseca complessità o del fatto che, per essere eseguite, richiedessero il possesso di particolari conoscenze specialistiche di livello universitario; profilo quest’ultimo che potrebbe astrattamente emergere solo per un numero limitato di specifici compiti conferitile in materia di contrattualistica pubblica nel periodo in esame ma che comunque, in concreto, non è stato attestato dal responsabile dell’unità organizzativa.
Per effetto di quanto sopra, quindi, non vi sono elementi per ritenere che l’apprezzamento operato dalla commissione di concorso nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica sia palesemente illogico, irragionevole, irrazionale, sproporzionato o travisato, sì da essere sanzionato con l’annullamento, potendosi al più parlare dell’esistenza di profili di opinabilità della decisione che come tali, tuttavia, non sono sufficienti a supportare l’accoglimento della specifica censura annullatoria articolata sul punto.
2.7 In definitiva, il ricorso è fondato unicamente sotto il primo ordine di censure, con susseguente riformulazione della graduatoria di concorso espungendovi il nominativo della dott. R.A.
3. – In ragione della solo parziale fondatezza del gravame, e dunque della soccombenza reciproca, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di TI (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in TI nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
EL LA, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
AL OR, Consigliere, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| AL OR | EL LA |
IL SEGRETARIO