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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/04/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 8607/2024 r.g.,
decisa nell'udienza dell'1.4.2025, promossa da
, con l'avv. Davide Falcetta;
Parte_1
ricorrente
contro
, contumace;
Controparte_1
convenuto
avente ad oggetto: carta elettronica docenti.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 12.9.2024, l'istante premesso di aver lavorato alle dipendenze del quale docente a Controparte_1
tempo determinato negli anni scolastici 2022/2023 (dal 3.9.2022 al
30.6.2023) e 2023/2024 (dall'1.9.2023 al 30.6.2024), chiedeva condannarsi il all'attribuzione della “carta elettronica per l'aggiornamento e CP_1
la formazione del docente” di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 in misura di euro 500,00 per ciascuno dei detti anni scolastici o, in via alternativa o
1 subordinata, al pagamento in suo favore delle somme corrispondenti a titolo di risarcimento del danno.
Il convenuto rimaneva contumace.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L'art. 1 co. 121 l. 13.7.2015 n. 107 stabilisce che “al fine di sostenere la
formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze
professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al co. 123, la
carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La carta, dell'importo
nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere
utilizzata per l'acquisto di (…)”.
Tale beneficio non è stato riconosciuto in favore dell'istante, in quanto docente assunta a tempo determinato.
La norma in esame contrasta tuttavia, in parte qua, con il diritto comunitario.
La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio del 28.6.1999, dispone infatti che “per quanto riguarda le
condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono
2 essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo
indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o
rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano
ragioni oggettive”.
La Cgue, con ordinanza 18.5.2022 C-450/2021, ha statuito che la clausola
“deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa
nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e
di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta
elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di (…)”; e ciò, nella ritenuta sussistenza di tutti i presupposti della denunziata discriminazione,
ovvero l'inclusione del beneficio in questione tra le condizioni di impiego,
la comparabilità della posizione del ricorrente a quella dei colleghi assunti a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, la differenza di trattamento integrata dal riconoscimento del beneficio solo ai docenti di ruolo e l'assenza di ragioni oggettive giustificanti tale differenza di trattamento.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la clausola 4, punto 1
dell'accordo quadro citato ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce,
3 disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno: cfr., tra le altre, Cass. 16.7.2020 n. 15231.
Peraltro, lo stesso legislatore nazionale, nel d.l. 13.6.2023 n. 69 conv. in l.
10.8.2023 n. 103 (contenente “disposizioni urgenti per l'attuazione di
obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione
e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”), ha riconosciuto, all'art. 15 co. 1, il diritto de quo, sia pure solo parzialmente,
ovvero per l'anno 2023 e ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
La questione in esame è stata oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis
c.p.c. alla Corte di cassazione, che, con sentenza 27.10.2023 n. 29961, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La carta docente di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 spetta ai docenti
non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi
dell'art. 4 co. 1 l. 124/1999 o incarichi per docenza fino al termine delle
attività didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4 co. 2 l.
124/1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una
domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1), ai quali il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento
della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle
docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in
forma specifica, per l'attribuzione della carta docente, secondo il sistema
4 proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre
interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, dalla data
del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento
della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze
scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle
graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano
da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può
ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito,
nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze
del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema
scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il
massimo costituito dal valore della carta, salva allegazione e prova
specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta
docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.,
che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i
casi di cui all'art. 4, co. 1 e 2, l. 124/1999, dalla data del conferimento
dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema
informatico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente
piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per
mancata attribuzione della carta docente, stante la natura contrattuale
della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già
5 transitati in ruolo o cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie
per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Nel caso concreto, l'istante ha prestato servizio, negli anni scolastici indicati in ricorso, in forza di incarichi di supplenza annuali o fino al termine dell'anno scolastico, sicché rientra tra i soggetti destinatari della carta docente.
In forza dei surriportati principi, il beneficio in questione spetta anche nell'anno scolastico 2023/2024 ai docenti a tempo determinato che abbiano prestato servizio sino al termine delle attività didattiche, ovvero fino al 30 giugno 2024, sicché l'istante che ha prestato servizio, in forza di incarico di supplenza, fino al 30.06.2024, rientra tra i soggetti destinatari della carta docente anche per detto anno scolastico.
Non risulta altresì allegata la fuoriuscita, ad oggi, dell'istante dal sistema scolastico, sicché spetta l'adempimento in forma specifica.
Deve pertanto affermarsi il diritto dell'istante di conseguire, in relazione a ciascuno degli anni scolastici di riferimento, lo stesso beneficio riconosciuto ai docenti di ruolo, ovvero l'attribuzione della carta elettronica con le stesse regole di utilizzo assegnate a questi ultimi, prima fra tutte ovviamente la destinazione vincolata della somma annualmente disponibile, e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, dalla data di insorgenza del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione, e condannarsi il convenuto all'adozione di ogni conseguente CP_1
provvedimento atto a garantirne la effettiva fruizione.
6 Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P. q. m.
dichiara il diritto di all'attribuzione della carta elettronica Parte_1
per l'aggiornamento e la formazione del docente in misura di euro 500,00
annui per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
condanna il resistente ai conseguenti adempimenti;
condanna il resistente a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 21,50 per esborsi ed euro 330,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Davide Falcetta.
Taranto, 1.4.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
7
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 8607/2024 r.g.,
decisa nell'udienza dell'1.4.2025, promossa da
, con l'avv. Davide Falcetta;
Parte_1
ricorrente
contro
, contumace;
Controparte_1
convenuto
avente ad oggetto: carta elettronica docenti.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 12.9.2024, l'istante premesso di aver lavorato alle dipendenze del quale docente a Controparte_1
tempo determinato negli anni scolastici 2022/2023 (dal 3.9.2022 al
30.6.2023) e 2023/2024 (dall'1.9.2023 al 30.6.2024), chiedeva condannarsi il all'attribuzione della “carta elettronica per l'aggiornamento e CP_1
la formazione del docente” di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 in misura di euro 500,00 per ciascuno dei detti anni scolastici o, in via alternativa o
1 subordinata, al pagamento in suo favore delle somme corrispondenti a titolo di risarcimento del danno.
Il convenuto rimaneva contumace.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L'art. 1 co. 121 l. 13.7.2015 n. 107 stabilisce che “al fine di sostenere la
formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze
professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al co. 123, la
carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La carta, dell'importo
nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere
utilizzata per l'acquisto di (…)”.
Tale beneficio non è stato riconosciuto in favore dell'istante, in quanto docente assunta a tempo determinato.
La norma in esame contrasta tuttavia, in parte qua, con il diritto comunitario.
La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio del 28.6.1999, dispone infatti che “per quanto riguarda le
condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono
2 essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo
indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o
rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano
ragioni oggettive”.
La Cgue, con ordinanza 18.5.2022 C-450/2021, ha statuito che la clausola
“deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa
nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e
di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta
elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di (…)”; e ciò, nella ritenuta sussistenza di tutti i presupposti della denunziata discriminazione,
ovvero l'inclusione del beneficio in questione tra le condizioni di impiego,
la comparabilità della posizione del ricorrente a quella dei colleghi assunti a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, la differenza di trattamento integrata dal riconoscimento del beneficio solo ai docenti di ruolo e l'assenza di ragioni oggettive giustificanti tale differenza di trattamento.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la clausola 4, punto 1
dell'accordo quadro citato ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce,
3 disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno: cfr., tra le altre, Cass. 16.7.2020 n. 15231.
Peraltro, lo stesso legislatore nazionale, nel d.l. 13.6.2023 n. 69 conv. in l.
10.8.2023 n. 103 (contenente “disposizioni urgenti per l'attuazione di
obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione
e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”), ha riconosciuto, all'art. 15 co. 1, il diritto de quo, sia pure solo parzialmente,
ovvero per l'anno 2023 e ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
La questione in esame è stata oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis
c.p.c. alla Corte di cassazione, che, con sentenza 27.10.2023 n. 29961, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La carta docente di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 spetta ai docenti
non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi
dell'art. 4 co. 1 l. 124/1999 o incarichi per docenza fino al termine delle
attività didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4 co. 2 l.
124/1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una
domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1), ai quali il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento
della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle
docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in
forma specifica, per l'attribuzione della carta docente, secondo il sistema
4 proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre
interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, dalla data
del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento
della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze
scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle
graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano
da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può
ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito,
nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze
del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema
scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il
massimo costituito dal valore della carta, salva allegazione e prova
specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta
docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.,
che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i
casi di cui all'art. 4, co. 1 e 2, l. 124/1999, dalla data del conferimento
dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema
informatico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente
piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per
mancata attribuzione della carta docente, stante la natura contrattuale
della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già
5 transitati in ruolo o cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie
per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Nel caso concreto, l'istante ha prestato servizio, negli anni scolastici indicati in ricorso, in forza di incarichi di supplenza annuali o fino al termine dell'anno scolastico, sicché rientra tra i soggetti destinatari della carta docente.
In forza dei surriportati principi, il beneficio in questione spetta anche nell'anno scolastico 2023/2024 ai docenti a tempo determinato che abbiano prestato servizio sino al termine delle attività didattiche, ovvero fino al 30 giugno 2024, sicché l'istante che ha prestato servizio, in forza di incarico di supplenza, fino al 30.06.2024, rientra tra i soggetti destinatari della carta docente anche per detto anno scolastico.
Non risulta altresì allegata la fuoriuscita, ad oggi, dell'istante dal sistema scolastico, sicché spetta l'adempimento in forma specifica.
Deve pertanto affermarsi il diritto dell'istante di conseguire, in relazione a ciascuno degli anni scolastici di riferimento, lo stesso beneficio riconosciuto ai docenti di ruolo, ovvero l'attribuzione della carta elettronica con le stesse regole di utilizzo assegnate a questi ultimi, prima fra tutte ovviamente la destinazione vincolata della somma annualmente disponibile, e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, dalla data di insorgenza del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione, e condannarsi il convenuto all'adozione di ogni conseguente CP_1
provvedimento atto a garantirne la effettiva fruizione.
6 Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P. q. m.
dichiara il diritto di all'attribuzione della carta elettronica Parte_1
per l'aggiornamento e la formazione del docente in misura di euro 500,00
annui per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
condanna il resistente ai conseguenti adempimenti;
condanna il resistente a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 21,50 per esborsi ed euro 330,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Davide Falcetta.
Taranto, 1.4.2025.
Il giudice
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