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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/04/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1690/2023
Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott.ssa Elena Garbo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1690 del ruolo generale dell'anno
2023 promossa da
(C.F.: ), rappresentata in Parte_1 P.IVA_1
forza di procura speciale in atti da C.F.: Parte_2
), in persona del procuratore speciale, dott. P.IVA_2 Parte_3
APPELLANTE rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco contro
(C.F.: ), CP_1 C.F._1
APPELLATO rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pietro Avrese e Carlotta Avrese
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 1641/2023 emessa il 28.08.2023
Conclusioni di parte appellante:
Nel merito e comunque rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di causa. In subordine e in via gradata e nel denegato caso di accoglimento parziale dell'opposizione in esame, voglia emettere ex art. 653 c.p.c. sentenza di condanna a quella somma che sarà ritenuta di Giustizia. Conclusioni di parte appellata:
In via pregiudiziale accertato che l'appello non è motivato in modo chiaro, sintetico e specifico come disposto dall'art. 342 co. 1 n.i 1, 2 e 3 c.p.c., dichiararsi l'impugnazione inammissibile;
In via principale rigettarsi comunque l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e confermarsi
l'impugnata sentenza n. 1641/2023 pubblicata il 29.08.2023, n. 1912/2022 R.G., n.
3121/2023 Repert. del 29.08.2023, emessa dal Giudice Dott. Fabio D'Amore del
Tribunale di Verona il 28.08.2023;
In ogni caso
Spese di lite anche del grado d'appello oltre ad accessori integralmente rifusi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva CP_1
opposizione al decreto n. 3829/21 emesso in data 21/12/2021 dal Tribunale di Verona col quale era stato ingiunto a pagare a la somma di € 20.304,57 oltre Parte_1
interessi, quale residuo impagato del credito vantato nei confronti di a favore CP_2
della quale aveva prestato fideiussione sino alla concorrenza della somma di CP_1
euro 45.000,00.
A sostegno dell'opposizione deduceva:
➢ carenza di legittimazione sostanziale di per omessa produzione Parte_1
del contratto di cessione del credito, considerato anche che alcun riferimento del debitore Soc. G.E.S. S.r.l. è reperibile sul link indicato nell'avviso di cessione dei crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.145 del 12.12.2020;
➢ nullità del decreto ingiuntivo anche per illegittimità dell'importo non essendo stati allegati al ricorso gli estratti gli estratti conto relativi al rapporto con la debitrice che risulta aver pagato importi ulteriori rispetto a quelli CP_2
scomputati;
➢ nullità della fideiussione prestata il 20.11.2011 da relativamente CP_1
alle clausole di reviviscenza (art. 2), rinuncia ai termini (art. 6) e di sopravvivenza (art. 8) che Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.05.2005 ha dichiarato contrarie alla normativa antitrust in quanto contrastanti con l'art. 2
pag. 2/7 co. 2 della Legge n. 287 del 1990;
➢ decadenza del creditore dal diritto verso il fideiussore per non aver CP_1
proposto, né continuato con diligenza, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, le istanze contro il debitore così come CP_2 richiesto dall'art. 1957 c.c. con conseguente estinzione dell'obbligazione fideiussoria di e liberazione di quest'ultimo dalla fideiussione CP_1
datata 20.11.2011;
➢ in via subordinata, accertato il pagamento da parte di della somma di CP_2
euro 1.718,40 revocarsi e/o comunque dichiararsi illegittimo e/o inefficace e/o nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto essendo stato emesso per un importo eccedente euro 19.747,03 con ricalcolo degli interessi al tasso legale attesa la natura usuraria di quelli pattuiti.
Si costituiva producendo la dichiarazione da parte del cedente di Parte_1
avvenuta cessione del credito vantato nei confronti di (doc.2 opposta), oltre alla CP_2
documentazione afferente alla quantificazione del credito (dettaglio rate e piano di ammortamento, sub docc.3 e 4) e sollevando, in relazione alla richiesta nullità della fideiussione per violazione della disciplina anticoncorrenziale, eccezione di incompetenza del Tribunale di Verona in favore della sezione specializzata in materia di impresa;
chiedeva in ogni caso il rigetto dell'opposizione.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Verona, rigettata l'eccezione di incompetenza funzionale formulata dalla convenuta opposta in favore della sezione specializzata in materia di impresa tenuto conto che oggetto dell'accertamento demandato è la nullità della fideiussione “a valle” e non dell'intesa “a monte”, revocava il decreto ingiuntivo opposto, previo accertamento e dichiarazione di nullità parziale, per violazione della normativa antritrust, della fideiussione omnibus sottoscritta da in data 20.11.2011, limitatamente alle clausole n. 2, 6 e 8 Parte_4
della stessa.
Dichiarava conseguentemente la decadenza, ex art. 1957 c.c. , del creditore dal diritto di agire nei confronti di in forza di tale fideiussione per non aver agito Parte_4
giudizialmente nei confronti del debitore nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, individuata nella data del 16.1.15, coincidente con la pag. 3/7 revoca dei fidi, con liberazione del dall'obbligazione fideiussoria, sul CP_1
presupposto che la semplice diffida stragiudiziale può essere ritenuta sufficiente ad evitare la decadenza solo nel caso di contratto autonomo di garanzia e non, invece, di fideiussione benchè a prima richiesta quale quella di specie.
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello Parte_1
affidato a motivi di gravame così sintetizzabili:
➢ in via preliminare, eccezione di incompetenza in favore della sezione specializzata in materia d'impresa essendo fatta valere la nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI 2003 ritenuto violativo della normativa antitrust;
➢ infondatezza della nullità della fideiussione, perché fondata su un fatto non tempestivamente provato e per mancanza di prova della intesa anticoncorrenziale a monte;
➢ rispetto del termine decadenziale previsto dall'art. 1957 co.1 c.c. trattandosi di fideiussione con clausola di pagamento a prima richiesta per cui è sufficiente la mera richiesta stragiudiziale di pagamento da proporsi entro lo stesso termine decadenziale.
3. Il primo motivo afferente la competenza della sezione specializzata impresa è privo di fondamento, in quanto la nullità, totale o parziale, della fideiussione è stata dedotta soltanto in via di eccezione c.d. riconvenzionale, al fine di respingere la domanda di condanna fondata sulla fideiussione, mentre la competenza della sezione specializzata per le imprese attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione
(Cass. Sez. 1 ordinanza n. 33041 del 28/11/2023).
4. I restanti motivi possono essere esaminati congiuntamente, tenuto conto che la questione di nullità (parziale) del contratto di fideiussione è assorbita dal fatto che risulta, comunque, nel caso di specie, essere stato rispettato il termine di cui all'art. 1957 c.c., quand'anche reviviscente per effetto della nullità.
E, infatti, pur dovendosi rilevare la totale carenza di prova della nullità invocata dall'allora opponente rispetto ad un contratto di fideiussione peraltro stipulato in epoca successiva (2011) all'accertamento dell'accordo anticoncorrenziale (2005), non risulta pag. 4/7 essersi verificata la decadenza sollevata dal fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c. su cui il giudice di prime cure ha fondato la propria decisione.
Si tratta, infatti, nel caso di specie, di una fideiussione omnibus rilasciata da CP_1
(peraltro legale rappresentante della società garantita, tant'è che il finanziamento contratto, in pari data, dalla viene sottoscritto dallo stesso , doc. 1 CP_2 CP_1
fascicolo monitorio) con clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”, clausola che, va ricordato, è stata ritenuta dalla Banca d'Italia, nello stesso provvedimento n.
55/2005, perfettamente legittima.
L'art. 7 del contratto di fideiussione (doc.3 fascicolo monitorio) recita infatti: “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”), che è incompatibile con l'onere di proporre la domanda giudizialmente entro sei mesi a pena di decadenza.
La giurisprudenza di legittimità ha, allora, chiarito che, in caso di garanzia con clausola a prima richiesta, “deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (cfr. Cass.
Sez. 3 n. 22346 del 26/09/2017; in tal senso anche Cass. sez. 3 n.13078 del 21/05/2008).
In particolare, la citata sentenza della Corte di cassazione sancisce l'incompatibilità tra clausola a prima richiesta e necessità di azione giudiziale ai sensi dell'art. 1957 c.c., essendo per contro irrilevante la presenza, o meno, di clausole del tipo “senza eccezioni” così come la qualificazione del contratto in termini di garanzia autonoma, sicchè il principio di diritto espresso può trovare applicazione sia rispetto ai contratti autonomi di garanzia sia rispetto alle fideiussioni a prima richiesta in senso stretto (nei casi in cui, cioè, non vi sia perfetta coincidenza tra le due tipologie di garanzia).
La motivazione della sentenza della Suprema Corte, infatti, prende espressamente in considerazione l'incompatibilità tra prima richiesta e necessità di proposizione di un'azione giudiziale, evidenziando come la clausola configura una deroga pag. 5/7 convenzionale alla disciplina dettata dall'art. 1957 c.c., espressione della comune intenzione dei contraenti di ritenere sufficiente la semplice richiesta scritta ad evitare la decadenza prevista dalla predetta norma, in tal modo esonerando il creditore dall'onere di proporre un'azione giudiziaria.
Pertanto, la sola qualificazione della garanzia in termini di fideiussione a prima richiesta
è di per sé sufficiente a far ritenere l'istanza stragiudiziale idonea ad impedire la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. senza che sia necessaria un'azione giudiziale.
Ora, con la missiva raccomandata del 16.1.2015 (doc.4 fascicolo monitorio) la creditrice, contestualmente alla revoca degli affidamenti, che ha reso esigibile il debito, ha inviato, come risulta per tabulas, sia alla debitrice principale sia al fideiussore una richiesta scritta di pagamento idonea ad impedire in modo definitivo la decadenza, tenuto conto che le garanzie prestate dall'opponente sono da qualificarsi in termini di fideiussione con clausola “a prima richiesta” e a nulla rilevando che la raccomandata non venne ritirata per “compiuta giacenza” (cioè per inerzia del fideiussore, perché, invece, la raccomandata alla – di cui, va ricordato, è legale CP_2 CP_1
rappresentante - è stata regolarmente ricevuta dalla società, come dato atto dallo stesso appellato) attesa l'incontestata corrispondenza dell'indirizzo con il luogo di residenza del fideiussore.
5. La sentenza di primo grado va, dunque, riformata con condanna di (essendo CP_1
ormai caducato il decreto ingiuntivo, cfr. Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20868 del
06/09/2017) al pagamento della somma euro 20.304,57 oltre interessi (richiesti sin dalla fase del monitorio), quale debito residuo derivante dal contratto di finanziamento sottoscritto da il 20.10.2011, in tal senso essendosi cristallizzato l'importo CP_2 dovuto all'esito del giudizio di primo grado.
Va evidenziato, infatti, che , nel costituirsi in appello, si è limitato a contestare CP_1 quanto dedotto dall'appellante in punto di competenza, nullità e decadenza dal termine di cui all'art. 1957 c.c., senza riproporre le argomentazioni (ad esempio in punto di legittimazione, peraltro superata dalla produzione della dichiarazione del cedente e quantum) superate o pretermesse o non esaminate perché assorbite dal giudice di primo grado e concludendo unicamente per l'inammissibilità e/o rigetto dell'appello.
Non vi sono, dunque, altre questioni devolute alla cognizione della Corte, in assenza di pag. 6/7 riproposizione delle ulteriori argomentazioni - diverse dalla competenza, nullità e dalla decadenza dal termine ex 1957 c.c. – addotte con l'atto di citazione in opposizione, che debbono pertanto intendersi rinunciate ex art. 346 c.p.c. (Cass. SU n.11799 del
12/05/2017).
Le spese del presente grado vanno liquidate applicando il principio per cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Le spese del giudizio di primo e secondo grado e della fase monitoria (Cass. Sez. 2 sentenza n. 24482 del 09/08/2022) vanno, dunque, poste a carico del e liquidate CP_1
come da dispositivo, tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 (e successive modifiche) tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata condanna al pagamento in favore di della somma di euro CP_1 Parte_1
20.304,57, oltre interessi dalla domanda al saldo;
2) condanna a rifondere a le spese del giudizio di CP_1 Parte_1
primo grado, che, per la fase monitoria, si liquidano in euro 828,00 per compensi ed euro 145,50 per esborsi e, per la fase di merito, in euro 5.000,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
2) condanna a rifondere a le spese del giudizio di CP_1 Parte_1 secondo grado, che si liquidano in €3.900,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 12.02.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1690/2023
Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott.ssa Elena Garbo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1690 del ruolo generale dell'anno
2023 promossa da
(C.F.: ), rappresentata in Parte_1 P.IVA_1
forza di procura speciale in atti da C.F.: Parte_2
), in persona del procuratore speciale, dott. P.IVA_2 Parte_3
APPELLANTE rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco contro
(C.F.: ), CP_1 C.F._1
APPELLATO rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pietro Avrese e Carlotta Avrese
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 1641/2023 emessa il 28.08.2023
Conclusioni di parte appellante:
Nel merito e comunque rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di causa. In subordine e in via gradata e nel denegato caso di accoglimento parziale dell'opposizione in esame, voglia emettere ex art. 653 c.p.c. sentenza di condanna a quella somma che sarà ritenuta di Giustizia. Conclusioni di parte appellata:
In via pregiudiziale accertato che l'appello non è motivato in modo chiaro, sintetico e specifico come disposto dall'art. 342 co. 1 n.i 1, 2 e 3 c.p.c., dichiararsi l'impugnazione inammissibile;
In via principale rigettarsi comunque l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e confermarsi
l'impugnata sentenza n. 1641/2023 pubblicata il 29.08.2023, n. 1912/2022 R.G., n.
3121/2023 Repert. del 29.08.2023, emessa dal Giudice Dott. Fabio D'Amore del
Tribunale di Verona il 28.08.2023;
In ogni caso
Spese di lite anche del grado d'appello oltre ad accessori integralmente rifusi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva CP_1
opposizione al decreto n. 3829/21 emesso in data 21/12/2021 dal Tribunale di Verona col quale era stato ingiunto a pagare a la somma di € 20.304,57 oltre Parte_1
interessi, quale residuo impagato del credito vantato nei confronti di a favore CP_2
della quale aveva prestato fideiussione sino alla concorrenza della somma di CP_1
euro 45.000,00.
A sostegno dell'opposizione deduceva:
➢ carenza di legittimazione sostanziale di per omessa produzione Parte_1
del contratto di cessione del credito, considerato anche che alcun riferimento del debitore Soc. G.E.S. S.r.l. è reperibile sul link indicato nell'avviso di cessione dei crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.145 del 12.12.2020;
➢ nullità del decreto ingiuntivo anche per illegittimità dell'importo non essendo stati allegati al ricorso gli estratti gli estratti conto relativi al rapporto con la debitrice che risulta aver pagato importi ulteriori rispetto a quelli CP_2
scomputati;
➢ nullità della fideiussione prestata il 20.11.2011 da relativamente CP_1
alle clausole di reviviscenza (art. 2), rinuncia ai termini (art. 6) e di sopravvivenza (art. 8) che Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.05.2005 ha dichiarato contrarie alla normativa antitrust in quanto contrastanti con l'art. 2
pag. 2/7 co. 2 della Legge n. 287 del 1990;
➢ decadenza del creditore dal diritto verso il fideiussore per non aver CP_1
proposto, né continuato con diligenza, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, le istanze contro il debitore così come CP_2 richiesto dall'art. 1957 c.c. con conseguente estinzione dell'obbligazione fideiussoria di e liberazione di quest'ultimo dalla fideiussione CP_1
datata 20.11.2011;
➢ in via subordinata, accertato il pagamento da parte di della somma di CP_2
euro 1.718,40 revocarsi e/o comunque dichiararsi illegittimo e/o inefficace e/o nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto essendo stato emesso per un importo eccedente euro 19.747,03 con ricalcolo degli interessi al tasso legale attesa la natura usuraria di quelli pattuiti.
Si costituiva producendo la dichiarazione da parte del cedente di Parte_1
avvenuta cessione del credito vantato nei confronti di (doc.2 opposta), oltre alla CP_2
documentazione afferente alla quantificazione del credito (dettaglio rate e piano di ammortamento, sub docc.3 e 4) e sollevando, in relazione alla richiesta nullità della fideiussione per violazione della disciplina anticoncorrenziale, eccezione di incompetenza del Tribunale di Verona in favore della sezione specializzata in materia di impresa;
chiedeva in ogni caso il rigetto dell'opposizione.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Verona, rigettata l'eccezione di incompetenza funzionale formulata dalla convenuta opposta in favore della sezione specializzata in materia di impresa tenuto conto che oggetto dell'accertamento demandato è la nullità della fideiussione “a valle” e non dell'intesa “a monte”, revocava il decreto ingiuntivo opposto, previo accertamento e dichiarazione di nullità parziale, per violazione della normativa antritrust, della fideiussione omnibus sottoscritta da in data 20.11.2011, limitatamente alle clausole n. 2, 6 e 8 Parte_4
della stessa.
Dichiarava conseguentemente la decadenza, ex art. 1957 c.c. , del creditore dal diritto di agire nei confronti di in forza di tale fideiussione per non aver agito Parte_4
giudizialmente nei confronti del debitore nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, individuata nella data del 16.1.15, coincidente con la pag. 3/7 revoca dei fidi, con liberazione del dall'obbligazione fideiussoria, sul CP_1
presupposto che la semplice diffida stragiudiziale può essere ritenuta sufficiente ad evitare la decadenza solo nel caso di contratto autonomo di garanzia e non, invece, di fideiussione benchè a prima richiesta quale quella di specie.
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello Parte_1
affidato a motivi di gravame così sintetizzabili:
➢ in via preliminare, eccezione di incompetenza in favore della sezione specializzata in materia d'impresa essendo fatta valere la nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI 2003 ritenuto violativo della normativa antitrust;
➢ infondatezza della nullità della fideiussione, perché fondata su un fatto non tempestivamente provato e per mancanza di prova della intesa anticoncorrenziale a monte;
➢ rispetto del termine decadenziale previsto dall'art. 1957 co.1 c.c. trattandosi di fideiussione con clausola di pagamento a prima richiesta per cui è sufficiente la mera richiesta stragiudiziale di pagamento da proporsi entro lo stesso termine decadenziale.
3. Il primo motivo afferente la competenza della sezione specializzata impresa è privo di fondamento, in quanto la nullità, totale o parziale, della fideiussione è stata dedotta soltanto in via di eccezione c.d. riconvenzionale, al fine di respingere la domanda di condanna fondata sulla fideiussione, mentre la competenza della sezione specializzata per le imprese attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione
(Cass. Sez. 1 ordinanza n. 33041 del 28/11/2023).
4. I restanti motivi possono essere esaminati congiuntamente, tenuto conto che la questione di nullità (parziale) del contratto di fideiussione è assorbita dal fatto che risulta, comunque, nel caso di specie, essere stato rispettato il termine di cui all'art. 1957 c.c., quand'anche reviviscente per effetto della nullità.
E, infatti, pur dovendosi rilevare la totale carenza di prova della nullità invocata dall'allora opponente rispetto ad un contratto di fideiussione peraltro stipulato in epoca successiva (2011) all'accertamento dell'accordo anticoncorrenziale (2005), non risulta pag. 4/7 essersi verificata la decadenza sollevata dal fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c. su cui il giudice di prime cure ha fondato la propria decisione.
Si tratta, infatti, nel caso di specie, di una fideiussione omnibus rilasciata da CP_1
(peraltro legale rappresentante della società garantita, tant'è che il finanziamento contratto, in pari data, dalla viene sottoscritto dallo stesso , doc. 1 CP_2 CP_1
fascicolo monitorio) con clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”, clausola che, va ricordato, è stata ritenuta dalla Banca d'Italia, nello stesso provvedimento n.
55/2005, perfettamente legittima.
L'art. 7 del contratto di fideiussione (doc.3 fascicolo monitorio) recita infatti: “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”), che è incompatibile con l'onere di proporre la domanda giudizialmente entro sei mesi a pena di decadenza.
La giurisprudenza di legittimità ha, allora, chiarito che, in caso di garanzia con clausola a prima richiesta, “deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (cfr. Cass.
Sez. 3 n. 22346 del 26/09/2017; in tal senso anche Cass. sez. 3 n.13078 del 21/05/2008).
In particolare, la citata sentenza della Corte di cassazione sancisce l'incompatibilità tra clausola a prima richiesta e necessità di azione giudiziale ai sensi dell'art. 1957 c.c., essendo per contro irrilevante la presenza, o meno, di clausole del tipo “senza eccezioni” così come la qualificazione del contratto in termini di garanzia autonoma, sicchè il principio di diritto espresso può trovare applicazione sia rispetto ai contratti autonomi di garanzia sia rispetto alle fideiussioni a prima richiesta in senso stretto (nei casi in cui, cioè, non vi sia perfetta coincidenza tra le due tipologie di garanzia).
La motivazione della sentenza della Suprema Corte, infatti, prende espressamente in considerazione l'incompatibilità tra prima richiesta e necessità di proposizione di un'azione giudiziale, evidenziando come la clausola configura una deroga pag. 5/7 convenzionale alla disciplina dettata dall'art. 1957 c.c., espressione della comune intenzione dei contraenti di ritenere sufficiente la semplice richiesta scritta ad evitare la decadenza prevista dalla predetta norma, in tal modo esonerando il creditore dall'onere di proporre un'azione giudiziaria.
Pertanto, la sola qualificazione della garanzia in termini di fideiussione a prima richiesta
è di per sé sufficiente a far ritenere l'istanza stragiudiziale idonea ad impedire la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. senza che sia necessaria un'azione giudiziale.
Ora, con la missiva raccomandata del 16.1.2015 (doc.4 fascicolo monitorio) la creditrice, contestualmente alla revoca degli affidamenti, che ha reso esigibile il debito, ha inviato, come risulta per tabulas, sia alla debitrice principale sia al fideiussore una richiesta scritta di pagamento idonea ad impedire in modo definitivo la decadenza, tenuto conto che le garanzie prestate dall'opponente sono da qualificarsi in termini di fideiussione con clausola “a prima richiesta” e a nulla rilevando che la raccomandata non venne ritirata per “compiuta giacenza” (cioè per inerzia del fideiussore, perché, invece, la raccomandata alla – di cui, va ricordato, è legale CP_2 CP_1
rappresentante - è stata regolarmente ricevuta dalla società, come dato atto dallo stesso appellato) attesa l'incontestata corrispondenza dell'indirizzo con il luogo di residenza del fideiussore.
5. La sentenza di primo grado va, dunque, riformata con condanna di (essendo CP_1
ormai caducato il decreto ingiuntivo, cfr. Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20868 del
06/09/2017) al pagamento della somma euro 20.304,57 oltre interessi (richiesti sin dalla fase del monitorio), quale debito residuo derivante dal contratto di finanziamento sottoscritto da il 20.10.2011, in tal senso essendosi cristallizzato l'importo CP_2 dovuto all'esito del giudizio di primo grado.
Va evidenziato, infatti, che , nel costituirsi in appello, si è limitato a contestare CP_1 quanto dedotto dall'appellante in punto di competenza, nullità e decadenza dal termine di cui all'art. 1957 c.c., senza riproporre le argomentazioni (ad esempio in punto di legittimazione, peraltro superata dalla produzione della dichiarazione del cedente e quantum) superate o pretermesse o non esaminate perché assorbite dal giudice di primo grado e concludendo unicamente per l'inammissibilità e/o rigetto dell'appello.
Non vi sono, dunque, altre questioni devolute alla cognizione della Corte, in assenza di pag. 6/7 riproposizione delle ulteriori argomentazioni - diverse dalla competenza, nullità e dalla decadenza dal termine ex 1957 c.c. – addotte con l'atto di citazione in opposizione, che debbono pertanto intendersi rinunciate ex art. 346 c.p.c. (Cass. SU n.11799 del
12/05/2017).
Le spese del presente grado vanno liquidate applicando il principio per cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Le spese del giudizio di primo e secondo grado e della fase monitoria (Cass. Sez. 2 sentenza n. 24482 del 09/08/2022) vanno, dunque, poste a carico del e liquidate CP_1
come da dispositivo, tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 (e successive modifiche) tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata condanna al pagamento in favore di della somma di euro CP_1 Parte_1
20.304,57, oltre interessi dalla domanda al saldo;
2) condanna a rifondere a le spese del giudizio di CP_1 Parte_1
primo grado, che, per la fase monitoria, si liquidano in euro 828,00 per compensi ed euro 145,50 per esborsi e, per la fase di merito, in euro 5.000,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
2) condanna a rifondere a le spese del giudizio di CP_1 Parte_1 secondo grado, che si liquidano in €3.900,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 12.02.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
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