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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 03/06/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2986/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di NA, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2986/2022 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, per mandato allegato all'atto di citazione, dall'Avv. Letizia Salvadori, presso il cui studio in Firenze, Via Quintino Sella n. 67, è elettivamente domiciliata
ATTRICE contro
Avv. ANTONIO CAMBÒ (C.F.: ), rappresentato e difeso, C.F._2
per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Alfredo
Quarto, presso il cui studio in NA, Via Giuseppe Garibaldi n. 82, è elettivamente domiciliato
CONVENUTO/I
(C.F. ), rappresentata e difesa, per OP P.IVA_1
mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Stefano
Pinzauti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, Via del Ceppo
Vecchio n. 5
TERZA CHIAMATA avente ad oggetto: Responsabilita professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI N. 2986/2022 R.G. 2 / 13
Nel termine ex art. 127-ter del 28.5.2024, per l'Avv. Letizia Salvadori insiste per le conclusioni Parte_1
e per le istanze istruttorie di cui all'atto introduttivo del presente giudizio, nonché alla prima ed alla seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.: “Voglia l'ill.mo
Tribunale adito: 1) accertare e dichiarare la responsabilità da inadempimento per violazione della diligenza professionale dell'Avv. Antonio Cambò nei confronti della sig.ra per le ragioni tutte di cui all'atto di citazione ed Parte_1
alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.; 2) per l'effetto, condannare l'Avv.
Antonio Cambò al risarcimento dei danni sofferti dalla sig.ra Parte_1
quale conseguenza immediata e diretta del dedotto inadempimento, che si quantificano in una somma non inferiore ad € 84.036,08 oltre interessi, o nella diversa somma che il Tribunale adito dovesse ritenere comunque dovuta ed accertata all'esito dell'istruttoria, ovvero quantificare in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”; per Avv. ANTONIO CAMBÒ l'Avv. Alfredo Quarto chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo sig. Giudice, contrariis reiectis, In via preliminare: Si eccepisce, per le ragioni di cui in premessa, la prescrizione dell'azione di responsabilità promossa dalla sig.ra essendo Parte_1
trascorsi oltre dieci anni dalla conclusione dell'incarico professionale (sentenza del 29 gennaio 2009); Nel merito: - (a) Si eccepisce carenza di legittimazione passiva dell'odierno convenuto, rispetto a tutte le domande relative ai danni derivanti direttamente dall'inadempimento degli obblighi assunti dai comproprietari e con l'accordo sottoscritto in Parte_2 CP_2 Pt_3
data 24 giugno 2008; -(b) Accertato che non vi è alcuna responsabilità professionale a carico dell'Avv. Antonio Cambò nell'espletamento del proprio incarico per l'ottenimento della sentenza di divorzio, rigettare integralmente per le causali di cui in premessa tutte le domande formulate dall'attrice sig.ra Parte_1
essendo le stesse infondate sia in fatto che in diritto, nonché sfornite di prova;
In via subordinata nel merito: Per mero scrupolo difensivo, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda risarcitoria di parte N. 2986/2022 R.G. 3 / 13
attrice (e quindi in ipotesi di qualsivoglia condanna dell'odierno convenuto al risarcimento del danno in favore della , si formula domanda di garanzia Parte_1
con richiesta di condanna del terzo garante OM OP
(P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t. con sede legale in P.IVA_2
31021 Mogliano Veneto (Tv) via Marocchesa n° 14 (polizza n° 370532326) in virtù della polizza R.C. sottoscritta e versata in atti vigente al momento del lamentato sinistro: conseguentemente dichiarare la ridetta Controparte_3
tenuta a manlevare e rilevare indenne l'Avv. Antonio Cambò da qualsiasi voce di danno che dovesse essere riconosciuta in favore di parte attrice e per l'effetto condannare la OM a risarcire le richieste economiche OP
tutte avanzate da parte attrice e che dovessero trovare accoglimento. In ogni caso con integrale vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”; per , l'Avv. Stefano Pinzauti conclude riportandosi OP
integralmente ai propri scritti difensivi in atti ritualmente depositati ed in particolare alla comparsa di costituzione del 04.07.2023 ed alle successive memorie ex art. 183 VI comma n. 2 e n. 3 c.p.c. del 26.10.2023 e 22.11.2023: “affinché il
Tribunale di NA , contrariis reiectis, Voglia: - in via pregiudiziale di merito: accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione del diritto vantato dalla sig.ra nel presente Giudizio, essendo trascorsi oltre dieci anni dalla Parte_1
conclusione dell'incarico professionale (sentenza del 29 gennaio 2009); - in via principale nel merito in tesi: accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva e, comunque, l'inesistenza di alcuna responsabilità per negligenza e/o inadempienza per l'operato professionale dell'Avv. Antonio Cambò, per tutti i motivi dedotti ed eccepiti nella comparsa di costituzione, accertata, in ogni caso, la inesistenza di alcun effettivo nesso causale tra l'inadempimento così come contestato ed il preteso danno subito, respingere tutte le domande avanzate dalla parte attrice nei confronti dell'avv. Antonio Cambò poiché Parte_1
infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
conseguentemente in ogni caso respingere anche qualsivoglia domanda, anche di garanzia e manleva, proposta dal convenuto Avv. Antonio Cambò e/o da qualsivoglia altra parte N. 2986/2022 R.G. 4 / 13
processuale nei confronti di con condanna della parte attrice OP
al rimborso dei compensi professionali e delle spese in favore della terza chiamata
da liquidarsi ex D.M. 55/2014, oltre 15% per rimborso OP
forfettario delle spese generali, oltre IVA e CAP di legge;
- nel merito, in ipotesi: in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, dopo rigorosa prova dei danni asseritamente subiti dall'attrice, purgati ed adeguatamente ridotti anche alla luce di tutte le eccezioni che sono state sollevate dalla parte convenuta e terza chiamata in causa, disporre la congrua riduzione delle somme richieste e pretese dalla signora Parte_1
a titolo di risarcimento del danno, rispetto a quelle maggiori quantificate
[...]
nell'atto di citazione nella somma eccessiva, esorbitante e non dovuta di €
84.036,08, liquidando la entità del danno, in ogni caso secondo diritto, all'esito delle prove che saranno offerte da parte attrice, ed in estremo subordine, secondo equità e giustizia;
- nel merito, sempre in ulteriore ipotesi subordinata : nel denegato caso di accoglimento della domanda attrice e, conseguentemente, di quella di garanzia spiegata dal convenuto Avv. Antonio Cambò nei confronti di limitare, in ogni caso, l'accoglimento della domanda di OP
garanzia azionata nei confronti di entro il limite di garanzia OP
e del massimale eccepito di euro 500.000,00 e con la applicazione della franchigia contrattuale del 5% per ciascun danneggiato, (con il minimo assoluto di euro
500,00 per ciascun danneggiato), con integrale compensazione delle spese e delle competenze nei confronti dell'Avv. Antonio Cambò in accoglimento della eccezione proposta dalla terza chiamata, in relazione all'inadempimento contestato al patto di gestione della lite;
con la integrale compensazione delle spese e delle competenze di patrocinio anche nei confronti della stessa parte attrice, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, rispetto alle maggiori pretese dedotte con l'atto di citazione, in quanto risultate infondate in punto di quantum debeatur;
- accertare e dichiarare la concorrente responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di terzi, anche se non espressamente evocati nel presente giudizio, ed in particolare dei signori , e Parte_2 Controparte_4 N. 2986/2022 R.G. 5 / 13
, nella determinazione e nella causazione dei danni patrimoniali CP_5
richiesti dalla parte attrice, per tutto quanto eccepito con la comparsa di costituzione e risposta, e determinando e graduando la rispettiva proporzionale responsabilità ex art. 1298 e 2055 c.c., al fine di consentire l'esercizio di azione di regresso in un separato giudizio. - In via istruttoria: respingere le prove dedotte e richieste dalla parte attrice in quanto irrilevanti, superflue ed inammissibili per i motivi dedotti nella memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. del 22-23 novembre
2023.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 20.12.2022, Parte_1
conveniva l'Avv. Antonio Cambò dinanzi al Tribunale di NA;
esponeva che, nell'anno 2008, unitamente al marito si era rivolta all'Avv. Parte_2
Antonio Cambò del Foro di NA al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del proprio matrimonio e che il Tribunale di NA, in composizione collegiale, con sentenza n. 50/2009 del 12.11.2008, aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, attribuendole il diritto di abitazione sulla casa familiare;
lamentava che l'Avv. Cambò, quale difensore delle parti, aveva omesso di trascrivere detta sentenza presso la competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari e di informarla in ordine ai benefici ed ai rischi connessi all'esecuzione o all'omissione di tale formalità; esponeva ancora che nell'anno 2018, l'immobile in questione era stato oggetto di pignoramento e sottoposto a procedura immobiliare esecutiva, nella quale il Giudice dell'Esecuzione aveva ritenuto che la sentenza di divorzio non fosse opponibile alla procedura esecutiva, in quanto non trascritta, e le aveva imposto il pagamento di un'indennità di occupazione di €
210,00 mensili, dopodiché l'immobile era stato venduto all'asta ed ella era stata costretta a rilasciarlo;
sosteneva che, a causa della condotta inadempiente dell'Avv.
Cambò, aveva subito danni patrimoniali, per il pagamento dell'indennità di occupazione, il costo bancario dei relativi bonifici mensili di pagamento, il canone mensile di locazione di un immobile analogo, le spese di trasloco, le spese di ristrutturazione dell'immobile le spese per riparazioni straordinarie, danni non N. 2986/2022 R.G. 6 / 13
patrimoniali per i disagi legati al trasferimento obbligato;
concludeva chiedendo l'accertamento della responsabilità del professionista e la condanna del medesimo al risarcimento dei danni, con vittoria di spese.
Il convenuto Avv. Antonio Cambò si costituiva il 24.3.2023, in vista dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. differita al 2.5.2023 ai sensi dell'art. 168-bis comma 5° c.p.c.; preliminarmente chiedeva di poter chiamare in causa quale terzo la propria compagnia assicurativa sempre OP
preliminarmente, eccepiva la prescrizione del diritto azionato e, nel merito, contestava la propria responsabilità, in quanto la sentenza di separazione non conteneva alcuna assegnazione della casa familiare, la trascrizione non era riferibile al difensore e, comunque, la sentenza non era trascrivibile perché il contratto di comodato non è trascrivibile e quindi la sua esistenza non era opponibile ai terzi;
contestava il proprio difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, la quantificazione dei danni effettuata dall'attrice; concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, differita l'udienza e ritualmente notificato l'atto di citazione per chiamata in causa di terzo, si costituiva anche la terza chiamata evidenziava di essere stata chiamata in OP
garanzia c.d. impropria e, nel merito, con riferimento al rapporto assicurativo eccepiva l'esistenza di un massimale, di una franchigia e di una limitazione di responsabilità relativamente alle spese;
eccepiva anch'essa la prescrizione del diritto vantato dall'attrice e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda sia sull'an che sul quantum; concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 19.9.2023 e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6°
c.p.c., la causa veniva istruita solo con la produzione di documenti, in quanto il
Giudice con ordinanza del 23.1.2024, rigettava la prova testimoniale richiesta dall'attrice. N. 2986/2022 R.G. 7 / 13
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 28.5.2025, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha proposto una domanda di risarcimento dei danni per Parte_1
responsabilità professionale del convenuto Avv. Cambò.
I fatti che hanno portato alla presente controversia sono invero sostanzialmente pacifici e risultano dalla documentazione prodotta dalle parti.
Per come affermato dall'attrice nell'atto di citazione e risultante dalla documentazione prodotta, nell'anno 2008 l'attrice medesima ed il marito Parte_1
si sono rivolti all'Avv. Antonio Cambò del foro di NA per Parte_2
essere assistiti nel procedimento di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio civile, contratto in Colle di Val d'Elsa in data 30.8.1975; all'esito del deposito del ricorso e dello svolgimento del procedimento, il Tribunale di NA, in composizione collegiale, con sentenza n. 50/2009 del 12.11.2008, ha pronunciato lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto tra la ed il Parte_1
recependo le condizioni concordate tra le parti, tra le quali quella secondo Pt_2
cui “A viene concesso in comodato gratuito sino al 30 Giugno Parte_1
2032 l'immobile di proprietà di e Parte_2 CP_5 [...]
sito in Poggibonsi - fraz. Staggia Senese, Via Livorno 7 piano primo CP_4 abitato dalla stessa in dal 1 Luglio 2002 …” (doc. 1 fasc.att.). Parte_1
Nell'anno 2015, l'immobile in questione è stato oggetto di pignoramento nell'ambito della procedura immobiliare esecutiva 40/2014 R.G.Es.Imm. promossa da nei confronti di Parte_4 Parte_2
proprietario dell'immobile; la si è costituta nella procedura esecutiva Parte_1
immobiliare di cui sopra (doc. 2 fasc.att.) rilevando di poter disporre, a titolo di comodato, dell'immobile pignorato, quantomeno sino alla data del 30.6.2032, in forza di quanto statuito nella sentenza del Tribunale di NA n. 50/2009 del
12.11.2008 (R.G. 1641/2008) (cfr. doc. 1). Il Giudice dell'Esecuzione, a fronte N. 2986/2022 R.G. 8 / 13
delle difese dei creditori, i quali avevano rilevato la non opponibilità di tale sentenza alla procedura esecutiva de qua, in quanto non trascritta presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari (doc. 3 fasc.att.), ha rigettato l'istanza della ed ha disposto la vendita del compendio pignorato (doc. 4 Parte_1
fasc.att.).
In questo quadro, l'Avv. Cambò, nel merito della pretesa attorea, ha sollevato un'eccezione preliminare di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni per responsabilità professionale vantato dall'attrice nei suoi confronti, basata sul fatto che la sua opera professionale si era esaurita al momento del deposito della sentenza di divorzio in data 29.1.2009 (doc. 1 fasc.att.), evidenziando che la prima contestazione era avvenuta con lettera dell'Avv. Zanchi in data 27.10.2020 (doc. 8 fasc.att.), inviata quando ormai l'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. valevole per la responsabilità contrattuale era ormai decorso.
Tuttavia, si deve in proposito evidenziare che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui il professionista pone in essere la condotta potenzialmente causativa del danno, ma dal momento in cui si verifica effettivamente l'evento dannoso e tale evento si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere (in tal senso, cfr.
Cassazione civile, sez. III, 3 novembre 2020, n. 24270; con riferimento ad un'ipotesi di omessa trascrizione, cfr. altresì Cassazione civile, sez. II, 27 luglio
2007, n. 16658).
Alla luce di questo principio giurisprudenziale, anche nel caso di specie si deve escludere che il termine di prescrizione possa decorrere dalla data di deposito della sentenza di divorzio per la quale l'Avv. Cambò aveva prestato la propria attività professionale in favore dell'odierna attrice;
piuttosto, la decorrenza del termine di prescrizione deve essere individuata nel momento in cui l'immobile, costituente la casa familiare oggetto degli accordi siglati in sede di separazione, è stato pignorato, ovvero nell'anno 2015. Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione risulta infondata, in quanto la domanda giudiziale è stata proposta prima del decorso del N. 2986/2022 R.G. 9 / 13
termine di dieci anni dal momento in cui l'evento dannoso si è manifestato ed è risultato percepibile all'esterno, appunto con l'avvenuta trascrizione del pignoramento.
Passando quindi al merito della controversia, come accennato, l'attrice lamenta la responsabilità professionale del convenuto Avv. Cambò per inadempimento contrattuale all'obbligo di svolgere con diligenza l'incarico conferito, in particolare
- secondo quanto indicato in atto di citazione - per avere “omesso di trascrivere” presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari la sentenza di divorzio che le attribuiva il diritto di abitazione e per avere “omesso di informare le parti in ordine ai benefici ed ai rischi connessi all'esecuzione o all'omissione di tale formalità”.
A tal proposito, si deve premettere che, per consolidata giurisprudenza, l'avvocato è tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto degli artt. 1176 comma 2° e 2236 c.c., e della buona fede oggettiva o correttezza la quale, oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto, è criterio di determinazione della prestazione contrattuale, imponendo il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio e, quindi, in particolare, il professionista deve fornire le necessarie informazioni al cliente, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale (cfr. Cassazione civile, sez. III, 6 maggio 2020, n. 8494) ed assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi, di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso, di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole (cfr. Cassazione civile, sez. III, 19 luglio 2019, n. 19520). N. 2986/2022 R.G. 10 / 13
Ciò detto in via generale, nel caso di specie, in concreto, come evidenziato dal professionista convenuto, si deve invero anzitutto escludere che la sentenza di divorzio potesse essere trascritta. Con tale sentenza, in effetti, il Tribunale non ha affatto statuito sull'assegnazione alla della casa familiare di cui all'art. Parte_1
337-sexies c.c., provvedimento che sarebbe stato trascrivibile ed opponibile ai terzi ai sensi dell'art. 2643 c.c., ma si è limitato a prendere atto delle condizioni concordate tra le parti, secondo le quali, come già evidenziato supra, “A Parte_1
viene concesso in comodato gratuito sino al 30 Giugno 2032 l'immobile
[...]
di proprietà di e sito in Parte_2 CP_5 Controparte_4
Poggibonsi - fraz. Staggia Senese, Via Livorno 7 piano primo abitato dalla stessa sin dal 1 Luglio 2002 …”, cioè ha preso atto del fatto che i Parte_1 Pt_2
avevano concesso in comodato alla l'immobile già adibito a casa Parte_1
familiare. In questo senso, non venendo in considerazione un provvedimento di assegnazione della casa familiare nell'ambito del procedimento di divorzio, la sentenza in esame non poteva essere trascritta. Dunque, sotto questo profilo, nessun inadempimento può essere imputato all'Avv. Cambò.
Inoltre, come ancora evidenziato dallo stesso convenuto, al medesimo Avv. Cambò non può essere imputato neanche di avere omesso di informare le parti in ordine ai benefici ed ai rischi connessi all'esecuzione o all'omissione di tale formalità: infatti, considerato che la sentenza non era per legge trascrivibile e che, quindi, la
“esecuzione della trascrizione” non era possibile e la mancata trascrizione non costituiva una “omissione”, non vi era ragione per cui il professionista avrebbe dovuto informare la in proposito;
l'Avv. Cambò, infatti, non avrebbe Parte_1
potuto rendere edotta la parte della necessità di trascrivere, perché la sentenza non poteva essere trascritta;
né avrebbe potuto renderla edotta delle conseguenze di un atto che non poteva compiere.
Sotto quest'ulteriore profilo, anche l'ulteriore addebito, formulato dall'attrice nella propria memoria ex art. 183 comma 6° n. 1 c.p.c., secondo cui il convenuto
“avrebbe comunque dovuto invitare la cliente a trascrivere la scrittura privata ed a farla previamente autenticare”, appare ugualmente infondato, posto che il contratto N. 2986/2022 R.G. 11 / 13
di transazione è soggetto a trascrizione, ai sensi dell'art. 2643 n. 13 c.c. solo se ha
“per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti” e, dunque, se ha per oggetto “il diritto di abitazione” di cui all'art. 2643 n. 4 c.c., ma non la concessione in comodato.
Ed ugualmente infondato appare l'ulteriore addebito, ancora formulato in memoria ex art. 183 comma 6° n. 1 c.p.c., secondo cui “avrebbe allora dovuto fare in modo che con la sentenza fosse attribuito un diverso diritto che garantisse alla sig.ra il diritto di abitare l'immobile familiare sino al 2032”. In effetti, le Parte_1
condizioni indicate nella sentenza di divorzio erano il frutto di un precedente accordo raggiunto tra le parti, quale risultante dalla transazione del 24.6.2008 (doc.
4 fasc.conv.), nell'ambito della quale le parti stesse, e Parte_2 Parte_1 avevano espressamente dichiarato che “si impegna[vano] a presentare entro e non oltre il 31 del mese di Luglio 2008 ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio, nell'ambito del quale le parti con riferimento agli accordi principali si accorderanno in tal senso: a) … ; b) contratto di comodato gratuito a favore della
Sig.ra relativamente all'immobile di proprietà del Parte_1 Parte_2
e sito in Poggibonsi - Fraz. Staggia Senese - Via CP_5 Controparte_4
Livorno n° 7 piano primo”; a fronte di tale accordo, raggiunto in epoca precedente al deposito del ricorso per il divorzio e proprio al fine, tra l'altro, di individuare le principali condizioni di divorzio, il ricorso per divorzio non avrebbe potuto avere altro contenuto se non quello già concordato tra le parti con riferimento alla concessione dell'immobile in comodato.
Né appare rilevante, ai fini della responsabilità del professionista convenuto, il fatto che in sede di divorzio c.d. congiunto le parti avrebbero potuto modificare gli accordi precedentemente raggiunti, posto che la non ha in alcun modo Parte_1
allegato né tantomeno provato che il sarebbe stato disposto a modificare Pt_2
l'accordo precedentemente raggiunto.
D'altro canto, l'eventuale inidoneità della transazione (e non del divorzio) a soddisfare l'interesse della a rimanere nell'immobile adibito a casa Parte_1
familiare sino al 2032 fuoriesce dall'oggetto del presente procedimento e N. 2986/2022 R.G. 12 / 13
dall'oggetto dell'incarico professionale oggetto di contestazione in questa sede, che era relativo al procedimento di divorzio, anche perché è pacifico che, al momento del precedente accordo, secondo quanto affermato dalla stessa ricorrente, l'Avv.
Cambò non era il suo difensore ma il difensore del Pt_2
In conclusione, quindi, la domanda attorea risulta infondata e deve essere rigettata.
La domanda di garanzia proposta dall'Avv. Cambò nei confronti della propria compagnia assicurativa risulta conseguentemente assorbita. OP
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, dovendosi peraltro considerare che, in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, laddove, invece, il rimborso rimane a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr. Cassazione civile, sez. III, 6 dicembre
2019, n. 31889; conforme, cfr. Cassazione civile, sez. II, 25 settembre 2019, n.
23948).
Pertanto, l'attrice deve essere condannata a rimborsare sia al convenuto Parte_1
Cambò che alla terza chiamata le spese di lite da essi OP
sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, come modificati con D.M. 8 marzo 2018 n. 37 e con D.M. 13 agosto 2022 n. 147, vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n.
17405), tenuto conto del valore della controversia - pari all'importo domandato di €
84.036,08, rientrante nello scaglione di valore tra € 52.001,00 ed € 260.000,00 - e dell'attività difensiva espletata - applicando i parametri medi alle fasi di studio e N. 2986/2022 R.G. 13 / 13
introduttiva e quelli minimi alla fase istruttoria, che è stata solo documentale, ed a quella decisoria, che è consistita nella mera ripetizione delle difese già svolte -.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di NA, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda attorea;
condanna a rimborsare all'Avv. Antonio Cambò ed a Parte_1 [...]
le spese di lite da essi sostenute, che liquida, per ciascuno, in € CP_1
9.142,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
NA, 2 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di NA, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2986/2022 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, per mandato allegato all'atto di citazione, dall'Avv. Letizia Salvadori, presso il cui studio in Firenze, Via Quintino Sella n. 67, è elettivamente domiciliata
ATTRICE contro
Avv. ANTONIO CAMBÒ (C.F.: ), rappresentato e difeso, C.F._2
per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Alfredo
Quarto, presso il cui studio in NA, Via Giuseppe Garibaldi n. 82, è elettivamente domiciliato
CONVENUTO/I
(C.F. ), rappresentata e difesa, per OP P.IVA_1
mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Stefano
Pinzauti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, Via del Ceppo
Vecchio n. 5
TERZA CHIAMATA avente ad oggetto: Responsabilita professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI N. 2986/2022 R.G. 2 / 13
Nel termine ex art. 127-ter del 28.5.2024, per l'Avv. Letizia Salvadori insiste per le conclusioni Parte_1
e per le istanze istruttorie di cui all'atto introduttivo del presente giudizio, nonché alla prima ed alla seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.: “Voglia l'ill.mo
Tribunale adito: 1) accertare e dichiarare la responsabilità da inadempimento per violazione della diligenza professionale dell'Avv. Antonio Cambò nei confronti della sig.ra per le ragioni tutte di cui all'atto di citazione ed Parte_1
alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.; 2) per l'effetto, condannare l'Avv.
Antonio Cambò al risarcimento dei danni sofferti dalla sig.ra Parte_1
quale conseguenza immediata e diretta del dedotto inadempimento, che si quantificano in una somma non inferiore ad € 84.036,08 oltre interessi, o nella diversa somma che il Tribunale adito dovesse ritenere comunque dovuta ed accertata all'esito dell'istruttoria, ovvero quantificare in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”; per Avv. ANTONIO CAMBÒ l'Avv. Alfredo Quarto chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo sig. Giudice, contrariis reiectis, In via preliminare: Si eccepisce, per le ragioni di cui in premessa, la prescrizione dell'azione di responsabilità promossa dalla sig.ra essendo Parte_1
trascorsi oltre dieci anni dalla conclusione dell'incarico professionale (sentenza del 29 gennaio 2009); Nel merito: - (a) Si eccepisce carenza di legittimazione passiva dell'odierno convenuto, rispetto a tutte le domande relative ai danni derivanti direttamente dall'inadempimento degli obblighi assunti dai comproprietari e con l'accordo sottoscritto in Parte_2 CP_2 Pt_3
data 24 giugno 2008; -(b) Accertato che non vi è alcuna responsabilità professionale a carico dell'Avv. Antonio Cambò nell'espletamento del proprio incarico per l'ottenimento della sentenza di divorzio, rigettare integralmente per le causali di cui in premessa tutte le domande formulate dall'attrice sig.ra Parte_1
essendo le stesse infondate sia in fatto che in diritto, nonché sfornite di prova;
In via subordinata nel merito: Per mero scrupolo difensivo, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda risarcitoria di parte N. 2986/2022 R.G. 3 / 13
attrice (e quindi in ipotesi di qualsivoglia condanna dell'odierno convenuto al risarcimento del danno in favore della , si formula domanda di garanzia Parte_1
con richiesta di condanna del terzo garante OM OP
(P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t. con sede legale in P.IVA_2
31021 Mogliano Veneto (Tv) via Marocchesa n° 14 (polizza n° 370532326) in virtù della polizza R.C. sottoscritta e versata in atti vigente al momento del lamentato sinistro: conseguentemente dichiarare la ridetta Controparte_3
tenuta a manlevare e rilevare indenne l'Avv. Antonio Cambò da qualsiasi voce di danno che dovesse essere riconosciuta in favore di parte attrice e per l'effetto condannare la OM a risarcire le richieste economiche OP
tutte avanzate da parte attrice e che dovessero trovare accoglimento. In ogni caso con integrale vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”; per , l'Avv. Stefano Pinzauti conclude riportandosi OP
integralmente ai propri scritti difensivi in atti ritualmente depositati ed in particolare alla comparsa di costituzione del 04.07.2023 ed alle successive memorie ex art. 183 VI comma n. 2 e n. 3 c.p.c. del 26.10.2023 e 22.11.2023: “affinché il
Tribunale di NA , contrariis reiectis, Voglia: - in via pregiudiziale di merito: accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione del diritto vantato dalla sig.ra nel presente Giudizio, essendo trascorsi oltre dieci anni dalla Parte_1
conclusione dell'incarico professionale (sentenza del 29 gennaio 2009); - in via principale nel merito in tesi: accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva e, comunque, l'inesistenza di alcuna responsabilità per negligenza e/o inadempienza per l'operato professionale dell'Avv. Antonio Cambò, per tutti i motivi dedotti ed eccepiti nella comparsa di costituzione, accertata, in ogni caso, la inesistenza di alcun effettivo nesso causale tra l'inadempimento così come contestato ed il preteso danno subito, respingere tutte le domande avanzate dalla parte attrice nei confronti dell'avv. Antonio Cambò poiché Parte_1
infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
conseguentemente in ogni caso respingere anche qualsivoglia domanda, anche di garanzia e manleva, proposta dal convenuto Avv. Antonio Cambò e/o da qualsivoglia altra parte N. 2986/2022 R.G. 4 / 13
processuale nei confronti di con condanna della parte attrice OP
al rimborso dei compensi professionali e delle spese in favore della terza chiamata
da liquidarsi ex D.M. 55/2014, oltre 15% per rimborso OP
forfettario delle spese generali, oltre IVA e CAP di legge;
- nel merito, in ipotesi: in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, dopo rigorosa prova dei danni asseritamente subiti dall'attrice, purgati ed adeguatamente ridotti anche alla luce di tutte le eccezioni che sono state sollevate dalla parte convenuta e terza chiamata in causa, disporre la congrua riduzione delle somme richieste e pretese dalla signora Parte_1
a titolo di risarcimento del danno, rispetto a quelle maggiori quantificate
[...]
nell'atto di citazione nella somma eccessiva, esorbitante e non dovuta di €
84.036,08, liquidando la entità del danno, in ogni caso secondo diritto, all'esito delle prove che saranno offerte da parte attrice, ed in estremo subordine, secondo equità e giustizia;
- nel merito, sempre in ulteriore ipotesi subordinata : nel denegato caso di accoglimento della domanda attrice e, conseguentemente, di quella di garanzia spiegata dal convenuto Avv. Antonio Cambò nei confronti di limitare, in ogni caso, l'accoglimento della domanda di OP
garanzia azionata nei confronti di entro il limite di garanzia OP
e del massimale eccepito di euro 500.000,00 e con la applicazione della franchigia contrattuale del 5% per ciascun danneggiato, (con il minimo assoluto di euro
500,00 per ciascun danneggiato), con integrale compensazione delle spese e delle competenze nei confronti dell'Avv. Antonio Cambò in accoglimento della eccezione proposta dalla terza chiamata, in relazione all'inadempimento contestato al patto di gestione della lite;
con la integrale compensazione delle spese e delle competenze di patrocinio anche nei confronti della stessa parte attrice, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, rispetto alle maggiori pretese dedotte con l'atto di citazione, in quanto risultate infondate in punto di quantum debeatur;
- accertare e dichiarare la concorrente responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di terzi, anche se non espressamente evocati nel presente giudizio, ed in particolare dei signori , e Parte_2 Controparte_4 N. 2986/2022 R.G. 5 / 13
, nella determinazione e nella causazione dei danni patrimoniali CP_5
richiesti dalla parte attrice, per tutto quanto eccepito con la comparsa di costituzione e risposta, e determinando e graduando la rispettiva proporzionale responsabilità ex art. 1298 e 2055 c.c., al fine di consentire l'esercizio di azione di regresso in un separato giudizio. - In via istruttoria: respingere le prove dedotte e richieste dalla parte attrice in quanto irrilevanti, superflue ed inammissibili per i motivi dedotti nella memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. del 22-23 novembre
2023.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 20.12.2022, Parte_1
conveniva l'Avv. Antonio Cambò dinanzi al Tribunale di NA;
esponeva che, nell'anno 2008, unitamente al marito si era rivolta all'Avv. Parte_2
Antonio Cambò del Foro di NA al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del proprio matrimonio e che il Tribunale di NA, in composizione collegiale, con sentenza n. 50/2009 del 12.11.2008, aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, attribuendole il diritto di abitazione sulla casa familiare;
lamentava che l'Avv. Cambò, quale difensore delle parti, aveva omesso di trascrivere detta sentenza presso la competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari e di informarla in ordine ai benefici ed ai rischi connessi all'esecuzione o all'omissione di tale formalità; esponeva ancora che nell'anno 2018, l'immobile in questione era stato oggetto di pignoramento e sottoposto a procedura immobiliare esecutiva, nella quale il Giudice dell'Esecuzione aveva ritenuto che la sentenza di divorzio non fosse opponibile alla procedura esecutiva, in quanto non trascritta, e le aveva imposto il pagamento di un'indennità di occupazione di €
210,00 mensili, dopodiché l'immobile era stato venduto all'asta ed ella era stata costretta a rilasciarlo;
sosteneva che, a causa della condotta inadempiente dell'Avv.
Cambò, aveva subito danni patrimoniali, per il pagamento dell'indennità di occupazione, il costo bancario dei relativi bonifici mensili di pagamento, il canone mensile di locazione di un immobile analogo, le spese di trasloco, le spese di ristrutturazione dell'immobile le spese per riparazioni straordinarie, danni non N. 2986/2022 R.G. 6 / 13
patrimoniali per i disagi legati al trasferimento obbligato;
concludeva chiedendo l'accertamento della responsabilità del professionista e la condanna del medesimo al risarcimento dei danni, con vittoria di spese.
Il convenuto Avv. Antonio Cambò si costituiva il 24.3.2023, in vista dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. differita al 2.5.2023 ai sensi dell'art. 168-bis comma 5° c.p.c.; preliminarmente chiedeva di poter chiamare in causa quale terzo la propria compagnia assicurativa sempre OP
preliminarmente, eccepiva la prescrizione del diritto azionato e, nel merito, contestava la propria responsabilità, in quanto la sentenza di separazione non conteneva alcuna assegnazione della casa familiare, la trascrizione non era riferibile al difensore e, comunque, la sentenza non era trascrivibile perché il contratto di comodato non è trascrivibile e quindi la sua esistenza non era opponibile ai terzi;
contestava il proprio difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, la quantificazione dei danni effettuata dall'attrice; concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, differita l'udienza e ritualmente notificato l'atto di citazione per chiamata in causa di terzo, si costituiva anche la terza chiamata evidenziava di essere stata chiamata in OP
garanzia c.d. impropria e, nel merito, con riferimento al rapporto assicurativo eccepiva l'esistenza di un massimale, di una franchigia e di una limitazione di responsabilità relativamente alle spese;
eccepiva anch'essa la prescrizione del diritto vantato dall'attrice e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda sia sull'an che sul quantum; concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 19.9.2023 e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6°
c.p.c., la causa veniva istruita solo con la produzione di documenti, in quanto il
Giudice con ordinanza del 23.1.2024, rigettava la prova testimoniale richiesta dall'attrice. N. 2986/2022 R.G. 7 / 13
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 28.5.2025, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha proposto una domanda di risarcimento dei danni per Parte_1
responsabilità professionale del convenuto Avv. Cambò.
I fatti che hanno portato alla presente controversia sono invero sostanzialmente pacifici e risultano dalla documentazione prodotta dalle parti.
Per come affermato dall'attrice nell'atto di citazione e risultante dalla documentazione prodotta, nell'anno 2008 l'attrice medesima ed il marito Parte_1
si sono rivolti all'Avv. Antonio Cambò del foro di NA per Parte_2
essere assistiti nel procedimento di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio civile, contratto in Colle di Val d'Elsa in data 30.8.1975; all'esito del deposito del ricorso e dello svolgimento del procedimento, il Tribunale di NA, in composizione collegiale, con sentenza n. 50/2009 del 12.11.2008, ha pronunciato lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto tra la ed il Parte_1
recependo le condizioni concordate tra le parti, tra le quali quella secondo Pt_2
cui “A viene concesso in comodato gratuito sino al 30 Giugno Parte_1
2032 l'immobile di proprietà di e Parte_2 CP_5 [...]
sito in Poggibonsi - fraz. Staggia Senese, Via Livorno 7 piano primo CP_4 abitato dalla stessa in dal 1 Luglio 2002 …” (doc. 1 fasc.att.). Parte_1
Nell'anno 2015, l'immobile in questione è stato oggetto di pignoramento nell'ambito della procedura immobiliare esecutiva 40/2014 R.G.Es.Imm. promossa da nei confronti di Parte_4 Parte_2
proprietario dell'immobile; la si è costituta nella procedura esecutiva Parte_1
immobiliare di cui sopra (doc. 2 fasc.att.) rilevando di poter disporre, a titolo di comodato, dell'immobile pignorato, quantomeno sino alla data del 30.6.2032, in forza di quanto statuito nella sentenza del Tribunale di NA n. 50/2009 del
12.11.2008 (R.G. 1641/2008) (cfr. doc. 1). Il Giudice dell'Esecuzione, a fronte N. 2986/2022 R.G. 8 / 13
delle difese dei creditori, i quali avevano rilevato la non opponibilità di tale sentenza alla procedura esecutiva de qua, in quanto non trascritta presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari (doc. 3 fasc.att.), ha rigettato l'istanza della ed ha disposto la vendita del compendio pignorato (doc. 4 Parte_1
fasc.att.).
In questo quadro, l'Avv. Cambò, nel merito della pretesa attorea, ha sollevato un'eccezione preliminare di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni per responsabilità professionale vantato dall'attrice nei suoi confronti, basata sul fatto che la sua opera professionale si era esaurita al momento del deposito della sentenza di divorzio in data 29.1.2009 (doc. 1 fasc.att.), evidenziando che la prima contestazione era avvenuta con lettera dell'Avv. Zanchi in data 27.10.2020 (doc. 8 fasc.att.), inviata quando ormai l'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. valevole per la responsabilità contrattuale era ormai decorso.
Tuttavia, si deve in proposito evidenziare che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui il professionista pone in essere la condotta potenzialmente causativa del danno, ma dal momento in cui si verifica effettivamente l'evento dannoso e tale evento si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere (in tal senso, cfr.
Cassazione civile, sez. III, 3 novembre 2020, n. 24270; con riferimento ad un'ipotesi di omessa trascrizione, cfr. altresì Cassazione civile, sez. II, 27 luglio
2007, n. 16658).
Alla luce di questo principio giurisprudenziale, anche nel caso di specie si deve escludere che il termine di prescrizione possa decorrere dalla data di deposito della sentenza di divorzio per la quale l'Avv. Cambò aveva prestato la propria attività professionale in favore dell'odierna attrice;
piuttosto, la decorrenza del termine di prescrizione deve essere individuata nel momento in cui l'immobile, costituente la casa familiare oggetto degli accordi siglati in sede di separazione, è stato pignorato, ovvero nell'anno 2015. Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione risulta infondata, in quanto la domanda giudiziale è stata proposta prima del decorso del N. 2986/2022 R.G. 9 / 13
termine di dieci anni dal momento in cui l'evento dannoso si è manifestato ed è risultato percepibile all'esterno, appunto con l'avvenuta trascrizione del pignoramento.
Passando quindi al merito della controversia, come accennato, l'attrice lamenta la responsabilità professionale del convenuto Avv. Cambò per inadempimento contrattuale all'obbligo di svolgere con diligenza l'incarico conferito, in particolare
- secondo quanto indicato in atto di citazione - per avere “omesso di trascrivere” presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari la sentenza di divorzio che le attribuiva il diritto di abitazione e per avere “omesso di informare le parti in ordine ai benefici ed ai rischi connessi all'esecuzione o all'omissione di tale formalità”.
A tal proposito, si deve premettere che, per consolidata giurisprudenza, l'avvocato è tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto degli artt. 1176 comma 2° e 2236 c.c., e della buona fede oggettiva o correttezza la quale, oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto, è criterio di determinazione della prestazione contrattuale, imponendo il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio e, quindi, in particolare, il professionista deve fornire le necessarie informazioni al cliente, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale (cfr. Cassazione civile, sez. III, 6 maggio 2020, n. 8494) ed assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi, di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso, di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole (cfr. Cassazione civile, sez. III, 19 luglio 2019, n. 19520). N. 2986/2022 R.G. 10 / 13
Ciò detto in via generale, nel caso di specie, in concreto, come evidenziato dal professionista convenuto, si deve invero anzitutto escludere che la sentenza di divorzio potesse essere trascritta. Con tale sentenza, in effetti, il Tribunale non ha affatto statuito sull'assegnazione alla della casa familiare di cui all'art. Parte_1
337-sexies c.c., provvedimento che sarebbe stato trascrivibile ed opponibile ai terzi ai sensi dell'art. 2643 c.c., ma si è limitato a prendere atto delle condizioni concordate tra le parti, secondo le quali, come già evidenziato supra, “A Parte_1
viene concesso in comodato gratuito sino al 30 Giugno 2032 l'immobile
[...]
di proprietà di e sito in Parte_2 CP_5 Controparte_4
Poggibonsi - fraz. Staggia Senese, Via Livorno 7 piano primo abitato dalla stessa sin dal 1 Luglio 2002 …”, cioè ha preso atto del fatto che i Parte_1 Pt_2
avevano concesso in comodato alla l'immobile già adibito a casa Parte_1
familiare. In questo senso, non venendo in considerazione un provvedimento di assegnazione della casa familiare nell'ambito del procedimento di divorzio, la sentenza in esame non poteva essere trascritta. Dunque, sotto questo profilo, nessun inadempimento può essere imputato all'Avv. Cambò.
Inoltre, come ancora evidenziato dallo stesso convenuto, al medesimo Avv. Cambò non può essere imputato neanche di avere omesso di informare le parti in ordine ai benefici ed ai rischi connessi all'esecuzione o all'omissione di tale formalità: infatti, considerato che la sentenza non era per legge trascrivibile e che, quindi, la
“esecuzione della trascrizione” non era possibile e la mancata trascrizione non costituiva una “omissione”, non vi era ragione per cui il professionista avrebbe dovuto informare la in proposito;
l'Avv. Cambò, infatti, non avrebbe Parte_1
potuto rendere edotta la parte della necessità di trascrivere, perché la sentenza non poteva essere trascritta;
né avrebbe potuto renderla edotta delle conseguenze di un atto che non poteva compiere.
Sotto quest'ulteriore profilo, anche l'ulteriore addebito, formulato dall'attrice nella propria memoria ex art. 183 comma 6° n. 1 c.p.c., secondo cui il convenuto
“avrebbe comunque dovuto invitare la cliente a trascrivere la scrittura privata ed a farla previamente autenticare”, appare ugualmente infondato, posto che il contratto N. 2986/2022 R.G. 11 / 13
di transazione è soggetto a trascrizione, ai sensi dell'art. 2643 n. 13 c.c. solo se ha
“per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti” e, dunque, se ha per oggetto “il diritto di abitazione” di cui all'art. 2643 n. 4 c.c., ma non la concessione in comodato.
Ed ugualmente infondato appare l'ulteriore addebito, ancora formulato in memoria ex art. 183 comma 6° n. 1 c.p.c., secondo cui “avrebbe allora dovuto fare in modo che con la sentenza fosse attribuito un diverso diritto che garantisse alla sig.ra il diritto di abitare l'immobile familiare sino al 2032”. In effetti, le Parte_1
condizioni indicate nella sentenza di divorzio erano il frutto di un precedente accordo raggiunto tra le parti, quale risultante dalla transazione del 24.6.2008 (doc.
4 fasc.conv.), nell'ambito della quale le parti stesse, e Parte_2 Parte_1 avevano espressamente dichiarato che “si impegna[vano] a presentare entro e non oltre il 31 del mese di Luglio 2008 ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio, nell'ambito del quale le parti con riferimento agli accordi principali si accorderanno in tal senso: a) … ; b) contratto di comodato gratuito a favore della
Sig.ra relativamente all'immobile di proprietà del Parte_1 Parte_2
e sito in Poggibonsi - Fraz. Staggia Senese - Via CP_5 Controparte_4
Livorno n° 7 piano primo”; a fronte di tale accordo, raggiunto in epoca precedente al deposito del ricorso per il divorzio e proprio al fine, tra l'altro, di individuare le principali condizioni di divorzio, il ricorso per divorzio non avrebbe potuto avere altro contenuto se non quello già concordato tra le parti con riferimento alla concessione dell'immobile in comodato.
Né appare rilevante, ai fini della responsabilità del professionista convenuto, il fatto che in sede di divorzio c.d. congiunto le parti avrebbero potuto modificare gli accordi precedentemente raggiunti, posto che la non ha in alcun modo Parte_1
allegato né tantomeno provato che il sarebbe stato disposto a modificare Pt_2
l'accordo precedentemente raggiunto.
D'altro canto, l'eventuale inidoneità della transazione (e non del divorzio) a soddisfare l'interesse della a rimanere nell'immobile adibito a casa Parte_1
familiare sino al 2032 fuoriesce dall'oggetto del presente procedimento e N. 2986/2022 R.G. 12 / 13
dall'oggetto dell'incarico professionale oggetto di contestazione in questa sede, che era relativo al procedimento di divorzio, anche perché è pacifico che, al momento del precedente accordo, secondo quanto affermato dalla stessa ricorrente, l'Avv.
Cambò non era il suo difensore ma il difensore del Pt_2
In conclusione, quindi, la domanda attorea risulta infondata e deve essere rigettata.
La domanda di garanzia proposta dall'Avv. Cambò nei confronti della propria compagnia assicurativa risulta conseguentemente assorbita. OP
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, dovendosi peraltro considerare che, in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, laddove, invece, il rimborso rimane a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr. Cassazione civile, sez. III, 6 dicembre
2019, n. 31889; conforme, cfr. Cassazione civile, sez. II, 25 settembre 2019, n.
23948).
Pertanto, l'attrice deve essere condannata a rimborsare sia al convenuto Parte_1
Cambò che alla terza chiamata le spese di lite da essi OP
sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, come modificati con D.M. 8 marzo 2018 n. 37 e con D.M. 13 agosto 2022 n. 147, vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n.
17405), tenuto conto del valore della controversia - pari all'importo domandato di €
84.036,08, rientrante nello scaglione di valore tra € 52.001,00 ed € 260.000,00 - e dell'attività difensiva espletata - applicando i parametri medi alle fasi di studio e N. 2986/2022 R.G. 13 / 13
introduttiva e quelli minimi alla fase istruttoria, che è stata solo documentale, ed a quella decisoria, che è consistita nella mera ripetizione delle difese già svolte -.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di NA, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda attorea;
condanna a rimborsare all'Avv. Antonio Cambò ed a Parte_1 [...]
le spese di lite da essi sostenute, che liquida, per ciascuno, in € CP_1
9.142,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
NA, 2 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Michele Moggi